Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 241
Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi
17/12/2022 - 23:40
Indice
1. DDL S. 241 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 241 4
1. DDL S. 241 - XVIII Leg.
1.1. Dati generali
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Disegni di legge Atto Senato n. 241 XVIII Legislatura
Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi
Iter
3 luglio 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.241 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Iniziativa Parlamentare
Xxxxxxx Xxxxxxx ( PD )
Natura ordinaria Presentazione
Presentato in data 9 aprile 2018; annunciato nella seduta n. 4 del 11 aprile 2018. Classificazione TESEO
GRUPPI DI PRESSIONE
Articoli
AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (Artt.2, 4, 8, 10, 11), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.4, 5), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.4-11), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.6), DIVIETI (Art.6), INCOMPATIBILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.7), OBBLIGHI (Art.8), VIGILANZA (Art.9), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.11), CANCELLAZIONE DI ATTI (Art.11)
Assegnazione
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente il 3 luglio 2018. Annuncio nella seduta n. 17 del 3 luglio 2018.
Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 241
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore MISIANI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2018
Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi
Onorevoli Senatori. - Obiettivo del presente disegno di legge è quello di disciplinare l'attività di
N. 241
relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta, nei confronti dei decisori pubblici, da portatori di interessi privati al fine di influire sul processo decisionale in corso presso le istituzioni. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti. L'esperienza comparata ha dimostrato, nel tempo, che la regolamentazione delle lobbies, da tempo presente nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America (Lobbying Disclosure Act), del Canada (Lobbying Act) nonché dell'Unione europea (Accordo interistituzionale su un registro comune per la trasparenza del Parlamento europeo e della Commissione), costituisce non solo un'efficace mezzo per accrescere la trasparenza delle istituzioni, ma soprattutto uno strumento essenziale per assicurare l'efficacia delle politiche pubbliche e la più ampia partecipazione della società civile ai processi decisionali.
In Italia, al contrario, l'attività dei cosiddetti «lobbisti» è sempre stata tradizionalmente guardata con sospetto e in passato anche giuristi autorevoli hanno talvolta esplicitato una sorta di pregiudizio nei confronti dei gruppi di pressione, considerati come una sorta di minaccia alla «purezza» delle Assemblee parlamentari o, in ogni caso, come un elemento patologico, negativo e dunque da non regolamentare. Tuttavia, in anni più recenti, anche nell'ordinamento italiano si sono registrati diversi e più favorevoli orientamenti giurisprudenziali a favore delle cosiddette attività di lobbying. La stessa Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi su questo tema con la sentenza n. 379 del 6 dicembre 2004, nella quale in particolare ha sostenuto che le attività di influenza svolte dai portatori di interessi privati nei confronti dei decisori pubblici non sono finalizzate «ad espropriare dei loro poteri gli organi legislativi o ad ostacolare o a ritardare l'attività degli organi della pubblica amministrazione, ma mirano a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle diverse politiche pubbliche».
Anche in Italia si sono andati pertanto gradualmente affermando nuovi orientamenti, sia in dottrina sia in giurisprudenza, che hanno messo in luce come l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi possa essere valutata positivamente ogni qualvolta essa risulti funzionale al processo deliberativo, consentendo ad esempio, di valutare l'impatto delle scelte legislative in atto su coloro che ne saranno i destinatari.
Un'analoga sensibilità nei confronti dell'esigenza di regolamentare l'attività di rappresentanza degli interessi privati si è affermata nello stesso periodo a livello politico.
Nella XVI legislatura, durante il Governo Xxxxx, in particolare, da una parte è stata annunciata l'intenzione di predisporre una bozza di disegno di legge di regolamentazione delle attività di lobbying e dall'altra, con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta«xxxxx Xxxxxxxx») si è introdotto nel codice penale il reato di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis), che punisce chi sfrutta in modo improprio le sue relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio.
Nell'aprile 2013 il Gruppo di lavoro sui temi istituzionali, istituito dal Presidente della Repubblica il 13 marzo 2013, ha pubblicato un rapporto ove è stato proposto, tra le altre cose, l'adozione di misure concrete per disciplinare le attività di lobbying sul modello della normativa in vigore nel Parlamento europeo e negli Stati Uniti d'America.
Nella XVII legislatura, il Governo Xxxxx, a sua volta, si è occupato della regolamentazione delle attività di lobbying prima attraverso una consultazione delle principali realtà del settore e successivamente redigendo una bozza di provvedimento istitutivo dell'Elenco dei portatori di interessi particolari. Nel luglio 2013 il Consiglio dei ministri ha avviato l'esame preliminare di tale bozza senza poi darvi seguito.
Un'iniziativa interessante è stata l'istituzione di un elenco dei portatori di interessi promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2012, n.2284. Ad aprile 2014 l'elenco dei lobbisti comprendeva 112 soggetti tra singoli professionisti, associazioni di categoria, società di lobbying e aziende.
Nell'aprile 2014 il Governo Xxxxx, nell'ambito del Programma nazionale di riforma del Documento di economia e finanza, ha previsto la definizione di un provvedimento legislativo per regolare le lobby e le relazioni fra gruppi di interesse e istituzioni a tutti i livelli.
In mancanza di una normativa nazionale, alcune regioni hanno approvato proprie leggi di regolamentazione del settore. La strada è stata aperta dalla Toscana (legge regionale 18 gennaio 2002,
n. 5), seguita dal Molise (legge regionale 22 ottobre 2004, n. 24) e dall'Abruzzo (legge regionale 22 dicembre 2010, n. 61). Ulteriori proposte di legge regionale per la disciplina dell'attività di lobbying sono state presentate in Calabria, Marche, Xxxxxx-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Inoltre, in entrambi i rami del Parlamento sono stati depositati vari disegni di legge finalizzati proprio alla regolamentazione della rappresentanza di interessi particolari.
L'insieme di tali iniziative evidenzia come sia ormai largamente diffusa la consapevolezza che l'interesse pubblico, non può che essere il frutto di un processo di confronto con gli interessi particolari. La stessa crisi di rappresentanza dei partiti nonché l'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti e ai movimenti politici (sancita dal decreto-legge 28 dicembre 2013,n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13) ha reso più urgente la necessità di regolamentare anche questo aspetto dell'ordinamento.
I tempi sembrano dunque maturi anche nel nostro Paese perché si introduca una nuova normativa che finalmente disciplini l'attività dei portatori di interessi particolari, fondamentale per il buon funzionamento della democrazia.
Il presente disegno di legge risponde precisamente a questa finalità: definire e regolamentare l'attività di lobbying; migliorare il grado di trasparenza delle relazioni tra i portatori di interessi particolari e i decisori pubblici; garantire procedure certe e trasparenti per qualsiasi atto normativo, assicurando pari opportunità a tutti gli interessi particolari nei processi decisionali; uniformare le regole per le varie istituzioni pubbliche, superando la frammentazione delle leggi regionali.
L'articolo 1 stabilisce che la disciplina delle attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi è intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni, e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti. Tale disciplina si conforma ai princìpi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e persegue una serie di finalità.
L'articolo 2 fornisce una serie di definizioni indispensabili per assicurare la corretta attuazione della legge.
L'articolo 3 disciplina i casi di esclusione dall'applicazione della legge.
L'articolo 4 attribuisce nuove funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). La scelta di attribuire le nuove funzioni all'ANAC è legata alla sua natura di autorità amministrativa indipendente incaricata di attuare la trasparenza e di prevenire la corruzione nelle pubbliche amministrazioni, una missione coerente con le finalità della legge e con la necessità di garantire la massima efficacia delle disposizioni ivi previste.
L'articolo 5 istituisce presso l'ANAC il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici.
L'articolo 6 si occupa dei requisiti che devono essere posseduti dal rappresentante di interessi ai fini dell'iscrizione nel Registro, al quale, comunque, il rappresentante potrà iscriversi solo dopo aver messo per iscritto l'impegno a rispettare il codice deontologico.
L'articolo 7 detta il regime delle incompatibilità ai fini dell'iscrizione nel Registro, mentre l'articolo 8, tra i doveri degli iscritti nel Registro, prevede quello di trasmettere ogni anno, per via telematica, all'ANAC una relazione annuale sull'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.
L'articolo 9 stabilisce le facoltà degli iscritti nel Registro, mentre l'articolo 10 è dedicato ai doveri dei decisori pubblici.
L'articolo 11 infine è dedicato alle sanzioni. DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge ha per oggetto la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti.
2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:
a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
d) favorire la partecipazione ai processi decisionali da parte della società civile e delle rappresentanze di interessi;
e) consentire l'acquisizione da parte dei decisori pubblici di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera c), direttamente o indirettamente, su incarico dei portatori di interessi particolari, come definiti alla lettera b), interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici, nonché i soggetti che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;
b) «portatori di interessi particolari»: i datori di lavoro con i quali i rappresentanti di interessi particolari intrattengono un rapporto di lavoro dipendente avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, di cui alla lettera d), nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera d);
c) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali; i presidenti e i commissari delle autorità indipendenti; i vertici, i consiglieri e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo e delle giunte delle regioni,
delle province, delle città metropolitane e dei comuni; i vertici degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;
d) «attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito di processi decisionali, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici;
e) «Autorità»: l'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Art. 3.
(Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni o i cui contatti sono attinenti all'esercizio della propria professione;
b) alle persone che intrattengono relazioni o realizzano contatti per registrare dichiarazioni contenute in articoli o in discorsi pubblici;
c) a coloro che intrattengono relazioni la cui pubblicità configurerebbe una violazione delle norme sul segreto d'ufficio, professionale, confessionale o di Stato;
d) ai rappresentanti dei Governi ovvero di partiti, movimenti o gruppi politici di Paesi stranieri;
e) ai dirigenti delle associazioni di categoria e sindacali partecipanti a incontri o a trattative ufficiali con membri delle istituzioni pubbliche;
f) alle attività svolte per fini di interesse umanitario e comunque senza scopo di lucro;
g) all'attività svolta dai partiti, movimenti o gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
h) all'attività di comunicazione istituzionale come definita dalla normativa vigente;
i) alle comunicazioni scritte e orali rese nel corso di audizioni o di incontri pubblici alle Commissioni o ai Comitati parlamentari o nell'ambito di consultazioni di amministrazioni o di enti pubblici statali o territoriali;
l) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.
Art. 4.
(Compiti dell'Autorità)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'Autorità sono attribuiti i seguenti compiti:
a) assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica;
b) garantire e tutelare la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali;
c) curare, controllare, pubblicare e aggiornare periodicamente il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di cui all'articolo 6;
d) pubblicare i dati e le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari;
e) trasmettere ai decisori pubblici l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro di cui alla lettera c) in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza;
f) redigere e trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti nel Registro di cui alla lettera c) svolta nell'anno precedente;
g) gestire il contraddittorio e l'erogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'articolo 11.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità, nell'ambito del proprio sito internet istituzionale, istituisce una sezione dedicata all'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, di seguito denominata «sezione dedicata», facilmente accessibile e identificabile, in cui sono pubblicati tutti i documenti connessi con l'esercizio di tale attività.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Art. 5.
(Istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi)
1. È istituito presso l'Autorità il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, di seguito denominato «Registro».
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi nel Registro.
3. Nel Registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente:
a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi;
b) i dati identificativi del portatore di interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;
c) l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;
d) le risorse economiche e umane disponibili per lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno a cura del soggetto iscritto nel Registro.
5. L'Autorità trasmette ai decisori pubblici i contenuti del Registro in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza e garantisce la pubblicità dei contenuti del Registro nell'ambito della sezione dedicata.
Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione nel Registro e codice deontologico)
1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro il rappresentante di interessi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto la maggiore età;
b) essere in possesso di una laurea specialistica o di un titolo specialistico equipollente o dimostrare di aver maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto nel Registro;
c) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede o la persona e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
d) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.
2. L'iscrizione nel Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice deontologico, di seguito denominato «codice», adottato dall'Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il codice stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, prevedendo:
a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'amministrazione nei loro rapporti con terzi;
b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nominativo ovvero con il
nominativo che risulta nel Registro, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi che si promuovono;
c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione e successivamente nell'esercizio delle loro attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi siano complete, aggiornate e veritiere;
d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico;
e) l'obbligo di rispettare i doveri di riservatezza nell'esercizio dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;
f) l'obbligo di fornire ai decisori pubblici informazioni corrette e non fuorvianti;
g) il divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento loro applicabili;
h) il divieto di esercitare pressioni indebite nei confronti dei decisori pubblici;
i) il divieto di offrire al decisore pubblico qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore a 150 euro l'anno;
l) il divieto di elargire a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale;
m) le sanzioni in caso di inosservanza dei doveri dei rappresentanti di interessi ai sensi della presente legge, nonché le modalità di applicazione.
4. Il codice è pubblicato nella sezione dedicata.
5. L'Autorità verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e può richiedere, ove necessario, la trasmissione di dati e di informazioni integrativi.
Art. 7.
(Incompatibilità)
1. Non possono iscriversi nel Registro durante il loro mandato o il loro incarico e comunque nel secondo anno successivo al termine del loro mandato o alla cessazione del loro incarico:
a) i decisori pubblici;
b) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici non economici;
c) i soggetti titolari di incarichi conferiti da parte di amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Non possono altresì essere iscritti nel Registro, durante il loro incarico, i dirigenti di partiti, movimenti o associazioni politici o sindacali, nonché i giornalisti pubblicisti o professionisti, salvo che questi ultimi siano stati espressamente a ciò autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e che rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l'attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti nel Registro.
3. In caso di sopravvenienza delle condizioni ostative all'iscrizione nel Registro previste dai commi 1 e 2, l'Autorità provvede d'ufficio alla cancellazione del soggetto interessato dal Registro medesimo.
Art. 8.
(Doveri degli iscritti nel Registro e attività di verifica)
1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno, il rappresentante di interessi trasmette, per via telematica, all'Autorità, sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene:
a) l'elenco delle attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi poste in essere, specificando gli incontri o i contatti avuti con i decisori pubblici;
b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);
c) l'elenco delle risorse economiche e umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).
3. L'Autorità può chiedere agli iscritti nel Registro, ove necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.
4. Le relazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nella sezione dedicata.
5. L'Autorità redige e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente. Il rapporto è trasmesso al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ai fini della valutazione dei profili di correttezza della pubblica amministrazione. Il rapporto è contestualmente pubblicato nella sezione dedicata.
Art. 9.
(Facoltà degli iscritti nel Registro)
1. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro ha facoltà di:
a) presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato;
b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, purché munito di documento identificativo visibile della propria identità e del portatore di interessi per cui lavora;
c) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa;
d) partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni e le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, nonché le autorità indipendenti definiscono, in conformità ai rispettivi ordinamenti, le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi iscritti nel Registro, secondo princìpi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
3. Le Camere e i consigli regionali disciplinano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nell'ambito della loro autonomia, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Art. 10.
(Doveri dei decisori pubblici)
1. Il decisore pubblico non può rifiutare di ricevere le proposte, le richieste, i suggerimenti e ogni altro genere di informazione, purché pertinente all'oggetto dei processi decisionali, presentati dal rappresentante di interessi iscritto nel Registro.
2. Il decisore pubblico menziona nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi nonché nelle premesse degli atti amministrativi le attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi di cui è venuto a conoscenza nel corso del processo decisionale e allega la documentazione ricevuta.
3. Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi iscritto nel Registro l'accesso ai documenti e alle comunicazioni relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della citata legge n. 241 del 1990, ad eccezione del comma 1, lettera c).
4. Il decisore pubblico che ritenga sia stato violato dal rappresentante di interesse iscritto nel Registro il codice o le disposizioni della presente legge ne dà immediata comunicazione all'Autorità.
Art. 11.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi che svolge nei confronti dei decisori pubblici l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritto nel Registro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
2. La violazione degli obblighi previsti dal codice è punita con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.
3. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 8, comma 1, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di integrare le informazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro, con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dall'Autorità con provvedimento motivato, dopo avere ascoltato l'interessato.
5. Il provvedimento di cancellazione dal Registro è pubblicato per estratto entro trenta giorni dalla data di notificazione nella sezione dedicata e, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di tre anni dalla cancellazione.
6. Le controversie relative all'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.