LOTTO PRESTAZIONALE - 1 A – 2A
LOTTO PRESTAZIONALE - 1 A – 2A
Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICO
Art. 1 - Oggetto dell'incarico
Il Comune di Latina affida al professionista, l’incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi ai “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SUDDIVISI IN DUE LOTTI DISTINTI”
Art. 2 – Obblighi, direttive e prescrizioni generali
Nell’adempimento dell’incarico il Professionista deve porre in essere tutti i mezzi concettuali ed operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della diligentia quam in concreto.
Nell’espletamento dell’incarico il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme relative alla sicurezza, regolamentate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di quelle del Codice dei Contratti, X.Xxx. n. 50/2016 e s.m.i., impegnandosi a svolgere il compito assegnato secondo lo schema del presente disciplinare.
Xxxxx restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il Professionista s’impegna ad espletare l’incarico in conformità anche alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria o anche solo opportuna.
Nel corso dell'espletamento dell'incarico il Professionista dovrà tenere stretti contatti e prestare la propria fattiva collaborazione, quando richiesta, anche con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato dal Comune di Latina per i lavori oggetto del presente incarico, fermi restando i requisiti della prestazione d'opera intellettuale.
Tenendo conto dell’entità e della complessità dei compiti che lo stesso è tenuto a svolgere è richiesta una presenza continua e adeguata sul territorio, pertanto il professionista dovrà partecipare almeno n.
2 (due) volte a settimana per tutta la durata dell’appalto (fissato in giorni 750), a pena di revoca dell’incarico, alle riunioni settimanali di coordinamento col Rup e col Dirigente del Servizio Decoro che si svolgeranno presso gli uffici comunali;
Nello svolgimento del ruolo di Direttore dei lavori e di e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, il Professionista potrà avvalersi di propri collaboratori e/o assistenti. Resta inteso che il Comune di Latina è completamente estraneo riguardo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista ed i suoi eventuali collaboratori e/o assistenti: gli oneri ad essi relativi sono a completo e totale carico di quest’ultimo.
In tutti i casi, il Professionista è unico referente e responsabile nei confronti del Comune di Latina.
Art. 3 - Requisiti del professionista
Il Professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico professionali indicati nell’ AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, E DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LOTTO PRESTAZIONALE 1 A ; 2A ; 1 B ; 2B.CORRELATIVAMENTE ALL’ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SUDDIVISI IN DUE LOTTI DISTINTI (LOTTO 1 –
NORD/EST E LOTTO 2 – SUD/OVEST)”, di essere iscritto ad un Albo professionale per l’esercizio della professione e di essere titolare di Partita IVA
Art. 4 – Xxxxx e obblighi a carico del Professionista
I compensi spettanti al Professionista comprendono tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, che lo stesso deve sostenere per svolgere i compiti assegnati.
In particolare, oltre a quanto stabilito negli altri punti del presente disciplinare, il Professionista dovrà, in via esemplificativa ma non esaustiva, sostenere tutti gli oneri e le spese relativi ai seguenti compiti:
Direttore dei lavori:
L’attività di direzione lavori, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori se istituito, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016, nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
dovrà essere garantita l’assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);
dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell’ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e sub-affidatari in genere in rapporto all’emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;
dovrà essere garantita la presenza continua e adeguata in cantiere, l’assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l’adozione di tutti provvedimenti, l’assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie; il Direttore dei Lavori deve garantire la presenza continua in cantiere mediante apposizione della firma sul giornale dei lavori con data e ora della presenza; solo per brevi periodi di tempo, previo preavviso e concordamento con il Responsabile del Procedimento, il direttore dei lavori potrà delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia;
gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo, disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti;
dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulla situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all’emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza quindicinale; la relazione deve essere esaustiva, specifica e corredata da documentazione fotografica esauriente.
dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, elaborati grafici, eventuali rilievi, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell’opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera ed al collaudo tecnico-amministrativo.
dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
dovranno essere garantiti i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico- organizzativi relativi alla realizzazione degli eventuali interventi interferenti, nonché l’assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con detti Enti;
qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 del Codice, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto, l’immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara;
dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove necessario);
Coordinatore per la sicurezza dei lavori in fase di esecuzione:
Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 92 del D. Lgs.
n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori;
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire al R.U.P. l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all’aggiornamento del Fascicolo dell’opera;
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare all’Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l’azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 12 (penalità) e 14 (clausola risolutiva espressa);
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;
a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà all’annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, il rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere disponibile in cantiere), le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa;
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Bergamo ovvero del DURC. L’impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al R.U.P./Responsabile dei Lavori;
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, ma con cadenza massima quindicinale, con l’obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà altresì garantire l’assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all’art. 105 del Codice e dal D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell’aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza;
per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, ad accezione di quelle c.d. “in assestamento”, ossia senza modifica dell’importo di contratto, sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.16) applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara.
La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori, compresa la revoca dell’incarico.
Art. 5 – Onorari, diritti e spese
I compensi per onorari, diritti e spese, conseguenti all'espletamento dell’incarico di che trattasi saranno riconosciuti al Professionista in quota proporzionale agli Stati di avanzamento dei lavori di Interventi di manutenzione delle strade comunali con servizio di pronto intervento suddivisi in due lotti distinti (lotto 1
– nord/est e lotto 2 sud/ovest)
Le prestazioni professionali di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, correlativamente all'appalto Accordo Quadro ai sensi dell’ex art. 54 del D.lgs 50/2016 “Interventi per la manutenzione delle strade comunali con servizio di pronto intervento suddivisi in due lotti distinti (lotto 1 – nord/est e lotto 2 sud/ovest)”, inizieranno alla contestuale conclusione dei lavori affidati nell’ambito del cd lotto minimo dell'opera pari ad euro 808.000,00 e si concluderanno alla concorrenza del valore massimo dei lavori affidati nell’ambito della medesima opera pari ad euro 2.328.050,00.
L’importo del corrispettivo relativo alle prestazioni di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza è determinato, ai sensi del D.M. 17/06/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, quale differenza sul corrispettivo calcolato sul valore opera ID V.01 pari ad euro 2.328.050,00 e quello calcolato sul valore della medesima opera pari ad euro 808.000,00 già eseguito e pertanto non dovuto. Nello specifico:
Lotto prestazionale 1A e 2A | Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione |
Categoria e Destinazione funzionale (ID) | V.01 Infrastrutture per la mobilità – viabilità ordinaria |
Determinazione corrispettivo | |
Valore ID = € 2.328.050,00 | € 42.838,67 - |
Valore ID = € 808.000,00 | € 18.378,19 = |
Corrispettivo a base di gara | € 24.460,48 |
Art. 6 – Tempo utile, ritardi e penalità
Il Direttore dei lavori è tenuto alla presentazione di tutti gli elaborati indicati all’ art. 4 entro il termine di adempimento indicato per la documentazione contabile nel medesimo articolo e dal Responsabile del Procedimento nel corso dello svolgimento del proprio incarico in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento ed al suo livello qualitativo nonché alla partecipazione di almeno n. 2 (due) volte a settimana per tutta la durata dell’appalto (fissato in giorni 750), a pena di revoca dell’incarico, alle riunioni settimanali di coordinamento col Rup e col Dirigente del Servizio Decoro che si svolgeranno presso gli uffici comunali;
Ai sensi dell’ex art. 257 del D.P.R. 207/2010, qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del Direttore dei Lavori, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell’onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.
Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il Direttore dei Lavori inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.
Art. 7 - Modalità di liquidazione e pagamento – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse al Comune di Latina. Ove sopravvengano cause e motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del compenso di cui all’art. 5, il Professionista dovrà, tempestivamente, rappresentarli per iscritto al Comune di Latina che valuterà le motivazioni e le richieste al fine di modificare, se e in quale misura lo riterrà opportuno, il rapporto obbligatorio in corso.
Ai sensi dell’articolo 3, della Legge 13/08/2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss.mm.ii., il pagamento a favore del Professionista, sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto presso la ,
Agenzia……………………., IBAN: ……………………………………………………………..
Ai sensi dell’art. 3 comma 8) della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., le parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
Trovasi applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell’art. 3 co.8 Legge 13 agosto 2010, n. 136.
I pagamenti secondo le predette modalità hanno valore di quietanza e fanno salva l’Amministrazione da ogni responsabilità conseguente.
Il Contraente s’impegna a comunicare all’Amministrazione, con nota scritta, le eventuali modifiche relativamente alle modalità di accredito.
Il presente incarico è soggetto al Regime Tributario previsto dai D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e del 26/04/1986 n. 131.
Art. 8 - Garanzia Assicurativa
Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Dlgs. 50-016, a garanzia della copertura dei rischi professionali, il tecnico incaricato ha stipulato una polizza assicurativa con la soc. ********n° polizza a********* in data
******** con validità fino al *************.
La polizza assicurativa dovrà essere valida fino alla conclusione della prestazione , esenta l’amministrazione dal pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla presente convenzione.
Art. 9 - Definizione delle controversie.
Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all’appalto oggetto della presente convenzione, anche successivamente alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme della presente convenzione e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi pubblici. Se le controversie insorte non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria competente, considerando quale foro competente quello di Latina
Art. 10- Spese di stipula.
Sono a carico del professionista eventuali spese conseguenti alla stipula della presente convenzione, previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, IVA esclusa.
Art. 11 - Domicilio del professionista.
Per quanto concerne l’incarico affidatogli il professionista elegge domicilio speciale presso la casa comunale del Comune di Latina.
Art. 12 - Modalità di registrazione della convenzione.
Trattandosi di prestazione soggetta all’imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 13 - Dichiarazione di incompatibilità.
Il professionista dichiara sotto la propria personale responsabilità di non aver rapporti con Amministrazioni Pubbliche e/o enti terzi che implichino incompatibilità con l’esercizio della libera professione in relazione all’incarico affidato.
Art. 14 - Clausola risolutiva.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n° 136, qualora si accertasse l’inosservanza delle disposizioni di cui alla legge citata la presente convenzione è nulla ed il comune procederà a disporre la revoca dell’incarico nei confronti del professionista , senza che quest’ultima possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del Comune per il risarcimento di danni da essa causati. Letto, confermato e sottoscritto.