Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni Polizza R.E. “X.X. XXXXXX XXXXXXX 00/00”
Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019 ed è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx – Italia, Codice Fiscale e numero d’iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A, tel x0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell’impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a
€ 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.
Sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx nella Sezione Investor Relations al seguente link (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/XxxxXxxx.xxxx?xxXxxxx00&xxXxxx000&xxXxxx000) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l’indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.
Che cosa è assicurato? | |
RCT | Le coperture assicurative previste nella presente garanzia, proteggono dalla responsabilità civile dell’assicurato relativa ad eventuali danni subiti da terzi, connessi al rischio assicurato, sia per morte, che per lesioni personali, che per danneggiamenti a cose, comprese attività complementari a quella principale. La garanzia è prestata fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale o Sottolimite). |
RCO | Le coperture assicurative previste nella presente garanzia, proteggono dalla responsabilità civile dell’assicurato relativa ad eventuali danni per gli infortuni sofferti da: • prestatori di lavoro da lui dipendenti, • tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti, • limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall’INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione. La garanzia è prestata fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale o Sottolimite). |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO | |
Sconto Poliennalità | Il premio del presente contratto tiene conto della riduzione per poliennalità. |
• Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l’attività
• Proprietà di fabbricati descritti in polizza
• Danni a mezzi sotto carico e scarico
• Danni alle cose consegnate ex art. 1784 del codice civile
• Responsabilità civile personale degli addetti
• Responsabilità civile dell’assicurato per committenza (art. 2049 del codice civile)
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Che cosa NON è assicurato?
Ci sono limiti di copertura? | |
Soggetti e rischi esclusi | Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione RCT: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione. La garanzia RCT non vale per i danni: a) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; c) da circolazione di veicoli a motore assoggettati al Codice delle Assicurazioni Private (D.L. 7 settembre 2005 n. 209) e legislazioni successive, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili); d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; e) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; f) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; h) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; i) provocati da sostanze il cui impiego, o le modalità di impiego, siano vietati da leggi e regolamenti; j) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti; k) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; l) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso; n) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; p) derivanti dall’espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008; |
q) di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; r) da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di “dati personali” non pubblici; s) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di “dati” presenti nel “sistema informatico” dell’Assicurato compresi i “supporti dati”, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell’Assicurato. Le garanzie RCT e RCO non valgono per i danni: a. da detenzione o impiego di esplosivi; b. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); c. derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l’encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (vCJD); nonché per i danni derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte: d. da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto; e. da campi elettromagnetici f. da prodotti geneticamente modificati (OGM). La garanzia RCO inoltre non comprende le malattie professionali. | |
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) Condiz R.C.O. | Riferimento (art.) | Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza se indicato) |
ioni che regolano l’assicurazione di Responsabilità Civile | ||||
3.2 | ==== | Relativa del 6% | Non previsto | |
Regolazione del Premio – Mancata comunicazione dei dati Associazioni/circoli ricreativi e culturali | 3.11 | ==== | Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro 10.000,00 decorso il 30° giorno. | Non previsto |
Condizioni Speciali | ||||
4.1 | ==== | Euro 250,00 | Non previsto | |
Animali | 4.2 | ==== | Euro 150,00 | Non previsto |
Distributori di carburanti in genere | 4.5 | 10% min. Euro 250,00 | ==== | Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. |
Autorimesse, autosili, parcheggi | 4.6 | 10% min. Euro 250,00 | ==== | Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. |
Stabilimenti balneari | 4.15 | ==== | Euro 150,00 per danni a cose | Non previsto |
Manifestazioni temporanee | 4.16 | ==== | Euro 250,00 | Non previsto |
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) Danni da interruzioni attività | Riferimento (art.) | Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione) | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza se indicato) |
Condizioni Aggiuntive (sempre operanti) | ||||
5.7 | 10% min. Euro 1.500,00 | ==== | Euro 75.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. | |
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate | 5.8 | 10% min. Euro 500,00 | ==== | Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. |
Danni a cose in custodia | 5.9 | 10% min. Euro 250,00 | ==== | Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. |
Lavori eseguiti presso terzi: Danni da incendio Danni a cose trovantisi nell’ambito dei lavori | 5.10 | 10% min. Euro 250,00 | ==== | Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. |
Condizioni Particolari (operanti solo se es | pressamente richia | mate in polizza) | ||
Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l’attività | A | ==== | Euro 250,00 per danni d’acqua condotta | Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. |
Proprietà di fabbricati descritti in polizza | B | ==== | Euro 250,00 per danni d’acqua condotta | Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. |
Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico | C | ==== | Euro 500,00 | Non previsto |
Danni alle cose consegnate ex art. 1784 del Codice Civile | D | ==== | Euro 150,00 | Euro 1.000,00 per danneggiato e Euro 5.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro RCT : denunciare tempestivamente il sinistro all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Vittoria Assicurazioni SpA (10 gg. da quando si è venuti a conoscenza del sinistro). RCO: denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l’inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento. Allegare alla denuncia (contenente descrizione dei fatti, dei danni e dati anagrafici dei danneggiati) copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi. |
Assistenza diretta / in convenzione Non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione. | |
Gestione da parte di altre imprese Non è prevista la gestione da parte di altre imprese. | |
Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Obblighi dell’impresa | Pagamento del sinistro Verificata l’operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il DANNO, la SOCIETÀ provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l’apposito atto di transazione e quietanza. L’Impresa paga il risarcimento concordato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell’atto stesso. Se in relazione al SINISTRO è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, la SOCIETÀ si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale. |
Rimborso | In caso di recesso anticipato da parte dell’Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premio non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell’Impresa. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Sospensione | Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 1901 del Codice Civile. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx , 0 – 00000 Xxxxxx. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Le persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, enti e altri soggetti che desiderano tutelarsi nei casi di danni cagionati involontariamente a terzi.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 23,22%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxx (fax 02/00.00.00.00 – email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link xxx.xxxx.xx/ CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. |
Negoziazione assistita | E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. |
Reclami IVASS | Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e della quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - xxx X.X. Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx; |
d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00000 Xxxx – Italia. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria. |
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LE CREDENZIALI PER L’ACCESSO ALLA TUA AREA RISERVATA (HOME INSURANCE).
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.