GUIDA ALLE IMPRESE PER L’AVVIO
SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
GUIDA ALLE IMPRESE PER L’AVVIO
DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Vendita diretta di prodotti ricavati dalla propria azienda (produttori agricoli)
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda. Essi possono altresì procedere alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
La vendita diretta può essere effettuata in forma itinerante oppure in forma non itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico. L’attività può essere avviata previa comunicazione al Comune competente. In caso di vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, deve essere richiesta al Comune anche l’assegnazione del posteggio, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998, con le modalità fissate dai Regolamenti comunali vigenti.
Se la vendita al dettaglio dei prodotti propri o derivati è esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui l’imprenditore abbia la disponibilità, non è richiesta la presentazione di alcuna comunicazione di inizio attività.
Alla vendita diretta dei prodotti agricoli non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998, tranne il caso in cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a
4.000.000 di euro per le società.
La vendita di latte crudo eseguita dall’imprenditore agricolo produttore direttamente al consumatore, anche mediante l’uso di distributori automatici collocati nella stessa azienda è libera e può essere eseguita senza previa comunicazione al Comune. Se i distributori sono collocati al di fuori dell’azienda, in spazi non di proprietà del produttore agricolo la comunicazione al Comune è invece necessaria.
L’attività di vendita di prodotti alimentare è soggetta all’obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda ASL competente per territorio. Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull’igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004).
La registrazione avviene a seguito dell’invio, da parte dell’operatore del settore alimentare, al Comune competente per territorio, di una notifica attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria, in relazione alla singola attività svolta.
Requisiti
• Essere iscritto come imprenditore agricolo al Registro delle Imprese
• Non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
• Nel caso di vendita all’interno di locali, gli stessi devono avere i prescritti requisiti edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di prevenzione incendi
• Nel caso di vendita di latte crudo, devono essere rispettate le specifiche normative igienico- sanitarie vigenti
Modalità di presentazione della domanda
La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, può essere avviata subito dopo il deposito di una comunicazione al Comune ove ha sede l’azienda di produzione, specificando le generalità del richiedente, gli estremi dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, l’ubicazione dell’azienda, i prodotti di cui s’intende praticare la vendita e le modalità con cui si intende effettuarla. L’attività di vendita in forma itinerante, una volta eseguita la comunicazione, è esercitabile in tutto il territorio nazionale.
La vendita in forma non itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, richiede il previo deposito della comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, deve essere richiesta anche l’assegnazione del posteggio medesimo
Descrizione Iter
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), compilata in tutte le sue parti, deve essere presentata in duplice copia;una copia, con l’apposizione del protocollo di arrivo, è riconsegnata all’interessato affinché sia conservata ai fini di eventuali controlli da parte degli organi di Xxxxxxxxx.
Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa all’Azienda ASL competente.
Il servizio attività economiche e produttive verifica la completezza della Segnalazione certificata di inizio attività e la rispondenza della stessa alle norme vigenti, procedendo ai necessari accertamenti d’ufficio in merito al possesso dei requisiti dichiarati. Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi
integrativi di giudizio, il servizio attività economiche e produttive interrompe o sospende i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti.
L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Scia al protocollo del Comune , senza attendere il rilascio di alcun atto. Qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto delle stesse o l’istruttoria abbia esito negativo, il servizio attività economiche e produttive provvede a notificare all’interessato motivato diniego all’esercizio dell’attività.
In caso di eventuale richiesta di assegnazione di un posteggio, devono essere attivate le relative procedure fissate dai Regolamenti comunali vigenti.
Documentazione e modulistica da presentare
- Segnalazione certificata di inizio attività relativa alla “vendita diretta dei prodotti agricoli informa itinerante”
- Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare all'Azienda ASL competente
Riferimenti di legge:
- Decreto L.g 228 del 2001 come modificato dal D.L. 9 febbraio 2012 N. 5, convertito nella l. n. 35 del 04/04/2012
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 797 del 16/06/2006 "Linee guida applicative del Reg. (CE) n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (Accordo Rep. n.2470 del 09/02/06
- Decreto Dirigenziale n.31 del 29-04-2008 recante "Registrazione delle attività disciplinate dall'art.
6 del Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29/04/2004, sull'igiene dei prodotti alimentari- Modifica della modulistica allegata alla citata Deliberazione di Giunta Regionale;
- Delibera della Giunta Regionale n. 228 del 31/05/2011 “Recepimento dell'accordo Stato-Regioni del 29/04/2010 concernente "Linea guida applicativa del Reg. (CE) N.852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari )-
- Deliberazione n. 862 del 14/12/2010 - Sicurezza Alimentare - Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale
Esercizi commerciali in sede fissa
(esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita)
Gli esercizi commerciali si distinguono in differenti categorie e tipologie:
- esercizio di vicinato: un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, che abbia una superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei Comuni con oltre 10.000 abitanti;
- media struttura di vendita al dettaglio: un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale e che abbia una superficie di vendita compresa tra i 151 ed i 1500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e tra i 251 ed i 2500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;
- grande struttura di vendita al dettaglio: un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale e che abbia una superficie di vendita superiore ai 1500 mq nei Comuni con 10.000 abitanti ed ai 2500 mq nei Comuni con oltre 10.000 abitanti.
Sono centri commerciali le medie o grandi strutture di vendita nelle quali più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture Comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alla persona, ecc.). Deve essere considerata unitariamente ai fini dell’individuazione delle norme sulle procedure autorizzative e delle prescrizioni e requisiti urbanistici, l’aggregazione di più esercizi commerciali anche se collocati in unità edilizie distinte, purché situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti funzionali ed, in ogni caso, quando gli esercizi siano collocati in unità edilizie fisicamente accostate. Per superficie di vendita di un centro commerciale s’intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
Ai fini della esatta individuazione della tipologia di esercizio commerciale e della modalità autorizzatoria da applicare è necessario far riferimento ad alcuni elementi:
• Superficie di vendita: è l’area o le aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce, invece, superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi nei quali non è previsto l’accesso dei clienti, nonché gli spazi di avancassa, purché non adibiti all’esposizione di merci.
• Categoria merceologica: l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento a due settori, alimentare e non alimentare.
In particolare, con riferimento ai settori merceologici è necessario tenere in considerazione alcune prescrizioni specifiche a proposito di determinate attività commerciali:
- agli esercizi di vendita di prodotti rientranti nelle tabelle speciali, quali le farmacie, le rivendite di generi di monopolio, gli impianti di distribuzione automatica di carburante, non si applica il D.Lgs n. 114/1998;
- per le attività di vendita di piante, parti di piante, sementi, bulbi e rizomi, esclusi i fiori recisi e la vendita di preziosi, di cose antiche e di cose usate, esclusa la vendita di oggetti d’arte e opere dell’ingegno effettuata direttamente dall’artista che le ha realizzate, dovrà essere presentata, oltre alla richiesta di autorizzazione per la struttura commerciale di vendita, anche apposita istanza prevista dalle specifiche normative di settore;
- negli esercizi commerciali si possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa Segnalazione certificata di inizio attività al Ministero della Salute, alla Regione e al Comune in cui ha sede l’esercizio. La vendita di tali prodotti è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. Inoltre, ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Il Ministero della Salute ha emanato in data 3 ottobre 2006 la circolare n. 3 che fornisce indicazioni in merito ai prodotti vendibili, alla Segnalazione certificata di inizio attività da presentare, al reparto, all’insegna, alla pubblicità, alle modalità di vendita.
Invece, con riferimento alla distinzione tra commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio, è necessario tenere in considerazione che l’art. 8, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 6/8/212 n. 147 ha sostituito il comma 2 all’articolo 26, del d.lgs. n. 114 eliminando il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio .
La Regione Campania con la legge regionale n. 1 /2000 ha definito nel dettaglio le medie e le grandi strutture di vendita e le varie tipologie di aggregazioni commerciali.
Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali
- M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
- M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 1,2 e 3;
- M2 A/M — Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e superficie compresa tra 1.500 e 2.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
- M2 E — Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e superficie compresa tra 1.500 e 2500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
- G1 A/M— Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- G1 E — Strutture di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari;
- G2 CQ — Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all’interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq. di vendita;
- G2 CI — Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq.;
- G2 CS - Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq., fino ad un massimo di 25.000 mq.
- G ACP — Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Dette aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq. 2.500 per i Comuni delle classi 4 e 5 e mq. 5.000 per i Comuni delle classi 1, 2 e 3, nonché da attività produttive artigianali e di servizi. Ciò al fine di realizzare la modernizzazione e il recupero delle imprese esistenti secondo le finalità indicate alla lettera f) 1° comma articolo 6 del decreto legislativo 114\98. Dette strutture debbono essere poste all’interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi.
Esercizi di vicinato
Sono “esercizi di vicinato” quelli aventi superficie netta di vendita non superiore a 150 mq per i Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, o con superficie netta di vendita non superiore a 250 mq per i Comuni con popolazione che supera i 10.000 abitanti
Documentazione richiesta:
Scia di un esercizio di vicinato (Mod. COM 1),presentata al Comune competente. Il modello di comunicazione non è soggetto a bollo
ENTE/I PREPOSTO/I:
Comune, ASL
ITER PROCEDURALE:
L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita, per il settore merceologico alimentare e non, fino al limite di 150 per i Comuni sotto i 10.000 abitanti o 250 mq per; i comuni sopra i 10.000 abitanti, sono soggetti a previa segnalazione al Comune competente. Nella comunicazione di cui sopra il soggetto interessato dichiara: di essere in possesso dei requisiti morali; di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso; il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio
Riferimenti di legge:
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327; L. 30 aprile 1962, n. 283;
- L.R. 7 gennaio 2000, n. 1
- X.Xxxx 26 marzo 2010, n. 59
- Legge 30/7/2010 n. 122;
Media struttura di vendita :
Il soggetto che intende presentare al Comune la domanda per l’apertura di una media struttura di vendita. Nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti sono medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita tra 150 e 1.500 mq. Nei Comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti sono medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita tra 250 e 2.500 mq. Per “superficie di vendita” di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.
Le richieste per l’apertura di medie strutture di vendita , per il trasferimento di sede e per l’ampliamento della superficie sono autorizzate solo se l’esercizio in questione rispetti i seguenti requisiti:
- sia realizzato in aree ricadenti in zone urbanistiche;
- sia attivato in locali con conforme destinazione d’uso;
- disponga di spazi destinati a parcheggio per la clientela a uso pubblico e movimentazione merci, realizzati nella misura e secondo le prescrizioni della normativa regionale
Documentazione richiesta:
NUOVA APERTURA: Domanda di autorizzazione al Comune, in bollo, su modello COM2, predisposto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, con allegata la seguente documentazione minima:
- relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
- relazione illustrativa sull’iniziativa che si intende realizzare, anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
- studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l’insediamento intende svolgere nel contesto socioeconomico dell’area;
- studio sull’impatto della struttura sull’ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento;
- studio sull’impatto della struttura sull’apparato distributivo dell’area di attrazione commerciale;
- progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d’uso di aree e locali; piano finanziario complessivo, articolato per fasi temporali di realizzazione nonché gestione (tre anni);
- impegno a non cedere quote societarie per almeno cinque anni dall’attivazione dell’iniziativa;
- piano di massima dell’occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazioni di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi;
- relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica, con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali.
Grande struttura di vendita
Il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita, di cui all’art. 9 del DL.vo 114/98, è subordinato al rispetto al rispetto delle seguenti condizioni:
a. l’osservanza delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione;
b. l’osservanza dell’obbligo di localizzazione lungo assi viari di primaria importanza o in aree adiacenti dotate di adeguati raccordi stradali;
c. l’osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame;
d. l’osservanza di ogni altra condizione stabilita dalla l.r. 1/2000.
La Delibera della Giunta Regionale della Campania 29 ottobre 2011 n. 609 contenente direttive per l’espressione del parere del rappresentante della Regione in sede di conferenza di servizi relativa alle domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita, ai sensi della L.R. n. 1/2000, recante le “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale. Norme di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114”, ha recepito alcuni parametri che la Regione Campania si ripromette di valutare ai fini dell’espressione del parere del rappresentante della Regione in sede di conferenza di servizi di cui all’art. 11, L.R. n. 1/2000.
I parametri riguardano tre distinte tipologie di fattori:
A. Fattori programmatici di natura “qualitativa” che non siano “requisiti”:
In questo ambito la delibera prevede che in sede di presentazione delle domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita deve essere verificato:
- l’obbligo di allegare lo Studio di Impatto Ambientale;
- l’obbligo di allegare lo Studio di Traffico;
- -l’obbligo di utilizzare, per le realizzazioni di nuovi edifici commerciali, fonti energetiche rinnovabili, in misura crescente in funzione delle dimensioni della grande struttura di vendita;
- l’obbligo di allegare un piano analitico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel contesto della nuova struttura commerciale;
- il rispetto della disciplina urbanistica locale e, in particolare, la compatibilità urbanistica dell’intervento mediante l’esame dell’inserimento negli strumenti comunali di intervento per l’apparato distributivo (SIAD) ovvero, laddove l’insediamento non sia urbanisticamente compatibile, la necessità che la procedura di variazione sia attivata con la partecipazione sin dall’inizio non solamente del Settore Urbanistica ma anche del Settore Regolazione dei Mercati della Giunta Regionale, come previsto nella Circ.Ass. n. 1312/2002.
B. Fattori a tutela della concorrenza e del mercato
La Delibera prevede un termine di decadenza della favorevole deliberazione della Conferenza dei servizi fissato in 6 anni, con la precisazione che la decadenza si applica ancorché l’autorizzazione non sia stata ancora materialmente rilasciata.
C. Fattori a tutela dei consumatori
Xxx Xxxxxxxx enuncia ulteriori prescrizioni da osservare in sede di esame della domanda di autorizzazione:
- la valutazione dell’impatto, mantenimento e trasparenza delle opportunità occupazionali da valutare attraverso apposito programma che il proponente dovrà presentare ad integrazione della documentazione minima di cui all’Allegato B dell’ art. 11 della L.R. n. 1/2000;
- la qualità consumeristica dell’intervento da valutare mediante il piano di attuazione del Codice del consumo di cui al D. Lgs. n. 206/2005
Vendita al domicilio del consumatore
Per commercio presso il domicilio del consumatore s’intende la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori.
Per svolgere attività di commercio nel settore alimentare è necessario presentare notifica all’Azienda ASL competente prima dell’inizio dell’attività.
Se il titolare dell’attività intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di incaricati deve rilasciare loro un tesserino di riconoscimento, deve comunicarne l’elenco all’Autorità di Pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e ne risponde agli effetti civili dell’attività. Anche gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59.
Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonchè del nome del responsabile dell’impresa stessa, e la firma di quest’ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita presso il domicilio del consumatore.
Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
Alle vendite si applicano altresì le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 206/2005, Codice del consumo. L’esibizione o illustrazione di cataloghi e l’effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento sopra descritte.
Requisiti
- Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71 del Dlgs 59/2010 e, solo nel caso del commercio alimentare, anche dei requisiti professionali previsti art.71 Dlgs 59/2010;
- Avere la residenza nel Comune in cui si intende svolgere l’attività, in caso di persona fisica, o la sede legale nel caso di persona giuridica
- Nel caso di commercio nel settore alimentare dovranno essere rispettati i requisiti igienico- sanitari previsti dal Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale
L’attività può essere svolta anche da incaricati, muniti di tesserino di riconoscimento, nel rispetto di quanto previsto ai commi 4 e ss. dell’art. 19 del D.Lgs. n. 114/98
Modalità di presentazione della domanda
La Scia di nuova attività di commercio, di subingresso, di modifica e di cessazione dell’attività, va formulata da parte dell’imprenditore su apposita modulistica (Mod. COM. 7) e va presentata al servizio attività economiche e produttive del Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale nel caso di persona giuridica.
Descrizione Iter
La Segnalazione certificata di inizio attività viene presentata al servizio attività economiche e produttive che verifica d’ufficio il possesso dei requisiti dichiarati. Inoltre, il servizio attività economiche e produttive provvede alla verifica dei requisiti dell’automezzo mediamente il servizio competente.
Nel caso di vendita di prodotti alimentari, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda ASL competente per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari del mezzo di trasporto utilizzato.
L’attività può iniziare dalla presentazione della Scia, salvo che il servizio attività economiche e produttive, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il servizio attività economiche e produttive provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.
Documentazione e modulistica da presentare
- Segnalazione certificata di inizio attività per la vendita al domicilio del consumatore (Mod. COM.
7)
eventuale
- Notifica ai fini della registrazione del mezzo di trasporto alimenti da presentare all’ Azienda ASL competente
- Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare all’Azienda ASL competente nel caso di vendita di alimenti
Riferimenti di legge:
- D.lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59
- D.Lgvo 26 marzo 2010, n. 59;
- D.lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della Legge 29 luglio 2003, n. 229
- Legge n. 173/2005 - Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali
- delibera della giunta regionale n. 862 del 14/12/2010 Sicurezza alimentare - Recepimento dell'accordo del 17.12.2009, n.253,sancito ai sensi dell'art.4 del d.l.vo n.281/1997, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo a "linee guida applicative del regolamento (CE) n.853/2004 del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale".
- Decreto Dirigenziale n. 31 del 29 aprile 2008 area generale di coordinamento assistenza sanitaria settore veterinario - registrazione delle attività disciplinate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari – modifica della modulistica allegata alla deliberazione di g.r. n. 797 del 16 giugno 2006.
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
Per commercio per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione s’intende la forma speciale di vendita al dettaglio (cioè a favore del consumatore finale) effettuata a mezzo corrispondenza, televisione, o attraverso altri sistemi di comunicazione.
Per svolgere attività di commercio nel settore alimentare è necessario presentare notifica all’Azienda ASL competente prima dell’inizio dell’attività.
È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs n. 114/1998 per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza deve essere consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
Sono vietate le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve presentare anche la Scia di agenzia d’affari.
Alle vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione si applicano altresì le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 206/2005, Codice del consumo.
Requisiti
- Essere in possesso dei requisiti morali art.71 Dlgs 59/2010 e, solo nel caso del commercio alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dallo stesso art. 71 Dlgs 59/2010;
- Avere la residenza nel Comune in cui si intende svolgere l’attività, in caso di persona fisica, o la sede legale nel caso di persona giuridica
Modalità di presentazione della domanda
La Scia di commercio, di subingresso, di modifica e di cessazione dell’attività, va formulata da parte dell’imprenditore su apposita modulistica (Mod. COM. 6) e va presentata al servizio attività economiche e produttive del Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se società. Descrizione Iter
La Segnalazione certificata di inizio attività viene presentata al servizio attività economiche e produttive che verifica d’ufficio il possesso dei requisiti dichiarati.
Nel caso di vendita di alimenti, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa all’Azienda ASL competente per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari.
L’attività può iniziare dalla presentazione della Scia , salvo che il servizio attività economiche e produttive, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il servizio attività economiche e produttive provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.
Documentazione e modulistica da presentare
- Segnalazione certificata di inizio attività per la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (Mod. COM. 6)
eventuale
- Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare all’Azienda ASL competente nel caso di vendita di alimenti
Riferimenti di legge:
- D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59
- D.Lgvo 26 marzo 2010, n. 59;
- D.Lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229
- Delibera della giunta regionale n. 862 del 14/12/2010 Sicurezza alimentare - recepimento dell'accordo del 17.12.2009, n.253,sancito ai sensi dell'art.4 del d.l.vo n.281/1997, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo a "linee guida applicative del regolamento (CE) n.853/2004 del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale".
- Decreto Dirigenziale n. 31 del 29 aprile 2008 area generale di coordinamento assistenza sanitaria settore veterinario - registrazione delle attività disciplinate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari – modifica della modulistica allegata alla deliberazione di g.r. n. 797 del 16 giugno 2006.
Vendita per mezzo di apparecchi automatici
Per commercio attraverso apparecchi automatici s’intende la forma speciale di vendita al dettaglio (cioè a favore del consumatore finale) effettuata a mezzo distributori automatici.
L’attività di vendita può essere iniziata dalla data di ricezione della Segnalazione certificata di inizio attività da parte del Comune competente. Dovranno essere comunicate successivamente al Comune anche le variazioni e la cessazione dell’attività.
Per l’installazione di distributori automatici di alimenti e bevande, oltre alla Segnalazione certificata di inizio attività al Comune, è necessario presentare, prima dell’inizio dell’attività, apposita notifica all’Azienda ASL competente, allegando l’elenco delle aziende, completo di indirizzo dove tali distributori sono collocati
È inoltre necessario trasmettere copia dell’elenco delle aziende anche alle altre AASL eventualmente interessate dalla collocazione dei distributori ed aggiornarlo ogni 60 gg, segnalando spostamenti, cessazioni e le nuove collocazioni.
In caso di collocazione dei distributori su area pubblica, dovrà essere presentata apposita richiesta di concessione di suolo pubblico.
Qualora la vendita mediante apparecchi automatici venga effettuata in un apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, questa è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio commerciale previste dal D.Lgs. n. 114/98.
Nel caso invece in cui nei locali esclusivamente adibiti, vengano installati distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata apposita Scia per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. In questo caso è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Soltanto gli imprenditori agricoli possono vendere il latte crudo mediane distributori automatici collocati nella stessa azienda agricola o al di fuori di essa. Se i distributori sono collocati al di fuori dell’azienda, in spazi non di proprietà dei produttori agricoli, è necessario presentare al Comune dove si intende installare il distributore Segnalazione certificata di inizio attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e la notifica sanitaria all’Azienda ASL.
Requisiti
- Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71 del D.Lgs. n. 59/2010, solo nel caso del commercio alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal medesimo art. 71 del D.Lgvo n. 59/2010
- Nel caso di vendita di latte crudo, devono essere rispettate le specifiche normative igienico- sanitarie vigenti.
Modalità di presentazione della domanda
La Scia di commercio, di subingresso, di modifica e di cessazione dell’attività, va formulata da parte dell’imprenditore su apposita modulistica (Mod. COM. 5) e va presentata al servizio attività economiche e produttive.
Descrizione Iter
La Segnalazione certificata di inizio attività viene presentata al servizio attività economiche e produttive che verifica d’ufficio il possesso dei requisiti dichiarati.
Nel caso di vendita di alimenti, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa direttamente all’Azienda ASL competente per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari.
L’attività può iniziare dalla presentazione della comunicazione, salvo che il servizio attività economiche e produttive, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il servizio provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.
Documentazione e modulistica da presentare
- Segnalazione certificata di inizio attività per vendita per mezzo di apparecchi automatici (Mod.
COM. 5)
eventuale
- Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare all’Azienda ASL competente per la vendita alimenti
Riferimenti di legge:
- D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59
- X.Xxxx 26 marzo 2010, n. 59
- D.Lgs. 18 maggio n. 228/2001 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art.7 della L.5 marzo 2001, n.57
- D.Lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229
- Delibera della giunta regionale n. 862 del 14/12/2010 Sicurezza alimentare - recepimento dell'accordo del 17.12.2009, n.253,sancito ai sensi dell'art.4 del d.l.vo n.281/1997, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo a "linee guida applicative del regolamento (CE) n.853/2004 del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale".
- Decreto Dirigenziale n. 31 del 29 aprile 2008 area generale di coordinamento assistenza sanitaria settore veterinario - registrazione delle attività disciplinate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari – modifica della modulistica allegata alla deliberazione di g.r. n. 797 del 16 giugno 2006.
Vendita in spacci interni
Per vendita al dettaglio in spacci interni s’intende la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché nella vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.
L’attività di vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e che rispettino le norme in materia di idoneità dei locali.
La vendita deve essere effettuata esclusivamente nei confronti di una delle categorie indicate sopra e deve essere indicata una persona preposta allo spaccio in possesso dei requisiti per l’attività di commercio al dettaglio disciplinati dall’articolo 71 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Per svolgere attività di commercio nel settore alimentare è necessario presentare notifica all’Azienda ASL competente prima dell’inizio dell’attività.
Requisiti
- Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. art.71 Dlgs 59/2010 e, solo nel caso del commercio alimentare, il soggetto preposto alla gestione dello spaccio dovrà possedere anche i requisiti professionali previsti dallo stesso art. 71 D.gvo 59/2010;
- locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento comunale edilizio. Nel caso di vendita di alimenti devono essere rispettati il Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale
Modalità di presentazione della domanda
La Scia di apertura , di subingresso, di modifica e di cessazione dell’attività, va formulata da parte dell’imprenditore su apposita modulistica (Mod. COM. 4) e va presentata al servizio attività economiche e produttive.
Descrizione Iter
La Segnalazione certificata di inizio attività viene presentata al servizio attività economiche e produttive che verifica d’ufficio il possesso dei requisiti dichiarati. Inoltre, il servizio attività economiche e produttive provvede alla verifica dei requisiti dei locali mediante i servizi competenti.
Nel caso di vendita di alimenti prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa all’Azienda ASL competente
L’attività può iniziare dalla presentazione della Scia , salvo che il servizio attività economiche e produttive, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il servizio attività economiche e produttive provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.
Documentazione e modulistica da presentare
- Segnalazione certificata di inizio attività di vendita in spacci interni (Mod. COM. 4) eventuale
- Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare all’ Azienda ASL competente per la vendita di alimenti
Riferimenti di legge:
- D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n.59;
- D.Lgvo 26 marzo 2010, n. 59;
- Delibera della giunta regionale n. 862 del 14/12/2010 Sicurezza alimentare - recepimento dell'accordo del 17.12.2009, n.253,sancito ai sensi dell'art.4 del d.l.vo n.281/1997, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo a "linee guida applicative del regolamento (CE) n.853/2004 del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";
- Decreto Dirigenziale n. 31 del 29 aprile 2008 area generale di coordinamento assistenza sanitaria settore veterinario - registrazione delle attività disciplinate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari – modifica della modulistica allegata alla deliberazione di G.R. n. 797 del 16 giugno 2006.
Commercio di cose antiche ed usate
Per cose usate o cose antiche e/o aventi valore artistico si intendono beni di interesse storico, archeologico, artistico, mobili e oggetti d'arte, oggetti di pregio o preziosi, autoveicoli d'epoca.
Per l'esercizio dell'attività di commercio di cose antiche o usate deve essere fatta preventiva dichiarazione al Comune ai sensi dell'art. 126 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.
Per poter effettuare l'attività di commercio di cose antiche o usate, oltre ad aver adempiuto le formalità previste dal punto di vista commerciale, è necessario presentare una Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA) utilizzando l'apposito modello, indicando i dati anagrafici dell'interessato, i requisiti morali di cui all'art 11 TULPS, la data di inizio attività, l'ubicazione dell'esercizio commerciale.
Dovrà essere inoltre richiesta la vidimazione dell'apposito Registro di cui all'art. 128 T.U.L.P.S. Alla segnalazione deve essere allegata:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
- copia fotostatica di un documento di identità per tutte le persone che sottoscrivono l'autocertificazione quando la sottoscrizione non viene apposta alla presenza del dipendente comunale incaricato di ricevere l'istanza
- il registro di carico e scarico di cose antiche o usate da vidimare
Riferimenti di legge:
- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 126-128)
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 -- Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 242-247)
Commercio elettronico
Per commercio elettronico s’intende il commercio al dettaglio (cioè a favore del consumatore finale) di beni, svolto nella rete Internet mediante l’utilizzo di un sito Web.
Per svolgere attività di commercio nel settore alimentare è necessario presentare notifica all’Azienda ASL competente prima dell’inizio.
Requisiti
- Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. art.71 Dlgs 59/2010 e, solo nel caso del commercio alimentare, il soggetto preposto alla gestione dello spaccio dovrà possedere anche i requisiti professionali previsti dallo stesso art. 71 D.gvo 59/2010
- Avere la residenza nel Comune nel quale si svolge l’intervento, in caso di persona fisica, o la sede legale nel caso di persona giuridica
Modalità di presentazione della domanda
L’istanza di inizio di nuova attività di commercio, di subingresso, di modifica e di cessazione dell’attività, va formulata come Segnalazione certificata di inizio attività da parte dell’imprenditore su apposita modulistica (Mod. COM. 6 BIS ) e va presentata al servizio attività economiche e produttive.
Descrizione Iter
La Segnalazione certificata di inizio attività viene presentata al servizio attività economiche e produttive che verifica d’ufficio il possesso dei requisiti dichiarati.
Nel caso di vendita di generi alimentari, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa all’Azienda ASL competente per quanto riguarda i requisiti igienico- sanitari.
L’attività può iniziare dalla presentazione della comunicazione, salvo che il servizio attività economiche e produttive, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provveda a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il servizio attività economiche e produttive provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività.
Documentazione e modulistica da presentare
• Com. 6 bis eventuale
• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare all’ Azienda ASL competente nel caso di vendita alimenti
Riferimenti di legge:
- D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59
- X.Xxxx 26 marzo 2010, n. 59
- Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza"
- D.Lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229
- Circolare n° 3487/C del 1° Giugno 2000 del Ministero dell'Industria avente per oggetto il Decreto legislativo n° 114 del 31 Marzo 1998 "Disciplina alla vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico".
- Delibera della giunta regionale n. 862 del 14/12/2010 Sicurezza alimentare - recepimento dell'accordo del 17.12.2009, n.253,sancito ai sensi dell'art.4 del d.l.vo n.281/1997, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo a "linee guida applicative del regolamento (CE) n.853/2004 del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale".
Vendita di fine stagione(saldi)
Le vendite di fine stagione sono le vendite aventi ad oggetto prodotti non alimentari di carattere stagionale o di moda (suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un breve periodo di tempo o entro una data stagione), effettuate dal negoziante al fine di esaurire le proprie merci nel più breve tempo possibile.
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell'anno, della durata massima di sessanta giorni ciascuno,
• per i saldi invernali: da primo giorno feriale antecedente l’Epifania;
• per i saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio.
Cosa occorre fare
Per l'esercizio di tale forma di vendita straordinaria deve essere effettuata comunicazione al Comune.
Modalità d'esercizio
In tutte le vendite straordinarie è fatto obbligo indicare il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso in percentuale; è data facoltà indicare il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
E' vietato indicare prezzi di natura diversa di quella espressamente prevista dalla norma.
Riferimenti di legge:
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 N. 114 (art. 15) - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
- L.R. 7 gennaio 2000 n. 1 ;
- Delibera Giunta Regionale n. 847 del 30/12/2011
Vendite promozionali
Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno o più prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita, per un limitato periodo di tempo. Per i prodotti alimentari e igiene della casa e della persona possono essere sempre effettuate, non sono soggette a limiti di tempo o a vincoli e comunicazioni al Comune. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nel mese di dicembre e nei 40 giorni antecedenti e successivi alle date d’inizio e fine delle vendite di fine stagione e possono essere effettuate per un massimo quattro settimane.
Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite promozionali devono essere presentate, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi delle comunicazioni date al Comune, nonché la durata esatta delle stesse. L’esercente ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, sia nelle comunicazioni pubblicitarie che nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. I prezzi di vendita devono essere così esposti:
- il prezzo normale di vendita deve essere barrato,
- deve essere indicato lo sconto od il ribasso espresso in percentuale,
- deve essere indicato in cifra fissa il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.
Il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 12.12.2012, ha approvato la disposizione di legge della sospensione di un anno del divieto di effettuarle le vendite promozionali nei periodi antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.
Cosa occorre fare:
L’esercente che intende effettuare la vendita promozionale deve darne comunicazione, al Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita stessa.
Riferimenti di legge:
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 N. 114 (art. 15) - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- L.R. 7 gennaio 2000 n. 1
Vendite di liquidazione
Sono effettuate dall’esercente dettagliante, al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di cessazione dell’attività commerciale, trasferimento (cessione) dell’azienda o trasferimento in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali. La durata di tali vendite non supera le sei settimane, fino a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell’azienda, previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti i fatti. L’esercente dettagliante invia al Comune competente per territorio la comunicazione dell’inizio delle vendite di liquidazione, almeno 15 giorni prima della data di inizio, specificando i motivi, la data d’inizio e la durata. Gli allegati alla comunicazione devono essere:
- per la cessazione dell’attività: copia della comunicazione di cessazione dell’attività o atto di rinuncia. Per il titolare c’è il vincolo di divieto di riapertura dell’attività negli stessi locali e per lo stesso settore per sei mesi;
- per i trasferimento dell’azienda: copia dell’atto registrato cui consegue il trasferimento dell’attività. Non è consentita per la cessione di attività tra aziende controllate o collegate;
- per il trasferimento dei locali: copia della comunicazione o autorizzazione di trasferimento dell’esercizio. Per il titolare c’è il vincolo di divieto di riapertura dell’attività negli stessi locali e per lo stesso settore per sei mesi;
- per la trasformazione o rinnovo dei locali: devono essere descritti la natura effettiva dell’intervento e gli eventuali estremi della comunicazione o del Permesso di costruire. Il titolare è obbligato alla chiusura dei locali per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni a decorrere dalla data di cessazione della vendita di liquidazione.
Cosa occorre fare
Inoltrare al Comune apposita comunicazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita di liquidazione
Riferimenti di legge:
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 N. 114 (art. 15) - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- L.R. 7 gennaio 2000 n. 1
Erboristerie
Con la dizione di erborista si intende genericamente sia “colui che raccoglie, coltiva e prepara le piante officinali (piante ad uso terapeutico)” sia colui che “commercia in prodotti di erboristeria”cioè prodotti derivanti da piante officinali.
Ai sensi dell’art.1 L. 99/31 (disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), per pianti officinali si intendono le piante medicinali,aromatiche e da profumo comprese nell’elenco di cui al X.X. x. 000/00.
Per aprire un’erboristeria occorre distinguere le seguenti fattispecie:
- Produzione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali sfuse e loro derivati;
- Commercio al dettaglio di soli prodotti confezionati (escluso, quindi, la miscelazione e la preparazione di erbe, tisane o fitoderivati) e in questo caso si rientra nella sfera dell’esercizio di commercio .
Nel caso di commercio al dettaglio di prodotti erboristici confezionati, il Ministero delle Attività produttive (Risoluzione n. 552193 del 8 maggio 2003) ha chiarito che per svolgere l’attività, rientranti nel settore alimentare (quali: tisane, infusi, ecc.), è necessario il possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgvo 59/2010, richiesti per il commercio relativo al settore merceologico alimentare.
Chi intende porre in vendita prodotti di erboristeria non rientranti nel settore alimentare (per esempio: saponi, creme, ecc.) deve risultare in possesso dei soli requisiti morali previsti dall’art.71 del Dlgs 59/2010.
Nel caso di coltivazione, raccolta e preparazione di preparati non medicamentosi, è necessario inoltre il possesso del requisito professionale legato all’attività di erborista.
Nel caso di presenza di un laboratorio nonché di un deposito di sostanze alimentari, questi dovranno essere in regola con le vigenti normative in materia edilizia ed ambientale, e dovranno avere presentato all’ Azienda ASL competente notifica ai fini della registrazione dell’impresa.
Requisiti
- Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell’intervento
- Essere iscritto al Registro delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio o, qualora si tratti di imprese non artigiane, al Registro Ditte tenuto dalla Camera di Commercio
- Solo per la produzione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali sfuse e loro derivati, essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea triennale in Tecniche Erboristiche;
b) laurea in Farmacia;
c) laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
d) diploma di specializzazione in Scienza e Tecnica delle piante officinali o in Farmacognosia.
- I locali devono avere i requisiti urbanistici, edilizi ed igienico sanitari.
Modalità di presentazione della domanda
In caso di nuovo esercizio, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie di vendita, estensione o eliminazione di settore merceologico, deve essere presentata al servizio attività economiche e produttive apposita Segnalazione certificata di inizio attività utilizzando la modulistica (Mod. COM. 1).
Descrizione Iter
La segnalazione, compilata in tutte le sue parti, deve essere presentata in triplice copia al servizio attività economiche e produttive del Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio di vicinato; due copie, con l’apposizione del protocollo di arrivo, sono riconsegnate all’interessato affinché una possa essere prodotta al Registro Imprese della CCIAA competente entro 30 giorni dall’effettivo verificarsi del fatto (apertura, trasferimento, ampliamento di superficie, aggiunta di settore merceologico…) e l’altra sia conservata ai fini di eventuali controlli da parte degli organi di Xxxxxxxxx.
Il servizio attività economiche e produttive verifica la completezza della Segnalazione certificata di inizio attività e la rispondenza della stessa alle norme vigenti, procedendo ai necessari accertamenti d’ufficio in merito al possesso dei requisiti dichiarati. Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il servizio attività economiche e produttive interrompe o sospende il procedimento come previsto dalle norme vigenti.
L’attività può essere iniziata dalla data di ricezione della Segnalazione certificata di inizio attività da parte del servizio attività economiche e produttive, senza attendere il rilascio di alcun atto; qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto delle stesse o l’istruttoria abbia esito negativo, il servizio attività economiche e produttive provvede a notificare all’interessato motivato diniego all’esercizio dell’attività.
Documentazione e modulistica da presentare
- Segnalazione certificata di inizio attività(Mod. COM 1) eventuale
- Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare all’Azienda ASL competente nel caso di laboratorio o di un deposito di sostanze alimentari
Riferimenti di legge:
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- X.Xxxx 26 marzo 2010, n. 59
- Legge n. 99/31 - Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali
- R.D. n. 1793/31 - Approvazione del Regolamento per l’applicazione della Legge del 6 gennaio 1931
n. 99
- R.D. n. 772/32 - Elenco delle piante officinali soggette alle disposizioni della Legge del 6 gennaio 1931
- Legge n. 1724/40 - Disciplina della raccolta e della vendita della camomilla
- Legge n. 1421/42 - Disciplina della raccolta e del commercio della digitale
- Circolare Ministero Sanità n. 1 del 8/01/1981 - Prodotti a base di piante medicinali
- D.M. Università e Ricerca Scientifica del 6/06/1995 - Istituzione del Corso di Diploma universitario in tecniche erboristiche
Giornali e riviste
Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
- sono esclusivi i punti di vendita nei quali si vendono obbligatoriamente sia i quotidiani che i periodici. Ciò significa che il rivenditore finale non può sottrarsi all’obbligo di porre in vendita i prodotti editoriali che per tipologia, categoria e quantità, sono allo stesso assegnati da editori e distributore locale cui compete, sotto tale profilo, il pieno controllo della filiera distributiva;
- sono non esclusivi gli esercizi di vendita individuati espressamente dal D.Lgs. n. 170/2001 nei quali, in aggiunta ad altre merci, si vendono quotidiani o periodici e che devono essere strettamente correlati ad attività già esistenti, come individuate dall’art. 2, comma 3 del citato decreto legislativo.
Possono essere autorizzate all’esercizio di un punto vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimentoalla vendita delle riviste di identica specializzazione.
Chiunque intenda esercitare l’attività di rivendita di quotidiani e periodici, esclusiva e non esclusiva, deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Requisiti
- Il titolare dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici deve essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale previsti all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
- I locali per lo svolgimento dell’attività debbono possedere i requisiti stabiliti da norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico - sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché sulle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Tali requisiti dovranno essere posseduti al momento dell’effettivo inizio dell’attività, sia che si tratti di nuovi punti di vendita, o di trasferimenti o di ampliamenti
- La superficie di vendita dei negozi non può eccedere il limite dimensionale previsto per gli esercizi di vicinato (mq. 150 nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti oppure mq 250 nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 114/1998).
Descrizione Iter
La SCIA viene presentata su apposita modulistica al servizio attività economiche e produttive del Comune ove ha la sede legale l’impresa
Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il servizio attività economiche e produttive sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.
Documentazione e modulistica da presentare
• SCIA per l’attività di rivendita di quotidiani e periodici esclusivi o non esclusivi
Riferimenti di legge:
- L. 5 agosto 1981, n. 416, Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria;
- Legge 13 aprile 1999, n. 108 - Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica;
- D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 - Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108;
- Circ. Min. Attività Produttive del 28 dicembre 2001, n. 3538/C, contenente chiarimenti interpretativi del D.Lgs. 170/01, n. 354 ;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59;
- Dirett.Reg. 460/SP del 21 febbraio 2002, D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999,
n. 108”. Indirizzi ai Comuni;
- L. 7 marzo 2001, n. 62, Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416;
- D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella Legge 23/12/2011 n. 214;
- D.L. 24/1/2012 n. 1 convertito nella legge 24/3/2012 n. 27;
Tabaccheria
La vendita dei generi di monopolio sul territorio nazionale può essere effettuata attraverso:
Rivendite ordinarie
In questa tipologia rientra la normale tabaccheria, accessibile al pubblico,che espone il numero della concessione sull’apposita insegna a “T”.
Rivendite speciali
In questa categoria rientrano quelle ubicate presso particolari strutture quali porti, aereoporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio automobilistiche, caserme, istituti penali, etc.
Patentini
Vengono istituiti nei bar di rilevante frequentazione, dotati di sala da intrattenimento per il pubblico, i cui titolari si riforniscono presso la rivendita ordinaria più vicina.
Distributori automatici
Vengono installati a cura del rivenditore nelle immediate vicinanze del locale sede della rivendita.
Le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere istituite, su proposta di privati o d’iniziativa dell’Ispettorato Compartimentale di AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) competente per territorio, qualora nuovi sviluppi abitativi, e/o commerciali ovvero la particolare rilevanza assunta da taluni nodi stradali, rendano palesi carenze di servizio nella distribuzione dei generi di monopolio, nonché allorquando l’Ispettorato ravvisi esigenze di servizio.
Occorre presentare domanda all’Ispettorato Compartimentale di AAMS competente per territorio.
Per istituire una rivendita ordinaria di tabacchi, devono sussistere le seguenti condizioni minime relativamente al locale proposto:
Distanza tra i punti vendita
- nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 200;
- nei Comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 250;
- nei Comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, non inferiore a m. 300;
- nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non inferiore a x.000.Xx ogni caso deve essere osservato anche il rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite esistenti (una per ogni 1.500 abitanti o frazione non inferiore a 800 abitanti).
- Nelle località sparse e distanti almeno m. 1.500 dal centro abitato e m. 600 dalla più vicina rivendita, è facoltà dell’Ispettorato Compartimentale procedere all’istituzione della nuova tabaccheria, prescindendo dalla produttività minima.
La misurazione della distanza intercorrente tra il locale proposto e quello in cui funziona la più vicina rivendita deve essere effettuata seguendo il percorso pedonale più breve.
Produttività
Per produttività si intende la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall’Ispettorato Compartimentale sulla base degli aggi realizzati, nell’anno precedente la richiesta dalle tre rivendite più vicine.
L’importo di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del comune.
Per procedere all’istituzione di una nuova rivendita ordinaria devono essere soddisfatte le condizioni di distanza e di produttività, tranne quando, per le nuove istituzioni, la distanza minima dalla più vicina rivendita sia di almeno 600 metri.
Per l’apertura di una rivendita speciale, la domanda in marca da bollo del valore corrente, può essere presentata durante tutto l’anno.
Le rivendite speciali possono essere istituite soltanto dove vengano riconosciute esigenze di servizio anche di carattere temporaneo alle quali non si possa provvedere a mezzo di rivendite ordinarie o patentini, ovvero in contesti fruibili da una specifica tipologia di utenti o ubicati all’interno di strutture che non abbiano accesso diretto e autonomo dalla pubblica via come ad esempio: stazioni ferroviarie, tranviarie, di autolinee, marittime ed aviolinee;bar delle stazioni di servizio automobilistiche; stabilimenti balneari; caserme e case di pena; stadi e campi sportivi; discoteche; sale Bingo; alberghi.
Possono essere impiantate nei bar delle stazioni di servizio automobilistico con piazzale superiore a 1000 mq, se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina.
Valgono, anche per le rivendite speciali, i requisiti di distanza e produttività previsti per l’istituzione di rivendite ordinarie, ad eccezione delle seguenti tipologie:
- caserme e case di pena;
- ospedali, case di cura ed assimilati;
- strutture pubbliche o private, ad accesso limitato (biglietto d'ingresso, tessera ed altro);
- porti, aeroporti, e stazioni ferroviarie, purché la rivendita sia ubicata all’interno della relativa struttura e non abbia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via.
Per l’istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l’amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei Trasporti ne riconosca la particolare importanza per l’elevato movimento dei passeggeri, l’attrezzatura ed il notevole numero di linee di Segnalazione certificata di inizio attività che ad esse fanno capo.
Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare.
La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all’amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l’effettivo servizio di vendita.
Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell’anno.
Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura che potrà essere stabilito caso per caso, non potranno complessivamente funzionare per più di otto mesi all’anno.
Modalità di presentazione della domanda
Per ottenere una rivendita dei generi di monopolio occorre presentare domanda redatta in carta semplice all’ufficio regionale di AAMS di Salerno entro il primo trimestre di ogni anno.
La domanda per l’apertura di rivendite speciali e la domanda per la richiesta dei patentini,va presentata su carta da bollo del valore corrente.
La richiesta deve contenere le generalità del richiedente l’individuazione del locale da destinare a rivendita, specificandone l’esatta ubicazione.
Nella domanda deve essere anche indicata, ove possibile, l’ubicazione delle tre tabaccherie più vicine, precisandone il numero identificativo (rilevabile nell’apposita insegna a “T”) e il comune di ubicazione delle stesse.
Sulla base di tale domanda, l’ufficio regionale, qualora lo ritenga opportuno, procede al rilascio della licenza, provvedendo all’assegnazione della nuova tabaccheria nei seguenti modi:
a) nei Comuni con più di 30.000 abitanti o nei capoluoghi di Provincia, mediante un’asta pubblica;
b) nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, tramite un concorso riservato a particolari categorie di persone e nell’ordine:
- profughi già intestatari di analoga licenza nei territori di provenienza;
- invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate;
- decorati al valor militare, altri profughi riconosciuti tali, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.
A parità di titoli, viene preferito chi ha il maggior numero di familiari a carico, ed, in caso di ulteriore parità, chi ha proposto il locale riconosciuto più idoneo.
I relativi avvisi sono resi pubblici mediante affissione presso l’albo dell’ufficio regionale e quello del Comune dove viene aperta la tabaccheria.
Riferimenti di legge:
- D.P.R. 1074/1958 - Approvazione del Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n.
1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
- Circolare n. 04/63406 del 25/09/2001 - Nuove istruzioni sulla istituzione e sul trasferimento delle rivendite ordinarie e speciali, nonché sul rilascio e rinnovo dei patentini
- Circolare n. 04/64713 del 28/11/2001 per le rivendite nelle stazioni di servizio
- Circolare n. 18539 del 08/04/2003 per le rivendite nelle stazioni delle linee Metropolitane
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Si intende commercio su area pubblica l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione ovvero su qualsiasi area purché in forma itinerante.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività. L’autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
L’attività di vendita itinerante, fatte salve espresse deroghe comunali, può essere effettuata:
a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
b) con mezzi motorizzati o altro purchè la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.
Il Comune può interdire l’attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.
Il commercio di alimenti, nonché la produzione e somministrazione su area pubblica di alimenti variamente manipolati effettuato tramite autonegozio e/o banco temporaneo, potrà avvenire previa presentazione della notifica sanitaria all’Azienda ASL competente.
Requisiti
- i requisiti morali previsti dall’art.71 del Dlgs 59/2010;
- i requisiti professionali, richiesti solo in caso di vendita di prodotti alimentari e/o per la somministrazione alimenti e bevande previsti dal comma 6, art.71 Dlgs 59/2010;
Modalità di presentazione Scia
La SCIA viene presentata su apposita modulistica al servizio attività economiche e produttive che verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente, acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria.
Nel caso di vendita di generi alimentari, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa all’Azienda ASL competente per quanto riguarda i requisiti igienico- sanitari.
Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il servizio attività economiche e produttive sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.
Documentazione e modulistica da presentare
- Scia commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Notifica ai fini della registrazione del mezzo di trasporto alimenti da presentare all’ Azienda ASL competente
- Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare all’ Azienda ASL competente nel caso di vendita di alimenti
Riferimenti di legge:
- D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art.
4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59;
- L.R. n. 1/2000 - Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale;
- D.Lgvo 26 marzo 2010, n. 59;
- Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche;
- delibera della giunta regionale n. 862 del 14/12/2010 Sicurezza alimentare - recepimento dell'accordo del 17.12.2009, n.253,sancito ai sensi dell'art.4 del d.l.vo n.281/1997, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo a "linee guida applicative del regolamento (CE) n.853/2004 del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";
- Decreto Dirigenziale n. 31 del 29 aprile 2008 area generale di coordinamento assistenza sanitaria settore veterinario - registrazione delle attività disciplinate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari – modifica della modulistica allegata alla deliberazione di G.R. n. 797 del 16 giugno 2006;
- Regolamento comunale specifico in materia.
Commercio su aree pubbliche con posteggio
Si intende per commercio su area pubblica l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione ovvero su qualsiasi area purché in forma itinerante.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.
Tale autorizzazione viene rilasciata a seguito di partecipazione ad apposito bando pubblico per l’assegnazione di posteggi liberi.
Il commercio di alimenti, nonché la produzione e somministrazione su area pubblica di alimenti variamente manipolati effettuato tramite autonegozio e/o banco temporaneo, potrà avvenire previa presentazione della notifica sanitaria all’Azienda ASL competente.
Requisiti
- requisiti morali previsti dall’art.71 del Dlgs 59/2010;
- requisiti professionali, richiesti solo in caso di vendita di prodotti alimentari e/o per la somministrazione alimenti e bevande previsti dal comma 6, art.71 Dlgs 59/2010;
Modalità di presentazione della domanda
L’istanza va formulata dal richiedente su apposito modello come riportato nel bando pubblico.
Nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare di qualsiasi genere, l’esercente il commercio su area pubblica con posteggio deve essere in possesso di copia della notifica sanitaria presentata all’Azienda ASL. Descrizione Iter
L’elenco dei posteggi liberi da assegnare nei mercati e nelle fiere con l’indicazione della merceologia viene predisposto da ciascun Comune e trasmesso alla Regione entro il 30 luglio di ogni anno affinché la Regione provveda entro 45 giorni dalla predetta data a rendere pubblico sul BURC l’elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui il Comune deve uniformarsi.
La domanda per la concessione di posteggio deve essere presentata su apposita modulistica al servizio attività economiche e produttive nei 20 giorni successivi alla pubblicazione della disponibilità di posteggi su Bollettino Ufficiale della Regione Campania .
L’assegnazione riguarda un solo posteggio per ogni mercato ed avviene nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell’ordine i seguenti criteri:
- maggior numero di presenze effettive cumulate dall’operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
In ulteriore subordine progressivo:
- anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
- anzianità della iscrizione al registro delle imprese;
- numero familiari a carico;
- anzianità del richiedente;
- presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap.
Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere un’autorizzazione e una concessione di posteggio sono azzerate all’atto del ritiro dell’autorizzazione.
L’autorizzazione è rilasciata dal Comune contestualmente al rilascio della concessione di suolo pubblico. Nel caso di vendita di generi alimentari, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa all’Azienda ASL competente per quanto riguarda i requisiti igienico- sanitari.
Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno.
Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l’autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l’attività.
Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi e relative autorizzazioni.
Documentazione e modulistica da presentare
• Modulo domanda di autorizzazione commercio su aree pubbliche con posteggio eventuale
• Notifica ai fini della registrazione del mezzo di trasporto alimenti da presentare all’ Azienda ASL competente
• Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare all’Azienda ASL competente nel caso di vendita di alimenti
Riferimenti di legge:
- D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art.
4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59;
- L.R. n. 1/2000 - Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale ;
- D.Lgvo 26 marzo 2010, n. 59;
- Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche;
- Delibera della giunta regionale n. 862 del 14/12/2010 Sicurezza alimentare - recepimento dell'accordo del 17.12.2009, n.253,sancito ai sensi dell'art.4 del d.l.vo n.281/1997, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo a "linee guida applicative del regolamento (CE) n.853/2004 del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";
- Decreto Dirigenziale n. 31 del 29 aprile 2008 area generale di coordinamento assistenza sanitaria settore veterinario - registrazione delle attività disciplinate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari – modifica della modulistica allegata alla deliberazione di G.R. n. 797 del 16 giugno 2006;
- Regolamento comunale specifico in materia.
Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Sono definiti pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande le attività economiche che effettuano la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
Per superficie di somministrazione, si intende la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonchè lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici, servizi.
Per area aperta al pubblico si intende l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore se privata.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta, oltre che alla disciplina commerciale di settore, ovvero la legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, anche alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 1931 e del R.D n. 635 del 1940 recante il relativo regolamento.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali previsti per l’esercizio del commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 5, della legge n. 287 del 25 agosto 1991, i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono distinti in quattro tipi:
TIPO A - Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico > 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
TIPO B - Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, ed esercizi similari);
TIPO C - Esercizi di cui ai tipi A e B, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, esercizi similari); TIPO D - Esercizi di cui al tipo B, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione (caffetteria).
Gli esercizi di cui sopra hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al Tipo B, i prodotti di gastronomia e dolciumi, compresi i generi di gelateria e pasticceria. Nei medesimi esercizi il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell’autorizzazione alla vendita prescritta.
L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività .
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione
Requisiti :
- possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali previsti dall'art.71 del D.Lgs n.59/2010 come modificato dell’art. 8, comma 1, lett. e), f) e g) del D.Lgvo n. 147 del 6/8/2012;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
- Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento
- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, in caso di società
- I locali devono essere in possesso dei requisiti urbanistici edilizi e di destinazione d’uso .Inoltre devono possedere i requisiti di sorvegliabilità previsti dal Decreto Ministero Interno 17/12/1992 n. 564 e s. m. e i.
Se l'attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti professionali (se previsti) è richiesto al legale rappresentante oppure ad altra persona specificamente delegata dalla società all'attività di somministrazione.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.
Xxxxxx presentare la Scia per la somministrazione anche i titolari che installino distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all’uopo attrezzati. In questo caso è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Requisiti professionali:
1. Avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (1).
3. Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Modalità di presentazione della Scia
La Scia di apertura, di trasferimento di sede e di ampliamento della superficie di somministrazione va formulata utilizzando l’apposita modulistica e va presentata al servizio attività economiche e produttive. Per quanto riguarda i requisiti igienico- sanitari alimentari, deve essere presentata apposita notifica sanitaria all’Azienda ASL competente per territorio .
La notifica che sostituisce la precedente autorizzazione sanitaria, è una comunicazione dell’operatore del settore alimentare attestante il rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all’attività svolta da presentare all’Azienda ASL di riferimento.
Documentazione e modulistica da presentare:
- Modulo di Scia esercizio di somministrazione con gli allegati richiesti;
- Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare all’Azienda ASL competente
Riferimenti di legge:
- D.M. n. 564 del 17 dicembre 1992. Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- D.Lgs. 26-3-2010 n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- D.Lgs. 6-8-2012 n. 147. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;
- Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n.773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 -Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.;
- Delibera della giunta regionale n. 862 del 14/12/2010 Sicurezza alimentare - recepimento dell'accordo del 17.12.2009, n.253,sancito ai sensi dell'art.4 del d.l.vo n.281/1997, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo a "linee guida applicative del regolamento (CE) n.853/2004 del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";
- Decreto Dirigenziale n. 31 del 29 aprile 2008 area generale di coordinamento assistenza sanitaria settore veterinario - registrazione delle attività disciplinate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari – modifica della modulistica allegata alla deliberazione di g.r. n. 797 del 16 giugno 2006.
Somministrazione in circoli privati
All'interno dei circoli, siano aderenti o non aderenti ad organismi od enti nazionali, è possibile effettuare la somministrazione di alimenti e bevande. La disciplina in materia (D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235) distingue, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, tra le associazioni ed i circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e le Associazioni ed i circoli che, invece, non aderiscono a tali enti ed organizzazioni.
Somministrazione all'interno di un circolo privato aderente ad un Ente Nazionale aventi finalità assistenziali (art.2 D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235)
Le associazioni ed i circoli di cui all'art.111 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune nel cui territorio si esercita l'attività.
Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti professionali.
Se il circolo non si conforma alle clausole previste dall'art.111 comma 4 quinquies del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione.
Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui al comma 3 dell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi nonché della sussistenza delle condizioni previste dallo stesso articolo, comma 4 quinquies.
Somministrazione all'interno di un circolo privato non aderente ad Enti Nazionali con finalità assistenziali (art. 3 D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235)
Le associazioni ed i circoli di cui all'art.111 comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi non aderenti ad organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune nel cui territorio si esercita l'attività.
Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso del requisito professionale.
Se il circolo non si conforma alle clausole previste dall'art.111 e 111 bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante o di un suo delegato.
In ogni caso, i locali dove si intende svolgere l'attività di somministrazione devono essere conformi alle norme e prescrizioni in materia igienico - sanitaria ed avere le caratteristiche conformi al Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564.
Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute in merito al rispetto delle condizioni previste dagli artt.111 e 111 bis del testo unico delle imposte sui redditi.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività vale anche ai fini dell'art. 86 comma 2 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773.
REQUISITI:
- Possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi occorrono se la somministrazione è affidata a terzi) di cui all'art. 71 del D.lgs n. 59/2010 e degli artt. 11 e 92 TULPS - R.D. n. 773/1931.
- I locali devono comunque possedere i requisiti in materia igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e sorvegliabilità.
Riferimenti di legge:
- D.P.R. n. 235 del 4 aprile 2001- Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati;
- D.Lgs. 26-3-2010 n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (art. 64 secondo comma);
- D.L. 31-5-2010 n. 78. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122;
- D.Lgs. 6-8-2012 n. 147 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;
- .D.M. 564 del 17.12.1992 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";
- R.D. n. 773/1931 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- R.D. n. 635/1940 - Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza;
- D.P.R. n. 917/1986 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
- L. n. 287/1991 - Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi;
- Delibera della giunta regionale n. 862 del 14/12/2010 Sicurezza alimentare - recepimento dell'accordo del 17.12.2009, n.253,sancito ai sensi dell'art.4 del d.l.vo n.281/1997, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo a "linee guida applicative del regolamento (CE) n.853/2004 del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";
- Decreto Dirigenziale n. 31 del 29 aprile 2008 area generale di coordinamento assistenza sanitaria settore veterinario - registrazione delle attività disciplinate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari – modifica della modulistica allegata alla deliberazione di
g.r. n. 797 del 16 giugno 2006.
Somministrazione annessa ad altra struttura principale (mense, impianti sportivi, discoteche, locali di intrattenimento, ecc.)
Per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande annessa ad altra attività prevalente, si intende quella svolta congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l’attività di somministrazione è esercitata all’interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata semprechè alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l’attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata.
Requisiti
- Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.lgs n. 59/2010 e degli artt. 11 e 92 TULPS - R.D. n. 773/1931. e nei suoi confronti non devono sussistere cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 (legislazione antimafia). Nel caso di Società, il possesso del requisito professionale è previsto per il legale rappresentante o per la persona appositamente delegata alla somministrazione
- Il locale ove è esercitata la somministrazione deve essere conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igenico-sanitaria, e ai criteri di sicurezza e di sorvegliabilità previsti dal Decreto Ministro Interno 17/12/1992 n. 564 s.m.i.
Modalità di presentazione della domanda
La Scia va formulata sull’apposita modulistica e va presentata al servizio attività economiche e produttive.
Per quanto riguarda i requisiti igienico- sanitari alimentari, deve essere presentata apposita notifica sanitaria all’Azienda ASL competente per territorio
Documentazione e modulistica da presentare
- Modulo SCIA esercizi di somministrazione annessi ad altra attività principale (impianti sportivi, discoteche, locali di intrattenimento, ecc..) con allegata documentazione
eventuale
- Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare all’Azienda ASL competente
Riferimenti di legge:
- T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n.773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 -Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.;
- Decreto Ministero Interno 17/12/1992 n. 564 – Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- Legge 25/8/1991 n. 287;
- delibera della giunta regionale n. 862 del 14/12/2010 Sicurezza alimentare - recepimento dell'accordo del 17.12.2009, n.253,sancito ai sensi dell'art.4 del d.l.vo n.281/1997, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo a "linee guida applicative del regolamento (CE) n.853/2004 del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale".
- Decreto Dirigenziale n. 31 del 29 aprile 2008 area generale di coordinamento assistenza sanitaria settore veterinario - registrazione delle attività disciplinate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari – modifica della modulistica allegata alla deliberazione di g.r. n. 797 del 16 giugno 2006.
Panificio
Per panificio si intende un locale adibito alla produzione del pane, ovvero il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).
Il pane ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale, deve essere preconfezionato singolarmente con indicazione di «pane parzialmente cotto» o altra equivalente, nonché l’avvertenza che il pane deve essere consumato previa ulteriore cottura e con l’indicazione delle relative modalità.
Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto sopra indicato, l’etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché l’indicazione
«surgelato».
Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere confezionato e l’etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari; inoltre dovrà essere collocato in comparti separati dal pane fresco e con le indicazioni informative sulla natura del prodotto.
È consentito svolgere, quale attività complementare, la vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie.
Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa all’Azienda ASL competente.
Requisiti
- Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento
- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
- Le strutture e gli impianti devono avere i requisiti previsti dal Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale;
- Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 92 del T.U.L.P.S.
Modalità di presentazione della domanda
L’impianto di un nuovo panificio, il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a Scia da presentare al servizio attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Descrizione Iter
La Scia deve essere presentata dalla persona fisica (il legale rappresentante in caso di società) su apposita modulistica al servizio attività economiche e produttive.
Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa all’Azienda ASL competente.
L’attività può iniziare dalla data di presentazione della Scia. Il servizio attività economiche e produttive, verificata l’incompletezza della stessa, oppure, in caso di necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio, provvede a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti. Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il servizio attività economiche e produttive provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso, all’esercizio dell’attività.
La Scia può essere presentata dopo aver presentato la notifica alla competente Azienda ASL per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e aver ottenuto il Certificato di conformità edilizia ed agibilità del locale. Il titolare dell’attività dovrà inoltre individuare il Responsabile dell’attività produttiva che assicuri l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
Documentazione e modulistica da presentare
- Modulo Scia panificio con i relativi allegati
- Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare all'Azienda ASL competente
Riferimenti di legge:
- Legge 580/1967 - Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;
- D.M. 5/02/1970 - Ingredienti consentiti nella produzione di pane e grissini speciali;
- Legge 41/1974 - Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione;
- D.P.R. 502/1998 - Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell’articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
- Legge n. 248/2006 di conversione in legge con modificazioni del DL 4 luglio 2006 n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;
- Delibera della giunta regionale n. 862 del 14/12/2010 Sicurezza alimentare - recepimento dell'accordo del 17.12.2009, n.253,sancito ai sensi dell'art.4 del d.l.vo n.281/1997, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo a "linee guida applicative del regolamento (CE) n.853/2004 del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";
- Decreto Dirigenziale n. 31 del 29 aprile 2008 area generale di coordinamento assistenza sanitaria settore veterinario - registrazione delle attività disciplinate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari – modifica della modulistica allegata alla deliberazione di g.r. n. 797 del 16 giugno 2006.
Molini
Per molini si intende un impianto per la macinazione e lavorazione successiva di cereali ai fini della produzione di farine, semole e semolato.
I molini si distinguono in molini ad alta macinazione, dotati di macchinari idonei a selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti e sottoprodotti della macinazione, e in molini a bassa macinazione che non selezionano gradualmente e progressivamente i prodotti della macinazione.
Tutti i molini devono essere in regola con le vigenti normative in materia edilizia (Certificato di conformità edilizia e agibilità, destinazione d’uso, ecc), ambientale e di classificazione delle aziende insalubri ai sensi del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994.
Dovrà inoltre essere richiesto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi nel caso in cui si tratti di molini per cereali ad alta macinazione con una potenzialità superiore a 200 quintali nelle 24 ore oppure di molini dotati di silos.
Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari prima dell’inizio dell’attività è necessario presentare notifica ai fini della registrazione dell’impresa all’Azienda ASL competente.
I soggetti che intendono procedere alla realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ad ampliamenti, a riattivazioni o a trasformazioni di impianti, nonché ad operazioni di trasferimento o concentrazione, devono inoltre presentare una preventiva Segnalazione certificata di inizio attività al Ministero dello Sviluppo Economico.
Requisiti
- Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento
- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
- Le strutture e gli impianti devono avere i requisiti previsti dal Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale;
- Non sussistenza di procedimenti o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/65 e successive modifiche
Descrizione Iter
L’esercizio degli impianti per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento o trasformazione sono subordinati al rilascio di una licenza da parte della Camera di Commercio competente per territorio. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l’indicazione della località, la descrizione dei macchinari e delle attrezzature, le modalità di lavorazione e le potenzialità di produzione giornaliera. La licenza di macinazione deve essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno. Coloro che non rinnovano la licenza non potranno continuare l’attività di macinazione e l’eventuale attività irregolare è assoggettata a sanzione amministrativa e a decreto di chiusura.
La Camera di Commercio rilascia la licenza, acquisiti i pareri dell’Ispettorato del Lavoro, per la verifica dei requisiti tecnici e della capacità di macinazione, e dell’Azienda ASL, per le verifiche igienico- sanitarie.
Tutte le modifiche riguardanti l’intestazione della licenza devono essere altresì comunicate alla Camera di Commercio, la quale procederà alla voltura della licenza in capo al nuovo imprenditore.
I soggetti che intendono procedere alla realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ad ampliamenti, a riattivazioni o a trasformazioni di impianti, nonchè ad operazioni di trasferimento o concentrazione, devono inoltre presentare previa Segnalazione certificata di inizio attività al Ministero dello Sviluppo Economico che ha 30 giorni decorrenti dal ricevimento della Segnalazione certificata di inizio attività per vietare l’inizio dell’attività, indicando l’esistenza, nel caso esaminato, di un rischio oggettivo di pregiudizio derivante alla situazione economica nazionale del settore dell’industria molitoria.
Documentazione e modulistica da presentare
- Domanda di licenza di rilascio macinazione da presentare alla C.C.I.A.A. di Xxxxxxx con i relativi allegati;
- Notifica ai fini della registrazione dell'impresa da presentare all'Azienda ASL competente eventuale
- Richiesta di rilascio del Certificato Prevenzione Incendi
- Segnalazione certificata di inizio attività classificazione industrie insalubri
Riferimenti di legge:
- Legge 580/1967 - Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;
- D.P.R. n. 386/1994 - Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonchè per le operazioni di trasferimento o concentrazione;
- D.P.R. 187/2001 - Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell’articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
- Delibera della giunta regionale n. 862 del 14/12/2010 Sicurezza alimentare - recepimento dell'accordo del 17.12.2009, n.253,sancito ai sensi dell'art.4 del d.l.vo n.281/1997, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo a "linee guida applicative del regolamento (CE) n.853/2004 del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale";
- Decreto Dirigenziale n. 31 del 29 aprile 2008 area generale di coordinamento assistenza sanitaria settore veterinario - registrazione delle attività disciplinate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari – modifica della modulistica allegata alla deliberazione di g.r. n. 797 del 16 giugno 2006.
Acconciatore - barbiere
Si intende per attività professionale di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria, l’esecuzione di trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. È inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.
Si intende per attività di barbiere, quella comprendente le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.
L’ esercizio dell’attività sia che si svolga in un luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario, dunque, conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico, ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica.
Il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b), consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo (per i contratti in essere fino al 31 dicembre 2003), equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva (40 ore settimanali).
Le imprese possano avviare le attività di acconciatore ed estetista con la presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali. Modalità di presentazione della domanda
L’esercizio delle attività di acconciatore e barbiere è soggetto:
- alla presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA che deve essere presentata dalla persona fisica (il legale rappresentante in caso di società) su apposita modulistica al Servizio Attività Produttive;
- all'obbligo di iscrizione nel REA del responsabile tecnico, contestualmente alla trasmissione della SCIA di inizio attività
Riferimenti di legge:
- Legge n. 443/85 - Legge quadro per l’artigianato;
- Legge n. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge n. 174 del 17/08/2005 Disciplina dell'attività di acconciatore;
- Decreto Legge n. 7/2007 convertito con modifiche dalla Legge n. 40/07 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;
- D.Lgs. 147/2012 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno
Xxxxxxxxx
L’attività di estetista, disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano - con l´attuazione di tecniche manuali e/o con l´utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico - il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l´aspetto estetico, mediante l´eliminazione, l´attenuazione degli inestetismi presenti.
Sono escluse le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio.
Lo svolgimento dell’attività di "estetista" è subordinato al possesso della qualificazione professionale prevista dalla legge e dell’autorizzazione comunale.
Secondo quanto disposto all’art. 3 della L. n. 1/1990, la qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
- di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
oppure
- di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
oppure
- di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Questo periodo di attività deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
Modalità di presentazione della domanda
L’apertura di nuovo esercizio, di subingresso, di trasferimento di sede e le modifiche dei locali di attività già esistenti, va formulata con SCIA da presentare al Servizio Attività utilizzando l’apposita modulistica.
Riferimenti di legge:
- Legge n. 443/85 - Legge quadro per l’artigianato;
- Legge n. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge n. 1/1990 - Disciplina dell’attività di estetista;
- Decreto Legge n. 7/2007 convertito con modifiche dalla Legge n. 40/07 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;
- Decreto n. 110 del 12 maggio 2011;
- D.Lgs. 59/2010 art.77;
- D.Lgs. 147/2012 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
Tatuatori e piercing
Si intende per l’attività di tatuaggio, quella inerente all’inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.
Si intende per l’attività di piercing, quella inerente all’inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.
È fatto obbligo a chi esercita l’attività di tatuatore e di piercing di richiedere all’interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenne, tutte le informazioni utili per praticare l’attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza; è fatto inoltre obbligo di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto. L’operatore deve acquisire il consenso informato dell’interessato all’esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l’intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell’orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.
L’attività può essere esercitata in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscrivere/annotare al Registro Imprese di cui alla Legge 29.12.1993 n. 580 e s.m.i. o all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della Legge 8.08.1985 n. 443 qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.
L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Per svolgere l’attività di tatuaggio e di piercing, è necessaria la frequenza di un percorso formativo obbligatorio organizzato dall’Azienda ASL secondo le indicazioni tecniche contenute nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale della Campania con Delibera n 157 del 25/2/2010;
I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti urbanistici, di destinazione d’uso ed igienico- sanitari .
Descrizione Iter
L’istanza di nuovo esercizio, di subingresso, di trasferimento di sede e di modifiche ai locali di attività già esistenti, va formulata come SCIA da presentare al Servizio Attività Produttive utilizzando l’apposita modulistica.
Qualora la segnalazione non risulti regolare o completa con la prescritta documentazione, oppure sia necessario acquisire elementi integrativi di giudizio, il Servizio Attività Produttive provvede a sospendere o interrompere i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti.
Qualora l’istruttoria abbia esito negativo, il Servizio Attività Produttive provvederà a notificare all’interessato motivato diniego espresso all’esercizio dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo caso che, ove ciò sia possibile, l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un congruo termine all’uopo prefissatogli.
Documentazione e modulistica da presentare
• SCIA per l’esercizio dell’attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing
Riferimenti di legge:
- Legge n. 443/85 - Legge quadro per l’artigianato;
- Legge n. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Linee guida del Ministero della Sanità, nota del 20.02.1998 – Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza;
- Circolare del Ministero della Sanità 2.8./633 del 16.07.1998;
- Delibera n 157 del 25/2/2010 della Regione Campania “Linee guida per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza”
Autoriparatore
L'attività di autoriparatore, disciplinata dalla L. 122/92, comprende l'attività di manutenzione e di riparazione di veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose.
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli a motore di impianti e componenti fissi.
L'attività di autoriparazione si distingue in:
- meccanica e motoristica;
- carrozzeria;
- elettrauto;
- gommista.
L'attività di meccanico comprende gli interventi su sistemi di alimentazione del combustibile, gli interventi su impianti GPL - metano, gli interventi per la rettifica dei motori, gli interventi su radiatori, la sostituzione di marmitte e montaggi ganci traino.
L'attività di carrozziere prevede la riparazione di carrozzerie di veicoli industriali, autobus, veicoli da campeggio e simili attraverso opere di lattoneria e sostituzione lamierati e verniciatura, sostituzione o riparazione di parabrezza e finestrini, trattamento anti-ruggine.
L'attività di elettrauto include le officine di riparazione di impianti elettrici e di alimentazione di autoveicoli.
L'attività di gommista consiste nella riparazione e sostituzione di pneumatici di autoveicoli, nella riequilibratura e nella convergenza degli stessi.
I requisiti tecnico-professionali devono essere posseduti dal responsabile tecnico, preposto allo svolgimento dell’attività di autoriparazione Il responsabile tecnico deve possedere almeno uno dei requisiti tecnico-professionali indicati ai punti sub a), b), c) e d):
a) Titolo di studio
- laurea specialistica in materia tecnica o laurea utile ai fini dello svolgimento dell’attività; diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l’attività
b) Titolo di studio ed esperienza professionale
- attestato di promozione al IV anno dell’Istituto Tecnico Industriale con indirizzo attinente l’attività congiuntamente ad un periodo di inserimento, di almeno un anno nell’arco degli ultimi cinque anni alle dirette dipendenze di un’impresa del settore come operaio qualificato;
- attestato di frequenza con esito positivo di un corso regionale riconosciuto teorico-pratico di qualificazione congiuntamente ad un periodo di inserimento, di almeno un anno alle dirette dipendenze di un’impresa del settore, nell’arco degli ultimi cinque anni come operaio qualificato;
Per periodo di inserimento, in aggiunta al titolo di studio richiesto, s’intende aver prestato la propria attività in qualità di:
- titolare, amministratore, socio prestatore d’opera
- collaboratore familiare
- dipendente qualificato
c) Esperienza professionale
Aver esercitato l’attività di autoriparazione per almeno tre anni, nell’arco degli ultimi cinque anni, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore in qualità di dipendente qualificato,
d) Casi particolari
Rientrare in uno dei seguenti casi:
- Soggetto già abilitato in quanto nominato responsabile tecnico di altra impresa del settore (sempre che tale carica sia stata rivestita per tre anni negli ultimi cinque);
- Soggetto rientrante da quanto previsto dall' art. 6 della L. 25/96;
- Soggetto per il quale il Ministero competente ha riconosciuto il titolo professionale conseguito all’estero;
Inoltre, il titolare, l’amministratore lavorante di società e il collaboratore familiare di imprese abilitate all’esercizio dell’attività di autoriparazione ai sensi della L. n.122/92 ed operanti con la gestione di un responsabile tecnico, maturano i requisiti professionali decorso il triennio di attività. Per ottenere il riconoscimento di tali requisiti, gli interessati devono documentare l'effettiva partecipazione manuale all'attività, per tre anni negli ultimi cinque, attraverso la produzione di documentazione dalla quale si evinca:
- l’iscrizione INAIL come lavorante per attività tecnico manuale nel periodo di riferimento relativamente alla attività di autoriparazione;
- l’iscrizione INPS nel periodo di riferimento
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico dell'impresa nella quale si è svolta l'attività attestante l’effettiva partecipazione manuale all’esercizio dell’attività di autoriparazione da parte del titolare o dell’amministratore, nel periodo di riferimento e la conseguente maturazione del requisito prescritto;
- un congruo numero di fatture dal quale si possibile dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività da parte dell’impresa.
L’impresa deve essere in possesso:
1) delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione come previsto dalla apposite tabelle approvate con decreto del Ministro dei Trasporti;
2) dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio dell’attività di autoriparazione.
Il responsabile tecnico: nomina e revoca
L’esercizio dell’attività di autoriparazione è subordinato al possesso dei requisiti tecnico professionali di un responsabile tecnico, il quale può coincidere con l'imprenditore (titolare o legale rappresentante), o può essere un soggetto diverso da questi designato.
Il responsabile tecnico non può svolgere tale funzione per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine.
Il responsabile tecnico deve avere un rapporto di immedesimazione con l’impresa, che consiste nell’essere, rispetto alla stessa:
- titolare (se trattasi di impresa individuale)
- amministratore (se trattasi di società)
- socio prestatore d’opera, nel caso di società (documentato con allegazione alla S.C.I.A. della comunicazione UNILAV o busta paga)
- institore (la procura conferita con scrittura privata autenticata dal preponente deve essere iscritta al registro delle imprese)
- dipendente (documentato con allegazione alla S.C.I.A. della comunicazione UNILAV o busta paga)
- collaboratore familiare (tale qualifica va documentata con l'iscrizione all'INPS dello stesso )
- associato in partecipazione (il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate deve contenere tutti gli elementi prescritti dal codice civile, in particolare deve essere espressamente indicato l'oggetto e la percentuale di utile riservata all'associato).
Non è ammessa la nomina di un consulente o professionista esterno.
Sia la sostituzione che la revoca del responsabile tecnico devono essere comunicate dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, utilizzando l’apposito modello di nomina/revoca.
N.B. In mancanza di responsabile tecnico l’impresa NON può esercitare l’attività di cui alla legge n.122/92.
Modalità di presentazione delle istanze
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.) (il modello da utilizzare per la S.C.I.A. è disponibile presso gli sportelli della Camera di Commercio nonché sul sito internet xxx.xx.xxxxxx.xx . Il modello Scia accompagna l'istanza di iscrizione al Registro Imprese
Riferimenti di legge:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 122 - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione.
- Legge 69/2009
- Legge 241/1990 art. 19 modificato dalla legge 122/2010 art. 49 c.4bis
Imprese di pulizia
Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n.82, le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono così definite:
- pulizia: complesso di operazioni atte a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- disinfezione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- disinfestazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- derattizzazione: complesso di operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- sanificazione: complesso di operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
Non rientrano nell’attività d’impresa di pulizia di cui alla legge n. 82/1994 le seguenti attività:
- pulizia di caminetti
- espurgo dei xxxxx xxxx
- sterilizzazione di terreni ed ambienti
- pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali
- manutenzione e pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri
- attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Le imprese che intendono esercitare attività di pulizia e disinfezione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità economico-finanziaria e non devono nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di legge.
Per l’esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità economico-finanziaria e devono nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di legge (vedi requisiti tecnico- professionali).
Le predette imprese presentano, ai sensi dell’art. 19 della l. 241/90, segnalazione certificata inizio attività, utilizzando l’apposita modulistica, all’Ufficio del Registro delle Imprese, ovvero all’Albo delle Imprese Artigiane se trattasi di impresa artigiana, nella cui provincia è ubicata l’impresa.
Requisiti di onorabilità
I requisiti di onorabilità sono quelli previsti dall’art. 2, co. 1, della legge n.82/94 e devono essere posseduti da:
- il titolare di impresa individuale e l’institore o il direttore che questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice o di società in accomandita per azioni;
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative. In particolare è necessario che nei confronti di tali soggetti:
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o all’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142,143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16.3.1942 n. 267;
- non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27.12.1956 n.1423, 10.2.1962, n. 57, 31.5.1965 n. 575 e 13.9.1982 n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513-bis del codice penale;
- non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
Requisiti di capacità economico-finanziaria
I requisiti di capacità economico-finanziaria consistono nella:
a) assenza di protesti cambiari a carico del titolare di ditta individuale, dei soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, degli amministratori delle società di capitali e delle società cooperative. Tale requisito sussiste anche in presenza di eventuali protesti a condizione che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art.17 della legge n. 108 del 1996, ovvero l’integrale pagamento dei debiti connessi al protesto (in quest’ultimo caso occorre allegare alla denuncia titolo quietanzato);
b) la regolare iscrizione all’INPS ed all’INAIL da parte dell’impresa per tutti gli addetti per i quali sussiste l’obbligo;
c) la regolare applicazione dei contratti collettivi di settore da parte dell’impresa che occupi personale dipendente;
d) la titolarità da parte dell’impresa di almeno di un c/c bancario.
Requisiti tecnico-professionali richiesti per l’esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Il responsabile preposto alla gestione tecnica deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico- professionali:
a) titolo di studio
- laurea o diploma universitario in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività;
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività, conseguito secondo quanto previsto dalle norme in materia di formazione professionale.
Ai sensi della circolare del Ministero dell’industria 3428/c del 25.11.1997, i predetti titoli di studio debbono prevedere almeno un xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche. Pertanto, occorre allegare alla denuncia una dichiarazione rilasciata dall’Istituto di provenienza del titolo attestante il numero di anni e le materie previste dal corso di studio all’epoca in cui lo stesso è stato conseguito, unitamente a fotocopia del titolo di studio. In sostituzione, è possibile allegare una dettagliata autocertificazione.
b) esperienza professionale ed obbligo scolastico
Si richiede l’assolvimento dell’obbligo scolastico unitamente all’esercizio di attività qualificata svolta all’interno di imprese del settore per almeno tre anni.
L’obbligo scolastico si intende assolto con la frequenza della scuola dell’obbligo per 8 anni per i nati dopo il 1952 e con la frequenza della scuola dell’obbligo per 5 anni per i nati anteriormente a tale data.
Per attività lavorativa qualificata prestata all’interno di imprese del settore si intende attività svolta in qualità di:
- titolare, amministratore, socio partecipante;
- collaboratore familiare;
- dipendente qualificato, anche a part-time (inclusa la formazione lavoro con conseguimento della qualifica ed escluso l’apprendistato).
In caso di requisito tecnico-professionale maturato all’estero, sarà necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero delle attività Produttive.
c) Casi particolari
Il titolare di impresa individuale e l’amministratore di società, abilitate all’esercizio delle attività di cui alla l.n.82/94 ed operanti con la gestione di un responsabile tecnico, maturano i requisiti professionali decorso il triennio di attività. Per ottenere il riconoscimento di tali requisiti, gli interessati devono produrre la seguente documentazione:
- attestazione INAIL di iscrizione come lavorante per attività tecnico manuale nel periodo di riferimento relativamente alla attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
- attestazione di iscrizione INPS nel periodo di riferimento
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico dell'impresa nella quale si è svolta l'attività attestante l’effettiva partecipazione manuale all’esercizio dell’attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione da parte del titolare o dell’amministratore, nel periodo di riferimento e la conseguente maturazione del requisito prescritto;
- un congruo numero di fatture dal quale si possibile dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività da parte dell’impresa.
Nomina del responsabile tecnico
Per l’esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è necessario nominare un responsabile tecnico preposto alla gestione dell’attività.
Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere o il titolare dell’impresa individuale o socio lavorante di società in nome collettivo o socio lavorante accomandatario di società in accomandita semplice o socio lavorante di società a responsabilità limitata.
Il responsabile tecnico di un’impresa ha la possibilità di rivestire la stessa qualifica solo in un’altra impresa.
Il responsabile preposto alla gestione tecnica deve avere un rapporto di immedesimazione con l’impresa, che consiste nell’essere, rispetto alla stessa:
- titolare (se trattasi di impresa individuale)
- amministratore (se trattasi di società)
- socio prestatore d’opera, nel caso di società (documentato con allegazione alla S.C.I.A. della comunicazione UNILAV o busta paga)
- institore (la procura conferita con scrittura privata autenticata dal preponente deve essere iscritta al registro delle imprese)
- dipendente (documentato con allegazione alla S.C.I.A. della comunicazione UNILAV o busta paga)
- collaboratore familiare (tale qualifica va documentata con l'iscrizione all'INPS dello stesso )
- associato in partecipazione (il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate deve contenere tutti gli elementi prescritti dal codice civile, in particolare deve essere espressamente indicato l'oggetto e la percentuale di utile riservata all'associato).
Non è ammessa la nomina di un consulente o professionista esterno.
Modalità di presentazione delle istanze
Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.) il modello da utilizzare per la S.C.I.A. è disponibile presso gli sportelli della Camera di Commercio nonché sul sito internet xxx.xx.xxxxxx.xx -.
Riferimenti di legge:
- Legge 82/1994 - Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di deratizzazione e di sanificazione
- DM 274/1997 - Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione
- Circolari ministeriali n. 3343/c del 28.04.1994, n. 3470/c del 22.09.1997, 3428/c del 25.11.1997
- DM 439/1999 - Regolamento recante modificazioni al Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, concernente la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, adottato con D.M. 7 luglio 1997, n. 274
- DPR 558/99 - Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di Registro delle Imprese
- DL 7/2007 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese
Lavanderie, lavaggio a secco, tintorie
Si intende per attività professionale di tintolavanderia, l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Lavanderia a gettone
Una lavanderia ad acqua self-service è uno spazio allestito con lavatrici professionali ed essiccatoi che possono essere utilizzati dalla clientela, acquistando gli appositi gettoni.
Il meccanismo è simile a quello degli autolavaggi self-service: il cliente acquista il gettone per usufruire dei macchinari che gli occorrono e, nel caso ne sia sprovvisto, compra anche gli appositi prodotti detergenti.Le lavanderie a gettone sono attività iscrivibili al Registro delle Imprese.
Esse sono soggette all’autorizzazione di cui all’art. 64 T.U.L.P.S. per le cosiddette industrie pericolose e mestieri incomodi.
Requisiti
- Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento
- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
- Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 92 del T.U.L.P.S.
Modalità di presentazione della domanda
L’esercizio dell’attività è in particolare subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico reflui ed alle emissioni in atmosfera.
La normativa vigente non prevede la Segnalazione certificata di inizio attività obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’attività; tale Segnalazione certificata di inizio attività potrà comunque essere inoltrata presso il servizio Attività Produttive del Comune dal titolare dell’attività qualora la CCIAA richieda una presa d’atto da parte del Comune.
Per quanto riguarda le lavanderie a gettone, esse sono soggette all’autorizzazione di cui all’art. 64
T.U.L.P.S. per le cosiddette industrie pericolose e mestieri rumorosi ed incomodi.
Documentazione e modulistica da presentare
- Segnalazione certificata di inizio attività di inizio attività della lavanderia a acqua; eventuale
- Domanda di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- Domanda di Autorizzazione agli scarichi
- Domanda di autorizzazione per le cosiddette industrie pericolose e mestieri incomodi
Riferimenti di legge:
- Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 - Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie
- D.Lgs. n.152/2006 - Norme in materia ambientale
- D.lgs. 147/2012.
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” - Capo VI – Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi
- Decreto Ministeriale 16 gennaio 2004 n. 44
Orafi
L’orafo è una attività artigianale consistente nella creazione e nella vendita di oggetti ornamentali ed accessori per la casa o la persona in materiali e pietre preziose.
Caratteristica di tale attività è la creazione ad opera dell’artigiano dell’oggetto prezioso.
L’attività artigianale di orafo deve essere distinta dalla vendita di prodotti di gioielleria. In questa seconda ipotesi, infatti, il venditore cede oggetti preziosi non di sua produzione, ed esercita una normale attività riconducibile alla tipologia degli esercizi di vicinato non alimentari ( o di medie strutture di vendita a seconda della superficie destinata alla vendita).
I commercianti di preziosi hanno l’obbligo di munirsi di apposita licenza rilasciata dal Questore.
Devono munirsi della licenza del Questore anche commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili.
Non sono tenuti a munirsi della licenza i commercianti di penne stilografiche nelle quali l’impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.
Modalità di presentazione della domanda
Per il commercio al dettaglio di preziosi usati o di preziosi nuovi e usati la SCIA va presentata al Servizio Attività economiche e produttive dopo il rilascio della licenza da parte della Questura.
Per il commercio all’ingrosso o importazione è necessaria la sola richiesta di autorizzazione della Questura.
Per la fabbricazione di è necessaria la sola richiesta di autorizzazione della Questura.
Se attività è svolta con i requisiti di artigianalità per cui si richiede iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane non serve alcuna autorizzazione.
Per svolgere l’attività di agenti in oggetti preziosi nuovi, nuovi/usati o solo usati è necessaria iscrizione al Ruolo Agenti e Rappresentati di Commercio, possedere un mandato e l’autorizzazione della Questura Descrizione Iter
La Segnalazione certificata di inizio attività viene presentata al servizio attività economiche e produttive che verifica d’ufficio il possesso dei requisiti dichiarati.
Documentazione e modulistica da presentare
- Segnalazione certificata di inizio attività eventuale
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (laboratorio orafo con fusione di metalli con meno di 25 addetti)
Riferimenti di legge:
- X.X. x. 000 xxx 00/00/0000;
- X.X. x. 000 xxx 00/00/0000;
- D.M. n. 361 del 08/07/1993;
- D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59;
- Circ. Min. Industria 01/04/1998 n. 5 -Libera circolazione di oggetti in metallo prezioso provenienti da Stati membri della CE;
- L. n. 128 del 24/07/1998;
- D.Lgs. 22.05.1999 n. 251- Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;
- D.Lgs. n.152/2006 - Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06 impianti ed attività in deroga parte II impianti ed attività di cui all’articolo 272, comma 2;
- D.P.R. del 150 del 30/05/2002.
Facchinaggio
Le imprese di facchinaggio sono quelle che svolgono le attività previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, art. 2, lett. a), e cioè le attività di:
• portabagagli
• facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
• facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
• facchini doganali
• facchini generici
• accompagnatori di bestiame
• facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tali attività rientrano nella attività di facchinaggio anche se svolte con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.
Esse devono essere esercitate per conto terzi, nel senso che gli oggetti trattati non devono mai essere di pertinenza o di proprietà dell’impresa.
Attività non rientranti nella disciplina del facchinaggio
Non rientrano nella definizione di facchinaggio quando sono esercitate autonomamente le attività di cui alla lettera b) dell’art. 2 del D.M. 221/03, e cioè le attività di: “insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili.
Tali attività rientrano, tuttavia, nella nozione di facchinaggio quando sono “preliminari e complementari alla movimentazione di merci e di prodotti”.
Per la qualificazione di un’attività come facchinaggio occorre far riferimento all’attività principale svolta dall’impresa. L’attività di facchinaggio pura può comprendere come attività complementari quelle definite dalla lett. b) dell’art. 2 del D.M. 221/2003: in questo caso si applica la normativa relativa al facchinaggio anche alle attività complementari.
Qualora invece l’attività principale dell’impresa sia ad es. la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso e l’attività di facchinaggio sia strumentale a quella principale, non viene applicata la normativa che regola il facchinaggio.
Soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane:
Sono tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane:
- le imprese individuali o societarie, comprese le cooperative, che intendono esercitare l’attività di facchinaggio;
- i consorzi costituiti tra imprese di facchinaggio, indicando quali sono le imprese affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti di onorabilità, capacità economico-finanziaria, previsti per lo svolgimento dell’attività. Gli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti devono essere chiesti relativamente all’impresa/e indicata/e;
- gli enti che esercitano una o più attività comprese tra quelle sopra indicate e che non svolgono attività commerciale in via prevalente: tali enti si iscrivono solo al REA;
- le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea che intendono aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere attività di facchinaggio e che sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività, fatti salvi i requisiti per l’inserimento nelle fasce di classificazione.
Non è prevista l’iscrizione per i facchini non imprenditori, che presentano denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n.342.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Le imprese che intendono esercitare l’attività di facchinaggio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 7 del D.M. 221/2003 in capo ai seguenti soggetti:
- il titolare di impresa individuale e l’institore o il direttore che questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice o società in accomandita per azioni;
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative.
Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
- assenza di sentenza penale definitiva di condanna o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- assenza di sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte, oppure dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
- assenza di contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 3 Aprile 2001 n. 142;
Fasce di classificazione
Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio nello specifico settore di attività Le fasce previste dal D.M. 221/03 sono le seguenti:
- fascia inferiore a € 2.500.000;00
- fascia da € 2.500.000;00 a € 10.000.000;00
- fascia superiore a € 10.000.000;00.
Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite d’ufficio nella fascia iniziale.
Quelle attive da almeno due anni, accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell’IVA,
Modalità di presentazione delle istanze
- Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.) disponibile presso gli sportelli della Camera di Commercio nonché sul sito internet xxx.xx.xxxxxx.xx registro imprese -> modulistica -> attività soggette a verifica).
Riferimenti di legge:
- D.M. 30 giugno 2003, n. 221 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio e ulteriori indicazioni applicative
- Decreto Legge n. 7/2007 convertito con modifiche dalla Legge n. 40/07 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 72;
Noleggio veicoli senza conducente
La locazione senza conducente o noleggio senza conducente, è l’attività con la quale, il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, un veicolo. Tale attività è disciplinata dal D.P.R. n. 481 del 19 dicembre 2001 – “Regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente”.
L’attività di noleggio senza conducente è soggetta alla tenuta del registro in cui sono annotate le operazioni.
Sono considerati veicoli, ai fini della licenza per il noleggio senza conducente, esclusivamente quelle definiti come tali dal D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della strada), nello specifico:
- autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati;
- veicoli ad uso speciale e veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a sei tonnellate;
- veicoli destinati al trasporto di persone (sono tali quelli aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente);
- veicoli per il trasporto promiscuo;
- autocaravan, caravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive;
- motoveicoli, cicli, acquascooter, scooter.
Se l'attività di noleggio senza conducente prevede nove o più veicoli, deve essere richiesto il Certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.M. del 16.02.1982, inoltre i veicoli destinati a noleggio senza conducente devono essere muniti di carta di circolazione rilasciata dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione civile ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
Requisiti
- Conformità dei locali: la rimessa sede dell’attività deve rispettare la normativa urbanistica e quella relativa alla destinazione d’uso, e deve essere in possesso del titolo abilitativo edilizio e del certificato di agibilità;
- Requisiti morali: insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e successive modificazioni;
- insussistenza delle cause di divieto di cui all’articolo 11, comma 2, del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931.
Modalità di presentazione della domanda
L’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a Segnalazione Certificata di inizio attività da presentarsi ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,al Comune nel cui territorio è la sede legale dell’impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa per il cui esercizio si presenta la segnalazione.
L’attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA. Il Comune trasmette entro 5 giorni copia della SCIA al Prefetto, che entro 60 giorni dal ricevimento della Segnalazione certificata di inizio attività può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’art. 11, comma 2 del
T.U.L.P.S. per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l´attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto terrestre del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
Ulteriori adempimenti
Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l’obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall’annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
Documentazione e modulistica da presentare
- Segnalazione Certificata di inizio attività noleggio veicoli senza conducente
- Accettazione nomina da parte del rappresentante
Riferimenti di legge:
- art. 84 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285;
- D.P.R. del 19 dicembre 2001, n.481 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente”.
Rimessa di veicoli
Per rimessa di veicoli si intende la gestione di locali, appositamente adibiti ed attrezzati, per la temporanea custodia e dietro compenso, di vetture, motocicli, biciclette, roulottes o caravans.
Tale attività è disciplinata dal D.P.R. n. 480 del 19.12.2001 – “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse”.
Requisiti
- Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della Scia , e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65 e dell’art. 11 del T.U.L.P.S.
- Essere in possesso della disponibilità dei locali, con indicazione degli estremi del titolo autorizzativo o del Certificato di conformità edilizia e di agibilità
- L’attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizie, urbanistiche, tecniche, igienico- sanitarie e di prevenzione incendi
Modalità di presentazione della domanda
L’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli è sottoposto a Scia da presentarsi ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel cui territorio ha sede l’attività.
L’attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA. Il Comune trasmette entro 5 giorni copia della SCIA al Prefetto, che entro 60 giorni dal ricevimento della Segnalazione certificata di inizio attività può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’art. 11, comma 2 del
T.U.L.P.S. per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Documentazione e modulistica da presentare
• Modulo SCIA di rimessa veicoli
• Accettazione nomina da parte del rappresentante
Riferimenti di legge:
- D.M. 16/02/1982 - Modificazioni del Decreto Ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti;
- D.P.R. n. 480/2001 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.
Centri di telefonia
Si intende per centro di telefonia, altrimenti definito “phone center e/o internet point”, l’esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinato ad altre attività. Il decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni in legge n. 155/2005, adottato al fine di attuare un efficace contrasto al terrorismo internazionale, all’art. 7 aveva istituito una nuova licenza di pubblica sicurezza, rilasciata dal Questore, per l’apertura di pubblico esercizio o circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (internet point).
L’art. 2, comma 19 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, ha poi modificato l’art. 7 del D.L. 144/2005. Dopo questa modifica la licenza del Questore era da richiedere solo da coloro che svolgevano l’attività di internet point quale attività principale, ponendo a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche; questo obbligo era comunque previsto solo fino al 31 dicembre 2011.
Nel decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (decreto “Milleproroghe”) non è stata prevista alcuna proroga di un ulteriore anno dell’obbligo di licenza del Questore a carico degli esercizi pubblici di telefonia e Internet, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, si può aprire un Internet Point senza licenza dal Questore.
Chiunque intenda intraprendere un’attività primaria, prevalente od esclusiva, di Phone center, Internet point, Servizio fax (in quest’ultimo caso sia in tecnologia VoIP che con linea telefonica tradizionale), deve presentare al Ministero delle comunicazioni il modulo Allegato 9 al Dlgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni).
L'allegato 9 va presentato dal titolare o dal legale rappresentante all’Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni e segnala al Ministero l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un Elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet.
L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della segnalazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29 del medesimo Codice.
Registro Operatori della Comunicazione ( ROC)
Le imprese titolari di Internet point (fornitori di servizi di comunicazioni elettronica) ai sensi del Codice delle Comunicazioni sono tenute all'iscrizione nel “Registro degli operatori di comunicazione” istituito dall’articolo 1 della Legge 31 luglio 1997, n. 249. La domanda di iscrizione al ROC deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’All. 9 all’Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni
Distributori di carburante
Si intende per impianto di distribuzione carburanti il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e le attività accessorie.
I distributori di carburante possono essere ad uso pubblico oppure ad uso privato.
Per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio.
Per rete, l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade nonché degli impianti ad uso privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche.
Si intende per Self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature per l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza di apposito personale, delle quali l’utente si serve direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo importo.
Si intende per Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell’erogatore da parte di apposito incaricato con pagamento successivo al rifornimento.
Per quanto riguarda gli orari di servizio, il Comune determina sulla base dei criteri regionali le fasce orarie di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione. Il Comune determina la turnazione dell’apertura nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali in modo da garantire un’apertura di impianti almeno nella misura del venti per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale..
Il Comune determina inoltre anche la turnazione del riposo infrasettimanale.
Gli impianti devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell’orario di servizio e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi, ed infrasettimanali, con l’obbligo di esporli in modo visibile all’utenza.
Gli impianti di metano e di GPL sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purchè vengano realizzate opportune delimitazione atte a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature Self-service pre-pagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell’impianto. Il servizio, durante l’orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.
Tali disposizioni non si applicano agli impianti funzionanti con Self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore.
Gli impianti provvisti di apparecchiature Self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati.
Per lo svolgimento del lavoro notturno (dalle ore 22,00 fin all’inizio dell’orario di apertura giornaliera) occorre il rilascio di apposita autorizzazione del Comune competente.
Requisiti
Con specifico riguardo agli effetti delle liberalizzazioni nel settore della distribuzione dei carburante, con il D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito nella Legge n.133 del 06.08.2008 (cd. Xxxxx Xxxxxxx, entrata in vigore in data 22.08.2008), il legislatore nazionale ha introdotto l'art.83 bis, comma 17, per effetto del quale "Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti, né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi".
Il comma 18 del medesimo articolo aggiunge poi: "Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art.117 della Costituzione"
Le istanze relative al rilascio di autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione carburanti devono essere istruite dal Comune , avendo come quadro di riferimento normativo quello costituito dal D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito nella Legge n.133 del 06.08.2008 e dalle disposizioni regionali (leggi e delibere di Giunta Regionale) che non contengano né vincoli nè restrizioni alla libertà di istallazione di impianti per la distribuzione carburanti sul territorio comunale.
Il predetto quadro normativo è stato, di recente, ulteriormente integrato dal Decreto Legge n. 1 del 24.01.2012 (cd. Decreto Monti) ,che all’art. 17, in linea con i già citati principi di liberalizzazione del settore della distribuzione dei carburanti ha aggiunto che:
- I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore.
- I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti possono, inoltre, anche associarsi tra loro per comprare e pagare (meno) il carburante all'ingrosso, con ricadute sui prezzi ai consumatori anche in deroga ad eventuali clausole negoziali che ne vietino la realizzazione.
- In aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate differenti tipologie contrattuali tra gestori degli impianti e compagnie petrolifere per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, previa definizione negoziale mediante accordi tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione e dei gestori.
- Negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (fermo restando, per tale attività il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, la conformità dei locale ai criteri sulla sorvegliabilità ed il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali del titolare) nonché la vendita di giornali (quotidiani e periodici) ed altri beni di servizio senza alcuna subordinazione alla grandezza dell'impianto. Il limite di superficie resta solo per la vendita dei tabacchi.
Nella Regione Campania la procedura per l'apertura e l'esercizio di nuovi impianti per la distribuzione dei carburanti rimane disciplinata dall’art. 9 delle L.R. Campania n. 6 del 29.03.2006, che si riporta integralmente:
“1 L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione e del permesso di costruire del comune in cui l'attività è esercitata. 2. L'autorizzazione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 10. …………….4. La domanda di autorizzazione e del permesso di costruire si considera accolta se il diniego non è comunicato al richiedente entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il comune, ricevuta la domanda di autorizzazione e di permesso di costruire, comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e indica, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della domanda, i documenti che, eventualmente, devono essere integrati o regolarizzati. La richiesta di integrazione o regolarizzazione documentale è posta in essere per una sola volta e sospende il termine di novanta giorni che decorre ex novo dal momento della integrazione o regolarizzazione. Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il richiedente comunica al comune e alla Regione l'inizio dei lavori che avviene entro venti giorni, fatti salvi i poteri sindacali di cui al decreto legislativo n. 32/1998, articolo 1, comma 3, afferente l'assenso illegittimamente formatosi”.
Resta inteso che i progetti relativi all’istallazione di nuovi impianti devono, in ogni caso, essere conformi alla normativa in materia urbanistica, fiscale, sicurezza ambientale e stradale, di beni artistici, storici e paesaggistici, sicurezza sociale e prevenzione incendi (Art. 9, comma 3, della L.R. Campania n. 6 del 29.03.2006 citata).
Infine, l’art. 10 la citata L.R. n. 6/2006, specifica i requisiti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti, precisando che: “1. Non possono essere titolari di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti, se non hanno ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che è stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 472, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
2. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 1, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si è in altro modo estinta, ovvero, se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
3. Il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo si riferisce al titolare dell'autorizzazione se si tratta di persona fisica, al legale rappresentante se si tratta di società.
4. In caso di affidamento in gestione dell'attività, i requisiti sono posseduti anche dal gestore”.
La destinazione agricola di un suolo non è di per sé di impedimento alla realizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti, ove, per definizione, la stessa destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone alcun obbligo di utilizzazione specifica in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali.
La zona destinata a verde agricolo, difatti, è suscettibile di usi anche diversi dalla coltivazione dei fondi e tale destinazione non è di ostacolo alla realizzazione di opere che non implichino l'ampliamento degli insediamenti abitativi e che si inseriscano senza turbare o alterare l’assetto territoriale agricolo.
L’art. 16 della L.R. Campania n. 6 del 29.03.2006, precisa che: “Gli impianti di distribuzione di carburanti sono realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del regolamento, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A. Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, previa individuazione da parte dei comuni delle destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti”. Documentazione e modulistica da presentare
- Domanda di autorizzazione per attivazione/ristrutturazione/potenziamento/ trasferimento di impianto di distributore di carburanti ad uso pubblico o privato
- Segnalazione certificata di inizio attività di trasferimento titolarità di impianto di distributore di carburanti ad uso pubblico o privato
- Domanda di collaudo di impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico o privato
- Richiesta di rilascio di parere igienico-sanitario da parte dell’Azienda ASL per avvio, modifica, potenziamento, trasferimento di impianto di distribuzione;
- Segnalazione certificata di inizio attività al Comune per la classificazione di industria insalubre
- Prevenzione incendi
Riferimenti di legge:
- D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 - Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto Ministero Attività produttive 31 ottobre 2001 – Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti;
- LR n. 6 del 29.03.2006.- Regolamento 20 gennaio 2012 n.1 Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- XXX X. 00 del 06.03.2012;
- DGR n. 85 del 06.03.2012;
- D.L. n. 98 del 6/7/2011 convertito nella legge 17/7/2011 n. 111;
Agenzia d’affari
Le Agenzie di affari sono imprese che agiscono da intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui per chiunque ne faccia richiesta. Gli elementi che caratterizzano l’agenzia di affari sono:
- l'esercizio organizzato e abituale di una serie di atti;
- una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta;
- la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera;
- il fine di lucro.
Le tipologie di agenzie d’affari elencate dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e nel relativo Regolamento (R.D. 635/1940), con valore esclusivamente esemplificativo, sono:
- agenzie di prestiti su pegno;
- agenzie di vendita, esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili;
- agenzie di compravendita conto terzi di articoli ed oggetti usati;
- agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri mezzi simili;
- mestiere di sensale o intromettitore; commissionari;
- mandatari; piazzisti;
- ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi o agenzie autorizzate;
- agenzie per abbonamento di giornali; agenzie teatrali;
- uffici di pubblicità e simili; compravendita auto e moto per conto terzi;
- compravendita beni mobili non preziosi per conto terzi; agenzie disbrigo pratiche amministrative; agenzie prevendita biglietti per spettacoli; ecc..
Sono escluse dalla procedura di competenza del Comune quelle attività di intermediazione che siano soggette a una specifica disciplina di settore. In particolare non sono soggetti alla disciplina dell’art. 115 del T.U.L.P.S.:
- agente o rappresentante di commercio (disciplinata dall'art. 74 del Decreto Legislativo 59 del 23/03/2010, dalla legge 3/5/1985 n. 204)
- agenzia d'affari in mediazione (disciplinata dall'art. 73 del Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010, dalla legge 03/02/1989 n. 39) come:
o agenti immobiliari: svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende;
o agenti merceologici: svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame;
o agenti con mandato a titolo oneroso: sono muniti di tale mandato per il settore immobiliare;
o agenti in servizi vari: svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari nel settore dei servizi (es. le Agenzie di Viaggio);
o attività di spedizioniere: disciplinata dall'art. 76 del Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010
o agenzie viaggi (disciplinata dalla Legge Regionale )
o agenzie pratiche auto di competenza dell'Amministrazione Provinciale (disciplinata dalla legge 8/8/1991 n. 264)
o mediazione creditizia di competenza dell'Unione Italiana Cambi e della Camera di Commercio di Salerno (disciplinata dalla legge 7/3/1996. n. 108)
o promotore finanziario di competenza dell'Unione Italiana Cambi e della Camera di Commercio di Salerno (disciplinata dalla legge 2/1/1991 n. 1)
Eccezioni
E’ fatta eccezione per quelle attività per le quali la competenza è attribuita alla Questura:
- recupero crediti;
- pubblici incanti (aste);
- agenzie matrimoniali;
- agenzie di pubbliche relazioni.
Il decreto legge 9.2.2012 n. 5 convertito nella Legge 4.4.2012 n. 35 (c.d. decreto sulle semplificazioni) ha modificato l'art. 115 del TULPS. Non è più prevista la licenza (successivamente SCIA), ma semplicemente la comunicazione.
In particolare all'art. 115:
1. al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore"sono sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";
2. al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" è sostituita dalla seguente: "comunicazione";
3. il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore: a esse si applica il quarto comma del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità".
L'art. 115 terzo comma è stato abrogato.
L’esercizio di tale attività è subordinata alla presentazione di una comunicazione all’Ufficio Polizia Amministrativa. La comunicazione vale solo per i locali in essa indicati.
Tutte le modifiche riguardanti i dati contenuti nella dichiarazione (sede, insegna, tipologia di attività, legali rappresentanti della società) devono essere comunicate al Comune.
Riferimenti di legge:
- Regio Decreto 18.6.1931 n. 773 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Regio Decreto 6.5.1940 n. 635 Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112
- Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010
- Decreto Legge 9.02.2012 convertito nella Legge 4.4.2012 n. 35
Agenzia di viaggi
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, le attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico o con vendita diretta di viaggi e soggiorni organizzati dall’agenzia medesima o da altre agenzie.
Possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, anche le seguenti attività accessorie:
a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;
b) l’accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l’informazione e l’assistenza ai propri clienti;
c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonché di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
d) l’attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonché l’attività di educazione al viaggio e al turismo responsabile, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell’ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;
e) l’assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
f) l’inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell’interesse dei propri clienti;
g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia dell’annullamento del viaggio, degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
j) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici nonché di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l’attività delle agenzie di viaggio;
k) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
l) l’organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche;
m) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.
Requisiti di carattere generale:
- Essere in possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 392/91;
- Non aver riportato condanne penali;
- Disporre di opzione di affitto / contratto di affitto registrato / preliminare di acquisto / titolo di proprietà;
- I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità
Requisiti strutturali:
- Locali indipendenti ed escludenti altre attività
- Insegne visibili dell’attività dell’impresa
- Attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate
Requisiti professionali:
Il richiedente (persona fisica o rappresentante legale in caso di società) o il preposto alla direzione tecnica dell’Agenzia deve:
- Dimostrare il possesso dell’abilitazione a svolgere le funzioni di Direttore Tecnico, avendo superato apposito esame di idoneità tecnica oppure essendo in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del D.Lgs.n. 392/91;
- Assicurare la propria attività lavorativa all’interno dell’impresa con carattere di esclusività per i Titolari e/o continuità per i dipendenti.
Requisiti soggettivi:
Il richiedente deve risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all’art.3 del D.Lgs. 392/91, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ove consentita dalla normativa vigente.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente al momento di presentazione della SCIA.
Modalità di presentazione della domanda
La Segnalazione certificata di inizio attività ed i relativi allegati, deve essere presentata al Comune , Servizio Attività Economiche e Produttive.
Alla Scia deve essere allegata la documentazione di seguito elencata:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte del Direttore Tecnico incaricato, qualora sia persona diversa dal titolare:
- di cittadinanza;
- di residenza;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, specificando quali in caso affermativo;
- di non avere in corso una procedura di fallimento o di non essere stato oggetto a procedura fallimentare;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l’affidamento della direzione tecnica della istituenda agenzia di viaggi e turismo;
- di non avere riportato condanne a pene che comportino interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
- i essere in possesso dell’abilitazione all’attività di direttore tecnico di agenzie di viaggi, giusto provvedimento (n° , del , rilasciato da , il );
- di non sussistenza delle cause di divieto decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 delle legge 31 maggio del 1965, n. 575, ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. 490/94 e dell’art. 5 del D.P.R. 252/98 in materia di rilascio delle comunicazioni e ai fini dell’antimafia;
- di impegno a garantire la propria attività nell'agenzia stessa con carattere di continuità ed esclusività;
- di essere a conoscenza che il Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania provvederà a verificare la veridicità di tutte le informazioni contenute nell’autodichiarazione resa nel termine di 60 giorni dall’accettazione della Scia
2. Copia conforme dell'attestato di qualifica del Direttore Tecnico o dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dello stesso con l’indicazione di tutti gli estremi necessari all’amministrazione procedente al fine di poter controllare la veridicità delle dichiarazioni;
3. Documentazione comprovante l’inquadramento del Direttore Tecnico;
4. Certificato di iscrizione, in originale e con dicitura antimafia, della Società alla C.C.I.A.A. con l'indicazione della persona munita di rappresentanza legale della Società, od in alternativa dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
5. Copia autentica dell'atto costitutivo della Società, con l'indicazione del capitale sociale e con l'elenco nominativo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché del dirigente provvisto di procura. Nel caso non risultasse l’attribuzione della Legale Rappresentanza si richiede copia del verbale di assemblea nella quale si è provveduto alla nomina. Dall'atto costitutivo deve risultare, inoltre, che l'attività turistica sia fra quelle che la Società o l'Ente intende svolgere per il conseguimento dei propri scopi;
6. Relazione tecnico-illustrativa e le relative piante planimetriche redatte da un Tecnico iscritto al relativo Albo Professionale dalle quali risulti l’idoneità dei locali sotto il profilo dell’agibilità urbanistica – edilizia con destinazione d’uso ad attività commerciali e /o uffici, dell’igiene e sanità e della sicurezza degli impianti e delle attrezzature.
7. Polizza assicurativa, con massimale non inferiore ad € 77.468,54 di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), nonché dalla Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" così come recepita dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"). Detta polizza va rinnovata annualmente e inoltrata al Settore Sviluppo e Promozione Turismo della Regione Campania per il tramite del Comune , ; pena quanto previsto al comma 3 dell’art 19 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
8. dichiarazione resa dagli altri soggetti (tutti i Soci per le S.n.c., i Soci accomandatari per le S.a.s., tutti i componenti dell’Organo di Amministrazione per le S.r.l., le S.P.A. e le Cooperative) ai quali è richiesto il possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo11 del T.U.L.P.S. di cui al X.X. 00/0/0000,
n. 773) e nei confronti dei quali non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’art. 10 della Legge 31/05/65, n. 575 (requisiti antimafia);
9. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare e del direttore tecnico L’amministrazione competente in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine di 60 giorni.
È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via diautotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies legge 241/90 e ss.mm.ii..
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione la sanzione della reclusione da uno a tre anni, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
L’ufficio regionale competente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, effettua i controlli sulla veridicità della autocertificazioni e dispone le visite tecniche volte ad accertare l’idoneità dei locali.
Tutti gli atti, anche a contenuto negativo, sono trasmessi al Comune dandone comunicazione al richiedente.
Riferimenti di legge:
- Deliberazione G.R. n. 816 del 26.11.2010;
- legge 30 luglio 2010, n. 122.
- D.P.C.M. del 13 settembre 2002;
- L. 29 marzo 2001, n. 135;
- D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111.
Imprese funebri
Si intende per attività funebre, un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane. È vietato l’esercizio di intermediazione nell’attività funebre..
Il servizio di trasporto funebre può essere svolto in maniera disgiunta rispetto all’attività funebre purchè l’impresa che svolge tale attività sia regolarmente autorizzata e disponga di personale di qualifica e in numero adeguato all’attività svolta.
Le imprese che intendano esercitare l'attività di impresa funebre devono presentare la seguente documentazione idonea a comprovare il possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti per svolgere l'attività di onoranze e trasporto funebre :
1. Autorizzazioni, licenze o altri titoli, comunque denominati, all'esercizio di attività commerciale;
2. licenza stabilita dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo di almeno due carri funebri dichiarati idonei a termini dell'articolo 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e che comunque dispongano dei requisiti prescritti dal codice della Strada, nonché di almeno due auto speciali adibite al trasporto di fiori e corone;
b) disponibilità continuativa, nel territorio comunale, sulla base di titolo legittimo di rimessa per carri funebri avente i requisiti di idoneità dì cui all'articolo 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
c) una persona con funzione di direttore tecnico quale responsabile d'impresa per la sede ed una per ogni filiale e n. 4 unità di personale operativo in rapporto conforme alle leggi che regolamentano il lavoro dipendente e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, con mansioni di autista necroforo. E' equiparato al personale dipendente, il titolare dell'impresa individuale o il socio coadiuvante in forma prevalente e continuativa,
d) dotazione organica e di mezzi consistente in quanto segue:
d.1 le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel comune devono dimostrare con apposita documentazione la disponibilità continuativa di una dotazione, nella quantità determinata alla lettera a), di automezzi e di personale per assicurare il regolare e decoroso disimpegno dell'attività.
d.2. la dotazione di mezzi e di attrezzature accessorie deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre a pagamento un carro funebre e gli strumenti idonei per facilitare e rendere decoroso il carico e lo scarico dei feretri.
d.3. la dotazione di personale deve garantire per ciascun servizio l'impiego del personale necessario per eseguire le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, nel numero da definire nel documento di sicurezza, copia del quale va depositato presso il comune, elaborato ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
d.4. il personale impiegato nei trasporti funebri a pagamento deve essere in regola con la norme in materia previdenziale, assicurativa, contributiva e di sicurezza nei luoghi di lavoro e formato professionalmente all'attività preposta.
e) disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo nel territorio comunale di locali di accoglimento dei clienti, di superficie sufficiente ed idonea per l'area destinata al pubblico e per l'area destinata ad esposizione dei cofani in ambiente conforme alle disposizioni igieniche dettate dall'ASL di competenza, con dotazione di servizi di telecomunicazione (telefono, fax ed eventuale altra strumentazione). .
Modalità di presentazione della domanda
L’istanza va formulata come domanda di autorizzazione sull’apposita modulistica e va presentata al servizio attività economiche e produttive ove ha sede legale l’impresa.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre è comprensiva delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d’affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre..
Riferimenti di legge:
- L.R. 24 novembre 2001, n.12;
- L.R. 21 gennaio 2010 n. 2
- D.lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”
Ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici disabili
Si intende per ascensore un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.
Si definisce montacarichi un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.
Si definisce piattaforma elevatrice per disabili un apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta superiore a 2 metri, destinata al trasporto di persone disabili.
Modalità di presentazione della domanda
L’installazione non è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività preventiva al Comune, né al rilascio di nulla osta o licenza comunale d’impianto, fatti salvi gli obblighi eventualmente previsti in materia edilizia.
La messa in esercizio riguarda il primo impiego di un ascensore /di un montacarichi/ di una piattaforma per disabili.
La Segnalazione certificata di inizio attività della messa in esercizio, e la richiesta di assegnazione di un numero di matricola all’impianto, va fatta dal proprietario o dal suo legale rappresentante, entro