CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
TRA
La Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (C.R.I.A.S.), C.F. 00239850878, con sede legale in Xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxx, di seguito per brevità denominata Ente, rappresentata da …............................................, nato a
….................................... il …....................................., nella qualità di rappresentante legale dell’Ente,
E
la Banca ,
C.F. …................................, con sede legale in ….........................................................., di
seguito per brevità denominata Cassiere, rappresentata da , nato a
….................................... il …....................................., nella qualità di
…............................................................................................................................................
...........................................
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
Il servizio di cassa della C.R.I.A.S. è affidato alla Banca , la quale lo espleterà a mezzo della propria Filiale di , ferma restando la possibilità del Cassiere di trasferire i rapporti ad altra Filiale qualora l’attuale Filiale di dovesse essere oggetto di chiusura.
Al Cassiere compete la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell’Ente dal medesimo ordinate, con l’osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti, nonché la custodia di eventuali titoli e dei valori, se presenti.
Il servizio di cassa verrà espletato mediante distinti sottoconti accesi per la gestione amministrativa della C.R.I.A.S. e per la gestione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni alle imprese concessi dall'Ente, in funzione della diversa tipologia dei fondi di rotazione e delle risorse finanziarie attribuite allo stesso, che quest'ultimo riterrà di gestire mediante il servizio di cassa.
ART.2
L’esercizio finanziario dell’Ente inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Il trasferimento, ai soli fini contabili, del fondo di cassa residuato a fine esercizio all’esercizio nuovo sarà operato, senza particolari formalità, a chiusura del mese di dicembre, evidenziandone l’importo sotto apposita voce della situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza.
ART. 3
Le entrate dell’Ente saranno riscosse dal Cassiere mediante accreditamento nei conti correnti accesi per il servizio di cassa.
La esazione è pura e semplice, s’intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni iniziativa legale ed
amministrativa per ottenere l’incasso.
ART. 4
Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del collegamento telematico diretto tra l’Ente e il Cassiere, le cui modalità sono stabilite fra le Parti, utilizzando attualmente le piattaforme informatiche che il Cassiere ha inteso proporre all’Ente, accettate dallo stesso.
I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l’Ordinativo nella sua interezza.
L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Ente e da questi autorizzati alla firma degli Ordinativi inerenti alla gestione del servizio di cassa. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Cassiere di documentazione completa per la loro individuazione. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Cassiere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
Ai fini del riconoscimento dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Ente nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.
L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di cassa e se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione dell’OIL si intendono bilateralmente condivise.
La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi compete ed è a carico dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.
Nessuna somma potrà essere pagata dal Cassiere senza il relativo mandato di pagamento a firma dei soggetti autorizzati dall’Ente e correttamente trasmesso attraverso canale informatico.
E' consentito emettere mandati collettivi a favore del personale dell'Ente con disposizione di accreditamento su c/c intrattenuti dal personale predetto con lo stesso Xxxxxxxx o con altro Istituto di Credito. In quest'ultimo caso al mandato dovrà essere allegata la nota Contabile del Cassiere o specifica indicazione dell'avvenuto accredito.
I mandati saranno emessi con numero d’ordine progressivo distinti per ogni conto corrente e con le seguenti altre indicazioni:
a) la denominazione dell'Ente;
b) l'esercizio finanziario;
c) il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
d) la data di emissione;
e) l'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, codice fiscale) e, se si tratta di persona diversa, anche delle generalità complete (nome, cognome, codice fiscale) e la qualifica del soggetto tenuto a rilasciare quietanza;
f) i pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione (nome, cognome, codice fiscale) della persona fisica autorizzata a dare quietanza per
conto delle stesse e dalla qualifica rivestita (amministratore delegato, proprietario unico, legale rappresentante, ecc.);
g) la modalità di pagamento e i relativi estremi;
h) l'ammontare della somma netta da pagare in cifre ed in lettere;
i) l'importo del bollo o zero o esente;
j) la causale;
k) la data valuta.
E’ vietato emettere mandati provvisori.
Resta a cura dell’Ente accertare il diritto di terzi a riscuotere le somme liquidate in favore di nominativi diversi e, pertanto, sui mandati dovranno indicarsi i nominativi delle persone alle quali le somme stesse dovranno essere pagate.
Nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse l’Ente dovrà indicare nel mandato la data entro la quale il pagamento stesso dovrà essere effettuato. In tal caso i relativi mandati devono essere consegnati entro e non oltre il secondo giorno bancario precedente. La mancata indicazione della scadenza esonera il Cassiere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo.
ART. 5
L’esecuzione dei pagamenti avrà luogo, normalmente, allo sportello designato di cui al 1° comma dell’art.1. Per eventuali pagamenti fuori piazza il Cassiere vi darà esecuzione tramite propri sportelli ovvero corrispondenti previa acquisizione delle relative quietanze. Eventuali spese e tasse inerenti l’esecuzione di siffatti pagamenti sono posti a carico dei beneficiari e, pertanto, il Cassiere resta autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato l’ammontare delle spese in questione. Alla mancata corrispondenza tra la somma pagata e quella del mandato sopperisce formalmente l’indicazione nella quietanza sia dell’importo delle spese che del netto pagato. Agli effetti fiscali il Cassiere si atterrà alle indicazioni apposte dall’Ente sui mandati.
ART. 6
I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell’Ente. Questo è quindi obbligato ad accertare prima dell’invio al Cassiere dei titoli di spesa che l’ammontare dei medesimi non superi le dette disponibilità. Conseguentemente i mandati tratti in eccedenza saranno restituiti dal Cassiere, che in nessun caso sarà tenuto a darvi esecuzione.
II Cassiere sarà tenuto ad effettuare presso le Casse Pubbliche i pagamenti e le riscossioni disposti dall'Ente con regolari mandati e reversali
ART. 7
La partecipazione ai creditori dell’emissione dei mandati sarà fatta direttamente dall’Ente dopo la consegna dei mandati al Cassiere, che si riserva di ammetterli al pagamento il secondo giorno bancario successivo lavorativo a quello di ricezione.
Il termine annuale ultimo per la trasmissione degli ordinativi al Cassiere verrà stabilito di comune accordo, comunque non prima del 16 Dicembre di ciascun anno, in funzione delle esigenze dell'Ente e del Cassiere stesso.
ART. 8
Le somme riscosse o pagate in dipendenza del servizio di cassa per conto e per nome dell’Ente, verranno giornalmente riferite nei corrispondenti conti correnti fruttiferi intestati
all’Ente medesimo da regolare, per tasso e valute, alle seguenti condizioni: VALUTE:
- per il pagamento di mandati in contropartita di reversali di incasso: valuta compensata;
- pagamenti: data di effettiva esecuzione;
- riscossioni: il giorno successivo lavorativo del cassiere. XXXXX SU GIACENZE:
- Euribor 360 a 3 mesi m.m.p. flat, vigente tempo per tempo e non inferiore allo zero percento (0%).
In ottemperanza all'art. 5 della L.R. 45/1976, gli interessi liquidati sui conti correnti segnalati dall'Ente saranno contabilizzati dal Cassiere direttamente a favore del bilancio della Regione Siciliana.
ART. 9
L’orario di svolgimento delle operazioni disciplinate dal presente contratto coinciderà con quello che sarà adottato dal Xxxxxxxx nei confronti della propria clientela.
ART. 10
II Cassiere invierà mensilmente all'Ente la pertinente situazione di cassa in duplice copia con il riepilogo delle operazioni eseguite. Il Cassiere dovrà trasmettere inoltre, contemporaneamente, i mandati di pagamento estinti muniti delle quietanze o dei documenti surrogatori relativi alle operazioni eseguite nel periodo di cui la situazione si riferisce. L'Ente darà discarico dei documenti suddetti restituendo datato e firmato per ricevuta, il secondo esemplare della situazione.
Altresì il Cassiere trasmetterà all’Ente mensilmente l’estratto del conto corrente e, alla chiusura di ogni semestre, l’ultimo foglio dell’estratto conto regolato per capitale ed interessi. La mancanza di rilievi da parte dell’Ente, rispettivamente nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’estratto conto periodico ed in quello di sessanta giorni dal ricevimento dell’ultimo foglio dell’estratto conto a chiusura semestrale, equivarrà a tacito benestare per le risultanze contabili accertate dal Cassiere in base ai documenti trasmessi. Le situazioni periodiche e gli estratti conto emessi dal Cassiere costituiscono i rendiconti resi dal medesimo.
ART. 11
Per la resa del servizio il Cassiere avrà diritto ed applicherà le seguenti condizioni: a) Compenso annuo: euro ……....................….. (… /00);
b) - Spese inerenti bonifici stipendi ed accessori al Personale: esente;
- Spese inerenti bonifici a favore dei Fornitori: Euro ……;
c) Commissioni a carico dell’Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall’Ente medesimo mediante utilizzo di c.c.p.: euro ;
d) Spese postali dovute alla spedizione degli estratti conto che avverrà con cadenza mensile: euro …… (……../….);
e) Valute a favore dei beneficiari per pagamenti mediante bonifici:
- Accrediti disposti su conti correnti presso il Cassiere: 0 (zero) giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del mandato;
- Accrediti disposti su conti correnti presso altri Istituti di Credito: 1 (uno) giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del mandato.
Resta inteso che per tutte le operazioni ed i servizi non espressamente previsti dalla presente convenzione l’Ente è tenuto a corrispondere i diritti e le commissioni previsti dal Cassiere per la migliore clientela o quelle che saranno di volta in volta convenute tra le
parti.
ART. 12
II Xxxxxxxx si impegna espressamente a non rivalersi sui depositi di cui al precedente art.1 per eventuali propri crediti nei riguardi dell'Ente, contratti in qualsiasi epoca, condizione questa, essenziale al fine della stipula e della validità della presente convenzione.
ART. 13
XX Xxxxxxxx è responsabile, a norma di legge, dei fondi di cassa e di tutti i valori e carte contabili regolarmente affidatigli dall'Ente. Egli si rende garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto ed ha l'obbligo di tenere al corrente e di custodire il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal normale partitario di conto corrente.
ART. 14
L'Ente provvede a depositare presso il Cassiere le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
Resta inteso che, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Codice in materia di protezione dei dati personali ai fini del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Cassiere viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Ente.
ART. 15
La presente convenzione ha la durata di anni ….. a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, con possibilità di usufruire di un periodo successivo di proroga automatica di ulteriori mesi dodici;
ART. 16
L’eventuale registrazione del presente contratto sarà effettuata a cura e con oneri a carico dell’Ente, a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 trattandosi di atto avente per oggetto la prestazione di servizi (riscossioni e pagamenti) il cui corrispettivo è soggetto ad I.V.A.
ART. 17
Ad ogni effetto del presente contratto, le parti eleggono a domicilio rispettivamente:
- Il Cassiere presso la Filiale di ;
- L’Ente presso la propria Sede Legale sita in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x. 000.
Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà diritto di notifica di tutti gli atti, anche con lettere raccomandate, inerenti alla esecuzione o risoluzione del presente contratto.
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Catania.