CONTRATTO DI COMODATO D’USO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAPOTERRA TRA
SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI COMODATO D’USO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CAPOTERRA TRA
Il Comune di Capoterra, P. IVA ……….C.F. ……………….., in persona del suo rappresentante legale, l’ing. ………………….., nato a ……………. il ………….., in tale sua qualità domiciliato in …………, via n.
E
la Città Metropolitana di Cagliari in persona del suo rappresentante legale, l’ing.
PREMESSO CHE:
- il Comune di Capoterra è proprietario dell’immobile sito in via Veneto n.
d'uso , nel quale ha n. aule non utilizzate;
con destinazione
- è interesse del Comune di Capoterra ottimizzare l'utilizzazione degli spazi pubblici a destinazione scolastica, diminuire il pendolarismo forzato degli studenti delle scuole superiori verso Cagliari , arricchire l'offerta formativa delle scuole superiori nel territorio del Comune di Capoterra, come più volte sostenuto dagli amministratori comunali nelle varie riunioni per il nuovo dimensionamento ed il piano dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado;
- il Sindaco del Comune di Capoterra in occasione dell'approvazione del piano di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa per l'a.s. 2018/19, in data 27.10.2017 durante la conferenza metropolitana al Palazzo Regio, si è già impegnato pubblicamente nei confronti della Città Metropolitana e dei rappresentanti del MIUR, a consegnare all'Istituto Atzeni di Capoterra ulteriori 5 aule, per permettere che l'Istituto, tramite la consegna di tali aule, possa liberare i laboratori linguistici al momento occupati dalle classi, e conseguentemente permettere l'attivazione presso l'IIS Atzeni di Capoterra del liceo linguistico, che per sua natura necessita dei laboratori linguistici ( già esistenti però al momento non fruibili dalla scuola perché occupati da classi per le lezioni ordinarie, a causa dell'insufficienza di aule);
CONSIDERATO CHE:
- il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni li, ma, come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata;
- anche se il comodato, in quanto contratto gratuito, costituisce una forma di utilizzo infruttifera può risultare utile per l'ente locale, ricorrere a tale tipologia di contratto, perché il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni;
- la cessione gratuita di una porzione di fabbricato ad uso scolastico dal Comune di Capoterra alla Città Metropolitana, senza modificare la destinazione d'uso, costituisce una cessione di comodato a favore di un'altra pubblica amministrazione, ammissibile in quanto finalizzata a garantire il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta scolastica superiore nel territorio di Capoterra, che certamente non può considerarsi pregiudizievole per le finanze del comodante, considerato che la proprietà degli immobili rimane al comune, che la gestione dei beni viene temporaneamente trasferita da un'amministrazione locale all'altra e che l'operazione nel suo complesso sottende la tutela dell'interesse pubblico della comunità locale, avvantaggiata, nella fruizione del servizio scolastico erogato dal MIUR .
DATO ATTO CHE:
- all'interno dell'ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni immobili ;
- L'art. 1803 del codice civile sancisce che il comodato «è essenzialmente gratuito» ed il successivo art. 1804 dispone che «Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia»
- L'art. 1808 del medesimo codice chiarisce che «Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa» e che «Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
- Sulla scorta di tali previsioni si può, dunque, ritenere che, normalmente, le spese necessarie per l'uso della cosa (ordinaria manutenzione) gravino sul comodatario, mentre quelle volte alla conservazione del bene (straordinaria manutenzione) spettino, invece, al comodante.
RITENUTO CHE, RELATIVAMENTE ALLA QUESTIONE CONCERNENTE GLI ONERI DA PORRE A CARICO DEL COMODATARIO:
- Ferma restando, in termini generali, la norma civilistica, trattando nel caso della cessione in comodato gratuito delle aule da parte del Comune di Capoterra alla Città Metropolitana per il loro utilizzo come scuola superiore, il Comune di Capoterra debba essere esentato da qualunque onere di manutenzione.
PRESO ATTO CHE:
- Con deliberazione della Giunta Comunale n° .. del .. il Comune di Capoterra ha stabilito di concedere in comodato d’uso gratuito alla Città Metropolitana di Cagliari una porzione del maggiore fabbricato scolastico ubicato in via n. piano (distinto nel N.C.E.U. Sez. , F. , particella , sub cat. ) con destinazione d’uso
- Con deliberazione n. del
del Consiglio Metropolitano/ decreto del Sindaco
Metropolitano la Città Metropolitana ha deciso di acquisire gratuitamente in comodato la porzione del suddetto fabbricato per destinarlo a sede scolastica, come già indicato in premessa, accollandosi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di comodato, con esclusione totale di eventuali oneri manutentivi pregressi;
- che all'atto della sottoscrizione del presente contratto la porzione di fabbricato ceduta viene così descritta:
n. aule, n. corridoi, n. servizi n. altri locali, per un totale di mq. di cui si allega una dettagliata planimetria – che costituisce parte integrante di questo contratto- con indicazione dei punti di accesso e degli impianti esistenti ;
- che al presente contratto è altresì allegata un'attestazione tecnica del Comune di Capoterra relativa allo stato di manutenzione della porzione d'immobile ceduta, corredata da copia conforme di tutte le eventuali certificazioni ed attestazioni sugli impianti esistenti già in possesso del Comune di Capoterra;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Il Comune di Capoterra concede in comodato d’uso gratuito alla Città Metropolitana di Cagliari i locali dell’immobile sito in via V. Veneto così come individuati nelle allegate planimetrie, al fine di destinarli alla sede di Capoterra dell’Istituto d'istruzione Secondaria di Secondo grado (attualmente denominato “I.I.S. Bacaredda-Atzeni”) e fornisce alla Città Metropolitana un' attestazione tecnica relativa allo stato di manutenzione della porzione d'immobile ceduta, le certificazioni relative agli impianti, e una visura catastale .
Art.3 – La Città Metropolitana, dopo aver effettuato un sopralluogo sull'immobile in data , di cui si allega il relativo verbale sottoscritto dal tecnico della Città Metropolitana, ed avere verificato le condizioni dello stesso immobile in termini di manutenzione, accetta in comodato gratuito, i locali nella dettagliata planimetria – che costituisce parte integrante di questo contratto- con indicazione dei punti di accesso e degli impianti esistenti per destinarli a sede dell'Istituto d'Istruzione secondaria di II grado;
Art. 4 – Dalla data di sottoscrizione del presente contratto di comodato, è posta a carico della Città Metropolitana di Cagliari la spesa necessaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali ottenuti in comodato;
Art. 5 – La durata del contratto è fissata in anni 8 con decorrenza dalla data del verbale di consistenza e consegna. Il contratto è rinnovabile alla scadenza, quando le parti abbiano concordato il suo rinnovo almeno tre mesi prima.
Art. 5 – Il comodatario è costituito custode dell’immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso dell’immobile.
Art. 6 – Tutti i patti contrattuali riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con un atto scritto.
Art. 7 – per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme degli art. 1803 e seguenti del C.C.
Letto, approvato e sottoscritto. Capoterra lì
IL COMODATARIO IL COMODANTE