Allegato 1b
Allegato 1b
(Solo per le richieste di erogazione sulla base di fatture quietanzate)
Contratto fidejussorio per l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni di cui al D.M. 24 settembre 2014 (pubblicato in G.U. del 13 novembre 2014) e ss.mm.ii. come previsto dalla delibera dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (“Invitalia”)
Spett.le
Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. Xxx Xxxxxxxx 00
00000 XXXX
Premesso che:
a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dalla delibera di concessione delle agevolazioni, secondo le previsioni del D.M. 24 settembre 2014 e ss.mm.ii., sono disciplinate dalla delibera medesima, dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici, dalle relative circolari esplicative ivi compresa la circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 e ss.mm.ii. nonché dalla contrattualistica prevista dall’art. 9 del citato D.M.;
b) in data …..…..… è stata emanata da “Invitalia” la delibera di concessione delle agevolazioni, ai sensi del suindicato D.M. 24 settembre 2014;
c) l’impresa ............................................................ (in seguito indicata per brevità “Contraente”), con
sede legale in ....................(.....), partita IVA ................................., iscritta presso il Registro delle
Imprese di .................... al n. ......... di codice fiscale.......................................... ed al n del
Repertorio Economico Amministrativo, è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dal
D.M. 24 settembre 2014, e disciplinate dal contratto di finanziamento di cui al punto d) che segue, per un finanziamento di Euro ……………………../00, di cui Euro ……………………../00 per la realizzazione di un programma di investimenti;
d) in data è stato sottoscritto da “Invitalia” e dal “Contraente” il contratto di concessione delle
agevolazioni di cui all’art. 9 del D.M. 24 settembre 2014 che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni medesime;
e) la prima quota di agevolazione può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del “Contraente”, previa presentazione, ai sensi dell’art. 9.2 del D.M. 24 settembre 2014 e del punto 13 della circolare 68032 del 10 dicembre 2014 e ss.mm.ii., di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore di
“Invitalia”, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dalla delibera di concessione di cui al precedente punto b);
f) la “Contraente” intende richiedere l’anticipazione della prima quota delle agevolazioni per l’importo di Euro ………../00 secondo le condizioni i termini indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;
g) la Banca ………..……….…..……./Società di assicurazione ……………………..… ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché della delibera di concessione delle agevolazioni;
h) ai sensi del predetto D.M. 24 settembre 2014, per l’istruttoria dei programmi finanziati e per le attività di erogazione e di recupero delle agevolazioni il Ministero dello Sviluppo Economico si può avvalere di soggetti con esso convenzionati (di seguito denominati, soggetti “sostituti”);
i) il sostituto, nominato per l’intervento di cui al presente atto, risulta dall’art. 3.1 del D.M. 24 settembre 2014, nonché dalla delibera di concessione delle agevolazioni di cui al precedente punto b), ed è “Invitalia”;
j) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e relative ss.mm.ii;
k) la Banca …………………....…./Società di assicurazione è surrogata, nei limiti
di quanto corrisposto ad “Invitalia”, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultimo spettanti nei confronti del “Contraente”, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;
l) la Banca ……………………………./Società di assicurazione ……………………..….. ha sempre onorato i propri impegni con “Invitalia”;
tutto ciò premesso
che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta ……………………….. (in seguito indicata per brevità “Società”) con sede legale in ………………, Via………..………….., capitale sociale Euro…………../….., iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. ……. iscritta all’albo/elenco
………………, in persona del sig………………………nato a ……..…………………, il (carta
d’identità n……., rilasciata in data ……) nella sua qualità di ………. , domiciliata presso ;
casella di P.E.C. …………………….... dichiara di prestare fidejussione solidale ed indivisibile, per sé e successori, a favore di “Invitalia”, per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa, fino a concorrenza dell’importo di Euro ………..…. corrispondente al ……% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad “Invitalia”, nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro _, ( /00) erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.
Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigenti alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO
La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12° (dodicesimo) mese successivo al termine di ultimazione del programma agevolato già eventualmente prorogato, per non più di 12 mesi, pertanto fino al
_.
Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di “Invitalia”, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e pertanto fino al _
Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.
La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza da “Invitalia” alla data in cui quest’ultima certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato avanzamento lavori corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca e “Invitalia” provvederà conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
ARTICOLO 3 - SOSTITUTO
Il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sostituito direttamente da “Invitalia”, nella sua qualità di Soggetto Gestore, negli adempimenti a suo carico..
ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE
La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di “Invitalia”, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte della stessa “Invitalia”, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta da “Invitalia” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante in premessa, o tramite Raccomandata A/R.
La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del
periodo di durata della garanzia di cui all’art. 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 c.c..
Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.
ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.
ARTICOLO 6 – REQUISITI SOGGETTIVI
La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106, del Decreto legislativo 1 settembre 1993, come novellato
dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 14:
1) se Banca di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP).
ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA “SOCIETA’”
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante in premessa, o ad “Invitalia” alla quale è assegnato il presente contratto.
ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE
Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.
(Firma) (Autentica Notarile)
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo) Art. 3 – (Sostituto)
Art. 4 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art. 5 – (Inefficacia di clausole limitative alla garanzia) Art. 6 – (Requisiti soggettivi)
Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”) Art. 8 – (Foro Competente)
(Firma) (Autentica Notarile)