Accordo
Traduzione1
Accordo
0.975.282.3
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Zambia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 3 agosto 1994
Entrato in vigore mediante scambio di lettere il 7 marzo 1995
(Stato 7 marzo 1995)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica di Zambia,
animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,
nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,
consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
(1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima;
b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legi- slazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
c) gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, direttamente o indirettamente controllati da cittadini di questa Parte con- traente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività eco- nomiche reali, sul territorio di detta Parte.
RU 1998 2607
1 Dal testo originale francese.
(2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di com- mercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
e) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
(3) Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse la sua sovranità o la sua giurisdizione.
Art. 2 Promozione, ammissione
(1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.
(2) Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte con- traente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqual- volta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autoriz- zazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadi- nanza estera.
Art. 3 Protezione, trattamento
(1) Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effet- tuati, in conformità delle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 2 paragrafo (2) del presente Accordo.
(2) Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente. Questo trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte con- traente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio ter- ritorio da investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più favorevole.
(3) Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che ciascuna Parte contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù della propria par- tecipazione o associazione a una zona di libero scambio, a un’unione doganale o a un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione.
Art. 4 Libero trasferimento
Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da inve- stitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, in particolare:
a) gli interessi, i dividendi, gli utili e altri introiti correnti;
b) i rimborsi di prestiti;
c) gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti;
d) i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 para- grafo (2) lettere c), d) ed e)del presente Accordo;
e) i conferimenti supplementari di capitali necessari alla gestione e allo svi- luppo degli investimenti;
f) il ricavo della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investi- mento, compresi gli eventuali plusvalori.
Art. 5 Espropriazione, indennizzo
(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discrimi- natoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è stabilito nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di residenza o di sede.
(2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 paragrafo (2) del pre- sente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra pertinente contropartita.
Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo
Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.
Art. 7 Condizioni più favorevoli
Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di condi- zioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli inve- stitori dell’altra Parte contraente.
Art. 8 Surrogazione
Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.
Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente
(1) Onde trovare una soluzione alle controversie in merito agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente e impregiudicato l’arti- colo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni.
(2) Se queste consultazioni non sfociano in alcuna intesa nel termine di dodici mesi e se l’investitore vi acconsente per scritto, la controversia è sottoposta per arbitrato al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investi- menti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 19652 per la compo- sizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati.
Ciascuna Parte, su richiesta indirizzata al Segretario generale del Centro, può avvia- re la procedura di cui agli articoli 28 e 36 della Convenzione. Se le parti in causa non si accordano sul fatto che la conciliazione o l’arbitrato è la procedura più appropria- ta, la scelta spetta all’investitore in causa. La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura di composizione o di esecuzione della sentenza, eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.
(3) Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territorio della Parte contraente, e che prima dell’insorgere della contro- versia era controllata da cittadini o da società dell’altra Parte contraente, è considera- ta, ai sensi della Convenzione di Washington e conformemente all’articolo 25 para- grafo (2) lettera b della stessa, come una società dell’altra Parte contraente.
(4) Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia sottoposta al Centro per arbitrato, salvo che:
a) il Segretario generale del Centro o una commissione di conciliazione o un tribunale arbitrale istituito dal Centro decida che la controversia non rientra nel campo della competenza di quest’ultimo; o che
2 RS 0.975.2
b) l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza pronunciata da un tribunale arbitrale.
Art. 10 Controversie tra Parti contraenti
(1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applica- zione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica.
(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’in- sorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.
(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.
(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura.
(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
Art. 11 Osservanza degli impegni
Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 12 Disposizioni finali
(1) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali e rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di due anni, alle stesse condizioni, sempreché non venga denunziato per scritto, con preavviso di sei mesi.
(2) In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1–11 si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima.
Fatto a Lusaka, il 3 agosto 1994, in due originali, ciascuno dei quali in lingua fran- cese e in lingua inglese, ogni testo facente parimenti fede.
Per il
Consiglio federale svizzero:
X. Xxxxx
Per il Governo
della Repubblica di Zambia:
X. Xxxxx