Repertorio n. Raccolta n.
Repertorio n. Raccolta n.
Contratto in forma pubblica per l'erogazione di un mutuo ipotecario per complessivi euro max 0.000.000,00 ( /00) destinato alla
parziale copertura dell’acquisto di un fabbricato in Perugia Monteluce destinato alla locazione ad Adisu Umbria quale residenza per studenti universitari – CIG ZC11F0AD34
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno ………………., il giorno ………. del mese di ……...
(XX/XX/XXXX) (LUOGO DI STIPULA DELL’ATTO ).
Innanzi a me, XXXXXXX, Notaio in XXXXXXXXX, con studio in xxx XXXXXXXXXXXXXXX, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di XXXXXXXXX, si sono personalmente costituiti:
- quale "parte mutuante":
- per la "BANCA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che nel corso di questo atto verrà chiamata "Banca", numero Iscrizione Registro delle Imprese di XXXXXXXXXXXXX Codice Fiscale e Partita I.V.A. XXXXXXXXXXX, ABI XXXXX, iscritta all'Albo delle Banche al n.XXXXXX, con sede legale in XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX,
il signor:
- XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
il quale interviene al presente atto nella sua espressa qualifica di XXXXXXXXX
e come tale legale rappresentante della Banca stessa, presso la cui sede è domiciliato per la carica, a ciò autorizzato in forza di procura a rogito del Notaio dottor XXXXXXXXXXXXXXXX rep.n.xxxxxxxxx/XXXXXXX, registrata a XXXXXXXXXXXX il XX/XX/XXXX che, in copia conforme, si trova allegata sotto la lettera "X"; quale "parte mutuataria":
- XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, nato a XXXX il XX/XX/XXXX,
che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e legale rappresentante dell'Ente pubblico economico:
- "AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE
UMBRIA", con sede a Terni, via Xxxxxxx Xxxxxxxx n.13 (in seguito per brevità denominata "ATER UMBRIA"), ove è domiciliato per la carica, iscritta al n.98502 nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Terni, codice fiscale, numero di iscrizione e p.I.V.A.=01457790556,
(eventuale procura XXXXXXXXXXXXXXXXXXX),
che interviene in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione del XXXXXXXXXXXXXXX che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera " ".
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,
premettono
a) - che in esecuzione della Delibera del Consiglio di
Amministrazione n.30 del 7 giugno 2017, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria ha reso noto, mediante avviso pubblico, l'intenzione di procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, all’affidamento del servizio di finanziamento per parziale copertura dell’acquisto di un fabbricato in Perugia Monteluce destinato alla locazione ad Adisu Umbria quale residenza per studenti universitari;
b) - che la procedura aveva per oggetto l’affidamento di servizio di finanziamento per parziale copertura dell’acquisto di un fabbricato in Perugia Monteluce destinato alla locazione ad Adisu Umbria quale residenza per studenti universitari;
c) che la gara è stata aggiudicata alla "BANCA XXXXXXXXXXXX”;
d) che con determinazione n.XX, del XX/XX/XXXX che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera " ", è stato affidato alla Banca il servizio di finanziamento mediante accensione di un mutuo per parziale copertura dell’acquisto di un fabbricato in Perugia Monteluce destinato alla locazione ad Adisu Umbria quale residenza per studenti universitari secondo le condizioni offerte;
e) - che ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", si allega al presente atto sotto la lettera " " il "Documento di sintesi"
delle principali condizioni contrattuali.
Tutto ciò premesso, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2
La "BANCA XXXXXXXXXXXXXXXXX", come sopra rappresentata, concede a titolo di mutuo garantito da ipoteca alla "AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA" che, come sopra
rappresentata, accetta, la somma di euro XXXXXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXX/00). Tale somma sarà versata in unica soluzione sul conto n.
codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
acceso presso BANCA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Xxxxxxx xx XXXXXXX. La somma mutuata dovrà essere versata entro e non oltre il XX/XX/XXXX; da tale giorno decorreranno le rate semestrali di ammortamento, come risulta dall'allegato piano di ammortamento che, debitamente sottoscritto dai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera " ", per formarne parte integrante e sostanziale.
L'erogazione del finanziamento avrà luogo in occasione della sottoscrizione di apposito atto di quietanza da stipulare entro e non oltre il XX/XX/XXXX, dopo che l'"AZIENDA TERRITORIALE
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA" avrà:
– fornito a cura del notaio rogante alla parte mutuante la copia esecutiva del presente contratto;
– consegnato alla Banca originale dell’ordine permanente irrevocabile, sottoscritto dalla parte mutuataria nei confronti del proprio Istituto di credito Xxxxxxxxx, a valere su un proprio conto corrente intrattenuto presso il
medesimo, per il versamento a favore della Banca degli importi dovuti derivanti dal presente contratto, con valuta fissa al giorno di scadenza di ciascuna rata.
– consegnato alla banca originale della polizza assicurativa
di cui al successivo art. 15;
ARTICOLO 3
Contestualmente all'erogazione la parte mutuataria si impegna a rilasciare alla Banca atto di quietanza con il quale riconosce di aver ricevuto dalla Banca la somma erogata e di essere pertanto debitrice per tale importo, oltre ad interessi, spese ed oneri, come previsto ai sensi del presente contratto.
Resta comunque convenuto tra le parti che, indipendentemente dalla sottoscrizione del predetto atto di quietanza, ai fini del riconoscimento del debito della Parte finanziata, faranno stato tra le parti medesime anche gli altri documenti che potranno comunque comprovare l'avvenuta effettuazione dell'erogazione.
ARTICOLO 4
Il mutuo viene concesso al tasso fisso/VARIABILE del
pari all'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maggiorato di X,XX (XX virgola
XXXXXXX) punti percentuali annui.
La Banca mutuante dichiara e la Parte finanziata prende atto e accetta che alla data odierna il T.A.E.G. (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale) relativo al presente finanziamento è pari al %
Il mutuo sarà ammortizzato in 15(QUINDICI)/18(DICIOTTO) anni, mediante pagamento di n.XX (XXXXXXXXXX) rate semestrali posticipate, con scadenza il giorno (ES.30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno).
Dette rate semestrali sono comprensive sia delle quote semestrali di capitale sia delle quote semestrali di interessi; le rate semestrali di importo pari ad euro
sono indicate nel piano di ammortamento che, debitamente sottoscritto dai comparenti, è stato allegato al presente atto sotto la lettera " " per formarne parte integrante e sostanziale. Qualora, per qualsiasi causa, anche per effetto di intervenute disposizioni di legge, non fosse possibile rilevare il valore dell'XXXXXXXXXXX sopra indicato, verrà utilizzato, ove previsto, il corrispondente valore sostitutivo.
Le parti pattuiscono sin da ora che in caso di opzione per il tasso variabile non si applicherà il vincolo di non negatività del parametro di indicizzazione, fermo restando che il tasso di
ammortamento come risultato della somma del parametro di indicizzazione e della maggiorazione non potrà essere inferiore a zero.
ARTICOLO 5
Il pagamento delle rate semestrali del mutuo da parte dell'"ATER UMBRIA" avverrà mediante accreditamento a favore della parte mutuante sulle seguenti coordinate bancarie: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A garanzia dell'integrale pagamento delle ragioni creditorie della parte mutuante derivanti dal presente contratto l'"ATER UMBRIA", come sopra rappresentata, si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
L'"ATER UMBRIA", come sopra rappresentata, dichiara di prendere atto delle pattuizioni del presente atto ed assume tutti gli obblighi che ne derivano. Alla scadenza del contratto di Tesoreria l'"ATER UMBRIA" dovrà far assumere all’eventuale nuovo proprio Tesoriere tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto.
ARTICOLO 6
Su ogni somma dovuta dall'"ATER UMBRIA" in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze stabilite dovranno essere corrisposti alla parte mutuante gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse contrattuale maggiorato di XXXXX (XXXXX) punti percentuali per anno e comunque nel rispetto
dei limiti stabiliti dalla Legge 108/1996 e successive integrazioni/modifiche (“Disposizioni in materia di usura”). Resta inteso che, nel caso in cui le commissioni, le spese o il tasso di interesse, aumentato degli interessi di mora eventualmente dovuti, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi delle vigenti Disposizioni in materia di usura, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito.
Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di intimazione, dal giorno (incluso) in cui avrebbe dovuto essere corrisposta qualunque somma per capitale, interessi, spese ed altri accessori fino al giorno dell'effettivo pagamento (escluso). Resta salva la facoltà per la parte mutuante di risolvere il contratto.
ARTICOLO 7
In caso di inadempimento anche solo di uno degli obblighi previsti dal presente contratto la parte mutuante si riserva la facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto medesimo. La risoluzione del contratto comporta l'obbligo della totale ed immediata restituzione anticipata del residuo dovuto a titolo di capitale e di interessi.
Il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., altresì, qualora:
– la Parte Mutuataria distragga dal previsto impiego, alieni o comunque ponga in essere atti o omissioni diretti a sottrarre o diminuire il valore dei beni costituiti in garanzia;
– la Parte Mutuataria, al momento della stipulazione del Contratto, abbia reso alla Banca dichiarazioni reticenti circa le condizioni giuridiche dell’immobile da ipotecarsi, ovvero abbia consegnato alla Banca documentazione falsa o
affetta da vizi di tal natura che, se fossero stati conosciuti in precedenza, avrebbero impedito la concessione del mutuo, o ne avrebbero modificate le condizioni di erogazione;
– in relazione all’assicurazione dei beni ipotecati,
risultassero o si verificassero fatti, circostanze od inadempienze da parte della Parte Mutuataria, in forza delle quali la compagnia di assicurazioni potesse ritenersi esentata dall’obbligo di pagare l’indennizzo pattuito con l’assicurazione stessa e, in ogni modo, qualora si verificasse una soluzione di continuità nel mantenimento della copertura dei rischio;
ARTICOLO 8
Il mutuo potrà essere estinto anticipatamente, in tutto o in parte senza alcun onere o spesa con un preavviso da parte dell'"ATER UMBRIA" di 30 (trenta) giorni ed in corrispondenza della scadenza di una rata, a condizione che siano trascorsi 18 (diciotto) mesi dalla data di versamento dell'importo del mutuo nel conto di
tesoreria intestato all'"ATER UMBRIA".
Per l'esercizio del diritto di cui al primo comma l'"ATER UMBRIA" dovrà corrispondere alla parte mutuante, salvo diverse pattuizioni tra le parti che saranno concordate in sede negoziale:
a) la quota di capitale che si intende restituire;
b) gli eventuali arretrati comprensivi di ogni somma dovuta;
c) il rateo di interessi riguardante la semestralità in corso.
ARTICOLO 9
Le spese di stipulazione del presente contratto e tutte le altre spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle di notifica e quelle relative al rilascio di una copia esecutiva del presente atto da consegnarsi alla parte mutuante e di tutte le altre copie autentiche eventualmente occorrenti sono a carico della parte mutuante.
Le spese di istruttoria, di ristrutturazione, di accollo, per visure e certificazioni, di incasso rata, di gestione in genere, accessorie, di garanzia, di registrazione o di qualsiasi altra natura sono a carico della Banca.
La parte mutuante riconosce quindi che sono a suo carico tutte le spese inerenti l’esecuzione del contratto, ad eccezione delle spese relative all’assicurazione dell’immobile ipotecato che sono invece a carico della parte mutuataria.
E' a carico della parte mutuataria l'onere relativo al trattamento tributario vigente.
ARTICOLO 10
La Banca in conformità all'art.48 della Legge n.196 del 31 dicembre 2009, e della relativa circolare attuativa n.2276 del
24 maggio 2010, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, assume l'obbligo di comunicare, entro 10(dieci) giorni dalla stipula del presente contratto, in via telematica, al Dipartimento del Tesoro, a quello della Ragioneria Generale dello Stato nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento, unitamente alle prescritte ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa. La sanzione applicata in caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al richiamato art.48 della legge 196/2009, sarà a completo carico della Banca, come previsto dal 2° comma del suddetto art.48.
ARTICOLO 11
Per l'esecuzione del presente contratto le parti eleggono il loro domicilio, rispettivamente:
– "AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA
REGIONE UMBRIA" presso la propria sede a Terni, via Xxxxxxx Xxxxxxxx n.13, o presso l'indirizzo successivamente comunicato con lettera raccomandata, telegramma, fax alla Banca, sollevando quest’ultima da ogni responsabilità relativa al ritardo e/o mancata ricezione della
corrispondenza concernente il presente mutuo per inosservanza dell’obbligo di comunicazione predetto;
– la "BANCA XXXXXXXXXXXXXXXXX", xxxxxx XXXXXXXXXXXXXX.
ARTICOLO 12
Per tutta la durata del contratto di mutuo la Banca non potrà disporre modifiche unilaterali al contratto, salvo che la modifica sia imposta da disposizioni di Xxxxx.
ARTICOLO 13
Per qualsiasi azione o controversia relativa al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Perugia.
ARTICOLO 14
Il presente atto e le relative formalità godono del trattamento tributario di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche ed integrazioni.
Con riferimento al combinato disposto degli artt. 15 e 17 del
D.P.R. n.601/73 (come modificati dal comma 4 dell’art.12 del
D.L. n.145 del 23 dicembre 2013) le Parti esprimono per iscritto la volontà di esercitare l’opzione in favore dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. A seguito di tale esercizio, viene chiesta l’applicazione dell’anzidetto regime
sostitutivo all’operazione di cui al presente atto e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità ad essa inerenti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie da chiunque ed in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti. L’importo dell’imposta sostitutiva è pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) dell’importo erogato.
ARTICOLO 15
Allo scopo di garantire la restituzione della somma mutuata, il pagamento degli interessi, degli eventuali interessi di mora, delle commissioni e degli oneri dovuti, la parte mutuataria concede ipoteca di primo grado a favore della Banca, che accetta, e consente che a favore della stessa sia eseguita, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari, corrispondente iscrizione sugli immobili, frutti civili, accessioni e pertinenze, come descritti nell’Allegato “ x “ al contratto.
La Banca è, quindi, autorizzata a fare eseguire l'iscrizione ipotecaria in questione a mezzo di qualsiasi incaricato. A tal fine la Parte Mutuataria dichiara che gli immobili suddetti sono attualmente di sua esclusiva e libera proprietà anche ai sensi della vigente legge urbanistica e che gli stessi non sono gravati,
in tutto od in parte, da privilegi o da ogni altro peso, vincolo, onere o gravame e da qualsivoglia altra iscrizione o trascrizione pregiudizievole.
La suddetta iscrizione ipotecaria viene consentita per la somma complessiva (massima in relazione all’importo finale del mutuo) di Euro 9.150.000,00 (Euro /00) costituita per euro (Euro (max
6.500.000/00) a fronte della Somma Mutuata, per euro (Euro /00) a fronte degli Interessi Convenzionali e per il residuo a fronte delle eventuali ulteriori voci di credito in favore della Banca. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del TUB la somma complessiva sopra indicata è soggetta (in caso di sottoscrizione di mutuo a tasso variabile) ad automatico adeguamento in relazione alle variazioni del tasso convenzionale nel corso del contratto derivanti dall’indicizzazione del medesimo.
Per tutta la durata del Contratto, e fino alla completa estinzione di qualsivoglia debito della Parte Mutuataria nei confronti della Banca che derivi dal, o inerisca il, Contratto, i beni costituiti in garanzia ipotecaria vengono assicurati per un congruo valore, a cura e spese della Parte Mutuataria, contro i danni da crollo, incendio, scoppio, allagamento o altri eventi di natura accidentale con compagnia di assicurazioni di gradimento della Banca e con polizza da vincolarsi a favore della Banca stessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 2742 del codice civile, che contempli una clausola in virtù della quale il contratto di
assicurazione non possa essere modificato o risolto senza il consenso scritto della Banca medesima, come pure non possa essere versato alla Parte Mutuataria alcun indennizzo in caso di sinistro, ove non sia stata previamente soddisfatta ogni ragione di credito derivante alla Banca in forza del Contratto.
L’assicurazione dovrà specificamente garantire una somma almeno pari al valore ipotecato e dovrà essere stipulata per l’intera durata del mutuo, ferma restando la possibilità di effettuare versamenti annuali del premio.
Qualora alla normale scadenza della polizza dovessero sussistere ulteriori ragioni di credito in favore della Banca, la Parte Mutuataria si impegna a stipulare le necessarie estensioni della polizza che la Banca avrà facoltà di chiedere sino alla completa estinzione dei propri debiti.
La Parte Mutuataria si impegna a:
a) effettuare puntualmente il pagamento di ogni e qualsivoglia tassa, imposta, tributo, contributo o peso gravanti sugli immobili ipotecati a garanzia del mutuo;
b) mantenere i beni offerti in garanzia in buono stato, disporre le riparazioni e le altre opere occorrenti per la loro conservazione ed il loro normale miglioramento e a non apportarvi variazioni vietate dalla legge o idonee a ridurre il valore dei beni;
c) tenere informata la Banca mediante comunicazioni scritte dei mutamenti e deterioramenti che per qualunque causa si verificassero sui beni ipotecati, entro 10 giorni dal verificarsi del fatto;
d) produrre, su richiesta della Banca, la documentazione attestante la regolarità edilizia e catastale dell’immobile;
e) fornire la necessaria collaborazione ai fini del perfezionamento e/o aggiornamento dell’iscrizione ipotecaria.
ARTICOLO 16
In caso di eventuali contestazioni, la Parte finanziata può presentare un reclamo scritto alla Banca ai seguenti recapiti: Banca xxxxxxxxxxxxxxxxx -xxxx:xxxxxxxxxxxxx; xxx:xxxxxxxxxxxxx . La Banca risponde entro 30 giorni. Qualora l’Ufficio Reclami non fornisca risposta nel termine di 30 giorni oppure la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente, o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può fare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, qualora ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento di tale organismo. Il Regolamento è a disposizione del Cliente presso le filiali della Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sitoxxxxxxxxxxxxxxxxx,
chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, la Parte finanziata e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
– all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal
Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
– ad uno degli altri organismi di mediazione,
specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui la Parte finanziata abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l’Arbitro Bancario Finanziario. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la “Guida Pratica – Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”, disponibile presso tutte le filiali della Banca.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.
ARTICOLO 17
La Parte finanziata, preso atto dell’informativa fornita dalla Banca, presta il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione alla presente operazione nonché alla comunicazione dei dati medesimi che la Banca effettuerà alle Centrali Rischi di categoria ed eventualmente, in caso di inadempimento di essa Parte finanziata, alle società che svolgono attività di recupero crediti, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
La Parte finanziata per quanto possa occorrere, consente altresì sin d'ora alla comunicazione dei propri dati personali in occasione di un’eventuale cessione del credito da parte della Banca, anche se effettuata ai sensi dell’art.
58 del T.U.B..
La Parte finanziata prende altresì atto dell’informativa fornita dalla Banca ai sensi del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con Deliberazione 16 novembre 2004 n. 8 del Garante per la protezione dei dati
personali e pubblicato sulla G. U. del 23 dicembre 2004 n.
300 come successivamente modificato e integrato.
ARTICOLO 18
Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art.1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui agli art.4, 7, 8, 9, 13 e 14 16.
ARTICOLO 19
Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di avere esatta conoscenza del loro contenuto.
Sarà cura di me Notaio fornire alla parte mutuataria copia autentica del presente atto fornendo anche alla banca attestazione della avvenuta consegna della predetta copia.