CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI DATI
Testo approvato dal Comitato direttivo della CIPA nella riunione dell’11 ottobre 2002, modificato nella riunione del 21 novembre 2007 limitatamente all’ultimo comma dell’art. 6 (ora art. 7) – Centri Applicativi e nella riunione del 29 ottobre 2010 per l’inserimento tra i partecipanti del Consorzio BANCOMAT, trasformatosi a luglio 2017 in BANCOMAT S.p.A.
Il testo è disponibile sui siti Internet della CIPA (xxx.xxxx.xx), dell’ABI (xxx.xxx.xx) e di BANCOMAT S.p.A. (xxx.xxxxxxxx.xx).
INDICE
Premessa
Art.1 Definizione del Sistema. Art.2 Partecipanti.
Art.3 Funzioni svolte dalla CIPA. Art.4 Funzioni svolte dall’ABI.
Art.5 Funzioni svolte da BANCOMAT S.p.A. Art.6 Gestori di infrastrutture telematiche.
Art.7 Centri Applicativi.
Art.8 Modalità di adesione al Sistema e recesso. Art.9 Rifiuto di accesso e procedura di revisione. Art.10 Modifiche della Convenzione.
Art.11 Risoluzione di controversie. Allegato - Modulo di adesione
PREMESSA
Su iniziativa della Convenzione Interbancaria per i Problemi dell’Automazione (CIPA), da maggio 2017 Convenzione Interbancaria per l’Automazione, e dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), al fine di promuovere livelli sempre più elevati di efficienza del sistema dei pagamenti, favorire il colloquio tra le componenti del sistema creditizio e stimolare l’offerta alla clientela di servizi finanziari innovativi, più efficienti e tempestivi, nel 1986 è stato realizzato, sulla base del principio della cooperazione interbancaria, il "Sistema Interbancario di Reti per Trasmissione Dati (SITRAD)", disciplinato dalla "Convenzione per la partecipazione al SITRAD".
Nel corso degli anni, il Sistema ha subito una notevole evoluzione, in conseguenza, in particolare, degli sviluppi tecnologici, di mercato e normativi, che si sono riflessi sulle caratteristiche dell'infrastruttura nonché sui ruoli, sulle funzioni e sulle responsabilità dei soggetti in esso operanti.
Di tale evoluzione la CIPA ha tenuto conto, assumendo nel tempo coerenti deliberazioni, in particolare per quanto attiene all’ampliamento del novero dei partecipanti.
Considerata l'opportunità di fornire veste organica al complesso delle norme che disciplinano il Sistema e in attuazione di quanto previsto dall'art. 3.3 della predetta Convenzione in materia di modifiche, il testo della Convenzione stessa è stato emendato nei termini che seguono ed è stato approvato dal Comitato direttivo della CIPA.
La nuova Convenzione assume la denominazione di "Convenzione per la partecipazione al Sistema per la trasmissione telematica di dati".
1. Definizione del Sistema
Il "Sistema per la trasmissione telematica di dati" (in appresso Sistema) consente la trasmissione per via telematica, tra i partecipanti, di dati e flussi informativi connessi con l’esecuzione di operazioni bancarie e finanziarie.
Il Sistema è una infrastruttura telematica basata sull'utilizzo di infrastrutture tecnologiche di rete e standard di colloquio condivisi, nonché sull'operatività di strutture che svolgono funzioni di elaborazione, di seguito denominate Centri Applicativi.
Il Sistema è disciplinato dalla presente Convenzione, dalle deliberazioni assunte dalla Convenzione Interbancaria per l’Automazione (CIPA) ai sensi del successivo art. 3, nonché dai regolamenti emanati dall’ABI e da BANCOMAT S.p.A. ai sensi dei successivi artt. 4 e 5.
2. Partecipanti al Sistema
Possono partecipare al Sistema:
a) la Banca d’Italia;
b) l’ABI;
c) BANCOMAT S.p.A.;
d) le banche;
e) gli altri intermediari finanziari;
f) i soggetti istituzionalmente preposti ad attività connesse con l’operatività bancaria e finanziaria, nonché gli operatori che usufruiscono di specifici servizi erogati tramite il Sistema dai predetti soggetti (la partecipazione al Sistema di tali operatori è limitata ai servizi della specie);
g) i fornitori di servizi informativi a supporto dell’attività bancaria e finanziaria;
h) gli altri soggetti operanti nell’ambito del sistema dei pagamenti e per i quali il Sistema costituisce una essential facility, in possesso dei requisiti per l’ammissione ai sistemi di pagamento nazionali sottoposti al controllo dell’Autorità di Sorveglianza.
I partecipanti:
• ai fini dello scambio telematico di dati e flussi informativi indicati al primo comma dell’art. 1 possono avvalersi del Sistema;
• assicurano la massima riservatezza in ordine ai predetti dati e flussi informativi;
• si dotano dei necessari strumenti tecnici e organizzativi per lo scambio dei suddetti dati e flussi informativi ovvero, ferma restando la propria responsabilità, si avvalgono di strutture tecniche di connessione;
• stipulano con i gestori delle infrastrutture telematiche e con i Centri Applicativi ammessi a operare nel Sistema appositi contratti in linea con i contenuti della normativa disciplinante il Sistema.
La Banca d’Italia, l’ABI e BANCOMAT S.p.A. rendono disponibili le regole operative e gli standard riguardanti le applicazioni e i servizi di rispettiva competenza.
I soggetti di cui ai punti f) e g) rendono disponibili i manuali tecnici riguardanti le applicazioni e i servizi da essi gestiti.
3. Funzioni svolte dalla CIPA
Con riferimento al Sistema, la CIPA, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e in un’ottica di interoperabilità delle componenti tecnologiche ed elaborative del Sistema stesso:
• delibera in materia di partecipazione al Sistema e sull’ammissione dei soggetti che intendono operare nell’ambito del Sistema stesso in qualità di gestori delle infrastrutture telematiche o di centro applicativo;
• determina i requisiti tecnico-funzionali e di sicurezza delle infrastrutture e individua gli standard di colloquio, utilizzati nel Sistema;
• valuta, sotto il profilo tecnico, le esigenze di sviluppo del Sistema.
4. Funzioni svolte dall’ABI
Con riferimento al Sistema, l’ABI, nel rispetto dei principi della libera concorrenza:
• emana i regolamenti riguardanti l’operatività del Sistema;
• individua e analizza, in relazione alle esigenze del sistema bancario, le prospettive di sviluppo del Sistema, sottoponendole all’attenzione della CIPA.
Inoltre l’ABI, nell’espletamento del ruolo previsto dal proprio statuto e in coerenza con quanto indicato nella presente Convenzione, nonché nel rispetto dei principi della libera concorrenza, disciplina le applicazioni interbancarie di competenza e gestisce l’adesione dei partecipanti al Sistema a dette applicazioni in un’ottica di interoperabilità anche nei confronti dei soggetti non bancari operanti nel sistema dei pagamenti.
5. Funzioni svolte da BANCOMAT S.p.A.
BANCOMAT S.p.A., nell’espletamento del ruolo previsto dal proprio statuto e in coerenza con quanto indicato nella presente Convenzione, nonché nel rispetto dei principi della libera
concorrenza, disciplina le applicazioni interbancarie di competenza e gestisce l’adesione dei partecipanti al Sistema a dette applicazioni in un’ottica di interoperabilità anche nei confronti dei soggetti non bancari operanti nel sistema dei pagamenti.
6. Gestori delle infrastrutture telematiche
I gestori delle infrastrutture telematiche sottoscrivono la presente Convenzione per accettazione del ruolo e dei compiti loro attribuiti nell'ambito della Convenzione stessa ai fini dell'operatività del Sistema. In particolare, essi:
a) gestiscono e sviluppano l’infrastruttura telematica, le relative procedure di sicurezza e i servizi applicativi connessi;
b) instaurano i necessari rapporti contrattuali e tecnici con gli organismi gestori delle telecomunicazioni, con i Centri Applicativi, con i partecipanti al Sistema;
c) effettuano rilevazioni statistiche, attinenti all’operatività dell’infrastruttura, per la Banca d’Italia, per la CIPA, per l’ABI e per BANCOMAT S.p.A.;
d) prestano assistenza tecnico-applicativa ai partecipanti al Sistema sia nella fase di avviamento che in quella di gestione.
Possono svolgere le funzioni di gestori delle infrastrutture telematiche società aventi un capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro, che offrono, da almeno due anni, servizi telematici per la trasmissione di dati e le cui procedure e processi operativi siano conformi a standard di qualità e di sicurezza riconosciuti a livello internazionale.
7. Centri Applicativi
I Centri Applicativi sottoscrivono la presente Convenzione per accettazione del ruolo e dei compiti loro attribuiti nell'ambito della Convenzione stessa ai fini dell'operatività del Sistema. In particolare, essi:
a) realizzano, gestiscono e sviluppano applicazioni secondo le regole definite con riferimento alla presente Convenzione, curando anche gli aspetti legati alla sicurezza;
b) progettano, realizzano, gestiscono e sviluppano applicazioni di interesse del sistema bancario e finanziario;
c) verificano il rispetto dei previsti protocolli di colloquio e standard dei messaggi da parte dei partecipanti;
d) instaurano i necessari rapporti contrattuali e tecnici con i partecipanti al Sistema e con i gestori di infrastrutture telematiche;
e) effettuano rilevazioni statistiche, attinenti all’operatività connessa con le funzioni di elaborazione dagli stessi svolte, per la Banca d’Italia, per la CIPA, per l’ABI e per BANCOMAT S.p.A.;
f) prestano assistenza tecnico-applicativa ai partecipanti al Sistema sia nella fase di avviamento che in quella di gestione.
Possono svolgere le funzioni di Centro Applicativo le società capogruppo di gruppi bancari, le banche, le società il cui oggetto sociale preveda la realizzazione e la gestione di servizi elaborativi e le cui procedure e processi operativi siano conformi a standard di qualità riconosciuti a livello internazionale.
8. Modalità di adesione al Sistema e recesso
La dichiarazione di adesione al Sistema, redatta secondo l’allegato fac-simile, va indirizzata alla CIPA, all’ABI, a BANCOMAT S.p.A. nonché ai gestori delle infrastrutture telematiche.
I partecipanti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione, con un preavviso di 45 giorni, mediante comunicazione scritta da inviare agli organismi sopraindicati.
9. Rifiuto di accesso e procedura di revisione
L’eventuale non accoglimento dell’istanza di ammissione al Sistema in qualità di partecipante, di gestore delle infrastrutture telematiche o di centro applicativo da parte del Comitato direttivo della CIPA deve essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto al soggetto interessato entro trenta giorni dalla data della relativa delibera.
Quest’ultimo potrà chiedere un riesame della decisione da parte dell’Assemblea della CIPA.
10. Modifiche della Convenzione
Le modifiche al testo della presente Convenzione sono deliberate dalla CIPA, di iniziativa o su proposta dei partecipanti al Sistema. Esse sono portate a conoscenza dei partecipanti dall’ABI e si intendono tacitamente accettate, salvo recesso da esercitarsi entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione delle modifiche.
11. Risoluzione di controversie
Nei casi di controversie nascenti dall’applicazione della normativa che disciplina il Sistema ciascuna delle parti può richiedere, ai fini di una soluzione amichevole, l'intervento della CIPA. In caso di persistente disaccordo, la controversia sarà risolta, mediante arbitrato irrituale, da un Collegio composto da un numero di arbitri pari al numero di parti coinvolte (ciascuna nomina un proprio arbitro) aumentato di uno, nominato di comune accordo tra le parti, con funzioni di Presidente. In caso di mancanza di accordo sulla scelta, quest’ultimo è designato dalla CIPA.
Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità e a maggioranza dei componenti; in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente del Collegio.
Il lodo, impugnabile a termini di legge, dovrà essere reso entro novanta giorni dalla nomina del Collegio arbitrale salvo che la CIPA valuti che le questioni da risolvere rivestano carattere di urgenza, avendo diretta influenza sul funzionamento del Sistema. In tal caso il termine massimo per la pronuncia del lodo sarà di trenta giorni.
FAC-SIMILE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL “SISTEMA PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI DATI”
(Denominazione/Ragione sociale del mittente)
Spettabile
CONVENZIONE INTERBANCARIA PER L'AUTOMAZIONE
c/o Banca d’Italia – Dipartimento Informatica Servizio Sviluppo Informatico
Xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX
Spettabile
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Xxxxxx xxx Xxxx, 00 00000 XXXX
Spettabile
BANCOMAT S.p.A. (1)
Xxxxxx xxx Xxxx, 00 00000 XXXX
Gestore delle Infrastrutture Telematiche
…………………………………..
Oggetto: partecipazione al “Sistema per la trasmissione telematica di dati”.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………… – codice …………………….
dichiara di voler partecipare al “Sistema per la trasmissione telematica di dati”, avvalendosi delle infrastrutture telematiche di seguito indicate:
Rete: ……………………………………………………………………
Punto di connessione: …………………………………………………..
A tal fine dichiara di:
• aver acquisito piena conoscenza della “Convenzione per la partecipazione al Sistema per la trasmissione telematica di dati”, della quale dà atto di aver ricevuto copia;
• accettare integralmente il contenuto di detta Convenzione;
• impegnarsi al rigoroso rispetto della normativa che regola il Sistema.
Luogo e data ………………. Timbro ………………………………….
Firme autorizzate ……………………….
(1) La dichiarazione va inviata anche a BANCOMAT S.p.A. qualora il partecipante intenda aderire alle applicazioni interbancarie disciplinate dalla suddetta società.