CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ACCIAIO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ACCIAIO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
tra
RICREA, COnsorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, X.Xxx
12286130152, con sede a Milano in xxx X.X. Xxxxxxx, 00, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura _, C.F. _ nel proseguo anche solo “Convenzionante” o “RICREA”
-da una parte-
e
, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune di _ o _ (forma associativa di comuni) titolare pro tempore delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero
in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio , giusta delega …, con sede a , in , P.Iva __ in persona
del legale rappresentante , C.F. _ “Convenzionato”
(di seguito collettivamente “Parti”)
Premesso che
nel proseguo anche solo
-dall’altra parte-
- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “Accordo Quadro”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI, CONAI e RICREA relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in acciaio per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e
del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue
SEZIONE I
Articolo 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) prevalgono queste ultime.
Articolo 2 – Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in acciaio conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell’Allegato Tecnico (allegato “A”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.
Articolo 3 – Durata
1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
□1 fino al
e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente
Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe; oppure
□ per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le l’ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l’Accordo Quadro o l’Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.
Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati
1. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i seguenti dati2:
□ “dati standard” (allegato “B”);
□ “dati aggiuntivi” (allegato “C”);
2. L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L’adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell’allegato “D”. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.
1 Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell’AQ oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).
2 Barrare l’opzione prescelta.
Articolo 5 – Titolarità degli imballaggi
1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 6 – Recesso
1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante.
2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione
1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l’interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell’Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l’Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un’apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche
nell’ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l’automatica decadenza anche dell’eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.
Art. 8 – Adeguamento dei corrispettivi
1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’Accordo Quadro (Capitolo 6 – “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell’indice NIC relativo all’anno solare precedente, fermo restando quant’altro previsto dal Capitolo 6 dell’Accordo Quadro.
Art. 9 – Facoltà di avvalersi di terzi
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l’unica responsabile nei confronti dell’altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.
Art. 10 – Comunicazioni
1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:
CONSORZIO
Indirizzo:
Via ,
Tel: ; Fax: ; e-mail:
Pec:
CONVENZIONATO
Denominazione:
Referente: Indirizzo:
Via ,
Ruolo:
Tel: ; Fax: ; e-mail:
Pec:
Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.
Art. 11 – Controversie
1. Considerato che l’Accordo Quadro (Capitolo 8 – “La Governance dell’Accordo”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all’esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s’impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all’interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l’instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l’intervento dell’altro organismo paritetico previsto dall’Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l’Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
Art. 12 – Tutela della privacy
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull’utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
a. acquisizione di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e
fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
c. - adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
d. - servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
e. - gestione del contenzioso.
Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.
All’interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell’Area Amministrativa.
Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.
SEZIONE II
Articolo 13 – Definizioni
1. Ai fini della presente CONVENZIONE i seguenti termini assumono, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:
a. “BACINO DI RACCOLTA”: l’area territoriale espressa in numero di abitanti serviti, oggetto di cui alla CONVENZIONE (come da Allegato “E”);
b. “Frazioni Merceologiche Similari o FMS”: ovvero tutti i rifiuti presenti tra i RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, costituiti da materiale acciaio, non aventi funzione di imballaggio (Vedasi allegato “F” della presente Convenzione);
c. “Frazioni Estranee o FE”: ovvero tutti i rifiuti presenti tra i RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, costituiti da materiale diverso dall’acciaio o prevalentemente diverso dall’acciaio, ovvero che presentano componenti elettriche od elettroniche. Si intendono FE le parti non solidali con l’imballaggio di origine. (Vedasi allegato “F” della presente Convenzione);
d. “OPERATORE”: Società attiva nel commercio del rottame ferroso, che svolge attività di recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio in collaborazione con RICREA. L’operatore è il soggetto incaricato per svolgere le operazioni di ritiro e recupero del materiale, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato Tecnico. L’operatore viene indicato da RICREA tramite invio di specifica comunicazione, ovvero tramite l’apposito portale internet, come previsto al punto 5.3.5 dell’Allegato Tecnico;
e. “PARTI”: il CONVENZIONANTE (RICREA) e il CONVENZIONATO;
f. “PIATTAFORMA”: il luogo in cui vengono conferiti i rifiuti di imballaggio in acciaio, una volta raccolti, e dove RICREA provvede a prelevarli tramite Operatore incaricato (indicata in Allegato “E”);
g. “RIFIUTI DI IMBALLAGGIO”: i rifiuti di imballaggio in acciaio, come definiti all’art.1 dell’Allegato Tecnico Acciaio (Vedasi allegato “F” della presente Convenzione);
h. “SELEZIONE”: attività di cernita dei rifiuti di imballaggio in acciaio dal flusso di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e non finalizzata al loro avvio a riciclo;
i. “SMALTIMENTO”: le operazioni previste nell’Allegato B del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
j. “STOCCAGGIO”: le attività previste all’art.183, comma 1, lettera aa), del D.lgs 152/06 e s.m.i..
Articolo 14 – Ulteriori obblighi delle PARTI
1. Il CONVENZIONATO, ivi inclusi i soggetti che gestiscono le PIATTAFORME, provvede alla gestione dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, per quanto di competenza di ciascuno, alla raccolta, al trasporto e allo SMALTIMENTO delle FRAZIONI ESTRANEE ai sensi dell’ALLEGATO TECNICO.
2. RICREA, anche tramite gli OPERATORI incaricati, definisce con il CONVENZIONATO gli aspetti tecnici, nonché ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate in PIATTAFORMA, comprese quelle di gestione e smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE, limitatamente a quanto oggetto della presente Convenzione.
3. Per quanto altrove non specificato le PARTI assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto delle norme in materia di ambiente, sicurezza e gestione dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.
4. Il CONVENZIONATO assicura la propria collaborazione per l’esecuzione delle analisi merceologiche e delle verifiche documentali previste da RICREA, anche con riferimento al Sistema di Gestione ISO9001, ISO14001 e Certificazione Flussi CONAI.
Articolo 15 – Smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE da parte del Convenzionato
1. Nel caso di ritiro presso l’OPERATORE da parte del CONVENZIONATO delle FRAZIONI ESTRANEE ai fini dello SMALTIMENTO o avvio a successivo recupero, il CONVENZIONATO ne garantisce il ritiro entro 7 giorni lavorativi (sei giorni a settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione, RICREA e/o l’OPERATORE avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo, salvo i maggiori costi. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni lavorativi, sempre salvo gli eventuali maggiori costi. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20% verranno addebitati anche i costi di SMALTIMENTO o avvio a successivo recupero.
Articolo 16 – Dati e condizioni per la fatturazione e la compilazione dei formulari
1. Indicazioni per la compilazione dei formulari (F.I.R.) da allegare alla Fattura per il riconoscimento dei corrispettivi:
Produttore: PIATTAFORMA Destinatario: OPERATORE RICREA CER: 150104 o 191202
Annotazioni: “Imballaggi in acciaio, Convenzione ANCI-RICREA n. - RD, del ”
2. Indicazioni per l’assoggettamento all’IVA:
I corrispettivi per il servizio di raccolta differenziata da fatturare al Consorzio Nazionale Acciaio devono essere assoggettate all’aliquota IVA 10% secondo l’art 127 sexiesdecies parte terza della tabella A allegata al d.p.r. 633/72.
3. Dati per fatturazione:
Il convenzionato provvederà a fatturare i corrispettivi previsti dalla Convenzione per la raccolta dei rifiuti di imballaggi con cadenza mensile e comunque non oltre 60 giorni dalla data di conferimento. Il Consorzio Nazionale Acciaio provvederà ad effettuare il pagamento dei corrispettivi fatturati a 60 gg. data fattura fine mese, così come previsto dal punto 8 dell’Allegato Tecnico Imballaggi in Acciaio dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI.
Ragione sociale da indicare in fattura:
Consorzio Nazionale Acciaio, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x.00, 00000 Xxxxxx. Cod. Fisc e P.iva 12286130153
La descrizione del servizio da indicare in fattura:
“Corrispettivi per servizi di raccolta degli imballaggi in acciaio, Convenzione ANCI-RICREA n. del ”.
La fattura dovrà riportare inoltre i seguenti dati:
- Periodo di riferimento: / (mese e anno)
- Quantità espressa in tonnellate (indicare 2 decimali dopo la virgola) con riferimento al peso riscontrato a destino (Operatore RICREA);
- Corrispettivo previsto dalla fascia di qualità stabilita in Convenzione.
Copia del formulario dovrà essere tassativamente allegata alla fattura affinché la stessa venga autorizzata per il pagamento.
Articolo 17 – Penali
1. Qualora il CONVENZIONATO dia luogo a conferimento di RIFIUTI DI IMBALLAGGIO provenienti da raccolta differenziata effettuata al di fuori della presente Convenzione, spetterà a RICREA la penale pari al 10% del controvalore del corrispettivo di un anno sulla base delle quantità indicate nell’Allegato “E”. E’ fatto salvo il maggior danno.
2. RICREA si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le PIATTAFORME, per verificare che la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio vengano ceduti a RICREA, così come previsto al cap. 5 dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI.
3. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di conferire la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio, RICREA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione per inadempimento della presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., dandone comunicazione al CONAI ed ai Comitati di Verifica e di Coordinamento.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di RICREA, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato e il Convenzionato abbia rispettato i termini e le modalità di emissione delle fatture, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
5. Nel caso di mancato rispetto da parte di RICREA e/o di terzi dei tempi di ritiro del materiale indicati nell’art. 5.3.6. dell’Allegato Tecnico, il CONVEZIONATO avrà diritto di applicare le penali ivi previste.
Articolo 18 – Cessione della Convenzione e/o dei diritti ed obblighi
1. Nessuna delle PARTI potrà cedere la CONVENZIONE o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell’altra Parte.
Articolo 19 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall’Accordo Quadro e dall’Allegato Tecnico (Allegato “A”) si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Letto, confermato e sottoscritto. Milano,
CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO
(Timbro e firma)
CONVENZIONATO
(Timbro e firma)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le premesse e le pattuizioni riportate nella Sezione I e nella Sezione II:
- art. 6 – Recesso;
- art. 7 – Revoca della delega e risoluzione della Convenzione;
- art. 11 – Controversie;
- art. 17 – Penali.
Letto, confermato e sottoscritto. Milano,
CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO
(Timbro e firma)
CONVENZIONATO
(Timbro e firma)
Allegato “B”
Dati Convenzionati opzione 1
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta
Istat Comune | Codice CER | Descrizione CER | Kg |
Sezione 3. Impianti di destinazione
Istat Comune Produttore | Codice CER | Descrizione Cer | Ragione sociale Impianto | Istat Comune Sede Impianto | Totale (kg) | Tipo operazione |
Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.
Note:
1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all’inserimento dei dati per ciascun Comune.
2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “C”
Dati Convenzionati opzione 2
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 2. Automezzi
Istat Comune | Targa | Tipo | Alimentazione | Codice CER | Km Anno | Giro (urbano/extraurbano/entrambi) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 3. Dati Movimenti CER
Nome CAMPO |
Mese Riferimento |
Istat Comune Produttore |
Nome Impianto Destinazione |
Istat Impianto Destinazione |
Cer |
Kg |
Descrizione Rifiuto |
Operazione |
Operazione Descrizione |
Unità Misura |
Targa Automezzo |
Trasmessi con cadenza mensile o semestrale
Parte 3 – Dati economici
Comune | Costo Totale servizio (€/anno) | Costo trattamento (€/anno) | Ricavi vendita (€/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Note:
1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “D”
Dati Consorzi
I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l’apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Nome Consorzio | Codice Consorzio | Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Data Attivazione | Bacino | Nome Comune | Codice Istat | Provincia |
Parte 2 – Dati quantità e fatturati
Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Bacino | Mese Conferimento | Codice Articolo | Raccolta Differenziata Conferita (ton) | Rifiuti di imballaggio conferiti (ton) | Fascia di qualità | Corrispettivi (euro iva escl.) | % frazione estranea | Sfuso Pressato | Mono Multi | Flusso |
Parte 3 – Dati analisi di qualità
Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all’interno dei singoli allegati tecnici.
Note:
1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
Allegato “E”
Dettaglio e modalità di esecuzione delle attività
Bacino di raccolta (*) | n. abitanti | Gestore del Servizio (se diverso dal Convenzionato) |
(*) Si riporta la lista dei Comuni che hanno rilasciato delega a favore del Convenzionato, inviandone copia a RICREA. Ulteriori Comuni serviti verranno integrati in Convenzione con comunicazione scritta.
Informazioni sul servizio di Raccolta Differenziata | |
Modo di raccolta: | □ stradale □ isola ecologica □ porta a porta □ altro …………… |
Tipo di attrezzatura: | □ cassonetto □ container □ sacco/bidoncini □ altro …………… |
Tipologie di raccolta: | □ monomateriale □ multileggero (metalli) (plastica-metalli) □ multipesante □ VPM (vetro-metalli) (vetro-plastica-metalli) □ altro …………………………………..… |
Quantità disciplinate (dati o stima degli imballaggi in acciaio raccolti) | |
Anno | Tonnellate (*) |
2015 | |
2016 | |
2017 |
(*) Quantità stimabile in base ad una resa annuale media di 2 Kg/Abitante
Elenco PIATTAFORME | Indirizzo | Prov. | Fascia di Qualità (*) |
(*) Nel caso in cui si utilizzi una nuova Piattaforma, la fascia di qualità da attribuire al materiale sarà determinata al primo conferimento utile verso l’Operatore incaricato.
Allegato “F”
ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN ACCIAIO OGGETTO DI CONVENZIONE
Sono considerati imballaggi in acciaio tutti i manufatti in acciaio, o parti di essi, destinati al contenimento o al confezionamento di altri prodotti.
In particolare rientrano in questa categoria i seguenti imballaggi:
• Barattolame per alimenti sia per l’uomo che per gli animali (contenenti ad esempio: piselli, pelati, fagioli, mais, olio, tonno, sardine, carne, frutta sciroppata, the, caffè ecc…);
• Latte e Lattine di vari formati, per contenere liquidi (contenenti ad esempio: olio, bibite, birra, ecc…)
• Bombolette per alimenti e per prodotti destinati all’igiene personale (contenenti ad esempio: panna montata, lacche per capelli, deodoranti, schiume da barba ecc…);
• Chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere (contenenti ad esempio confetture, pesche sciroppate, sottaceti, passate di pomodoro, succhi di frutta formato famiglia, miele ecc…);
• Tappi corona applicati sulle bottiglie in vetro (contenenti ad esempio: acqua, vino, succhi di frutta, bibite in genere, olii, ecc…);
• Scatole varie usate per confezione regalo (contenenti ad esempio: biscotti, cioccolatini, dolciumi in genere, ecc…).
ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI COSA E’ CONSIDERATO F.M.S.
(Frazione Merceologica Similare)
Le F.M.S. sono tutti quegli oggetti in acciaio, che non sono imballaggi.
Per gli oggetti compositi (es. forbici) formati da più materiali, la loro collocazione sarà determinata in base al peso prevalente.
A titolo esemplificativo sono considerate F.M.S. :
• Posate: Forchette, coltelli o cucchiai, se in acciaio;
• Pentole di piccole dimensioni;
• Attrezzi da lavoro: pinze, chiavi inglesi, …
ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI COSA E’ CONSIDERATO F.E.
(Frazione Estranea)
Sono considerate F. E. o tutti quegli oggetti raccolti che non sono in acciaio.
A titolo esemplificativo sono considerate F. E.:
• Imballaggi in alluminio, plastica, vetro, carta e legno
• Film Plastico
• Vetro frantumato
• RAEE, o parti di essi