CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE
ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
CONTRAENTE | COMUNE DI JESOLO Xxx X. Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (Xx) C.F. e P.I. 00608720272 |
DECORRENZA | ORE 24.00 DEL 31/03/2020 |
SCADENZA | ORE 24.00 DEL 31/03/2022 |
RATEAZIONE | ANNUALE |
Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto
I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, o altri regolamenti obbligatori ai sensi di legge, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.
CAPITOLATO PER COPERTURA ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente. Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Attività assicurata e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Variazioni del rischio
Art. 2 Interpretazione del contratto - Buona Fede Art. 3 Assicurazione presso diversi Assicuratori Art. 4 Durata dell’assicurazione
Art. 5 Pagamento del premio, decorrenza della garanzia Art. 6 Recesso a seguito di sinistro
Art. 7 Rescindibilità annuale
Art. 8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni Art. 9 Oneri fiscali
Art. 10 Foro competente
Art. 11 Ispezioni e verifiche della Società Art. 12 Assicurazione per conto di chi spetta
Art. 13 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art. 14 Clausola Broker
Art. 15 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010 Art. 16 Rinuncia alla surrogazione
Art. 17 Trattamento dati personali Art. 18 Estensione territoriale
Art. 19 Coassicurazione e delega (opzionale) Art. 20 Emissione contratto
Art. 21 Trattamento dei dati – nomina DPO Art. 22 Obbligo di ricorso al MEPA/CONSIP Art. 23 Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 Forma di copertura
Art. 2 Oggetto dell’assicurazione Art. 3 Esclusioni
Art. 4 Enti esclusi
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Spese di demolizione, sgombero, bonifica Art. 2 Perdita pigioni
Art. 3 Ricostruzione archivi
Art. 4 Rimborso onorari periti
Art. 5 Rimborso onorari consulenti Art. 6 Spese ricerca guasto
Art. 7 Ricorso terzi e locatari e inquilini Art. 8 Rischio locativo
Art. 9 Rottura, vetri, cristalli, etc.
Art. 10 Fenomeno elettrico ed elettronico Art. 11 Differenziale storico artistico
Art. 12 Eventi atmosferici
Art. 13 Inondazioni, alluvioni, allagamenti Art. 14 Eventi socio politici e terrorismo
Art. 15 Terremoto, franamento e smottamento/cedimento del terreno, mareggiate e penetrazione acqua marina
Art. 16 Crollo e collasso strutturale Art. 17 Opere di fondazione
Art. 18 Cose particolari
Art. 19 Impiego mobile
Art. 20 Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche Art. 21 Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli
Art. 22 Programmi in licenza d’uso
Art. 23 Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche Art. 24 Spese extra
Art. 25 Furto, rapina, scippo, estorsione, furto con destrezza Art. 26 Urto Veicoli
Art. 27 Condizioni Speciali e precisazioni sul rischio
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 Obblighi in caso di sinistro Art. 2 Recesso in caso di sinistro
Art. 3 Esagerazione dolosa del danno
Art. 4 Procedura per la valutazione del danno Art. 5 Mandato dei periti
Art. 6 Operazioni peritali
Art. 7 Proseguo dell’attività senza perizia
Art. 8 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Art. 9 Assicurazione parziale: deroga alla regola alla proporzionale Art. 10 Compensazione tra partite
Art. 11 Pagamento dell’indennizzo/ Art. 12 Anticipi sulle indennità
Art. 13 Precisazione per l’imposta sul valore aggiunto Art. 14 Indennizzo in mancanza di chiusura di istruttoria Art. 15 Comunicazione sullo stato dei sinistri
Art. 16 Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Art. 17 Variazioni del rischio.
Art 18) Vincolo
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio Art. 2 Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti Art. 3 Disposizione finale
DICHIARAZIONE Al SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE
SEZIONE 1) - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1) Definizioni
Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Acqua condotta | Fuori uscita di acqua e di liquidi in genere, a seguito di guasto o rottura, traboccamento, rigurgito, intasamento gronde e pluviali, occlusione di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni, fognature, in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, comprese loro adiacenze e pertinenze. |
Allagamenti | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. Fatto salvo quanto indicato in “acqua condotta”. |
Annualità assicurativa o periodo di assicurazione | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Archivi | Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Apparecchiature elettroniche | Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto al controllo. |
Apparecchiature elettroniche fisse e a impiego mobile | Attrezzature elettroniche fisse, a titolo esemplificativo: • Hard Ware (e server di rete) per elaborazione dati • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione • Impianti antintrusione e simili • Altre apparecchiature elettroniche in genere d’ufficio e non (centralini fotocopiatrici, rilevatori ingresso uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all’aperto, impianti semaforici, illuminazione pubblica etc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o dell’assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente. • Apparecchiature per video-sorveglianza e sorveglianza stradale anche se all’esterno per naturale destinazione. • I supporti dati, archivi, programmi relativi alle apparecchiature in precedenza descritte. • Parcometri o casse automatiche, dissuasori di cabina e relativi impianti autovelox fissi Mobili: Impianti ed apparecchi per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente/Assicurato. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi i personal computer (fissi e portatili o lap-top, etc), tablet, telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature fotografiche, attrezzature foto cinematografiche e video conferenza e apparecchiature audio-video, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà od in uso a qualsiasi titolo al Contraente/Assicurato, etc. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile, nonché archivi e dati elettronici |
Archivi e dati elettronici | Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti e insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte di programmi. |
Autocombustione | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Automezzi/Veicoli | Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri, natanti e altri mezzi di locomozione a motore o meno, comunque in dotazione alla contraente, ovunque, sottotetto o all’aperto, nelle ubicazioni o nell’ambito delle pertinenze della Contraente/Assicurato. |
Broker | Intermedia I.B. srl, iscritta al RUI nr. B000276103 |
Cimitero | Struttura comunale e luogo di sepoltura dei defunti. Il cimitero è parificato a locale/fabbricato, comprese le dipendenze e adiacenze, muri di cinta e cancelli. |
Comunicazioni | Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alle quali sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, fac-simile, PEC o altro mezzo documentabile. |
Conduttori esterni | Cavi, reti, etc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra loro e con l’esterno, vengono ricompresi nella partita apparecchiature elettroniche nei limiti previsti alla sez. 6 ed a P.R.A. |
Connessioni ed infrastrutture di pertinenza di fabbricati | le recinzioni, piazzali e strade interne all’area di pertinenza, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati (costruzioni edili o simili strutture) fino al raccordo (tratto interno al fabbricato/costruzione edile che conduce fino all’allacciamento alla rete principale), altri raccordi o allacciamenti minori, insegne e cancelli comprese relative fondazioni e basamenti. |
Contenuto | Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere, presenti nei fabbricati o all’esterno dei medesimi, incluse aree circostanti; impianti solari e fotovoltaici, posti su tetto o installati a terra. Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi. Sono pure compresi i mezzi di locomozione e traino automezzi/veicoli, iscritti e non iscritti al P.R.A, di proprietà/ uso alla contraente o di terzi, posti sotto tetto anche di: tettoie, box, edifici/fabbricati di proprietà dell’Ente o in uso a qualsiasi titolo all’Ente, o di proprietà dell’Ente e dati in uso a terzi; o all’aperto (esclusa la circolazione); si intendono altresì incluse le biciclette, di proprietà/ comodato/uso all’Ente, poste all’aperto ed utilizzate nell’ambito di progetti quali bike sharing, visite didattico- naturalistiche ecc. Con la presente definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo: attrezzatura, mobilio ed arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d’antiquariato, pareti attrezzate e quant’altro risulti funzionale all’immobile, inclusi arredi, attrezzature urbane e giostre-giochi posti all’aperto; Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, Gas tecnici, materiali tossico nocivi inquinanti, residui di lavorazione rifiuti urbani e speciali. Attrezzi e relativi ricambi, opere di abbellimento ed utilità, macchine d’ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti di condizionamento o riscaldamento, anche portatili; impianti in genere, inclusi gli impianti idrici interrati, impianti automatici e non di estinzione, di tele gestione/rilevazione/ottimizzazione, impianti di teleriscaldamento, impianti a completamento dei fabbricati, con presa di beneficio anche a favore degli enti proprietari, a seguito di nulla osta contraente. Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. Merci, materie prime, infiammabili e merci speciali, derrate alimentari, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari, registri, cancelleria, valori e quant’altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, magazzini, opifici, officine, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant’altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente necessario e pertinente all’esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente/Assicurato, che non rientri nelle definizioni “Fabbricati”. Opere e/o oggetti d’arte. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita contenuto. |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione. |
Cose | Oggetti materiali e gli animali. |
Xxxxx consequenziali | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
Danni diretti e materiali | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l’assicurazione |
Xxxxx indiretti | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |
Danni patrimoniali puri /Perdite patrimoniali | Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali e corporali come sopra definiti, nonché i pregiudizi economici conseguenziali ad un danno materiale. |
Xxxxx | Xxxxxxxxx pregiudizio suscettibile di valutazione economica. |
Dati | Insieme d’informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi |
Dipendenti | Il personale subordinato o parasubordinato che svolge l’attività per conto del Contraente/assicurato; ai fini delle garanzie furto, estorsione, rapina sono equiparati ai dipendenti della Contraente/Assicurato gli amministratori, i collaboratori, gli stagisti, nonché gli agenti delle forze dell’ordine i carabinieri, le guardie giurate degli istituti di vigilanza privati. |
Enti all’aperto | Le cose fisse per destinazione e ricomprese nella definizione di fabbricato o contenuto. |
Esplodenti | Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A (e successive modifiche ed integrazioni). |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. |
Estorsione | Il reato di cui all’art. 629 del Codice Penale. |
Eventi Atmosferici | Per eventi atmosferici si intendono uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici che i danni di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine |
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attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti ed ai serramenti o dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente definizione. Sono altresì compresi i danni derivanti da acqua piovana penetrata nel fabbricato a causa di intasamento o insufficiente capacità di smaltimento di gronde o pluviali. | ||
Eventi Socio- politici | I danni verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse, sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi in genere. | |
Fabbricati | Tutte le costruzioni edili o murarie e/o di altro materiale di costruzione, di finitura e/o di finimento, di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente/Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, anche storiche vincolate, con i relativi fissi ed infissi, gronde, grondaie e simili, pareti vetrate polifunzionali, strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici, cappotti isolanti, pannelli solari e migliorie volte all’efficientamento energetico degli edifici e tutte le parti e opere murarie, funzionali e di finitura che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini cuniculi o gallerie di comunicazione tra i vari corpi del/dei fabbricato, tutte le connessioni o infrastrutture di pertinenza delle costruzioni in genere, quali: strade, marciapiedi, pavimentazione esterna, fognature di pertinenza dei fabbricati assicurati, anche se interrati, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria; impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione (tra i quali si conviene di includere gli impianti di illuminazione pubblica, semafori, impianti illuminazione stadi, etc. che se assicurati a P.R.A. non concorrono a determinare la preesistenza). S’intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche le costruzioni in genere adibite a: impianti sportivi, bungalow o casette anche movibili presenti nei campeggi comunali, eliporti, aziende agricole del Contraente, impianti per la depurazione, trattamento rifiuti e discarica, o inerenti una qualsiasi altra attività accessoria del Contraente/Assicurato. L’area interna recintata, dei cimiteri compresi mura di cinta e accessi, è parificati ai locali. Nella definizione si ricomprendono Edifici o altri manufatti di interesse storico etc., eventualmente, ma non esclusivamente, inseriti in partita separata ai fini dell’esenzione di imposta. S’intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, cancelli; tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, impianti interrati sino al punto di allacciamento alle relative reti di pertinenza; beni posti all’aperto per loro uso o destinazione (fontane, monumenti, gradinate, silos, cabine elettriche, quadri elettrici, ecc. salvo sia diversamente disposto in polizza), le aree/parchi attrezzati (per la parte attrezzata), siti archeologici e simili. Si intendono altresì incluse in garanzia le strutture pressostatiche, coperture polivalenti anche tensostrutture, container adibiti a magazzini/uffici, affreschi, statue, graffiti, mosaici etc. L’area recintata di fabbricati o prefabbricati e simili, è parificata ai locali. Si intendono comprese le migliorie apportate dall’Assicurato se i locali sono in affitto o uso. Sono inoltre inclusi i prefabbricati anche se costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili. Vengono ricompresi in questa definizione gli alberi di alto fusto e/o alle piante aventi particolare pregio presenti nei Parchi del Contraente/Assicurato e dallo stesso catalogati e inventariati. | |
Fabbricati di interesse storico e artistico | Fabbricati di cui al Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004, esenti da imposte ai sensi della legge 28.02.1983 n. 53 e ss.mm.e ii. | |
Fenomeno Elettrico | L'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppi, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti elettrici ed elettronici, corpi illuminanti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto ed utilizzazione di energia elettrica, per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc. | |
Fermentazione | Trasformazione chimica della materia organica. | |
Franamento | Il distacco e/o scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni. | |
Franchigia | La parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico. | |
Furto | Il reato così come definito dall’art. 624 del Codice Penale. | |
Furto con destrezza | Furto con destrezza all’interno dei locali, commesso durante l’orario di apertura al pubblico, purché constato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all’evento stesso. | |
Garanzie | Le prestazioni oggetto dell’assicurazione dovute dalla soc | età |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. | |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. | |
Infedeltà dei dipendenti | Furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con loro complicità. | |
Infiammabili | Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'ari umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, |
spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V (e successive modifiche ed integrazioni di legge o regolamentari). | |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Inondazioni e/o alluvioni | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Macchine | Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere. |
Macchine o impianti esterni fissi per destinazione | Tutto quanto trova collocazione esterna ai fabbricati fissa per destinazione e/o ai fini dell’utilizzo a cui sono destinati. |
Mancato freddo | Danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica. |
Massimale per sinistro o limite di indennizzo | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Mezzi di custodia | Armadi di sicurezza, armadi corrazzati |
Opere e/o oggetti d’Arte | Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, sculture, gessi, mobili e arredi, stampe, disegni, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, fotografie, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici, libri antichi, manoscritti, perle, pietre e metalli preziosi, reperti archeologici, reperti naturalistici, animali tassidermizzati, armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, arredi, strumenti musicali, arredi dei musei e degli altri palazzi aventi carattere storico– artistico od affettivo, carrozze d’epoca e cose aventi valore artistico o storico ed in generale ogni e qualsiasi oggetto od opera di ingegno avente carattere storico e/o artistico, secondo quanto previsto dal Testo Unico sui beni culturali e successive modifiche o integrazioni |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione; |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Primo Rischio Assoluto | Valutazione del danno indennizzabile senza l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. Si conviene che il tasso di premio applicato alle Partite Assicurate sia omnicomprensivo di tutte le garanzie prestate in polizza, compresi e/o a valere anche per i beni o le cose per le quali la copertura assicurative è prestata a Primo Rischio Assoluto (abbreviato: a P.R.A.) |
Programmi in licenza d’uso | Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza sia in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, sia da propri dipendenti o altri prestatori d’opera appositamente incaricati. |
Rapina | Il reato di cui all’art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Rischio locativo | La responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell'assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza. |
Sabotaggio | Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività. |
Xxxxxx | Xxxxx commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la detiene |
Scoperto | La parte percentuale di danno indennizzabile che l’Assicurato tiene a suo carico. |
Scoppio | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o dei “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Sinistro in serie | Più richieste di risarcimento pervenute in forma scritta all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro. |
Smottamento/cedi mento terreno | Lo scivolamento, per lo più lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi. |
Società | L'impresa assicuratrice o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o le imprese in coassicurazione o i consorzi ordinari o i consorzi di Imprese nonché, eventuale: gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza. |
Sovraccarico neve | Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o strutture tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto. |
Supporto dati | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. |
Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto un singolo sinistro. |
Terrorismo | Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Valore Intero | La forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 del Codice Civile. |
Valori | Denaro, valuta italiana ed estera in banconote, moneta, carte valori, libretti di risparmio, titoli di credito in genere, monete d’oro, medaglie, lingotti, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati in genere, coupon, buoni pasto, buoni benzina, fustelle di farmacie, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell’Assicurato, che di terzi e del quale l’Assicurato stesso ne sia o non responsabile. I valori sono collocati nella partita contenuto. |
Veicolo | Qualsiasi mezzo a motore o meno, adibito a trasporto di cose e persone. |
Art. 2) Attività assicurata e caratteristiche del rischio
L’attività assicurata è quella istituzionale esercitata dal comune di Jesolo (VE) e dalla controllata Jesolo Patrimonio ai sensi di quanto previsto e/o attribuito da leggi, Regolamenti e Statuti, e normative in genere in materia di Pubblica Amministrazione. Sono comprese le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.
La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, anche presso terzi, o per i quali il Contraente/Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso.
Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l'assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura "leasing”.
Sono altresì compresi le cose di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".
Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità sia a imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere, oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo. Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a pié d'opera nel perimetro dei fabbricato e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato -prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare. Le Parti concordano che tali situazioni non configurano alcun aggravamento del rischio di cui all’art.1“variazioni del rischio”. Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente/Assicurato.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia
l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simile, stands anche in materiale plastico, container adibiti a magazzini ed uffici, box per centraline, etc.
I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente assicurazione potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque in ubicazioni e con l’intervento di organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi, e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora essi si trovino in giacenza o deposito presso sedi della contraente o presso sedi terze, (Associazioni, Privati, Istituzioni, Aziende, etc.), a qualsiasi titolo.
Relativamente a contenuto, macchinario, Impianti, merci etc. assicurati, si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultanti da registrazioni contabile/amministrativa del Contraente o dell’Assicurato ed ivi si intendono assicurati alle condizioni tutte di polizza. La presente estensione è operante a tutela degli Enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l’attività di telelavoro.
Le attrezzature/merci che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi/veicoli di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte di assicurazione sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.
I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati. I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.
La Società prende atto che nell’ambito di ciascun insediamento assicurato, possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l’assicurato ritiene di adottare. Gli enti/cose assicurati sono sempre garanzia anche quando si trovano presso terzi. A titolo esemplificativo nel caso di fiere ed esposizioni, deposito e/o lavorazioni e/o riparazioni, con le limitazioni previste alla sezione 6, Partite e somme assicurate e limiti di indennizzo.
Società controllata Jesolo Patrimonio Srl
Si conviene tra le Parti che devono intendersi compresi nelle garanzie tutte di polizza i beni e cose di proprietà, in locazione, o in uso a qualsiasi titolo della Società controllata Jesolo Patrimonio Srl, o per i quali la stessa abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.
RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
SEZIONE 2) - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 – Variazioni del rischio
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente/Assicurato in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.
Il Contraente/Assicurato non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Tuttavia, l’omissione da parte dell’assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 – Interpretazione del contratto – Buona fede
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché, tali omissioni o inesatte e incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 4 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31.03.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2022. L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza.
Ai sensi dell’art 35 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii in quanto applicabile, l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell’ iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.
Art. 5 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni.
Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, o per il tramite del broker.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 60 giorni dalla di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizione normative per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o PEC (posta certificata).
Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da parte del ricevente.
Art 7 - Rescindibilità annuale
È facoltà delle Parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.
Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare del Contraente/Assicurato.
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinsitro però, i terzi interessati non potranno avere alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non possano essere esercitati che dal Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest’ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant’altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi al dettaglio dei sinistri denunciati, possibilmente in formato elettronico Excel, aggiornato a non oltre 60 giorni precedenti. Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro: (oltre alla data di accadimento; descrizione sintetica; numerazione attribuita alla pratica):
❖ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
❖ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
❖ sinistri senza seguito/respinti; Si precisa in proposito che:
I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker. In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l’indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate; L’obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell’ultima posizione di sinistro aperta sul contratto ancorché successiva alla naturale scadenza dello stesso.
Art. 14 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 0/0 - 00000 XXX XXXX’ XX XXXXX (XX), CF e P.IVA 00000000000, Tel 0000 000000 PEC:
xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La società Intermedia I.B. srl richiederà alla Società assicuratrice aggiudicataria della polizza in oggetto un importo provvisionale pari al 0,01% (zerovirgolazerouno) del premio imponibile.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente assicurato. Qualora l’impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109, comma 2, lettera a) del Codice delle Assicurazioni), appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 15 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.
La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 16 – Rinuncia alla surrogazione
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.
La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l’assicurato, salvo il caso di dolo.
La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli Amministratori e dipendenti del Contraente/Assicurato nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art 17 – Trattamento dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e xx.xx e ii le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art 18 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi in USA E CANADA.
Art. 19 - Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
✓ La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver
ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
✓ firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto;
✓ incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi;
✓ ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 20 – Emissione contratto
Per ogni lotto si provvederà alla stipula di autonomi contratti in modalità elettronica secondo le norme vigenti, per mezzo di sottoscrizione del testo di polizza.
In particolare, l'Aggiudicatario provvederà ad emettere le polizze su propri modelli (frontespizi) allegando il capitolato di polizza fornito dal broker debitamente completato nelle sue parti mancanti senza apportare alcuna modifica ulteriore. Tale documento, in formato .pdf/A, dovrà essere firmato digitalmente (formato.p7m) e trasmesso via PEC al Broker per verifica della rispondenza a quanto definito in sede di gara. A seguito di tale verifica il Broker provvederà a trasmettere il documento al Contraente affinché provveda ad apporvi a sua volta la firma digitale. Il documento così sottoscritto verrà restituito per il tramite del Broker all'Aggiudicatario tramite PEC.
Le norme di cui sopra si applicheranno altresì a tutta la documentazione successiva (appendici, quietanze, ecc.).
Non sono permessi documenti su supporto cartaceo, fatto salvo per quelli espressamente previsti dalla normativa in vigore (certificati carte verdi RCA) o quelli richiesti per soddisfare richieste di terzi (es. appendici sottoscritte in originale, ecc.).
Art 21 – Trattamento dei dati - Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
1. Oggetto del trattamento. Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, la Società è nominata Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità del Comune Contraente (di seguito “Titolare”). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti, dati, banche dati o fascicoli indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione dal Titolare o forniti/raccolti direttamente presso l’interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.
2. Durata dei trattamenti. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.
In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente nomina verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.
3. Istruzioni documentate art. 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679. Nello svolgimento del Servizio, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare: adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità̀ per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento; individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
se si raccolgono dati per conto del Comune Contraente, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali della Società si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all’Autorità di Controllo;
se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
se richiesto, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a
36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all’estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.
La Società si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del Servizio. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare,
non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del Servizio, salvo quanto previsto dall’articolo precedente.
4. Garanzie prestate dal Responsabile. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell’incarico conferito.
Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.
Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di sub fornitori di servizi informatici (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori. I dati oggetto del Servizio dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla Società esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:
1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto; 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo; 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.
In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.
5. Registro categorie di attività di trattamento. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.
6. Sub-responsabili. Manleva. Con il presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l’obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.
Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dei sub- responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-responsabili.
Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
7. Obblighi di collaborazione. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.
Resta inteso che la nomina di cui al presente articolo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla medesima.
Art. 22 - Obbligo di ricorso al MEPA e Convenzioni CONSIP
I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell’indizione della gara, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all’esito della presente procedura è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 [come convertito con L. n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.
Art. 23 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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SEZIONE 3) - RISCHI COPERTI
Art. 1) Forma di copertura
Le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato o derogato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite o delle limitazioni di cui alla Sezione 6 (Art. 1 e 2).
Art. 2) Oggetto dell’assicurazione
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che “consequenziali”, nonché indiretti esclusivamente per quanto previsto specificatamente nelle Condizioni Particolari, causati ai beni assicurati ovunque ubicati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.
Si conviene inoltre che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dall'assicurazione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o perdite e deterioramenti in genere ai beni assicurati, l'Assicurazione coprirà anche tali danni, perdite o deterioramenti.
Sono altresì assicurati, anche in deroga all'art. 1912 c.c. i danni causati, verificatisi in occasione o determinati da movimenti tellurici, tumulti popolari nonché da atti di sabotaggio e/o atti di terrorismo e, anche in deroga all'art. 1900 c.c., i danni cagionati/determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario, nonché da dolo e colpa grave delle persone del fatto dei quali il Contraente e l'Assicurato devono rispondere.
Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine o con l’intervento delle Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 3) Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) ad indennizzare i danni causati da:
A) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
B) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dal l'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
⮚ esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri;
⮚ incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causati da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
⮚ contaminazione radioattiva a seguito di rottura dei contenitori dei radioisotopi e/o sostanze radioattive, causata da eventi previsti da questa polizza.
C) dolo dell'Assicurato e del Contraente giudizialmente accertato; la colpa grave dei predetti (nonché il dolo e colpa grave delle persone e dipendenti delle quali debbono rispondere), invece, non pregiudicherà l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
D) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli impianti causato da un evento non altrimenti escluso; si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno; non è peraltro esclusa l’autocombustione e la fermentazione;
E) inquinamento di aria, acqua, suolo;
F) da errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte.
G) Xxxxx indiretti, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
H) Per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il venditore o locatore delle cose assicurate, limitatamente ad attrezzature elettroniche e apparecchiature ad impiego mobile.
I) Normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni, nonché crollo, salvo che questi siano stati provocati da eventi non altrimenti esclusi dalla presente polizza e tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
J) Bradisismo e maremoti;
K) Virus informatici;
L) Xxxxx alle apparecchiature elettroniche di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
M) Xxxxx alle apparecchiature elettroniche attribuibili a difetti noti al Contraente/Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, e sottaciuti alla società;
N) Xxxxx alle apparecchiature elettroniche verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
O) Per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
Tutto quanto sopra salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Art. 4) Enti esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Strade e terreni e pavimentazioni non di pertinenza dei fabbricati, ponti della rete viaria in genere (tranne quanto espressamente incluso in garanzia o con apposite condizioni o nella sez. 6 - nella sez. 6 – Partite, Somme e Limiti di indennizzo);
2. le reti esterne fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo a terze entità quali Aziende-ULSS o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATER, Provincia o Società/Enti di servizi al territorio, etc., fatto salvo quanto previsto nella definizione di fabbricato o contenuto etc. o altrimenti derogato esplicitamente in polizza.
3. Boschi, coltivazioni e animali in genere, alberi (per gli alberi vale in deroga quanto previsto all’art. 8, c.7 sezione 5);
4. Gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, stampe, dipinti, statue, collezioni numismatiche e naturalistiche, e qualsiasi altro oggetto classificabile come "opera d'arte", solo qualora i medesimi siano coperti da altra polizza stipulata dal Contraente;
5. veicoli iscritti al Pra, aeromobili e natanti di proprietà o in uso, salvo quelli in parcheggio, deposito e/o custodia come previsto dalle condizioni di polizza e quantificati nella sez. 6 – Partite, Somme e Limiti di indennizzo.
6. tubi e valvole elettronici nonché lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
7. nastri magnetici, dischi grammofonici, bracci, testine dei giradischi e dei registratori e degli altri supporti di suono ed immagini.
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SEZIONE 4) - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Estensioni e delimitazioni di copertura
(integrano le Condizioni di cui alla Sezione 3) Rischi Coperti)
Art. 1) Spese di demolizione, sgombero, bonifica
La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese necessarie per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine delle Autorità o motivi di igiene e sicurezza, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
d) Si intendono compresi in garanzia le spese di bonifica, pulizia e sgombero di siti stradali ed aree pertinenziali, aree fluviali e lacustri ove l’ente abbia competenza d’intervento per legge e per disposizioni amministrative di Enti territoriali od agenzie da questi preposte, per danni arrecati da terzi ignoti;
e) Le spese di demolizione, smaltimento, sgombero ed i maggiori costi di ricollocamento anche di enti non danneggiati, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, o ordinanze che regolano la riparazione e/o costruzione di fabbricati e/o macchinari esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento sgombero e/o ricollocazione.
Art. 2) Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni” anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 limiti di indennizzo, sotto la voce "Perdita pigioni”.
Art. 3) Ricostruzione archivi
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Ricostruzione Archivi" e senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".
Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.
Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.
Art. 4) Rimborso onorari periti
Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all'Assicurato l'indennizzo per i costi da quest'ultimo sostenuti per il perito di parte, nonché la quota parte dell'Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia è prestata nella misura del 6% del danno liquidato, ed entro il limite complessivo indicato nella Sezione 6 sotto la voce "Onorari Periti".
Qualora i costi o gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall'Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell'emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all'Assicurato.
Art. 5) Rimborso onorari consulenti
La Società rimborserà inoltre all’Assicurato gli onorari o costi sostenuti per reintegrare la perdita subita, di architetti, ingegneri, ispettori, consulenti o società di consulenza in genere, per progettazioni, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, raccolta prove e informazioni, sopralluoghi, assistenza ricevuta dall’assicurato nella gestione e definizione della pratica di danno indipendentemente o a supporto del perito di parte, offerte ed ispezioni ed ogni altro elemento che l’Assicurato ritenga produrre., ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Onorari Periti".
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto ossia senza l’applicazione di quanto previsto all’art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell’importo di cui alla clausola “Limiti di Indennizzo”.
Art. 6) Spese ricerca guasto
La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute, inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Spese ricerca guasto”.
Art. 7) Ricorso terzi, locatari, inquilini
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e pese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni materiali e diretti cagionati a persone e cose di terzi, da sinistro non escluso a termini della presente polizza anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi e locatari" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
❖ a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
❖ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
Sono considerati terzi i membri del Consiglio Comunale e della Giunta, compresi i loro famigliari conviventi e non. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.
Art. 8) Rischio locativo
La società, in caso di responsabilità dell’assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, a termini della presente polizza, dei danni diretti e materiali e conseguenziali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente Assicurazione, anche se causati con colpa grave dell’assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal contraente/assicurato, che non siano già assicurati nella partita fabbricati. L'assicurazione è estesa agli eventuali danni patrimoniali derivanti al locatore dal mancato o ridotto utilizzo dei locali in conseguenza del sinistro, nell'ambito della somma assicurata e nel limite del 10% dell'indennizzo dovuto per danni materiali e diretti e conseguenziali.
Art. 9) Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili, etc
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili in genere, all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso
all'art. 3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Rottura vetri e Cristalli”.
Art. 10) Fenomeno elettrico ed elettronico
la Società risponde dei danni ai beni assicurati alle partite causati alle macchine, impianti, apparecchiature etc. di cui alle partite di polizza assicurate, sez. 6, art. 1 e 2, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici-elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Fenomeno elettrico/elettronico".
Art. 11) Differenziale storico artistico
Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei fabbricati è stato valutato tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi e altri simili elementi; pertanto, relativamente alle partite "Fabbricati" e "Fabbricati storici o artistici", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 6 - Sezione 4 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” e dall'art. 11 - Sezione 4 - "Valore a nuovo” della presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Differenziale storico/artistico".
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art. 12) Eventi atmosferici
Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, si intendono esclusi dalla garanzia:
I. le cose poste all'aperto non per naturale destinazione o non comprese nelle condizioni di polizza;
I danni causati da pioggia, grandine e neve relativamente ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine o neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, ai lucernari e ad ogni altra apertura protetta anche da solo vetro; sono compresi i danni da traboccamento grondaie, come conseguenza della violenza o intensità degli eventi atmosferici;
II. per gli alberi dei parchi, vedi in deroga all’esclusione quanto previsto all’art. 8, c.7, sezione 5 Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per:
I. danni materiali e diretti a macchinari, impianti e condutture o tubazioni;
II. danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti, macchinari e condutture o tubazioni; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.
Relativamente a danni materiali e diretti o conseguenziali causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso, la Società non indennizzerà i danni causati:
I. da valanghe e slavine;
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 – Partite somme assicurate e limiti di indennizzo, alle voci specifiche colà previste.
Art. 13) Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
Relativamente ai danni causati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali
eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce “Inondazioni, alluvioni ed allagamenti".
Art. 14) Eventi sociopolitici e terrorismo
Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce
“Eventi Sociopolitici” e “Terrorismo".
Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Art. 15) Terremoto, smottamento e franamento del terreno, mareggiate e penetrazione acqua marina
Relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto, smottamento e franamento del terreno, valanghe e slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, mareggiate e penetrazione acqua marina la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alle voci “Terremoto” e “smottamento e franamento del terreno, mareggiate e penetrazione acqua marina".
Art. 16) Crollo e collasso strutturale
La garanzia si intende estesa ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce “Crollo e collasso strutturale".
Art. 17) Opere di fondazione
La Società, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base del disposto dell'art. 8 - Sezione 5 - “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risponde delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
i. mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica;
ii. leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.
La presente garanzia é prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce “Opere di fondazione".
Art. 18) Cose Particolari
Si conviene di ritenere assicurati nella Partita 2) - "Contenuto" anche i seguenti beni:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".
L’indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
- per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Xxxxxxxxx di Borsa di Milano;
- per i titoli per i quali è ammesso l’ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l’Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
- per le cose non specificate ai precedenti punti a) e b) in base al loro valore nominale.
b) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, cablaggi e collegamenti in rete.
Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni
"Limiti di indennizzo". L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.
Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita o danneggiamento del bene, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di ricostruzione, rifacimento o riparazione dei beni, comprese le spese di ricerca e trasferta.
L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. Si intendono compresi i danni direttamente causati dalla mancanza, temporanea o definitiva dei suddetti beni, eventualmente dovuti per legge a terzi.
c) Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.
La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo". L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nu ovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.
In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.
In caso di danno totale l’indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
d) Beni di terzi in genere, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti, amministratori, collaboratori e visitatori. La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".
L’indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al valore commerciale dei beni al momento del sinistro.
Art. 19) Impiego mobile
Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.
Limitatamente ai danni da furto, durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo, sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile", sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.
Vista la particolare natura degli enti assicurati si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida durante l'utilizzo delle apparecchiature da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie/scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6.
Art. 20) Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche
Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:
i. l'uso di apparecchio sostitutivo;
ii. l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
iii. l'uso di servizio da Terzi;
iv. altre spese non espressamente escluse.
La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:
i. limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
ii. eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
iii. modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.
La Società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo convenuto riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di
indennizzo effettivamente utilizzato.
Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 70 giorni.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. Nel determinare l'importo dell'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce
"Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche".
Art. 21) Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli
Le apparecchiature elettriche/elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.
Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce
"Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli".
Art. 22) Programmi in licenza d'uso
Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono le sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d' uso distrutti, danneggiati o sottratti. Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
Art. 23) Guasti meccanici alle apparecchiature elettroniche
La Società indennizza i danni che si manifestassero nei beni compresi nella partita "Apparecchiature elettroniche” causati da guasti meccanici (per i danni elettrici vedi clausola specifica).
Dalla presente garanzia sono esclusi:
a) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
b) i danni meccanici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione;
c) i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
d) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
e) i danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
f) i danni attribuibili ad usura, limitatamente alla parte direttamente affetta, o di carattere estetico, che non pregiudichino la funzionalità.
Art. 24) Spese extra
La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla sez. 6 (Somme assicurate e limiti di indennizzo), le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:
✓ l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti inclusa l’installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
✓ spese di ricerca, ricostruzione e ripristino dati ed archivi;
✓ installazione di condutture temporanee;
✓ noleggio attrezzature e veicoli;
✓ trasporto dipendenti;
✓ il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
✓ le lavorazioni presso terzi;
✓ la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
✓ gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento;
✓ maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione in vigore al momento del sinistro che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture, nonché l’uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e/o altro luogo individuato dall’ente.
✓ etc.
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo di cui alla sez. 6.
Art. 25) Xxxxx, rapina, scippo, estorsione, furto con destrezza
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a seguito di furto (perpetrato anche con destrezza), rapina (anche se iniziata all’esterno), ai beni di proprietà del medesimo, ovvero di terzi, dei dipendenti, etc.: trovantisi all’interno o all’esterno dei locali tutti, in proprietà e/o locazione, uso e/o gestione, a qualunque uso adibiti e ovunque ubicati, laddove l’assicurato abbia un interesse assicurabile, inclusi i beni trovantisi in aree aperte, dovuti a:
a)perdita o danneggiamento dell’arredamento, degli impianti, delle attrezzature, delle apparecchiature, delle merci, Opere d’arte, etc., situati nei fabbricati dell'Assicurato così come individuati nelle definizioni di polizza di cui alla Sezione 1) Fabbricati, Contenuti, Apparecchiature elettriche/elettroniche, causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati.
La garanzia è altresì estesa a furto di beni di proprietà e/o in uso al contraente, quando i beni si trovano all’interno di un qualsiasi veicolo, di proprietà o in uso allo stesso, ricoverati all’interno di fabbricati di proprietà e/o in uso allo stesso. Qualora i veicoli si trovino all’aperto, ma in aree protette da recinzione, la copertura avrà luogo entro il limite di € 25.000,00 per sinistro/anno, a condizione che:
- vi sia stata effrazione/scasso dei sistemi di chiusura o rottura dei cristalli del veicolo,
- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati e sia provvisto di tetto rigido o con capotte serrata.
b)distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
c) furto con destrezza di attrezzatura, apparecchiature e merci, etc
Sono compresi in garanzia i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, estorsione, etc. dei beni definiti alla voce fabbricati e contenuti o assicurati alle altre partite previste alla sez. 6." (fabbricati, contenuto, apparecchiature elettroniche, veicoli in sosta).
Xxxxx, rapina, scippo, estorsione, furto con destrezza, di valori
Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di “valori” a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi, sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi ubicazione sia in uso che in proprietà dell'Assicurato. Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, furto con destrezza, estorsione di valori.
Furto con destrezza
La Società presta la garanzia contro il furto con destrezza avvenuto all'interno dei locali, fino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita, commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato nello stesso giorno in cui è avvenuto e denunciato entro le 72 (settantadue) ore immediatamente successive all'evento.
L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione 6 "Partite e Somme Assicurate e limiti di indennizzo".
Precisazioni. Estensioni di garanzia
Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati. Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.
Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, ovvero siano insufficienti o non conformi oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno liquidabile col minimo di € 250,00 ed il massimo di € 1.000,00.
Si intendono altresì inclusi i beni posti all’aperto. Per questa sezione i danni verranno liquidati con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno liquidabile col minimo di € 500,00.
La garanzia viene estesa ai furti commessi e/o agevolati da dipendenti dell’assicurato sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
- l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali ulteriori difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimandelli o di arnesi simili.
In caso di furto delle cose assicurate non poste in locali protetti da porte e finestre munite di chiusure, ma comunque riposte all’interno di aree recintate, la Società, è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancelli, portoni, cancelli relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
Limitatamente alle ubicazioni ove è previsto l’accesso al pubblico, durante le ore di aperura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia costante presenza di persone.
In caso di mancata custodia o disabitazione, la garanzia vale qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.
Guasti cagionati dai ladri
L'assicurazione comprende, fino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita, i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, ai fissi ed infissi, inclusi vetri e rispettivi telai, impianti di rilevazione e di allarme, casseforti e simili, in occasione di furto, rapina, estorsione, consumati o tentati, compresi gli atti dolosi, di vandalismo e/o sabotaggio perpetrati sulle stesse cose. Sono parificati ai danni da furto etc. i danni alle cose assicurate. Sono comprese in garanzia camere di sicurezza e corazzate, casseforti e armadi, riscuotitrici automatiche, casse automatiche, bancomat, cambia denaro, nonché i mezzi di prevenzione ed allarme.
L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestata a P.R.A. sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione 6 "Partite e Somme Assicurate limiti di indennizzo".
Eventuali ulteriori maggiori danni subiti dai beni facenti parte delle partite tutte di polizza a causa di atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento/tentativo di furto/rapina/estorsione/etc. verranno liquidati nell’ambito della garanzia di cui all’art. 14) Atti vandali etc e per le somme di cui alla sez. 6 – Somme assicurate limiti di indennizzo e franchigie etc.
Enti presso terzi
I beni si intendono garantiti, fino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita, anche quando si trovino:
a) presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di terzi, in esposizione, deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni;
b) caricate su autocarri o in corso di carico, purché sottotetto dell’insediamento assicurato.
L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione 6 "Partite e Somme Assicurate e limiti di indennizzo".
Portavalori
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque
durante il loro trasporto, anche a seguito di scasso o rottura dei finestrini o delle porte dei veicoli utilizzati per il trasporto, siano essi in sosta temporanea e/o parcheggio. Sono altresì assicurati anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi, la garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:
a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore. Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti della presente clausola sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Xxxxxxxxx, i collaboratori in genere.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6, somme assicurate e limiti di indennizzo, sotto la voce "Portavalori".
Reintegro automatico
Resta inteso che in caso di sinistro Xxxxx/rapina/estorsione/etc., la somma assicurata si intenderà automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l’impegno del Contraente di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro.
Art. 26) Urto veicoli
La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati alle cose/enti assicurati da urto di veicoli o natanti purché non appartenenti all’assicurato o al suo servizio.
Art. 27) Condizioni Speciali. Precisazioni sul rischio
1 - Premesso che il Comune di Jesolo sta procedendo alla ristrutturazione della sede museale, attività del Museo viene gestita per conto del Comune dall'Associazione A.R.C.A. 113 ECOLOGICO ONLUS in concessione, si dà e si prende atto che alle condizioni tutte della presente polizza si intendono assicurati i fabbricati e il contenuto degli edifici presso i quali saranno trasferiti i beni del Museo.
2 - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx: Manifestazioni “Sculture di sabbia" e “Presepe di sabbia"
In concomitanza delle manifestazioni "Sculture di sabbia" e Presepe di sabbia" che si svolgono nell'ambito comunale di Jesolo, si conviene tra le Parti, nel periodo di durata delle manifestazioni, di estendere la copertura assicurativa alle tensostrutture all’interno delle quali si svolgeranno le suddette manifestazioni e nelle quali saranno contenuti i manufatti.
Enti assicurati e somme assicurate:
Tensostruttura con copertura del tetto e dei lati in materiale Cristal/PVC, comprensivo degli impianti al servizio, le cui pareti laterali possono essere chiuse o aperte lungo tutto il perimetro, a seconda delle condizioni atmosferiche esistenti al momento, per un valore di Euro 70.000,00.
Limitatamente al suddetto ente, si convengono i limiti di indennizzo previsti alla sez. 6, limiti e franchigie. Il premio per questa garanzia è assolto col tasso omnicomprensivo applicato alle partite di polizza.
RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
SEZIONE 5) - GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1) - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) dare avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza o al Broker indicato in xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza, o comunque entro un tempo ragionevole.
L'inadempimento di uno dei tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, tranne nel caso in cui l'Assicurato provi che l'inadempimento è avvenuto in buona fede.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) fare, nei 30 (trenta) giorni successivi a quelli previsti per l'avviso, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
e) presentare, entro un mese dalla data del sinistro, un elenco particolareggiato dei beni colpiti o comunque danneggiati da! sinistro con indicazione del rispettivo valore e della perdita subita, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai suoi Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.
L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora lo stesso Xxxxxxxxxx non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.
Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività; inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art. 2) - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con un preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni mediante lettera raccomandata, in tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo di rischio non corso.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo ove contrattualmente previsto, ovvero con esplicita accettazione del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 3) - Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte, distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro, decade da ogni diritto all'indennizzo.
Art. 4) - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo,
tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate ai Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 5) - Mandato dei periti
1 Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "Obblighi in caso di sinistro";
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 6) - Operazioni peritali
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più enti assicurati, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare o contenere, per quanto possibile, le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione degli enti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.
Art. 7) - Prosieguo dell'attività senza perizia
Fermo quanto previsto riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nella eventualità di un sinistro, in particolare per quanto l'obbligo di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.
Art. 8) - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita delia polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
1. Fabbricati: il costo per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
2. Macchinario, attrezzatura e arredamento: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento tecnico/economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. Per gli impianti e le attrezzature interrate per costo di ricostruzione a nuovo si intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri.
3. Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;
4. Per le apparecchiature elettroniche con vetustà non superiore a 5 anni: il costo di rimpiazzo a nuovo del bene, ossia il prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una equivalente per rendimento tecnico/economico anche se superiore, ivi comprese le spese di trasporto, dogana. montaggio e fiscali, qualora queste non possano essere recuperate dal contraente/assicurato; Per i beni con vetustà superiore a 5 anni il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.
5. Valori: il valore nominale degli stessi;
6. Per le opere d’arte: il valore di mercato al tempo del sinistro. Per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera.
7. Alberi: si stima il valore ornamentale degli alberi applicando il criterio tratto da “capitolato speciale d’appalto”
– Opere a Verde, allegato A. al DGRV.368/25.03.2014 – Regione Vento. Il Comune dispone di inventario dettagliato delle alberature. Sono esclusi gli alberi non ricompresi nei parchi o non di particolare pregio. Le evidenze del Comune di Jesolo e di Jesolo Patrimonio saranno prese a base delle operazioni peritali. La garanzia Xxxxxx è prestata a valore intero. La presente disposizione non prevede inoltre in caso di sinistro l’applicazione di alcuna franchigia o scoperto, in deroga alle condizioni tutte di polizza. Si conviene che l’operativa della garanzia vale solo ed esclusivamente per Eventi Atmosferici, escluso incendio.
In caso di sinistro per i Fabbricati, Macchinario, Attrezzatura e Arredamento Si determina per ogni partita separatamente:
=> l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse, e più precisamente:
a. per Fabbricati: si stima l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, tipo, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
b. per Macchinario. Attrezzatura e Arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
=> il supplemento di indennità che, aggiunto all’indennizzo di cui ad a) e b), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo".
1. Agli effetti di quanto previsto dalia clausola "Assicurazione parziale", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore oeguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore alrispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore momento del sinistro, diventa nullo.
2. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
3. Il pagamento del supplemento di indennità dovuto sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori. Verrà cioè eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
La ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al successivo punto 6) è sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia o di quell’ulteriore lasso di tempo, convenuto in funzione ragionevole delle esigenze obiettivamente constatabili dei lavori incorso ai fini dell’ultimazione delle opere.
Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli Assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo" come convenuto nella premessa. Le Parti, in deroga e quanto riportato nella presente clausola, convengono che qualora l’Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell’art. 1908 c.c.
4. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature o arredamento in stato di attività o utilizzo o dì inattività temporanea.
5. Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se il Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque
convenuto che tale condizione non si applicherà per ì fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.
6. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
Precisazioni e integrazioni ulteriori
Relativamente alle Merci, l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Si precisa che, ai fini della determinazione del valore assicurabile e della determinazione dell’ammontare di eventuali danni, i beni costituiti da:
materiale farmaceutico e di medicazione; alimentari;
altri materiali di consumo in genere;
vengono valutati in base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro.
Relativamente alla Partita Veicoli, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale dei beni al momento del sinistro con esclusione dei danni da grandine e urto veicoli.
Relativamente alla partita Archivio Storico, l'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" (Assicurazione di cose particolari, comma b). Costo del materiale ove sono riportate le informazioni e il costo della ricostruzione dei dati.
La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola successiva "Assicurazione parziale".
Le Parti convengono che qualora l’assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la società provvederà a liquidare l’indennizzo, in quanto liquidabile, ai sensi del presente sezione/articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art. 1908 c.c.
Art. 9) - Assicurazione parziale: deroga alla regola proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Non si farà luogo tuttavia all’applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata per ciascuna partita risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora detto limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.
Le Parti concordano che Non si farà luogo in nessun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo, per i sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €50.000,00.
Art. 10) - Compensazione tra partite
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo il disposto dell’'art 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:
- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.
Art. 11) - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla lettera c) della clausola "Rischi esclusi".
Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
Pertanto i pagamenti cosi effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalia Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Art. 12) - Anticipi sulle indennità
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Tale limite viene ridotto a €25.000,00 (venticinquemila/00), in caso di danno subito dalle apparecchiature elettroniche.
La Società adempirà all’obbligazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere il pagamento del supplemento delle indennità dovute in base allo stato di avanzamento dei lavori. Tale pagamento verrà eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, delle cose distrutte o danneggiate, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento. L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero Insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di eccezione.
L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo indicato nelle sezioni "Limiti di indennizzo".
Art. 13) - Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto
Nella determinazione dell’ammontare del danno, la Società terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. solo se il Contraente e/o l'Assicurato la tiene a suo carico ed il relativo importo è compreso nel capitale assicurato.
Art. 14) - Indennizzo In mancanza di chiusura di istruttoria
L’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti una fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risultasse una causa di decadenza della garanzia.
Art. 15) - Comunicazione sullo stato dei sinistri
La Società si impegna ad inviare al Broker, con cadenza semestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:
− sinistro liquidato, con l'indicazione del relativo importo;
− sinistro aperto e posto a riserva, con l'indicazione del relativo importo a riserva;
− sinistro chiuso, senza seguito.
Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.
Art. 16) - Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di €50.000.000,00 per sinistro anno.
Art. 17) – Variazioni del rischio
Modifiche e trasformazioni: nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite o acquisite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni (anche nel processo tecnologico), ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, oppure al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. Le garanzie prestate dalla presente polizza opereranno fin da subito anche per i beni interessati dalle suddette modifiche, trasformazioni o aggiunte, ed in qualsiasi stadio siano i lavori. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 20%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.
Per l’adeguamento dei valori assicurati, l’assicuratore si impegna ad applicare tassi non superiori a quelli in corso. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.
Diminuzione del rischio e/o dei valori: a parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la
corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.
Per quanto previsto nel presente articolo, a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.
Le parti concordano che nel caso di necessità temporanee di estensione delle garanzie prestate per rischi aggiunti, salvo casi di aggravamento del rischio, la Società applicherà i tassi in corso relativamente al periodo di copertura richiesto, adoperandosi affinché le appendici di modifiche e precisazione siano emessi nei termini richiesti dall’Ente.
Art 18) – Vincolo
La presente polizza, relativamente all’immobile sito in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, 00 e censito al N.10 e censito al N.C.E.U. sez. U, foglio 38 mappale 184 (Piano Terra – cat- c/3 classe 1), si intende vincolata a favore dell’Istituto di credito BANCA FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE-AGENZIA DI JESOLO PAESE, in forza dell’atto di mutuo stipulato in data 08/09/2011 Notaio Dr Xxxxx Xxxxxxx, per un valore di € 2.800.000,00 come da testo seguente.
La Compagnia Assicuratrice si obbliga:
1. A riconoscere il detto vincolo come unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo stesso;
2. A conservarlo inalterato nonché riportarlo nelle nuove politiche che sostituiscono l’originaria;
3. A non liquidare nessun indennizzo se non con il concorso ed il consenso scritto dall’Istituto;
4. A pagare direttamente all’Istituto l’importo delle liquidazioni indennizzo senza bisogno del concorso degli assicurati, salvo che ci sia diversa disposizione scritta dell’Istituto stesso;
5. A notificare all’Istituto a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte degli assicurati, dei premi di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera è stata consegnata all’Ufficio postale;
6. A non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo assenso dell’Istituto ed a notificare all’Istituto stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia della polizza, inclusa la scadenza del termine di durata della stessa non seguita da rinnovazione o da stipulazione di nuovo contratto assicurativo, vincolati come la presente.
RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1) Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate | Tasso Lordo ‱ | Premio Xxxxx Xxxxx |
1 | Fabbricati | € 115.000.000,00 | 0,00 | € |
1-bis | Fabbricati di interesse storico od artistico, esenti da imposta ex L. 28.02.1983 n.53 | € 7.200.000,00 | 0,00 | € |
2 | Contenuto | € 3.500.000,00 | 0,00 | € |
2a | Apparecchiature elettroniche fisse e mobili (A P.R.A.) | € 600.000,00 | 0,00 | € |
2b | Impianti di illuminazione pubblica (A P.R.A.) | € 200.000,00 | 0,00 | € |
3 | Veicoli ricoverati sottotetto o in deposito all'aperto (a valore commerciale, esclusa grandine e urto veicoli) | € 1.200.000,00 | 0,00 | € |
4 | Ricorso terzi e locatari | € 3.500.000,00 | 0,00 | € |
5 | Spese demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni di Polizza, ed a P.R.A.) | € 500.000,00 | 0,00 | € |
totale | € |
Si conviene che il tasso di premio applicato alle Partite Assicurate sia omnicomprensivo di tutte le garanzie prestate in polizza, compresi e/o a valere anche per i beni o le cose per le quali la copertura assicurative è prestata a Primo Rischio Assoluto (abbreviato: a P.R.A.).
Composizione del premio
Premio annuo imponibile | € | 0,00.= |
Imposte | € | 0,00.= |
TOTALE | € | 0,00.= |
Art. 2) Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sotto limiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Franchigia minima per ogni sinistro € 250,00.
Le franchigie di polizza si intendono assorbiti dalla franchigia frontale, fatto salvo per le franchigie minori o superiori, sotto indicate che mantengono la propria efficacia.
Garanzia | Scoperto per sinistro | Franchigia Per sinistro | Limiti di indennizzo Per sinistro | Limiti di indennizzo annuo |
Rottura vetri e cristalli, acquari, etc. | - | € 250,00 | €50.000,00 per sinistro e €. 5.000,00 per singola lastra | €. 50.000,00 |
Fenomeno elettrico (A P.R.A.) | - | € 350,00 | €. 150.000,00 | €. 200.000,00 |
Fabbricati ed altri beni insistenti sulle aree adibite a cimitero (A. P.R.A.) | - | € 500,00 | € 500.000,00 | € 500.000,00 |
Spese demolizione e sgombero | - | 10% del danno indennizzabile, aumentato se insufficiente della ulteriore somma a P.R.A. indicata nella relativa partita di polizza | ||
Spese peritali | 6 % del danno indennizzabile con il massimo di € 50.000,00 | €. 200.000,00 | ||
Onorari consulenti ed onorari periti | - | 6 % del danno indennizzabile con il massimo di € 50.000,00 | €. 200.000,00 | |
Cose Particolari. A P.R.A. | - | €200.000,00 per sinistro col limite di: lettera a.€50.000,00 lettera b.€100.000,00 lettere c. e d. €300.000,00 | €. 300.000,00 | |
Perdita Pigioni | - | - | €100.000,00 | €100.000,00 |
Ricorso terzi, locatari, inquilini | - | - | La somma assicurata alla partita 4) per sinistro | |
Eventi socio-politici | 10 % con il minimo di €1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto | € 1.500,00 | 70% delle somme assicurate partite fabbricati e contenuto | |
Eventi socio-politici – esclusivamente sulla struttura utilizzata per la manifestazione “Presepe di sabbia” e “sculture di sabbia” | 10 % con minimo di €1.000,00 ed il massimo di €2.000,00 | - | € 70.000,00 |
Eventi atmosferici Per struttura utilizzata per la manifestazione “Presepe di sabbia” e “sculture di sabbia” | 10 % con minimo di €1.000,00 ed il massimo di €2.000,00 | - | € 70.000,00 | |
Terrorismo e sabotaggio | 10 % con il minimo di €5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto | - | 50% delle somme assicurate per singola ubicazione | € 6.000.000,00 Sinistro, anno e per la totalità delle ubicazioni |
Eventi atmosferici | 10 % con il minimo di €1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto | - | 70% delle somme assicurate partite fabbricati e contenuto | - |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 10 % con il minimo di €5.000,00 per singola ubicazione/fabbricato e relativo contenuto | - | 40% della somma assicurata per singola ubicazione/fabbricato e relativo contenuto | € 6.000.000,00 Sinistro, anno e per la totalità delle ubicazioni |
Sovraccarico neve | 10 % con il minimo di €1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto | € 400.000,00 | € 1.000.000,00 | |
Terremoto | 10 % con il minimo di € 5.000,00 | - | 40% delle somme assicurate per singolo fabbricato | Per sinistro anno per tutti i fabbricati e contenuto €4.000.000,00 |
Smottamento, franamento o cedimento del terremo, mareggiate e penetrazione di acqua marina | 10 % con il minimo di €5.000,00 per singola ubicazione/fabbricato e relativo contenuto | €100.00,00 | €100.000,00 | |
Gelo e ghiaccio | € 1.000,00 | €50.000,00 | €100.000,00 | |
Grandine | € 1.500,00 | €100.000,00 | €100.000,00 | |
Merci in refrigerazione | € 500,00 | €20.000,00 | €100.000,00 | |
Crollo e collasso strutturale | € 25.000,00 | €1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | |
Opere di fondazione | € 15.000,00 | €1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | |
Furto, Xxxxxx, scippo, Estorsione, furto con destrezza di Valori A P.R.A | € 250,00 | € 10.000,00 | € 30.000,00 | |
Furto, Rapina, Scippo, Estorsione, furto con destrezza dei beni definiti alla voce Fabbricati, contenuti, apparecchi elettronici anche ad impiego mobile o fissati su autoveicoli (per le opere d’arte vedasi sotto limite a parte) A P.R.A | 10% con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 1.000,00 Per cose poste all’aperto: Scoperto 10% col minimo di €500,00 | € 200.000,00 | €200.000,00 | |
Portavalori A P.R.A | € 250,00 | € 10.000,00 | € 30.000,00 |
Guasti cagionati dai ladri, ai fissi ed infissi. A P.R.A. | Nessuna franchigia | € 50.000,00 | € 50.000,00 | |
Furto, rapina, etc. Opere d’arte A P.R.A. | 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 2.500,00 | € 100.000,00 | €100.000,00 | |
Furto beni struttura utilizzata per la manifestazione “Presepe di sabbia” e “sculture di sabbia A P.R.A. | 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 1.000,00 | € 500,00 | €20.000,00 | €20.000,00 |
Macchine o Impianti al servizio di Ponti girevoli | € 500,00 | €75.000,00 | € 150.000,00 | |
Garanzia acqua condotta e/o traboccamento acqua da occlusione, intasamento gronde e pluviali e/o rigurgito fognature ETC. | € 250,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | |
Ricerca e riparazione guasti | € 500,00 | € 100.000,00 | €100.000,00 | |
Spese extra (eccetto apparecchiature elettroniche) | € 250,00 | €. 500.000,00 | €. 500.000,00 | |
Ricostruzione Archivi A P.R.A. | € 100.000,00 | |||
Differenziale Storico – Artistico | € 500,00 | €500.000,00 | € 500.000,00 | |
Guasti alle macchine ed alle apparecchiature elettroniche, anche se fisse esterne o a impiego mobile etc. | 350,00 | € 200.000,00 | €300.000,0 | |
Maggiori costi relativamente alle apparecchiature elettroniche (fisse anche all’esterno o ad impiego mobile o fotovoltaico). A P.R.A. | € 105.000,00 Massimo 70 giorni, €1.500,00 giorno | €105.000,00 | ||
Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli. A P.R.A. | 250,00 | € 50.000,00 = per sinistro | € 100.000,00 | |
Impianti di illuminazione pubblica, strade stadi e piazze Partita 2b. A P.R.A. | € 500,00 | € 200.000,00 | €200.000,00 | |
Casse automatiche per il pagamento di contravvenzioni ubicate all’esterno c/o comando Vigili della sede municipale. | € 50.000,00 = per sinistro | € 100.000,00 | ||
Conduttori esterni (A P.R.A.) | 500,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | |
Enti presso terzi | € 200.000,00 = per sinistro | €200.000,00 |
Si conviene che il tasso di premio applicato alle Partite Assicurate sia omnicomprensivo di tutte le garanzie prestate in polizza, compresi e/o a valere anche per i beni o le cose per le quali la copertura assicurativa è prestata a Primo Rischio Assoluto.
Art. 3) Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattilo/computer/scritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione o per altri adempimenti obbligatori di legge e relativi regolamenti.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
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XXXXXXXX XXXXXXXXXX - DICHIARAZIONE Al SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:
Art .............................................
Art .............................................
Art .............................................
Art .............................................
Art .............................................
Art .............................................
<L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula del contratto.
IL CONTRAENTE
RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO