CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
Il Commissario Straordinario per gli Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017 nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali Avvocato dello Stato presso l’Avvocatura Generale dello Stato Xxxxx Xxxxxxx
E
ITALFERR S.p.A. –società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ex art. 2497 septies c.c. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A (di seguito ITALFERR) – con sede legale in Roma, Xxx X. X. Xxxxxx, 00, Xxxxxx Xxxxxxx 00000000000 x X. XXX 00000000000, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, nella persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a La Spezia (SP) il 24 giugno 1961 ((C.F. NRDNDR61H24E463V) domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito congiuntamente “ Le Parti”
PREMESSO CHE
1. l’art. 206 comma 1 del citato Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 17 luglio 2020 n.77 (c.d. Decreto Rilancio, di seguito il “Decreto 34/2020”), al fine di accelerare gli interventi urgenti per “la messa in sicurezza antisismica ed ripristino della funzionalità delle autostrade A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017 ed il necessario coordinamento dei lavori di adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea” prevede la nomina di apposito commissario straordinario per l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica di cui sopra;
2. ai sensi del comma 2 della norma sopra citata, per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione;
3. con DPCM del 23 marzo 2022 pubblicato in G.U. n.91 del19 aprile 2022, è stato nominato Commissario straordinario per la sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, l’Avvocato dello Stato presso l’Avvocatura Generale dello Stato Xxxxx Xxxxxxx (di seguito per brevità denominato “Commissario Straordinario”), subentrando all’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx dimissionario (di seguito per brevità denominato “Precedente Commissario”);
4. il Precedente Commissario aveva individuato in ITALFERR, con sede legale in Roma, Xxx X.
X. Xxxxxx, 00, Xxxxxx Xxxxxxx 00000000000 x X. XXX 00000000000, la società pubblica in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 206 sopra citato per la struttura di supporto tecnico- amministrativo ed in ottemperanza alla stessa norma aveva stipulato con detta società apposita convenzione in data 27/09/2021, successivamente modificata e integrata con la stipula di n. 1 Addendum in data 17 dicembre 2021;
5. il Commissario Straordinario, in considerazione della natura di impresa pubblica e della pluriennale esperienza nei servizi di ingeneria e nelle attività di committenza per la realizzazione di importanti opere infrastrutturali, nonché per dare necessaria continuità all’attività sin qui svolta e tutt’ora in corso, intende confermare ITALFERR come struttura di supporto tecnico-amministrativo;
6. ITALFERR ribadisce la propria disponibilità a supportare il Commissario Straordinario per le attività di carattere tecnico-specialistico connesse al supporto ingegneristico;
7. ITALFERR ha rappresentato la propria indisponibilità a fornire supporto in relazione alle attività relative agli adempimenti anticorruzione e trasprenza, alle verifiche di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e conflitto di interessi, alla privacy, al supporto alla predisposizione di provvedimenti commissariali, alla gestione amministrativa dei rapporti istituzionali, ragioneria e contabilità, alla comunicazione istituzionale ed alla implementazione del sito commissariale, alla gestione e monitoraggio degli accreditamenti ANAC/Agenzia delle Entrate, al protocollo elettronico della corrispondenza, al supporto degli adempimenti normativi sulla sicurezza infromatica, alla attività di procurement;
8. ITALFERR ha altresì rappresentanto la propria iondisponibilità ad eseguire qualsiasi attività di progettazione;
9. le parti ritengono opportuno, alla luce dell’esperienza sin qui maturata e delle meglio definite esigenze del Commissario Straordinario, precisare in modo puntuale i contenuti delle attività costituenti pertanto il solo supporto tecnico in questione;
10. a tal fine si rende necessario precedere ad una nuova perimetrazione dell’oggetto della convenzione previsa dall’art. 206 sopra citato, con effetto novativo delle convenzioni e degli Addendum precedentemente stipulati, che tuttavia conservano effetto per le attività in corso.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2
Oggetto e ambito di intervento
La presente Convenzione definisce la disciplina Quadro, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, dei rapporti tra il Commissario Straordinario e ITALFERR, ai fini dell’affidamento alla medesima Società del supporto tecnico per il coordinamento e la gestione sotto il profilo ingegneristico delle attività commissariali.
Articolo 3
Tipologia di prestazioni assicurate e fornite da ITALFERR
In relazione alle specifiche esigenze rilevate dal Commissario Straordinario, ITALFERR garantirà le seguenti tipologie di prestazioni:
a) assistenza tecnica e supporto per il coordinamento e la gestione sotto il profilo ingegneristico delle attività commissariali;
b) servizio di archiviazione digitale di tutta la documentazione tecnica e amministrativa attinente alla attività prestata;
c) verifica tecnico-economica della progettazione dei lavori affidati dal Commissario Straordinario, esclusa la validazione;
d) predisposizione di specifiche tecniche e capitolati prestazionali per l’affidamento di lavori;
e) supporto al RUP esclusivamente per le attività tecnico ingegneristiche suindicate.
La disciplina degli aspetti economici delle prestazioni di cui ai punti da a) ad e) sopra elencati è contenuta nel documento denominato “Offerta tecnico – economica”, che si allega alla presente Convenzione, per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) .
Articolo 4
Modalità di attuazione
Il dettaglio delle modalità operative di cui alle lettere c) e d) affidate ad ITALFERR sarà declinato attraverso specifici Addendum alla presente Convenzione (di seguito semplicemente
denominati “Addendum”), nei quali dettagliare le prestazioni necessarie e definire le modalità di esecuzione con il relativo fabbisogno finanziario e corrispettivo da riconoscere.
Per ciascuna attività affidata negli ambiti di intervento di cui all’art. 3 lettere c) e d), ITALFERR redige di volta in volta una Offerta tecnico-economica che deve evidenziare, in particolare gli obiettivi specifici e l’organizzazione delle attività, le tempistiche di esecuzione concordate con la Struttura Commissariale e l’importo per le attività che saranno affidate ad ITALFERR.
L’Offerta tecnico-economica costituisce parte integrante e sostanziale degli Addendum.
Al fine di consentire il miglior supporto da parte di ITALFERR verso la struttura Commissariale, il Commissario Straordinario aggiornerà ITALFERR relativamente alla attività di programmazione lo stesso vorrà affidare alla medesima. Questo consentirà ad ITALFERR di verificare la compatibilità delle attività richieste dal Commissario con i carichi di lavoro di ITALFERR, per poterne accettare preventivamente la programmazione per la successiva presa in carico.
ITALFERR, su richiesta del Commissario Straordinario dovrà formulare, entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta commissariale la propria Offerta tecnico – economica ed entro i successivi 15 giorni lavorativi il Commissario comunicherà le Sue determinazioni sull’Offerta ricevuta.
ITALFERR darà esecuzione alle prestazioni oggetto della presente Convenzione e dei successivi Addendum nel pieno rispetto di ogni disposizione di legge, regolamentare e/o amministrativa applicabile al caso di specie e in conformità alle indicazioni e direttive provenienti dal Commissario Straordinario o dai soggetti da quest’ultimo specificamente designati.
Articolo 5
Durata
La presente Convenzione ha durata pari al mandato commissariale.
Le attività oggetto dei successivi Addendum alla presente Convenzione dovranno comunque essere ultimate secondo i termini e le modalità ivi concordati.
Articolo 6
Corrispettivi
Il Corrispettivo convenuto tra le Parti per l’esecuzione delle attività è stabilito nell’Allegato 1.
Il pagamento per le prestazioni rese ai sensi dell’art.3 lett a), b) ed e) avverrà con cadenza trimestrale
dietro presentazione di rendicontazione da parte di ITALFERR e della relativa verifica ed accettazione da parte del Commissario, che dovrà esprimersi al riguardo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto.
L’accettazione e verifica delle prestazioni rese ai sensi dell’art.3 lett c) e d) avverrà da parte del Commissario, entro i successivi 30 giorni.
L’esito positivo da parte del Commissario entro i termini sopra indicati, costituirà autorizzazione da parte di ITALFERR ad emettere fattura per le prestazioni rese.
Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire entro 30 giorni dall’emissione della relativa fattura.
Articolo 7
Tracciabilità Finanziaria
Per le attività oggetto della presente convenzione, ITALFERR assume tutti gli obblighi, in quanto applicabili, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in particolare, a scopo indicativo e non esaustivo:
1. trasmettere i dati relativi al conto corrente dedicato, con particolare riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della Banca e precisazione della Filiale Agenzia nella quale è acceso il conto corrente) ed a comunicare le generalità delle persone abilitate ad operarvi;
2. registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto, riportando il codice CUP;
3. ai fini degli impegni di cui sopra risulta depositata da parte di ITALFERR la seguente dichiarazione relativa attivazione del conto corrente dedicato come di seguito riportato:
- Banca: INTESA SANPAOLO SEDE di Roma - Via del Corso 226 - Filiale 06828 IBAN: XX00X0000000000000000000000 - dedicato in via esclusiva (MGO) Codice Unico Progetto CUP J39J20001310001 - Commissario A24-A25.
4. ITALFERR si impegna, inoltre ad inserire nell’eventuale contratto con i sub‐contraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessati alle attività, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.
La presente convenzione è risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative al contratto stesso siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010.
La presente convenzione, attese le norme speciali in essa richiamate, è esclusa dall’obbligo di richiesta del CIG, poiché è assimilabile all’ipotesi di trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla
copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto (vedi par. 2.5 della determinazione Anac n. 4/2011, aggiornata con delibera n. 556/2017) e poiché costituisce ipotesi derogatoria disciplinata da legge speciale, per la quale non sussiste corrispondente indicazione all’interno del sistema Simog. La tracciabilità dei flussi finanziari viene comunque garantita dall’applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, ad eccezione delle disposizioni ivi previste che prevedono l’indicazione del CIG.
Articolo 8 Penali
Gli Addendum che disciplineranno l’affidamento e l’esecuzione delle prestazioni potranno prevedere adeguate penali in caso di ritardato adempimento alle obbligazioni assunte dalle parti.
Articolo 9
Recesso e Risoluzione
Il Commissario Straordinario avrà facoltà in ogni momento di recedere dalla presente Convenzione, salvo preavviso scritto di 30 giorni da comunicarsi a mezzo racc. A/R o PEC all’indirizzo di ITALFERR.
In caso di recesso, XXXXXXXX avrà diritto al pagamento del corrispettivo per le attività eseguite fino a quel momento, cui andrà sommato l’ammontare delle spese già sostenute per l’esecuzione della Convenzione.
Qualora il recesso del Commissario si estenda agli Addendum già affidati ai sensi dei precedenti art. 3 e 4, interrompendone l’esecuzione, ITALFERR avrà diritto al pagamento del corrispettivo per le attività portate a termine, e al rimborso delle spese già sostenute.
Salvo i casi di risoluzione di diritto previsti dai precedenti articoli, in caso di grave inadempimento alla presente Convenzione Quadro e ai suoi Addendum, il Commissario Straordinario potrà diffidare ITALFERR ai sensi e per gli effetti dell’art.1454 c.c., assegnandole un congruo termine, comunque non inferiore a 15 gg, per porre in essere tutte le necessarie azioni correttive, e nel caso in cui l’inadempimento non venisse meno, dichiarerà risolta la Convenzione.
Articolo 10
Clausola di integrità
ITALFERR dichiara, garantisce e assicura che nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione ivi incluse le attività ad essa connesse:
- conformerà i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza, integrità e trasparenza;
- opererà nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e non porrà in essere alcuna condotta che possa integrare in alcun modo le ipotesi di reato indicate nel D.lgs.
n. 231/2001 e s.m.i., e comunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di frode, reati societari, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita, estorsione, concussione, reati corruttivi, traffico di influenze illecite ed altre fattispecie criminose relative a delitti contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio;
- osserverà, garantendone l’ottemperanza - previa adeguata informativa - da parte dei propri funzionari, dipendenti, nonché agenti, consulenti, rappresentanti e subfornitori impiegati ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione , per tutta la durata della Stessa, ogni normativa e regolamento in materia di anticorruzione applicabile, ivi compreso, ma non solo, il D.lgs. n. 231/2001. In particolare e in coerenza con tali normative, ITALFERR si impegna ad astenersi nello svolgimento delle attività connesse alla presente Convenzione (a) dall’offrire, promettere, elargire, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, denaro o altre utilità, benefici, vantaggi, indebitamente, a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per sé o per altri, o a qualsivoglia soggetto terzo e (b) dal sollecitare o dall’accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, offerte di danaro o altre utilità, benefici, vantaggi, non dovuti, per sé o per altri, da un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o da un qualsivoglia soggetto terzo.
ITALFERR dichiara e garantisce:
(a) di attenersi nell’esecuzione della presente Convenzione al Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato al seguente indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Il Gruppo” sottosezione “Governance - Codice etico”, che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di ITF,;
La violazione di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nel Modello 231, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 del presente articolo, configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile.
Articolo 11
Conferma delle precedenti pattuizioni
Per tutto quanto non innovato dal presente atto, le attività eseguite o in corso di esecuzione da parte di ITALFERR come struttura tecnico – amministrativa sono disciplinate dalla convenzione e dagli addedum stipulati con il Precedente Commissario, nei cui diritti ed obblighi subentra il Commissario Straordinario.
L’esecuzione delle attività di cui al precedente art. 4 è invece disciplinata in via esclusiva dalla presente Convenzione e dagli Addendum che saranno in futuro sottoscritti tra le Parti.
Articolo 12
Domicilio legale, rappresentanza, controversie
Per tutti gli effetti del presente contratto ITALFERR, in persona del suo rappresentante, elegge domicilio presso la propria sede di Roma, Via V.G.Xxxxxx n.71, e dichiara che proprio responsabile per l’esecuzione delle attività previste sarà l’xxx. Xxxx Xxxxxx mentre il Commissario Straordinario, ai soli fini della esecuzione della presente Convenzione, elegge domicilio presso il Suo Ufficio in Roma, Via dei Portoghesi n.12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
Le parti concordano che tutte le controversie derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti validità, interpretazione ed esecuzione della medesima, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria competente, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell’insorgere della specifica controversia.
Articolo 13 Oneri fiscali ed imposte
XXXXXXXX assume a proprio carico le imposte di xxxxx e di registro eventualmente dovute in relazione alla presente Convenzione.
Articolo 14
Trattamento dei dati personali
Le Parti convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo, nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui al d.lgs. 196/2003, per la parte non abrogata, nonché al Regolamento UE n. 2016/679 recante il “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”. Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.
Articolo 15
Dichiarazione ex art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Secondo quanto richiesto dalle vigenti leggi, la società ITALFERR, con la sottoscrizione del presente incarico dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in quanto tale, di avere i requisiti di onorabilità e eticità previsti dalla legge, come
da documentazione e/o dichiarazioni prodotte.
Articolo 16
Documentazione ed allegati
Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e vengono a tal fine sottoscritti dalle parti i seguenti documenti, dei quali ITALFERR dichiara di avere piena e edotta conoscenza:
A – Offerta tecnico – economica (Allegato 1)
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
Roma
Firmato digitalmente da: XXXXXX XXXXXXXXXXX Data: 30/11/2022 13:45:19
Il Commissario Straordinario Per ITALFERR
Avv. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXX XXXXXXX 01/12/2022 09:06