MINISTERO DELL’INTERNO ISTITUTO PER LA VIGILANZA
MINISTERO DELL’INTERNO ISTITUTO PER LA VIGILANZA
Dipartimento della Pubblica Sicurezza SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERSSE COLLETTIVO
PROTOCOLLO D’INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO (ISVAP) E IL MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
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Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno (nel seguito Dipartimento), nella persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Prefetto Giovanni De GENNARO e l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (nel seguito Istituto), nella persona del presidente, Dottor Giancarlo GIANNINI:
VISTA la legge 1 aprile 1981, n.121, recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ed in particolare gli artt. 4, 5, 7, 8 e 9;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO il D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, che disciplina le funzioni e l’organizzazione del Ministero dell’Interno;
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante “razionalizzazione delle norme concernenti l’ISVAP”;
VISTI i decreti legislativi 174 e 175 del 17 marzo 1995, attuativi delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazioni dirette nei rami vita e danni;
VISTE le leggi 7 febbraio 1979, n. 48, 28 novembre 1984, n. 792, 17 febbraio 1992, n. 166 che disciplinano rispettivamente l’istituzione e il funzionamento dell’Albo Nazionale Agenti di assicurazione, dell’Albo dei Mediatori di assicurazione e riassicurazione e del Ruolo Nazionale dei Periti assicurativi;
RILEVATO che il concetto di sicurezza va assumendo un profilo più ampio ed articolato, non limitandosi più al solo perseguimento dei fatti penalmente rilevanti, ma estendendosi sino a comprendere tutte quelle manifestazioni di genere diverso, incidenti sulla tranquillità sociale e sulla percezione stessa della sicurezza;
CONSIDERATO che, in quest’ottica, diventa indispensabile la partecipazione alla “produzione di sicurezza” delle varie componenti sociali in un’azione condivisa e coordinata e che il “partenariato” costituisce utile strumento per realizzare detto coinvolgimento;
CONSIDERATO che, nell’ambito dei fenomeni significativi sotto il profilo della sicurezza obiettiva e della sicurezza percepita dal cittadino, il settore delle assicurazioni costituisce un polo di osservazione rilevante, perché l’andamento di detto mercato, nell’evidenziare la propensione del cittadino a cautelarsi, esprime sia il grado di coscienza maturata in relazione al concetto di difesa passiva, sia il livello di rischiosità percepito nel contesto ambientale di appartenenza;
CONSIDERATO che la citata legge istitutiva 576/82 assegna all’Istituto, in conformità alla normativa dell’Unione Europea in materia assicurativa e nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, le funzioni di vigilanza sul sistema assicurativo nazionale con la finalità di garantire la stabilità del sistema medesimo e la tutela dei consumatori; che rientra nella suddetta finalità ogni attività di collaborazione per la prevenzione e il contrasto delle attività criminose e dei comportamenti fraudolenti nel settore assicurativo;
CONSIDERATO che l’attività istituzionale svolta dal Dipartimento presenta significativi profili di contatto con i compiti spettanti all’Istituto per il perseguimento delle suddette finalità in ragione delle competenze e delle risorse del Dipartimento medesimo;
CONSIDERATO quindi il convergente interesse, per il perseguimento dei diversi obiettivi istituzionali, alla definizione di forme di collaborazione che rendano sempre più adeguata, in termini di incisività ed efficacia, l’azione dell’Istituto e del Dipartimento;
RITENUTO pertanto utile ed opportuno realizzare una stabile sinergia tra gli ambiti operativi dell’Istituto e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
VISTA l’esigenza di definire criteri e modalità di collaborazione tra l’Istituto e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la realizzazione della suddetta sinergia e per il più agevole svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
CONCORDANO di istituire, coordinare e sviluppare rapporti di collaborazione sistematica nei termini seguenti:
1. Promozione e sviluppo di un sistema di reciproco scambio di informazioni
L’Istituto ed il Dipartimento promuovono uno scambio reciproco di informazioni utili allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, nel rispetto dei vincoli legislativi posti a tutela dei dati personali.
In particolare:
1.1 L’Istituto, fermo l’obbligo di referto al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria in caso di notizia di reato perseguibile d’ufficio ai sensi del vigente codice di procedura penale, comunica al Dipartimento i dati e le notizie di interesse per il medesimo acquisiti nello svolgimento della propria attività di vigilanza sulle imprese, sugli intermediari e sui periti di assicurazione.
1.2 Il Dipartimento segnala all’Istituto i profili rilevanti ai fini dell’azione di vigilanza e disciplinare nei confronti delle imprese, degli intermediari e dei periti di assicurazione.
1.3 L’Istituto fornisce al Dipartimento elaborazioni periodiche effettuate sui dati relativi a tipologie di rischio di volta in volta definite, nella considerazione che tali dati, acquisiti dall’Istituto nell’ambito della propria attività di vigilanza, possono costituire indicatori sintetici di misurazione della sicurezza.
1.4 L’Istituto segnala annualmente al Dipartimento gli esiti dell’indagine sistematica condotta sul fenomeno della criminalità nel settore assicurativo.
2. Convenzioni relative a particolari ambiti di attività
I rapporti tra gli Enti firmatari del presente Protocollo che ineriscono a particolari ambiti di attività sono regolati da apposite convenzioni, qualora ciò sia richiesto dalla normativa vigente o da provvedimenti specifici adottati ai sensi di legge, ovvero sia reso opportuno dalla natura e dalle caratteristiche dell’attività medesima.
In particolare, per le modalità tecniche di accesso alla Banca Dat i sinistri dei veicoli immatricolati in Italia di cui alla legge 26 maggio 2000, n. 137 da parte degli organi giudiziari e di polizia giudiziaria si fa rinvio ad apposita convenzione, come previsto dall’art. 11 del provvedimento dell’Istituto n. 2179 del 10 marzo 2003.
3. Strategia d’azione coordinata tra l’Istituto e il Dipartimento
3.1 Rapporti operativi
L’Istituto ed il Dipartimento, nei casi in cui ritengano necessario avvalersi dei rispettivi interventi per reperire dati, notizie e informazioni utili per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, mettono a reciproca disposizione tutti gli elementi atti a consentire lo svolgimento della suddetta collaborazione.
L’Istituto ed il Dipartimento, ove lo ritengano necessario nell’ambito del perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza tecnica e operativa in sede di accesso e verifica presso i soggetti sottoposti alla vigilanza dell’Istituto medesimo.
3.2 La richiesta di intervento
Nei casi in cui si intenda avviare la collaborazione di cui al punto 3.1, il Dipartimento e l’Istituto inoltrano ai competenti uffici una specifica richiesta di intervento.
La richiesta indica la finalità e l’ambito dell’intervento, i fatti e le circostanze in ordine ai quali si intende avvalersi di assistenza tecnica e operativa o acquisire dati e informazioni, i soggetti presso i quali acquisirli e, ove occorra, anche le modalità dell’acquisizione.
4. Definizione di indicatori per la rilevazione dei fenomeni criminosi nel settore assicurativo
L’Istituto ed il Dipartimento collaborano alla definizione di indicatori atti a rilevare l’andamento del fenomeno della criminalità nel settore assicurativo mediante l’elaborazione di apposite statistiche per area geografica e per fattispecie criminosa.
5. Didattica e aggiornamento professionale
L’Istituto, su richiesta del Dipartimento, organizza incontri e corsi in favore del personale in servizio presso il suddetto Dipartimento interessato alle specifiche attività oggetto del presente Protocollo allo scopo di fornire gli elementi di conoscenza necessari o utili al migliore svolgimento dei compiti ad esso affidati e fa partecipare propri Dirigenti e/o dipendenti a corsi aventi analoga finalità attivati dal Dipartimento medesimo.
6. Integrazioni e modifiche
L’Istituto ed il Dipartimento verificano periodicamente l’andamento dell’attività di collaborazione regolata dal presente Protocollo al fine di adeguarne le linee programmatiche e i contenuti alle reciproche necessità.
Il presente Protocollo d’intesa potrà pertanto essere integrato e modificato di comune accordo tra l’Istituto e il Dipartimento, anche per tener conto di nuovi aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione e dell’esigenza di meglio definire o precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
Il presente accordo non comporta alcun onere di spesa per il bilancio dello Stato.
Roma, lì 10 giugno 2004
PER L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA PER IL MINISTERO DELL’INTERNO SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE DIPARTIMENTO DELLA P.S.
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Il Presidente Il Capo della Polizia Direttore Generale della P.S.
Dottor Giancarlo GIANNINI Prefetto Giovanni de GENNARO