CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DE
LL’AREA IGENZA D I C O
IL CONTRATTO
DELLA DIRIGENZA MEDICA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
2002 / 2005
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DE
DIR
ERINARIA
Testo integrale del contratto,
analisi, commenti, riferimenti legislativi
M E VET
DELSERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 2002-2005
Health Communication
Menarini, salute senza confini
IL CONTRATTO
DELLA DIRIGENZA MEDICA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
2002 / 2005
Testo integrale del contratto,
analisi, commenti, riferimenti legislativi
Health Communication
Edizioni e servizi di interesse sanitario
Menarini, salute senza confini
IL CONTRATTO
DELLA DIRIGENZA MEDICA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
2002 / 2005
Presentazione di
Xxxxx Xxxxxxx
Direttore Unità Operativa di Urologia, Ospedale di Xxxxxx Xxxxxxxxxx Nazionale Xxxxx Xxxxxxx
Schede a cura di
Xxxxxxxx Xxxxxx
Dirigente Medico di Radiologia, Ospedale San Xxxxxxx Roma Presidente Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx
Direttore Unità Operativa “Presidio di Pneumotisiologia”, Asl Città di Bologna Componente Segreteria Nazionale Anaao Assomed
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Direttore Unità Operativa di Urologia, Ospedale Monselice-
Coordinamento redazionale
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Progetto grafico
Health Communication, Roma
Editore
Health Communication
Edizioni e servizi
di interesse sanitario Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 00000 Xxxx xxx.xxxx.xx
Per un corretto utilizzo dei farmaci si consiglia sempre, di visionare l’ultimo riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto (RCP) in vigore.
Gli autori si assumono la responsabilità dei contenuti del testo. Diritti riservati.
Edizione riservata
A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite Srl Omaggio per i Signori medici
Edizione non in vendita
Asl 17 Este Padova
Vice Segretario Nazionale Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Dirigente Medico Azienda Ospedaliera Reggio Calabria Vice Segretario Nazionale Xxxxx Xxxxxxx
Finito di stampare
nel mese di gennaio 2007
dalla Tipografia Grafiche Flaminia, Foligno (Pg)
CCNL DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA 2002-2005
INDICE
1. PRESENTAZIONE di Xxxxx Xxxxxxx 11
2. IL TESTO DEL CCNL PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003 PARTE I NORMATIVA
TITOLO I Disposizioni generali 14
CAPO I
Articolo 1 Campo di applicazione 14
Articolo 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 14
TITOLO II Relazioni e Diritti Sindacali 15
CAPO I Obiettivi e strumenti
Articolo 3 Relazioni sindacali 15
Articolo 4 Contrattazione collettiva integrativa 15
Articolo 5 Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo integrativo 16
Articolo 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche 16
CAPO II Forme di partecipazione 17
Articolo 7 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 17
CAPO III Prerogative e diritti sindacali 18
Articolo 8 Norma di rinvio ed integrazioni 18
Articolo 9 Coordinamento regionale 18
TITOLO III Rapporto di lavoro 20
CAPO I Struttura del rapporto
Articolo 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro 20
Articolo 11 Modifiche ed integrazioni 20
Articolo 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 20
Articolo 13 Rapporti di lavoro ad esaurimento 21
CAPO II Orario di lavoro 21
Articolo 14 Orario di lavoro dei dirigenti 21
Articolo 15 Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa 22
Articolo 16 Servizio di guardia 22
Articolo 17 Pronta disponibilità 22
Articolo 18 Integrazione dell’articolo 55 del CCNL 8 giugno 2000 23
CAPO III Istituti di peculiare interesse 23
Articolo 19 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro 23
Articolo 20 Comitato dei garanti 24
Articolo 21 Copertura assicurativa 24
Articolo 22 Disciplina transitoria della mobilità 24
Articolo 23 Formazione ed ECM 25
Articolo 24 Disposizioni particolari 25
CAPO IV Verifica e valutazione dei dirigenti 27
Articolo 25 La verifica e valutazione dei dirigenti 27
Articolo 26 Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti 27
Articolo 27 Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti 27
Articolo 28 Effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti 28
Articolo 29 La valutazione negativa 28
Articolo 30 Effetti della valutazione negativa dei risultati 28
CCNL DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA 2002-2005
INDICE
Articolo 31 Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti 29
Articolo 32 Norma finale del sistema di valutazione 29
PARTE II Trattamento economico BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 31
TITOLO I Trattamento economico 31
CAPO I Struttura della retribuzione
Articolo 33 Struttura della retribuzione dei dirigenti 31
Articolo 34 Indennità integrativa speciale 31
CAPO II Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo 31
Articolo 35 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2002-2003 31
Articolo 36 Indennità 31
CAPO III Biennio 2002–2003 Retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo 32
Articolo 37 La retribuzione di posizione minima dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo 32
Articolo 38 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo 33
CAPO IV Biennio 2002-2003 Retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo 34
Articolo 39 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo 34
Articolo 40 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo 35
CAPO V Nuovi stipendi tabellari e retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo dal 31 dicembre 2003 36
Articolo 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti 36
Articolo 42 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari
con rapporto di lavoro esclusivo. Rideterminazione dal 31 dicembre 2003 37
Articolo 43 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari
con rapporto di lavoro non esclusivo. Rideterminazione dal 31 dicembre 2003 38
CAPO VI Biennio 2002-2003 Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento 39
Articolo 44 Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento 39
Articolo 45 Indennità di specificità medico-veterinaria 39
Articolo 46 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici con rapporto di lavoro ad esaurimento 39
Articolo 47 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento 40
Articolo 48 Ex medici condotti ed equiparati 41
Articolo 49 Conglobamento della retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i medici già a tempo definito 42
Articolo 50 Conglobamento della retribuzione di posizione minima.
Rideterminazione per i veterinari già con rapporto di lavoro ad esaurimento 42
CAPO VII Indennità 43
Articolo 51 Indennità per turni notturni e festivi 43
Articolo 52 Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria 43
CAPO VIII 43
Articolo 53 Effetti dei benefici economici 43
CAPO IX FONDI AZIENDALI 43
Articolo 54 Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa 43
Articolo 55 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 44
Articolo 56 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale 44
Articolo 57 Risorse economiche regionali 44
Articolo 58 Norma finale 44
CCNL DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA 2002-2005
INDICE
PARTE III NORME FINALI E TRANSITORIE 45
Articolo 59 Previdenza complementare 45
Articolo 60 Conferme 45
Articolo 61 Disapplicazioni 45
Allegati 46
Dichiarazioni a verbale e congiunte 65
3. SCHEDE ESPLICATIVE DELLA PARTE NORMATIVA 74
4. SCHEDE ESPLICATIVE DEL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 88
5. IL TESTO DEL CCNL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 PARTE I - Disposizioni generali 100
Articolo 1 Campo di applicazione, durata e decorrenze 100
PARTE II Trattamento economico biennio 2004 – 2005 100
CAPO I Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo
Articolo 2 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2004 - 2005 100
Articolo 3 Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel biennio 0000- 0000 000
Articolo 4 Ex medici condotti equiparati 100
CAPO II Biennio 2004 – 2005 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti 101
Articolo 5 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo 101
Articolo 6 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo 102
Articolo 7 La retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti medici
e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento 103
CAPO III Condizioni di lavoro 104
Articolo 8 Turni di guardia notturni 104
CAPO IV 104
Articolo 9 Effetti dei benefici economici 104
CAPO V I FONDI AZIENDALI 104
Articolo 10 Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa 104
Articolo 11 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 105
Articolo 12 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale 105
Articolo 13 Una tantum 105
PARTE III NORME FINALI E TRANSITORIE 106
Articolo 14 Conferme 106
Allegato 1 106
Dichiarazioni a verbale e congiunte 106
6. SCHEDE ESPLICATIVE DEL BIENNIO ECONOMICO 0000-0000 000
7. RIFERIMENTI NORMATIVI 116
1. PRESENTAZIONE
CCNL DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA 2002-2005
PRESENTAZIONE
C
he sia stata una tornata contrattuale lunga e complessa, caratterizzata da un contesto di forte crisi economica del Paese e da straordinarie difficoltà (basti pensare che nel corso della trattativa contrattuale si sono svolte le elezioni amministrative regionali e le elezioni politiche che hanno profondamente cambiato la rappresentanza dei nostri interlocutori) è testimoniato dal fatto che la firma conclusiva del XXXX 0000-0000 è avvenuta ben 7 mesi dopo la sua naturale scadenza. Sarebbe sufficiente questo dato per giudicare a prima vista la firma definitiva del contratto un risultato di scarsa rilevanza, eppure ricordando i passaggi politico sindacali che si sono succeduti negli ultimi due anni ed esaminando i più importanti contenuti normativi ed economici che il contratto introduce, la conclusione a cui si arriva è esattamente il contrario. Abbiamo conquistato un contratto che contiene principi di notevole rilevanza e che introduce per la prima volta alcune novità destinate ad avere un grande impatto nella vita professionale dei Dirigenti Medici del SSN e nella organizzazione del lavoro medico.
Tutto è cominciato nel Dicembre 2003 con quella che abbiamo chiamato la vertenza della salute, con la quale ben 42 sigle sindacali, tutte insieme per la prima volta, hanno scelto apertamente di difendere il SSN come unico strumento di tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini riconoscendo nella sua organizzazione e nei suoi principi ispiratori di solidarietà ed equità uno dei pilastri su cui poggia lo stato sociale. Una vertenza che ha visto la categoria impegnata in ben 74 ore di sciopero generale e culminata in una grande manifestazione di piazza nella quale sono affluiti 30.000 medici da tutta Italia, che è stata vincente perché ha avuto la lungimiranza e la forza di legare le sorti contrattuali dei medici dipendenti italiani alla sopravvivenza ed alla difesa del Ssn riconoscendo che esso rappresenta l’unico contesto possibile nel quale realizzare la propria vita professionale, ammettendo che non è possibile una moderna organizzazione del lavoro senza un Ssn forte e rinnovato.
L’Anaao Assomed, come sempre sensibile alle difficoltà che la professione attraversa all’interno degli ospedali e più in generale nel mondo della dipendenza aveva individuato alcuni elementi forti su cui centrare la propria iniziativa sindacale. Essi erano:
• semplificazione della retribuzione ed equiparazione del tabellare a quello del resto della dirigenza del pubblico impiego e destinazione della quasi totalità delle risorse contrattuali, pari ad un incremento del 5,66% della massa salariale del I biennio e del 5,06% del II biennio, sulle voci retributive del trattamento fondamentale, garantendo in tal modo un incremento della quota pensionabile e di quella determinabile ai fini del TFR, arretrati sicuri per tutti e facilmente contabilizzabili, ricostruzione più facile dei fondi aziendali.
• Riconoscimento del disagio medico come elemento di massima criticità nell’esercizio della professione causato dalla
frattura esistente tra la crescente complessità organizzativa e professionale della domanda e l’arretratezza e l’inadeguatezza degli strumenti di risposta a disposizione, ulteriormente aggravata dalla avanzata età media dei medici dipendenti.
• la mancanza di una reale progressione della carriera professionale all’interno del ruolo unico della Dirigenza medica determinata da una cronica rigidità della organizzazione (progressione realizzabile solo con l’affidamento di una UOS) e complicata da un sistema di verifica e valutazione degli incarichi eccessivamente burocratico, troppo spesso inquinato da condizionamenti esterni.
Questi obbiettivi sono stati in gran parte completamente raggiunti ed in qualche altro caso sono stati introdotti principi ed istituti che li soddisfano solo parzialmente, ma che costituiscono una premessa dalla quale ripartire nel prossimo rinnovo contrattuale. Nello stesso tempo abbiamo anche difeso istituti importanti che nella prima stesura dell’atto di indirizzo del Comitato di Settore venivano radicalmente messi in discussione, prima fra tutti l’orario di lavoro che era individuato come “quello necessario al raggiungimento degli obbiettivi fissati” e quindi di fatto eliminato come debito orario definito contrattualmente e che invece abbiamo avuto riconfermato in 34 ore + quattro ore di aggiornamento professionale, del quale non vi era più nessuna traccia nell’atto di indirizzo.
In estrema sintesi i risultati più importanti che la categoria ha ottenuto e che sono destinati ad incidere profondamente nel lavoro dei medici dipendenti sono:
1. in materia di relazioni sindacali viene introdotto il “coordinamento regionale” ossia un tavolo di confronto politico sindacale, tra Regioni ed OOSS firmatarie del contratto che, senza minacciare l’autonomia aziendale, permette alle Regioni di emanare linee di indirizzo nelle principali materie (carichi di lavoro, sistema emergenza- urgenza e continuità assistenziale, sistema di valutazione professionale, costituzione dei fondi aziendali aggiornamento professionale ecc.) che guidino le iniziative aziendali, cercando di contenere i ritardi e di eliminare le più macroscopiche contraddizioni nella interpretazione della materia.
2. L’orario di lavoro è fissato in 34 ore settimanali più quattro ore di aggiornamento e viene esplicitamente riconosciuto per la prima volta che qualora il debito orario dovuto sia esaurito per il raggiungimento degli obbiettivi aziendali contrattati in sede di affidamento del Budget, l’azienda può fare ricorso alla attività libero professionale per il raggiungimento degli obbiettivi prestazionali eccedenti e viene a tal fine fissata anche una tariffa oraria (60 euro) uguale per tutto il territorio nazionale.
3. Si interviene per la prima volta in modo significativo sul tema
11
della continuità assistenziale e della emergenza/urgenza fissando in modo più puntuale quali sono le UO nelle quali deve essere previsto il servizio di guardia e dichiarando che esso deve essere effettuato nel normale orario di lavoro.
4. Sempre in tema di guardia notturna, individuata come causa principale del disagio medico, qualora essa sia prevista nelle prestazioni eccedenti l’orario di lavoro, sarà retribuita con una tariffa di 480 euro. Viene inoltre fissata una retribuzione aggiuntiva di 50 euro per turno di guardia notturna effettuato in orario di lavoro, che si cumula alla indennità notturna gia prevista nei precedenti contratti ed opportunamente rivalutata.
5. Si riconferma la istituzione del Comitato dei Garanti che è tenuto ad esprimere il proprio parere, divenuto rispetto a prima “vincolante”, improrogabilmente ed obbligatoriamente entro 60 giorni evitando così perdite di tempo e soprattutto colpevoli tentativi di eludere il suo intervento.
6. Viene riconfermato l’obbligo da parte della aziende di provvedere alla copertura assicurativa della responsabilità civile del personale medico e alla possibilità individuale di integrare le polizze per la copertura di ulteriori rischi e per la colpa grave. Si introduce per la prima volta l’obbligo da parte della aziende di attivare strutture per la gestione del rischio secondo gli attuali orientamenti di prevenzione dell’errore in medicina, con il fine non solo di contenere i costi assicurativi, ma soprattutto di alzare i livelli qualità e sicurezza dell’assistenza a tutela dei cittadini e del lavoro dei professionisti.
7. La formazione continua in medicina viene riconosciuta come carattere fondamentale del sistema salute, destinata a garantire professionisti costantemente aggiornati e qualità di cure. Si introduce l’obbligo da parte delle aziende a garantire l’acquisizione dei crediti formativi previsti nei programmi annuali e che i costi relativi siano interamente a carico aziendale. Qualora l’azienda non provveda ad assolvere tale obbligo vengono meno le penalizzazioni previste in caso di mancato raggiungimento dei crediti necessari.
8. Il sistema di valutazione viene affrontato con il principale intento di conferirgli una maggiore organicità confermando sostanzialmente invariati i suoi principi fondamentali ed introducendo aspetti e modalità procedurali più specifici., in particolare articolando in modo più puntuale e distinto la valutazione di dirigenti distinguendo tra valutazione professionale e valutazione in rapporto al raggiungimento degli obbiettivi aziendali. La valutazione professionale è affidata ad un Collegio tecnico presieduto da Direttore di dipartimento ed il giudizio è articolato in prima e seconda istanza. La valutazione della attività svolta è invece demandata al nucleo di valutazione che è chiamato a giudicare i risultati di gestione conseguiti dai responsabili di struttura complessa e semplice e da tutti gli altri dirigenti, garantendo oggettività e trasparenza nelle modalità di valutazione e assicurando il contraddittorio tra le parti. Viene semplificata la procedura abolendo la valutazione triennale di tipo professionale da parte del Collegio Tecnico e si aggiunge il principio che le metodologie adottate devono essere oggettive e concluse con una motivazione obbligatoria.
9. Sul fronte economico l’incremento medio mensile è di 283,20 euro per il I biennio e di 254,43 euro per il II biennio. Il maggior risultato raggiunto è l’equiparazione del tabellare a quello della Dirigenza del pubblico impiego (a regime 40.031,00 euro) in seguito ad un processo di conglobamento di
alcune voci retributive, semplificando in tal modo la stessa struttura della retribuzione.
10. Ne consegue, per effetto del meccanismo di calcolo, un incremento del 15% della retribuzione oraria dello straordinario diurno (24,59 euro), del 30% dello straordinario notturno o festivo (27,80 euro) e del 50% dello straordinario notturno festivo (32,08 euro). Sono altresì incrementati a partire dal 1 gennaio 2003 l’indennità per il lavoro notturno (2,74 euro l’ora) e per il lavoro festivo (17,82 euro).
11. Viene introdotto un incremento del valore economico della posizione minima unificata nell’ambito degli incarichi professionali, prevedendo la possibilità che tale incremento, seppure in prima applicazione destinato solo agli ex X livello, venga attribuito nella successiva applicazione a tutti i dirigenti compresi in quella fascia
Un contratto collettivo di lavoro è un buon contratto non solo quando è vantaggioso dal punto di vista economico ma anche quando riesce ad essere un strumento di governo per il miglioramento delle condizioni di lavoro e delle realtà aziendali in cui il professionista quotidianamente opera. In questo senso il CCNL della Dirigenza medica 2002-2005 ha il merito di aver richiamato l’attenzione su problemi di grande rilevanza per la salute dei cittadini e di aver indicato le soluzioni possibili, aprendo prospettive che se perseguite si traduranno in benefici non solo per i medici ma anche per il SSN.
Attraverso lo strumento contrattuale si è cercato di dare un importante contributo alla risoluzione di problemi quali la riorganizzazione e razionalizzazione della rete ospedaliera , del sistema emergenza-urgenza e della continuità assistenziale, non solo nei luoghi di cura, ma anche nelle realtà territoriali. Si è cercato di porre il problema della formazione del personale medico-sanitario affinché essa sia strumento di garanzia della qualità del sistema e sia una coerente risposta alla complessità crescente della professione medica. Si è affrontato il tema della sicurezza cercando di superare le sterili contrapposizioni tra operatori ed utenti nell’ottica della conoscenza delle cause dell’errore in medicina e della prevenzione del rischio. Si è cercato di introdurre elementi normativi che possano essere una premessa ad una più ampia cornice di interventi destinata a dare maggior importanza alla componente professionale medica nella guida delle aziende e che deve essere più compiutamente realizzata nella dimensione del Governo Clinico.
Abbiamo in definitiva cercato di essere un Sindacato che al tavolo contrattuale rappresentasse una categoria responsabile di professionisti la cui cultura sia una equilibrata sintesi dei propri legittimi interessi e di quella dei cittadini, che sappia cogliere l’opportunità offerta dal rinnovo contrattuale di contribuire con le proprie forze e con il proprio patrimonio culturale alla definizione di un nuovo e moderno assetto del welfare del nostro paese.
Ora è importante che tutto questo non si esaurisca nell’impegno della realizzazione del progetto, ma che attraverso l’applicazione del contratto diventi una nuova realtà nella quale operare e confrontarci.
Xxxxx Xxxxxxx
2. PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003
2. PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003
CCNL DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA 2002-2005
PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indetermi- nato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 (Nota 1 pag. 116) relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre. 2004 (Nota 2 pag. 116).
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazio- ne e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrat- tuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o defini- zione del comparto pubblico di destinazione.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai commi 2, 4, 5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto dall’art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997 (Nota 3 pag. 116)) e dall’art. 62, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 4 pag. 117).
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine “Dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari. Nella citazione “dirigenti medici” sono compresi gli odontoiatri.
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quel- le da ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come “d.lgs. n. 502 del 1992” e “d.lgs.
n. 165 del 2001”. Quest’ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L’atto aziendale di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 (Nota 5 pag. 118) è riportato come “atto aziendale”.
6. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 (Nota 1 pag. 116) è riportato nel testo del presente con- tratto come “aziende ed enti”.
7. Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini “unità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti - così co- me individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall’atto aziendale o dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di incarico si fa rinvio all’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 6 pag. 119).
8. Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data rela- tivo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le nor- me dei predetti contratti non disapplicate né modificate dal presente, il riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come “Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento agli incarichi di dirigente di cui all’art. 27 lett. b), c) e d). Il CCNL 8 giugno 2000 (Nota 6 pag. 119), relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I biennio economico 1998 - 1999, nel testo è in- dicato come CCNL 8 giugno 2000. Il CCNL dell’8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del testo la dizione “dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” nel presente contratto è indicata anche con le parole “dirigente di struttura complessa” o di “direttore”, dizione quest’ultima indicata dal d.lgs. 254 del 2000.
Articolo 2
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 di- cembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del presente contratto. L’avvenuta stipu- lazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera rac- comandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di pre- sentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dal- l’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 (Nota 7 pag. 120). Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt. 47 e 48, comma 1 del d.lgs 165 del 2001 (Nota 8 pag. 128).
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà co- stituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’ac- cordo del 23 luglio 1993.
8. L’art. 2 del CCNL dell’8 giugno 2000 (Nota 9 pag. 129) è disapplicato.
TITOLO II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E STRUMENTI
Articolo 3 – scheda esplicativa pag. 74
Relazioni sindacali
1. Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dall’art. 3 (Nota 10 pag. 130) e dagli artt. da 8 a 12 del CCNL dell’8 giugno 2000 (Nota 11 pag. 131) e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 (Nota 12 pag. 132), fatto salvo per quanto riguarda i se- guenti articoli che sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.
Articolo 4 – scheda esplicativa pag. 74
Contrattazione collettiva integrativa
1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56 (da pag. 43 a 44).
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990, secondo quanto previsto dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all’area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell’art. 56 (pag. 44) da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal D. lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell’attri- buzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica al- meno trimestrale, secondo le modalità previste dall’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota n. 13 pag. 133). Nella determinazione della retri- buzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
2) l’attuazione dell’art. 43 legge n. 449 del 1997 (Nota 14 pag. 134);
3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 54, 55 e 56 (da pag. 43 a 44) e delle risorse regionali eventualmente assegna- te ove previsto dal contratto nazionale;
4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 6 pag. 119) della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56 (da pag. 43 a 44) ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finaliz- zazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorga- nizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 9 comma 4 (pag. 18).
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l’ag- giornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all’applicazione dell’art. 16 bis e segg. del D. lgs. 502 del 1992 (Nota 15 pag. 135);
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall’art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 11 pag. 131) anche per le finalità della legge 10 apri- le 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall’accordo quadro relativo all’attuazio- ne dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualifica- zione e riconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell’atto di cui all’art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 16 pag. 136) per la disciplina e l’orga- nizzazione dell’attività libero professionale intramuraria nonché per l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. Per le materie di cui alle lettere C) e G) si richiama quanto previsto dall’art. 9, comma 1 (pag. 18) lettere b) ed i).
4. Xxxxx restando i principi di comportamento delle parti indicati nell’art. 11 del CCNL 8 giugno (Nota 11 pag. 132) 2000, sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall’inizio del- le trattative senza che sia raggiunto l’accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D’inte- sa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
5. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 4 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 17 pag. 137).
Articolo 5 – scheda esplicativa pag. 75
Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di con- trattazione integrativa con cadenza annuale.
2. Le materie indicate dall’art. 9 (pag. 18), ove le Regioni esplicitamente dichiarino di non avvalersi della facoltà di emanare linee di indirizzo, ri- prendono ad essere oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche pri- ma della scadenza dei 120 giorni previsti dal comma 1 dell’art. 9 medesimo.
3. L’azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’art. 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000 (Nota 11 pag. 131), per l’avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dal- l’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sot- toscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa de- ve essere ripresa entro cinque giorni dalla loro comunicazione.
5. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi con- servano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
6. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell’art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Nota 18 pag. 137).
7. L’art. 5 del CCNL dell’8 giugno 2000 (Nota 19 pag. 141) è disapplicato.
Articolo 6 – scheda esplicativa pag. 75
Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
1. Gli istituti dell’informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati:
A) Informazione:
■ L’azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 11 pag. 131), sugli atti organizzativi di va- lenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
■ Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l’informazio- ne è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l’ informazione dovrà essere preventiva o successiva.
■ Ai fini di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presen- za di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l’innovazione tecnologica nonché per gli eventuali pro- cessi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
B) Concertazione
■ I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l’informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
- criteri generali di valutazione dell’attività dei dirigenti di cui all’art. 25, comma 5 (pag. 27);
- articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze;
- condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
■ La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel ter- mine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta; dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
C) Consultazione
■ La consultazione dei soggetti di cui alla lettera A), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali legate a nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti ter- ritoriali sovra aziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente su:
a) organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazio- ne delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all’art. 19 del D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Nota 20 pag. 141) e successive modificazioni”.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell’azienda è prevista la possibilità di costituire a richie- sta, in relazione alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l’ap- profondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l’organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l’ambiente, l’igiene e sicurezza del lavoro e le atti- vità di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all’art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 11 pag. 131), hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine
ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una ade- guata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei direttori generali delle aziende o del- l’organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nell’ambito della quale, almeno due volte l’anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dall’applicazione del presente contratto, con parti- colare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell’occupazione e l’andamento della mobilità. La Conferen- za procede anche al monitoraggio del fenomeno del mobbing sulla base delle risultanze che i Comitati paritetici predispongono appositamente in occasione di almeno una delle due verifiche annuali ad essa demandate.
4. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell’ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle or- ganizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell’ambito della quale almeno una volta l’anno, sono verificati gli effetti derivanti dall’appli- cazione di esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e dell’occupazione e l’andamen- to della mobilità.
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 6 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 21 pag. 142).
CAPO II
FORME DI PARTECIPAZIONE
Articolo 7 – scheda esplicativa pag. 77
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal dato- re di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, deni- gratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute fisica e psichica o la professio- nalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 (Nota 22 pag. 142),
riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in ge- nerale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 (pag. 16) sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione alle materie di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del d.lgs n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori orga- nizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani genera- li per la formazione, previsti dagli artt. 33 (Nota 23 pag. 144) e 18 (Nota 24 pag. 145), rispettivamente, dei CCNL 5 dicembre 1996 e 10 feb- braio 2004 nonché dall’articolo 23 (pag. 25) del presente contratto, idonei interventi formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono es- sere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interperso- nali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali della presente area, firmatarie del CCNL, e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il vi- cepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la compo- sizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da que- st’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Le aziende o enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizza- no e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I compo- nenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Articolo 8 – scheda esplicativa pag. 78
Xxxxx di rinvio ed integrazioni
1. Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, (Nota 25 pag. 145) in particolare all’art. 10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 ago- sto 2000, il 27 febbraio 2001. Per il monte complessivo dei permessi orari aziendali spettanti ai dirigenti si fa, comunque, riferimento al CCNQ vi- gente nel tempo. In tal senso è modificato il primo periodo dell’art. 9, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 11 pag. 131).
2. Il secondo alinea dell’art. 9, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 11 pag. 131) è sostituito dal seguente: “- dalle componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale”.
Articolo 9 – scheda esplicativa pag. 79
Coordinamento Regionale
1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs 165 del 2001 (Nota 26 pag. 146), le Regio- ni, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative:
a) all’utilizzo delle risorse regionali di cui all’art. 57 (pag. 44);
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione perma- nente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organi- ca del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 27 pag. 146) ora art. 54, comma 2 (pag. 43), primo alinea del pre- sente contratto);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell’art. 53 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 28 pag. 147);
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi del- l’art. 25 comma 5 (pag. 27);
f) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impe- gno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto del- le disposizioni del d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 29 pag. 147) relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
h) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004 (Nota 30 pag. 148), diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
i) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G) (pag. 15), di norme ido- nee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa.
2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di re- lazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell’art. 5 (pag. 16). Per le materie del comma 1, decorso inutil- mente il termine di 120 giorni, si applica l’art. 5, comma 2 (pag. 16).
3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e l’incre- mento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50 [Nota 27 pag. 146], 51, 52 del I biennio [Nota 31 pag. 148] e 9, 10 del II biennio) (Nota 32 pag. 149) nonché dall’art. 37 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 (Nota 33 pag. 150), confermate dagli artt. 54 (pag. 43), 55 (pag. 44) e 56 (pag. 44) del presente contratto.
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. 7 (pag. 17) e degli artt. 54 (pag. 43) e 56 (pag. 44) solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utiliz- zare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’ entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.
5. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 4 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Nota 18 pag. 137).
6. L’art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 34 pag. 150) è disapplicato.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
STRUTTURA DEL RAPPORTO
Articolo 10 – scheda esplicativa pagg.81-82
Caratteristiche del rapporto di lavoro
1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro della dirigenza medica e ve- terinaria può essere esclusivo o non esclusivo. Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell’art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 35 pag. 151).
2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun an- no. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo all’opzione e sono regolati dall’art. 12 (pag. 20).
3. Per i dirigenti già a rapporto non esclusivo all’entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad appli- carsi l’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 36 pag. 151), salvo che per il termine dell’opzione anch’essa da effettuarsi entro il 30 novem- bre di ciascun anno.
4. L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all’entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e, co- munque, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L’indennità compete, inoltre, nella misura sta- bilita dall’art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 37 pag. 152), II biennio economico 2000 – 2001, a tutti quelli che opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3, tenuto conto dell’esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre dell’anno in cui è effettuata l’opzione, calcolata secondo le modalità previste dall’art. 12, comma 3, lettera b) del citato CCNL del II biennio (Nota 38 pag. 153), come integrato dall’art. 24, comma 12, del presente CCNL (pag. 26).
5. Per l’acquisizione delle fasce successive all’indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si conferma l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio (Nota 37 pag. 152).
6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico at- tribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nel- l’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di com- petenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture -, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
8. L’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 39 pag. 153) è disapplicato.
Articolo 11 – scheda esplicativa pagg.81-82
Modifiche ed integrazioni
1. In attuazione dell’art. 10 (pag. 20) i seguenti articoli del CCNL dell’8 giugno 2000, sono così modificati:
A) Il comma 2 dell’art. 18 è cosi sostituito:
“2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dal- l’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della strut- tura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all’art. 27 (pag. 27) con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del curriculum prodotto dei dirigenti interessati”.
B) Le indennità mensili previste dal comma 7 dell’art. 18 sono rispettivamente aggiornate in € 535,05 ed in € 267,52 e sono finanziate con le ri- sorse dei fondi di cui agli artt. 54 (pag. 43) e 56 (pag. 44) del presente contratto.
C) A decorrere dal 30 maggio 2004, il comma 11 dell’art. 27 (pag. 27) non è più applicabile nel conferimento di nuovi incarichi di direzione di strut- tura complessa o di struttura semplice.
Articolo 12 – scheda esplicativa pagg.81-82
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa
1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’op- zione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data:
- il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice;
- l’art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 40 pag. 153) è disapplicato;
- il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell’art. 46, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 41 pag. 154) ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell’alle- gato 6 tavola 2 (pag. 54).
2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati:
- i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui
all’art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 42 pag. 154)), dopo l’opzione continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell’incarico;
- non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite dall’art 43 (pag. 38);
- è inibita l’attività libero–professionale intramuraria;
- cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che – dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale.
3. Il ritorno dei dirigenti all’ opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene la retribuzione di posizione e di risultato, è regolato dal- l’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 36 pag. 151) (modificato dall’art. 10, comma 3 (pag. 20) nonché dall’art. 58 (pag. 44)). L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rap- porto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l’art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico (Nota 37 pag. 152).
Articolo 13
Rapporti di lavoro ad esaurimento
1. I rapporti di lavoro a tempo definito ed altri similari, già indicati nell’art. 44, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 43 pag. 155) ed anco- ra in essere all’entrata in vigore del presente contratto, sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio al rappor- to di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e con decorren- za dal 1 gennaio dell’anno successivo. Sino al passaggio, ai dirigenti citati è attribuito il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) indicato nell’allegato n. 6 tavola 3 del presente contratto (pag. 55).
2. Il comma 1 trova applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad esaurimento in via definitiva dal d.l. n. 415 del 1990, convertito in legge n. 58 del 1991. Sino al passaggio, il trattamento economico spettante agli interessati è stabilito dall’art. 48 (pag. 41).
3. A seguito del passaggio al rapporto di lavoro con orario unico, ai dirigenti dei commi 1 e 2 viene attribuito il trattamento economico comples- sivo fondamentale ed accessorio corrispondente al rapporto di lavoro prescelto, esclusivo o non esclusivo.
4. Il comma 1 si applica anche ai veterinari di cui all’art. 43, comma 1, lettera A, punto b) del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 44 pag. 155), i qua- li, essendo gia con rapporto di lavoro non esclusivo ed orario unico, possono solo optare per il rapporto di lavoro esclusivo. Sino all’opzione, a det- ti dirigenti è attribuito il trattamento economico complessivo fondamentale ed accessorio, indicato nell’allegato n. 6 tavola 3 (pag. 55).
5. Le aziende ed enti fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dai comma 1, 2 e 4 del presente articolo congelando, in misura corrispondente alla spesa, assunzioni per posti vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza, tenuto conto - per i dirigenti medici – del mag- giore numero di ore da effettuarsi per l’adeguamento dell’orario di lavoro.
CAPO II
ORARIO DI LAVORO
Articolo 14 – scheda esplicativa pagg. 82-83
Orario di lavoro dei dirigenti
1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolan- do, con le procedure individuate dall’art. 6, comma 1 lett. B) (pag. 16), in modo flessibile l’impegno di servizio per correlarlo alle esigenze del- la struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestaziona- li richiesti all’equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell’art. 65, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 13 pag. 133) nell’assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, sta- bilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi presta- zionali eccedenti l’orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell’ art. 65, comma 6 citato. In tale ambito ven- gono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.
2. L’orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficien- za raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all’incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all’impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 13 pag. 133).
4. Nello svolgimento dell’orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l’aggiornamento professionale, l’ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con ca- denza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ov- vero, infine, utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall’art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 45 pag. 156) al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esau- rimento le ore destinate all’aggiornamento sono dimezzate.
5. L’azienda, con le procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiet- tivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiunti-
vo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) (pag. 18) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condi- zioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 29 pag. 142) in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4, comma 2, lett. G) (pag. 15). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell’individuazione dei criteri generali per l’adozione di tale atto dovrà essere indicato che l’esercizio dell’attività libero professionale di cui all’art. 55 comma 2 (pag. 44) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell’arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna pro- grammazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell’art. 16 (pag. 22). Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emer- genza che avvengano nel medesimo periodo orario. L’azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una tur- nazione per la copertura dell’intero arco delle 24 ore.
8. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell’arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla setti- mana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le pro- cedure di cui al comma 1. Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veteri- naria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l’istituto della pronta disponibilità di cui all’art. 17 fatte salve altre eventuali necessità da in- dividuare in sede aziendale con le procedure indicate nell’art. 6 (pag. 16).
9. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo già di I o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
10. Tutti i dirigenti medici di cui al comma 1, indipendentemente dall’esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 16 e 17.
per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i servizi di pronta disponibilità.
11. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 16 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 46 pag. 157).
Articolo 15 – scheda esplicativa pagg. 82-83
Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all’art. 14, per l’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall’art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 13 pag. 133) nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
2. I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano – con modalità condivise con le aziende ed enti – la pianifica- zione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedi- cati alla attività libero professionale intramuraria.
3. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 17 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 47 pag. 157).
Articolo 16 – scheda esplicativa pag. 83
Servizio di guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all’art. 6, comma 1 lett. B), mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all’interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corre- sponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 55 (pag. 44) ovvero con recupero orario. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 18 (pag. 23).
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) (pag. 18), le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all’allegato n. 2 (pag. 48) per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa.
5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettere f e g) e con la finalità di valorizzare le aree di disagio, le parti si impegnano, altresì, a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne, in orario o fuori dell’orario di lavoro, con il contratto del secondo biennio economi- co 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARAN, en- tro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l’entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l’art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 48 pag. 158).
Articolo 17
Pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all’art. 6, comma 1, lett. B), nell’ambito del piano annuale adottato dall’azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa - in servi- zio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del com- ma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno pre-
vedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell’art. 16 (pag. 22) ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può preve- dersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell’art. 14 (pag. 21).
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chia- mata, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario setti- manale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell’art. 55 (pag. 44).
8. Le parti concordano che nell’ambito dei criteri generali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) (pag. 18) sono individuate le modalità per il gra- duale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza.
9. Con l’entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l’art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 49 pag. 158).
Articolo 18
Integrazione dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000
1. Con l’entrata in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 29 pag. 147), è aggiunto il se- guente:
“2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all’art. 14 comma 6 - rientrino i servizi di guardia notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lett. g), che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. È inoltre necessario che:
- sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
- siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamen- te svolte in azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
- la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi.
2. La presente disciplina, che decorre dall’entrata in vigore del presente contratto, ha carattere sperimentale ed è soggetta a verifiche e monito- raggio secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1, lett. g) (pag. 18).
CAPO III
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
Articolo 19
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della retribuzio- ne per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o co- munque per fatti anche estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 50 pag. 158).
3. L’azienda o ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dirigen- te alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione, ai sensi del comma 4 septies dell’art. 15 della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni (Nota 51 pag. 159), per i casi previsti dalla medesima disposizione nel comma 1 lettera a) e b) limitatamente all’art. 316 e 316 bis del codice penale (Nota 52 pag. 160) nonché lettere c) ed f).
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001 (Nota 53 pag. 161), in alternativa alla so- spensione, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3 (trasferimento provvisorio di sede). Per i medesimi reati, qualora inter- venga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001 (sospensione obbligatoria) (Nota 54 pag. 161).
6. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 è corrisposta sino al 30 dicembre 2003 un’indennità pari al 50% della retribuzione indicata nel- l’allegato n. 4 del CCNL del 5 dicembre 1996 (Nota 55 pag. 162). Dal 31 dicembre 2003, l’indennità rimane pari al 50% della retribuzione in- dicata nell’allegato n. 3 del presente contratto. Al dirigente competono inoltre gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di an- zianità, ove spettanti.
7. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. (Nota 56 pag. 162) ed, ove ne ricorrano i presup- posti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate dall’art. 3, com- ma 57 della legge 350 del 2003 (Nota 57 pag. 163), come modificato dalla legge 126 del 2004.
8. Ove il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi diversi da quelli indicati nelle norme richiamate al comma 7, fatto salvo il caso di morte del di- pendente, l’azienda valuta tutti i fatti originariamente contestati per i quali non sia intervenuto il proscioglimento al fine di verificare se sussi-
stano comunque le condizioni o meno per il recesso.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653 c.p.p. (Nota 56 pag. 162). Il recesso come conseguenza di tali condanne de- ve essere attivato nel rispetto delle procedure dell’art. 36, commi 1 e 2 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 50 pag. 158). È fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001 (Nota 58 pag. 163).
10. Il dirigente licenziato a seguito di condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori servizio (che, pur non attenendo di- rettamente al rapporto di lavoro, non ne aveva consentito la prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica gravità) se successivamen- te assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima se- de o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima disciplina, anzianità, posizione di incarico e retributiva possedute all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla presta- zione di lavoro straordinario.
11. Nel caso previsto dal comma 6, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da 2 a 5, la stessa conserva effi- cacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revoca- ta di diritto e il dirigente riammesso in servizio.
13. La presente disciplina disapplica l’art. 30 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 59 pag. 163).
Articolo 20 – scheda esplicativa pag. 84
Comitato dei Garanti
1. Le parti confermano l’art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 60 pag. 164) che ha istituito il Comitato dei garanti nel testo integrato a titolo di interpretazione autentica dai CCNL del 24 ottobre 2001 e 29 settembre 2004. A tal fine precisano che:
- nel comma 5 dell’art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 le parole “improrogabilmente entro 30 giorni” sono sostituite dalle parole “improrogabilmen- te ed obbligatoriamente entro sessanta giorni”;
- il parere è vincolante per l’azienda ed ente ed è richiesto una sola volta al termine delle procedure previste dall’art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 50 pag. 158).
2. Il dirigente può richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti da attuarsi entro il termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni caso il dirigente deve essere obbligatoriamente informato.
3. Il Comitato dei Garanti si dota di un proprio regolamento di funzionamento.
Articolo 21 – scheda esplicativa pag. 84
Copertura assicurativa
1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spe- se di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL dell’ 8 giugno 2000 (Nota 115 pag. 206) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di €26,00 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000 (Nota 61 pag. 164)) ad un massimo di €50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trat- tenuta decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.
3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all’art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 11 pag. 131) di quanto stabilito ai sensi del comma 2.
4. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istitui- ta ai sensi dell’ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 61 pag. 164).
5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a for- nire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti nell’ottica di dimi- nuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, con- sentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizza- zioni sindacali di cui all’art. 9 del CCNL dell’8 giugno 2000 (Nota 11 pag. 131).
6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 61 pag. 164).
NOTA ESPLICATIVA DELL’ARTICOLO 21
Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l’espressione “ulteriori rischi” del comma 2 può significare tanto la copertura da par- te del dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal ri- schio dell’azione di rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave.
Articolo 22
Disciplina transitoria della mobilità
1. Il dirigente ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento previamente individuati (quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell’azienda o ente anche nell’ambito dell’ ECM deve im- pegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 49 pag. 158) se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il dirigente neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due an- ni dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto dall’art. 20, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
3. Il comma 2 entra in vigore il 30 settembre 2005. Sono fatte salve le procedure dell’art. 20 citato per le domande di mobilità che abbiano otte- nuto il nulla osta dell’azienda o ente di destinazione del dirigente alla data del 29 settembre 2005.
4. In considerazione dell’eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonché del carattere sperimentale della presente norma, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.
Articolo 23 – scheda esplicativa pag. 85
Formazione ed ECM
1. Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 23 pag. 144) e dall’art. 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 (Nota 24 pag. 145), che disciplinano la formazione e l’aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti con- fermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui all’art. 16 bis e segg. del d.lgs. n. 502 del 1992 (Nota 15 pag. 135) per fa- vorire la quale sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati.
2. La formazione continua si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e re- gionale, concordati in appositi progetti formativi presso l’azienda o ente ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera C) (pag. 15). Le predette linee e pro- getti formativi dovranno sottolineare in particolare il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione sull’organizzazione del lavoro.
3. L’azienda e l’ente garantiscono l’acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti dispo- sizioni nell’ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi dell’art. 18, comma 4 del CCNL 10 feb- braio 2004 (Nota 24 pag. 145), ivi comprese quelle eventualmente stanziate dall’Unione Europea. I dirigenti che vi partecipano sono considera- ti in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 3 e 4 dell’art. 33 del CCNL del 5 dicembre 1996 (Nota 23 pag. 144) come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a li- vello regionale.
4. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che nel caso di impossibilità anche par- ziale di rispettare la garanzia prevista dal comma 2 circa l’ acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interes- sati non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall’art. 16 quater del D. lgs. 502 del 1992 (Nota 15 pag. 135). Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del presente contratto.
5. Xxx, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integra- tivi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 62 pag. 165). Il principio non si applica nei confronti di dirigenti tra- sferiti dalle aziende di cui al comma 4.
6. Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malat- tia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in materia.
7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l’obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani di cui al comma 2. Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche quella continua - rientrano nell’ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.
Articolo 24 Disposizioni particolari
1. L’art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 45 pag. 156) è così integrato:
- al termine del comma 1, ultimo alinea, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
“Tali permessi possono anche essere concessi per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità”.
- al termine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
“Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 (Nota 63 pag. 166) come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Nota 64 pag. 166) e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 (Nota 65 pag. 166) che prevedono, ri- spettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo”.
- al termine del comma 7, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
“Le aziende ed enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato”.
2. Con decorrenza dall’entrata in vigore del presente CCNL, le parti, con riferimento all’art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 66 pag. 167), confermano che nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di xxxxx sono comprese le voci indicate nella ta- bella n. 3 allegata, che, dalla medesima data sostituisce la tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 55 pag. 162).
3. Al termine del comma 4 dell’art. 27 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 67 pag. 167), dopo il numero “958” e prima del punto, sono aggiunte le parole “e successive modificazioni ed integrazioni”. Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma: ”5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze di completamento, ai fini del trattamento economico, si applica quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215” (Nota 68 pag. 167).
4. Il comma 7 dell’art. 70 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 69 pag. 168), come indicato nell’allegato n. 3 (pag. 51), è integrato con le seguenti voci retributive:
- indennità di esclusività ove spettante ai sensi dell’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 39 pag. 153);
- indennità di struttura complessa ove in godimento all’atto del distacco;
- quote di retribuzione di risultato da definire in contrattazione integrativa.
5. Nel comma 12 dell’art. 13 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 35 pag. 150), dopo la parola “assenso” e prima del punto, sono inserite le seguenti parole:” che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni”.
6. Nel comma 5 dell’art. 28 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 62 pag. 165), dopo il primo periodo è inserita la seguente frase:” Il contratto è sot- toscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell’incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.”
7. Ad integrazione dell’art. 24, comma 5, del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 61 pag. 164), qualora l’azienda o ente non possa mettere a disposi- zione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte o per adempimenti fuori dell’ufficio, il rimborso delle spese potrà avvenire se- condo le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi di bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell’art. 10 del CCNL dell’8 giugno 2000 (Nota 11 pag. 131), sarà finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro di cui all’art. 55 del presente contratto (pag. 44) a condizione che ne abbia la necessaria capienza.
8. Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 62 pag. 165), ed a titolo di interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente stabilita rispettivamente dai commi 9 e 3 delle medesime norme. La du- rata dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell’art. 30 (pag. 28). Pertanto in tal modo va intesa la dizione “o per periodo più breve” contenuta nell’art. 29, comma 3. L’incarico
– anche se non ne sia scaduta la durata - cessa altresì automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa l’applicazione del- l’art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 (Nota 70 pag. 169) e successive modificazioni.
9. Ad integrazione e chiarimento del CCNL di interpretazione autentica del 4 luglio 2002 e sempre a titolo di interpretazione autentica dell’art. 55 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 71 pag. 170) nonchè dell’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 72 pag. 171), con riguardo alle mo- dalità di composizione della retribuzione di posizione complessiva di ciascun dirigente, le parti precisano che essa è definita in azienda sulla base della graduazione delle funzioni. La retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dalle citate disposizioni (e stabilita dalle di- sposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo) è corrisposta, quindi, quale anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è assorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico in base alla graduazione delle funzioni, nel rispetto della disponibilità dell’ap- posito fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima contrattuale si aggiunge la somma mancante al valore complessivo dell’incarico stabili- to in azienda con l’unica garanzia che il valore dell’incarico, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Si rin- via, per chiarezza, all’esempio dell’allegato n. 4 (pag. 51).
10. Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 39, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 72 pag. 172), relativo all’attribuzione ai dirigenti
di un incarico diverso a seguito dei processi di ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti ritengono opportuno richiamare le procedure da at- tivare in base ai vigenti contratti collettivi prima di modificare l’incarico:
- obbligo della consultazione delle componenti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo vigente ai sensi del- l’art. 6, comma 1, lettera C) prima della ridefinizione delle dotazioni organiche mediante l’atto aziendale;
- verifica in contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, commi 2, lettera F e 3 (pag. 15), delle implicazioni del processo di riorganizzazione sulle posizioni di lavoro dei dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro conferiti, al fine di rinvenire, nell’ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto equilibrio che tengano conto della valutazione riportata;
- applicazione dell’art. 31, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 73 pag. 172), ove ne ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare si- tuazioni di esubero in generale o di perdita dell’incarico da parte dei dirigenti anche di struttura complessa. A tal fine la parola “ultima” del pe- riodo finale del comma 1 della citata disposizione è abrogata;
- applicazione del citato art. 31 o dell’art. 17 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 (Nota 30 pag. 148) per i dirigenti in eccedenza tenu- to conto dell’art. 9, comma 1, lettera h) del presente contratto (pag. 18).
11. Ad integrazione dell’art. 39, comma 10, del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 72 pag. 172) e con decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto si precisa che il valore minimo delle fasce di incarico coincide con la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dalle tavo- le di cui agli artt. 42 (pag. 37) e 43 (pag. 38), in relazione alle tipologie degli incarichi e rapporto di lavoro ivi indicati.
12. Le parti concordano che l’anzianità complessiva con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato prevista dall’art. 12, comma 3, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio (Nota 38 pag. 153), deve essere stata maturata senza soluzione di continuità quali dirigenti pres- so le aziende ed enti del comparto.
13. Il comma 8, lettera b) dell’art. 10 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 (Nota 74 pag. 174), è così sostituito: “tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del com- parto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del d.lgs 165 del 2001 (Nota 75 pag. 174) per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unio- ne Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 18 comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 76 pag. 175)”.
14. La disciplina dell’art. 9 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 (Nota 77 pag. 175) è estesa anche ai casi di donazione di organo tra vivi.
15. All’art. 20 del CCNL 10 febbraio 2004 (Nota 78 pag. 176), sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
- al comma 3 prima del punto e dopo la parola in godimento sono aggiunte le seguenti parole: “e, nei casi previsti, il trattamento di missione per un periodo non superiore a sei mesi”;
- al comma 5, prima del punto e dopo la data “1996” sono aggiunte le seguenti parole: “e l’art. 21, commi da 6 a 8 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 79 pag. 176)”.
16. Al termine del comma 2, dell’art. 28 del CCNL 10 febbraio 2004 (Nota 80 pag. 176) dopo le parole “di regola entro il mese successivo” so- no aggiunte le parole “tenuto conto delle ferie maturate e non fruite”.
17. All’art. 38, comma 2 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 (Nota 81 pag. 177) dopo le parole di cui all’art. 3” vanno aggiunte le pa- role “ed all’art. 4” omesse per errore materiale.
CAPO IV
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Articolo 25 – scheda esplicativa pag. 87
La verifica e valutazione dei dirigenti
1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999 (Nota 82 pag. 177), definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei ri- sultati e, per l’applicazione dell’art. 26, comma 2 (pag. 27), anche dell’attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i pro- cessi di valutazione di cui al presente capo – affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione. A tal fine si rinvia, a titolo esemplificativo, all’allegato n. 5 del presente contratto (pag. 52).
3. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico o, comunque, per le altre finalità indicate nell’art. 26.
4. I risultati finali della valutazione annuale ed al termine dell’incarico effettuata dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità previste dall’art. 26, comma 3, lettere a) e b) sono parte in- tegrante degli elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l’acquisizione de- gli altri benefici previsti dall’art. 26, comma 2.
5. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e del- le competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell’art. 9 comma 1, lettera e) (pag. 18). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui al- l’art. 10, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 11 pag. 131).
6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono essere improntate ai seguenti principi:
a) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
c) diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l’orga- nismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;
7. L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di prin- cipio, dagli elementi indicati negli artt. 27 (pag. 27) e 28 (pag. 28), ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 5.
8. Il presente articolo sostituisce l’art. 32 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 83 pag. 178).
Articolo 26 – scheda esplicativa pag. 87
Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti
1. Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono:
a) il Collegio tecnico;
b) il Nucleo di valutazione;
2. Il Collegio tecnico procede alla verifica e valutazione:
a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
b) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
c) dei dirigenti che raggiungono l’esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all’indennità di esclusività.
3. Il Nucleo di valutazione procede alla verifica e valutazione annuale:
a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa e di struttura semplice;
b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.
4. L’organismo di cui al comma 3 opera sino alla eventuale applicazione da parte dell’azienda, dell’art. 10, comma 4 del d. lgs. 286 del 1999 (Nota 84 pag. 179).
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 31 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 85 pag. 179).
Articolo 27 – scheda esplicativa pag. 87
Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti
1. La valutazione annuale da parte del nucleo di valutazione riguarda:
1) Per i dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice:
a) la gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obietti- vi concordati e risultati conseguiti;
b) ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in base all’atto aziendale;
c) l’efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali;
2) Per tutti gli altri dirigenti:
a) l’osservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati in relazione all’incarico attribuito;
b) il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali – quantitativi espressamente affidati;
c) l’impegno e la disponibilità correlati all’articolazione dell’orario di lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi.
2. L’esito positivo della valutazione di cui al comma 1 comporta l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le pro- cedure di cui all’art. 65, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 13 pag. 133).
3. L’esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme agli altri elementi, anche alla formazione della valutazione da attuarsi alla sca- denza degli incarichi dirigenziali e per le altre finalità previste dall’art. 26, comma 2 (pag. 27).
4. Il presente articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 86 pag. 180).
Articolo 28 – scheda esplicativa pag. 87
Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
1. La valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multi-professionale nell’organizzazione dipartimentale;
b) del livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell’apporto specifico;
c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all’appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all’orientamento all’u- tenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
d) dell’efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;
e) della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all’uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;
f) della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché i processi formativi e la selezione del personale;
g) della capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali;
h) delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo, della docenza universitaria e nell’ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;
i) del raggiungimento del minimo di credito formativo di cui all’art. 16 ter, comma 2 del d.lgs. 502 del 1992 (Nota 15 pag. 135) tenuto conto dell’art. 23, commi 4 e 5 (pag. 25);
j) del rispetto del codice di comportamento allegato n. 1 del presente contratto (pag. 46), tenuto conto anche delle modalità di gestione del- le responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici.
2. L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti:
a) per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell’incarico realizza la condizione per la conferma nell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. Per gli altri dirigenti realizza la condi- zione per la conferma o il conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale ed economico o di struttura semplice;
b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli artt. 3, comma 1, (Nota 87 pag. 180) e 4, comma 2 (Nota 90 pag. 182)
e art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio (Nota 37 pag. 152):
- la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di con- trollo, nonché di direzione di strutture semplici;
- l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore;
- la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale, il cui valore è indicato, nel tempo, dalle tavole degli articoli da 37 a 40 (pagg.32-35). In ogni caso la retribuzione di posizione minima dopo il 31 dicembre 2003 è rideterminata nella misura prevista dagli artt. 42 (pag. 37) e 43 (pag. 38) ferma rimanendo la modalità di finanziamento stabilita dall’art. 9, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio (Nota 32 pag. 149);
c) per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività al maturare dell’esperien- za professionale richiesta (art. 5, comma 5 CCNL 8 giugno 2000, II biennio (Nota 37 pag. 152)).
3. Il rinnovo, la conferma o il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), primo alinea, avviene nel rispetto della durata previ- sta dagli art. 28, comma 9, e 29, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 62 pag. 165).
4. Il presente articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 86 pag. 180).
Articolo 29 – scheda esplicativa pag. 87
La valutazione negativa
1. L’accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione dell’art. 26 comma 3 (pag. 27), prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del di- rigente anche assistito da una persona di fiducia.
2. L’accertamento che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale ed im- putabili a responsabilità dirigenziale, comporta l’assunzione di provvedimenti che devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente nell’ambito aziendale;
b) all’entità degli scostamenti rilevati.
Articolo 30 – scheda esplicativa pag. 87
Effetti della valutazione negativa dei risultati
1. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, previo esperimento della procedura di cui all’art. 29 (pag. 28), l’ac- certamento delle responsabilità dirigenziali rilevato dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure di verifica annuali in base ai risultati ne- gativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni di cui all’art. 27 comma 1 punto 1 (pag. 27), può determinare:
a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all’anno della verifica;
b) la revoca dell’incarico prima della sua scadenza e l’affidamento di altro tra quelli compresi nell’art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 6 pag. 119), di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzio-
ne di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore non- ché la perdita dell’indennità di struttura complessa;
c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno de- gli incarichi ricompresi nell’art. 27, comma 1, lett. c) (pag. 27) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l’applicazione del comma 5;
2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell’art. 29, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto all’inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni dell’art. 27, comma 1 punto 2 (pag. 27), può determinare:
a) xxxxxxx, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifica;
b) la revoca anticipata dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli previsti dall’art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico in- feriore a quello in atto con le procedure del comma 4;
c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l’applicazione del comma 5.
3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell’art. 29 (pag. 28), l’accertamento delle responsabilità dirigenziali, dovuto all’inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai ca- noni dell’art. 27, comma 1 punto 2, può determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifi- ca.
4. L’azienda o ente può disporre la revoca dell’incarico prevista dai commi 1 e 2, lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell’art. 31 (pag. 29), solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Nel- l’attribuzione di un incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decor- rere dall’entrata in vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile si- no alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42 (pag. 37) e 43 (pag. 38). Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito.
5. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di par- ticolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell’azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, pre- via attuazione delle procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 88 pag. 181) e dall’art. 23 del CCNL dell’8 giugno 2000 (Nota 60 pag. 164), come integrato dall’art. 20 (pag. 24) del presente contratto.
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 89 pag. 181).
Articolo 31 – scheda esplicativa pag. 87
Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti
1. L’esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico è attuato con le procedure di cui all’art. 29.
2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla scadenza dell’incarico non è confermato. Lo stesso è mantenu- to in servizio con altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell’art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, congelando contestualmente un posto vacante di dirigente. Il mantenimento in servizio comporta la perdita dell’indennità di struttura complessa ove attribuita e l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore.
3. Nei confronti dei restanti dirigenti, compresi quelli con incarico di direzione di struttura semplice, il risultato negativo della verifica del comma 1 non consente la conferma nell’incarico già affidato e comporta l’affidamento di un incarico tra quelli della tipologia c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 di minor valore economico nonché il ritardo di un anno nella attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività di cui al- l’art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico (Nota 37 pag. 152), ove da attribuire nel medesimo anno.
4. Per i dirigenti con meno di cinque anni, il risultato negativo della verifica del comma 1 al termine del quinquennio comporta il ritardo di un an- no nell’eventuale conferimento di un nuovo incarico tra quelli compresi nelle tipologie b) e c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno nonché nell’applica- zione degli artt. 4, comma 2 (Nota 90 pag. 182) e 5, comma 5 del CCNL (Nota 37 pag. 152) in pari data, relativo al II biennio.
5. In tutti i casi di attribuzione di un incarico di minor valore economico, sino al 30 dicembre 2003, è fatta salva la componente fissa della retri- buzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, la nuova retribuzione di posizione minima con- trattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42 (pag. 37) e 43 (pag. 38). Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito.
6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell’azienda o ente ai sensi dell’art. 36 del CCNL 5 dicem- bre 1996 (Nota 50 pag. 158).
7. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti ad una nuova verifica l’anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della va- lutazione con riguardo alle indennità. In presenza delle condizioni organizzative che lo consentono, è fatta salva la facoltà delle aziende ed enti, dopo tale periodo ed in base alla predetta verifica, di conferire ai dirigenti del comma 4 uno degli incarichi di cui all’art. 27, lettera c) (Nota 6 pag. 119).
8. Il presente articolo sostituisce l’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 89 pag. 181).
Articolo 32 – scheda esplicativa pag. 87
Norma finale del sistema di valutazione
1. Il sistema di valutazione previsto dal presente contratto, a modifica ed integrazione di quanto stabilito dagli articoli da 31 a 34 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 91 pag. 183), deve essere attuato a regime entro il 30 novembre 2005.
TITOLO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
Articolo 33 – scheda esplicativa pag. 88
Struttura della retribuzione dei dirigenti
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:
A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE:
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale, confermata nella misura attualmente percepita, salvo quanto disposto dall’art. 34 (pag. 31);
3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4) indennità di specificità medico-veterinaria;
5) retribuzione di posizione minima contrattuale - di parte fissa e variabile - prevista dagli articoli da 37 a 40 (pagg.32-35)e artt. 46 e 47 (pagg.39- 40) in relazione al rapporto di lavoro in atto, sino al 30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di posizione minima contrattuale uni- ficata ai sensi degli artt. 42 (pag. 37) e 43 (pag. 38);
6) Assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali;
B) TRATTAMENTO ACCESSORIO:
1) retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
2) indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 92 pag. 185);
3) retribuzione di risultato, ai sensi dell’art. 65, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 13 pag. 133);
4) retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
5) specifico trattamento economico ove in godimento quale assegno personale (art. 38, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000) (Nota 42 pag. 154).
2. L’indennità di esclusività costituisce un elemento distinto della retribuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio (Nota 37 pag. 152).
3. Ai dirigenti, ove spettante, è corrisposto anche l’assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive mo- dificazioni.
4. Per le voci del trattamento economico - fondamentale ed accessorio – di competenza dei dirigenti medici e veterinari, compresi i rapporti ad esaurimento si rinvia all’allegato n. 6 (pag. 53).
Articolo 34 – scheda esplicativa pag. 88
Indennità Integrativa Speciale
1. A decorrere dall’1 gennaio 2003 cessa di essere corrisposta l’indennità integrativa speciale in godimento in quanto conglobata nello stipendio tabellare.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO
Articolo 35 – scheda esplicativa pag. 88
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2002-2003
1. Dall’1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall’art. 35, del CCNL stipulato il 10 febbraio 2004 (Nota 93 pag. 186), integrativo del CCNL 8 giugno 2000 è incrementato di € 70,40 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 21.141,56.
2. Dal 1 gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato:
- di ulteriori € 82,50 lordi mensili;
- dell’importo lordo mensile dell’indennità integrativa speciale in godimento, pari ad € 551,54, che dalla medesima data cessa di essere corri- sposta.
Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 28.750,00.
3. Gli stipendi tabellari annui lordi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si ag- giunge la tredicesima mensilità.
Articolo 36 Indennità
1. A decorrere dall’1 gennaio 2002, l’indennità di specificità medico-veterinaria, prevista dall’art. 37, comma 2 del CCNL del 8 giugno 2000 (Nota 94 pag. 186) resta fissata nella misura di € 7.746,85 annui lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l’indennità di specificità medico - veterinaria prevista dall’art. 38, comma 2 (pag. 33) per i dirigenti di ex II li- vello al 30.7.1999 rimane fissata nella misura di € 10.329,14 annui lordi, a titolo personale.
3. L’indennità per l’incarico di direzione di struttura complessa, prevista dall’art. 40 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 92 pag. 185), per i dirigenti assunti a decorrere dal 31 luglio 1999 rimane fissata nella misura di € 9.432,05.
4. L’indennità di esclusività rimane fissata nelle seguenti misure:
- Dirigente con incarico di struttura complessa € 16.523,52
- Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza
professionale nel SSN superiore a 15 anni € 12.394,97
- Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza
professionale nel SSN tra 5 e 15 anni € 9.094,81
- Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a 5 € 2.253,30
5. Le indennità di cui ai commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del me- se di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
CAPO III BIENNIO 2002 - 2003
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
Articolo 37 – scheda esplicativa pag. 89
La retribuzione di posizione minima dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo
1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico, la retribuzione di posizione minima con- trattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 95 pag. 186) relativo al II biennio eco- nomico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3 (Nota 87 pag. 180) e 4 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 90 pag. 182), II biennio, risulta così fissata:
Retribuzione di posizione in lire Retribuzione di posizione in euro Fissa variabile Totale fissa Variabile Totale | ||||||
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica | 12.000.000 | 8.141.000 | 20.141.000 | 6.197,48 | 4.204,47 | 10.401,95 |
Dirigente incarico struttura complessa: area medicina | 11.000.000 | 7.049.000 | 18.049.000 | 5.681,02 | 3.640,50 | 9.321,52 |
Dirigente incarico struttura complessa: area territorio | 10.000.000 | 7.017.000 | 17.017.000 | 5.164,56 | 3.623,97 | 8.788,53 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 11.078.000 | 7.037.000 | 18.115.000 | 5.721,30 | 3.634,30 | 9.355,60 | |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 7.940.000 | 4.880.000 | 12.820.000 | 4.100,66 | 2.520,30 | 6.620,96 |
Dirigente equiparato | 2.000.000 | 10.820.000 | 12.820.000 | 1.032,91 | 5.588,05 | 6.620,96 |
Dirigente < 5 anni | 2.000.000 | 4.327.000 | 6.327.000 | 1.032,91 | 2.234,70 | 3.267,61 |
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
Fissa | Variabile | Retribuzione di posizione in euro Totale Incremento Fissa Al 31.12. 2001 parte fissa | Variabile | Totale Al 1.1.2002 | |||
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica | 6.197,48 | 4.204,47 | 10.401,95 | 1.260,00 | 7.457,48 | 4.204,47 | 11.661,95 |
Dirigente incarico struttura complessa: area medicina | 5.681,02 | 3.640,50 | 9.321,52 | 1.260,00 | 6.941,02 | 3.640,50 | 10.581,52 |
Dirigente incarico struttura complessa: area territorio | 5.164,56 | 3.623,97 | 8.788,53 | 1.260,00 | 6.424,56 | 3.623,97 | 10.048,53 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 5.721,30 | 3.634,30 | 9.355,60 | 694,80 | 6.416,10 | 3.634,30 | 10.050,40 | |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 4.100,66 | 2.520,30 | 6.620,96 | 445,20 | 4.545,86 | 2.520,30 | 7.066,16 |
Dirigente equiparato | 1.032,91 | 5.588,05 | 6.620,96 | 445,20 | 1.478,11 | 5.588,05 | 7.066,16 |
Dirigente < 5 anni | 1.032,91 | 2.234,70 | 3.267,61 | 445,20 | 1.478,11 | 2.234,70 | 3.712,81 |
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
Fissa | Variabile | Retribuzione di posizione in euro Totale Incremento Fissa Al 31.12. 2001 parte fissa | Variabile | Totale Al 1.1.2002 | |||
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica | 7.457,48 | 4.204,47 | 11.661,95 | 1.894,80 | 9.352,28 | 4.204,47 | 13.556,75 |
Dirigente incarico struttura complessa: area medicina | 6.941,02 | 3.640,50 | 10.581,52 | 1.894,80 | 8.835,82 | 3.640,50 | 12.476,32 |
Dirigente incarico struttura complessa: area territorio | 6.424,56 | 3.623,97 | 10.048,53 | 1.894,80 | 8.319,36 | 3.623,97 | 11.943,33 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 6.416,10 | 3.634,30 | 10.050,40 | 1.045,20 | 7.461,30 | 3.634,30 | 11.095,60 | |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 4.545,86 | 2.520,30 | 7.066,16 | 668,40 | 5.214,26 | 2.520,30 | 7.734,56 |
Dirigente equiparato | 1.478,11 | 5.588,05 | 7.066,16 | 668,40 | 2.146,51 | 5.588,05 | 7.734,56 |
Dirigente < 5 anni | 1.478,11 | 2.234,70 | 3.712,81 | 668,40 | 2.146,51 | 2.234,70 | 4.381,21 |
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente asse- gnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 (pag. 56).
5. Il fondo dell’art. 54 (pag. 43), alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tavola del comma 3, è cor- risposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 72 pag. 171).
7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si ag- giunge la tredicesima mensilità.
Articolo 38 – scheda esplicativa pag. 90
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo
1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico, la retribuzione di posizione minima con- trattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 (Nota 95 pag. 186) relativo al II biennio eco- nomico 1996-1997, tenuto conto degli artt. 3 (Nota 87 pag. 180) e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio (Nota 90 pag. 182), risulta così fissata:
Retribuzione di posizione in lire Retribuzione di posizione in euro Fissa Variabile Totale Fissa Variabile Totale | |||||
Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici 10.000.000 | 6.760.000 | 16.760.000 | 5.164,56 | 3.491,24 | 8.655,80 |
Dirigente incarico struttura complessa territorio 10.000.000 | 6.314.000 | 16.314.000 | 5.164,56 | 3.260,90 | 8.425,46 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 11.078.000 | 6.971.000 | 18.049.000 | 5.721,30 | 3.600,22 | 9.321,52 |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 7.940.000 | 4.123.000 | 12.063.000 | 4.100,66 | 2.129,35 | 6.230,01 |
Dirigente equiparato 2.000.000 | 10.063.000 | 12.063.000 | 1.032,91 | 5.197,10 | 6.230,01 |
Dirigente < 5 anni 2.000.000 | 4.028.000 | 6.028.000 | 1.032,91 | 2.080,28 | 3.113,19 |
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
Fissa | Variabile | Retribuzione di posizione in euro Totale Incremento Fissa Al 31.12. 2001 parte fissa | Variabile | Totale Al 1.1.2002 | |||
Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici | 5.164,56 | 3.491,24 | 8.655,80 | 1.125,60 | 6.290,16 | 3.491,24 | 9.781,40 |
Dirigente incarico struttura complessa territorio | 5.164,56 | 3.260,90 | 8.425,46 | 1.240,80 | 6.405,36 | 3.260,90 | 9.666,26 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 5.721,30 | 3.600,22 | 9.321,52 | 510,00 | 6.231,30 | 3.600,22 | 9.831,52 | |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 4.100,66 | 2.129,35 | 6.230,01 | 510,00 | 4.610,66 | 2.129,35 | 6.740,01 |
Dirigente equiparato | 1.032,91 | 5.197,10 | 6.230,01 | 510,00 | 1.542,91 | 5.197,10 | 6.740,01 |
Dirigente < 5 anni | 1.032,91 | 2.080,28 | 3.113,19 | 510,00 | 1.542,91 | 2.080,28 | 3.623,19 |
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
Fissa | Variabile | Totale Incremento Al 31.12. 2001 parte fissa | Fissa | Variabile | Totale Al 1.1.2002 | ||
Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici | 6.390,16 | 3.491,24 | 9.781,40 | 1.749,60 | 8.039,76 | 3.491,24 | 11.531,00 |
Dirigente incarico struttura complessa territorio | 6.405,36 | 3.260,90 | 9.666,26 | 1.864,74 | 8.270,10 | 3.260,90 | 11.531,00 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 6.231,30 | 3.600,22 | 9.831,52 | 766,80 | 6.998,10 | 3.600,22 | 10.598,32 | |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 4.610,66 | 2.129,35 | 6.740,01 | 766,80 | 5.377,46 | 2.129,35 | 7.506,81 |
Dirigente equiparato | 1.542,91 | 5.197,10 | 6.740,01 | 766,80 | 2.309,71 | 5.197,10 | 7.506,81 |
Dirigente < 5 anni | 1.542,91 | 2.080,28 | 3.623,19 | 758,02 | 2.300,93 | 2.080,28 | 4.381,21 |
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente asse- gnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigen- te indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 (pag. 56).
5. Il fondo dell’art. 54 (pag. 43), alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tabella del comma 3, è cor- risposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta disciplinata dall’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 (nota 72 pag. 171).
7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si ag- giunge la tredicesima mensilità.
CAPO IV
BIENNIO 2002 – 2003
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
Articolo 39 – scheda esplicativa pag. 90
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti medici a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico, la retribuzione di posizione minima contrat- tuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto dei tagli previsti dall’art. 47 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 96 pag. 187) nonché de- gli artt. 3 (Nota 87 pag. 180) e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio (Nota 90 pag. 182) come integrati dall’art. 38, comma 2, del CCNL 10 febbraio 2004 (Nota 81 pag. 177) (emendato dall’art. 24, comma 17 del presente contratto (pag. 26)), risulta così fissata:
Retribuzione di posizione in lire Retribuzione di posizione in euro Fissa variabile Totale Fissa Variabile Totale | ||||||
Dirigente già incarico struttura. Complessa: area chirurgica | 9.033.000 | 4.070.500 | 13.103.500 | 4.665,15 | 2.102,23 | 6.767,38 |
Dirigente già incarico struttura. Complessa: area medicina | 8.033.000 | 3.524.500 | 11.557.500 | 4.148,69 | 1.820,25 | 5.968,94 |
Dirigente già incarico struttura. Complessa: area territorio | 7.033.000 | 3.508.500 | 10.541.500 | 3.632,24 | 1.811,98 | 5.444,22 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 8.600.000 | 3.518.500 | 12.118.500 | 4.441,52 | 1.817,15 | 6.258,67 | |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 5.462.000 | 2.440.000 | 7.902.000 | 2.820,89 | 1.260,15 | 4.081,04 |
Dirigente equiparato | 2.000.000 | 5.410.000 | 7.410.000 | 1.032,91 | 2.794,03 | 3.826,94 |
Dirigente < 5 anni | 2.000.000 | 2.163.500 | 4.163.500 | 1.032,91 | 1.117,35 | 2.150,26 |
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
Fissa | Variabile | Retribuzione di posizione in euro Totale Incremento Fissa Al 31.12. 2001 parte fissa | Variabile | Totale Al 1.1.2002 | |||
Dirigente già incarico struttura complessa: area chirurgica | 4.665,15 | 2.102,23 | 6.767,38 | 900,00 | 5.565,15 | 2.102,23 | 7.667,38 |
Dirigente già incarico struttura complessa: area medicina | 4.148,69 | 1.820,25 | 5.968,94 | 900,00 | 5.048,69 | 1.820,25 | 6.868,94 |
Dirigente già incarico struttura. Complessa: area territorio | 3.632,24 | 1.811,98 | 5.444,22 | 900,00 | 4.532,24 | 1.811,98 | 6.344,22 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 4.441,52 | 1.817,15 | 6.258,67 | 680,00 | 5.121,52 | 1.817,15 | 6.938,67 | |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 2.820,89 | 1.260,15 | 4.081,04 | 491,60 | 3.312,49 | 1.260,15 | 4.572,64 |
Dirigente equiparato | 1.032,91 | 2.794,03 | 3.826,94 | 611,69 | 1.644,61 | 2.794,03 | 4.438,64 |
Dirigente < 5 anni | 1.032,91 | 1.117,35 | 2.150,26 | 491,60 | 1.542,51 | 1.117,35 | 2.641,86 |
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
Fissa | Variabile | Retribuzione di posizione in euro Totale Incremento Fissa Al 31.12. 2001 parte fissa | Variabile | Totale Al 1.1.2002 | |||
Dirigente già incarico struttura complessa: area chirurgica | 5.565,15 | 2.102,23 | 7.667,38 | 1.200,00 | 6.765,15 | 2.102,23 | 8.867,38 |
Dirigente già incarico struttura complessa: area medicina | 5.048,69 | 1.820,25 | 6.868,94 | 1.200,00 | 6.248,69 | 1.820,25 | 8.068,94 |
Dirigente già incarico struttura. Complessa: area territorio | 4.532,24 | 1.811,98 | 6.344,22 | 1.200,00 | 5.732,24 | 1.811,98 | 7.544,22 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 5.121,52 | 1.817,15 | 6.938,67 | 990,00 | 6.111,52 | 1.817,15 | 7.928,67 | |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.312,49 | 1.260,15 | 4.572,64 | 787,60 | 4.100,09 | 1.260,15 | 5.360,24 |
Dirigente equiparato | 1.644,61 | 2.794,03 | 4.438,64 | 921,60 | 2.566,21 | 2.794,03 | 5.360,24 |
Dirigente < 5 anni | 1.542,51 | 1.117,35 | 2.641,86 | 787,60 | 2312,11 | 1.117,35 | 3.429,46 |
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente residua dopo i ta- gli effettuati ai sensi dell’art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 96 pag. 187). In tal caso si aggiungono alla retribuzione di posizione rimasta complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 (pag. 56).
5. Il fondo dell’art. 54 (pag. 43), alle date indicate dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003. A tale data anche i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto non esclusivo ed assunti en- tro il 31 dicembre 1998 (data ultima per poter mantenere tale rapporto) raggiungono, per effetto dell’art. 4, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, (Nota 90 pag. 182) la retribuzione di posizione minima contrattuale nella misura utile ai fini del conglobamento di cui all’art. 41. Si- no alla predetta data la retribuzione di posizione è disciplinata dall’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 72 pag. 171).
7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si ag- giunge la tredicesima mensilità.
Articolo 40 – scheda esplicativa pag. 91
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico, la retribuzione di posizione minima con- trattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto dei tagli previsti dall’art. 47 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 96 pag. 187) nonché degli artt. 3 (Nota 87 pag. 180) e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio (Nota 90 pag. 182) come integrati dall’art. 38 del CCNL 10 febbraio 2004 (Nota 81 pag. 177) (emendato dall’art. 24, comma 17 del presente contratto (pag. 26)), risulta così fissata:
Retribuzione di posizione in lire Retribuzione di posizione in euro Fissa variabile Totale fissa Variabile Totale | ||||||
Dirigente già incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici 7.033.000 | 3.380.000 | 10.413.000 | 3.632,24 | 1.745,62 | 5.377,86 | |
Dirigente già incarico struttura complessa territorio | 7.033.000 | 3.157.000 | 10.190.000 | 3.632,24 | 1.630,45 | 5.262,69 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 8.600.000 | 3.485.500 | 12.085.500 | 4.441,52 | 1.800,11 | 6.241,63 | |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 5.462.000 | 2.061.500 | 7.523.500 | 2.820,89 | 1.064,68 | 3.885,57 |
Dirigente equiparato | 2.000.000 | 5.031.500 | 7.031.500 | 1.032,91 | 2.598,55 | 3.631,46 |
Dirigente < 5 anni | 2.000.000 | 2.014.000 | 4.014.000 | 1.032,91 | 1.040,14 | 2.073,05 |
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
Fissa | Variabile | Retribuzione di posizione in euro Totale Incremento Fissa Al 31.12. 2001 parte fissa | Variabile | Totale Al 1.1.2002 | |||
Dirigente già incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici 3.632,24 | 1.745,62 | 5.377,86 | 720,00 | 4.352,24 | 1.745,62 | 6.097,86 | |
Dirigente già incarico struttura complessa territorio | 3.632,24 | 1.630,45 | 5.262,69 | 750,00 | 4.382,24 | 1.630,45 | 6.012,69 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 4.441,52 | 1.800,11 | 6.241,63 | 600,00 | 5.041,52 | 1.800,11 | 6.841,63 | |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 2.820,89 | 1.064,68 | 3.885,57 | 600,00 | 3.420,89 | 1.064,68 | 4.485,57 |
Dirigente equiparato | 1.032,91 | 2.598,55 | 3.631,46 | 738,78 | 1.771,69 | 2.598,55 | 4.370,24 |
Dirigente < 5 anni | 1.032,91 | 1.040,14 | 2.073,05 | 568,78 | 1.601,69 | 1.040,14 | 2.641,83 |
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro Fissa Variabile Totale Incremento Fissa Variabile Totale Al 31.12. 2001 parte fissa Al 1.1.2002 | |||||||
Dirigente già incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici 4.352,24 | 1.745,62 | 6.097,86 | 914,83 | 5.267,07 | 1.745,62 | 7.012,69 | |
Dirigente già incarico struttura complessa territorio | 4.382,24 | 1.630,45 | 6.012,69 | 1.000,00 | 5.382,24 | 1.630,45 | 7.012,69 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 5.041,52 | 1.800,11 | 6.841,63 | 874,67 | 5.916,19 | 1.800,11 | 7.716,30 | |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.420,89 | 1.064,68 | 4.485,57 | 874,67 | 4.295,56 | 1.064,68 | 5.360,24 |
Dirigente equiparato | 1.771,69 | 2.598,55 | 4.370,24 | 990,00 | 2.761,69 | 2.598,55 | 5.360,24 |
Dirigente < 5 anni | 1.601,69 | 1.040,14 | 2.641,83 | 787,63 | 2.389,32 | 1.040,14 | 3.429,46 |
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dall’ attribuzione della retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente re- sidua dopo i tagli effettuati ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 96 pag. 187). In tal caso si aggiungono alla retribuzione di posizione rimasta complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 (pag. 56).
5. Il fondo dell’art. 54 (pag. 43), alle date indicate dai commi 2 e 3 deve essere automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corri- spondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tabella del comma 3, è corrisposta in tale misura sino al 30 dicembre 2003. A tale data anche i dirigenti con meno di cinque anni a rapporto non esclusivo assunti entro il 31 dicembre 1998 (data ultima per poter mantenere tale rapporto) raggiungono, per effetto dell’art. 4, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, (Nota 90 pag. 182) la retribuzione di posizione minima contrattuale nella misura utile ai fini del conglobamento di cui all’art. 41 (pag. 36). Sino alla predetta data la retribuzione di posizione è disciplinata dall’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 72 pag. 171).
7. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si ag- giunge la tredicesima mensilità.
CAPO V
NUOVI STIPENDI TABELLARI E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE
DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO DAL 31 DICEMBRE 2003
Articolo 41 – scheda esplicativa pag. 91
Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo ed orario unico è fissato in € 38.198,00 annui lordi.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del com- ma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
■ per € 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui all’art.35, comma 2 (pag. 31), comprensivo, per € 7.169,97, dell’intera misura dell’indennità integrativa speciale annua dell’art. 34 (pag. 31);
■ per € 5.360,24 (€ 5.806,93 compresivi della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli articoli da n. 37 a n. 40 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall’art. 54 (pag. 43);
■ per € 1.245,24 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell’art. 56 (pag. 44).
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
■ per € 28.750,00, lo stipendio tabellare annuo dell’art. 35, comma 2 (pag. 31) comprensivo, per € 7.169,97, dell’intera misura dell’indennità integrativa speciale annua, dell’art. 34 (pag. 31);
■ per € 4.381,21 (€ 4.746,31 compresivi della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli artt. 37 (pag. 32) e 38 (pag. 33) con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall’art. 54 (pag. 43);
■ per € 1.245,24 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dall’art. 56 (pag. 44);
■ per € 979,02 (€ 1.060,61 compresivi della 13^ mensilità) le risorse della RIA (retribuzione individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal ser- vizio che già dal 31 dicembre 2001 confluiscono nel fondo di cui all’art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, (Nota 32 pag. 149) quale antici- pazione dell’incremento della retribuzione di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 (No- ta 87 pag. 180) e 4 comma 2 del citato CCNL del II biennio (Nota 90 pag. 182).
4. Ai fini dei conguagli derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 per la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è do- vuto al dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corri- sposta in data successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente conguagliata ai sensi del presente comma.
5. Ai dirigenti medici e veterinari assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.
Articolo 42 – scheda esplicativa pag. 92
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo. Ridetermina- zione dal 31 dicembre 2003
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 3 degli artt. 37 (pag. 32) e 38 (pag. 33), dei di- rigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo ed orario unico, residua dopo l’applicazione dell’art. 41, (pag. 36) è unificata nel valo- re indicato nell’ultima colonna delle seguenti tavole:
A) Dirigenti Medici | Fissa | Variabile | Retribuzione di posizione in euro Totale Quota parte Retribuzione di posizione 30.12.2003 conglobata minima contrattuale nel tabellare unificata al 31/12/2003 | ||
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica | 9.352,28 | 4.204,47 | 13.556,75 | 5.360,24 | 8.196,51 |
Dirigente incarico struttura complessa: area medicina | 8.835,82 | 3.640,50 | 12.476,32 | 5.360,24 | 7.116,08 |
Dirigente incarico struttura complessa: area territorio | 8.319,36 | 3.623,97 | 11.943,33 | 5.360,24 | 6.583,09 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 7.461,30 | 3.634,30 | 11.095,60 | 5.360,24 | 5.735,36 | |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 5.214,26 | 2.520,30 | 7.734,56 | 5.360,24 | 2.374,32 |
Dirigente equiparato | 2.146,51 | 5.588,05 | 7.734,56 | 5.360,24 | 2.374,32 |
Dirigente < 5 anni | 2.146,51 | 2.234,70 | 4.381,21 | 4.381,21 | 0,00 |
B) Dirigenti veterinari | Fissa | Variabile | Retribuzione di posizione in euro Totale Quota parte Retribuzione di posizione 30.12.2003 conglobata minima contrattuale nel tabellare unificata al 31/12/2003 | ||
Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici 8.039,76 | 3.491,24 | 11.531,00 | 5.360,24 | 6.170,76 | |
Dirigente incarico struttura complessa territorio | 8.270,10 | 3.260,90 | 11.531,00 | 5.360,24 | 6.170.76 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 6.998,10 | 3.600,22 | 10.598,32 | 5.360,24 | 5.238,08 | |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 5.377,46 | 2.129,35 | 7.506,81 | 5.360,24 | 2.146,57 |
Dirigente equiparato | 2.309,71 | 5.197,10 | 7.506,81 | 5.360,24 | 2.146,57 |
Dirigente < 5 anni | 2.300,93 | 2.080,28 | 4.381,21 | 4.381,21 | 0,00 |
2. Alla retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita o da attribuire, ai sensi del comma 4 degli artt. 37 (pag. 33) e 38 (pag. 34).
3. La retribuzione di posizione minima del comma 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incari- co ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502 del 1992 (Nota 97 pag. 187). Qualora alla valutazione negativa ai sensi dell’art. 30 (pag. 28), consegua l’attribuzione di un incarico di minore valore economico complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 può essere decurtata sino alla misura massima del 40%.
4. Ai dirigenti medici e veterinari con meno di cinque anni (ai quali, dopo l’applicazione dell’art. 41 non è più corrisposta la retribuzione di posi- zione minima contrattuale conglobata nello stipendio), al compimento del quinquennio ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio (Nota 90 pag. 182), nel caso di valutazione positiva, si attribuisce la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista per il diri- gente equiparato, fatti salvi i più favorevoli effetti dell’art. 28 del presente CCNL (pag. 28).
5. La retribuzione minima unificata di cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel cor- so del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 72 pag. 172), con l’avver- tenza che, dopo tale data, qualora altre norme contrattuali in vigore citino la retribuzione di posizione minima nelle due componenti, fissa e va- riabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione minima unificata del presente articolo.
Articolo 43 – scheda esplicativa pag. 92
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo.
Rideterminazione dal 31dicembre 2003
1. A decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 3 degli artt. 39 (pag. 35) e 40 (pag. 36) dei di- rigenti medici e veterinari già con rapporto di lavoro non esclusivo ed orario unico, residua dopo l’applicazione dell’art. 41 (pag. 36), è unificata e direttamente attribuibile dall’azienda o ente nel valore indicato nell’ultima colonna delle seguenti tavole nelle quali non viene più riportato il di- rigente con meno di cinque anni ai sensi del comma 6 degli artt. 39 (pag. 35) e 40 (pag. 36):
A) Dirigenti Medici
Fissa | Variabile | Retribuzione di posizione in euro Totale Quota parte Retribuzione di posizione 30.12.2003 conglobata minima contrattuale nel tabellare unificata al 31/12/2003 | |||
Dirigente già incarico struttura complessa: area chirurgica | 6.765,15 | 2.102,23 | 8.867,38 | 5.360,24 | 3.507,14 |
Dirigente già incarico struttura complessa: area medicina | 6.248,69 | 1.820,25 | 8.068,94 | 5.360,24 | 2.708,70 |
Dirigente già incarico struttura complessa: area territorio | 5.732,24 | 1.811,98 | 7.544,22 | 5.360,24 | 2.183,98 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 6.111,52 | 1.817,15 | 7.928,67 | 5.360,24 | 2.568,43 | |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 4.100,09 | 1.260,15 | 5.360,24 | 5.360,24 | 0.00 |
Dirigente equiparato | 2.566,21 | 2.794,03 | 5.360,24 | 5.360,24 | 0,00 |
B) Dirigenti veterinari
Fissa | Variabile | Retribuzione di posizione in euro Totale Quota parte Retribuzione di posizione 30.12.2003 conglobata minima contrattuale nel tabellare unificata al 31/12/2003 | |||
Dirigente già incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici | 5.267,07 | 1.745,62 | 7.012,69 | 5.360,24 | 1.652,45 |
Dirigente già incarico struttura complessa territorio | 5.382,24 | 1.630,45 | 7.012,69 | 5.360,24 | 1.652,45 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 5.916,19 | 1.800,11 | 7.716,30 | 5.360,24 | 2.356,06 | |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 4.295,56 | 1.064,68 | 5.360,24 | 5.360,24 | 0,00 |
Dirigente equiparato | 2.761,69 | 2.598,55 | 5.360,24 | 5.360,24 | 0,00 |
2. Alla retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita e residua di cui al comma 4 degli artt. 39 (pag. 35) e 40 (pag. 36).
3. Al dirigente cui, dopo il primo inquadramento, la retribuzione di posizione minima risulti totalmente conglobata e non sia stata attribuita la re- tribuzione di posizione variabile aziendale, la retribuzione di posizione risulterà pari a zero, salvi – successivamente – i più favorevoli effetti del- l’art. 28 (pag. 28) che comportino con il conferimento di un altro incarico. In tal caso la nuova retribuzione di posizione sarà costituita interamente dalla variabile aziendale seguendo la metodologia dell’esempio dell’allegato n. 7, punto 3, primo caso (pag. 63).
4. La retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di in- carico ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502 del 1992 (Nota 97 pag. 187). Qualora alla valutazione negativa ai sensi dell’art. 30 consegua l’attribu- zione di un incarico di minore valore economico complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 può essere decurtata sino al- la misura massima del 40%.
5. Ai dirigenti a rapporto esclusivo che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, (data di concreta applicazione della legge 138 del 2004) optino per il rappor- to di lavoro non esclusivo compete la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui al comma 1 già decurtata con il presente articolo senza ul- teriori interventi contabili da parte delle aziende o enti. Questi dovranno, invece, procedere nei confronti degli stessi dirigenti alla decurtazione del 50% della retribuzione variabile aziendale ove attribuita, ai sensi dell’art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 96 pag. 187).
6. Esclusivamente nel caso di mantenimento dell’incarico di struttura semplice o complessa al dirigente che eserciti l’opzione del comma 5, gli equilibri ottenuti nell’attribuzione del valore degli incarichi, a parità di funzioni e rapporto di lavoro per compensare la diversa retribuzione di po- sizione minima contrattuale di provenienza, sono raggiunti sulla base dell’esempio di cui all’allegato n. 7, punto 3, II caso, (pag. 64) attuando una decurtazione della retribuzione di posizione variabile aziendale che garantisca il predetto equilibrio.
7. Al dirigente neo assunto che dal 1 gennaio 2005 opti per il rapporto di lavoro non esclusivo non compete alcuna retribuzione di posizione e di risultato. Al compimento del quinquennio e nel caso di valutazione positiva ai sensi dell’art. 28 (pag. 28) allo stesso è applicabile il comma 3.
8. La retribuzione minima unificata di cui presente articolo è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel cor- so del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
9. A decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 72 pag. 171), con l’avver- tenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora altre norme contrattuali in vigore citino la retribuzione di posizione minima nelle due componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla retribuzione minima unificata del presente articolo.
CAPO VI
BIENNIO 2002 - 2003
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIV0 AD ESAURIMENTO
Articolo 44 – scheda esplicativa pag. 93
Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento
1. Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari di cui all’art. 36 del CCNL 10 feb- braio 2004 (Nota 98 pag. 188), con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo ai sensi dell’art. 13 (pag. 21), è incrementato dell’importo mensile a fianco di ciascuno indicato:
a) Dirigenti medici: € 44,35
b) Dirigenti veterinari: € 61,81
Dall’1 gennaio 2002 lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in:
€ 13.366,67 per i medici
€ 18.576,53 per i veterinari
2. Dal 1 gennaio 2003 gli stipendi tabellari di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementati dell’importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato, cui si aggiunge il valore lordo mensile dell’indennità integrativa speciale prevista dalle tavole nn. 3 e 7 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 99 pag. 189):
Incrementi IIS
a) Xxxxxx: € 51,98 ed € 535,25
b) Veterinari: € 72,44 ed € 551,54
Dal 1 gennaio 2003, lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in:
€ 20.413,43 per i medici
€ 26.064,29 per i veterinari
3. Gli stipendi tabellari di cui ai commi 1, e 2 sono corrisposti mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Articolo 45 – scheda esplicativa pag. 93
Indennità di specificità medico - veterinaria
1. A decorrere dall’1 gennaio 2002, l’indennità di specificità medico - veterinaria spettante ai dirigenti dell’art. 44, comma 1 resta fissata nella mi- sura annua lorda in atto goduta di € 2.065,83 per i dirigenti già di II livello e di € 1.032,92 per gli altri dirigenti, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio (Nota 100 pag. 190).
2. L’indennità di cui al comma 1 è annua, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
Articolo 46 – scheda esplicativa pag. 94
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici con rapporto di lavoro ad esaurimento
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti medici a tempo definito dell’art. 44 (pag. 39), la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto dell’art. 47, comma 1, lettera b) secondo periodo (Nota 96 pag. 187), e dell’art. 3 (Nota 87 pag. 180) - rispettivamente - dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, risulta così fissata:
Retribuzione di posizione in lire Retribuzione di posizione in euro Fissa Variabile Totale Fissa Variabile Totale | |||||
Dirigente già incarico struttura. Complessa: area chirurgica 6.009.000 | 6.208.000 | 12.217.000 | 3.103,39 | 3.206,16 | 6.309,55 |
Dirigente già incarico struttura. Complessa: area medicina 4.364.000 | 6.076.000 | 10.440.000 | 2.253,82 | 3.137,99 | 5.391,81 |
Dirigente già incarico struttura. Complessa: area territorio 3.465.000 | 6.003.000 | 9.468.000 | 1.789,52 | 3.100,29 | 4.889,81 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 4.465.000 | 5.716.000 | 10.181.000 | 2.305,98 | 2.952,07 | 5.258,05 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 1.603.000 | 4.611.000 | 6.214.000 | 827,88 | 2.381,38 | 3.209,26 |
Dirigente equiparato 1.000.000 | 5.214.000 | 6.214.000 | 516,46 | 2.692,80 | 3.209,26 |
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro Fissa Variabile Totale Incremento Fissa Variabile Totale Al 31.12. 2001 parte fissa Al 1.1.2002 | ||||||
Dirigente già incarico struttura complessa: area chirurgica 3.103,39 | 3.206,16 | 6.309,55 | 400,00 | 3.503,39 | 3.206,16 | 6.709,55 |
Dirigente già incarico struttura complessa: area medicina 2.253,82 | 3.137,99 | 5.391,81 | 400,00 | 2.653,82 | 3.137,99 | 5.791,81 |
Dirigente già incarico struttura. Complessa: area territorio 1.789,52 | 3.100,29 | 4.889,81 | 400,00 | 2.189,52 | 3.100,29 | 5.289,81 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 2.305,98 | 2.952,07 | 5.258,05 | 200,00 | 2.505,98 | 2.952,07 | 5.458,05 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 827,88 | 2.381,38 | 3.209,26 | 200,00 | 1.027,88 | 2.381,38 | 3.409,26 |
Dirigente equiparato 516,46 | 2.692,80 | 3.209,26 | 200,00 | 716,46 | 2.692,80 | 3.409,26 |
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro Fissa Variabile Totale Incremento Fissa Variabile Totale Al 31.12. 2001 parte fissa Al 1.1.2002 | |||||||
Dirigente già incarico struttura complessa: area chirurgica | 3.503,39 | 3.206,16 | 6.709,55 | 500,00 | 4.003,39 | 3.206,16 | 7.209,55 |
Dirigente già incarico struttura complessa: area medicina | 2.653,82 | 3.137,99 | 5.791,81 | 500,00 | 3.153,82 | 3.137,99 | 6.291,81 |
Dirigente già incarico struttura complessa: area territorio | 2.189,52 | 3.100,29 | 5.289,81 | 500,00 | 2.689,52 | 3.100,29 | 5.789,81 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 2.505,98 | 2.952,07 | 5.458,05 | 300,00 | 2.805,98 | 2.952,07 | 5.758,05 | |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 1.027,88 | 2.381,38 | 3.409,26 | 300,00 | 1.327,88 | 2.381,38 | 3.709,26 |
Dirigente equiparato | 716,46 | 2.692,80 | 3.409,26 | 300,00 | 1.016,46 | 2.692,80 | 3.709,26 |
4. Gli incrementi delle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita e residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell’art. 47, comma 1 lett. b) del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 96 pag. 187). In tal caso si aggiungono alla retribuzione di posizione complessiva rimasta al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 (pag. 56).
5. Il fondo dell’art. 54 (pag. 43), alle date indicate dai commi 2 e 3 deve essere automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corri- spondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
6. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si ag- giunge la tredicesima mensilità.
7. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino all’applicazione dell’art. 13 (pag. 21).
Articolo 47 – scheda esplicativa pag. 94
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento dell’art. 44 (pag. 39), la retribuzione di po- sizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto dell’art. 47, comma 1, lettera b) secondo periodo (Nota 96 pag. 187) e dell’art. 3 (Nota 87 pag. 180), rispettivamente, dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, risulta così fissata:
Retribuzione di posizione in lire Retribuzione di posizione in euro Fissa Variabile Totale Fissa Variabile Totale | |||||
Dirigente già incarico struttura complessa territorio 1.489.000 | 7.997.000 | 9.486.000 | 769,00 | 4.130,11 | 4.899,11 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 1.479.000 | 8.196.000 | 9.675.000 | 763,84 | 4.232,88 | 4.996,72 |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 1.000.000 | 2.707.000 | 3.707.000 | 516,46 | 1.398,05 | 1.914,51 |
Dirigente equiparato 1.000.000 | 2.707.000 | 3.707.000 | 516,46 | 1.398,05 | 1.914,51 |
2. A decorrere dall’1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro Fissa Variabile Totale Incremento Fissa Variabile Totale Al 31.12. 2001 parte fissa Al 1.1.2002 | ||||||
Dirigente gia incarico struttura complessa territorio 769,00 | 4.130,11 | 4.899,11 | 800,00 | 1.569,00 | 4.130,11 | 5.699,11 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 763,84 | 4.232,88 | 4.996,72 | 350,00 | 1.113,84 | 4.232,88 | 5.346,72 |
Dirigente.con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 516,46 | 1.398,05 | 1.914,51 | 350,00 | 866,46 | 1.398,05 | 2.264,51 |
Dirigente equiparato 516,46 | 1.398,05 | 1.914,51 | 350,00 | 866,46 | 1.398,05 | 2.264,51 |
3. A decorrere dall’1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:
Retribuzione di posizione in euro Fissa Variabile Totale Incremento Fissa Variabile Totale Al 31.12. 2002 parte fissa Al 1.1.2003 | ||||||
Dirigente già incarico struttura complessa territorio 1.569,00 | 4.130,11 | 5.699,11 | 1.100,00 | 2.669,00 | 4.130,11 | 6.799,11 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 1.113,84 | 4.232,88 | 5.346,72 | 600,00 | 1.713,84 | 4.232,88 | 5.946,72 |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 866,46 | 1.398,05 | 2.264,51 | 600,00 | 1.466,46 | 1.398,05 | 2.864,51 |
Dirigente equiparato 866,46 | 1.398,05 | 2.264,51 | 600,00 | 1.466,46 | 1.398,05 | 2.864,51 |
4. Gli incrementi delle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita e residua dopo i tagli effettuati ai sensi dell’art. 47 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 96 pag. 187). In tal caso si aggiungono alla retribuzione di posizione complessiva rimasta al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.
5. Il fondo dell’art. 54 (pag. 43), alle date indicate dai commi 2 e 3 deve essere automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corri- spondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 (pag. 56).
6. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si ag- giunge la tredicesima mensilità.
7. La retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui totale è indicato nell’ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in tale misura sino all’applicazione dell’art. 13 (pag. 21).
Articolo 48 – scheda esplicativa pag. 94
Ex medici condotti ed equiparati
1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 13 (pag. 21), il trattamento economico omnicomprensivo di € 5.993,61 previsto dall’art. 36, comma 3 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 (Nota 98 pag. 188) per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è rideter- minato, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in € 6.141,85 e, a decorrere dall’1 gennaio 2003, in € 6.352,03.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tre- dicesima mensilità.
Articolo 49 – scheda esplicativa pag. 94 Conglobamento della retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i medici a tempo definito
1. La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti medici a tempo definito è conglobata nello stipendio tabellare solo in applicazio- ne dell’art. 13 (pag. 21) con il passaggio al rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo ed orario unico, nel primo caso, nella misura di € 1.334, 96 (€ 1.446, 19, comprensiva della tredicesima mensilità) e, nel secondo, di € 3.709, 26 (€ 4.018, 37 comprensiva della tredicesima mensilità).
2. In conseguenza del comma 1, a decorrere dalla data del passaggio, la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti medici inte- ressati che prescelgono il rapporto esclusivo è unificata nella misura indicata nella seguente tavola:
Fissa | Variabile | Totale 30.12.2003 | Quota parte conglobata nel tabellare | Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31/12/2003 | |
Dirigente già incarico struttura complessa: area chirurgica | 4.003,39 | 3.206,16 | 7.209,55 | 1.334,94 | 5.874,61 |
Dirigente già incarico struttura complessa: area medicina | 3.153,82 | 3.137,99 | 6.291,81 | 1.334,94 | 4.956,87 |
Dirigente già incarico struttura complessa: area territorio | 2.689,52 | 3.100,29 | 5.789,81 | 1.334,94 | 4.454,87 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 2.805,98 | 2.952,07 | 5.758,05 | 1.334,94 | 4.423,11 | |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 1.327,88 | 2.381,38 | 3.709,26 | 1.334,94 | 2.374,32 |
Dirigente equiparato | 1.016,46 | 2.692,80 | 3.709,26 | 1.334,94 | 2.374,32 |
3. In conseguenza del comma 1, a decorrere dalla data del passaggio, la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti medici inte- ressati che prescelgono il rapporto non esclusivo è unificata nella misura indicata nella seguente tavola:
Fissa | Variabile | Totale 30.12.2003 | Quota parte conglobata nel tabellare | Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31/12/2003 | |
Dirigente già incarico struttura complessa: area chirurgica | 4.003,39 | 3.206,16 | 7.209,55 | 3.709, 26 | 3.500,29 |
Dirigente già incarico struttura complessa: area medicina | 3.153,82 | 3.137,99 | 6.291,81 | 3.709, 26 | 2.582,55 |
Dirigente già incarico struttura complessa: area territorio | 2.689,52 | 3.100,29 | 5.789,81 | 3.709, 26 | 2.080,55 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 2.805,98 | 2.952,07 | 5.758,05 | 3.709, 26 | 2.048,79 | |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 1.327,88 | 2.381,38 | 3.709,26 | 3.709, 26 | 0,00 |
Dirigente equiparato | 1.016,46 | 2.692,80 | 3.709,26 | 3.709, 26 | 0,00 |
4. Alla retribuzione di posizione minima contrattuale unificata si applicano le medesime clausole previste dagli artt. 42 (pag. 37) e 43 (pag. 38), a seconda del rapporto di lavoro prescelto.
Articolo 50 – scheda esplicativa pag. 95
Conglobamento della retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento
1. La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento è conglobata solo in applicazione dell’art. 13 (pag. 21) con il passaggio al rapporto di lavoro esclusivo, nella misura di € 717,94 (€ 777,77 comprensiva della tredicesima mensilità).
2. In conseguenza del comma 1, a decorrere dalla data del passaggio, la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti veterinari in- teressati è unificata nella misura indicata nella seguente tavola:
Fissa | Variabile | Retribuzione di posizione in euro Totale Quota parte Retribuzione di posizione 30.12.2003 conglobata minima contrattuale nel tabellare unificata all’atto all’atto del passaggio del passaggio | |||
Dirigente già incarico struttura complessa territorio | 2.669,00 | 4.130,11 | 6.799,11 | 717,94 | 6.081,17 |
Dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 1.713,84 | 4.232,88 | 5.946,72 | 717,94 | 5.228,78 | |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 1.466,46 | 1.398,05 | 2.864,51 | 717,94 | 2.146,57 |
Dirigente equiparato | 1.466,46 | 1.398,05 | 2.864,51 | 717,94 | 2.146,57 |
3. Alla retribuzione di posizione minima contrattuale unificata si applicano le medesime clausole previste dall’art. 42 (pag. 37).
CAPO VII INDENNITÀ
Articolo 51 – scheda esplicativa pag. 95
Indennità per turni notturni e festivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’ indennità per lavoro notturno di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL 10 febbraio 2004 (Nota 101 pag. 191)
è rideterminata in € 2,74 (pari a L.5.300) lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità per lavoro festivo di cui all’art. 8, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in € 17,82 (pari a L.34.500) lordi, nella misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250) lordi, nella misura ridotta.
Articolo 52 – scheda esplicativa pag. 95
Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita dall’autorità competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è corrisposta, per dodici mesi, una indennità mensile lorda, del va- lore annuo di € 723,04 a condizione dell’effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall’art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 (Nota 102 pag. 191) e dall’art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 (Nota 103 pag. 192).
2. L’indennità cessa di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni del comma 1.
CAPO VIII
Articolo 53 – scheda esplicativa pag. 96
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dei Capi da I a VI del presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensi- lità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare dell’art. 19 (pag. 23), sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonché alle vo- ci retributive di seguito riportate:
■ del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all’art. 37 (pag. 32); assegni personali previsti dall’art. 38, commi 1 e 2 (pag. 33) e dall’art. 43, com- mi 2 e 3 (pag. 38) data la loro natura stipendiale; indennità dell’art. 40 (pag. 35);
■ dagli artt. 3 (Nota 87 pag. 180), 4 (Nota 90 pag. 182) e 5 (Nota 37 pag. 152) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico;
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica al- le scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. (Nota 104 pag. 192) si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.
CAPO IX
I FONDI AZIENDALI
Articolo 54 – scheda esplicativa pag. 96
Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzio- ne di struttura complessa
1. Il fondo previsto, rispettivamente, dagli artt. 50 (Nota 27 pag. 146) e 9 (Nota 32 pag. 149) dei CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio per il finan- ziamento dell’indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo per- sonale nonché dell’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31.12.2001, comprensivo, in ragione d’anno degli incrementi previsti a tale scadenza ivi compresi quelli disposti dall’art. 37 del CCNL integrativo del 10 feb- braio 2004 (Nota 33 pag. 150).
2. Sono di seguito indicati i commi tuttora vigenti dell’art. 50 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 27 pag. 146):
■ comma 2 lettera a) tenuto conto dell’art. 9 comma 1, lettera c) del presente contratto; lettere c) e d). La lettera b) non è più applicabile in quan- to compresa nel consolidamento del fondo;
■ commi 3, 4, 6 e 7;
■ il comma 5 è disapplicato in quanto ha esaurito i propri effetti.
3. Sono di seguito indicati i commi tuttora vigenti dell’art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio:
■ comma 2 lettera c). Le lettere a) e b) non sono più applicabili in quanto comprese nel consolidamento del fondo;
■ commi 3 e 4.
4. A decorrere dall’1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 il fondo è integrato con le modalità previste dalle seguenti norme:
■ dal comma 5 degli artt. 37 (pag. 33) e 38 (pag. 34), per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo;
■ dal comma 5 degli artt. 39 (pag. 35) e 40 (pag. 36) per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo;
■ dal comma 5 degli artt. 46 (pag. 40) e 47 (pag. 41) per i dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto dei conglobamenti disposti dall’art. 41 il fondo del comma 1 è decurtato - per ciascun dirigente medico e veterinario con rapporto esclusivo e non esclusivo - degli importi annui pro-capite della retribuzione di posizione, indicati nel secondo alinea dei commi 2 e 3. Dalla medesima data il fondo è altresì decurtato degli importi della RIA utilizzati per i dirigenti con meno di cinque anni a
rapporto esclusivo dell’art. 41 comma 3. Ove a tale data la RIA disponibile in ciascuna azienda non sia sufficiente, la decurtazione avverrà sulla medesima voce che si renderà disponibile nei successivi esercizi.
6. Dal 1 gennaio 2005, in caso di passaggio dei dirigenti medici e veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell’applicazione dell’art. 12, comma 2 (pag. 20), e dell’art. 43 (pag. 38) rimangono accreditate al fondo del presente articolo, per essere utilizzate prioritariamente per i fini del comma 4 in aggiunta alla RIA ove carente, ovvero, in caso di ulteriore avan- zo, a consuntivo, nel fondo della retribuzione di risultato. In caso di ritorno del dirigente al rapporto esclusivo esse potranno essere nuovamente utilizzate per la retribuzione di posizione alle condizioni dell’art. 58 comma 2 (pag. 45).
Articolo 55 – scheda esplicativa pag. 97
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 (Nota 31 pag. 148) e 10 (Nota 32 pag. 149) dei CCNL dell’ 8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con particolare riguardo alle relati- ve flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001.
2. Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 (Nota 31 pag. 148) di cui al comma 1.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il fondo del comma 1, è incrementato per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2001, complessivamente di
€ 16,44 mensili per dodici mesi al netto degli oneri riflessi. Il predetto importo è utilizzato come segue:
a) € 4,54 mensili (art. 51 del presente CCNL) (pag. 43);
b) € 4,42 mensili (art. 52 del presente CCNL) (pag. 43);
c) € 7,48 mensili da destinare al fondo per il lavoro straordinario.
4. Ove nelle aziende ed enti non vi siano dirigenti medici e veterinari con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, l’incremento del punto b) è destinato alla quota parte del fondo per il compenso del lavoro straordinario. Sino alla corresponsione dell’indennità di Ufficiale di Polizia Giudi- ziaria si procede in modo analogo nelle aziende ed enti dove tali dirigenti sono presenti. L’incremento del punto c) è destinato anch’esso tempo- raneamente al compenso del lavoro straordinario sino alla stipulazione del CCNL relativo al II biennio economico 2004 – 2005 che ne stabilirà l’u- tilizzazione definitiva al fine di una diversa remunerazione dei servizi di guardia in attuazione dell’art. 16, comma 5 (pag. 22).
5. Gli incrementi di cui al comma 3 sono finanziati con le risorse economiche regionali indicate nell’art. 57 (pag. 44), tenuto conto della flessibi- lità di utilizzo del fondo richiamata nel comma 1.
6. A decorrere dall’1 gennaio 2003 la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 19,13. In ca- so di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 21,60 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pa- ri ad € 24,96. Le predette tariffe rimangono invariate sino all’entrata in vigore del CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005.
Articolo 56 – scheda esplicativa pag. 98
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. L’art. 52, commi 1 e 2 (Nota 31 pag. 148) e l’art. 10 (Nota 32 pag. 150), comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, I e II biennio economico, che prevedono i fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari sono confermati. L’ ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31.12.2001. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5 lettere a) e b) del citato art. 52 che, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2002.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, dell’art. 52 citato al comma 1 sono, pertanto, confermati:
- i commi 4, lettere b) e c), 5, 6 e 8;
- il comma 7 avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è disapplicato. Analogamente avviene per la lettera a) del comma 4.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dall’art. 41 (pag. 36), il fondo è decurtato, per ciascun dirigente me- dico e veterinario a rapporto esclusivo e non esclusivo, degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato indicati nel medesimo artico- lo, commi 2 e 3 terzo alinea.
4. In caso di passaggio dei dirigenti medici e veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono di- sponibili per effetto della totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 12, comma 2, (pag. 20) rimangono accreditate al fondo stesso.
Articolo 57 – scheda esplicativa pag. 98
Risorse economiche regionali
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, al fine di dare attuazione all’art. 55 (pag. 44), le Regioni mettono a disposizione, a livello nazionale, com- plessivamente risorse economiche pari allo 0,32% calcolato sul monte salari 2001 da destinare al trattamento economico accessorio dei dirigen- ti medici e veterinari. La ripartizione di tali risorse all’interno del fondo per le condizioni di lavoro è indicata nel comma 3 del medesimo articolo.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria Regione la relazione sulle risorse eco- nomiche occorrenti per l’applicazione del comma 1. L’ammontare del finanziamento aggiuntivo dei fondi aziendali si ottiene applicando il sistema di calcolo per dirigente previsto dall’art. 55 comma 3 (pag. 44) ed, al suo interno, le Regioni possono disporre apposite compensazioni tra i vari incrementi sempre nel rispetto del limite massimo di finanziamento del comma 1
Articolo 58 Norma finale
1. Le parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti medici e veterinari e dei dirigenti ad esaurimento a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all’incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il
CCNL 5 dicembre 1996. Dopo il d.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “già incarico” di struttura complessa o semplice.
2. L’eventuale nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza che, ai sensi dell’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (Nota 36 pag. 151), si può verificare successivamente secondo le vi- genti procedure contrattuali ovvero concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di passare dal rapporto esclusivo a quel- lo non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole dell’art. 12 (pag. 20) del presente contratto.
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 59
Previdenza complementare
1. Le parti convengono sulla necessità che anche la dirigenza della presente area negoziale possa usufruire della tutela previdenziale comple- mentare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995 e successive mo- dificazioni e integrazioni, dell’accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999 (Nota 105 pag. 192), del DPCM del 20 dicembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A questi fini le parti, prendendo atto che in data 7 dicembre 2004 è stata stipulata la ipotesi di accordo concernente l’istituzione del fondo na- zionale di pensione complementare per i lavoratori dei Comparti, delle Regioni delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale (tutt’o- ra in corso di perfezionamento), si riservano entro il 30 settembre 2005 di dichiarare se intendono aderire a detto fondo ovvero se intendono de- finirne uno autonomo per i dirigenti della presente area.
Articolo 60 Conferme
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro e l’orario notturno nonché l’art. 62, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 (No- ta 4 pag. 177);
- CCNL del 5 dicembre 1996, quadriennio 1994 – 1997 per la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la parte economica;
- CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 – 1997;
- CCNL integrativo del 4 marzo 1997 (Nota 106 pag. 196);
- CCNL integrativo del 2 luglio 1997 Nota 107 pag. 197);
- CCNL integrativo del 5 agosto 1997 (Nota 108 pag. 197);
- CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I biennio 1998 – 1999 per la parte economica;
- CCNL 8 giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte economica;
- CCNL integrativo del 22 febbraio 2001, confermato per quanto riguarda i destinatari anche dopo l’entrata in vigore della legge 138 del 2004;
- CCNL integrativo del 10 febbraio 2004;
- CCNL sull’interpretazione autentica dell’art. 1 del CCNL 1994-1997 integrativo relativo all’area dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 agosto 1997 (Nota 109 pag. 199);
- CCNL sull’interpretazione autentica dell’art. 75, comma 1 lett. z) del CCNL 1994-1997 dell’area dirigenziale medica e veterinaria del SSN del 5 dicembre 1996 Nota 110 pag. 200);
- CCNL di interpretazione autentica dell’art.23 del CCNL 8 giugno 2000 dell’area medico veterinaria (Nota 111 pag. 201);
- CCNL di interpretazione autentica dell’art. 5, comma 3 del CCNL II biennio economico dell’area della dirigenza medica e veterina- ria stipulato il 5/12/1996 e della dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL, stipulato nella stessa data, e valevole per il quadriennio 1994
– 1997 (Nota 112 pag. 201);
- CCNL sull’interpretazione autentica dell’articolo 55 - comma 3 - del CCNL 5 dicembre 1996 dell’area della dirigenza medica e vete- rinaria (Nota 113 pag. 203);
- CCNL di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 del CCNL - II biennio economico 2000 - 2001 - dell’area della dirigenza medica e veterinaria del SSN stipulato l’8 giugno 2000 (Nota 114 pag. 205);
Articolo 61 Disapplicazioni
1. Le disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa rinvio.
2. Le parti si danno atto che la correzione di eventuali errori materiali avverrà a cura dell’Aran previo protocollo d’intesa con le organizzazioni sin- dacali firmatarie del presente contratto.
N.B.: sostituisce il D.M. 31 marzo 1994 allegato al CCNL 5 dicembre 1996 (pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001)
ALLEGATI
ALLEGATI
CCNL DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA 2002-2005
ALLEGATO 1
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)
Articolo 1
Disposizioni di carattere generale
1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qua- lificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all’atto del- l’assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell’art. 54, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, al coordinamento con le previsioni in ma- teria di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall’articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e se- guenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo dell’art. 54, comma 5, del de- creto legislativo 165 del 2001.
Articolo 2 Principi
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. Nell’espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della leg- ge e persegue esclusivamente l’interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell’interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’uf- ficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell’orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si im- pegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell’interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione. Nei rap- porti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stessi alle informa- zioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni del- l’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplifica- zione dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l’esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell’autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cit- tadini interessati.
Articolo 3
Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d’uso di modico valo- re, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il di- pendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di modico valore.
Articolo 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell’ufficio la propria adesione ad associa- zioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si trat- ti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Articolo 5
Trasparenza negli interessi finanziari
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell’ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il sogget- to con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in at- tività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che pos- sano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o con- viventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e per- sonale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Articolo 6
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rappor- ti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non ricono- sciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esi- stano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il dirigente dell’ufficio.
Articolo 7
Attività collaterali
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgi- mento dei propri compiti d’ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Articolo 8 Imparzialità
1. Il dipendente, nell’adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l’am- ministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni ille- gittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo 9
Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in partico- lare con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.
1.
Articolo 10 Comportamento in servizio
Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d’urgenza, egli non utilizza le li- nee telefoniche dell’ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell’amministrazione se ne serve per lo svolgi- mento dei suoi compiti d’ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all’amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di be- ni o servizi per ragioni di ufficio.
Articolo 11
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano ri- chieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli ri- spetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichia- razioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell’ufficio dei propri rap- porti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, se ciò possa generare o con- fermare sfiducia nell’amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli stan- dard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del ser- vizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livel- li di qualità.
ALLEGATI
CCNL DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA 2002-2005
Articolo 12 Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto, for- nitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Articolo 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all’ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati con- seguiti dall’ufficio presso il quale prestano servizio. L’informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell’attività dell’ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sol- lecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
ALLEGATO N. 2
In riferimento all’art. 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera g) per la ra- zionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali:
- ostetricia, pediatria con neonatologia;
- unità di terapie intensive e semi –intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche etc);
- attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l’equipe.
Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari all’ap- plicazione degli artt. 17 e 18.
ALLEGATO N. 3 N.B. SOSTITUISCE L’ALLEGATO 4 CCNL 5 DICEMBRE 1996
Tabella per la determinazione della retribuzione spettante per particolari istituti area dirigenza medica e veterinaria
Trattamento fondamentale | Trattamento acessorio | Altre voci | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 22 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Stipendio base +IIS Istituto normativo | RIA (1) | Indennità specificità medica | Retrib. di posizione minima contratt. | Assegni personali (2) | Retrib. di posizione variabile aziendale (3) | Indennità di incarico di struttura complessa (4) | Retrib. di risultato (5) | Spec.tratt. economico ove in godimento quale ass. personale (6) | Pronta disponibil straord Indennità nott.-fest. | Condizioni di lavoro | Indennità di esclusività | Assegno nucleo fam .(1) | ||||
Rischio Rx (7) | Ind. prof.le specifica Rx (8) | Bilin- guismo | Indennità profilassi anti tuberc. | |||||||||||||
Ferie SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | (5) | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
Assenze retribuite SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | (5) | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
Assenze per malattia SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | (5) | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
Astensione obbligatoria e primi 30 gg astensione facoltativa retribuita (9) SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | (5) | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
Astensione facoltativa dopo i primi 30 gg (10) SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | (5) | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale (fino al 30.12.2003) (11) SÌ Sospensione cautelare in caso di procedimento penale (del 31.12.2003) (11) | SÌ | SÌ | NO | NO | NO | NO | (5) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÌ | |
Distacco sindacale SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | (5) | SÌ | NO | NO | NO | NO | NO | SÌ | SÌ | |
Indennità mancato preavviso SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | (5) | SÌ | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
Risoluzione consensuale SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | NO | SÌ | NO | NO | NO | NO | NO | SÌ | NO |
NOTE
1) Ove spettante; 2) Si tratta degli assegni ad personam previsti dall’art. 36 c.5; dall’art. 38 c.-lett.b) e c. 2; dall’art. 43 c. 2 e c. 3 del Ccnl 8.06.2000; 3) Compresa la maggiorazione dell’art. 39 c. 9 del Ccnl 8.06.2000; 4) Spetta solo ai dirigenti di struttura complessa incaricati dal 1.8.1999; 5) La retribuzione di risultato viene erogata a consuntivo e previa veri- fica del raggiungimento dei risultati. In caso di assenza ovvero di cessazione dell’attività di servizio a qualsiasi titolo nel corso dell’anno può spettare nella misura in cui il dirigen- te ha partecipato al raggiungimento dei risultati nei mesi in cui ha lavorato. Comunque non spetta ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo; 6) Xxx in godimento ai dirigen- ti già di II livello, art. 38 c. 3 Ccnl 8.06.2000; 7) Spetta ai destinatari dell’art. 29 c. 1 del Ccnl 10.02.2004; 8) Spetta ai destinatari dell’art. 29 c. 2 del Ccnl 10.02.2004; 9) Ove l’a- stensione facoltativa sia fruita entro il primo triennio di vita del bambino; 10) Compete nella misura del 30% entro il terzo anno di vita del bambino nel rispetto del cumulo dell’art. 2 del D.lgs 151/2001: successivamente al terzo anno dalla retribuzione compete solo alle condizioni previste dall’art. 34 del D.lgs 151/201; 11) Nella misura del 50%
ALLEGATO N. 4
In relazione all’art. 24 comma 9 si propone un esempio di attribuzione della retribuzione di posizione complessiva definita dopo la graduazione delle funzioni. Nel presente caso sono presi in considerazione un dirigente già di struttura complessa al 5 dicembre 1996 ed un altro dirigente già ex X livello qualificato incaricato di struttura complessa nel settembre 2000 (cioè succcessivamente all’entrata in vigore dell’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000) con graduazione delle funzioni portata a termine dall’azienda il 1 gennaio 2001. L’esempio è riportato in milioni di lire, trattandosi di interpretazione autentica che retroagisce a periodo antecedente l’entrata in vigore dell’euro.
Posizione Retribuzione di posizione Totale Valore complessivo Composizione complessiva minima contrattuale della retribuzione retribuzione di posizione tavola all. 1 di posizione dopo dopo graduazione funzioni CCNL 5 dicembre 1996 graduazione (1 gennaio 2001) (31 dicembre 1997) funzioni in azienda (1 gennaio 2001) Parte Parte Parte Parte Variabile fissa variabile fissa variabile aziendale | ||||||
Dirigente di struttura complessa area chirurgica 12.000.000 | 8.141.000 | 20.141.000 | 30.000.000 | 12.000.000 | 8.141.000 | 9.859.000 |
Ex X qualificato incaricato di struttura complessa 11.078.000 | 7.037.000 | 18.115.000 | 30.000.000 | 11.078.000 | 7.037.000 | 11.885.000 |
Dall’esempio si evince che:
■ la retribuzione di posizione minima contrattuale (stabilita al 31 dicembre 1997 dalla tabella allegata al CCNL 5 dicembre 1996 – II biennio) è as- sorbita nel valore complessivo dell’incarico risultante dalla graduazione delle funzioni (nell’esempio si ipotizza come avvenuto per la prima volta al 1 gennaio 2001) e non si sovrappone ad esso ma ne costituisce una parte anticipatamente attribuita dal contratto;
■ la cosiddetta variabile aziendale può essere corrisposta in misura diversa a seconda della posizione di incarico di provenienza, configurandosi il nuovo come una promozione, un tempo ottenuta mediante il concorso e, nell’attuale sistema di qualifica unica, mediante appunto il conferi- mento di incarico;
■ l’unica garanzia riguardante la retribuzione minima contrattuale è che il valore complessivo dell’incarico non può scendere al di sotto di essa. Nell’esempio citato, la graduazione delle funzioni non avrebbe potuto determinare un valore complessivo dell’incarico di struttura complessa in- feriore a L. 20.141.000 mantenendo, ad es., la differenza come assegno ad personam. In tal caso il dirigente proveniente dalla posizione di inca- rico sottostante avrebbe guadagnato solo L. 2.026.000 e nulla sarebbe stato dovuto al dirigente già di struttura complessa;
■ nella determinazione della retribuzione complessiva di posizione si deve tener conto della disponibilità del relativo fondo dove grava anche la retribuzione di posizione minima contrattuale.
ALLEGATO N. 5
Con il presente allegato, le parti confermano che il procedimento di valutazione di cui agli articoli da 25 a 32 è ispirato al principio: della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente (valutatore di I istanza); della approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo competente (valutatore di II istanza); della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso il contraddittorio.
Per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea attuazione degli articoli citati, le parti - con riferimento agli organismi di verifica di cui all’art. 26, comma 2, a titolo meramente esemplificativo, ritengono che siano deputati alla valutazione:
A) dei dirigenti:
■ in prima istanza, i titolari della struttura complessa presso la quale gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di struttura semplice di livello dipartimentale o assimilata, i titolari del dipartimento o della struttura assimilata;
■ in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, comma 2.
B) dei dirigenti di struttura complessa:
■ in prima istanza, nei presidi ospedalieri, i direttori dei dipartimenti di assegnazione. Per i servizi del territorio, il direttore del dipartimento ove costituito ovvero il titolare della struttura assimilata di assegnazione. In mancanza dell’istituzione dei dipartimenti, la valutazione è effettuata dal titolare della struttura direttamente sovraordinata secondo i rispettivi atti aziendali di organizzazione;
■ in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, comma 2.
C) dei direttori di dipartimento o struttura assimilata:
■ in prima istanza, il direttore generale o altro soggetto da lui delegato secondo le modalità stabilite negli atti aziendali di organizzazione;
■ in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, comma 2.
L’individuazione dei soggetti valutatori di I istanza negli enti diversi dalle aziende è affidata agli atti di organizzazione adottati ciascuno secondo i propri ordinamenti interni. In seconda istanza, il soggetto valutatore è costituito dal Collegio tecnico.
Il Collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento diretto, tra l’altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, ad esempio, l’a- stensione - da parte del direttore di dipartimento componente del Collegio tecnico - dalla valutazione di un dirigente già da lui stesso valutato ma- gari anche negativamente ovvero chi debba procedere alla valutazione di II istanza ove questa riguardi un dirigente - direttore di dipartimento e di struttura complessa – componente del collegio tecnico.
Per dare attuazione all’art. 26, comma 3, sono deputati alla valutazione il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno ove attivato, che vi procedono secondo i rispettivi regolamenti, nel rispetto dei principi riportati all’inizio del presente allegato.
ALLEGATO 6
VOCI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED ACCESSORIO SPETTANTE AI DIRIGENTI AL 31 DICEMBRE 2001 IN BASE AL RAPPORTO DI LAVORO
TAVOLA 1
A) Dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo
DIRIGENTI STRUTTURA COMPLESSA DIRIGENTI
TRATTAMENTO FONDAMENTALE TRATTAMENTO FONDAMENTALE
Stipendio tabellare Stipendio tabellare
(art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04)
Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale
(art. 37 CCNL 8.6.2000) (art. 37 CCNL 8.6.2000)
XXX, xxx xxxxxxxxx (art. 35 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000)
Assegno personale (art. 38, comma 1, CCNL
8.6.2000 se dirigente di II livello al 30.7.99) ***********
ISM (art. 38, comma 2, CCNL 8.6.2000, se ISM (art. 37, comma 2, CCNL 8.6.2000)
dirigente di II livello al 30.7.99; art. 37, comma 2 stesso CCNL se dirigente di struttura complessa dal 31.7.99)
Retribuzione di posizione minima, parte fissa e Retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile (tabelle allegate al CCNL 5.12.96, II variabile (tabelle allegate al CCNL 5.12.96, II biennio) biennio, integrate dagli artt. 3 e 4 del CCNL
8.6.2000, II biennio)
TRATTAMENTO ACCESSORIO TRATTAMENTO ACCESSORIO
Retribuzione di posizione, parte variabile Retribuzione di posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art. 39 CCNL 8.6.2000) aziendale, ove attribuita (art. 39 CCNL 8.6.2000)
Retribuzione di risultato (art. 65 CCNL 5.12.96) Retribuzione di risultato (art. 65 CCNL 5.12.96)
Retribuzione per particolari condizioni di lavoro, Retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000) ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000)
Assegno per il nucleo familiare, ove spettante Assegno per il nucleo familiare, ove spettante Indennità incarico di struttura complessa (art. 40
CCNL 8.6.2000 per gli incaricati dal 31.7.99) ***********
Specifico trattamento economico (art. 40 CCNL 8 giugno 2000) assegno personale per dirigenti di II livello con incarico quinquennale al 30.7.99, se in
godimento ***********
ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE
Indennità di esclusività Indennità di esclusività
(art. 5 CCNL 8.6.2000, II biennio economico) (art. 5 CCNL 8.6.2000, II biennio economico) Vedi nota conclusiva di Tavola 4.
Segue Allegato 6
Voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti al 31 dicembre 2001 in base al rapporto di lavoro
TAVOLA 2
B) Dirigenti medici e veterinari a rapporto non esclusivo ed orario unico DIRIGENTI GIÀ STRUTTURA COMPLESSA DIRIGENTI
TRATTAMENTO FONDAMENTALE TRATTAMENTO FONDAMENTALE
Stipendio tabellare Stipendio tabellare
(art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04)
Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale
(art. 37 CCNL 8.6.2000) (art. 37 CCNL 8.6.2000)
XXX, xxx xxxxxxxxx (art. 35 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000)
Assegno personale (art. 38, comma 1, CCNL
8.6.2000 se dirigente di II livello al 30.7.99) *********
ISM (art. 38, comma 2, CCNL 8.6.2000, se ISM (art. 37, comma 2, CCNL 8.6.2000)
dirigente II livello al 30.7.99; art. 37, comma 2 stesso CCNL se dirigente struttura complessa dal 31.7.99)
Retribuzione di posizione minima, parte fissa e Retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile ridotte rispettivamente ai sensi dell'art. variabile ridotte rispettivamente ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. a) e b) del CCNL 8.6.2000 47, comma 1, lett. a) e b) del CCNL 8.6.2000
TRATTAMENTO ACCESSORIO TRATTAMENTO ACCESSORIO
Retribuzione di posizione, parte variabile Retribuzione di posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita, ridotta del 50% ai sensi aziendale, ove attribuita, ridotta del 50% ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 8.6.2000 dell'art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 8.6.2000
Retribuzione per particolari condizioni di lavoro, Retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000) ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000)
Assegno per il nucleo familiare, ove spettante Assegno per il nucleo familiare, ove spettante
Al dirigente già di struttura complessa a rapporto di lavoro non esclusivo non competono:
- la retribuzione di risultato;
- lo specifico trattamento economico quale assegno personale per i dirigenti di II livello già ad incarico quinquenale al 30 luglio 1999 - ove in godimento;
- l'indennità incarico di struttura complessa per gli incaricati dal 31 luglio 1999.
Al dirigente a rapporto non esclusivo non compete la retribuzione di risultato.
Ad entrambe le categorie di dirigenti non compete l'elemento distinto della retribuzione rappresentato dalla indennità di esclusività.
Vedi nota conclusiva di Tavola 4.
Segue Allegato 6
Voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti al 31 dicembre 2001 in base al rapporto di lavoro
TAVOLA 3
C) Dirigenti medici a tempo definito e rapporto non esclusivo nonché veterinari ad esaurimento DIRIGENTI GIÀ STRUTTURA COMPLESSA DIRIGENTI
TRATTAMENTO FONDAMENTALE TRATTAMENTO FONDAMENTALE
Stipendio tabellare Stipendio tabellare
(art. 36, CCNL integrativo10.2.04) (art. 36, CCNL integrativo 10.2.04)
Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale
(tavole n. 4 e 6 del CCNL 8.6.2000) (tavole n. 4 e 6 del CCNL 8.6.2000)
XXX, xxx xxxxxxxxx (art. 35 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000)
Assegno personale (art. 43 CCNL 8.6.2000 se
dirigente di II livello al 30.7.99) *********
ISM (art. 5, comma 1, terzo e quarto alinea CCNL ISM (art. 5, comma 1, terzo e quarto alinea 5 dicembre 1996, II biennio) ove dirigente di II CCNL 5 dicembre 1996, II biennio)
livello al 30 luglio 1999
Retribuzione di posizione minima contrattuale - Retribuzione di posizione minima contrattuale - parte fissa e variabile – (tabella allegata al CCNL parte fissa e variabile – (tabella allegata al CCNL 5 dicembre 1996, II biennio) 5 dicembre 1996, II biennio) rideterminata dall’art.
3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio)
TRATTAMENTO ACCESSORIO TRATTAMENTO ACCESSORIO
Retribuzione di posizione, parte variabile Retribuzione di posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita, ridotta del 50% ai sensi aziendale, ove attribuita, ridotta del 50% ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 8.6.2000 dell'art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 8.6.2000
Retribuzione per particolari condizioni di lavoro, Retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000) ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000)
Assegno per il nucleo familiare, ove spettante Assegno per il nucleo familiare, ove spettante
Al dirigente già di struttura complessa a rapporto di lavoro non esclusivo non competono:
- la retribuzione di risultato;
- lo specifico trattamento economico quale assegno personale per i dirigenti di II livello già ad incarico quinquenale al 30 luglio 1999 - ove in godimento;
- l'indennità incarico di struttura complessa per gli incaricati dal 31 luglio 1999.
Al dirigente a rapporto non esclusivo non compete la retribuzione di risultato.
Ad entrambe le categorie di dirigenti non compete l'elemento distinto della retribuzione rappresentato dalla indennità di esclusività.
Vedi nota conclusiva di Tavola 4.
Segue Allegato 6
TAVOLA 4
Nota conclusiva per tutte le precedenti tavole n. 1, 2 e 3
Gli assegni personali spettanti ai dirigenti di ex II livello ai sensi degli articoli 37 e 38 del CCNL 8/6/2000 sono alternativi all’indennità di struttu- ra complessa. Essi sono mantenuti anche nel caso di conferimento ai medesimi dirigenti di nuovo incarico della stessa tipologia dopo il 30 luglio 1999 presso la medesima o altra azienda. Per tale ragione anche dopo la predetta data gli stessi non percepiscono l’indennità di struttura com- plessa equivalente all’assegno personale.
La tredicesima mensilità, prevista dall’articolo 39, comma 4 del CCNL integrativo del 10/2/2004 è calcolata sulle voci del predetto trattamento economico che espressamente lo prevedono.
Dopo il 31 dicembre 2001 le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio di cui alle tavole 1, 2 e 3 sono state aggiornate dai cor- rispondenti articoli da n. 33 e seguenti del presente contratto.
La struttura della retribuzione rimane invariata fino al 31 dicembre 2002. Dal 1 gennaio 2003 nello stipendio viene conglobata l’IIS e dal 31 di- cembre 2003 anche parte delle altre voci relative alla retribuzione di posizione e di risultato indicate negli articoli di riferimento nessuna delle quali (eccetto l’IIS) scompare dall’elenco delle voci indicate nelle predette tavole n. 1, 2 e 3.
Per la retribuzione di posizione minima contrattuale cfr gli articoli da 37 a 40 e degli articoli 46 e 47 del presente CCNL.
ALLEGATO N. 7
- 1 -
ESEMPI SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 E 38
COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
I ESEMPIO:
Questo esempio prevede l’ipotesi di una azienda in cui ai dirigenti sia tuttora corrisposta solo la retribuzione di posizione minima contrattuale e non siano stati conferiti incarichi con retribuzione minima contrattuale superiore.
In tale caso ciascun dirigente percepisce l’importo dell’incremento contrattuale così come previsto dalle tavole degli artt. 37 e 38 senza alcuna elaborazione tranne il calcolo dell’incremento complessivo del fondo ai sensi dei medesimi articoli, comma 5.
II ESEMPIO:
l’applicazione delle clausole contrattuali in oggetto è pacifica quando i dirigenti cui siano stati conferiti i medesimi incarichi o incarichi diversi ab- biano la stessa retribuzione di posizione minima contrattuale. In questi casi come dimostrato dalla seguente tavola, gli incrementi si applicano in modo automatico e la differenza tra gli uni e gli altri dipende dalla retribuzione variabile aziendale eventualmente attribuita in base alla gradua- zione delle funzioni.
Situazione al 1 gennaio 2003 Posizione Retribuzione di posizione minima contrattuale Parte fissa Parte Variabile | Parte variabile aziendale (differenze sui minimi) | Incremento | Totale | |
Dirigente con incarico ex art. 27 lettera c) del CCNL 8 giugno 2000 5.214,26 | 2.520,30 | 1.000,00 | 668,4 | 8.734,56 |
Dirigente con incarico ex art. 27 lettera c) del CCNL 8 giugno 2000 5.214,26 | 2.520,30 | 2.000,00 | 668,4 | 9.734,56 |
III ESEMPIO
L’interpretazione delle clausole in oggetto appare meno agevole nei casi in cui le norme si debbono applicare a dirigenti che hanno attualmente il medesimo incarico ma la retribuzione di posizione complessiva loro attribuita abbia una composizione diversa in relazione allo sviluppo di car- xxxxx acquisito nel tempo.
L’esempio è pertanto formulato per i casi in cui il dirigente con incarico di struttura semplice o con incarico ex art. 27 lettera c) equiparato del CCNL 8 giugno 2000 sia stato “promosso” ad incarico di struttura complessa. L’esempio fornisce modalità attra- verso le quali applicare gli incrementi previsti dagli articoli in esame senza alterare il valore complessivo della retribuzione di posizione così come rideterminata dalle aziende ed enti a parità di funzioni tra dirigenti. Esso si articola in 2 ipotesi riportate sot- to le lettere A) e B) corredate dalle rispettive tavole.
A) Ipotesi di una azienda in cui non si sia proceduto alla graduazione delle funzioni e pertanto ai dirigenti interessati è tuttora at- tribuita la retribuzione minima contrattuale eccetto per i dirigenti ai quali, avendo avuto un incarico con retribuzione minima con- trattuale superiore a quella percepita, è stata attribuita la differenza tra i due minimi con la variabile aziendale.
L’esempio serve per stabilire come si applicano in questo caso gli incrementi contrattuali e prende in considerazione due dirigenti a parità di incarico e graduazione di funzioni: uno già di struttura complessa al 5 dicembre 1996 ed un altro ex aiuto qualificato (dirigente con modulo) divenuto dirigente di struttura complessa nel settembre 2000. Processo di elaborazione dell’azienda:
I passaggio
Posizione Retribuzione di posizione minima contrattuale (tabella all. 1 CCNL 5 dicembre 1996) al 31 dicembre 2001 Parte Parte fissa variabile | Parte variabile aziendale (differenze in azienda sui minimi) | Totale | Retribuzione di posizione minima contrattuale in euro 31 dicembre 2001 Parte Parte fissa variabile | Parte variabile aziendale (differenze in azienda sui minimi) | Totale | ||
Dirigente di struttura complessa area chirurgica 12.000.000 | 8.141.000 | – | 20.141.000 | 6.197,48 | 4.204,47 | – | 10.401,95 |
Ex X qualificato incaricato di struttura complessa area chirurgica 11.078.000 | 7.037.000 | 2.026.000 | 20.141.000 | 5.721,30 | 3.634,30 | 1.046,35 | 10.401,95 |
II passaggio
al 1° incremento 2002, tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state convenzio- nalmente appoggiate sulla parte fissa.
Posizione Retribuzione di posizione minima contrattuale 1 gennaio 2002 Parte Parte fissa variabile | Parte variabile aziendale (differenze in azienda sui minimi) | 1° incremento contrattuale | Retribuzione di posizione minima dopo il 1° incremento Parte Parte fissa variabile | Parte variabile aziendale (differenze in azienda sui minimi) | Totale | ||
Dirigente di struttura complessa area chirurgica 6.197,48 | 4.204,47 | – | 1.260,00 | 7.457,48 | 4.204,47 | – | 11.661,95 |
Ex X qualificato incaricato di struttura complessa area chirurgica 5.721,30 | 3.634,30 | 1.046,35 | 1.260,00 | 6.981,30 | 3.634,30 | 1.046,35 | 11.661,95 |
III passaggio al 2° e ultimo incremento 2003
Posizione | Retri mi | buzione di posizione nima contrattuale 1 gennaio 2003 | Totale | 2° incremento contrattuale | Retribuzione di Totale posizione minima dopo il 2° incremento | |||
Parte fissa | Parte Parte variabile variabile aziendale (differenze in azienda sui minimi) | Parte Parte fissa variabile | Parte variabile aziendale (differenze in azienda sui minimi) | |||||
Dirigente di struttura complessa area chirurgica 7.457,48 | 4.204,47 | – | 11.661,95 | 1.894,80 | 9.352,28 | 4.204,47 | – | 13.556,75 |
Ex X qualificato incaricato di struttura complessa area chirurgica 6.981,30 | 3.634,30 | 1.046,35 | 11.661,95 | 1.894,80 | 8.876,10 | 3.634,30 | 1.046,35 | 13.556,75 |
Dall’esempio si deduce che l’incremento contrattuale è attribuito in misura uguale ad entrambi i dirigenti, anche se il secondo ha raggiunto la retribuzione minima contrattuale con la variabile aziendale, pure in assenza della graduazione delle funzioni. Diversamente operando si sareb- bero alterati gli equilibri raggiunti dalle aziende con l’applicazione dell’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000.
Tale retribuzione di posizione minima vale sino al 30 dicembre 2003.
Con l’unificazione delle due voci della retribuzione di posizione minima contrattuale, la III tabella dell’ esempio risulterà così modificata:
IV passaggio a regime
Posizione | Retribuzion minima al 30 dic | e di posizione contrattuale embre 2003 | Parte variabile aziendale (differenze sui minimi) | Parte conglobata | Posizione unica Totale | ||
Parte fissa | Parte variabile | Contrattuale | Parte variabile aziendale (differenze sui minimi) | ||||
Dirigente di struttura complessa area chirurgica 9.352,28 | 4.204,47 | – | 5.360,24 | 8.196,51 | – | 8.196,51 | |
Ex X qualificato incaricato di struttura complessa 8.876,10 | 3.634,30 | 1.046,35 | 5.360,24 | 7.150,16 | 1.046,35 | 8.196,51 |
B) In questa ipotesi l’azienda ha proceduto alla graduazione delle funzioni e, quindi, i dirigenti hanno una retribuzione di posizio- ne superiore alla minima contrattuale. Pertanto il dirigente di ex modulo funzionale che diventa dirigente di struttura complessa avrà una variabile aziendale “composta”come indicato nella tabella
Processo di elaborazione dell’azienda
I passaggio
Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale (tabella all. 1 CCNL 5 dicembre 1996) al 31 dicembre 2001 | Parte variabile aziendale | Totale compless. dopo graduaz. | Retribuzione Parte Totale di posizione variabile compless. minima aziendale dopo contrattuale graduaz. in euro 31 dicembre 2001 | ||||||
Parte fissa | Parte variabile | Differenze sui minimi | Graduaz. delle funzioni | Parte fissa | Parte variabile | Differenze sui minimi | Graduaz. delle funzioni | |||
Dirigente di struttura complessa area chirurgica 12.000.000 | 8.141.000 | – | 9.859.000 | 30.000.000 | 6.197,48 | 4.204,47 | – | 5.091,75 | 15.493,70 | |
Ex X qualificato incaricato di struttura complessa area chirurgica 11.078.000 | 7.037.000 | 2.026.000 | 9.859.000 | 30.000.000 | 5.721,30 | 3.634,30 | 1.046,34 | 5.091,75 | 15.493,69 |
II passaggio al 1° incremento 2002, tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e va- riabile sono state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
Posizione Retribuzione di Parte variabile Totale I Incremento Retribuzione di posizione Totale posizione minima aziendale complessivo contrattuale dopo il 1° incremento complessivo contrattuale dopo dopo 1gennaio 2002 graduazione graduazione Minimo Parte variabile contrattuale aziendale | |||||||||||
Parte fissa | Parte variabile | Differenze sui minimi | Graduazione delle funzioni | Parte fissa | Parte variabile | Diff. sui minimi | Graduaz. delle funzioni | ||||
Dirigente di struttura complessa area chirurgica 6.197,48 | 4.204,47 | - | 5.091,75 | 15.493,70 | 1.260,00 | 7.457,48 | 4.204,47 | - | 5.091,75 | 16.753,70 | |
Ex X qualificato incaricato di struttura complessa area chirurgica 5.721,30 | 3.634,30 | 1.046,34 | 5.091,75 | 15.493,69 | 1.260,00 | 6.981,30 | 3.634,30 | 1.046,34 | 5.091,75 | 16.753,70 |
III passaggio al 2° e ultimo incremento 2003
Posizione Retribuzione di Parte variabile Totale I Incremento Retribuzione di posizione Totale posizione minima aziendale complessivo contrattuale dopo il 1° incremento complessivo contrattuale dopo dopo 1gennaio 2002 graduazione graduazione Minimo Parte variabile contrattuale aziendale | |||||||||||
Parte fissa | Parte variabile | Differenze sui minimi | Graduazione delle funzioni | Parte fissa | Parte variabile | Diff. sui minimi | Graduaz. delle funzioni | ||||
Dirigente di struttura complessa area chirurgica 7.457,48 | 4.204,47 | - | 5.091,75 | 16.753,70 | 1.894,80 | 9.352,28 | 4.204,47 | - | 5.091,75 | 18.648,50 | |
Ex X qualificato incaricato di struttura complessa area chirurgica 6.981,30 | 3.634,30 | 1.046,34 | 5.091,75 | 16.753,70 | 1.894,80 | 8.876,10 | 3.634,30 | 1.046,34 | 5.091,75 | 18.648,50 |
Con l’unificazione delle due voci della retribuzione di posizione minima contrattuale, la III tabella dell’esempio risulterà così modificata:
IV passaggio a regime
Posizione Retribuzione di posizione minima contrattuale Parte Posizione unica dal 31 dicembre 2003 Totale al 30 dicembre 2003 conglobata complessivo dopo graduazione | ||||||||
Parte variabile aziendale Contrattuale Parte variabile aziendale Parte Parte Diff. Graduaz. Diff. Graduaz. fissa variabile sui minimi delle funzioni sui minimi delle funzioni | ||||||||
Dirigente di struttura complessa area chirurgica 9.352,28 | 4.204,47 | - | 5.091,75 | 5.360,24 | 8.196,51 | - | 5.091,75 | 13.288,26 |
Ex X qualificato incaricato di struttura complessa area chirurgica 8.876,10 | 3.634,30 | 1.046,34 | 5.091,75 | 5.360,24 | 7.150,16 | 1.046,34 | 5.091,75 | 13.288,26 |
A conclusione dell’esempio si rileva che esso è applicabile anche negli altri casi in cui il dirigente (equiparato o con incarico ex art. 27 lettera c) del CCNL 8 giugno 2000) è “promosso” nel tempo ad incarico di struttura semplice e deve confrontarsi con altro dirigente già tale con il CCNL del 1996, sempre nel caso di parità di funzioni.
IV ESEMPIO:
Questo esempio è riferito all’art. 42 comma 4 e riguarda i dirigenti con meno di 5 anni che a seguito della valutazione positiva maturino il diritto all’equiparazione. Agli stessi viene attribuito direttamente in base alla tabella A) o B) dell’articolo la retribuzione minima ivi prevista per il diri- gente equiparato, vale a dire € 2.374,32 per i medici e € 2.146 veterinari con i finanziamenti previsti dall’art. 9, comma3, del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
Esempio su veterinari
Posizione Retribuzione minima contrattuale Retribuzione di posizione minima contrattuale dopo il al 31 dicembre 2003 quinquennio, art. 42, comma 4, con solo equiparazione o incarico lett. b art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | |
Dirigente veterinario con meno di 5 anni - | 2.146,57 |
Nel caso in cui ai dirigenti del presente esempio venga conferito l’incarico di struttura semplice il cui valore è € 5.735,36: allo stesso la diffe- renza tra le due retribuzioni minime deve essere attribuita con la variabile aziendale. Naturalmente a queste voci si aggiunge la variabile azien- dale ove nella graduazione delle funzioni i predetti incarichi abbiano avuto un valore superiore al minimo contrattuale.
Esempio su veterinari
Posizione | Retribuzione minima contrattuale Retribuzione di posizione con conferma incarico struttura al 31 dicembre 2003 semplice (valore retribuzione di posizione minima contrattuale) | |
Retribuzione di posizione Variabile aziendale minima contrattuale per raggiungimento minimo | ||
Dirigente veterinario con meno di 5 anni - | 2.146,57 | 3.091,51 |
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ESEMPI SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 39 E 40 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI
A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
Gli articoli in oggetto riguardano i dirigenti che al 31 dicembre 1998 esercitavano la libera professione extra muraria ed hanno mantenuto tale op- zione anche dopo il 14 marzo 2000 con conseguente perdita dell’incarico di direzione di struttura complessa o semplice ove conferito. La retribu- zione minima contrattuale cui applicare gli incrementi è quella ad essi originariamente applicabile ed indicata nelle tavole degli articoli 39 e 40. A tale retribuzione si aggiunge la variabile aziendale ridotta del 50%.
Si deve tenere in considerazione che l’obbligo dell’esclusività del rapporto di lavoro ha comportato per i dirigenti non esclusivi la perdita dell’in- carico al quale è conseguita una rimodulazione della loro retribuzione di posizione complessiva da correlare agli incarichi che l’azienda o ente han- no deciso di conferire successivamente alla mancata opzione.
Ciò comporta che nell’applicazione del presente contratto, essendo commisurati gli incrementi sulla retribuzione minima contrattuale storica, cia- scuno dei dirigenti a rapporto non esclusivo percepirà quelli commisurati alla propria retribuzione minima storica non sussistendo più l’obbligo di man- tenere gli equilibri raggiunti con il conferimento dell’incarico superiore (vedi esempio punto 1) perché perduto per effetto della mancata opzione.
L’esempio è, pertanto, formulato per il caso di due dirigenti che abbiano avuto l’incarico di struttura complessa, rispettivamente dal gennaio 1996 e dal 30 dicembre 1998 ed il secondo sia stato in partenza un dirigente con incarico di struttura semplice e, quindi, con una retribuzione minima contrattuale inferiore. Per gli stessi viene sviluppato il medesimo esempio formulato nell’ipotesi B) del secondo esempio del punto 1, dal quale si evince che da una situazione di sostanziale parità precedentemente raggiunta e mantenuta sino al 31 dicembre 2001, si passa con gli incremen- ti del presente contratto ad una differenziazione della retribuzione minima contrattuale (e di conseguenza di quella complessiva nella quale è com- presa la variabile aziendale).
I passaggio
Posizione Retribuzione di posizione Parte variabile Totale Retribuzione di posizione Parte variabile Totale minima contrattuale aziendale complessivo minima contrattuale in aziendale complessivo (tabella all. 1 dopo euro 31 dicembre 2001 dopo CCNL 5 dicembre 1996) graduazione graduazione al 31.12.2001 | |||||||||
Parte fissa | Parte variabile | diff. graduaz. sui minimi delle funz. | Parte fissa | Parte variabile | diff. sui minimi | graduaz. delle funz. | |||
Dirigente di ex struttura complessa area chirurgica 9.033.000 | 4.070.500 | - | 4.929.500 | 18.033.000 | 4.665,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 9.313,25 |
X qualificato ex incaricato di struttura complessa area chirurgica 8.600.000 | 3.518.500 | 1.013.000 | 4.929.500 | 18.061.000 | 4.441,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 9.327,72 |
II passaggio al 1° incremento 2002, tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e va- riabile sono state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.
Posizione Retribuzione di Parte variabile Totale I° Retribuzione di posizione Totale posizione minima aziendale complessivo Incremento dopo il 1° incremento complessivo contrattuale dopo contrattuale dopo 1gennaio 2002 graduazione graduazione | ||||||||||
Minimo contrattuale Parte variabile aziendale Parte Parte differenze graduazione Parte Parte differenze graduazione fissa variabile sui delle fissa variabile sui delle minimi funzioni minimi funzioni | ||||||||||
Dirigente di struttura ex complessa area chirurgica 4.665,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 9.313,25 | 900,00 | 5.565,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 10.213,25 |
X qualificato ex incaricato di struttura complessa area chirurgica 4.441,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 9.327,72 | 680,00 | 5.121,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 10.007,72 |
III passaggio al 2° e ultimo incremento 2003
Posizione Retribuzione di Parte variabile Totale I° Retribuzione di posizione Totale posizione minima aziendale complessivo Incremento dopo il 1° incremento complessivo contrattuale dopo contrattuale dopo 1gennaio 2002 graduazione graduazione | ||||||||||
Minimo contrattuale Parte variabile aziendale Parte Parte differenze graduazione Parte Parte differenze graduazione fissa variabile sui delle fissa variabile sui delle minimi funzioni minimi funzioni | ||||||||||
Dirigente di struttura ex complessa area chirurgica 5.565,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 10.213,25 | 1.200,00 | 6.765,15 | 2.102,2 | 3 - | 2.545,87 | 11.413,25 |
X qualificato ex incaricato di struttura complessa area chirurgica 5.121,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 10.007,72 | 990,00 | 6.111,52 | 1.817,1 | 5 523,17 | 2.545,87 | 10.997,72 |
IV passaggio a regime
Posizione Retribuzione di Parte variabile aziendale Parte Posizione unica dal Totale posizione minima conglobata 31 dicembre 2003 complessivo contrattuale dopo 30 dicembre 2003 graduazione Parte variabile aziendale | ||||||||
Parte fissa Parte differenze graduazione Contrattuale differenze graduazione variabile sui delle sui delle minimi funzioni minimi funzioni | ||||||||
Dirigente di struttura ex complessa area chirurgica 6.765,15 | 2.102,23 | - | 2.545,87 | 5.360,24 | 3.507,1 | 4 - | 2.545,87 | 6.053,01 |
X qualificato ex incaricato di struttura complessa area chirurgica 6.111,52 | 1.817,15 | 523,17 | 2.545,87 | 5.360,24 | 2.568,4 | 3 523,1 | 7 2.545,87 | 5.637,48 |
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ESEMPI SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 43 COMMI 3 E 6 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI
A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
Nel presente punto si forniscono modalità applicative della norma in oggetto.
I CASO
L’esempio fornisce modalità applicative del comma 3 dell’art. 43 nei confronti di un dirigente medico a rapporto non esclusivo che dopo il con- globamento della retribuzione minima contrattuale non percepisca più tale voce e non abbia avuto a suo tempo, in relazione all’incarico conferi- togli, la retribuzione di posizione variabile aziendale e l’azienda o ente, per effetto di valutazione positiva intenda attribuire al dirigente un inca- rico di alta professionalità (ex modulo funzionale DPR 384 del 1990) a decorrere dall’1.1.2005.
In primo luogo si evidenzia che l’azienda deve definire la graduazione delle funzioni in modo obiettivo a prescindere dal rapporto di lavoro dei di- rigenti e pertanto il valore complessivo di ciascun incarico è determinato come se tutti i dirigenti fossero a rapporto esclusivo. Ove l’incarico, co- sì valutato, sia conferito al dirigente a rapporto non esclusivo preso a riferimento nel presente esempio, la metodologia per determinarne la re- tribuzione di posizione è la seguente:
a) Il valore complessivo dell’incarico da conferire, sulla base degli esempi del punto 2 ipotesi A) potrebbe corrispondere al valore della retribu- zione minima contrattuale del dirigente a rapporto esclusivo. In tale caso si prende come riferimento l’articolo 42 comma 1 tavola A) dove, per l’in- carico di ex modulo funzionale DPR 384 del 1990 è prevista una retribuzione di posizione minima pari ad € 5.735,36. L’azienda o ente per attri- buire la nuova retribuzione di posizione al dirigente a rapporto non esclusivo deve applicare, senza altra rideterminazione la tavola A) dell’art. 43, comma 1 attribuendo al dirigente il corrispondente valore previsto per l’incarico di cui sopra. La nuova retribuzione di posizione sarà corrisposta tutta come variabile aziendale a carico del relativo fondo in base al seguente esempio:
Conferimento incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)
valore incarico € 5.735,36 per dirigente con rapporto di lavoro esclusivo (valore oggettivo dell’incarico)
Posizione Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 31 dicembre 2003 | Parte variabile aziendale | Nuova retribuzione di posizione all’1.1.2005 | TOTALE | |
Retribuzione minima Parte variabile contrattuale aziendale | ||||
Già Dirigente equiparato a rapporto non esclusivo (art. 43, comma 3) - | - | - | 2.568,43 | 2.568,43 |
b) Il valore complessivo dell’incarico da conferire, sulla base degli esempi del punto 2 ipotesi B) è superiore al valore della retribuzione minima contrattuale del dirigente a rapporto esclusivo. Anche in tale caso si prende come riferimento la retribuzione di posizione minima contrattuale del dirigente medico dell’articolo 42 comma 1 tavola A) con incarico di ex modulo funzionale DPR 384 del 1990, pari ad € 5.735,36, alla quale sia sta- ta aggiunta una variabile aziendale di € 2.000,00. Poiché il dirigente a rapporto non esclusivo dell’art. 43, comma 3, è privo di una retribuzione di posizione minima contrattuale, la sua nuova retribuzione di posizione sarà costituita interamente dalla variabile aziendale formata dalla retribu- zione minima di cui alla lettera a) della tavola precedente cui si aggiunge sempre sotto forma di variabile aziendale il 50% dell’ulteriore aggiun- ta di € 2.000,00.
Conferimento incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)
valore incarico € 5.735,36 + 2.000,00 = 7.735,36 (valore oggettivo dell’incarico)
Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 31 dicembre 2003 (ex art. 43) | Parte variabile aziendale | Nuova retribuzione di posizione all’1.1.2005 | TOTALE | |
Retribuzione minima Parte variabile contrattuale aziendale | |||||
Già Dirigente equiparato | - | - | - | 2.568,43 + 1.000,00 | 3.568,43 |
Gli esempi di cui sopra appaiono più chiari se si confrontano le situazioni di due dirigenti medici: uno a rapporto esclusivo e l’altro a rapporto non esclusivo entrambi “promossi” dall’1.1.2005 ad un incarico di alta specializzazione.
Conferimento incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale) valore incarico € 5.735,36 (valore oggettivo dell’incarico)
Posizione | Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 31 dicembre 2003 (ex art. 43) | Parte variabile aziendale | Nuova retribuzione di posizione all’1.1.2005 | TOTALE |
Retribuzione minima Parte variabile contrattuale aziendale |
Già Dirigente equiparato a rapporto esclusivo | 2.374,32 | - 2.374,32 | 3.361,04 | 5.735,36 |
Già Dirigente equiparato a rapporto non esclusivo | - | - - | 2.568,43 | 2.568,43 |
Conferimento incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)
valore incarico € 5.735,36 + 2.000,00 = 7.735,36 (valore oggettivo dell’incarico)
Posizione Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata 31 dicembre 2003 (ex art. 43) | Parte variabile aziendale | Nuova retribuzione di posizione all’1.1.2005 | TOTALE | |
Retribuzione minima Parte variabile contrattuale aziendale | ||||
Già Dirigente equiparato a rapporto esclusivo 2.374,32 | - | 2.374,32 | 3.361,04 + 2.000,00 | 7.735,36 |
Già Dirigente equiparato a rapporto non esclusivo - | - | - | 2.568,43 + 1.000,00 | 3.568,43 |
II CASO
Con il presente esempio si prende in considerazione il caso del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo al 1 gennaio 2005 ove sia mantenuto l’incarico purchè in presenza di una identica graduazione delle funzioni (ipotesi corrispondente all’art. 43, comma 6).
L’esempio prende sempre in considerazione un dirigente di struttura complessa tale al 5 dicembre 1996 ed un altro dirigente (ex aiuto qualifica- to) divenuto di struttura complessa nel settembre 2000. L’esempio sviluppa l’ipotesi B) del secondo esempio del punto 2.
Posizione Passaggio al rapporto non esclusivo al 1 gennaio 2005 | Graduazioni funzioni | TOTALE | Passaggio al rapporto non esclusivo al 1 gennaio 2005 | Graduazione funzioni | TOTALE | ||
Minima Differenze Minima Differenze contrattuale sui contrattuale sui dopo minimi minimi conglobamento | |||||||
Dirigente di struttura complessa area chirurgica 8.196,51 | - | 5.091,75 | 13.288,26 | 3.507,14 | - | 2.545,87 | 6.053,01 |
Ex X qualificato incaricato di struttura complessa area chirurgica 7.150,16 | 1.046,34 | 5.091,75 | 13.288,25 | 2.568,43 | 938,71 | 2.545,87 | 6.053,01 |
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ESEMPI SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 E 47 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO
AD ESAURIMENTO
Pur essendo richiamato nel testo il presente allegato si ritiene di non dover sviluppare apposite tabelle poiché l’applicazione dei principi enun- ciati negli esempi dei punti 1 e 2 dovrebbe rendere agevole le modalità di incremento previste dalle norme stesse.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 1
Con riferimento all’art. 20, il Comitato esprime il proprio parere esclusivamente sulla base degli atti e delle prove documentali prodotte dall’a- zienda compresi i documenti presentati dall’interessato.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 2
In esito alla dichiarazione a verbale n. 5 presentata dalle OOSS ed allegata al presente contratto, l’ARAN si impegna a relazionare al Comitato di Settore circa le valutazioni emerse nel corso del dibattito al fine di fornire elementi utili per l’esame delle questioni e l’avvio delle eventuali ini- ziative di competenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riguardo all’art. 1, comma 2 le parti esprimono il parere che alle fondazioni formate con capitale pubblico al 51%, le leggi regionali ricono- scano la prevalente natura pubblica al fine di consentirne la permanenza nel comparto del SSN di cui al CCNQ del 18 dicembre 2002 e del CCNQ del 23 settembre 2004 con applicabilità dei relativi CCNL. Con riguardo alle flessibilità del rapporto di lavoro introdotte dai contratti vigenti ed, in particolare, con riguardo alla possibilità di stipulare contratti a termine regolati dall’art. 1 comma 3 del presente contratto (che rinvia al CCNL 5 agosto 1997) e dall’art. 15 septies del d. lgs. 502 del 1992 (richiamato dall’art. 62 del CCNL 8 giugno 2000), le parti ritengono che le aziende ab- biano ampi margini per evitare il ricorso a forme contrattuali quali le collaborazioni coordinate e continuative eventualmente attivate per lo svol- gimento di attività istituzionali e, cioè, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 7, comma 6 del d. lgs. 165 del 2001, indicate nella circolare del Di- partimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004. Le parti prendono, altresì, atto che in materia di flessibilità l’Aran ha ricevuto, per il settore pubblico, l’atto di indirizzo per la stipulazione di un apposito contratto collettivo quadro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In ordine all’art. 3 che riconferma il sistema delle relazioni sindacali dei CCNL 8 giugno 2000 e 10 febbraio 2004, le parti convengono che i trat- tamenti economici sono erogati solo a seguito di contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 2, comma 3 del d. lgs. 165 del 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In ordine all’art. 6, comma 1, lettera c), con riguardo alle articolazioni strutturali sovra aziendali, le parti precisano di fare riferimento, ad esem- pio, ai modelli organizzativi toscani e veneti di istituzione delle cosiddette “aree vaste”, senza esclusione di altri esempi similari che in futuro pos- sano essere adottati dalle Regioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In riferimento all’art. 8 comma 1, le parti rammentano che è in corso di approvazione l’ipotesi di CCNQ siglata il 15 marzo 2005 per una nuova ripar- tizione dei permessi, distacchi ed altre prerogative sindacali. In ordine al comma 3 le parti confermano la distinzione tra la fruizione delle prerogati- ve sindacali, che discende dall’ammissione alla contrattazione nazionale ed è un diritto tutelato, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, dal CCNQ del 7 agosto 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni indipendentemente dalla firma dei contratti quadro o di comparto, dal diritto di parteci-
pazione alla contrattazione integrativa che discende dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di categoria. Tale ultima materia in armo- nia con il d. lgs. n. 165 del 2001 è tuttora disciplinata dall’art. 9 del CCNL dell’8 giugno 2000, che è stato riconfermato dal presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Con riguardo al comma 1 dell’art. 9 le parti precisano che il termine “confronto” non indica un nuovo livello di relazioni sindacali rispetto a quel- li previsti dall’art. 3, ma solo una modalità di svolgimento dei rapporti con le XX.XX. firmatarie del CCNL, che valorizza il sistema partecipativo cui è improntato il modello delle relazioni sindacali nella riforma del pubblico impiego anche nei casi in cui non siano previsti livelli negoziali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
In relazione all’art. 19, le parti chiariscono che l’istituto della sospensione è previsto allo scopo di evitare che, nelle more dell’accertamento del- la responsabilità penale del dirigente per i fatti addebitatigli, si proceda al suo licenziamento, al fine di evitare ulteriori danni morali e materiali che, in caso di proscioglimento pieno, darebbero luogo ad una azione risarcitoria. Dal momento che la sospensione è, comunque, un provvedi- mento grave, il comma 2 ne ammette il ricorso a condizione che vi sia stato un rinvio a giudizio e che i fatti contestati siano di gravità tale che ac- certati darebbero luogo al licenziamento. A tal fine la legge n. 97 del 2001, per alcuni casi prevede, in alternativa alla sospensione, anche il tra- sferimento. Le parti concordano, altresì, che la disapplicazione dell’art. 15 della legge n.55 del 1990 operata dal T.U. n. 267 del 2000 riguardante le disposizioni delle autonomie locali attiene a quel settore. Peraltro la disposizione disapplicata è riassunta nel medesimo Testo Unico per i di- pendenti del relativo comparto a riprova della volontà del legislatore di mantenerne la sua permanenza nell’ordinamento. Le parti, inoltre, per una più agevole lettura delle clausole dell’art. 19 rammentano con riguardo al comma 4, che la lettera a) del comma 1 dell’art. 15 della legge n. 55 ri- guarda i reati di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, fabbricazione e distribuzione delle medesime etc. La lettera b), limitatamente all’art. 316 e 316 bis, riguarda rispettivamente il peculato mediante profitto dell’errore altrui e la malversazione a danno dello Stato. La lettera c) riguarda l’abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servi- zio diverso da quello indicato nella lettera b). La sospensione in questi casi è obbligatoria ove intervenga sentenza di condanna anche non defi- xxxxxx.Xx lettera f) riguarda coloro che, con provvedimento definitivo sono stati sottoposti a misure di prevenzione perché indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o camorristiche.
Con riguardo al comma 5, si rammenta che si tratta dei delitti contro la P.A. già ricompresi nella legge n. 55 del 1990 ed ora oggetto dell’ art. 3 della legge n. 97 del 2001 (peculato, concussione, corruzione per atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari o di per- sona incaricata di pubblico servizio). Con riferimento al comma 7, in caso di assoluzione, il dirigente rientra in servizio e sono ripristinati i suoi di- ritti. Ove il dipendente sospeso abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza, l’art. 3, comma 57 della legge 350 del 2003 pre- vede un beneficio che consiste nel prolungamento o ripristino del rapporto di lavoro per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamen- te subita quando viene emanata sentenza definitiva di proscioglimento “perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o se il fat- to non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza del reato anche se pronun- ciati dopo la cessazione dal servizio e, comunque, nei cinque anni antecedenti l’entrata in vigore della presente legge”. Le modalità di esercizio del diritto e gli altri presupposti sono indicati nelle disposizioni normative il cui testo coordinato è contenuto nella legge 126 del 2004 (comma 57 bis della legge n. 350 del 2003). Infine, con riferimento al comma 10, si precisa che l’art. 5, comma 2 della legge 97 del 2001 prevede il licenzia- mento come pena accessoria nei reati citati nell’art. 3 della stessa legge ove vi sia stata la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Con riguardo alla mobilità tra amministrazioni diverse, le parti invitano le aziende ed enti a favorire in particolare quella delle professionalità sa- nitarie del Ministero della Salute, nel rispetto della disciplina di appartenenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Con riguardo all’art. 23 il riferimento al triennio formativo effettuato dal CCNL, non muta la durata dello stesso in ragione del periodo di validità del contratto, il quale si limita a prevedere una tutela nei confronti dei dirigenti operanti nelle aziende che non hanno potuto garantire l’ECM nel- l’arco della propria vigenza. Il contratto, infatti, non ha competenza sulle modalità, minimi dei crediti formativi e gestione della fase sperimenta- le, materie tutte regolate dalle disposizioni ministeriali e regionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Con riferimento all’art. 24 commi 5 e 6, le parti si danno reciproco atto che nel sistema del rapporto di lavoro privatizzato, vi è una sostanziale pa- xxxx di posizione del datore di lavoro e del dirigente. Ne consegue che l’assenso richiesto dall’art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000 per l’e- ventuale modifica di uno degli elementi del contratto individuale opera come condizione di efficacia della modifica di un atto negoziale. L’apposi- zione di un termine per l’espressione di volontà del dirigente ha comunque il valore di dare certezza agli atti e comportamenti delle parti, ferme rimanendo tutte le tutele previste dalle vigenti disposizioni a favore del dirigente medesimo. L’apposizione del termine nel comma 5 dell’art. 28 ha un analogo valore ma, essendo l’incarico legato all’organizzazione aziendale, il mancato assenso nel termine previsto opera come condizione risolutiva del negozio, ferme sempre rimanendo le tutele a favore del dirigente con riguardo alla propria posizione.
Con riguardo al comma 7 le parti richiamano le più recenti tabelle dell’Agenzia delle Entrate, pubblicate sul supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Con riguardo all’art. 26 le parti esprimono il parere che i due componenti del Collegio tecnico siano prescelti tra i direttori del SSN appartenenti alla stessa area e disciplina del dirigente oggetto di valutazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Con riferimento all’art. 56, comma 2, le parti ritengono opportuno sottolineare l’importanza di valorizzare tutte le potenziali modalità di incremento del fondo per la retribuzione di risultato con la piena attuazione dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997 (richiamata dall’art. 52 comma 5 lettera a) del CCNL 8 giugno 2000, confermato dal comma 2 dell’art. 56 del presente) applicabile al personale di tutte le pubbliche amministrazioni com- presa la dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Con la presente le parti confermano le dichiarazioni congiunte:
- nn. 1, 3, 5, 6, 7 (a completamento della dichiarazione n. 4 del presente contratto) del CCNL 8 giugno 2000;
- le dichiarazioni congiunte nn. 1 e 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;- le dichiarazioni congiunte numeri da 1 a 10 e n. 12 del CCNL 10 feb- braio 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Le parti assumono l’impegno di avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il confronto per l’esame del testo unifica- to delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall’ARAN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
Con riguardo all’art. 20, comma 3, le parti ritengono opportuno che nel proprio regolamento di funzionamento il Comitato dei Garanti introduca norme sulla disciplina della prorogatio per garantire alla scadenza la continuità della propria attività per il periodo di tempo valutato come ne- cessario per la riconferma o designazione dei nuovi componenti dell’organismo stesso.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 15
In relazione all’art. 20 ed al permanere della circostanza che – ove il Comitato dei Garanti non si esprima entro il termine previsto l’Azienda può procedere ugualmente al recesso – le parti concordano che deve essere esperita, dalle aziende medesime, ogni utile azione affinchè il richiesto parere sia formalmente espresso nei termini, a tutela del dirigente ma anche della trasparenza dei propri provvedimenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
L’A.N.P.O., in considerazione dell’insufficienza delle risorse economiche disponibili per il I biennio economico, richiede una adeguata rivalutazio- ne dell’indennità di responsabilità di Direzione di struttura complessa (art. 40) e dell’indennità di Direttore di Dipartimento (art. 39, comma 9) in sede di definizione del II biennio economico. ANPO Firmato
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
Le parti concordano essere il distretto struttura complessa per l’insieme delle funzioni – sia a rilevanza sanitaria che socio sanitaria – ad esso at- tribuite dalla Legge 833/1978, 502/1992, 229/1999 e s.m.i.
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME Firmato
CIMO ASMD Firmato ANAAO ASSOMED Firmato ANPO Firmato
UMSPED (Xxxxx, Aipac, Snr) Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato FED MEDICI aderente alla UIL Firmato CGIL MEDICI Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
Le XX.XX. al comma 2 e 4, articolo 10 del presente contratto, in riferimento all’articolo 12 del II° biennio economico del CCNL 8 giugno 2000, ri- tengono che ai fini della valutazione dell’anzianità di servizio per le finalità di cui alla lettera a) e b), comma 3, del medesimo articolo, debba va- lutarsi cumulativamente quello a tempo indeterminato e quello a tempo determinato, anche con soluzione di continuità, prestato in aziende o en- ti diversi del comparto.
CIMO ASMD Firmato ANAAO ASSOMED Firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato FED MEDICI aderente alla UIL Firmato
CGIL MEDICI Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
Con riguardo all’ art. 23 commi 4 e 5, relativo agli obblighi assunti dalle parti nei confronti dell’ECM, e delle relative penalizzazioni a far data dal- l’entrata in vigore del presente contratto, le parti ritengono che non sia necessario procedere all’annullamento delle stesse in quanto previsto sol- tanto dal presente contratto e senza caratteristiche di retroattività.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
La organizzazione sindacale FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL preso atto:
• Dell’indisponibilità dell’ARAN a prevedere, nel contratto, che la retribuzione di posizione aziendale sia valutabile nel calcolo del fine rapporto in conformità a quanto già previsto per la dirigenza degli altri comparti;
• Atteso che tale indisponibilità è contrastante con le direttive impartite all’INPDAP dal Governo con nota n° 1396/10 del 26 marzo 1999 e, con nota n. 128654 del 24 marzo 1999, dalla Ragioneria Generale dello Stato, e non può essere giustificata da mancanza di risorse economiche per finanziare il pagamento del contributo su detta retribuzione a carico delle Aziende;
• Rilevato, infatti, che tale contributo corrisponde alla misura esigua del 3,60% della retribuzione di posizione aziendale, che, unitamente a quel- la fissa e variabile minima, gravando su un fondo costituito in gran parte da voci retributive già assoggettate a contribuzione IPS ed alimentato in via permanente anche per effetto delle cessazioni dal servizio in parte reintegrate da nuovi assunti con retribuzione notevolmente inferiore, deve ritenersi già finanziata al pari delle altre ai fini dell’indennità di che trattasi,
• Considerato, altresì, che la retribuzione di posizione aziendale, a fronte di altre voci quali “l’indennità di struttura complessa” e “l’indennità di rapporto esclusivo”, ha carattere di generalità e rappresenta l’aspetto peculiare che più caratterizza la figura dirigenziale unica, differenziata non più in tre distinte qualifiche ma per l’incarico delle funzioni esercitata e per le connesse responsabilità, con la conseguenza dell’innegabile qua- lificazione sostanziale della medesima quale”retribuzione stipendiale”,
• Ritenuto che la portata della richiesta è, per importanza e valore, pari a quella dello stipendio unico e ne costituisce il completamento. Dichiara di ritenere del tutto insoddisfacente ed esclusiva la posizione dell’ARAN, che non stata coerente con quella assunta rispetto allo “sti- pendio unico”, e altre sedi, la soluzione di un problema non accolto in ambito negoziale che comunque l’interesse e la tutela dei dirigenti xxxxxx- de la specifica soluzione negoziale.
FED MEDICI aderente alla UIL Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL, valutato l’attuale “uso ed abuso” dei “rapporti di lavoro atipici” della dirigenza medica, chiede, la quantificazione e la qualificazione dei detti rapporti, nonché l’estensione dei benefici contrattuali attuali agli stessi.
Nell’indisponibilità dell’ARAN nell’attuare quanto richiesto sin dal presente contratto, si chiede l’attivazione immediata di un tavolo specifico per la loro regolamentazione.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL prende atto della indisponibilità dell’ARAN a non voler accettare l’estensione della retribuzione di risultato ai dirigenti in distacco sindacale parziale o totale, così come avviene in altri comparti.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8
Nell’ambito dell’art. 7 (mobbing) FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ribadisce la necessità di un regolamento nazionale al fine di omo- geneizzare i comportamenti dei singoli comitati aziendali
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9
In relazione all’art….(effetti passaggio rapporto esclusivo a non esclusivo) comma 2. 3° capoverso FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ribadisce la non liceità come risparmio aziendale dell’indennità di esclusività non più corrisposta, in quanto parte di tale indennità è corrisposta con le decurtazioni del 50% della posizione variabile, il 15% della posizione fissa e il salario di risultato; pertanto almeno una percentuale di ta- le risorsa economica deve tornare ai fondi di provenienza.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 10
Visti i contenuti dell’art. 14 comma 5 FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ribadisce il disaccordo all’utilizzo delle 26 ore annue richie- ste con la mera dizione “per contribuire alla riduzione delle liste di attesa”.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 11
Visti i contenuti dell’art. 19 comma 2, FEDEREAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL ritiene indispensabile la abrogazione del predetto. FED MEDICI aderente alla UIL Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 12
Le XX.XX. in riferimento al comma 2 e 4, articolo 10 del presente contratto, che richiama l’articolo 12 del II° biennio economico del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, 8 giugno 2000, ritengono che ai fini della valutazione dell’anzianità di servizio per le finalità di cui alla lettera a) e b), comma 3, del medesimo articolo, debba valutarsi cumulativamente quello a tempo indeterminato e quello a tempo determinato, anche con so- luzione di continuità, anche prestato in aziende o enti diversi del comparto.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 13
FEDEREAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL viste le disposizioni di cui all’articolo 28 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, 8 giugno
2000, dichiara che a tutti dirigenti, non direttori di struttura complessa, debbano essere conferiti incarichi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera b), c) e d). Pertanto per tutti i dirigenti deve essere formalizzato il contratto individuale, di cui all’articolo 13 del CCNL, 8 giugno 2000.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 14
FEDEREAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL, viste le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) dell’articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’arti- colo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), dichiara che le predette disposizioni si applicano anche ai dirigenti che prestano servizio di pronta di- sponibilità notturna, ai sensi dell’articolo 17 del presente contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 15
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL dichiara che nel corso dell’attuale contratto, nonostante i tentativi ripetuti di portare a termine l’in- dividuazione dei lavori usuranti e relativi benefici, non si è pervenuti alla necessaria soluzione e si impegna nel CCNL nel prossimo biennio e del CCNQ a portare a termine tale proposta di soluzione eventualmente anche con ricorso all’intervento legislativo.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 16
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL dichiara che non concorda con il termine ordinatorio del 30 Novembre 2005 di cui all’art. 32 del presente contratto in quanto ritiene le aziende in gran parte inadempienti nei dispositivi degli atti aziendali di cui richiede l’applicazione.
FED MEDICI aderente alla UIL Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 17
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL dichiara che non concorda con il sistema di differenziazione della indennità di posizione fissa nel- l’attuale quadro legislativo della dirigenza con il livello unico nel ruolo unico, in quanto la differenza di retribuzione di posizione per gli apicali è maturata nella indennità specifica e nella relativa retribuzione di posizione aziendale singolarmente contrattata; pertanto non ritiene idonei al pre- sente contratto gli articoli 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 50 così come calcolati.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 18
FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE alla UIL FPL dichiara che tra i benefici economici di cui all’art. 53 sia necessario inserire anche il computo del- la retribuzione variabile aziendale nell’indennità di fine rapporto.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 19
Con riferimento al comma 4 e 5 dell’art. 23, relativo agli obblighi assunti dalle parti nei confronti dell’ECM, e delle relative penalizzazioni a far da- ta dall’entrata in vigore del presente contratto, Federazione Medici aderente alla UIL FPL ritiene sanate le previste penalizzazioni dei Dirigenti, maturate alla data precedente alla stipula del presente CCNL.
FED MEDICI aderente alla UIL Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 20
Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali mediche e veterinarie in riferimento al comma 5 dell’art. 29 e al comma 7 dell’art. 39 del 10 febbraio 2004 ribadiscono che i quindici giorni di ferie aggiuntive non sono comprensive delle domeniche e delle altre festività ricadenti nel periodo.
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME Firmato
CIMO ASMD Firmato ANAAO ASSOMED Firmato ANPO Firmato
UMSPED (Xxxxx, Aipac, Snr) Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato FED MEDICI aderente alla UIL Firmato CGIL MEDICI Firmato
COSMED Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 21
Le sottoscritte XX.XX.XX. dichiarano che il confronto regionale di cui all’art. 9 del presente CCNL deve riguardare anche le metodologie del ri- corso, da parte delle aziende sanitarie, a forme contrattuali atipiche quali le collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti libero-professio- nali e le esternalizzazioni dei servizi sanitari nonché le eventuali applicazioni di istituti disciplinati dal d. lgs 276/03 e s.m.ed i.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME Firmato
ANAAO ASSOMED Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 22
Le sottoscritte XX.XX.XX. dichiarano che in relazione agli obiettivi prestazionali ritengono applicabili le seguenti metodologie:
1. Gli obiettivi prestazionali richiesti ad ogni singola equipe sono negoziati con le procedure di cui all’art. 65 c. 6 CCNL 5/12/96 e sono definiti in ragione del monte orario annuo della equipe determinato moltiplicando l’orario settimanale destinato contrattualmente ad attività assistenziali di ciascun componente effettivo della medesima per le settimane di dovuta presenza in servizio.
2. Eventuali obiettivi prestazionali (da concordare con l’equipe interessata) eccedenti quelli definiti con le modalità di cui al c. 1, che comportino una presenza in servizio eccedente quella dovuta secondo le previsioni di cui al c. 1 vanno, comunque retribuiti. Essi possono essere ricompresi nell’istituto di cui all’art. 55 c. 2 CCNL 8/6/00 ed il valore orario della prestazione resa a tali fini, dopo l’effettuazione degli obiettivi prestaziona- li di cui al co. 1, costituisce oggetto di negoziazione tra la equipe e l’Azienda, secondo i criteri generali (comprendenti il valore orario minimo) che, al riguardo, emanano le Regioni con le modalità ed i tempi di cui all’art. 9 co. 1 lett. g).
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME Firmato
CIVEMP Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 23
Le sottoscritte XX.XX.XX. in relazione al testo dell’art. 17, comma 4 del presente CCNL, rilevano che le aziende od enti del S.S.N. debbano pro- grammare i turni di pronta disponibilità prevedendo non più di 10 turni al mese per singolo dirigente medico e che solo in casi eccezionali e per un periodo di tempo limitato ne possa essere previsto il superamento.
In quest’ultimo caso i turni di Pronta Disponibilità eccedenti i 10 devono essere remunerati con fondi aggiuntivi (ex art. 55, c. 2 del CCNL 8/6/00), in misura pari al doppio della remunerazione ordinaria.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME Firmato
ANAAO ASSOMED Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 24
Le sottoscritte XX.XX.XX. al fine di evitare possibili difformità interpretative su un istituto – la Pronta Disponibilità – critico per l’attività sani- taria, dichiarano che le tipologie applicative della medesima sono le seguenti:
a) Il servizio di pronta disponibilità è integrativo dell’ordinaria attività di istituto quando, nei periodi di sua attivazione, è comunque garantita la presenza di dirigenti medici svolgenti il servizio di guardia appartenenti alla stessa disciplina. Esso compete a tutti i dirigenti appartenenti alla medesima disciplina.
b) Il servizio di pronta disponibilità è sostitutivo dell’ordinaria attività di istituto quando, nei periodi di sua attivazione, non è prevista la presenza di dirigenti medici svolgenti il servizio di guardia appartenenti alla stessa disciplina. Esso compete, a turno individuale, ai dirigenti medici della stessa disciplina, esclusi i direttori di struttura complessa.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME Firmato
ANAAO ASSOMED Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 25
Le sottoscritte XX.XX. MM. ribadiscono la volontà espressa nella dichiarazione congiunta n°9 del CCNL 8/6/2000 relativa alla legittima richiesta, per i medici ultracinquantacinquenni, di essere esentati dalla guardia, impegnando la controparte negoziale a rinvenire meccanismi che, salva l’organizzazione dei servizi, possano rendere praticabili tale opzione.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 26
Le sottoscritte XX.XX.XX. dichiarano che, nella valutazione del Dirigente di Struttura semplice e del Direttore di Struttura complessa, si dovrà tener conto anche di come lo stesso abbia predisposto una razionale ed equilibrata organizzazione del lavoro dei Dirigenti medici sottordinati. L’organizzazione del lavoro dei Dirigenti Xxxxxx non può prevedere di norma turni giornalieri continuativi superiori ad 8 ore, e turni notturni supe- riori a 12 ore.
Per estreme carenze di organico e in casi eccezionali, può derogarsi a tale disposizione per un tempo limitato e strettamente necessario a risol- vere la vacanza di organico.
In ogni caso, il Dirigente medico, al termine di un turno di guardia non può essere adibito a quello successivo, né ad attività di reparto e di sala operatoria, nell’arco delle ore della stessa giornata lavorativa per soddisfare il doveroso e necessario recupero psico-fisico, e per prevenire un ri-
schio elevato che riduce le garanzie assicurative. Durante i turni di guardia e di pronta disponibilità non sono consentiti gli impieghi relativi ad at- tività non urgente.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME Firmato
ANAAO ASSOMED Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 27
Nel rispetto della loro autonomia di gestione, le Aziende Sanitarie possono incrementare autonomamente il fondo di cui all’ex Art. 51, per mi- gliorare la remunerazione degli addetti ai servizi di emergenza-urgenza.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME Firmato
ANAAO ASSOMED Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 28
In relazione all’articolo 17 (pronta disponibilità), le sottoscritte XX.XX. fanno rilevare che l’attivazione dell’equipe chirurgica include, di norma, la presenza di almeno due chirurghi. Di conseguenza, quando il piano aziendale prevede una o più pronte disponibilità per assicurare l’emergenze di competenza delle specialità chirurgiche, tutte le pronte disponibilità necessarie per completare l’equipe chirurgica sono del tipo sostitutivo della guardia.
FESMED Firmato
ANAAO ASSOMED Firmato
CIMO ASMD Firmato CIVEMP Firmato UMSPED Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 29
L’organizzazione sindacale FEDERAZIONE MEDICI aderente UIL FPL in riferimento alle modifiche apportate con gli artt. 14 e 18, chiede, per il prin- cipio di omogeneità ed equità, l’applicazione delle stesse modalità a tutti I dirigenti SPTA e al personale del comparto.
A tal fine si chiede l’immediata apertura dei relativi tavoli.
FED MEDICI aderente alla UIL Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 30
La FPCGIL Xxxxxx non condivide l’art. 18 ed il comma 6 dell’art. 14, in quanto l’introduzione nel contratto nazionale del tariffario per i turni di guar- dia notturna e della tariffa oraria per le prestazioni, da svolgere in libera professione aziendale, rappresentano uno scivolo verso la privatizzazio- ne della sanità pubblica, contrastano con una politica di occupazione per i giovani medici, e nel tempo potranno costringere i medici a lavorare ol- tre le 38 ore, rincorrendo le prestazioni extra contrattuali.
L’art. 18 ed il comma 6 dell’art. 14 rischiano inoltre di determinare iniquità tra i medici stessi, oltre che con gli altri operatori della sanità. Tuttavia, stante la permanenza delle suddette norme nel testo finale, per motivi di equità ed omogeneità, la scrivente O.S. chiede che analoghe modalità vengano estese a tutti i dirigenti STPA ed al comparto.
CGIL MEDICI Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 31
Relativamente al testo dell’art. 28, comma 2 lettera a) si ritiene che l’esito positivo della valutazione allo scadere dell’incarico, conferma nell’in- carico già assegnato e per pari durata i direttori di struttura complessa e i dirigenti di struttura semplice.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato CIVEMP Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME Firmato
ANAAO ASSOMED Firmato
CGIL MEDICI Firmato
FED MEDICI aderente alla UIL Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 32
Le organizzazioni sindacali ANPO, ANAAO, CIMO, CIVEMP, CGIL medici, CISL medici, FESMED, UIL medici, UMSPED preso atto:
- dell’indisponibilità dell’ARAN a prevedere, nel contratto, che la retribuzione di posizione aziendale sia valutabile nel calcolo dell’indennità pre- mio di servizio in conformità a quanto già previsto per la dirigenza degli altri comparti;
- atteso che tale indisponibilità è contrastante con le direttive impartite all’INPDAP dal Governo con nota n. 1396/10 del 26 marzo 1999 e, con no- ta n, 128654 del 24 marzo 1999, dalla Ragioneria Generale dello Stato, e non può essere giustificata da mancanza di risorse economiche per fi- nanziare il pagamento del contributo su detta retribuzione a carico delle Aziende;
- rilevato, infatti, che tale contributo corrisponde alla misura esigua del 2,88% della retribuzione di posizione aziendale, che, unitamente a quel- la fissa e variabile minima, gravando su un fondo costituito in gran parte da voci retributive già assoggettate a contribuzione IPS ed alimentato in via permanente anche per effetto delle cessazioni dal servizio, deve ritenersi già finanziata al pari delle altre ai fini dell’indennità di che trattasi;
- considerato, altresì, che la retribuzione di posizione aziendale, a fronte di altre voci quali “l’indennità di struttura complessa” e “l’indennità di rapporto esclusivo” ha carattere di generalità e rappresenta l’aspetto peculiare che più caratterizza la figura dirigenziale unica, differenziata non più in tre distinte qualifiche ma per l’incarico delle funzioni esercitate e per le connesse responsabilità, con la conseguenza dell’innegabile qua- lificazione sostanziale della medesima quale “retribuzione stipendiale”;
- ritenuto che la portata della richiesta è, per importanza e valore, pari a quella dello stipendio unico e ne costituisce il completamento; DICHIARANO
di ritenere del tutto deludente la posizione dell’ARAN, che non è stata coerente con quella assunta rispetto allo “stipendio unico” CHIEDONO
che venga rimossa, da parte degli Organi competenti la disparità di trattamento con i dirigenti degli altri comparti per i quali l’indennità premio servizio è calcolata sull’intera retribuzione di posizione e che, a tal fine, l’ARAN si impegni a chiedere una specifica direttiva al Comitato di Set- tore.
ANPO Firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) Firmato CIVEMP Firmato UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) Firmato
CIMO ASMD Firmato
FED. CISL MEDICI COSIME Firmato
ANAAO ASSOMED Firmato
CGIL MEDICI Firmato
FED MEDICI aderente alla UIL Firmato
3. SCHEDE ESPLICATIVE DELLA PARTE NORMATIVA E DEL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
3. SCHEDE ESPLICATIVE DELLA PARTE NORMATIVA E DEL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
CCNL DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA 2002-2005
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
ARTICOLI 3-4-5-6-7-8-9 (Testo da pag. 15 a pag. 18)
Premessa
In questo Capitolo, che comprende gli articoli dal 3 al 9, vengono esplicitati i principi e le norme attraverso cui si esercitano le relazioni ed i dirit- ti sindacali.
In particolare sono sanciti:
• gli obiettivi e strumenti attraverso cui si attuano tali relazioni;
• le forme di partecipazione;
• le prerogative ed i diritti sindacali.
Sia l’architettura che i principi generali del sistema delle relazioni sindacali sono rimasti invariati rispetto al precedente CCNL, in quanto norma- ti da stringenti ed immutate disposizioni legislative.
Sono state introdotte però alcune modifiche sostanziali ed innovative che hanno permesso nei fatti di:
- rendere tale sistema oggi più corrispondente alla nuova tipologia di rapporti esistenti fra Stato e Regioni ed al nuovo ruolo delle Regioni;
- mantenere inalterato o addirittura potenziato (per alcuni argomenti) il livello di contrattazione nazionale;
- potenziare il livello di confronto regionale su alcuni istituti contrattuali al fine di redigere indirizzi attuativi univoci per i livelli aziendali;
- potenziare il livello di contrattazione e di concertazione aziendale;
- creare un confronto sindacale anche nei riguardi di materie (ad es.: l’organizzazione del lavoro) prima del tutto escluse da tale confronto.
Nel sintetico commento dei vari articoli che compongono questo capitolo, oltre ad eesere esplicitata la ratio di ciascuno di essi, sono segnalate e spiegate le innovazioni più importanti introdotte.
Articolo 3 Relazioni sindacali
L’unico comma presente conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL dell’8 giugno 2000 e dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, fatto salvo quanto sostituito, modificato od integrato nei successivi articoli (dall’art. 4 all’art. 9).
Non sono state invece modificate le disposizioni presenti nei precedenti CCNL nei seguenti articoli:
- art. 3, CCNL 8 giugno 2000 (relazioni sindacali).
- art. 8, CCNL 8 giugno 2000 (comitati per le pari opportunità),
- art. 9, CCNL 8 giugno 2000 (soggetti sindacali),
- art. 10, CCNL 8 giugno 2000 (composizione delle delegazioni),
- art. 11, CCNL 8 giugno 2000 (clausole di raffreddamento),
- art. 12, CCNL 8 giugno 2000 (interpretazione autentica dei contratti collettivi),
- art. 2, CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 (diritto di assemblea),
- art. 3, CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 (contributi sindacali),
- art. 4, CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 (patronato sindacale).
Commento
Da questa disposto in questo articolo ne consegue che anche in questo CCNL vengono ribaditi i seguenti tre principi:
1. il valore paritetico esistente tra l’interesse aziendale e le esigenze di miglioramento e crescita professionale dei dirigenti, lasciando così in- tendere come le valutazioni di tipo economico, sebbene importanti, risultano essere secondarie rispetto ai contenuti di tipo assistenziale e co- munque a valenza etica e professionale;
2. gli strumenti attraverso cui si realizzano le relazioni sindacali (informazione, contrattazione, concertazione e consultazione);
3. la presenza di una contrattazione su due livelli (nazionale ed aziendale) che individua e sembra limitare l’importanza del livello di partecipazio- ne sindacale regionale.
La negazione di un livello strutturato regionale di relazioni sindacali, imposta anche questa volta al CCNL dalle disposizioni legislative vigenti (De- creto Legislativo 29 e successivi aggiornamenti) e di conseguenza non eludibile, appare oggi, ancor più di ieri, del tutto anacronistica rispetto al sempre maggiore ruolo ed autonomia assunti dalle Regioni.
Questa sensazione è stata percepita anche al “tavolo nazionale di contrattazione”, durante la stesura del testo contrattuale, e di conseguenza si è cercato, nella sostanza, di minimizzare tale negazione nei successivi art. 6 e 9.
In tali articoli è stato previsto infatti un sistema di relazioni sindacali regionali, costruito sul confronto tra Regione ed Organizzazioni Sin- dacali, finalizzato alla verifica dello stato di attuazione del contratto ed all’emanazione di linee di indirizzo attuative di alcuni importanti e strategici istituti contrattuali miranti ad omogeneizzare le scelte applicative ed a salvaguardare, per quanto possibile, le specificità regio- nali.
Articolo 4
Contrattazione collettiva integrativa
Come già previsto dal precedente articolo, in sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo. Questo articolo individua gli argomenti oggetto di tale contrattazione.
Le risorse utilizzabili in tale sede per la contrattazione degli argomenti a contenuto economico sono quelle previste dai fondi di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57.
Commento
Il testo e gli argomenti indicati in esso sono rimasti quasi del tutto invariati rispetto a quelli previsti dal medesimo art. 4 del CCNL 8 giugno 2000. L’unica importante modifica introdotta rispetto al passato è quella presente al punto 1 della lett. B del co. 2.
In tale punto, già presente nel precedente CCNL precedente e riguardante la contrattazione dei criteri generali per la definizione della percentuale di fondo di risultato da destinare alle articolazioni interne dell’azienda per la realizzazione degli obiettivi generali, è stato aggiunto che: “…si de- ve tener conto a tal fine degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti”.
In tal modo, nei fatti, i criteri generali per individuare le conseguenze dei sistemi di valutazione sulla retribuzione di risultato di ciascun dirigente medico sono state promossi da materia oggetto di concertazione (articolo 6, comma 1, lettera B del CCNL 8 giugno 2000) ad argomento di con- trattazione aziendale.
In conseguenza di questa modifica, si può affermare che, pur con i limiti posti dalla legislazione vigente, è stata incrementata la potenzialità del- la contrattazione sindacale al livello aziendale.
Articolo 5
Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo
Questo articolo fissa, in modo preciso e non derogabile, i tempi e le procedure della contrattazione integrativa decentrata aziendale.
Commento
Il testo e le norme in esso contenute sono rimasti pressoché identici rispetto all’omologo articolo 5 del CCNL 8 giugno 2000. Gli aspetti rilevanti, rimasti immutati, pertanto sono:
• il contratto nazionale per alcuni istituti (articolo 4) e nel rispetto di ambiti e regole precise deve essere completato dal contratto integrativo de- centrato che ha lo scopo di interpretare e soddisfare le specificità locali;
• la presentazione della piattaforma contrattuale da parte della/e organizzazione/i sindacale è condizione pregiudiziale all’inizio della trattativa;
• la presentazione di tale piattaforma da parte anche di una sola organizzazione sindacale, purché rappresentativa a livello aziendale, è condi- zione sufficiente per avviare le fasi procedurali previste dalla contrattazione;
• la mancata applicazione di istituti contrattuali previsti dal vecchio contratto può essere sollecitata e pretesa, in quanto facenti parte della pre- sente tornata contrattuale;
• l’esecutività del contratto sottoscritto è subordinata al controllo tra costi e vincoli di compatibilità economica effettuato dal Collegio Sindacale;
• il silenzio-assenso da parte del Collegio Sindacale diventa elemento efficace per l’esecutività del contratto integrativo decentrato.
L’unica differenza presente è costituita dal dettato del comma 2 (aggiuntivo rispetto al passato) che costituisce il raccordo normativo con quanto previsto successivamente all’articolo 9 in merito ai tempi ed alle procedure di trattativa delle materie oggetto di confronto regionale.
Articolo 6
Informazione, concertazione, consultazione e commissioni paritetiche
In questo articolo vengono disciplinati i seguenti modelli relazionali di partecipazione sindacale al livello aziendale, già previsti dal precedente ar- ticolo 3:
• informazione;
• concertazione;
• consultazione;
commissioni paritetiche ed osservatori.
Questi sono identici nella sostanza generale a quelli già indicati all’articolo 6 del CCNL 8 giugno 2000 e corrispondono a quelli previsti per il Pub- blico Impiego, come forma di partecipazione sindacale.
Da tutto questo ne deriva pertanto che rispondono ai vigenti indirizzi legislativi ed ai limiti da questi imposti.
Commento
Informazione
Il testo contrattuale per quanto riguarda tale Istituto è rimasto identico rispetto all’omologo del CCNL 8 giugno 2000 (comma 1, lettera A). Gli aspetti rilevanti sono rimasti gli stessi e sono:
• l’introduzione di un dovere per le aziende di fornire informazioni alle organizzazioni sindacali presenti al suo interno, firmatarie del CCNL;
• la precisazione delle materie verso cui si esercita tale dovere;
• la possibilità per le parti al livello aziendale di implementare tale elenco;
• l’ulteriore precisazione delle materie verso cui tale informazione deve essere obbligatoriamente preventiva e l’esplicitazione della motivazione.
Concertazione
Il dettato contrattuale per quanto riguarda le modalità di attivazione della concertazione, i tempi e le modalità in cui si esplica, i diritti e doveri di ciascuna delle parti è rimasto del tutto invariato rispetto all’omologo del CCNL 8 giugno 2000 (comma 1, lettera A).
Il testo di tale articolo e gli argomenti indicati in esso sono rimasti quasi del tutto invariati rispetto a quelli previsti dal medesimo articolo 4 del CCNL 8 giugno 2000.
L’unica importante modifica introdotta rispetto al passato riguarda l’elenco delle materie di concertazione.
Gli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti sul trattamento economico non sono più infatti materia di concertazione in conseguenza del fatto che:
1. gli effetti che riguardano la retribuzione di risultato sono diventati materia di contrattazione aziendale (articolo 4, comma 2, lettera B, punto 1);
2. quelli che riguardano la retribuzione di posizione sono stati stabiliti a livello nazionale (articolo 28, comma 2 e articolo 30, commi 1 e 2).
Le motivazioni di tale modifiche sono ben chiare:
• rendere più regolamentati e trasparenti, attraverso la contrattazione aziendale, gli effetti di ricaduta della valutazione sulla retribuzione di ri- sultato;
• rendere una volta per tutte chiari ed omogenei nel territorio nazionale, gli effetti di ricaduta della valutazione sulla retribuzione di posizione, an- cor più importanti di quelli sulla retribuzione di risultato.
Consultazione
Il testo inerente l’istituto della “consultazione” è rimasto pressoché invariato.
L’unica differenza presente nel dettato è costituita dall’estensione della consultazione facoltativa delle XX.XX. aziendali anche agli atti interni di organizzazione discendenti da articolazioni strutturali, legate a nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali, quali ad esempio: le aree vaste (articolo 6, comma 1, lettera C e dichiarazione congiunta n. 3).
L’aspetto meramente facoltativo della consultazione preventiva sugli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (sottolineato dal primo capoverso), apparentemente a tutela della libertà della Parte Pubblica di decidere senza dover subire gli eventuali condizionamenti sin- dacali, è sostanzialmente ridimensionato, anche qui come nel precedente CCNL, dal successivo periodo, che introduce esplicitamente l’obbliga- torietà alla consultazione quando l’argomento riguarda l’organizzazione e la disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche.
L’eccessiva libertà decisionale, concessa alle aziende da un’interpretazione troppo rigida dal dettato legislativo che prevede per alcuni argomen- ti solamente il momento di consultazione sindacale, è stata fortemente ridotta dall’introduzione fra le materie di confronto regionale (modalità e livello di confronto ben più incisivi) di buona parte di questi argomenti con tutto ciò che ne consegue.
Sintesi delle differenze col precedente contratto
Nelle tabelle a seguire sono riportate le principali differenze tra contratto precedente ed attuale per quanto riguarda l’istituto dell’informazione, della concertazione e della consultazione.
Contratto precedente | Contratto attuale | |
INFORMAZIONE PREVENTIVA | INFORMAZIONE | |
ARGOMENTO | atti organizzativi di valenza generale riguardanti - rapporto di lavoro - organizzazione degli uffici - gestione delle risorse umane - costituzione dei fondi | atti organizzativi di valenza generale riguardanti - rapporto di lavoro - organizzazione degli uffici - gestione delle risorse umane - costituzione dei fondi |
in presenza di iniziative riguardanti - le linee di organizzazione, l’innovazione tecnologica, processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione di uffici e servizi | in presenza di iniziative riguardanti - le linee di organizzazione, l’innovazione tecnologica, processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione di uffici e servizi | |
- ulteriori argomenti oggetto di informazione preventiva da definirsi in sede di contrattazione decentrata | - ulteriori argomenti oggetto di informazione preventiva da definirsi in sede di contrattazione decentrata | |
OBBLIGHI | obbligatoria anche se non specificato nel testo | obbligatoria anche se non specificato nel testo |
preventiva per le materie previste nella contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione | preventiva per le materie previste nella contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione | |
MODALITÀ RICHIESTA | non specificato | non specificato |
MODALITÀ ATTUAZIONE | non specificato (incontri obbligatori se annuale) | non specificato (incontri obbligatori se annuale) |
TEMPI | tempestiva e periodica | tempestiva e periodica |
almeno annuale a richiesta | almeno annuale a richiesta | |
Contratto precedente | Contratto attuale | |
INFORMAZIONE SUCCESSIVA | INFORMAZIONE SUCCESSIVA | |
ARGOMENTO | - materie da individuarsi in sede di contratto integrativo | - materie da individuarsi in sede di contratto integrativo |
- ulteriori argomenti oggetto di informazione successiva da definirsi in sede di contrattazione decentrata | - ulteriori argomenti oggetto di informazione successiva da definirsi in sede di contrattazione decentrata | |
OBBLIGHI | obbligatoria anche se non specificato nel testo | obbligatoria anche se non specificato nel testo |
MODALITÀ RICHIESTA | non specificato | non specificato |
MODALITÀ ATTUAZIONE | non specificato | non specificato |
TEMPI | non specificato | non specificato |
Contratto precedente | Contratto attuale | |
ESAME | CONCERTAZIONE | |
ARGOMENTO | - incarichi dirigenziali | - incarichi dirigenziali |
- aspetti organizzativi, funzionali e di responsabilità legati alla retribuzione di posizione | - aspetti organizzativi, funzionali e di responsabilità legati alla retribuzione di posizione | |
- effetti dei sistemi di valutazione dei dirigenti sul trattamento economico | - orario di lavoro, piani per assicurare l’emergenza | |
- orario di lavoro, piani per assicurare l’emergenza - risoluzione concorsuale | - risoluzione concorsuale | |
OBBLIGHI | facoltativa dopo informazione | facoltativa dopo informazione |
MODALITÀ RICHIESTA | richiesta scritta da parte delle XX.XX. dopo informazione | richiesta scritta da parte delle XX.XX. dopo informazione |
MODALITÀ ATTUAZIONE | incontri con contraddittorio e verbale conclusivo | incontri con contraddittorio e verbale conclusivo |
TEMPI | incontro entro 48 ore dalla richiesta | incontro entro 48 ore dalla richiesta |
conclusione entro 30 giorni dalla richiesta | conclusione entro 30 giorni dalla richiesta | |
Contratto precedente | Contratto attuale | |
CONSULTAZIONE | CONSULTAZIONE | |
ARGOMENTO | - atti interni con riflessi sul rapporto di lavoro | - atti interni con riflessi sul rapporto di lavoro |
- organizzazione e disciplina delle strutture organizzative aziendali | - atti inerenti l’organizzazione derivanti dalle aziende o da modelli organizzativi sovra-aziendali (aree vaste) | |
- dotazioni organiche | - la disciplina delle strutture organizzative aziendali derivanti | |
- etc.. | - dotazioni organiche | |
- etc. | ||
OBBLIGHI | facoltativa prima della adozione di atti interni con riflessi sul rapporto di lavoro | facoltativa prima della adozione di atti interni con riflessi sul rapporto di lavoro |
obbligatoria sulla organizzazione e disciplina delle strutture organizzative aziendali, sulle dotazioni organiche, etc.. | obbligatoria sulla organizzazione e disciplina delle strutture organizzative aziendali, sulle dotazioni organiche, etc.. | |
MODALITÀ ATTUAZIONE | non specificato | non specificato |
TEMPI | non specificato | non specificato |
Commissioni paritetiche ed osservatori al livello aziendale
Il testo del comma 2 dell’articolo 6 è rimasto identico a quello del medesimo articolo e comma del CCNL 8 giugno 2000.
Pertanto rimane del tutto invariata la possibilità di istituire al livello aziendale forme di partecipazione quali ad esempio: Commissioni di studio ed Osservatori paritetici.
Rimane altrettanto invariato l’elenco delle materie e degli argomenti ipotizzato, di cui si potranno occupare tali Commissioni ed Osservatori non- ché le modalità di istituzione, le caratteristiche della composizione ed i compiti.
Conferenza permanente regionale
Il dettato contrattuale (comma 3, articolo 6) per quanto riguarda la composizione, i compiti e la frequenza minima di convocazione è rimasto del tutto invariato rispetto all’omologo del CCNL 8 giugno 2000 (comma 3, articolo 6).
L’unica differenza presente nel dettato riguarda l’elenco delle materie e degli argomenti di cui si deve interessare. Vengono infatti confermati tut- ti quelli già ipotizzati dal CCNL 8 giugno 2000 a cui viene inoltre aggiunto il monitoraggio del “fenomeno del mobbing” sulla base delle risultan- ze dei Comitati paritetici aziendali, previsti al successivo articolo 7.
Conferenza nazionale paritetica
Il testo del comma 4 dell’articolo 6 è rimasto identico a quello del medesimo articolo e comma del CCNL 8 giugno 2000. Pertanto rimangono del tutto invariati i criteri di composizione, i compiti e la frequenza minima di convocazione.
Articolo 7
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Questo articolo è del tutto innovativo rispetto ai precedenti CCNL.
Sancisce infatti i doveri delle Aziende Sanitarie e le azioni che queste devono intraprendere per rilevarne la diffusione del fenomeno, contrastar- lo e contestualmente prevenirlo nonché il ruolo, a tal proposito, delle Organizzazioni Sindacali.
Commento
Comma 1
In questo comma viene data una definizione chiara e ben precisa del “mobbing”, della sua pericolosità sociale e dei meccanismi generali attra- verso cui si attua.
L’introduzione per la prima volta nel CCNL di uno specifico articolo su tale fenomeno e sulle azioni che si devono intraprendere per conoscerne la diffusione, per contrastarlo e prevenirlo deve essere interpretato come l’ammissione chiara della sua possibile esistenza all’interno delle azien- de ed il riconoscimento ufficiale della sua pericolosità.
Comma 2
Da questo comma risulta che, tale ammissione, non costituisce un fatto occasionale, ma è la risultante di un processo lungo di maturazione del- la coscienza sociale che ha sortito il suo primo risultato con la risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001.
In conseguenza di tale risoluzione, le iniziative attuative a proposito hanno assunto dignità di indirizzo legislativo e contrattuale e costituiscono un ben preciso obiettivo da perseguire al livello aziendale.
Commi 3 e 5
Il comma 3 sancisce che il Comitato Paritetico, costituito ad hoc al livello aziendale, è l’organismo deputato a studiare la diffusione del fenome- no, ad individuarne le possibili cause, gli eventuali correttivi e le azioni necessarie per prevenirlo.
I commi 3 e 5 ne individuano anche i compiti e le azioni, che sinteticamente sono:
1. raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti;
2. individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori orga- nizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
3. formulazione di proposte di azioni positive in merito alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità;
4. formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta;
5. eventuale attuazione, nell’ambito dell’ECM, di idonei interventi formativi e di aggiornamento sul mobbing.
Commi 4 e 7
Ai commi 4 e 7 vengono stabiliti i seguenti doveri delle aziende:
a) attuazione proposte del Comitato Paritetico;
b) favorire l’operatività di questo;
c) garantire tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento;
d) costituzione degli “sportelli di ascolto” e stabilire le sue modalità di funzionamento;
e) istituzione del “consigliere di fiducia”;
f) definizione dei “codici di condotta”;
g) pubblicizzazione dei risultati sullo studio del fenomeno;
h) consultare preventivamente le OO. SS. firmatarie del CCNL, sulle iniziative attuative dell’azienda. Al comma 7 vengono sanciti i seguenti doveri del Comitato Paritetico:
stabilire un regolamento per la disciplina dei propri lavori; effettuare una relazione annuale sull’attività svolta.
Comma 6
Questo comma detta in modo chiaro ed inequivocabile le modalità di:
• composizione del Comitato Paritetico, sia per quanto riguarda la componente di Parte Pubblica e sia per quanto riguarda la componente sinda- cale;
• designazione del suo Presidente e del suo Vicepresidente.
Comma 8
Qui vengono indicati i tempi di durata in carica del Comitato.
Articolo 8
Xxxxx di rinvio ed integrazioni
Questo articolo non modifica in alcun modo la ratio del dettato contrattuale precedentemente vigente per quanto riguarda il capitolo delle prero- gative e dei diritti sindacali, ma anzi l’attualizza ad alcune nuove disposizioni dettate da CCNQ integrativi e ne rinnova la vigenza.
Commento
Comma 1
Questo comma rinvia alle norme dettate dai Contratti Collettivi Nazionali Quadro citati la definizione dei seguenti istituti:
• diritto di assemblea;
• diritto di affissione;
• locali per uso sindacale;
• distacchi sindacali;
• permessi sindacali;
• aspettative e permessi sindacali non retribuiti;
• rapporti tra Associazioni Sindacali e RSU;
• tutela del dirigente sindacale.
Comma 2
Questo comma modifica la norma in merito ai soggetti sindacali ammessi a fruire del monte dei permessi sindacali, contenuta precedentemente al secondo allinea del comma 2 dell’articolo 9 del CCNL 8 giugno 2000.
Per virtù del nuovo dettato, d’ora in poi la conditio sine qua non per poter rientrare fra i soggetti ammessi a fruire dei permessi sindacali è costi- tuita dal far parte di una Organizzazione Sindacale ammessa alla contrattazione nazionale è non più dall’appartenere ad una di quelle firmatarie del CCNL.
Articolo 9 Coordinamento regionale
Questo articolo, non solo conferma la presenza di un livello regionale di relazioni sindacali caratterizzato dal Coordinamento Regionale, già intro- dotto precedentemente dall’articolo 7 del CCNL 8 giugno 2000, ma addirittura ne potenzia in modo sostanziale il ruolo e le modalità di azione e ne amplia in modo rilevante i campi di interesse, sia da un punto di vista quantitativo e sia da un punto di vista di rilevanza strategica.
In considerazione di quanto sopra espresso, si può considerare questo articolo e soprattutto il modello di Coordinamento Regionale qui espresso innovativo rispetto al dettato del CCNL 8 giugno 2000.
Commento
Come già precedentemente affermato nel commento all’articolo 3, la negazione di un livello strutturato regionale di relazioni sindacali, imposta dalle disposizioni legislative vigenti (Decreto Legislativo 29 e successivi aggiornamenti), è apparsa alle parti durante la definizioni dell’attuale CCNL, ancor più di prima anacronistica rispetto al sempre maggiore ruolo ed autonomia assunti dalle Regioni.
In conseguenza di questa “sensazione”, è stato ritenuto necessario dallo stesso “tavolo nazionale di contrattazione” di minimizzare nella sostan- za tale negazione attraverso una diversa stesura del ruolo e dei compiti del livello regionale di relazioni sindacali realizzatosi nei fatti in minima parte attraverso l’articolo 6 ed in massima parte invece con l’articolo 9.
Un esempio paradigmatico della diversa importanza attribuita a questo livello di relazioni rispetto al passato è dato dal diverso ruolo e modalità di azione affidatogli:
• il CCNL 8 giugno 2000 (al comma 1 dell’articolo 7) attribuisce al Coordinamento Regionale (costituito da rappresentanti delle OO. SS. firmata- rie del CCNL e da rappresentanti della Regione) il ruolo solamente di verifica dello stato di attuazione di alcuni istituti contrattuali individuati al livello regionale, suggerendone in particolare alcuni;
• il nuovo CCNL, attraverso questo articolo, attribuisce allo stesso Coordinamento Regionale, con criteri di composizione identici rispetto al pre- cedente CCNL, la possibilità:
- di poter contribuire, mediante un confronto tra le rappresentanze regionali delle OO. SS. firmatarie del CCNL, ad individuare dei suggerimen- ti attuativi di alcuni istituti contrattuali di particolare rilevanza strategica al fine di omogeneizzare le scelte attuative e di dare soluzioni più adeguate alle particolari specificità regionali (comma 1);
- di poter fornire dei suggerimenti attuativi;
- di poter esercitare una azione di verifica sullo stato di attuazione degli istituti contrattuali ed in particolare di alcuni (comma 4).
Commi 1 e 3
Questi commi sanciscono:
• la possibilità da parte di ciascuna Regione di emanare delle Linee di indirizzo attuativo sugli argomenti elencati nello stesso comma, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del CCNL (comma 1); tali Linee di indirizzo costituiscono però solamente un suggerimento per il livello aziendale di re- lazioni sindacali;
• il dovere per ciascuna Regione di esplicitare formalmente alle aziende ed alle OO. SS, tale volontà indicando anche quali fra gli argomenti pre- visti dallo stesso comma saranno oggetto di atto di indirizzo (comma 1);
• il dovere per ciascuna Regione di attivare un confronto al livello regionale con le OO. SS. firmatarie del CCNL sui suddetti argomenti, nel caso si voglia emanare tale Atto di indirizzo (comma 1).
• l’elenco degli argomenti che potrebbero essere oggetto di Atto di indirizzo previo confronto al livello di Coordinamento Regionale (comma 1);
• l’impossibilità di modificare il dettato contrattuale nazionale con le linee di indirizzo regionale o di suggerire interpretazioni di questo non ri- spondenti strettamente alla ratio della norma nazionale (comma 3).
Da quanto espresso, ne deriva pertanto, per coerenza con le norme espresse, che le linee di indirizzo regionali:
- hanno vigenza fin tanto quando non sono sostituite da altre;
- possono essere modificate e/o integrate e/o implementate con le stesse modalità previste dall’articolo 9,
- possono solamente integrare il dettato del CCNL e/o fornire dei suggerimenti attuativi per una applicazione più omogenea nel territorio regio- nale, nel rispetto comunque del principio citato al punto 1.
Argomenti oggetto di confronto nel Coordinamento Regionale
a) Utilizzo delle risorse regionali di cui all’articolo 57
Permette di dare un indirizzo attuativo concordato al tavolo di contrattazione aziendale (articolo 4, comma 2, lettera B, punto 3) in merito all’e- ventuale compensazione economica fra le varie voci a cui è destinato l’incremento (articolo 57, comma 2), nel rispetto comunque del dettato de- li articoli 51, 52 e 55, comma 6.
b) Realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente Permette di dare un indirizzo attuativo concordato al tavolo di contrattazione aziendale (articolo 4, comma 2, lettera C) in merito alle linee gene- rali di indirizzo dei programmi di formazione manageriale e di formazione continua ed alla definizione dei seguenti aspetti particolari:
• modalità di finanziamento aggiuntivo del fondo per l’istituto della formazione continua e dell’aggiornamento;
• eventuale percentuale di ripartizione del suddetto fondo fra gli obiettivi di aggiornamento e formazione continua obbligatoria e quella facolta- tiva o in alternativa la percentuale minima di fondo da destinare all’aggiornamento ed alla formazione facoltativa;
• eventuale percentuale di ripartizione del fondo destinato agli obiettivi di aggiornamento e formazione continua obbligatoria fra quelli di tipo manageriale e quelli di tipo professionale o in alternativa la percentuale minima di fondo da destinare a questi ultimi;
• livelli decisionali deputati a decidere e realizzare gli eventi formativi di tipo prevalentemente manageriale e quelli di tipo prevalentemente pro- fessionale;
• individuazione della struttura aziendale che dovrà gestire il suddetto fondo e gli aspetti burocratici inerenti agli eventi formativi.
c) Metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (articolo 50, comma 2, lettera a del CCNL 8 giugno 2000 ora articolo 54, comma 2, primo alinea del presente contratto)
Permette di dare un indirizzo attuativo concordato al tavolo di contrattazione aziendale (art. 4, comma 2, lettera B, punto 5) sull’entità della quo- ta di minori oneri spesi, da riversare nel fondo per la specificità medica e la retribuzione di posizione.
Permette inoltre di precisare, attraverso il suddetto Atto di indirizzo, cosa si intende per: “minori oneri” e per: “riduzione stabile della dotazione organica”.
In questo caso, l’implementazione del fondo, in attuazione del suddetto articolo contrattuale, è a carico interamente del bilancio dell’azienda.
d) Modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero com- plessivo di essa, ai sensi dell’articolo 53 del CCNL 8 giugno 2000
Permette di dare un indirizzo attuativo concordato alle Aziende sull’entità di incremento dei fondi di specificità medica e posizione (articolo 54), di risultato (articolo 56) e per il trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro (articolo 55), nei casi previsti dall’articolo 53 del II CCNL, che rimane vigente.
Anche in questo caso, l’implementazione dei suddetti fondi, in attuazione del suddetto articolo 53, è a carico interamente del bilancio dell’azien- da.
e) Criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi del- l’articolo 25 comma 5
Permette di dare un indirizzo attuativo concordato e più omogeneo al tavolo di concertazione aziendale (articolo 6, comma 1, lettera B) sui siste- mi e meccanismi di valutazione.
Permette inoltre di suggerire una soluzione univoca nell’intero territorio regionale ai seguenti problemi lasciati insoluti dal dettato del CCNL:
• i criteri di composizione numerica del Collegio tecnico;
• i criteri di scelta dei componenti del Collegio tecnico;
• chi deve procedere alla valutazione di 2° istanza nei riguardi di Direttori di struttura complessa o di Direttori di dipartimento o di struttura ad esso assimilata;
• quali eventuali altre incompatibilità a far parte del Collegio tecnico dovrebbero essere introdotte, oltre a quelle suggerite dall’allegato n. 5 del nuovo CCNL;
• quanto può incidere massimo in termini percentuali il risultato della valutazione annuale del Nucleo di valutazione sul risultato complessivo del- la valutazione periodica del Collegio tecnico, eventualmente distinto per categoria di posizione affidata, al fine di non snaturare il ruolo e l’og- getto della valutazione di quest’ultimo.
f) Criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impe- gno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi
Permette di dare un indirizzo attuativo concordato ed omogeneo sul territorio regionale alle aziende sui criteri generali di tipo metodologi- co da utilizzare per individuare degli standards concreti per calcolare in modo equilibrato i volumi prestazionali richiesti (articolo 14, com- ma 1).
La presenza di questo particolare argomento nell’elenco di quelli oggetto di confronto e di Atto di indirizzo regionale (per la loro strategicità) per- mette inoltre di contribuire anche a:
- sottolineare il dovere delle aziende sanitarie a calcolare i volumi prestazionali richiesti sulla base di metodologie o standards oggettivi;
- coinvolgere le Organizzazioni Sindacali, altrimenti assenti, nella determinazione dei volumi prestazionali richiesti;
- creare le condizioni, anche se in modo surrettizio, perché le stesse aziende calcolino i carichi di lavoro.
g) Criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell’articolo 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni
Il confronto su questo argomento, con la scusa di contenere il ricorso alla libera professione in favore dell’azienda per garantire negli ospedali la continuità assistenziale e l’urgenza ed emergenza, permette di raggiungere in modo diretto o indiretto i seguenti obiettivi:
• dare alle aziende un indirizzo attuativo concordato ed omogeneo sul territorio regionale sui criteri generali da utilizzare per razionalizzare ed ot- timizzare le attività in merito (guardie divisionali ed interdivisionali e pronte disponibilità), nel rispetto almeno dell’allegato n. 2 al CCNL;
• definire al livello regionale in modo corretto i requisiti minimi organizzativi e strutturali necessari per garantire negli ospedali la continuità as- sistenziale e l’urgenza ed emergenza;
• individuare le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza (come previsto dall’articolo 17, comma 8).
• coinvolgere le XX.XX. su tali decisioni, altrimenti escluse nei fatti dalla legislazione vigente al livello di “tavolo aziendale”. Attraverso le linee di indirizzo attuativo consequenziali al confronto, devono essere fornite pertanto le soluzioni ai seguenti nodi:
- quali criteri organizzativi suggerire al livello aziendale per individuare le guardie mediche di unità operativa, aggiuntive a quelle previste dal- l’allegato 2 del nuovo CCNL;
- quali criteri organizzativi suggerire per individuare i servizi di diagnosi e cura senza posti letto dove istituire le guardie mediche nei servizi di dia- gnosi e cura;
- quali criteri suggerire al livello aziendale, oltre quelli previsti dall’allegato 2 del nuovo CCNL, per individuare le guardie mediche tra più unità operative (interdivisionali);
- quali limiti massimo di posti letto devono essere serviti dalla “guardie mediche interdivisionale”, a secondo dell’aria funzionale a cui apparten- gono tutte le unità operative che sono servite da questa e dalla loro collocazione nello stesso padiglione ovvero in più padiglioni, anche se vicini;
- quali criteri organizzativi suggerire per individuare quando devono essere istituite le pronte disponibilità integrative della guardia medica “divi- sionale o interdivisionale”;
- i limiti massimi di tempo entro cui le aziende dovranno riorganizzare al loro interno il sistema delle guardie e delle pronte disponibilità mediche, in ossequio al dettato ed alle indicazioni fornite dal nuovo CCNL ed ai suggerimenti forniti dall’Atto di indirizzo regionale.
h) Applicazione dell’articolo 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrut- turazione aziendale attuati ai sensi del comma 4
Permette di dare un indirizzo concordato al tavolo di contrattazione aziendale sulle modalità attuative della mobilità, in caso di esubero, da intro- durre negli accordi aziendali (articolo 31, 1° CCNL).
i) Criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’articolo 4, comma 2 lett. G), di norme idonee a ga- rantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa
Permette di dare un indirizzo attuativo concordato sui criteri generali da utilizzare per la definizione di norme sulle diverse forme di libera professione nei regolamenti aziendali (articolo 4, comma 2, lettera G), coerenti all’obiettivo e non penalizzanti per i dirigenti medici ed i ve- terinari.
Comma 2
Il dettato di questo comma, in associazione a quello del comma 2 dell’articolo 5, sancisce che:
• le materie sopra ricordate ritornano ad essere oggetto del livello di relazioni dindacali aziendali solamente dopo 120 giorni dall’entrata in vi- gore del CCNL (quindi dal 5 marzo 2006) nel caso la Regione abbia esercitato l’opzione prevista dal comma 1;
• le suddette materie ritornano nella disponibilità delle relazioni sindacali al livello aziendale prima dello scadere dei 120 giorni nelle seguenti situazioni:
- nel caso la Regione abbia concluso il confronto ed emanato l’Atto di indirizzo prima;
- nel caso la Regione non abbia esercitato formalmente l’opzione.
Comma 4
A questo livello vengono stabilite le ulteriori seguenti possibilità per il “tavolo di Coordinamento Regionale”:
• di potersi confrontare su ulteriori materie, a patto che tali argomenti siano non contrattuali ma che abbiano riflessi sugli istituti disciplinati dal CCNL e che siano individuati nel sistema delle relazioni sindacali regionali concordato con le OO. SS. della Dirigenza medica e veterinaria firma- tarie del presente CCNL;
• di poter esercitare un’azione di verifica sullo stato di attuazione al livello regionale degli istituti contrattuali al fine di ricondurli a congruità (nel rispetto comunque del valore della spesa regionale) e con particolare riguardo quelli inerenti:
- le risultanze aziendali per i Comitati paritetici sul fenomeno del “mobbing” (articolo 7);
- l’entità dei fondi di risultato (articolo 56) e di specificità medica e posizione (articolo 54), nel caso risultassero incapienti;
- l’entità di tutti i fondi (di specificità medica e posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro) delle aziende sanitarie ed ospedaliere soggette a riorganizzazione, in conseguenza di atti di programmazione regionale.
RAPPORTO DI LAVORO
Articoli 10-11-12 (Testo a pag. 20)
La irreversibilità della opzione del rapporto di lavoro prevista dall’articolo 15 quater del Dlgs 502/1992 è stata oggetto di forte contestazione da parte di tutte le forze sindacali ed anche l’Anaao Assomed ha ripetutamente chiesto una modifica della norma che garantisse il diritto al passag- gio a rapporto di lavoro non esclusivo per il dirigente che comunicasse tale volontà e che questa revisione della norma legislativa non compor- tasse nessuna modifica della indennità di esclusività così come fino ad oggi usufruita.
La legge 138 del 26 maggio 2004, accogliendo le richieste di parte sindacale, ha introdotto la reversibilità del rapporto esclusivo, modificando il comma 4 dell’articolo 15 quater del Decreto legislativo 502/92.
Il nuovo CCNL della Dirigenza medica all’articolo 10 riprende i principi legislativi traducendoli in norma contrattuale.
Per effetto di tali modifiche il rapporto di lavoro può essere esclusivo e non esclusivo e nella stesura dei contratti individuali deve cessare di es- sere riportata la clausola dell’obbligo alla esclusività di rapporto (articolo 10 comma 1).
Per i dirigenti in rapporto esclusivo la indennità di esclusività è confermata nella misura in godimento salvo che essi esercitano una diversa op- zione (articolo 10 comma 4).
Opzione per il rapporto non esclusivo
• può essere esercitata ogni anno entro il 30 novembre e gli effetti di tale opzione decorrono a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo (arti- colo 10 comma 2) e in caso di passaggio al rapporto non esclusivo cessa di essere corrisposta la indennità di esclusività di rapporto (articolo 12 comma 2);
• non preclude il mantenimento o la possibilità di accedere all’incarico di dirigente di Unità operativa complessa e di unità operativa semplice (articolo 12 comma 1);
• non comporta la revoca degli incarichi di UOC e UOS precedentemente conferiti (articolo 12 comma 1);
• da diritto alla conservazione dell’indennità di incarico di struttura complessa in caso di mantenimento dell’incarico (articolo 12 comma 2);
• comporta l’annullamento della retribuzione di risultato e la riduzione nella misura del 50% della retribuzione di posizione; tali effetti sono ri- portati nella Retribuzione di posizione Unificata (articolo 12 comma 2);
• impedisce l’esercizio della libera professione intramoenia (articolo 12 comma 2).
Opzione per il rapporto esclusivo
• Dà diritto alla indennità di esclusività nella misura prevista in base all’esperienza professionale maturata (articolo 10 comma 4) ed è garantito il passaggio alle fasce successive della indennità nelle forme previste e previo parere del collegio tecnico (articolo 10 comma 5).
• Sospende le penalizzazioni applicate nel precedente rapporto non esclusivo nelle forme previste dall’articolo 48 del CCNL 8 giugno 2000, per cui la retribuzione di risultato è corrisposta nella misura dovuta e la retribuzione di posizione è aggiornata a livello aziendale in relazione all’in- carico affidato (articolo 10 comma 3).
• Da diritto alla indennità di esclusività in caso di ritorno al rapporto esclusivo, dopo un periodo di tempo in cui sia optato per il rapporto non esclusivo, ed essa è retribuita dal 1 gennaio dell’anno successivo nella stessa misura in cui era dovuta prima del passaggio a rapporto non esclu- sivo e gli oneri sono a carico del bilancio aziendale (articolo 12 comma 3).
A seguito delle modifiche del rapporto di lavoro riportate nell’articolo 10 sono stati modificati gli articoli 18 comma 2 e 7 e l’articolo 27 comma 11 del CCNL 8 giugno 2000 che con esse hanno un diretta relazione (articolo 11). Per cui:
• è confermato l’articolo 18 comma 2 e 7 del CCNL 8 giugno 2000 secondo il quale in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del dirigente con incarico di struttura complessa l’azienda provvede alla sua sostituzione con un altro dirigente della stessa struttura che deve es- sere indicato dal dirigente della struttura complessa tra i dirigenti con incarico di struttura semplice o di alta specializzazione, dopo una valuta- zione comparata del curriculum dei dirigenti interessati ed introduce due novità (articolo 11 comma 1 lettera A):
1. L’azienda provvede alla sua sostituzione con apposito atto.
2. L’indicazione del sostituto deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno.
• Sono aggiornate le indennità mensili previste in caso di sostituzione e corrisposte dopo i primi due mesi. Esse corrispondono a 535,05 euro in caso si sostituzione del dirigente con incarico di struttura complessa e a 267,52 euro in caso di sostituzione del dirigente con incarico di struttu- ra semplice nel caso in cui esso rappresenti il massimo livello dirigenziale (articolo 11 comma 1 lettera B).
• Dal 30 maggio 2004, momento dell’entrata in vigore della legge 138, il rapporto di lavoro esclusivo non è più obbligatorio per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura semplice e complessa (articolo 11 comma 1 lettera C).
ORARIO DI LAVORO
Articoli 14 e 15 (Testo a pag. 21 a pag. 22)
Nell’ambito della organizzazione del lavoro la determinazione dell’orario di lavoro dovuto per contratto ha costituito il primo terreno di confronto tra parte pubblica ed Organizzazioni Sindacali della Dirigenza medica in quanto le Regioni hanno subito manifestato esplicita- mente la volontà di abolire i vincoli orari definiti per contratto per arrivare ad una maggiore utilizzazione della forza lavoro professionale che consentisse loro di risolvere i problemi organizzativi connessi alla insufficienza della rete dell’offerta e all’allungamento delle liste di attesa.
Per raggiungere questo risultato nell’Atto di Indirizzo il debito orario era diventato quello “necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati dal- la Azienda” (scompare qualsiasi riferimento alla concertazione) ed è inteso come l’orario minimo dovuto. Scompariva qualsiasi riferimento alla ri- serva di 4 ore destinata all’aggiornamento professionale.
Grazie alla ferma opposizione sindacale il tentativo delle regioni viene respinto ed il nuovo articolo contrattuale (articolo 14, orario di lavoro dei dirigenti) ripropone quasi integralmente il testo del precedente contratto:
• i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro articolando in modo flessibile l’impegno di servizio (con le pro- cedure della concertazione) per correlarlo alle esigenze della struttura e all’espletamento dell’incarico affidato (comma 1);
• l’orario di lavoro è confermato in 38 ore settimanali (comma 2);
• quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali quali l’ECM, la partecipazione ad attività didattiche la ricerca, può essere cumulata nel corso dell’anno e può essere utilizzata anche per l’aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni l’anno previsti dall’articolo 23 comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996 (comma 4).
Ed introduce alcune novità:
• è facoltà dell’azienda poter utilizzare con le procedure del budget, in forma cumulata 30 minuti (corrispondenti a 26 ore annue) prioritariamen- te per la riduzione delle liste di attesa (comma 5). I trenta minuti non costituiscono un aumento delle ore di lavoro e devono essere concordati pre- ventivamente. Pertanto l’orario di lavoro diventa 34 ore e 30 minuti + 3 ore e 30 minuti.
• Qualora per il raggiungimento degli obbiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati con le procedure del budget fosse necessario un impegno orario aggiuntivo l’azienda per la loro retribuzione può ricorrere alla libera professione aziendale nei modi e nelle forme stabiliti nel regolamento aziendale. La tariffa oraria per tali prestazioni è fissata in 60 euro l’ora (comma 6).
NB - Il comma 6 costituisce una novità di assoluto rilievo fortemente osteggiata dalla parte pubblica. Si ammette il principio che qualora esauri- to l’orario di lavoro fosse necessario dell’orario aggiuntivo per il raggiungimento di ulteriori obbiettivi prestazionali, rispetto al quelli stabiliti con l’azienda, questo può essere concordato con i dirigenti interessati e retribuito con la libera professione intramoenia, in base al regolamento azien- dale sottoscritto in contrattazione integrativa.
Considerando che il ricorso allo straordinario è possibile solo per fronteggiare situazioni impreviste o critiche, che le guardie espletate fuori del- l’orario di lavoro possono essere retribuite con lo straordinario (articolo 16 comma 2) e che la sua tariffa è stata rivalutata in coerenza con l’au- mento del tabellare (articolo 11 comma 8 CCNL II Biennio 2004-2005), che il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (articolo 55 XXXX 0000-0000) che finanzia la spesa dello straordinario ha una capienza limitata ed è destinato anche la spesa per la pronta di-
sponibilità, è evidente che il ricorso alla attività libero professionale diventa l’unico strumento possibile a disposizione delle Aziende per retribuite eventuali prestazioni che richiedano orario aggiuntivo.
È tuttavia indispensabile che come primo atto siano definiti i volumi prestazionali dovuti nell’orario di lavoro ed a tal fine le Regioni entro 120 gior- ni dalla entrata in vigore del contratto sono chiamate a definire in sede di coordinamento regionale e previo confronto con le OOSS della dirigen- za medica i criteri generali affinché le aziende possano avvalersi di un sistema di standard comuni per la misurazione dei volumi prestazionali ri- feriti all’impegno orario richiesto.
ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI CON INCARICO DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
Articolo 15 (Testo a pag. 22)
Il testo dell’articolo nella prima parte afferma quanto già disposto nel precedente contratto. I direttori di struttura complessa organizzano il pro- prio orario di lavoro articolandolo in modo flessibile per l’espletamento dell’incarico affidato e per correlarlo a quello degli altri dirigenti della Unità Operativa. Le novità sono contenute nelle seguenti disposizioni:
• sono tenuti a comunicare preventivamente e “documentano con modalità condivise dalla azienda” la pianificazione delle proprie attività istitu- zionali;
• comunicano e documentano le assenze variamente motivate (ferie, malattie attività di aggiornamento ecc.) ed i giorni ed orari dedicati alla li- bera professione intramuraria.
SERVIZIO DI GUARDIA
Articolo 16 (Testo a pag. 22)
Il Decreto legislativo 502/92 ha sospeso l’efficacia della legge 132/68 e dei DPR 128 e 129 del 1969 nei quali veniva regolamentata l’attività e l’organizzazione ospedaliera ed a seguito del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro la legge 165 ha definito l’organizzazione del lavo- ro materia riserva di legge, escludendola pertanto da qualsiasi forma di confronto con le Organizzazioni sindacali della dirigenza medica.
Il Contratto collettivo di lavoro integrativo del 10 febbraio 2004 è intervenuto solo in parte nella materia introducendo alcune modificazioni per quanto riguarda il lavoro notturno e fissando il valore economico delle rispettive indennità (articolo 7 e 8). Rimane invariata l’attuale organizza- zione del lavoro dei servizi assistenziali operanti nei turni delle 24 ore e si rimanda alle disposizioni del Decreto legislativo 532/1999. “disposi- zioni in materia di lavoro notturno” per quanto riguarda la durata della prestazione, la tutela della salute ed i doveri del datore di lavoro.
Per tali morivi le modalità di organizzazione del servizio di guardia e della continuità assistenziale in relazione alla tipologia degli ospedali e del- le specialità è regolamentata in modo del tutto originale nelle varie Regioni ricorrendo, a causa delle sempre più esigue risorse economiche, ad un uso improprio della pronta disponibilità sostitutiva e alle guardie per area funzionale (ex interdivisionale) il più delle volte incongrua per tipo- logia e dimensioni. A causa principalmente del progressivo impoverimento delle piante organiche e del conseguente aumento dei carichi di lavo- ro si è verificato un notevole peggioramento delle condizioni di lavoro del medico che vede accrescere il suo disagio umano e professionale.
Il XXXX 0000-0000 ha cercato di riordinare la materia saldando le esigenza di riorganizzare il servizio di guardia e di continuità assistenziale con la necessità di riconoscere un valore economico al disagio medico, disegnando a tal fine un doppio percorso finalizzato alla retribuzione del ser- vizio di guardia svolto nel normale orario di lavoro ed eccedente l’orario di lavoro dovuto.
Servizio di Guardia eccedente l’orario di lavoro dovuto
Per assicurare il riconoscimento economico del servizio di guardia eccedente l’orario di lavoro è indispensabile che siano definiti preventivamen- te l’organizzazione del servizio di guardia e i volumi di attività istituzionale da assicurare nel normale orario di servizio in relazione alla dotazione organica.
Per rispondere a questa esigenza a livello di Coordinamento Regionale (articolo 9) è previsto un confronto tra Regione ed Organizzazioni sindaca- li Mediche per concordare le linee generali di indirizzo in relazione
1. alla determinazione delle piante organiche (Criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati alla individua- zione dei volumi prestazionali….. articolo 9 comma 1 lettera f);
2. alle modalità organizzative del sistema emergenza (“criteri generali per la razionalizzazione delle attività connesse alla continuità assistenzia- le ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica,….. tenuto anche conto dell’articolo 55 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni” articolo 9 comma 1 lettera g).
Quindi si afferma che la guardia medica è svolta normalmente nell’orario di lavoro contrattualmente dovuto e che se il servizio di guardia è con- siderato come una attività istituzionale eccedente gli obbiettivi prestazionali può essere retribuito:
1. con il ricorso al lavoro straordinario ovvero con il recupero orario (articolo 16 comma 2);
2. con il ricorso alla libera professione aziendale per la quale è fissata una tariffa per turno di guardia uguale per tutto il territorio nazionale di 480 euro lordi (articolo 18 comma 1 e 2). Il numero di guardie retribuibile con tale modalità che non può essere superiore al tetto del 12% delle guar- die complessivamente svolte in Azienda.
Il percorso appena costruito è tuttavia condizionato dalle linee di indirizzo regionale che devono ordinare la materia per cui in attesa della loro emanazione, il contratto individua quali devono essere le tipologie assistenziali per le quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di UO: “In attesa dei criteri generali regionali le parti si danno atto che la guardia medica di UO dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali:
• ostetricia, pediatria con neonatologia;
• unità di terapia intensiva e semi-intensiva (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche ecc.);
• attività di alta specialità. Tale previsione riguarda anche la specialità di anestesia, laboratorio di analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di DEA di 1 e 2 livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono nella stessa sede (Allegato 2).
Servizio di guardia svolto nell’orario di lavoro
Il contratto del biennio 2004-2005 a partire dal 31 dicembre 2005 riconosce una nuova specifica retribuzione per il servizio di guardia notturno svolto in orario di lavoro corrispondente a 50,00 euro per turno che si somma alla indennità notturna prevista dall’articolo 51, comma 1 del CCNL 3-11-2005 pari a 21,92 euro per cui l’importo complessivo per il turno di guardia notturno diventa di 71,92 euro (articolo 8 comma 2 e 5 del CCNL II biennio 2004-2005).
Nella determinazione del numero dei turni di guardia notturni annuo retribuibili con questa specifica modalità va sottratto il numero di guardie, eccedenti l’orario di lavoro, non superiori al 12% del numero totale delle guardie, che sono retribuite con il ricorso alla libera professione azien- dale, la cui tariffa è quantificata in 480 euro lordi (articolo 8 comma 1 CCNL II biennio 2004-2005).
Tale retribuzione:
• compete anche per i turni di guardia notturna eseguiti in orario eccedente successivamente recuperato mentre non è dovuta per i turni di guar- dia eseguiti in straordinario e retribuiti con l’apposita tariffa notturna (articolo 8 comma 2);
• è finanziata con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (articolo 11 CCNL II biennio 2004-2005) opportunamente integrato da specifiche risorse contrattuali (articolo 11 comma 2) e da una quota parte delle dalle risorse economiche regionali dello 0,32% che nel I biennio erano state temporaneamente assegnate al pagamento degli straordinari.
Alle Regioni è demandato un ruolo di garanzia nella materia per cui entro 30 giorni dall’entrata in vigore del CCNL, ogni Azienda deve comunica- re alla Regione se il fondo necessario al finanziamento di tale retribuzione è sufficiente ad esaurire le necessità aziendali (articolo 8 comma 3 del CCNL II biennio 2004-2005). Sarà compito delle Regioni di appartenenza provvedere al riequilibrio dei fondi e alla loro compensazione in caso in- sufficiente capienza (articolo 9 comma 4 del CCNL II biennio 2004-2005).
È prevista la possibilità che nelle Aziende dove non si effettuino turni di guardia notturna o che esse siano in tale numero da non esaurire la to- talità del finanziamento a loro destinato con le modalità dell’articolo 11 comma 2, che una quota parte delle risorse destinate alla indennità per turno di guardia notturna sia recuperato e destinato al fondo per la retribuzione di posizione variabile.
COMITATO DEI GARANTI
Articolo 20 (Testo a pag. 24)
Il Comitato dei Garanti, quale organo terzo con l’obbligo di esprimere un parere nei casi di proposta di recesso, è stato riconfermato. La sua composizione, tre membri, resta invariata:
Il presidente è nominato dalla Regione tra magistrati od esperti con specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell’organiz- zazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanità.
Gli altri componenti sono nominati, uno dalla Regione stessa sentito l’organismo di coordinamento dei direttori generali delle aziende, l’altro esper- to, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro dieci giorni dalla richiesta.
In mancanza, di designazione unitaria detto componente è sorteggiato dalla Regione, tra i designati, nei dieci giorni successivi. Il Comitato dei Garanti deve essere istituito entro tre mesi dall’entrata in vigore del contratto.
Le nomine devono prevedere anche i componenti supplenti. Quali le novità introdotte nel testo?
• È stato prolungato il tempo a disposizione del comitato dei garanti per esprimere il proprio parere da 30 a 60 giorni (comma 5).
• È previsto l’obbligo dello stesso di pronunciarsi nel merito (comma 5).
• Prima che venga espresso il parere, su richiesta dell’interessato, è possibile un’audizione presso il comitato stesso con l’obbligo di essere co- munque informato sull’esito (comma 6).
• Il comitato dei garanti deve darsi un proprio regolamento al fine di ottemperare sempre e tempestivamente agli obblighi per il quale è stato isti- tuito (comma 7).
Il nuovo testo tiene conto anche delle interpretazioni autentiche che si sono rese necessarie in seguito a pronuncia del magistrato relativamente a:
• Vincolo del parere espresso: “..Il recesso è adottato dall’azienda in conformità al parere in tal senso espresso dal Comitato dei garanti…”
• Non ripetibilità della richiesta del parere. “.. Il parere è vincolante per l’azienda ed ente ed è richiesto una sola volta al termine delle procedu- re previste dall’art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996…”
Problematica relativa al ”silenzio assenso”:
L’aver affermato che il comitato dei garanti deve “obbligatoriamente“ esprimere il proprio parere non inficia la facoltà dell’azienda, trascorsi i 60 giorni, di procedere, in mancanza di parere, al recesso del dirigente.
In tal caso si configura un’inadempienza “colposa” del comitato dei garanti che potrà essere impugnato, in sede giudiziaria, dal dirigente inte- ressato.
ASSICURAZIONI
Articolo 21 (Testo a pag. 24)
La precarietà di questo istituto si reggeva prevalentemente su due basi: la prima la non obbligatorietà da parte delle aziende sanitarie di dare co- pertura anche ai rischi connessi alla attività libero professionale svolta all’interno del SSN e la rinuncia alla rivalsa in caso di colpa grave e la se- conda, che di fatto ha costituito per molto tempo un alibi, la costituzione di una commissione paritetica nazionale che, al fine di raggiungere lo scopo di una omogenea e generalizzata copertura assicurativa per tutti i dirigenti del SSN, doveva trovare gli strumenti per realizzare un fondo nazionale sufficiente.
Con il CCNL è stato definitivamente superata la precarietà di questo istituto, in ordine alle motivazioni sopra esposte. Di conseguenza queste le novità:
• Obbligo per l’azienda di garantire una adeguata copertura assicurativa per tutti i rischi che si possono creare nell’esercizio della professione medica all‘interno del SSN (comma 1).
• Previsione del fondo per farvi fronte costituito dalle risorse già destinate dall’ aziende per tale rischio, incrementato delle quote individuali di ogni dirigente da un minimo di 26 euro ad un massimo di 50 euro (comma 2).
• Definizione dettagliata di che cosa si intende per gli ulteriori rischi, per i quali il dirigente contribuisce con oneri a suo carico, intendendo non solo la copertura di rischi derivanti dall’attività svolta, ma anche dal rischio di rivalsa da parte dell’azienda in caso di accertamento di responsa- bilità di colpa grave (nota esplicativa dell’art. 21).
• Restano valide eventuali azione a livello regionale più favorevoli, risultanti dall’azione della suddetta commissione paritetica nazionale (com- ma 4).
• Obbligo per le aziende, (comma 5), di mettere in campo azioni per la gestione dei rischi con l’obiettivo di fornire strumenti organizzativi e tec- nici per una corretta valutazione delle modalità di lavoro al fine di ridurre:
1) la potenzialità dell’errore,
2) la responsabilità professionale,
3) la complessità sinistrosità delle strutture sanitarie.
In conclusione si è costituita una “assicurazione obbligatoria” che copre tutti i rischi connessi all’esercizio, all’interno del SSN, dell’attività me- dica nella quale l’azienda ha l’obbligo di assicurare e il dirigente l’obbligo di partecipare alla spesa con quote già definite. In questo modo, con un meccanismo solidaristico, tutti i dirigenti con il pagamento di premi modesti, possono ottenere una adeguata copertura assicurativa anche per colpa grave e senza diritto di rivalsa da parte dell’azienda.
FORMAZIONE E ECM
Articolo 23 (Testo a pag. 25)
La formazione e l’aggiornamento professionale rappresentano una materia che si dipana lungo un filo conduttore, che attraversa leggi e regola- menti contrattuali, da seguire per avere una visione complessiva della materia e soprattutto per comprendere in che modo l’attuale contratto in- terviene nell’efficacia del percorso formativo del dirigente medico.
Nell’articolo 33 del CCNL 1996 si afferma che l’azienda definisce annualmente la quota di risorse che devono essere destinate alla formazione e all’aggiornamento professionale ai sensi della circolare della Funzione Pubblica del 1995. L’Azienda quindi costituisce a tal fine un fondo nel qua- le confluiscono anche una parte della Ria dei dirigenti cessati dal servizio ed una parte non inferiore al 5% derivante dalla tariffa della attività li- bero professionale.
L’azienda è tenuta a realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento professionale che può essere obbligatorio o facoltativo. L’aggiornamento obbligatorio è concordato dall’azienda nell’ambito della contrattazione decentrata ed è considerato servizio utile a tutti gli ef- fetti.
L’aggiornamento facoltativo è a carico del dirigente che vi provvede con i propri mezzi ricorrendo alla riserva delle quattro ore settimanali o agli otto giorni l’anno previsti tra le assenze retribuite per l’aggiornamento professionale.
L’articolo 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 conferma l’articolo 33 del CCNL 1996 così come sopra riportato, afferma che nell’ambito della materia della formazione è compresa anche la formazione permanente prevista dall’articolo 16 bis del Decreto legislativo 502, i cui pro- grammi annuali o pluriennali devono essere concordati ai sensi dell’articolo 4 del CCNL 2000 (contrattazione integrativa). Quindi definisce altri due istituti contrattuali: i congedi per la formazione, che possono prevedere la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore ad 11 mesi salvaguardando la conservazione del posto di lavoro ma non della retribuzione, ed il comando finalizzato presso altri istituti o enti, previ- sto per periodi di tempo determinati (fino a due anni nel quinquennio), che non sospende il trattamento economico in godimento ed è valido ai fi- ni dell’anzianità di servizio.
L’articolo 23 del CCNL del 3-11-2005 riconferma i principali risultati già acquisiti:
Le parti confermano il carattere fondamentale della formazione continua così come indicato nell’articolo 16 bis e seguenti del Decreto legislati- vo 502/1992 (comma 1).
• La Formazione continua si svolge sulla base delle linee di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e regionale concordati in appositi progetti formativi presso l’azienda, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 lettera C (contrattazione collettiva integrativa) (comma 2). Ed introduce alcune importanti novità:
• L’azienda garantisce l’acquisizione dei crediti formativi nell’ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate a tale sco- po dall’art 18 comma 4 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 (comma 3).
• I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’azienda (comma 3).
• Nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia della acquisizione nel triennio del minimo dei crediti formativi non sono appli- cate le penalizzazioni previste nell’articolo 16 quater Decreto legislativo 502/92, per tutta la durata del presente contratto (comma 4).
• Qualora fosse il Dirigente a non rispettare senza giustificato motivo il programma di formazione concordato ed approvato dalla Azienda e a non acquisire i crediti formativi previsti nel triennio, esso subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nel re- golamento aziendale per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali (comma 5).
• Sono considerate cause di giustificato motivo di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi la gravidanza ed il puerperio, i pe- riodi di malattia superiore a 5 mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite ivi compresi anche i distacchi sindacali. Il computo del triennio di formazione riprende a decorrere dal momento del rientro in servizio del dirigente (comma 6).
• Qualora il dirigente scelga per la formazione continua percorsi che non rientrano nei piani di programmazione aziendali le iniziative di forma- zione continua rientrano nella formazione facoltativa i cui oneri sono a carico del dirigente (comma 7).
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Articoli 25-26-27-28-29-30-31-32 (Testo da pag. 27 a pag. 29)
Nell’applicazione del precedente CCNL avevamo riscontrato, per quanto riguarda il sistema delle valutazioni, le seguenti criticità:
• Numero e frequenza delle valutazioni
• Formazione dei soggetti valutatori e costi della formazione e risorse impegnate
• Individuazione dei percorsi valutativi omogenei
• Distinzione tra verifica professionale e gestionale
• Problematica connessa alla composizione dei Collegi
• Precario equilibrio tra discrezionalità e arbitrio
• Terminologia utilizzata non univoca: sarebbe necessario l’individuazione di un linguaggio comune che mutuando eventualmente termini e con- tenuti già utilizzati nel privato o in altri campi e settori, li rapportasse, opportunamente adattati, al campo della sanità.
• Necessità di una maggiore definizione delle procedure e dell’oggetto delle verifiche, con individuazione di fattori da considerare, range di pe- si, punteggi ecc. fino a definire una eventuale scheda tipo di valutazione
Con il nuovo CCNL sono state superate alcune di queste criticità ed in particolare:
1) Numero delle verifiche
È stata abolita la verifica triennale.
Restano invece invariate (Articolo 26 commi 2 e 3)
a) le valutazioni del Collegio tecnico
• di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
• dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
• dei dirigenti che raggiungono l’esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all’ indennità di esclusività.
b) le valutazioni del Nucleo di valutazione
• dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa e di struttura semplice;
• dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.
2) Distinzione tra verifica professionale e gestionale
Le modalità di verifica, gli effetti positivi e negativi delle due verifiche sono stati divisi e normati da articoli diversi.
“L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi “ (Articolo 25 comma 7).
Le modalità di verifica, gli effetti positivi e negativi delle due verifiche è stata divisa è normata in articoli diversi:
• Articolo 27 Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti.
• Articolo 30 Effetti della valutazione negativa dei risultato.
• Articolo 28 Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti.
• Articolo 31 Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti. Gli eventuali effetti negativi sulla retribuzione di risultato si riferiscono solo all’anno oggetto della verifica.
Nel nuovo testo del CCNL viene affermato che la verifica complessiva del dirigente medico viene fatta dal collegio tecnico anche nel caso di pro- posta di revoca da parte del nucleo di valutazione.
“L’ eventuale revoca dell’incarico è subordinata al giudizio del collegio tecnico che viene chiamato a fare una valutazione anticipata dopo due ve- rifiche negative consecutive da parte del nucleo di valutazione”.
3) Precario equilibrio tra discrezionalità e arbitrio
(Articolo 25 comma 6)
Le procedure di valutazione devono essere improntate ai seguenti principi:
• trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
• informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
• criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti, adottati a dalle aziende previa concertazione con le rappresentanze sin- dacali aziendali, devono tenere conto degli eventuali indirizzi scaturiti da un confronto a livello regionale, con le OOSS mediche e le Regioni.
Allegato n. 5
“Con il presente allegato, le parti confermano che il procedimento di valutazione di cui agli articoli da 25 a 32 è ispirato al principio: della di- retta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente (valutatore di I istanza); della approvazione o verifica della valuta- zione da parte dell’organo competente (valutatore di II istanza); della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso il con- traddittorio…..”.
4) Problematica connessa alla composizione dei Collegi
Il procedimento di valutazione è ispirato al principio: della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente (valutato- re di I istanza); della approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo competente (valutatore di II istanza); della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso il contraddittorio.
A titolo esemplificativo, nell’allegato n. 5 vengono indicati i possibili valutatori suddivisi per le varie posizioni funzionali della dirigenza. Allegato 5….Per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea attuazione degli articoli citati, le parti - con riferimento agli organismi di verifica di cui all’art. 26, comma 2, a titolo meramente esemplificativo, ritengono che siano deputati alla valutazione:
Segue l’indicazione dei possibili valutatori di prima istanza suddivisi per le varie posizioni funzionali della dirigenza.
Commento
Articolo 25
La verifica e valutazione dei dirigenti
Individua le norme generali della verifica e valutazione dei dirigenti. In particolare:
• elimina la verifica professionale triennale,
• introduce il concetto che le procedure di valutazione devono richiamarsi a metodologie oggettive,
• l’esito della valutazione deve essere motivata,
• prevede l’obbligo del contraddittorio da parte del valutato sin dalla valutazione di prima istanza,
• le procedure delle verifiche devono essere distinte, fra i vari tipi di valutazione, e finalizzata allo scopo della stessa,
• i criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti, adottati a dalle aziende previa concertazione con le rappresentanze sin- dacali aziendali, devono tenere conto degli eventuali indirizzi scaturiti da un confronto a livello regionale con le Organizzazioni sindacali mediche e le Regioni.
Articolo 26
Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti
Prende atto dell’eliminazione della verifica triennale e indica in modo più dettagliato e sintetico le rimanenti verifiche distinte per organismi di valutazione.
Articolo 27
Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti
Articolo 28
Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
Gli articoli 27 e 28 trattano le modalità, i criteri di valutazione e gli effetti delle due distinte valutazioni positive.
In particolare l’articolo 27 è riferito alla verifica del risultato che è effettuato del nucleo di valutazione, mentre l’articolo 28 si riferisce alla verifi- ca del collegio tecnico.
Articolo 29
La valutazione negativa
Non introduce alcuna novità rispetto al precedente articolo 34 comma 1 e 2.
Articolo 30
Effetti della valutazione negativa dei risultati
Tra le novità:
• introduce il concetto che gli eventuali effetti negativi sulla retribuzione di risultato si riferisco solo all’anno oggetto della verifica;
• la revoca dell’incarico, che nella proposta dell’ARAN poteva essere determinata dal giudizio negativo del nucleo di valutazione, è stato modi- ficato in corso di trattativa e la lettura combinata dei commi 2 e 4 dello stesso articolo 30 subordina l’eventuale revoca dell’incarico, da parte del- l’azienda, al giudizio del collegio tecnico che viene chiamato a fare una valutazione anticipata solo dopo due verifiche negative consecutive.
Articolo 31
Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti Definisce in modo più dettagliato del precedente CCNL gli effetti negativi della verifica, distinguendo fra i vari incarichi e le ricadute non solo sul rinnovo dell’incarico, ma anche sull’eventuale passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività e la decurtazione sulla indennità di po- sizione, che, come da nuovo tabellare, dopo il 30 dicembre 2003 subisce una profonde modificazioni.
Articolo 32
Norma finale del sistema di valutazione
Il sistema di valutazione previsto dal presente contratto, deve essere attuato a regime entro il 30 novembre 2005.
4. SCHEDE ESPLICATIVE DEL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
4. SCHEDE ESPLICATIVE DEL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
CCNL DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA 2002-2005
TRATTAMENTO ECONOMICO BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
Premessa
Nell’individuazione degli incrementi del trattamento economico del I biennio contrattuale dei Dirigenti Medici del Ssn, si è tenuto conto dei limi- ti posti all’incremento dagli accordi intercompartimentali e dalla Conferenza Stato-Regioni.
La massa salariale su cui sono stati individuati tali incrementi è quella dell’anno di competenza 2001 ed è stata calcolata al netto della spesa per l’indennità di esclusività di rapporto.
Obiettivi
I macro-obiettivi che ambedue le parti (pubblica e sindacale) si sono posti con l’individuazione del trattamento economico del biennio contrattua- le 2002-2003, sono essenzialmente tre:
1. equiparazione del tabellare a quello degli altri dirigenti del Pubblico Impiego;
2. semplificazione della struttura della retribuzione;
3. migliore gratificazione economica del lavoro eseguito in condizioni disagiate.
N. B.: per quanto riguarda l’obiettivo n. 3, sono state create in realtà le condizioni nel I biennio contrattuale per un soddisfacente raggiungimen- to di questo nel biennio successivo.
CAPITOLO I
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
Premessa
In questo Capitolo, che comprende gli artt. dal 33 e 34, vengono esplicitate l’architettura della retribuzione e le variazioni introdotte nel corso di vigenza del I biennio economico 2002-2003 del CCNL al fine di una sua maggiore semplificazione.
Articoli 33 e 34 – Testo a pag. 31
Struttura della retribuzione dei dirigenti ed indennità integrativa speciale
Questi articoli stabiliscono la struttura della retribuzione indicando al comma 1 dell’art. 33 le voci che fanno parte del trattamento fondamentale (let. A) e di quello accessorio (let. B) di questa.
Commento
La struttura della retribuzione differisce nell’anno 2003 da quella del 2002, in seguito al processo di conglobamento di alcune voci al fine di equi- parare lo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari a quello degli altri dirigenti del Pubblico Impiego e di semplificare la stessa struttu- ra della retribuzione.
Struttura della retribuzione nell’anno 2002
E’ identica a quella del precedente CCNL.
Struttura della retribuzione dal 1 gennaio 2003
Differisce da quella del 2002 in conseguenza del conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare (art. 33, let. A, pun- to 2 ed art. 34).
Struttura della retribuzione dal 31 dicembre 2003
Presenta rispetto a quella del gennaio 2003 una differenza: la retribuzione di posizione minima contrattuale (fissa e variabile), prevista dagli artt, 37 e 40 e dagli artt. 46 e 47, è sostituita dalla retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, prevista dagli artt. 42 e 43 (art. 33, let. A, punto 5).
CAPITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO
Premessa
In questo Capitolo, che comprende gli artt. 35 e 36, viene esplicitato il trattamento economico inerente allo stipendio tabellare ed alle indennità fisse e ricorrenti relative al biennio economico 2002-2003 del CCNL.
Articoli 35 e 36 – Testo a pag. 31
Incrementi contrattuali, stipendio tabellare ed indennità nel biennio 2002-2003
Commento
Nell’articolo 35 sono sanciti:
• gli incrementi economici contrattuali dello stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari, a rapporto sia esclusivo che non esclusivo, del-
l’anno 2002 sul 2001 e dell’anno 2003 sul 2002;
• il nuovo valore economico annuale di tale stipendio in conseguenza degli incrementi nel 2002 (esclusa la 13° mensilità);
• il conglobamento, a partire dal 1 gennaio 2003, dell’indennità integrativa speciale (551,54 euro al mese) nello stipendio tabellare;
• il nuovo valore economico annuale di tale stipendio in conseguenza degli incrementi e del conglobamento dell’indennità integrativa speciale nel 2003 (esclusa la 13° mensilità).
Nell’articolo 36 sono enunciati i valori economici annui delle indennità fisse e ricorrenti, che sono rimasti identici rispetto al passato dal momen- to che non vi è stato alcun incremento.
N. B.: Agli importi annuali dello stipendio tabellare (art. 35, comma 3) e delle indennità fisse e ricorrenti (art. 36, comma 5) deve essere poi ag- giunta la 13° mensilità, che è pari ad 1/12 dell’importo annuo riportato.
CAPITOLO III
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO
Premessa
Questo Capitolo, formato dagli artt. 37 e 38, stabilisce il trattamento economico inerente alla retribuzione di posizione minima contrattuale (nel- le sue due componenti: parte fissa e parte variabile) dei dirigenti medici e veterinari a tempo di lavoro unico ed a rapporto esclusivo nel biennio economico 2002-2003.
Articolo 37 – Testo a pag. 32
La retribuzione di posizione minima dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo
A questo livello vengono espressi gli aumenti contrattuali inerenti la parte fissa della retribuzione di posizione dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo nonché i nuovi importi annuali della retribuzione di posizione minima contrattuale.
Tali aumenti sono quelli risultanti dalla sommatoria di quelli maturati sulle seguenti parti:
• fissa;
• variabile;
• aziendale.
Commento
Comma 1
Questo comma riprende la tabella presente all’allegato n. 1 del CCNL 5 dicembre 1996, dove venivano espressi gli importi annui in lire della re- tribuzione di posizione minima contrattuale nelle sue due componenti (parte fissa e parte mobile) per ciascuna delle posizioni funzionali base dei dirigenti medici (derivanti dal passaggio dal Dpr 384/90 al 1° CCNL), e trasforma tali importi in Euro.
Comma 2
In questo comma vengono esplicitati gli incrementi economici annui in euro, in vigore dal 1 gennaio 2002, della parte fissa della retribuzione di posizione (quart’ultima colonna della tabella) per ciascuna delle posizioni funzionali base dei dirigenti medici, presenti nella tabella del comma 1. Nella terz’ultima colonna della tabella vengono espressi pertanto i nuovi importi annui (12 mensilità) della retribuzione di posizione fissa e nel- l’ultima colonna il nuovo importo totale annuo della retribuzione di posizione minima contrattuale.
Comma 3
In questo comma vengono esplicitati gli incrementi economici annui in euro (quart’ultima colonna della tabella), in vigore dal 1 gennaio 2003, del- la retribuzione di posizione parte fissa per ciascuna delle posizioni funzionali base dei dirigenti medici, presenti nella tabella del comma 1.
Nella terz’ultima colonna della tabella vengono espressi pertanto i nuovi importi annui (12 mensilità) della retribuzione di posizione fissa rispetto a quella del 2002 (prima colonna) e nell’ultima colonna il nuovo importo totale annuo della retribuzione di posizione minima contrattuale, anche in questo caso rispetto a quella del 2002 (terza colonna).
Comma 4
Questo comma sancisce che gli aumenti economici, previsti ai precedenti commi 2 e 3, della retribuzione di posizione da attribuire a ciascun diri- gente negli anni 2002 e 2003 sono quelli della posizione funzionale posseduta da questi in questi stessi anni e sono aggiuntivi alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente (derivate dalla somma della parte fissa con la parte variabile e con la parte aziendale), in- dipendentemente dalla sua composizione storica, e stabilisce di conseguenza che non possono essere riassorbiti, nemmeno in parte, dalla parte aziendale della retribuzione di posizione.
A questo proposito, gli esempi espressi all’allegato n. 7 esplicitano ulteriormente il significato di questo comma.
Comma 5
Questo comma stabilisce che, come effetto automatico dell’attuazione degli aumenti previsti ai commi 2 e 3, il fondo dell’art. 54 (fondo di posi- zione e di specificità medica) sia incrementato di questi aumenti per ciascun dirigente medico con rapporto di esclusività in servizio in tali anni al- l’interno dell’Azienda, tenendo conto però della posizione funzionale di ciascuno.
Comma 6
Questo comma stabilisce, invece, che l’importo totale della retribuzione di posizione minima contrattuale nell’anno 2003 (risultante dopo gli au- menti degli anni 2002 e 2003), espresso nell’ultima colonna della tabella del comma 3, venga corrisposto in tale misura fino al 30 dicembre 2003 perché dal successivo 31 dicembre diventano operanti gli effetti del conglobamento di alcune voci stipendiali in parte o in toto, previsto al suc- cessivo art. 41.
Comma 7
A questo livello vengono esplicitati i seguenti 3 principi:
1. l’importo della retribuzione di posizione minima contrattuale mensile è pari ad 1/12 di quella annua, espressa nell’ultima colonna delle tabel- le presenti nei commi 2 e 3;
2. la retribuzione di posizione minima contrattuale deve essere erogata in 13 mensilità;
3. la 13° mensilità di tale retribuzione deve essere erogata nel mese di dicembre ed è aggiuntiva all’importo espresso nell’ultima colonna delle tabelle dei suddetti commi 2 e 3.
Articolo 38 – Testo a pag. 33
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo
A questo livello vengono espressi invece gli aumenti contrattuali inerenti la retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti veterinari a tempo di lavoro unico con rapporto di lavoro esclusivo nonché i nuovi importi annuali della retribuzione di posizione minima contrattuale.
Anche in questo caso gli aumenti della retribuzione di posizione minima sono quelli risultanti dalla sommatoria degli importi maturati sulla parte fissa, su quella variabile e su quella aziendale.
Commento
Commi 1, 2 e 3
L’impostazione di questi tre commi ed il testo sono del tutto identici a quelli degli stessi commi dell’art. 37.
Le uniche differenze esistenti sono quelle presenti fra gli importi economici delle tabelle di ambedue gli articoli. La causa di ciò è da imputare es- senzialmente alle differenze storiche esistenti fra gli importi minimi contrattuali della parte fissa e variabile dei dirigenti medici e veterinari e fra i valori dei rispettivi fondi aziendali.
Commi 4, 5, 6 e 7
Il testo di questi commi ed il loro significato è identico a quello dell’art. 37.
CAPITOLO IV
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
Premessa
Questo Capitolo, formato dagli artt. 39 e 40, stabilisce il trattamento economico inerente alla retribuzione di posizione minima contrattuale (nel- le sue due componenti: parte fissa e parte variabile) dei dirigenti medici e veterinari a tempo di lavoro unico ed a rapporto non esclusivo nel bien- nio economico 2002-2003.
Articolo 39 – Testo a pag. 34
La retribuzione di posizione minima dei dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo
A questo livello vengono espressi gli aumenti contrattuali inerenti alla retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti medici a tempo unico con rapporto di lavoro non esclusivo nonché i nuovi importi annuali della retribuzione di posizione minima.
Tali aumenti sono quelli risultanti dalla sommatoria degli importi maturati sulla parte fissa, su quella variabile e su quella aziendale, tenendo con- to però dei tagli previsti dagli artt. 3, 4 e 47 del CCNL 8 giugno 2000 e dell’art. 38 del CCNL 10 febbraio 2004..
Commento
Commi 1, 2 e 3
L’impostazione di questi tre commi è uguale a quella degli stessi commi dell’art. 37.
Le uniche differenze esistenti sono quelle presenti fra gli importi economici delle tabelle di ambedue gli articoli.
La causa di tutto questo è da imputare essenzialmente alle differenze storiche esistenti fra gli importi minimi contrattuali della parte fissa e va- riabile dei dirigenti medici e fra i valori dei rispettivi fondi aziendali in conseguenza dell’attuazione delle decurtazioni, per effetto dei commi 1 e 2 dell’art. 47 del CCNL 8 giugno 2000.
Commi 4, 5 e 7
Il significato del testo di questi commi è uguale a quello dell’art. 37.
Comma 6
Questo comma stabilisce invece, in modo identico al medesimo comma dell’art. 37, che l’importo totale della retribuzione di posizione minima contrattuale dell’anno 2003 (risultante dopo gli aumenti degli anni 2002 e 2003), espresso nell’ultima colonna della tabella del comma 3, viene
corrisposto in tale misura fino al 30 dicembre 2003 perché dal successivo 31 dicembre diventano operanti gli effetti del conglobamento, previsto al successivi art. 41. Stabilisce inoltre aggiuntivamente che i dirigenti medici a rapporto non esclusivo con meno di 5 anni di anzianità di servizio, assunti entro il 31 dicembre 1998, a partire dallo stesso 30 dicembre 2003 raggiungano un importo della retribuzione minima contrattuale, per cia- scuna posizione funzionale, pari a quello che viene conglobato nello stipendio tabellare dal successivo 31 dicembre per effetto dell’art. 41.
Articolo 40 – Testo a pag. 35
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo
A questo livello vengono espressi invece gli aumenti contrattuali inerenti la retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti veterinari a tempo unico con rapporto di lavoro non esclusivo nonché i nuovi importi annuali della retribuzione di posizione minima.
Anche in questo caso, come per i dirigenti medici, gli aumenti della retribuzione di posizione minima sono quelli risultanti dalla sommatoria degli importi maturati sulla parte fissa, su quella variabile e su quella aziendale, tenendo conto però dei tagli previsti dagli artt. 3, 4 e 47 del CCNL 8 giugno 2000 e dell’art. 38 del CCNL 10 febbraio 2004.
Commento
Commi 1, 2 e 3
L’impostazione di questi due commi è uguale a quella degli stessi commi dell’art. 38.
Le uniche differenze esistenti sono quelle presenti fra gli importi economici delle tabelle di ambedue gli articoli.
La causa di tutto questo è da imputare, anche per i dirigenti veterinari, essenzialmente alle differenze storiche esistenti fra gli importi minimi con- trattuali della parte fissa e variabile e fra i valori dei rispettivi fondi aziendali in conseguenza dell’attuazione delle decurtazioni, per effetto dei commi 1 e 2 dell’art. 47 del CCNL 8 giugno 2000.
Commi 4, 5 e 7
Il testo di questi commi ed il loro significato è identico a quello dei commi 4, 5 e 7 dell’art. 38.
Comma 6
Il significato di questo comma è uguale a quello del comma 6 dell’art. 38.
CAPITOLO V
NUOVI STIPENDI TABELLARI E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO DAL 31 DICEMBRE 2003
Premessa
Questo Capitolo, formato dagli artt. 41, 42 e 43, stabilisce il trattamento economico inerente ai nuovi stipendi tabellari ed alla nuova retribuzio- ne di posizione minima unificata dei dirigenti medici e veterinari a tempo di lavoro unico a partire dal 31 dicembre in poi, in conseguenza del con- globamento nello stipendio tabellare di un importo predefinito sia della parte fissa della retribuzione di posizione e sia della retribuzione di risul- tato nonché, per alcune posizioni funzionali) anche della Ria (Retribuzione Individuale di Anzianità) resasi disponibile dal 2002 in poi per cessa- zione dei dirigenti.
Articolo 41 – Testo a pag. 36
Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti
Commento
Commi 1 e 5
A questo livello viene stabilito il nuovo importo annuo (comprensivo della 13° mensilità) dello stipendio tabellare per i dirigenti medici e veteri- nari a tempo di lavoro unico, a partire dal 31 dicembre in poi, già in servizio a quella data o assunti successivamente, in seguito al conglobamen- to di alcune voci stipendiali.
Comma 2
Questo comma precisa per i dirigenti medici e veterinari con anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni quali voci stipendiali e quali importi comprensivi della 13° mensilità (5.360,24 euro della retribuzione di posizione minima contrattuale e 1.245,24 euro della retribuzione di risultato), presenti nello stipendio fino al 30 dicembre 2003, debbano essere conglobati nel nuovo stipendio tabellare a partire dal 31 dicembre dello stes- so anno.
Comma 3
Questo comma precisa per i dirigenti medici e veterinari con anzianità di servizio inferiore a 5 anni quali voci stipendiali e quali importi compren- sivi della 13° mensilità presenti nello stipendio fino al 30 dicembre 2003 (4.381,21 euro della retribuzione di posizione minima contrattuale e 1.245,24 euro della retribuzione di risultato) e nel fondo di posizione alla stessa data (979,02 della Retribuzione Individuale di Anzianità), debba- no essere conglobati nel nuovo stipendio tabellare a partire dal 31 dicembre dello stesso anno.
Comma 4
Il testo di questo comma chiarisce che per quanto riguarda le quote parti di retribuzione di posizione e di risultato conglobate nel nuovo stipendio
tabellare, se già liquidate come tali, nulla è dovuto come conguaglio in seguito all’applicazione dei commi 2 e 3, ad eccezione della parte ecce- dente gli importi conglobati, perché trattasi di una mera operazione contabile di “giro di conto”.
Articolo 42 – Testo a pag. 37
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo. Ridetermina- zione dal 31 dicembre 2003
Questo articolo esplicita i nuovi valori economici della retribuzione di posizione minima contrattuale dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti medici e veterinari a tempo di lavoro unico ed a rapporto di lavoro esclusivo conseguenti al processo di conglobamento di parte della retribuzione di posi- zione nello stipendio tabellare e di semplificazione delle voci retributive.
Commento
Comma 1
Questo articolo, proseguendo nel processo di semplificazione delle voci retributive dei dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro esclusivo:
• unifica la parte fissa e la parte variabile della retribuzione di posizione minima contrattuale (espressa al comma 3 degli artt. 37 e 38) nella re- tribuzione di posizione minima unificata che le sostituisce;
• esplicita i nuovi importi annui (12 mensilità) di questa per i dirigenti medici (tabella A) e veterinari (tabella B) in seguito al conglobamento (pe- nultima colonna a destra della tabella) di almeno una quota parte della parte fissa della retribuzione di posizione ed, in alcuni casi, anche del- la posizione parte variabile nella retribuzione tabellare (commi 2 e 3 dell’art. 41).
Comma 2
Per coerenza con quanto sancito dal comma 4 degli artt. 37 e 38, alla retribuzione di posizione minima unificata esplicitata al comma 1 deve es- sere aggiunta la retribuzione di posizione aziendale già attribuita o da attribuire.
Comma 3
La retribuzione di posizione minima unificata esplicitata al precedente comma 1:
• è garantita al 100% in caso di mobilità o di trasferimento per vincita di concorso o di incarico;
• può essere decurtata fino al 40% del suo valore in caso sia attribuito un incarico di minore valore economico complessivo, in conseguenza di una valutazione dall’esito negativo (art. 30).
Comma 4
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici e veterinari con meno di 5 anni di anzianità non viene corrisposta perchè, per ef- fetto di quanto disposto dal precedente comma 1, tutta la retribuzione minima contrattuale (parte fissa e variabile) viene conglobata nel nuovo stipendio tabellare.
Al compimento del quinto anno di anzianità, in caso di valutazione positiva, agli stessi sarà attribuita la retribuzione di posizione minima unifica- ta prevista per il dirigente equiparato nelle tabelle del comma 1.
Comma 5
A questo livello vengono esplicitati i seguenti 3 principi:
1. l’importo della retribuzione di posizione minima unificata contrattuale mensile è pari ad 1/12 di quella annua, espressa nell’ultima colonna del- le tabelle presenti nel comma 1;
2. la retribuzione di posizione minima contrattuale deve essere erogata in 13 mensilità;
3. la 13° mensilità di tale retribuzione deve essere erogata nel mese di dicembre ed è aggiuntiva all’importo espresso nell’ultima colonna delle tabelle del suddetto comma 1.
Articolo 43 – Testo a pag. 38
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo. Rideter- minazione dal 31 dicembre 2003
Questo articolo esplicita i nuovi valori economici della retribuzione di posizione minima contrattuale dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo conseguenti al processo di conglobamento di parte della retribuzione di posizione nello stipendio ta- bellare e di semplificazione delle voci retributive.
Commento
Comma 1
Questo comma, in ugual modo a quanto già precedentemente effettuato per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro esclusivo:
• unifica la parte fissa e la parte variabile della retribuzione di posizione minima contrattuale (espressa al comma 3 degli artt. 39 e 40) nella re- tribuzione di posizione minima unificata che le sostituisce;
• esplicita i nuovi importi annui (12 mensilità) di questa per i dirigenti medici (tabella A) e veterinari (tabella B) in seguito al conglobamento (pe- nultima colonna a destra della tabella) di almeno una quota parte della parte fissa della retribuzione di posizione ed, in alcuni casi, anche del- la posizione parte variabile nella retribuzione tabellare (commi 2 e 3 dell’art. 41).
N. B.: nelle tabelle presenti al comma 1, fra le posizioni funzionali non viene citata quella del dirigente con meno di 5 anni di anzianità perché il rapporto di lavoro di questa tipologia di dirigente era per tali posizioni funzionali storiche, per disposizione di Xxxxx, obbligatoriamente di tipo
esclusivo; potrà esercitare l’opzione volontaria verso la non esclusività solamente dopo aver compiuto 5 anni di anzianità ed aver superato posi- tivamente la verifica.
Commi 2, 4 e 8
Il significato di tali commi è uguale a quello dei rispettivi commi 2, 3 e 5 dell’art. 42.
Comma 3
In caso di intero conglobamento nello stipendio tabellare della retribuzione minima contrattuale e di non attribuzione della parte aziendale, il va- lore della retribuzione di posizione (sia minima contrattuale unificata e sia aziendale) sarà pari a zero fintanto quando non gli sarà attribuito un nuovo incarico di maggior valore, in tal caso la sua retribuzione di posizione sarà costituita solamente da quella aziendale.
Comma 5
Ai dirigenti medici e veterinari, che hanno esercitato l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo (in ossequio a quanto disposto dalla legge 138 del 2004) successivamente al 1 gennaio 2005, sarà attribuita la retribuzione di posizione minima contrattuale esplicitata al comma 1 senza ulteriori decurtazioni.
Ai dirigenti che hanno esercitata l’opzione prima di tale data, dovrà essere fatta la decurtazione del 50% della retribuzione di posizione azienda- le (comma 1, let. B dell’art. 47 del CCNL 8 giugno 2000).
Comma 7
Il dirigente medico e veterinario neo assunto, che dal 1 gennaio 2005 o da data successiva opti per un rapporto di lavoro non esclusivo (per ef- fetto della legge 138/2004), non percepisce la retribuzione di posizione (in nessuna delle sue componenti) e di risultato.
Al compimento del primo quinquennio di anzianità ed a verifica positiva percepirà la retribuzione di posizione nella sua componente aziendale per effetto del precedente comma 3.
CAPITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO AD ESAURIMENTO
BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003
Premessa
Questo capitolo è composto da 7 articoli (dall’art. 44 all’art. 50). In questi, analogamente a quanto effettuato per i dirigenti medici e veterinari a tempo di lavoro unico, vengono esplicitati:
- gli incrementi economici per gli anni 2002 e 2003 dello stipendio tabellare (art. 44) e della retribuzione minima contrattuale per ciascuna figu- ra professionale (art. 46 medici, art. 47 veterinari a tempo definito ed art. 48 medici ex condotti ed equiparati);
- il nuovo stipendio tabellare in seguito al processo di conglobamento di alcune voci stipendiali (art. 44);
- l’importo della retribuzione minima unificata contrattuale (artt. 46 e 47) in seguito al conglobamento di una parte prefissata della retribuzione minima contrattuale nello stipendio tabellare ed alla semplificazione della struttura della retribuzione.
Nell’individuazione degli incrementi del trattamento economico del I biennio contrattuale dei Dirigenti Xxxxxx e Veterinari del Ssn con rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento (medici e veterinari a tempo definito ed ex medici condotti ed equiparati), si è operato tenendo conto:
• dei limiti posti all’incremento dagli accordi intercompartimentali e dalla Conferenza Stato-Regioni;
• della tipologia di rapporto di lavoro (non esclusivo);
• dell’orario di lavoro ridotto rispetto a quello dei dirigenti medici e veterinari a tempo unico;
• delle particolari disposizioni legislative e contrattuali preesistenti;
• del carattere ad esaurimento di questa particolare tipologia di dirigenti.
Articoli 44 e 45 – Testo a pag. 39
Incrementi contrattuali, stipendi tabellari ed indennità di specificità dei medici con rapporto di lavoro a tempo definito e dei ve- terinari con rapporto di lavoro ad esaurimento
Commento
Nell’art. 44 sono esplicitati:
• gli aumenti economici del CCNL relativi allo stipendio tabellare per il biennio economico 2002-2003;
• il nuovo valore economico annuale di tale stipendio nel 2002 (esclusa la 13° mensilità) in conseguenza degli incrementi;
• il conglobamento, a partire dal 1 gennaio 2003, dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare;
• il nuovo valore economico annuale di tale stipendio nel 2003 (esclusa la 13° mensilità) in conseguenza degli incrementi e del conglobamento dell’indennità integrativa speciale.
Nell’art. 45 viene confermata per gli anni 2002 e 2003 per le figure professionali con orario di lavoro a tempo definito l’importo dell’indennità di specificità medica e veterinaria, come fissato dal comma 1 dell’art. 5 del II biennio economico del CCNL 5 dicembre 1996.
N. B.: Agli importi annuali dello stipendio tabellare (art. 44, comma 3) e dell’indennità di specificità medica (art. 45, comma 2) deve essere poi ag- giunta la 13° mensilità, che è pari ad 1/12 dell’importo annuo riportato.
Articoli 46 e 47 – Testo da pag. 39 a pag. 40
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo e ad esaurimento A questo livello vengono espressi gli aumenti contrattuali inerenti alla retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo e ad esaurimento nonché i nuovi importi annuali della retribuzione di posizione minima.
Tali aumenti sono quelli risultanti dalla sommatoria degli importi maturati sulla parte fissa, su quella variabile e su quella aziendale, nella quota parte eventualmente attribuita.
Commento
Commi 1, 2 e 3
A questo livello vengono espressi, attraverso le tabelle poste ai commi 2 (anno 2002) e 3 (anno 2003), gli aumenti contrattuali inerenti la retribu- zione di posizione parte fissa dei dirigenti medici (art. 46) e veterinari (art. 47) con rapporto di lavoro non esclusivo e ad esaurimento nonché i nuo- vi importi annuali della retribuzione di posizione minima.
Commi 4, 5 e 6
Il testo di questi commi, le disposizioni in essi contenute nonché il loro significato, sono identici a quelli dei commi 4, 5 e 7 dell’art. 39 (medici) e dell’art. 40 (veterinari).
Comma 7
Questo comma stabilisce che la retribuzione di posizione minima contrattuale (nelle sue due componenti: parte fissa e parte variabile), al lordo degli aumenti, è corrisposta così come tale fintanto quando non vi è la trasformazione dal rapporto di lavoro a tempo definito o ad esaurimento a quello a tempo unico (art. 13, commi 2 e 3) e non è pertanto soggetta a conglobamento di una sua parte allo stipendio tabellare (art. 49 e 50, com- ma 1).
Articolo 48 – Testo a pag. 41
Ex medici condotti ed equiparati
Commento
Questo articolo stabilisce:
• l’introduzione di un aumento dell’importo, previsto al comma 3 dell’art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, inerente al trattamento economico onnicomprensivo degli ex medici condotti ed equiparati;
• il valore economico di tale importo, comprensivo dell’aumento, per l’anno 2002 e 2003;
• il mantenimento di tale particolare trattamento economico fin tanto quanto non vi è l’opzione da parte del singolo verso un rapporto di lavoro con il Ssn diverso da quello fino ad ora avuto, che comunque dovrà essere a tempo unico (art. 13, commi 2 e 3)
N. B.: All’importo annuale del trattamento economico onnicomprensivo degli ex medici condotti ed equiparati deve essere poi aggiunta la 13° mensilità, che è pari ad 1/12 dell’importo annuo riportato.
Articolo 49 – Testo a pag. 42
Conglobamento della retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i medici a tempo definito
Questo articolo esplicita per i dirigenti medici a tempo definito, che hanno optato per il tempo unico, i nuovi valori economici della retribuzione di posizione minima contrattuale dal 31 dicembre 2003 in poi in conseguenza del processo di conglobamento di parte della retribuzione di posizio- ne nello stipendio tabellare e di semplificazione delle voci retributive, a secondo se hanno optato per un rapporto di lavoro esclusivo o non esclu- sivo.
Commento
Comma 1
Questo comma sancisce che per tali dirigenti, dopo il 31 dicembre 2003, una parte prefissata della retribuzione di posizione minima contrattuale deve essere conglobata nella retribuzione tabellare solamente se avviene l’opzione da tempo definito a tempo unico ed a partire da quando è ope- rante l’opzione.
A questo livello viene anche esplicitato con chiarezza l’importo annuale (comprensivo della 13° mensilità) che deve essere conglobato a secondo se è stata esercitata la scelta anche verso un rapporto di lavoro esclusivo (euro 1.446,19 comprensivo della 13° mensilità) o non esclusivo (euro 4.018,37 comprensivo della 13° mensilità).
Comma 2
Questo comma esplicita per questi dirigenti medici, che hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo, i nuovi importi annui (12 mensilità) del- la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, in seguito al conglobamento della quota prefissata (espressa al comma 1) nello sti- pendio tabellare.
Comma 3
Questo altro comma esplicita per questi dirigenti medici, che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo, i nuovi importi annui (12 men- silità) della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, in seguito al conglobamento della quota prefissata (espressa al comma 1) nel- lo stipendio tabellare.
Comma 4
Ai dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo del comma 2 si applicano le stesse disposizioni già presenti nei commi dal 2 al 5 dell’art. 42 A quelli a rapporto di lavoro non esclusivo del comma 3 si applicano le stesse disposizioni già presenti nei commi dal 2 al 8 dell’art. 43
Articolo 50 – Testo a pag. 42
Conglobamento della retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento Questo articolo esprime per i veterinari a rapporto di lavoro ad esaurimento, che hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo, i nuovi valori economici della retribuzione di posizione minima contrattuale dal 31 dicembre 2003 in poi in conseguenza del processo di conglobamento di par- te della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare e di semplificazione delle voci retributive.
Commento
Comma 1
Questo comma sancisce che per tali dirigenti, dopo il 31 dicembre 2003, una parte prefissata della retribuzione di posizione minima contrattuale deve essere conglobata nella retribuzione tabellare solamente se avviene l’opzione da rapporto di lavoro non esclusivo ad esclusivo ed a partire da quando è operante l’opzione.
A questo livello viene anche esplicitato con chiarezza l’importo annuale (euro 777,77 comprensivo della 13° mensilità) che deve essere conglo- bato.
Comma 2
Questo comma esplicita per questi dirigenti veterinari, che hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo, i nuovi importi annui (12 mensilità) della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, in seguito al conglobamento della quota prefissata (espressa al comma 1) nello sti- pendio tabellare.
Comma 3
A questi dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo si applicano le disposizioni presenti nei commi dal 2 al 5 dell’art. 42
CAPITOLO VII
INDENNITÀ BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
Premessa
Questo capitolo è costituito dagli articoli 51 e 52 e tratta gli effetti economici sulle indennità di interesse medico e veterinario nel biennio 2002- 2003.
Esso assume particolare rilevanza nel contesto di tutto il CCNL soprattutto per quanto riguarda l’indennità di servizio notturno.
La sua implementazione, anche se non eccessiva nel biennio contrattuale 2002-2003 in conseguenza della limitatezza delle risorse, crea le con- dizioni tecniche e concettuali per una maggiore ponderosità economica di tale indennità nel successivo biennio contrattuale 2004-2005 e di ri- storo pertanto un po’ più equo e dignitoso del lavoro in condizioni di disagio.
Articoli 51 e 52 – Testo a pag. 43
Indennità per turni notturni e festivi e per Ufficiale di polizia giudiziaria
Commento
Nell’art. 51 sono esplicitati:
• il nuovo valore economico dell’indennità di lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6), espressa per ora di lavoro, a partire dal 1 gennaio 2003;
• il nuovo valore economico complessivo dell’indennità di lavoro festivo, espresso sia nella misura economica intera e sia in quella ridotta, a par- tire dal 1 gennaio 2003.
Nell’art. 52 viene istituita ex novo l’indennità di Ufficiale di polizia giudiziaria e ne viene espresso l’importo economico. Viene anche sancito in modo chiaro ed inequivocabile che:
• l’obiettivo di questa indennità è ristorare economicamente la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria attribuita ad alcuni dei dirigenti medici e veterinari;
• tale qualifica viene attribuita solamente dalle Autorità competenti a fronte di alcuni particolari compiti affidati (art. 27 del Dpr n. 616 del 24 lu- glio 1977 ed art. 3 della legge n. 283 del 30 aprile 1982);
• viene corrisposta con cadenza mensile a fronte dell’effettivo svolgimento dei compiti affidati;
• viene corrisposta nell’arco dell’anno per 12 mesi e pertanto non prevede la 13° mensilità;
• non viene più corrisposta in caso di revoca della suddetta qualifica;
• è attribuibile e quindi erogabile dall’entrata in vigore del CCNL.
CAPITOLO VIII
EFFETTI DEI BENEFICI ECONOMICI
Premessa
Questo capitolo precisa (art. 53) gli effetti dei benefici economici introdotti dai Capitoli compresi dal n. 1 al n. 6 (dall’art. 33 all’art. 50) inerenti al trattamento economico nel biennio contrattuale 2002-2003.
Articolo 53 – Testo a pag. 43
Effetto dei benefici economici
Commento
Comma 1
Questo comma elenca in modo chiaro ed inequivocabile gli istituti contrattuali su cui hanno effetto i benefici economici introdotti sugli stipendi tabellari nonché la nuova misura economica della retribuzione tabellare, risultante dal conglobamento in essa dell’Indennità integrativa specia- le, di una quota prefissata della retribuzione di risultato e di posizione e, per alcune figure professionali, di una quota prefissata di risparmi della Ria (Retribuzione Individuale di Anzianità).
Per chiarezza di seguito riportiamo l’elenco degli istituti contrattuali interessati su cui si hanno gli effetti:
1. trattamento di quiescenza normale o privilegiato;
2. indennità premio di servizio;
3. indennità alimentare (art. 19);
4. equo indennizzo;
5. ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi;
6. contributi di riscatto.
Comma 2
Questo comma precisa che anche le voci retributive, di seguito riportate, hanno effetto sugli istituti contrattuali previsti al comma 1:
• retribuzione di posizione parte fissa e variabile (in seguito al conglobamento di una quota prefissata della retribuzione di posizione minima con- trattuale ed all’unificazione della parte fissa e variabile di questa nella minima contrattuale unificata);
• indennità integrativa speciale (riassorbita nel nuovo stipendio tabellare);
• assegni ad personam con natura stipendiale, previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 38 del CCNL 8 giugno 2000, per i dirigenti medici o veterinari in funzione apicale in possesso delle caratteristiche elencate al comma 1 di tale articolo;
• indennità per incarico di struttura complessa (art. 40 del CCNL 8 giugno 2000);
• assegni ad personam con natura stipendiale, previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 43 del CCNL 8 giugno 2000 per i dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo ed a tempo definito e per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento;
• la retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici ex IX livello, alla data di entrata in vigore del CCNL 5 dicembre 1996 (art. 3 CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico);
• la retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari assunti dopo il 6 dicembre 1996 (art. 4 CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico);
• l’indennità di esclusività di rapporto (art. 5 CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico).
Comma 3
Questo comma precisa che i benefici economici, conseguenti all’applicazione dei commi 1 e 2, hanno effetto totale sul trattamento pensionistico dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo di vigenza del biennio economico contrattuale 2002-2003.
Per quanto riguarda l’indennità di premio di servizio, l’indennità di equo indennizzo e l’indennità alimentare i benefici economici sono quelli ma- turati per scaglionamento all’atto della cessazione del servizio.
CAPITOLO IX
I FONDI AZIENDALI
Premessa
Questo capitolo, composto dagli articoli che vanno dal 54 al 58, detta le norme per la composizione, quantificazione ed utilizzazione dei fondi:
• per posizione funzionale, specificità medica e veterinaria, equiparazione, specifico trattamento (assegni ad personam) ed indennità di struttu- ra complessa (art, 54);
• per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 55);
• per la retribuzione di risultato e per la qualità delle prestazioni personali (art. 56).
Detta inoltre le norme per la quantificazione e l’utilizzazione delle risorse regionali destinate ad integrare le risorse del CCNL del biennio econo- mico 2002-2003 (art. 57).
Articolo 54 – Testo a pag. 43
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di dire- zione di struttura complessa
Commento
Comma 1
Questo comma sancisce che:
• la base di partenza di tale fondo è quella già prevista dagli artt. 50 e 9 del CCNL 8 giugno 2000 (I e II biennio) con la stessa destinazione d’uso;
• il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2001, comprensivo degli incrementi contrattuali annuali previsti a tale scadenza e di quel- lo previsto dall’art. 37 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004 (0,32% della massa salariale esistente nell’azienda nel 1999).
Commi 2 e 3
A questo livello, per chiarezza di riferimento normativo, vengono indicati i commi ancora vigenti e quelli invece disapplicati dell’art. 50 del CCNL 8 giugno 2000 (comma 2) e dell’art. 9 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004 (comma 3).
In questo comma viene anche ricordato che, per quanto riguarda l’attuazione del dettato del comma 2, lett. a) dell’art. 50 del CCNL 2000 e quin- di l’eventuale implementazione di tale fondo con una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del perso- nale, si dovrà tener conto del dettato dell’atto di indirizzo (art. 9, comma 1, lett. c), pur nel rispetto dell’autonomia del livello di contrattazione aziendale (art. 9, comma 1).
Comma 4
A questo livello vengono indicati i commi di questo CCNL che determinano un incremento per gli anni 2002 e 2003 di questo fondo, sia per i diri- genti medici che per quelli veterinari.
Comma 5
Questo comma invece indica in modo analitico le disposizioni normative (per ciascun dirigente con più di 5 anni di anzianità conglobamento nel- lo stipendio tabellare di 5.806,93 euro di retribuzione di posizione minima contrattuale annuale comprensiva della 13° mensilità e, per i dirigenti con anzianità inferiore a 5 anni, di 4.746,31 euro di retribuzione di posizione minima contrattuale annuale comprensiva della 13° mensilità e di 1.060,61 euro di Retribuzione Individuale di Anzianità) con i relativi riferimenti contrattuali che determinano invece dal 31 dicembre 2003 una ri- duzione del suddetto fondo.
Comma 6
Questo comma sancisce però in modo innovativo rispetto al precedente CCNL i seguenti principi:
• in caso di opzione del dirigente medico o veterinario dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le somme decurtate dalla retribu- zione di posizione (art. 12, comma 2 ed art. 43) rimangono in dotazione al suddetto fondo per essere utilizzate prioritariamente per i fini previ- sti dal precedente comma 4 (conglobamento alla retribuzione tabellare), aggiuntivamente qualora la Ria fosse carente;
• se non sussiste tale necessità, tali somme devono essere utilizzate per le finalità del fondo;
• se tali somme (anche in quota parte) restano in avanzo a consuntivo rispetto allo speso per ciascun anno di competenza, devono essere river- sate all’interno del fondo di risultato;
• queste somme rientrano automaticamente nella dotazione del fondo di posizione, in caso di ri-opzione del dirigente dal rapporto non esclusivo a quello invece esclusivo, nel rispetto comunque delle condizioni e dei limiti disposti dal comma 2 dell’art. 58.
Articolo 55 – Testo a pag. 44
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
Commento
Commi 1 e 2
Questi commi esplicitano che le disposizioni normative di questo fondo rimangono invariate rispetto a quelle già previste precedentemente dal- l’art. 52 del CCNL 8 giugno 2000 e precisano che la base del suo ammontare al 1 gennaio 2002 è quello consolidato al 31 dicembre 2001.
Comma 3
Questo comma esprime la cifra che incrementa questo fondo dal 1 gennaio 2003 in poi, nonchè le modalità di calcolo e le diverse destinazioni d’u- so in quota parte.
Comma 4
Questo comma sancisce che le cifre, destinate dal comma precedente a finanziare l’indennità per la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (se avanzate in toto o in parte a consuntivo per assenza o per presenza numericamente ridotta dei dirigenti con suddetta qualifica), devono essere de- stinate ad incrementare il fondo per le ore straordinarie.
A questo livello viene precisato, inoltre, che la destinazione degli incrementi relativi al fondo per il lavoro straordinario (comma 3, lett. c) è da in- tendersi provvisoria e comunque attiva solamente fino alla data di entrata in vigore del CCNL relativo al biennio economico 2004-2005 dove verrà stabilito in via definitiva un cambiamento della destinazione d’uso e dove verranno precisate in particolare le modalità per una diversa remune- razione dei servizi di guardia, al fine di ridurre e di lenire da un punto di vista economico il disagio per tali attività.
Comma 5
Questo comma precisa ai fini contabili che gli incrementi del comma 3 sono finanziati con le risorse regionali destinate dalle stesse a finalità in- dicate dal CCNL.
Comma 6
A questo livello vengono esplicitati gli importi economici della retribuzione oraria per lavoro straordinario feriale diurno, feriale notturno e festi- vo notturno a partire dal 1 gennaio 2003 e cioè della data di incremento del fondo delle ore straordinarie (comma 3, lett. c).
Tali importi rimangono validi fino all’entrata in vigore del CCNL relativo al biennio economico 2004-2005 dove verranno stabiliti i nuovi valori eco- nomici utilizzando a tale scopo la metodologia di calcolo del valore delle ore straordinarie, già introdotta dall’art. 80 del DPR 384 del 1990 ed fi- no ad ora in vigore.
Articolo 56 – Testo a pag. 44
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
Commento
Commi 1 e 2
Questo commi esplicitano quali disposizioni normative di questo fondo rimangono invariate rispetto a quelle già previste precedentemente dal CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, e precisano che il suo ammontare al 1 gennaio 2002 è identico a quello consolidato al 31 dicembre 2001.
A questo livello viene sancita anche la disapplicazione del comma 7 dell’art. 52 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio, inerente sia:
• alla destinazione d’uso delle risorse regionali previste al precedente comma 5 destinate a questo fondo, perché sostituito dal comma 2 dell’art. 10 del II biennio;
• all’individuazione di risorse regionali aggiuntive a quelle previste dal precedente comma 5 e la loro destinazione d’uso (0,2% della massa salariale 1999) perché quest’ultima poi ha concorso a finanziare l’indennità di esclusività di rapporto, prevista dall’art. 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
Comma 3
Questo comma stabilisce che, per effetto del dettato dei commi 2 e 3, terza allinea, dell’art. 41 (conglobamento di 1245,24 Euro di retribuzione di risultato nel nuovo tabellare), il fondo è decurtato dal 31 dicembre 2003 in poi per ciascun dirigente medico e veterinario della cifra conglobata.
Comma 4
Questo comma stabilisce in modo innovativo rispetto al precedente CCNL che le risorse che vengono decurtate dalla retribuzione di risultato in- dividuale dei medici e veterinari in seguito ad opzione da rapporto di lavoro esclusivo a non esclusivo (comma 2 dell’art. 12) rimangono comun- que accreditate allo stesso fondo.
Articolo 57 – Testo a pag. 44
Risorse economiche regionali
Questo articolo esplicita le nuove risorse destinate dalle Regioni aggiuntivamente per obiettivi individuati dal CCNL e ne specifica la destinazio- ne d’uso.
Commento
Comma 1
Questo comma precisa la quantità generale di risorse messa a disposizione dalle Regioni a partire dal 1 gennaio 2003 per il CCNL e la loro desti- nazione d’uso vincolata a finanziare le attività elencate nel comma dell’art. 55:
a) l’indennità per turni notturni e festivi;
b) l’indennità per la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
c) il fondo per le di lavoro straordinario (comma 3 dell’art. 55).
Comma 2
A questo livello viene:
• indicato il meccanismo di calcolo dell’entità economica complessiva per ciascuna azienda del fondo aggiuntivo regionale;
• precisato che all’interno delle aziende possono essere effettuate compensazione fra le diverse risorse risultanti per ciascuna delle voci elen- cate nel suddetto comma 3 dell’art. 55 nel rispetto comunque delle disponibilità complessiva di queste risorse;
• disposto l’obbligo per le aziende ad inviare alla propria Regione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del CCNL adeguata rendicontazione eco- nomica sull’entità delle risorse occorrenti per assolvere agli obiettivi indicati dal comma 3 dell’art. 55 e ricordati poi dal precedente comma 1 di questo articolo.
N. B.: Si noti bene che a questo livello esiste una evidente differenza fra la data di attribuzione del finanziamento regionale anche per quanto ri- guarda l’indennità di polizia giudiziaria, definita al precedente comma 1 (1 gennaio 2003), e la data in cui può essere attribuita ed erogata ai sin- goli dirigenti avente diritto la suddetta indennità, definita al comma 1 del precedente art. 52 (data dell’entrata in vigore del CCNL e cioè 4 no- vembre 2005).
Da questo ne deriva che:
- dal 1 gennaio 2003 al 4 novembre 2005 la quota parte del finanziamento regionale erogata da ciascuna Regione per l’indennità di polizia giu- diziaria verrebbe comunque attribuita alle aziende sanitarie;
- l’utilizzo di tale somma deve essere deciso dal tavolo di contrattazione aziendale (secondo le modalità previste dall’art. 4), nel rispetto di quanto stabilito dal suddetto comma 2 e tenuto conto di quanto eventualmente indicato dal tavolo di Coordinamento regionale (art. 9, comma 1, lett. a).