ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI COMUNICATORI AD ALTA TECNOLOGIA A CONTROLLO OCULARE SO.RE.SA. S.P.A.
REP. 01/2020
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI COMUNICATORI AD ALTA TECNOLOGIA A CONTROLLO OCULARE
XX.XX.XX. S.P.A.
~ MAGALDI LIFE S.R.L.
ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI COMUNICATORI AD ALTA TECNOLOGIA A CONTROLLO OCULARE
(CIG n. 7553942E20)
L’anno duemilaventi, il giorno 19 del mese di Febbraio presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Napoli, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X0 da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale ad interim, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Montesarchio (BN) il 27/02/1959, C.F. LCNFNC59B27F636C, giusti poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 06 febbraio 2020
E
MAGALDI LIFE S.r.L., con sede legale in Xxxxxxx (XX) xxxx xxx Xxxx Xxxxx x. 00/X, iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno al numero REA 233885, P.IVA/C.F. 02637700655 rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Salerno (SA) il 24/06/1970, C.F. MGLMLE70H24H703U (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata Xx.Xx.Xx. S.p.A. con sede in Napoli al Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X0;
b) che la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 all’art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
c) che la Regione Campania, con delibera n. 460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
d) che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle
amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche
amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
e) che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (…) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (…)”;
f) che, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania - [così come modificato dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, poi sostituito dall'art. 1, comma 229, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, lettera e), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3, nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2012, n. 41, e dall'art. 1, comma 28, L.R. 7 agosto 2014, n. 16] - la Xx.Xx.Xx. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE - Codice degli Appalti) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
g) che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (…)” all’art. 1, co. 2, stabilisce quanto segue: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del
2014”;
h) che con delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, Xx.Xx.Xx. è stata iscritta per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 66/14;
i) che in esecuzione di quanto precede, Xx.Xx.Xx. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con determinazione del Direttore Generale n. 141 del 29/06/2018, una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, a condizioni non tutte fissate, ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento della fornitura in noleggio di Comunicatori ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare, sul quale basare la Procedura per l’Assegnazione dei CAT che ciascuna Amministrazione potrà aggiudicare per tutta la durata di detto Accordo Quadro;
j) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta con determinazione del Direttore Generale n. 246 del 14/12/2018 e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi appalti;
k) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità dei successivi affidamenti da parte delle Amministrazioni contraenti finalizzati alla stipula di un Contratto specifico nel quale verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;
l) che i singoli Contratti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore individuato dale Amministrazioni contraenti, a seguito di svolgimento della Procedura per l’Assegnazione dei CAT, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati e nel Capitolato, nonché nella Richiesta di offerta dell’Appalto Specifico;
m) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
n) che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
o) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro.
p) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 – Definizioni
1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Xx.Xx.Xx. S.p.A., da una parte, ed i Fornitori, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai successivi affidamenti da parte delle Amministrazioni Contraenti, per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Amministrazione: le Amministrazioni che - sulla base della normativa vigente - sono legittimate ad utilizzare il presente Accordo Quadro nel periodo di sua validità ed efficacia e che possono pertanto acquisire in noleggio i comunicatori a seguito di apposito affidamento seguendo le modalità della Procedura per l’Assegnazione dei CAT basate sul presente Accordo Quadro;
c) Aggiudicatario AQ: l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a partecipare alla Procedura per l’Assegnazione dei CAT;
d) Fornitore: l'operatore economico (l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese) al quale l’Amministrazione ha affidato, a seguito dello svolgimento della Procedura per l’Assegnazione dei CAT, la specifica fornitura di uno o più CAT e con il quale è stato stipulato un Contratto Specifico;
e) Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, contenente, tra l’altro, le condizioni e le modalità per lo svolgimento della successiva Procedura per l’Assegnazione dei CAT;
f) Richiesta di Offerta: l’atto di avvio della procedura di confronto competitivo che verrà inviato dall’Amministrazione
ai Fornitori, per lo svolgimento della Procedura per l’Assegnazione dei CAT;
g) Contratto: il contratto specifico stipulato dall’Amministrazione con il Fornitore individuato a seguito dello svolgimento della Procedura per l’Assegnazione dei CAT.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
ARTICOLO 2 – Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico) e suoi allegati,
l’Allegato “B” (Offerta tecnica di ciascun Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta economica di ciascun Fornitore).
3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
c) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
4. I singoli affidamenti, nonché i relativi Contratti specifici, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nella Richiesta di offerta purché non in contrasto con i predetti documenti.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti specifici sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti specifici e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti specifici, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 3 – Oggetto dell’Accordo Quadro
1. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento
da parte delle Amministrazioni e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti specifici.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto, a seguito dello svolgimento della specifica Procedure per l’Assegnazione dei CAT, dalle Amministrazioni aggiudicatrici, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.
3. Ciascun Fornitore, pertanto, si impegna a fornire in caso di affidamento da parte delle singole Amministrazioni, le seguenti prestazioni:
a) la fornitura in noleggio di Comunicatori ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare aventi le caratteristiche tecnico/funzionali minime di cui alle specifiche tecniche definite nel Capitolato Tecnico;
b) l’esecuzione dei servizi connessi alla fornitura, così come definiti nel Capitolato Tecnico.
4. Ciascun singolo Appalto Specifico dovrà avere ad oggetto un ausilio di Comunicazione tra quelli indicati nell’Accordo
Quadro nonché la prestazione dei servizi connessi.
5. In esecuzione del presente Accordo Quadro potrà essere affidata agli operatori economici con i quali l’Accordo Quadro è concluso, la fornitura per un quantitativo presunto massimo complessivo pari a n. 200 ausili di comunicazione nel periodo di vigenza.
6. Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’art. 106, co. 12 del D. Lgs. 50/2016.
7. Al fine di aggiudicare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono secondo le modalità definite nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 4 – Durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del valore massimo complessivo sopraindicato, anche eventualmente incrementato.
2. La predetta durata originaria dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Xx.Xx.Xx. S.p.A., da inviare ai Fornitori, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno acquistare comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare dai Fornitori AQ.
4. Ciascun Contratto specifico ha una durata pari a 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di stipula del Contratto medesimo. Tuttavia, tenuto conto della specificità delle patologie da cui sono affetti i destinatari dei dispositivi oggetto di gara, il contratto di fornitura potrà essere risolto dall’Azienda Sanitaria prima della naturale scadenza qualora le mutate condizioni cliniche dei pazienti siano incompatibili con l’utilizzo del comunicatore assegnato all’esito dell’appalto specifico; in tal caso si procederà ad individuare il comunicatore compatibile mediante nuovo appalto specifico. La risoluzione anticipata potrà avere luogo anche in caso di decesso del paziente o di sua migrazione in altra Regione d’Italia o altro Paese. Tali previsioni dovranno essere espressamente recepite nei contratti di fornitura aggiudicati all’esito dell’appalto specifico.
5. La durata dei singoli contratti Specifici potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice (proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli
- xxxxxx, xxxxx e condizioni.
ARTICOLO 5 – Affidamento della fornitura dei comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare
1. La fornitura dei CAT verrà affidata dalle singole Amministrazioni nel rispetto della procedura e alle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati l’Amministrazione:
• determinerà la fornitura ed i servizi oggetto dell’affidamento;
• potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o recesso dell’appalto specifico aggiuntive rispetto a quelle già previste
nell’Accordo Quadro;
• autorizzerà il subappalto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
• prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
• potrà prevedere l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
• prevedrà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
• stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
• prevedrà l’impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all’appaltatore;
• potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o recesso dal contratto specifico aggiuntive rispetto a quelle già previste
nell’Accordo Quadro, nel rispetto delle previsioni di legge;
• potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.
Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento dell’avvio della Procedura per l’Assegnazione del CAT, alla comunicazione a Xx.Xx.Xx. Spa del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016; provvederanno, inoltre, all’atto della stipula del Contratto specifico, alla nomina del Direttore dell’esecuzione.
3. In esito allo svolgimento della Procedura per l’Assegnazione dei CAT, Le Amministrazioni Contraenti emetteranno ordinativi di fornitura che dovranno contenere tutte le indicazioni occorrenti per la fornitura al paziente del dispositivo selezionato. Il suddetto ordinativo di fornitura dovrà essere trasmesso oltre che al fornitore anche a Xx.Xx.Xx. Spa.
4. Per la procedura di confronto competitivo tra i Fornitori, l’Amministrazione utilizzerà la piattaforma telematica, messa a
disposizione sa Xx.Xx.Xx. Spa.
ARTICOLO 6 – Xxxxxx, corrispettivi e fatturazione
1. I prezzi stabiliti nell’offerta economica rappresentano un vincolo per i Fornitori partecipanti alle successive Procedure
per l’Assegnazione dei CAT.
2. Ciascun Fornitore, inoltre dovrà garantire il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche (minime e migliorative) offerte per
l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Pertanto, saranno esclusi dal confronto competitivo i concorrenti che:
- offrano un canone di noleggio mensile in euro superiore al corrispondente valore offerto per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
- prestino i servizi privi delle caratteristiche minime e migliorative offerte per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
4. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, ivi compreso il D. Lgs. n. 231/2002, e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nel Contratto specifico ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione del singolo Contratto di Servizio, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’X.X.XX. ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Ciascuna fattura relativa ai corrispettivi dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione:
i) il riferimento all’Accordo Quadro; ii) il riferimento al singolo contratto cui si riferisce; nonché dovrà essere intestata e
trasmessa alla Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell’Accordo Quadro.
7. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nelle singole Procedura per l’Assegnazione dei CAT, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo.
9. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti specifici e/o l’Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
ARTICOLO 7 – Obbligazioni generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura delle apparecchiature e dei servizi oggetto delle Procedura per l’Assegnazione dei CAT basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e, in caso di aggiudicazione a seguito dell’espletamento della Procedura per l’Assegnazione dei CAT, nei Contratti specifici.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e relativo Allegato ed eventualmente migliorate in offerta e quant’altro stabilito nei
Contratti specifici; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le
norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti specifici, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti specifici secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro e negli stessi contratti specifici;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della
qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti specifici;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) adempiere alle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
f) comunicare tempestivamente alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nelle singole Procedure per l’Assegnazione dei CAT, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione
delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti specifici.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni.
10. Le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
11. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all’Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all’Amministrazione Contraente interessata.
ARTICOLO 8 – Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.
In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a. comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o
integrazione relativa al possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara;
b. comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che
possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
ARTICOLO 9 – Verifiche e monitoraggio
1. Con riferimento al singolo Contratto Specifico, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei beni e servizi oggetto dell’Appalto Specifico; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici.
2. Il Fornitore dovrà trasmettere a Xx.Xx.Xx. Spa con cadenza semestrale i dati delle forniture effettuate previsti all’art. 12
del capitolato Tecnico;
3. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102
del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’X.X.XX.
4. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni e servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’Offerta Tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità effettuata in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
6. Le Amministrazioni Contraenti e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali
verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
8. Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo Contratto Specifico, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere il presente Accordo Quadro nei confronti del Fornitore inadempiente.
ARTICOLO 10- Penali
1. Il criterio di calcolo delle penali è definito dall’articolo 13 “Penali” del Capitolato Tecnico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore da Xx.Xx.Xx. Spa e dall’Amministrazione aggiudicatrice del singolo appalto, per quanto di rispettiva competenza.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto specifico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Xx.Xx.Xx. S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti specifici con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
6. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto specifico; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 11 - Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro 46.746,00 (Euro quarantaseimilasettecentoquarantasei/00), mediante polizza fideiussoria.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto Specifico secondo le
prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dalla partecipazione alle singole Procedure per l’Assegnazione dei CAT e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Xx.Xx.Xx.
S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore dell’Amministrazione idonea garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell’Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di Offerta.
ARTICOLO 12 - Risoluzione
1. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l’Accordo Quadro, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
d) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di svolgimento delle Procedure
per l’Assegnazione dei CAT;
e) qualora il Fornitore offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro e delle singole delle Procedure per l’Assegnazione dei CAT;
f) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
g) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
i) applicazione di un numero di penali, di cui all’art.13 del Capitolato Tecnico, superiore a 5 su almeno 2 Contratti specifici;
j) nei casi di cui agli articoli 6 (Xxxxxx, corrispettivi e fatturazione), 9 (Verifiche e monitoraggio), 15 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione del contratto), 19 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e 26 (Prescrizioni relative al subappalto) del presente atto;
k) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
l) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano
all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
m) Inoltre, Xx.Xx.Xx. S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro e delle Procedure per l’Assegnazione dei CAT;
2. sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’X.X.XX., cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
3. Le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli Contratti specifici, oltre alle ulteriori ipotesi specificatamente definite dalle stesse amministrazioni, nel caso di applicazioni di penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. Nel caso in cui Xx.Xx.Xx. Spa o le Amministrazioni Contraenti accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con l’Accordo Quadro o con i singoli Contratti specifici tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le stesse formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Xx.Xx.Xx. Spa e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell’Accordo Quadro e dei Contratti specifici, di incamerare le rispettive garanzie ove esse non siano state ancora restituite ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti specifici, Xx.Xx.Xx. Spa e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Xx.Xx.Xx. Spa e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti specifici, fermo restando il pagamento delle penali.
n) La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti specifici a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti specifici, Xx.Xx.Xx. S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa alla partecipazione a successive Procedure per l’Assegnazione dei CAT.
6. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratti specifici, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
ARTICOLO 13 - Recesso
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Specifico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Specifico.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti specifici, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti specifici, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto specifico, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
5. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
6. Il recesso dal presente Accordo Quadro è causa ostativa alla partecipazione a nuove Procedure per l’Assegnazione dei
CAT; ed è causa di recesso dai singoli Contratti specifici, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo,
in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
ARTICOLO 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dalle singole Procedure per l’Assegnazione dei CAT.
2. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.
6. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso
di subappalto.
ARTICOLO 15 – Riservatezza
1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e delle Procedure per l’assegnazione dei CAT; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto specifici ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e delle Procedure per l’assegnazione dei CAT in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
ARTICOLO 16 – Responsabile del Servizio
1. Il Fornitore nomina il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx, quale Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della Xx.Xx.Xx. S.p.A. per l’esecuzione del presente Accordo Quadro, e che quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore, può coincidere con il referente responsabile nei confronti dell’Amministrazione, per quanto di propria competenza, e quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo diversamente stabilito nell’Appalto Specifico.
3. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile del Servizio il legale rappresentante del Fornitore.
4. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Xx.Xx.Xx. S.p.A. e all’Amministrazione, qualora esso coincida con il referente responsabile.
5. La Xx.Xx.Xx. Spa nomina come Responsabile per la gestione dell’Accordo Quadro l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 17 – Divieto di cessione del contratto
1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro e i singoli Contratti specifici, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed i singoli Contratti specifici.
ARTICOLO 18 – Costi della Sicurezza
1. L’Amministrazione, con la Richiesta d’offerta, provvederà, ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, a valutare i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.
2. L’Amministrazione dovrà indicare nell’Appalto Specifico i costi da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a
zero).
ARTICOLO 19 – Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e la Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti specifici, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
ARTICOLO 20 – Fuori Produzione
1. Il Fornitore potrà non fornire una apparecchiatura o una componente opzionale offerte ed oggetto dell’Accordo Quadro, solo ed esclusivamente in caso di “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.:
a. dichiarazione di “fuori produzione” del produttore, nonché b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre xxXx.Xx.Xx. S.p.A. una apparecchiatura o una componente opzionale alternativa a quella dichiarata “fuori produzione” che possieda almeno le stesse caratteristiche funzionali e di certificazione di quella “fuori produzione”, il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per l’apparecchiatura o la componente opzionale sostituita.
3. All’esito positivo della verifica di detta documentazione da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha la facoltà di esonerare il Fornitore dalla fornitura dell’apparecchiatura e/o della componente opzionale dichiarata “fuori produzione”, sostituendola con altro con funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quella sostituita. In caso di esito negativo della verifica di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dal presente Accordo Quadro.
4. Si precisa che la verifica delle caratteristiche dell’apparecchiatura o della componente opzionale proposta dal Fornitore in sostituzione potrà essere effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A. e, comunque, l’accettazione della medesima è rimessa alla esclusiva discrezionalità di quest’ultima.
5. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire una apparecchiatura o una componente opzionale oggetto dell’Accordo Quadro a causa della messa fuori produzione della stessa, Xx.Xx.Xx. S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
ARTICOLO 21 – Evoluzione tecnologica
1. Il Fornitore si impegna ad informare la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni sulla evoluzione tecnologica delle apparecchiature e software e componenti opzionali oggetto dell’Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Xx.Xx.Xx.
S.p.A. e/o le Amministrazioni. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di corrispondenza e conformità della nuova apparecchiatura e/o componente offerta con almeno quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a garantire, previa verifica e autorizzazione da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le
Amministrazioni di riferimento, a titolo non oneroso e per l’intero periodo contrattuale, la propria disponibilità:
• alla fornitura delle apparecchiature all’ultima release software e hardware disponibile, nel caso di nuove installazioni;
• all’aggiornamento software delle apparecchiature all’ultima release disponibile, nel caso di tecnologie già installate
presso il domicilio dei pazienti.
ARTICOLO 22 – Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e la Xx.Xx.Xx. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
ARTICOLO 23 – Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le
informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché, alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali
conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’accordo quadro stesso;
2. Xx.Xx.Xx. S.p.A. tratta i dati relativi all’Accordo Quadro ed all’esecuzione dello stesso nonché dei singoli Contratti specifici in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all’Accordo Quadro mediante il lancio di un Appalto Specifico, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Xx.Xx.Xx. S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici. Il Fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente”.
4. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, unitamente ai suoi allegati.
5. In ragione dell’oggetto dell’Accordo Quadro, ove il fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato “Responsabile del Trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del RGPD, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. A tal fine esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o dal Responsabile), oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell’Accordo Quadro e potrà risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. che potrà risolvere l’Accordo Quadro.
7. Il Fornitore di impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materie di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
8. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
ARTICOLO 24 –Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore, aggiudicatario del singolo Appalto specifico, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti specifici, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti specifici nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché delle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
3. In ogni caso, si conviene che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
ARTICOLO 25 –Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l’impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall’art.7, comma 1 e dall’art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);
1. L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
2. L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola
n.2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
3. L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte di Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
4. L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
5. L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
ARTICOLO 26 – Prescrizioni relative al subappalto
1. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:
1) in sede di offerta per l’Appalto Specifico, il Fornitore concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende
subappaltare;
2) dopo la stipula del Contratto Specifico, il Fornitore deve depositare presso la singola Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione in formato elettronico dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Nel caso in cui l’aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio; iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
2. Per le prestazioni affidate in subappalto:
A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell’Appalto Specifico, con ribasso non
superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell’Accordo Quadro;
B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
3. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
5. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
6. L’Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare alla singola Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
7. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Accordo Quadro.
8. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Xx.Xx.Xx. Spa e l’Amministrazione contraente possono risolvere l’Accordo Quadro e il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.
10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. La Xx.Xx.Xx. Spa o l’Amministrazione Contraente provvederanno a comunicare al Casellario Informatico le informazioni
di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.
ARTICOLO 27 – Xxxxx e responsabilità civile
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
ARTICOLO 28 – Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa
vigente relative all’imposta di xxxxx.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all’Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 29 – Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il
Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b), c) ed e)
del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Xx.Xx.Xx. S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
ARTICOLO 30 –Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti specifici non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti specifici (o di parte di essi) da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti specifici e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti specifici, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
XX.XX.XX. S.p.A. MAGALDI LIFE S.r.L.
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx) (Dott. Em xxxx Xxxxxxx)
X.xx digitalmente X.xx digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 9 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 10 (Penali), Articolo 11 (Cauzione), Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 13 (Recesso); Articolo 14 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 15 (Riservatezza); Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Trattamento dei dati personali); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 30 (Clausola finale).
MAGALDI LIFE S.r.L.
Il Legale Rappresentante
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx) X.xx digitalmente
Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura in noleggio di
Comunicatori ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare
CIG 7553942E20
CAPITOLATO TECNICO
Sommario
Sommario 2
Premessa 3
ART. 1 Oggetto dell’Accordo Quadro 3
ART. 2 Quantitativi 3
ART. 3 Requisiti tecnici minimi dei prodotti/servizi 4
ART. 4 Messa in opera del dispositivo 6
ART. 5 Formazione all’utilizzo dei dispositivi 6
ART. 6 Consegna, collaudo e manutenzione “full risk” 7
ART. 7 Sanificazione e sterilizzazione 8
ART. 8 Follow–up periodici 8
ART. 9 Ritiro del dispositivo 8
ART. 10 - Procedura per l’assegnazione dei comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare 9
ART. 11 Upgrade tecnologico 13
ART. 12 Monitoraggio 13
ART. 13 Penali 14
ART. 14 Garanzia 16
Allegato 16
Premessa
Il presente Capitolato disciplina la fornitura e i relativi servizi accessori di “Comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare” in favore, in particolare, dei pazienti affetti da SLA e da malattie del motoneurone assistiti dalle AA.SS.LL. della Regione Campania.
I suddetti Comunicatori potranno essere forniti, previa valutazione da parte della A.S.L. circa la loro appropriatezza/utilità, ad utenti portatori di patologie e/o problematiche di tipo socio – sanitarie.
Qualora, nel corso della validità del Contratto di fornitura, si verificasse l’emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, i Fornitori sono tenuti a conformarsi alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo.
ART. 1 Oggetto dell’Accordo Quadro
Oggetto dell’accordo quadro è la fornitura, mediante formula di noleggio, di ausili per la comunicazione in favore, in particolare, dei pazienti affetti da SLA e malattie del motoneurone assistiti dalle AA.SS.LL. della Regione Campania.
Gli Ausili oggetto dell’accordo quadro rientrano tra i dispositivi che fanno riferimento, secondo la
Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) ai seguenti codici:
• Y214299 “Ausili per comunicazione interpersonale - altri”;
• Y210915 “Dispositivi di sintesi vocale”;
• Y241299 “Sistemi di controllo d’ambiente – altri”.
ART. 2 Quantitativi
La fornitura sarà effettuata secondo la formula del noleggio; i fabbisogni presunti, pari a 200 (duecento) comunicatori, sono stati stimati su base annuale e sono indicati in via del tutto presuntiva essendo subordinati all’andamento epidemiologico delle patologie, non esattamente predeterminabile dalla stazione appaltante.
Essi potranno pertanto subire, in considerazione delle reali esigenze degli assistiti residenti nel territorio delle AA.SS.LL. della Regione Campania, variazioni in diminuzione o in aumento, senza che le ditte aggiudicatarie abbiano nulla a pretendere.
ART. 3 Requisiti tecnici minimi dei prodotti/servizi
Gli ausili per la comunicazione devono essere idonei a garantire a ciascuna persona con disabilità il maggiore grado di autonomia e partecipazione, a tal fine sono state definite le caratteristiche minime tecnico/funzionali che devono possedere i comunicatori per essere idonei a rientrare nella fornitura in oggetto:
1. Tracciamento binoculare e/o monoculare che permetta, mediante un insieme di telecamere ed illuminatori ad infrarosso, di misurare e localizzare la posizione e l’orientamento della pupilla dell’Assistito. Le misure ed i rilevamenti eseguiti dal sistema di tracciamento devono garantire la massima accuratezza ed attendibilità.
2. Facilità di set-up, calibrazione ed uso. La calibrazione deve essere eseguita e gestita da parte dell’Assistito nel modo più semplice possibile. Per quanto possibile, le azioni del “care giver” per il posizionamento, l’avvio e gestione del sistema devono essere molto limitate e della massima semplicità.
3. Software di comunicazione per il controllo oculare. Il software per il controllo oculare che gestisce la comunicazione con l’Assistito deve offrire un’interfaccia utente facilitata e personalizzabile, e deve essere in lingua italiana. Per quanto possibile, deve essere refrattario ai movimenti oculari che non corrispondono a comandi volontari dell’Assistito.
4. Sintesi vocale. Il sistema deve offrire all’Assistito ampie possibilità di comunicazione verbale, attraverso la sintesi vocale di parole e frasi formulate attraverso una tastiera virtuale.
5. Utilizzo di strumenti informatici. Attività culturali e sociali. Il sistema, oltre a permettere all’Assistito di comunicare i propri bisogni primari, deve offrire ampie possibilità di svolgere attività culturali e sociali ed utilizzare strumenti informatici. Il sistema deve permettere all’Assistito, con le minori limitazioni possibili, di:
• connettersi e navigare in internet;
• utilizzare la posta elettronica.
6. Controllo di un computer esterno al sistema. Il sistema deve permettere all’Assistito di controllare e gestire
un computer esterno al sistema (verosimilmente il proprio personal computer), con le minori limitazioni
possibili. L’Assistito deve essere messo in condizioni di utilizzare pacchetti software comuni, come Windows ed Office, ma anche software specifici per la progettazione e la programmazione software.
7. Interazione con l’ambiente domestico. Il sistema deve offrire all’Assistito la possibilità di controllare alcuni elementi dell’ambiente domestico.
8. Ergonomia. L’ingombro del sistema deve essere il minore possibile, preferibilmente limitato alle dimensioni del monitor ed ai dispositivi necessari per il tracciamento oculare. Il peso del sistema e degli accessori deve essere il minore possibile, compatibilmente con la robustezza e la resistenza meccanica. Il sistema deve disporre di un’ampia dotazione di accessori, in modo da permetterne l’uso da parte dell’Assistito in diverse circostanze (letto, tavolo, carrozzina). I sistemi di supporto da letto o da carrozzina devono essere di facile utilizzo e semplice regolazione in modo da permettere un utilizzo quotidiano agevole da parte dei parenti degli utenti.
9. Controllo e tele-assistenza. Il sistema deve essere dotato di connessione remota con il servizio di assistenza del Fornitore, in modo da offrire la possibilità di monitorare in modo continuo il regolare funzionamento dell’apparecchiatura, con possibilità di rilevare possibili guasti, e risolvere i problemi software.
10. Conformità alle norme. Il sistema offerto deve possedere le certificazioni previste dalle normative vigenti. Deve essere conforme ai requisiti essenziali previsti dal D. Lvo. 46/97 s.m.i. (attuazione della Direttiva 93/42 in materia di dispositivi medici).
11. Personalizzazione del dispositivo. Devono essere effettuate le personalizzazioni disponibili per adattare il dispositivo alle specifiche esigenze ed alla situazione clinica dell’Assistito. Tra cui: personalizzazione del software di comunicazione, ed in particolare delle interfacce utente; personalizzazione degli strumenti informatici di base (es. account di posta elettronica e telefonici dedicati); ove del caso, personalizzazione degli strumenti informatici evoluti.
12. Assistenza tecnica telefonica e on-line. Il personale della Xxxxx fornitrice dovrà offrire all’Assistito il tutoraggio ed il supporto tecnico di primo livello, telefonicamente e attraverso uno specifico servizio on– line, per almeno 10 ore settimanali.
13. Aggiornamento tecnologico. Deve essere previsto l’aggiornamento continuo della versione in uso del software di comunicazione per il controllo oculare. L’Aggiudicatario, inoltre, dovrà garantire, previa verifica e autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria di riferimento, a titolo non oneroso e per l’intero periodo contrattuale, la propria disponibilità:
• alla fornitura delle apparecchiature all’ultima release software e hardware disponibile, nel caso di
nuove installazioni;
• all’aggiornamento software delle apparecchiature all’ultima release disponibile, nel caso di tecnologie già installate presso il domicilio dei pazienti.
ART. 4 Messa in opera del dispositivo
Oltre alla fornitura ed all’installazione dei dispositivi, la Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare tutti i servizi necessari a garantire il regolare utilizzo da parte degli Assistiti, la continuità e l’affidabilità di funzionamento, la corretta gestione sotto il profilo tecnico ed economico. Detti servizi costituiscono parte integrante della fornitura e quindi devono intendersi ricompresi nell’importo di noleggio corrisposto per il servizio. I servizi devono essere garantiti per tutto il periodo di noleggio.
Contestualmente all’installazione del dispositivo presso il domicilio dell’Assistito, la Ditta dovrà erogare
tutti i servizi necessari a mettere l’Assistito in condizioni di utilizzare correttamente il dispositivo.
Sarà cura del fornitore verificare che le apparecchiature installate siano posizionate in condizioni ambientali idonee per l’esercizio delle stesse (specificatamente l’impianto elettrico di alimentazione) e tali da non rappresentare un potenziale rischio per la salute degli utilizzatori; qualora siano presenti tali fonti di pericolo il fornitore si deve astenere dall’installazione comunicandone le motivazioni in apposito verbale alla ASL committente.
ART. 5 Formazione all’utilizzo dei dispositivi
Per ciascun dispositivo di nuova installazione, l’Assistito dovrà essere adeguatamente istruito ed addestrato all’uso dell’ausilio, grazie all’intervento di personale specializzato, secondo il Progetto di Formazione da presentare in sede di offerta. Deve essere compresa anche la formazione del “care giver” all’avvio quotidiano del dispositivo ed alla corretta gestione dello stesso.
La formazione, coerentemente all’offerta formativa, deve:
• aver luogo contestualmente alla consegna e all’installazione;
• essere effettuata al domicilio dell’utilizzatore presso cui è stata effettuata l’installazione;
• essere rivolta sia all’utente che al “care giver”, ai familiari e all’eventuale personale che presta
assistenza sanitaria (nel caso di pazienti domiciliati presso strutture residenziali o RSA).
Deve altresì essere garantita la corretta informazione circa:
• il corretto utilizzo e gestione del dispositivo;
• eventuali rischi connessi all’utilizzo dell’apparecchiatura e loro gestione;
• la procedura per la richiesta di supporto tecnico, da remoto e non.
Al termine di ogni evento formativo, deve essere rilasciata una copia del manuale d’uso in lingua italiana all’utilizzatore.
Anche successivamente alla fase di prima installazione, dovranno essere garantiti follow up costanti e re-training formativi per l’utilizzatore e/o il “care giver”, di cui il primo entro 7 giorni dall’installazione, e comunque ogni qual volta le Strutture dell’ASL di riferimento o lo stesso utilizzatore ne facciano esplicita richiesta.
ART. 6 Consegna, collaudo e manutenzione “full risk”
Il comunicatore dovrà essere consegnato presso il domicilio dell’assistito entro 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, pena l’applicazione delle relative penali di cui all’art. 13 del presente Capitolato tecnico. Il Fornitore, all’atto della consegna, dovrà provvedere anche alla messa in opera del dispositivo con relativo collaudo.
Contestualmente alla messa in opera del dispositivo, dovrà essere redatto apposito verbale di consegna e collaudo. Tale verbale deve essere sottoscritto dall’Assistito o dal tutore dello stesso, e deve essere inoltrato alla A.S.L. di competenza entro 5 giorni dalla messa in servizio del dispositivo.
La A.S.L. potrà definire un proprio modello su cui deve essere redatto il verbale.
L’attività manutentiva che il concorrente deve assicurare deve comprendere la manutenzione ordinaria delle apparecchiature, le eventuali riparazioni e sostituzioni di parti di ricambio a carico della Ditta Fornitrice.
In caso di guasto bloccante dell’intera funzionalità del comunicatore la ditta fornitrice dovrà procedere alla riparazione entro 5 giorni dalla segnalazione, anche mediante utilizzo di un dispositivo sostitutivo che dovrà essere comunque personalizzato alle esigenze dell’assistito.
In caso di guasto parziale che comporti la mancata fruizione di una funzione non fondamentale del dispositivo, l’onere di riparazione deve essere assolto entro 15 giorni dalla segnalazione. L’aggiudicatario dovrà altresì garantire la manutenzione ordinaria/straordinaria delle tecnologie offerte anche in località di temporanea villeggiatura e/o convalescenza del singolo utilizzatore, limitatamente al territorio Nazionale, su richiesta dello stesso utilizzatore o del relativo “care giver”.
ART. 7 Sanificazione e sterilizzazione
I dispositivi dovranno essere consegnati sanificati e sterilizzati con un’adeguata tecnica conservativa (es. ossido di etilene, radiazioni gamma, etc…). L’avvenuta sterilizzazione del dispositivo deve essere documentata da specifica certificazione, prodotta da un laboratorio indipendente, approvata dal Ministero della Salute.
ART. 8 Follow–up periodici
La Ditta Fornitrice, entro tre mesi dalla consegna e installazione del dispositivo, dovrà prevedere dei follow–up presso il domicilio dell’Assistito per valutare l’utilizzo del dispositivo, e quant’altro necessario a garantire un servizio efficace ed efficiente, con particolare riferimento alla confidenza e alla capacità d’utilizzo acquisita da ciascun utente, al fine di identificare l’eventuale necessità di ulteriori ore di affiancamento e formazione. A tal fine la ditta dovrà garantire almeno 4 visite annuali, da concordare preventivamente con l’assistito. Al termine di ogni sopralluogo verrà rilasciato un report attestante l’attività svolta.
ART. 9 Ritiro del dispositivo
Al termine del periodo di noleggio, la ditta dovrà garantire il ritiro dei dispositivi al domicilio dei pazienti, su esplicita richiesta scritta (fax, mail, etc.) delle competenti strutture dell’ASL di riferimento.
Per ciascun ritiro effettuato, l’aggiudicatario dovrà rilasciare apposita bolla di reso alla competente ASL di riferimento, riportante il dettaglio dell’apparecchiatura ritirata (matricola/inventario); l’onere del servizio è totalmente a carico dell’aggiudicatario.
ART. 10 - Procedura per l’assegnazione dei comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare
Premesso che l’attribuzione di un comunicatore ad alta tecnologia non può essere predeterminata in assenza di specifica valutazione funzionale, con l’Aggiudicazione dell’Accordo Quadro la stazione appaltante stabilirà un ordine di priorità (di seguito Graduatoria) tra i comunicatori giudicati idonei. Tale Graduatoria sarà utilizzata dalle singole Aziende Sanitarie per la scelta del fornitore da invitare alla Procedura di Assegnazione del CAT, secondo la procedura di seguito descritta.
Al fine di individuare l’ausilio più appropriato per un determinato assistito è richiesta, da parte della ASL una
valutazione funzionale comparativa tra 3 comunicatori sulla base di:
• test di scrittura volto a misurare il grado di interazione tra il paziente e il comunicatore;
• questionario paziente finalizzato a comprendere quale ausilio possa essere considerato maggiormente idoneo a rispondere alle sue esigenze.
Pertanto l’Azienda Sanitaria dispone, tramite il referente aziendale, l'apposita valutazione funzionale domiciliare, invitando i primi 3 operatori economici in Graduatoria a recarsi presso il domicilio del paziente, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detto invito. Nel caso in cui uno o più operatori economici non rispettino il suddetto termine, si procederà a convocare, concedendo un termine perentorio di 5 (cinque) giorni, gli operatori economici che seguono in graduatoria (nell’ordine: il quarto e successivamente il quinto, etc.). Decorsi inutilmente i termini di cui sopra, si terrà conto delle prove effettuate dal/i solo/i operatore/i economico/i che si è/sono reso/i disponibile/i, anche se in numero inferiore a 3.
Le ditte aggiudicatarie dovranno, previo contatto con i familiari di riferimento, predisporre un appuntamento per lo svolgimento del test di valutazione dei termini previsti.
Le ditte faranno eseguire al paziente un Test di Scrittura per stabilire la capacità di utilizzo dell’ausilio da parte dell’assistito tenendo conto delle caratteristiche cliniche (funzionalità motoria residua, funzionalità cognitiva, presenza disturbi visivi, condizioni ambientali, etc), sociali e culturali.
Al termine del Test, faranno poi compilare un Questionario che misura il grado di soddisfazione del paziente
rispetto all’ausilio sottoposto a valutazione.
Al termine della valutazione funzionale domiciliare, il paziente (o il familiare e tutore in sua vece) avrà pertanto compilato la Scheda di valutazione CAT-co, riportante le seguenti informazioni:
• il punteggio ottenuto dal Test di scrittura,
• il punteggio del Questionario paziente,
• l’“Indice di Prestazione Comunicatore” (IPC), dato dalla combinazione dei due punteggi precedenti, utile per confrontare con facilità e rapidità i tre comunicatori provati dallo stesso paziente.
Procedura di valutazione domiciliare
Nel dettaglio la valutazione funzionale domiciliare, da eseguire a cura della ditta fornitrice alla presenza di un testimone (familiare del paziente che controfirmerà il relativo modulo di valutazione) prevede le seguenti fasi:
1) Posizionamento corretto del paziente per il test (in carrozzina o nel letto);
2) Messa a punto del sistema di comunicazione da parte del tecnico;
3) Posizionamento, taratura, calibrazione, regolazione del miglior tempo di autoclick (well time), ecc;
4) Training (tempo richiesto almeno 20 minuti);
5) Training di scrittura della frase campione per almeno 4-5 volte;
6) Esecuzione Test di Scrittura cronometrato;
7) Somministrazione Questionario Paziente.
In tutte le fasi deve essere presente un familiare che supervisioni la prova e ne controfirmi l’esito sulla scheda “Valutazione CAT-co”.
Il tecnico della ditta che fornisce il CAT-co imposterà i parametri di funzionamento che permettono le migliori prestazioni (maggior velocità/minor numero di errori).
L’apice della curva di apprendimento, relativa all’uso di una tastiera virtuale tipo QWERTY (a controllo oculare) per scrivere la frase campione, è stata stimata essere compresa tra i 10 e i 20 minuti.
Durante il Test di scrittura il paziente deve scrivere nel minor tempo possibile la frase: "PROVA DI SCRITTURA" seguendo le seguenti regole di svolgimento:
- La prova va cronometrata; il cronometro parte nel momento in cui viene scritta la lettera P e si arresta nel
momento in cui viene scritta l’ultima lettera della frase, la A.
- La frase NON deve contenere errori a fine test. Al paziente deve essere notificato l’errore di battitura appena effettuato dicendogli soltanto “CORREGGI”.
- Il test deve svolgersi senza altri suggerimenti verbali o indicazioni. Come aiuto va mostrata al paziente solo la Traccia test CAT-co.
- Non si deve utilizzare durante il test le funzioni di completamento automatico o la “predizione di parola”
che falserebbero il risultato.
- Bisogna Usare una tastiera virtuale standard tipo QWERTY.
- Si possono eseguire più test di scrittura facendo attenzione a non affaticare eccessivamente il paziente e comunque rispettando la volontà dello stesso.
- Deve essere riportata sulla scheda di valutazione CAT-co solo la prova migliore (tempo più basso); il risultato deve essere controfirmato da un testimone (familiare, caregiver, tutore, ecc.).
Il Tempo di Scrittura (TS) della frase campione scritta quantifica la bontà dell’interazione paziente-comunicatore; in particolare, un TS basso sarà indice di un comunicatore di buona qualità, ben calibrato, preciso, con prestazioni brillanti, ben adattato al paziente, invece un TS alto indicherà un comunicatore di bassa qualità, calibrato approssimativamente, non adatto al paziente.
Pertanto quanto più basso è il TS tanto migliore è l’interazione paziente-comunicatore.
I Pazienti possono essere associati a 7 diversi livelli, corrispondenti ai seguenti intervalli TS:
Livello | Descrizione | TS |
Liv. 1 | Molto veloce | TS < 20" |
Liv. 2 | Veloce | TS >= 20 < 26" |
Liv. 3 | Media | TS >= 26 < 36" |
Liv. 4 | Lenta | TS >= 36 < 54" |
Liv. 5 | Difficoltosa | TS >= 54 < 72" |
Liv. 6 | Molto Difficoltosa | TS >= 72 < 90" |
Liv. 7 | Estremamente difficoltosa o impossibile | TS > 90" |
In relazione a questi livelli, i pazienti di Livello 6 e 7 presentano tempi troppo lunghi.
Pertanto per definire il paziente potenzialmente idoneo all'utilizzo di un CAT-co è necessario un TS compreso tra il livello 1 e 5.
Successivamente al TS e subordinatamente al buon esito dello stesso, viene somministrato un brevissimo questionario per raccogliere il giudizio del paziente riguardo al dispositivo appena provato.
Il questionario paziente (QP) restituisce un valore numerico che va da 5 a 25, che utilizzato insieme al TS permette
di ottenere l’“Indice di Prestazione Comunicatore” (IPC):
IPC = TS x (100 - QP) / 100
Scelta del comunicatore – valutazione comparativa.
Gli esiti della valutazione domiciliare (Scheda di valutazione CAT-co) con annessa richiesta, vanno trasmessi tempestivamente (entro il giorno successivo) al referente aziendale della ASL e, per conoscenza, con procedura rispettosa delle regole della privacy, al Settore Fasce Deboli dell’A.G.C. 20 “Assistenza Sanitaria”.
Qualora vi siano comunicatori, tra quelli testati, per i quali non viene raggiunto il punteggio minimo nel test di scrittura (almeno liv. 5), la ASL provvederà a invitare per il test gli operatori economici secondo l’ordine di priorità definito dall’Accordo Quadro, affinché il confronto possa essere effettuato sempre tra tre comunicatori.
Nel caso in cui:
a) scorrendo la graduatoria risultino idonei meno di tre comunicatori;
b) non vengano rispettati i termini perentori di convocazione cui sopra da uno o più operatori economici; la valutazione comparativa sarà effettuata tra i comunicatori degli operatori economici resisi disponibili.
Considerando solo le Schede di valutazione con un TS compreso tra il livello 1 e il livello 5, se la differenza % tra gli IPC è inferiore al 20%, la Procedura di Assegnazione del CAT verrà aggiudicata a favore dell’ausilio più economico; se invece la differenza % tra gli IPC è uguale o maggiore al 20%, la Procedura di Assegnazione del CAT verrà aggiudicata a favore del comunicatore con il punteggio migliore.
Differenza % di IPC: Quale Cat-co fornire
< 20% CAT-co meno costoso
≥ 20% CAT-co migliore
La formula per il calcolo della differenza percentuale tra gli IPC è:
100 - (IPC_magg * 100 / IPC_min)
Una volta individuato il dispositivo più appropriato, l’ASL previo espletamento dei controlli amministrativi
previsti dal Codice degli appalti, provvederà alla predisposizione del Contratto.
Per tutti i pazienti per i quali non è possibile effettuare i test come sopra descritto, in particolare, la prova di scrittura (es. pazienti in età evolutiva, pazienti non scolarizzati, ecc.), ai fini dell’assegnazione del Comunicatore, l’ASL potrà decidere di rivolgersi direttamente al Fornitore risultato, in seguito all’Accordo Quadro, primo in graduatoria.
Nel caso di specifiche esigenze di singoli utenti, l’ASL potrà, previa congrua motivazione, acquisire il prodotto con le caratteristiche previste, a prescindere dalla posizione raggiunta dall’operatore economico in graduatoria, a seguito dell’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
ART. 11 Upgrade tecnologico
Il Fornitore si impegna a garantire per tutta la durata dell’accordo le attrezzature nella versione più aggiornata e
disponibile.
ART. 12 Monitoraggio
Il Fornitore si impegna a fornire alla Xx.Xx.Xx. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione.
I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti secondo le modalità di seguito indicate.
I flussi dovranno essere inviati con cadenza semestrale entro il giorno 15 del mese successivo al semestre di competenza.
Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:
- denominazione Amministrazione contraente;
- codice prodotto;
- data e quantitativo consegnato;
- numero e data dell’ordinativo di fornitura;
- valore economico;
- ogni altro eventuale dato utile a Xx.Xx.Xx. Spa per svolgere l’attività di monitoraggio.
Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati. Ogni file trimestrale dovrà essere nominato con la seguente regola: anno_semestre_prodotto (esempio file del 1° semestre del 2018 relativo al prodotto XXX assume come nome file: 2018_06_XXX, mentre il 2° semestre del 2018 relativo al prodotto XXX assume come nome file: 2018_12_XXX).
ART. 13 Penali
Servizio | Valore Soglia/Evento | Penale | Competenza |
Esecuzione test di valutazione domiciliare. (rif. art. 10 del Capitolato Tecnico) | Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta dalla ASL. | • 1% del valore annuo del canone di noleggio per ogni giorno solare di ritardo – fino a massimo 10 gg. | A.S.L. |
Consegna e collaudo del comunicatore all’assistito. (rif. art. 6 del Capitolato Tecnico) | 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto. | • 1% del valore annuo del canone di noleggio per ogni giorno solare di ritardo – fino a massimo 20 gg. | A.S.L. |
Mancato invio del verbale di consegna e collaudo alla A.S.L. di competenza. (rif. art. 6 del Capitolato Tecnico) | 5 giorni dalla messa in servizio del dispositivo. | • 1% del valore annuo del canone di noleggio per ogni giorno solare di ritardo – fino a massimo 20 gg. | A.S.L. |
Mancato ripristino delle funzionalità in caso di guasto bloccante. (rif. art. 6 del Capitolato Tecnico) | 5° giorno successivo alla segnalazione, salvo offerta migliorativa. | • 1% del valore annuo del canone di noleggio per ogni giorno solare di ritardo – fino a 5 giorni di ritardo; • 2% del valore annuo del canone di noleggio per ogni giorno solare di ritardo – dal 5° giorno di ritardo e fino al 15° giorno. | A.S.L. |
Mancato ripristino delle funzionalità in caso di guasto parziale. (rif. art. 6 del Capitolato Tecnico) | 15° giorno successivo alla segnalazione, salvo offerta migliorativa. | • 0,5% del valore annuo del canone di noleggio per ogni giorno solare di ritardo – fino a 5 giorni di ritardo; • 1% del valore annuo del canone di noleggio per ogni giorno solare di ritardo – dal 15° giorno di ritardo e fino al 30°. | A.S.L. |
Indisponibilità del numero telefonico o di personale addetto all’assistenza tecnica telefonica. (rif. art. 3 del Capitolato Tecnico) | Ogni segnalazione per fascia oraria prevista. | • 1% del valore annuo del noleggio per ogni segnalazione di disservizio | A.S.L. |
Mancata effettuazione della visita di follow up prevista. (rif. art. 8 del Capitolato Tecnico) | Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. | • 3% del valore annuo del noleggio per ogni mancata visita. | A.S.L. |
Mancato invio dei flussi informativi a Xx.Xx.Xx. per il monitoraggio della fornitura (art. 12 del Capitolato Tecnico). (rif. art. 12 del Capitolato Tecnico) | Entro il giorno 15 del mese successivo al semestre di competenza | • € 200,00 per ogni giorno di ritardo. | Xx.Xx.Xx. Spa |
ART. 14 Garanzia
Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro e della successiva partecipazione alla Procedura per l’Assegnazione dei CAT, ciascun aggiudicatario dovrà prestare idonea garanzia fideiussoria in favore della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
Tale cauzione dovrà avere durata pari a quella dell’Accordo Quadro e sarà calcolata, per ogni Fornitore dell’Accordo Quadro, secondo la formula di seguito definita:
Entità Cauzione definitiva = 10 % di [(Fabbisogno stimato complessivo1 X Canone di noleggio mensile offerto X Durata dell’accordo quadro) / Num. operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro]
Allegato
B/1 - Procedura e moduli per l’esecuzione del test di valutazione funzionale domiciliare del Comunicatore
oculare.
1 Col termine fabbisogno stimato complessivo si fa riferimento al fabbisogno di comunicatori oculari stimato per il periodo di 48 mesi.