PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
TRA
IL COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF ONLUS, con sede legale in Roma, via Palestro, n. 68,
C.F. 01561920586, nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente Xxxx. Xxxxxxxxx
Xxxxxxx (di seguito anche “Comitato”)
E
il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali in seguito denominato CNOAS, con sede in Roma, Via del Viminale n. 43 (C.F. 97131960581), nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx.
Premesso che
a) il Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus è una Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri (D.M. n.1988/128/004187/2D del 14/09/1988, riconoscimento confermato con Decreto del Ministero degli Affari Esteri Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo il 4.04.2016 ai sensi dell’art. 26 L. n. 125/2014), regolarmente iscritta all’Anagrafe delle ONLUS ed è parte integrante della struttura globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU, che il Comitato rappresenta in Italia in via esclusiva, operando in suo nome e per suo conto, con il mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti (0-18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita;
b) il Comitato Italiano per l'UNICEF, che opera sul territorio tramite articolazioni denominate Comitati Regionali e Provinciali, ha tra le sue finalità la promozione dei diritti dell'Infanzia sanciti dalla "Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”;
c) il CNOAS, istituito si sensi della Legge n. 84/1993, ha il compito della tutela del corretto esercizio della professione e di garanzia della competenza e della professionalità dei propri iscritti, la promozione e coordinamento delle attività dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione anche attraverso la regolamentazione della formazione continua.
d) il “Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali” emanato dal CNOAS, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 137/2012, ha stabilito il dovere della formazione professionale continua per tutti gli iscritti all’Albo;
e) il CNOAS riconosce e considera idonei al conseguimento dei crediti formativi gli eventi promossi ed organizzati dal CNOAS e dai Consigli Regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali (di seguito “CROAS”), nonché quelli organizzati in collaborazione con altri soggetti;
f) gli Ordini regionali e il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sono chiamati a promuovere e attivare occasioni di Formazione continua per gli iscritti, in forma gratuita o agevolata, in primo luogo in ambito deontologico, metodologico e professionale;
g) è interesse delle Parti avviare una collaborazione volta alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e ad attività formative congiunte.
Tutto ciò premesso, tra le sottoscritte Parti,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo.
Art. 2
Oggetto e scopo del Protocollo
Oggetto del presente protocollo è la collaborazione tra il Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus e CNOAS finalizzata alla progettazione e organizzazione congiunta delle seguenti attività per la tutela dell’infanzia e, al contempo, l’accrescimento e l’approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali degli assistenti sociali (XX.XX.), quali attività di ricerca, seminari, conferenze e convegni:
(a) Promozione dell’informazione e formazione degli Iscritti all’Ordine attraverso corsi e/o seminari, che saranno organizzati dal CNOAS con la collaborazione, quale partner tecnico, del Comitato, con modalità e programmazione che saranno convenute in forma scritta tra le Parti, sul tema “Diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” e sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio Agenda 2030 incentrati su bambini, adolescenti e giovani;
(b) Iniziative congiunte da concordare di (i) promozione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio Agenda 2030 sopra citati, e finalizzati a ‘uno sviluppo ambientale sostenibile’, e (ii) sostegno e progetti di sensibilizzazione per la tutela dei diritti e per il miglioramento delle condizioni di vita dell’infanzia e dell’adolescenza, anche in considerazione dei gravi effetti della pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19 sui minori.
La collaborazione consentirà, inoltre, l’attribuzione dei crediti formativi agli eventi rivolti agli assistenti sociali (XX.XX), che avverrà secondo procedure stabilite dal CNOAS.
Le modalità di attuazione di tale attività saranno oggetto di appositi atti tra le Parti. Al riguardo, il CNOAS prende atto e riconosce che il Comitato non ha facoltà di certificazione ai fini del presente Protocollo e che le attestazioni e/o riconoscimenti di crediti formativi saranno a cura del CNOAS.
Art. 3 Durata. Recesso
3.1 La durata del presente Protocollo è stabilita in 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Lo stesso potrà essere rinnovato alla scadenza, previo accordo scritto tra le parti. E’ in ogni caso escluso il rinnovo tacito.
3.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Protocollo per mezzo di comunicazione scritta inviata all’altra Parte con preavviso di 30 (trenta) giorni, impegnandosi a garantire l’adempimento delle attività già programmate.
Art. 4
Nome e Logo. Comunicazione
4.1 Si dà atto tra le Parti che al fine di garantire maggiore efficacia al presente Protocollo è necessario diffondere e promuovere le azioni del Programma condiviso.
4.2 In ogni caso, l’utilizzo del nome e del logo e di ogni altro segno distintivo riferibile a ciascuna Parte non è consentito all’altra in mancanza di espressa preventiva e specifica autorizzazione scritta della Parte titolare dei relativi diritti, né il presente Protocollo costituisce licenza d’uso del nome e del logo e/o dei segni distintivi dell’altra Parte.
4.3 Le campagne di comunicazione relative alle attività di cui alla presente collaborazione, così come tutti i materiali finalizzati all’attuazione del Protocollo saranno condivisi preventivamente in forma scritta.
Art. 5
Ulteriori pattuizioni. Autonomia delle Parti
5.1 Ciascuna delle Parti dichiara, promette e garantisce che tutte le attività connesse all’attuazione del presente Protocollo saranno realizzate nel pieno rispetto delle norme vigenti, ivi incluse quelle a tutela dei lavoratori e in materia di sicurezza e di trattamento dei dati personali e con modalità tali da non recare pregiudizio o turbativa all'immagine dell’altra Parte.
5.2 Il presente Protocollo non prevede alcuna forma di associazione, società, joint venture tra le Parti ed è espressamente esclusa la rappresentanza, sicché nessuna delle Parti è autorizzata a concludere accordi o assumere obbligazioni per conto dell’altra, ed è altresì esclusa ogni eventuale corresponsabilità, anche in ordine all’organizzazione dei corsi e/o seminari, al rilascio di attestati e al riconoscimento di crediti formativi, che sono attività di esclusiva competenza del CNOAS. Ne consegue che ciascuna Parte sarà tenuta a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi pretesa di terzi, nonché da ogni e qualsiasi danno o conseguenza pregiudizievole che alla Parte adempiente sia derivata dalla condotta inadempiente o lesiva posta in essere dall’altra Parte nell’attuazione del presente Protocollo.
5.3 Il CNOAS dichiara di aver preso visione del Codice Etico del Comitato Italiano per l’UNICEF
Onlus pubblicato sul sito xxx.xxxxxx.xx e si impegna a rispettarlo.
Art. 6 Comitato paritetico
6.1 È costituito un Comitato paritetico composto da due rappresentanti – un titolare e un sostituto - designati dal Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus, e due rappresentanti – sempre un titolare ed un sostituto - designati dal CNOAS.
Al Comitato paritetico è demandato il monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente Protocollo e di eventuali scritture integrative, nonché la formulazione di proposte finalizzate a ottimizzare gli interventi previsti.
6.2 Il Comitato paritetico si riunisce almeno una volta l’anno. In esito alla riunione, detto Comitato paritetico redigerà una relazione da trasmettere alle parti, attestante gli esiti del monitoraggio effettuato sullo stato di avanzamento della collaborazione e delle attività descritte all’art. 2 del presente Protocollo, anche in ordine alla ulteriore precisazione e definizione e alla successiva attuazione delle iniziative congiunte ivi indicate, nonché le eventuali proposte.
Art. 7
Tutela dei dati personali
7.1 Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (C.D. “GDPR”). Le Parti, in qualita` di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti all’altra Parte, si informano, ai sensi dell’art. 13, GDPR, che i dati dell’altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonche´ per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverra` con modalita` manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. La conservazione dei dati avra` durata sino alla fine del Protocollo e dell’espletamento degli obblighi da esso derivanti alle Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì`, per periodi necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorita` di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attivita` istituzionali. Potranno essere conservati per periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all’amministrazione, alla contabilita`, all’evasione delle attivita` disciplinate dal Protocollo e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 16-21, GDPR, ciascuna Parte potra` rivolgersi all’altra Parte ai recapiti indicati nel presente protocollo, per esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In caso di revoca dell’eventuale consenso prestato, che puo` essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che cio` non pregiudica la liceita` del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all’autorita` di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potra` rivolgersi all’altra per ottenere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilita` dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinche´ li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte richiedente.
7.2 Premesso che CNOAS e` “titolare del trattamento” dei dati personali dei propri iscritti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, (“GDPR”), e che le attivita` di cui all’oggetto del Protocollo presuppongono, da parte del Comitato, per conto del CNOAS, il trattamento di dati personali, CNOAS nomina il Comitato, che accetta sottoscrivendo il presente Protocollo,
“Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28, GDPR attraverso l’atto di cui all’Allegato 1 al
presente Protocollo.
Art. 8
Negoziazione. Forma scritta. Norme di rinvio
8.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo è stato integralmente tra
loro negoziato, e che pertanto non è applicabile l’art. 1341 c.c.
8.2 Eventuali modifiche o integrazioni delle pattuizioni contenute nel presente Protocollo saranno valide ed efficaci tra le parti se approvate per iscritto da entrambe.
8.3 Per quanto non previsto dal presente Protocollo si applicano le disposizioni di legge.
Roma, 3 settembre 2020
Per il Comitato Italiano per l’UNICEF
Onlus
Per il Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali
Il Legale Rappresentante Il Legale Rappresentante
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Organizzazione: COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS/01561920586 Data: 04/09/2020 17:22:14
Firmato digitalmente da
XXXXXXXXX
XXXXX 5
C = IT