REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Direzione generale Servizio Tecnico
FORNITURA MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI XXXXXXXX PER ATTIVITA’ FORESTALI
CIG 4737647DF8
DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 267 DEL 28/11/2012
Progetto della fornitura ai sensi dell’art. 279 DPR n. 207/2010 Parte I
1 - Relazione tecnico illustrativa
Il personale operaio e impiegatizio dell’Ente Foreste della Sardegna svolge lavori di silvicoltura, di sistemazione idraulico forestale, e altre attività connesse, che spesso si svolgono in ambienti naturali disagiati, in presenza di terreni ripidi o scoscesi e in condizioni climatiche a volte sfavorevoli.
Per lo svolgimento di queste attività, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale.
Nello specifico, sulla base delle esigenze manifestate e di quelle presunte, si rende necessario provvedere all'acquisto di dispositivi di protezione individuale per la protezione del piede, da fornire agli operai dell’Ente impegnati, in particolare, nelle attività in bosco.
In considerazione del fatto che la spesa non risulta qualitativamente e quantitativamente stimabile in
maniera certa ed è legata inoltre alla disponibilità finanziaria effettiva, risulta opportuno ricorrere allo strumento dell’accordo quadro, attraverso il quale vengono stabilite le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dello stesso e che regoleranno i successivi contratti.
La fornitura è costituita da un unico lotto che prevede due articoli, scarponi di sicurezza per operai forestali e scarponi tipo trekking per gli impiegati tecnici che svolgono la loro attività prevalentemente sul campo.
• articolo a) - n. 5.750 (circa) scarponi per operaio;
• articolo b) - n. 250 (circa) scarponi tipo trekking per impiegato.
L’accordo quadro sarà aggiudicato tramite procedura aperta sopra soglia comunitaria e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Oggetto della gara è pertanto la fornitura, mediante l’istituto dell’accordo quadro, degli articoli descritti
nei successivi articoli.
L’impresa che avrà formulato la migliore offerta si aggiudicherà la conclusione dell’accordo quadro per le successive forniture nei limiti di durata e di importo dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare ordinativi di fornitura nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.
2 - Informazioni ai sensi dell’art. 26 comma 2 lett. b D.Lgs. n. 81/2008
Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 l'obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) non si applica alle mere forniture di materiali e attrezzature.
La consegna della fornitura avverrà all'interno di magazzini rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; per i magazzini che non hanno accesso diretto dalla strada pubblica, il percorso dall'ingresso del cantiere al magazzino risulta essere privo di rischi ad eccezione di quelli indicati mediante apposita segnaletica.
Eventuali ulteriori istruzioni relative alla sicurezza verranno fornite alla ditta incaricata della consegna della fornitura al momento del preavviso telefonico che dovrà essere dato al responsabile del magazzino con almeno un giorno di anticipo.
3 - Oneri per l’acquisizione della fornitura
L’onere complessivo dell’appalto risulta essere pari ad euro 450.000,00 oltre IVA da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana.
Tale somma andrà a gravare sulle risorse dello stato di previsione della spesa di bilancio 2012 subordinatamente all’esecutività della deliberazione del C.d.A dell’Ente Foreste della Sardegna che approva la quarta variazione al bilancio 2012-2014.
Non ci sono oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso.
L’importo indicato costituisce il limite massimo di valore realizzabile nell'appalto, alla concorrenza del quale il rapporto contrattuale instaurato si intenderà comunque risolto salvo variazioni in aumento degli stessi importi disposte dall’Ente ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
La somma a base d’asta pertanto riguarda una valutazione generale del fabbisogno stimato e non vincola in alcun modo l'Ente all'affidamento di forniture sino alla concorrenza di tale importo, bensì dà origine ad un obbligo dell'aggiudicatario di accettare, mediante la loro esecuzione, gli ordini effettuati dall'Ente nel periodo di validità dell’accordo quadro.
4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Capitolato tecnico)
Il presente appalto prevede la fornitura di scarponi per attività forestali.
L’Amministrazione ha provveduto negli anni ad acquistare scarponi specifici per l’attività forestale curando con sempre maggiore attenzione gli aspetti relativi alla sicurezza dei propri lavoratori, non trascurando tuttavia di selezionare quei prodotti che insieme alle alte prestazioni antinfortunistiche uniscono un buon livello di confort.
Gli articoli offerti oggetto della fornitura dovranno, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto in misura minima dal presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.
La fornitura si compone dei seguenti articoli:
a) n. 5.750 scarponi per operaio (codice 050611);
b) n. 250 scarponi tipo trekking per impiegato (codice 050610);
Il codice indicato tra parentesi per ciascun articolo, è riferito ad una codifica interna dell’Ente.
Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche minime, richieste a pena di esclusione, per la fornitura in oggetto.
a) n. 5.750 scarponi per operaio (codice 050611).
Modello | B (calzatura alla caviglia) |
Tomaio | In pelle fiore, con la mascherina realizzata in un unico pezzo |
Colore | Marrone |
Suola | In gomma nitrilica, scolpita, antiscivolo |
Chiusura | A lacci |
Fodera | Anallergica e traspirante |
Soletta | Anatomica, anallergica, estraibile e lavabile |
Norme di riferimento
A pena di esclusione, l’articolo proposto dovrà rispondere alle seguenti norme di riferimento:
- UNI EN ISO 20344:2012
- UNI EN ISO 20345:2012
- UNI EN ISO 13287:2008
Requisiti minimi
A pena di esclusione, l’articolo proposto dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
- conformità della scarpa ai requisiti-base di sicurezza stabilita dalla norma UNI EN ISO 20345:2012
- puntale con capacità di assorbimento dell’energia d’urto pari a 200 J (UNI EN ISO 20345:2012)
- antistaticità – A (UNI EN 20345:2012)
- protezione tallone dagli urti – E (UNI EN ISO 20345:2012 )
- resistenza tomaio alla penetrazione e assorbimento dell’acqua – WRU (UNI EN ISO 20345:2012)
- resistenza all’acqua – WR (UNI EN ISO 20345:2012)
- resistenza della suola al calore – HRO (UNI EN ISO 20345:2012)
- isolamento dal calore del fondo della calzatura – HI (UNI EN ISO 20345:2012)
- resistenza allo strappo del tomaio (UNI EN ISO 20345:2012): valore minimo richiesto 240 N
- permeabilità al vapore d’acqua del tomaio (UNI EN ISO 20345:2012): valore minimo richiesto 2 mg/cm2 h
- resistenza della suola allo scivolamento – SRC (UNI EN ISO 13287:2008)
Taglie
Dalla 35 alla 46
b) n. 250 scarponi tipo trekking per impiegato (codice 050610).
Modello | B (calzatura alla caviglia) |
Tomaio | In pelle fiore |
Colore | Marrone con eventuali inserti di colore diverso |
Suola | Scolpita, antiscivolo |
Chiusura | A lacci |
Fodera | Anallergica e traspirante |
Soletta | Anatomica, anallergica, estraibile e lavabile |
Taglie
Dalla 35 alla 46
Parte II
SCHEMA DI CONTRATTO
Art. 1
Forma del contratto
Il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa. Le relative spese di registrazione e bollo sono ad esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria.
Art. 2 Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti.
La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.
Art. 3
Direttore dell’esecuzione
L’Ente verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.
L’esecutore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali sulla base delle direttive ed istruzioni impartite dal direttore dell’esecuzione.
L’Ente può nominare per ogni Servizio Territoriale un assistente del direttore dell’esecuzione al quale saranno affidate per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell’esecuzione.
Art. 4 Ordinativi di fornitura
L’Ente attraverso il Direttore dell’Esecuzione, ogni qual volta occorrente, procederà a ordinare l’esecuzione della fornitura attraverso lettere commerciali.
Le lettere di ordinazione saranno inviate al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati nella domanda di partecipazione.
Nella lettera d’ordine saranno indicati:
• i quantitativi e gli articoli da fornire con l’indicazione dei numeri;
• Il luogo di consegna della merce;
• Il Codice identificativo del contratto;
• Il termine previsto per l’ultimazione della consegna.
Art. 5 Termini di consegna
Le consegne dovranno avvenire entro il termine di 75 giorni consecutivi naturali. Il suddetto termine decorre dalla data della lettera di ordinazione della fornitura.
Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 9 del presente atto. La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso i magazzini dell’Ente.
L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Amministrazione.
L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall’art. 9 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura. Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Non giustificano lo spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l’interruzione dell’attività dell’impresa per ferie e/o festività, e non verranno prese in considerazione.
Il protrarsi del ritardo per fatti dell’impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza è potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l’esecuzione della procedura in danno. La risoluzione contrattuale determinerà l’incameramento della cauzione.
Art. 6
Modalità delle consegne
Ai sensi dell’art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna dei materiali deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.
La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all’atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.
Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi del contratto al quale la fornitura si riferisce nonché i certificati e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente.
Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.
Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.
Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati alla verifica di conformità, a tutto danno dell'impresa.
Art. 7 Luogo di consegna
Le consegne dovranno avvenire nei locali magazzino delle 6 sedi dei Servizi Territoriali dell'Ente: Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Lanusei e Tempio Pausania.
Gli esatti indirizzi e i quantitativi suddivisi per taglia da consegnare in ogni sede, verranno comunicati con le lettere di ordinazione.
Art. 8
Tutela dei lavoratori
L’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Art. 9
Penalità nell’esecuzione
In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario, ferme le eventuali responsabilità e salvo il risarcimento dell’ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto della lettera di ordinazione della fornitura.
In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l’operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2%
dell’importo contrattuale. Nel comunicare l’irrogazione della sanzione, il direttore dell’esecuzione/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all’uopo un termine congruo.
Qualora l’applicazione complessiva delle penali determini un importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
L’addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell’Impresa dipendenti da altri contratti.
Qualora la cauzione dovesse ridursi per l’applicazione di penali, l’impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Ente.
PARTE III
VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA
Art. 10 Verifica di conformità
La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione procederà a verificare la regolare esecuzione della fornitura, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e secondo le modalità previste dal presente atto.
Art. 11
Oneri per le operazioni di verifica di conformità
Le operazioni necessarie alla verifica di regolare esecuzione sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica i mezzi necessari ad eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore. I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono restituiti all'impresa nello stato in cui si trovano. Essi dovranno essere sostituiti entro il termine massimo di 15 giorni.
Art. 12
Verifica di conformità in corso di esecuzione
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare una verifica di conformità in corso di esecuzione presso i centri di produzione dell'impresa fornitrice. Ai controlli devono presenziare l’esecutore, un rappresentante della stazione appaltante, oltre al direttore dell’esecuzione che effettua la verifica.
Della verifica in corso di esecuzione è redatto apposito verbale, che riferisce anche sull’andamento dell’esecuzione contrattuale, sul rispetto dei termini e contiene le osservazioni e i suggerimenti necessari.
Le spese relative saranno a carico dell’impresa fornitrice, ad esclusione di quelle di viaggio che saranno a carico dell'Ente.
Art. 13
Luogo e tempo delle operazioni di verifica
I controlli verranno effettuati presso i magazzini dell’Ente dove è avvenuta la consegna entro 20 giorni dalla stessa data di consegna.
La verifica di conformità è conclusa entro il termine di giorni 10.
Qualora le operazioni dovessero prolungarsi rispetto al termine previsto, il direttore dell’esecuzione (soggetto incaricato della verifica di conformità) trasmetterà formale comunicazione all'esecutore, con l’indicazione delle cause del ritardo e dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.
Art. 14 Procedimento di verifica
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.
Il direttore dell’esecuzione procederà a verificare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Si verificherà inoltre che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica fissa il giorno del controllo definitivo e ne dà tempestivo avviso all'esecutore, affinché quest'ultimo possa intervenire.
Della verifica di conformità é redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a
formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore e degli assistenti dell'esecuzione.
Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
In via di eccezione, l'Amministrazione, su proposta del direttore dell’esecuzione, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.
Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa gli articoli ritenuti non collaudabili entro 20 giorni dalla data del verbale della verifica di conformità, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica, ove l'impresa non abbia presenziato alla verifica.
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Art. 15
Certificato di verifica di conformità
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il termine di esecuzione contrattuale, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, gli eventuali verbali in corso di esecuzione, il verbale di controllo definitivo, l’importo totale da pagare all’esecutore.
E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento.
PARTE IV
Art. 16
Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa
L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia del prodotto indicato nell'offerta, o comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna.
L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.
Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.
A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.
Art. 17
Obblighi di cui alla Legge 136/2010
L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).
I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine l’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e i liberi professionisti) per l’esecuzione del contratto d’appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.
Art. 18
Varianti in corso di esecuzione
Sono ammesse variazioni al contratto nei casi previsti dall’art. 311 del DPR n. 207/2010.
Art. 19
Liquidazione e pagamento dei corrispettivi
La fattura relativa ai corrispettivi dovuti dovrà essere presentata a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità relativo alle prestazioni oggetto dell’appalto.
I corrispettivi saranno liquidati entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento, previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell’impresa.
Emesso il certificato di conformità ed effettuato il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’ esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.
Art. 20
(Foro competente)
Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Cagliari, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.
Il Responsabile del Procedimento
X.xx Xxxxxxx Xxxxx
Il Direttore del Servizio
X.xx Xxxxxxx Xxxxxx