CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
1) OGGETTO DEL CONTRATTO - La Trentino trasporti S.p.A. (di seguito denominata Locatore) con sede in 00000 Xxxxxx, Via Innsbruck n. 65 – C.F. e Partita I.V.A.: 01807370224
- in persona del …………….., nato a ……………. il ………………, C.F ,
concede in locazione commerciale i locali situati al ………………………………, come identificati nella planimetria allegata (Allegato E) corrispondenti a parte della p. ed. 1332 in CC Trento, consistente in uno spazio da adibire ad ufficio pari a circa 20 mq ed uno spazio da adibire a magazzino pari a circa 80 mq, alla , con
sede in ……………………, P.IVA. ……………….. – nel prosieguo per brevità denominata anche “Conduttore” che, a mezzo del suo Amministratore unico?....., sig. ,
C.F. ………………………. nato a………………… (…..) il ………………….., accetta. --------------
2) DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE – Detta unità immobiliare si concede in locazione commerciale ad uso ufficio e magazzino esclusivamente per la rappresentanza, la vendita, l’assistenza postvendita e la manutenzione di aeromobili, con espresso divieto di ogni altra diversa destinazione d’uso, salvo preventivo benestare del Locatore.----------------------------------
All’interno dei locali oggetto di locazione il Conduttore non potrà concedere a terzi spazi ad uso pubblicitario.
3) DURATA DELLA LOCAZIONE – Il presente contratto di locazione ha durata iniziale di anni 6 (sei), con decorrenza dal ……………… e scadenza il ………………….., salvo rinnovo in forza dell'art. 28 della Legge 27.07.1978, n. 392, se non sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, con lettera raccomandata, almeno 12 mesi prima della scadenza.--------------------
Per la consegna dei locali sarà redatto apposito verbale. --------------------------------------------------
Il Conduttore dichiara di accettare che il Locatore, per motivi non definibili alla firma del contratto, si riservi la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e con preavviso di 6 (sei) mesi nella seguente ipotesi: qualora al Locatore, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio occorra disporre altrimenti dei locali e degli spazi destinati all’esercizio dell’attività sociali.
Anche il Conduttore ha la facoltà, ai sensi dell’art. 27 co. 7 l. 392/1978, di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al Locatore, mediante lettera raccomandata, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.-----------------------
4) CONSEGNA E CONSERVAZIONE DELL'IMMOBILE – Il Conduttore dichiara che detta unità immobiliare è adatta alle proprie esigenze e si obbliga ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso stabilito. -----------------------------------------------------------
5) CANONE DI LOCAZIONE – Il canone di locazione, negli importi di cui a seguito, dovrà essere al Locatore versato con rate mensili anticipate, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della fattura, mediante versamento sul c/c bancario del Locatore che quest’ultimo all’uopo indicherà. Il Conduttore non potrà, per alcun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento del canone stesso.
Il canone viene calcolato in questo modo:
€ ……….,00 mensili (diconsi euro /00) + IVA a titolo di canone di locazione,
per complessivi € ………………. (diconsi …………………/00) annui + IVA----------------------------
Sono anche a carico del Conduttore, il quale deve provvedere direttamente, le spese per le pulizie dirette del locale di cui al punto 1) del presente contratto.-----------------------------------------
Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti saranno a totale carico del Conduttore, per cui Trentino trasporti S.p.A. sarà completamente sollevata da detti obblighi.----
In forza dell'art. 32 della Legge 27.07.1978, n. 392, come modificato dalla Legge 5.04.1985, n. 118, i contraenti convengono espressamente che il canone di locazione venga aggiornato annualmente automaticamente a partire dal secondo anno e senza richiesta scritta, per eventuali variazioni del potere di acquisto dell’euro. Le variazioni in aumento del canone saranno pari al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1282 C.C. in caso di ritardato pagamento il Conduttore è tenuto a corrispondere, in ragione del periodo di ritardo, gli interessi di mora nella misura legale, senza necessità che il Locatore proceda a costituirlo in mora. ----------------------------------
6) STATO DELL’IMMOBILE – Il Conduttore, alla scadenza del contratto, riconsegnerà i locali in perfetto stato di pulizia, conservazione manutenzione salvo il normale logorio d’uso, senza necessità di ulteriori atti o diffide da parte del Locatore, a tal proposito verrà redatto un verbale di riconsegna dei locali.
Inoltre dichiara che i medesimi beni sono esenti da vizi che possono pregiudicare la salute di coloro che svolgono l’attività nel locale.
7) PATTUIZIONI VARIE – Per quanto non contemplato dal presente contratto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nella Legge 27.07.1978, n. 392. --------------------------
Il Conduttore si impegna ad evitare immissioni di fumo, esalazioni, rumori od altre simili propagazioni di intensità superiore alla normale tollerabilità, assumendo se del caso l’onere di porre in essere le più opportune precauzioni ed accorgimenti. -------------------------------------------
Il Conduttore si impegna altresì a rispettare le regole e le norme emanate per l'uso degli spazi comuni dell’immobile.
Per qualsiasi lavoro o cambiamento che il Conduttore intendesse eseguire, sia pure a proprie spese, dovrà ottenere il preventivo permesso scritto del Locatore. I miglioramenti eseguiti rimangono a vantaggio del Locatore, senza obbligo da parte dello stesso di pagare alcun compenso.
Le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramento prodotto dall’uso dell’immobile locato restano ad esclusivo carico del Conduttore. ----------------------------------------
Rimarranno altresì a carico del Conduttore gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuarsi sulle attrezzature, sui locali, sugli spazi e sugli impianti quali a titolo di esempio:-----
a) FINITURE INTERNE - Opere di riparazione/sostituzione delle finiture interne tra queste: ----
− riparazione delle pavimentazioni;
− riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti-tinteggiature e igienizzazione (da effettuarsi almeno con cadenza biennale);
− riparazione degli infissi e dei serramenti.
b) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE - Opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio quali:
- riparazione dell’impianto elettrico;
Inoltre il Conduttore dovrà conservare il locale, i mobili e il materiale in stato decoroso e in perfetta pulizia, attenendosi scrupolosamente, in materia di igiene e sanità pubblica, a tutte le norme emanate dalle Autorità.
8) ESONERO RESPONSABILITA’ – Il Locatore, in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà, è esonerato da ogni responsabilità. Il Locatore è esonerato da ogni responsabilità, altresì, per i danni diretti e indiretti a persone o cose che potessero derivare da fatto colposo o doloso commesso dal Conduttore stesso, dai propri dipendenti o
da terzi in genere.
Il Conduttore assume inoltre intera e diretta responsabilità civile e penale per i danni di qualsiasi natura diretti o indiretti, che per fatto proprio, dei propri collaboratori e dipendenti potesse derivare al Locatore e a terzi (responsabilità civile verso terzi). ----------------------------
Ove tra il Conduttore e il suo personale dipendente (inclusi soci, volontari o altri collaboratori) dovessero sorgere contestazioni per qualsiasi ragione e/o motivo, per responsabilità civile, infortuni, ecc. in dipendenza del rapporto di lavoro, Trentino trasporti S.p.A. dovrà rimanere estranea, indenne ed esente da ogni responsabilità. --------------------------------------------------------
Al riguardo sarà obbligato a presentare idonea copertura assicurativa ex art. 103 co 7 D.lgs. n. 50 /2016, per le principali garanzie e a mantenerla in vigore per tutta la durata contrattuale.----
Il Conduttore dovrà, altresì, assicurare l’immobile per i danni allo stesso, agli impianti, esclusi gli arredi di sua proprietà, con appendice di vincolo a favore del Locatore, polizza che opererà a primo rischio.
9) DEPOSITO CAUZIONALE - All’atto della sottoscrizione del presente contratto il Conduttore presta al Locatore una cauzione a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, compreso il pagamento del canone di locazione, per un importo pari a n. 3 mensilità, pertanto pari ad € ……………… (diconsi euro ………………/00).---------------------------
10) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. il presente contratto s'intenderà senz'altro risolto per fatto o colpa del Conduttore nel caso di:
a) morosità, anche parziale, nel pagamento del canone di locazione; ----------------------------------
b) cessazione dell'uso specifico di cui al punto 2); ---------------------------------------------------------
c) violazione di quanto prescrive il punto 6).
d) inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente.----------
11) SPESE CONTRATTUALI – Le spese relative alla stipula del presente contratto, compresa la registrazione e le proroghe, eventuali atti aggiuntivi, le eventuali imposte di registro e i bolli per atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione, sono poste interamente a carico del Conduttore (100%)
12) SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO – In deroga all'art. 36 Legge 27.07.1978, n. 392, il Conduttore rinuncia alla facoltà di sublocare o cedere il contratto a terzi (sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura), senza il consenso del Locatore, come previsto dal predetto articolo,
13) PENALITA’ APPLICABILI – Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone di locazione, decorso il tempo massimo di tolleranza di 10 giorni dalla scadenza di pagamento, costituisce automaticamente il Conduttore in mora, qualunque ne sia la causa, con la possibilità di immediata risoluzione del contratto, senza bisogno di ulteriori atti.---------------------
La violazione della clausola di cui all’art. 2 e 12 del presente contratto, produrrà di diritto la risoluzione del contratto (con perdita di quanto versato a titolo di deposito cauzionale salva la facoltà attribuita al Locatore di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno).--------
14) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA Il Conduttore dichiara di ricevere dal Locatore copia dell’Attestato di prestazione energetica (codice certificato
…………………………. emesso in data ……………………) relativo all’unità immobiliare oggetto del presente contratto allo stato in cui gli spazi vengono consegnati. ------------------------
15) ISPEZIONI DA PARTE DEL LOCATORE – Il Locatore si riserva il diritto di visitare o far visitare da un tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, l’immobile per motivata ragione. A tal fine dovrà essere consentito l’accesso ai locali da parte del personale autorizzato da Trentino Trasporti S.p.A. che custodirà, anche ai fini della sicurezza, una copia delle chiavi che saranno affidate al Conduttore all’atto della consegna dei locali.-------------------
16) ADEMPIMENTI FISCALI E SPESE – In relazione al presente Contratto di locazione di immobile strumentale, il Locatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 1, n. 8) del
D.P.R. 26/10/1972, n. 633, così come modificato dal D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n.
248/2006, dichiara espressamente che intende optare per l’assoggettamento ad IVA del canone pattuito.
17) FORO COMPETENTE - Per qualunque contestazione che possa sorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del presente contratto il Foro competente è stabilito in quello di Trento.
18) TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA - Le parti si impegnano a salvaguardare la riservatezza dei reciproci dati, trattati esclusivamente per la gestione del presente contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali.
Il presente contratto si compone di 6 pagine e letto, accettato, confermato dalle parti viene sottoscritto.
Trento, lì……………………
IL CONDUTTORE | IL LOCATORE |
Il sottoscritto Conduttore approva specificatamente a sensi dell'art. 1341, 2° comma C.C., le seguenti clausole, sulle quali viene richiamata la sua attenzione, ed il cui contenuto dichiara di ben conoscere ed accettare: n. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17),18)
IL CONDUTTORE