ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
Agenzia delle Entrate Guardia di Finanza
Direzione Regionale Lazio Comando Regionale Lazio
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
Agenzia delle entrate - Direzione Regionale del Lazio Guardia di Finanza - Comando Regionale Lazio
Premesso che
la complessità e la multidisciplinarità dei fenomeni evasivi richiedono, da parte delle pubbliche autorità impegnate nel loro contrasto, una risposta sempre più coordinata e coesa, che possa giovarsi dei diversi know how e dei differenti strumenti repressivi a disposizione di ciascuna di esse;
l’esperienza operativa ha dimostrato che l’evasione fiscale ed i connessi reati tributari, soventemente, sono utilizzati dalla criminalità come mezzi utili a procurarsi risorse da reinvestire in ulteriori attività illecite;
tali considerazioni hanno portato la Direzione Regionale del Lazio ed il Comando Regionale Lazio a sperimentare nuove forme di cooperazione volte, da un lato, allo studio congiunto dei fenomeni ritenuti maggiormente lesivi degli interessi erariali, dall’altro, alla condivisione sistematica degli elementi informativi raccolti ed alla progettazione di attività istruttorie congiunte.
Considerato che
il 22 dicembre 2015 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra la Procura della Repubblica di Roma, il Comando Regionale Lazio e la Direzione Regionale del Lazio, finalizzato, tra l’altro, a migliorare l’efficacia e la tempestività dell’azione di contrasto all’evasione fiscale ed ai reati tributari;
le nuove forme di cooperazione rafforzata intercorrenti tra la Direzione Regionale del Lazio ed il Comando Regionale Lazio hanno prodotto risultati positivi e, terminata la fase sperimentale, appare utile procedere ad una loro istituzionalizzazione, implementando quanto previsto dall’articolo 2 (Comunicazioni) del citato accordo;
la strutturazione delle interlocuzioni rende necessario individuare, per ambo i paciscenti, le articolazioni che devono fungere da punti di collegamento;
le attività ordinarie di collaborazione tecnico-informativa devono essere affiancate da incontri periodici di carattere strategico, che saranno un’occasione per valutare i risultati conseguiti, individuare ulteriori macro-aree/settori che possono essere oggetto dell’azione congiunta e condividere le problematiche rilevate in sede di accertamento e contenzioso, così da cercare di pervenire a soluzioni comuni.
LE PARTI CONVENGONO
Art. 1 - Attività di analisi del rischio e condivisione delle informazioni
Le Parti contraenti proseguiranno, anche attraverso appositi incontri tecnico-operativi, l’attività di condivisione delle informazioni ed analisi congiunta dei fenomeni ritenuti maggiormente lesivi degli interessi erariali, con particolare riferimento alle fattispecie penalmente rilevanti ed a quelle sussumibili nell’alveo della pianificazione fiscale aggressiva, anche di natura transnazionale.
Lo sviluppo di una progettualità condivisa può essere attivato su impulso di ciascuna delle
Parti.
Le Parti, tenendo conto della numerosità dei soggetti individuati in sede di analisi e potenzialmente interessati dalle attività ispettive, adotteranno, caso per caso, le misure necessarie ad evitare sovrapposizioni e valorizzare al massivo le rispettive competenze.
La gestione dei flussi informativi avviene secondo le disposizioni dell’articolo 2.
Art. 2 - Gestione dei flussi informativi
Per la gestione dei flussi informativi afferenti le attività di cui all’articolo 1, vengono, rispettivamente, individuati come uffici di collegamento:
- l’Ufficio Operazioni del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza (XX0000000@xxx.xx);
- l’Ufficio Analisi del rischio della Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate (xx.xxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxx.xx).
I responsabili delle prefate articolazioni fungeranno, altresì, da referenti.
Allo scopo di garantire la fluidità dell’attività di condivisione delle notizie e documenti di reciproco interesse, le comunicazioni formali potranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica sopra specificati, secondo modalità adeguate al grado di riservatezza delle informazioni imposto dall’art. 329 c.p.p..
Le strutture elencate garantiranno, inoltre, la celerità dello scambio notiziale, curando, ove necessario, l’ottenimento degli atti di assenso/nulla osta di competenza di altre articolazioni e, in caso di dissenso, comunicando, ove possibile, le condizioni necessarie al suo superamento.
Art. 3 - Incontri periodici
Per valutare i risultati conseguiti, individuare le ulteriori macro-aree/settori che possono essere oggetto dell’azione congiunta e condividere le problematiche rilevate in sede di accertamento e contenzioso, così da cercare di pervenire a soluzioni comuni, le Parti procederanno, con cadenza semestrale, ad organizzare degli incontri di coordinamento strategico.
Agli incontri parteciperanno i rappresentanti della Direzione Regionale del Lazio e del Comando Regionale Lazio, nonché, ove necessario, quelli delle rispettive articolazioni territoriali.
La concreta composizione delle delegazioni sarà preventivamente comunicata alla controparte.
Ferma restando la possibilità di tenere gli incontri avvalendosi delle tecnologie dell’informazione, le riunioni “in presenza” saranno gestite secondo un criterio di alternanza della sede.
Art. 4 – Disposizioni finali
Quanto previsto dal presente accordo non altera in alcun modo le attività di coordinamento e collaborazione già in essere tra le Parti, con specifico riguardo a quelle previste da disposizioni di legge e/o documenti di prassi.
Roma, 17 luglio 2020.
IL DIRETTORE REGIONALE IL COMANDANTE REGIONALE
Xxxxx Xxxxxxxx Gen. X. Xxxxxxx Xxxxxxx