CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUSSIDIARI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE IN AMBITO SOCIALE
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUSSIDIARI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE IN AMBITO SOCIALE
Con il presente accordo convenzionale, tra
da una parte
- Il Comune di Cavenago d’Adda, Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0 - codice fiscale 1
0 3 5 9 3 9 6 0 1 5 0 – rappresentato dal xxxx. Xxxx Xxxxxx, nato a Lodi il 11.10.1983, che dichiara di intervenire nel presente atto, in forza del Decreto Sindacale n. 04/2020, quale Responsabile del Servizio “Economico Finanziario – Amministrazione Generale – Servizi alla Persona” del Comune di Cavenago d’Adda di seguito denominato anche semplicemente “Amministrazione Comunale o A.C.”
dall’altra parte
- L’Associazione di Volontariato denominata “Associazione Cavenago Solidale – odv” con sede legale in Cavenago d’Xxxx (XX) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 – codice fiscale 9 2 5 5 6 6 8 0 1 5 2 – rappresentata dal sig. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, nato a Milano (MI) il 19.08.1959, che dichiara di intervenire nel presente atto quale Presidente e legale rappresentante dell’Associazione, munito degli opportuni poteri conferitigli con apposita Delibera del Consiglio Direttivo del 16 dicembre 2019 [Allegato “A”]
di seguito denominato anche semplicemente “Associazione o ACS”
e congiuntamente definite Parti
PREMESSO CHE
a) l’Amministrazione Comunale in forza dell’art. 3 del TUEL (D.Lgs. 267/200) svolge, tra gli altri, anche funzioni istituzionali nel settore dei Servizi Sociali
a favore della popolazione residente;
b) il comma 5 dell’art. 3 sopra citato consente ai Comuni di svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali;
c) l’art. 8, comma 1, del TUEL prevede che i Comuni valorizzino le libere forme 2
associative e promuovano organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale;
d) l’art. 58, comma 2, dello Statuto comunale vigente, nel contesto della “partecipazione popolare”, prevede che il Comune di Cavenago d’Adda privilegi le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente;
e) l’art. 118 della Costituzione, come modificato dalla Legge 3 del 18.10.2001, prevede che anche i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
f) l’art. 1 della Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nei commi 4 e 5, consente ai Comuni di valorizzare l’apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali come con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata;
g) il D.Lgs 117 del 03.07.2017 (Codice del Terzo Settore) è intervenuto per una riforma complessiva ed una regolamentazione generale delle attività, finalità e scopi degli enti appartenenti al terzo settore, di cui si sottolineano
in particolare i seguenti articoli:
⮚ l’art. 2 che riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, 3
le Province autonome e gli enti locali”
⮚ l’art.33, comma 2, che stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento anche tramite contributi pubblici e privati
⮚ l’art.33, comma 3, che stabilisce: “Per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate”
⮚ l’art. 18, comma 3, prevede che: “La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”
⮚ l’art.56, comma 1, che stabilisce: “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, [iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore], convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al mercato”
⮚ l’art.56, comma 2, che stabilisce: “Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”
⮚ l’art. 93, comma 4, che stabilisce: “Le amministrazioni pubbliche che
erogano risorse finanziarie o concedono l’utilizzo di beni immobili o 4
strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, di effettuare i controlli amministrativi e contabili necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari”
h) nelle more della definitiva attivazione del RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) già la Legge Regionale della Lombardia nr. 1 del 14.02.2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”, all’art.9 [da intendersi qui richiamato] regola l’oggetto e le caratteristiche delle “Convenzioni” che l’Ente pubblico può stipulare con le Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro di cui all’art. 5 della medesima L.R. 1/2008
i) il Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017):
I. definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione”
II. prevede che l'attività del volontario non possa essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario
III. prevede che l'organizzazione di appartenenza possa rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione
IV. prevede che la qualità di volontario risulti incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni 5
altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte
j) la Giunta comunale di Cavenago d’Adda, facendo proprie tutte le predette disposizioni legislative e sulla base del citato art. 58 dello Statuto comunale, ha adottato in data 30 novembre 2020 la Delibera n. 53 avente ad oggetto “ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE.”
con Xxxxxx approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 288 del 1 dicembre 2020 è stata indetta una procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale per lo svolgimento di alcuni interventi sussidiari all’espletamento di determinati servizi di utilità sociale, in particolare:
1) presidio delle aree adiacenti l’ingresso degli edifici scolastici nei momenti che precedono l’inizio delle lezioni e ne seguono il termine;
2) assistenza all’autista durante il Servizio Scuolabus per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria;
3) attività di accompagnamento disabili CFP (Centro di Formazione Professionale), CSE (Centro Socio-Educativo), SFA ( Servizio di
Formazione all’Autonomia);
4) assistenza per il disbrigo di pratiche e commissioni per conto di anziani, 6
disabili e utenti in difficoltà indicati dall’Ente;
5) servizio accompagnamento sociale presso Ospedali, Strutture pubbliche e private Accreditate, Case di Cura;
6) collaborazione con gli operatori comunali per interventi saltuari socialmente utili;
7) supporto alle attività culturali della Biblioteca comunale;
8) consegna giornaliera dei pasti a domicilio dei richiedenti il servizio;
9) disponibilità all’accompagnamento ai seggi, di anziani e/o persone con difficoltà deambulatorie in occasioni di consultazioni elettorali;
10) altre attività previste dallo Statuto dell’Associazione, in accordo con l’Amministrazione Comunale;
k) in data 1 dicembre 2020 sono stati pubblicati sul sito del Comune di Cavenago d’Adda - nella sezione trasparente “Amministrazione trasparente”, “Bandi di gara e contratti” - l’avviso della predetta procedura comparativa e lo schema di Convenzione di cui alla deliberazione G.C. n. 53 del 30/11/2020;
l) con determina del Responsabile del Servizio n. 349 del 24/12/2020 è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla procedura comparativa per la selezione di ODV e APS
per la gestione di attività di utilità sociale e di interesse pubblico;
m) l’Associazione Cavenago Solidale - odv è una associazione di volontariato costituitasi ai sensi delle Legge 266/91, attualmente iscritta presso il Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato istituito ai sensi
dell’art. 5 della LR Lombardia n. 1/2008 e precisamente risulta iscritta
all’Albo con provvedimento 1043 del 9/07/2012, al progressivo n. 92 – 7
sezione di Lodi;
n) l’Associazione Cavenago Solidale - odv, costituitasi nel 2010, ha adeguato il proprio Statuto alle peculiari clausole stabilite per le Associazioni di volontariato dal D.Lgs 117/2017 tramite apposita delibera assembleare del 13 aprile 2019, registrata presso l’Ufficio del Registro di Lodi con nr. di registrazione 642 serie 3 ;
o) l’Associazione “Cavenago Solidale”, come da Statuto vigente, ha tra i propri scopi e finalità:
• svolgere attività di volontariato sociale rivolto alla persona, con
particolare riguardo agli anziani, ai malati, ai minori ed ai soggetti socialmente deboli in genere;
• favorire la diffusione di una cultura del volontariato alla persona, con
riferimento non solo alla dimensione assistenziale, ma anche a quella progettuale in relazione alle politiche sociali;
• studiare le tematiche sociali, culturali ed economiche connesse ed
assumere iniziative propositive;
• svolgere attività di volontariato sociale rivolto all’ambiente.
p) l’Associazione “Cavenago Solidale” vanta attualmente oltre 200 associati, prevalentemente residenti nel Comune di Cavenago d’Adda, di cui
mediamente almeno 30 sono soci Volontari che prestano la propria attività a favore della collettività di Cavenago d’Adda per il tramite dell’ACS;
q) l’Associazione “Cavenago Solidale – odv” ha partecipato alla procedura comparativa di cui al precedente punto j) ed è risultata come Associazione
selezionata dall’Amministrazione Comunale per lo svolgimento dei servizi
sociali individuati nel medesimo punto j), 8
r) le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi, diritti, oneri e responsabilità conseguenti allo svolgimento dei servizi sociali di cui sopra e che verranno svolti con spirito di reciproca sussidiarietà tra l’Amministrazione Comunale e la ACS.
Tutto ciò premesso, tra le parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1) Premesse ed allegati
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituiscono elementi essenziali: esse infatti rappresentano il contesto ed il riferimento interpretativo per il quale sono state introdotte tutte le clausole del presente accordo.
1.2 Costituisce inoltre parte essenziale del presente accordo l’Elenco della documentazione e/o informazioni messe a disposizione dell’Amministrazione Comunale nella domanda di partecipazione presentata da parte della “Associazione Cavenago Solidale - odv” ed in particolare:
1.3 Allegati “A” - verbale di riunione del consiglio direttivo di nomina del Presidente;
1.4 Allegati “B” - verbale di assemblea straordinaria di adozione del nuovo Statuto e Statuto dell’organizzazione di volontariato,
1.5. Allegato “C” - regolamento etico;
1.6. Allegato “D” - rendiconto anno 2019 e relazione attività svolta anno 2019;
I menzionati allegati si intendono quale parte integrante e sostanziale del
presente accordo, in quanto perfettamente conosciuti e condivisi dalle Parti e
dalle medesime firmati per reciproca accettazione. 9
2) Definizioni
2.1 In aggiunta ai termini definiti in qualsiasi altra parte del presente accordo o di eventuali successive sue integrazioni, i termini e le espressioni qui elencati, usati con iniziali maiuscole, avranno nel prosieguo il seguente significato:
• Amministrazione Comunale (o AC): l’Amministrazione del Comune di Cavenago d’Adda, intesa sia come Organi istituzionali sia come Responsabili dei Servizi;
• Associazione o ACS: l’Associazione Cavenago Solidale - odv;
• Parti: l’Amministrazione Comunale di Cavenago d’Adda e l’Associazione Cavenago Solidale;
• Servizi Sociali: i servizi sociali di competenza dell’Amministrazione Comunale svolti a favore della popolazione residente nel Comune di Cavenago d’Adda, comprese le frazioni di Caviaga, Soltarico e Muzza Piacentina;
• Interventi complementari: le attività e gli interventi oggetto della presente convenzione che sono svolti da ACS, in sussidio e per conto dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei Servizi Sociali erogati alla popolazione residente;
• Utenti/Utenza: l’insieme dei cittadini residenti a cui sono prestati di volta in volta gli Interventi Complementari;
• Volontari: gli associati dell’Associazione Cavenago Solidale che prestano la loro attività a favore dell’Associazione e svolgono fattivamente i Servizi
Sociali;
• Assicurazione: la copertura assicurativa, di cui all’art. 18 del D.Lgs. 10
117/2017, con cui l’Associazione assicura i propri Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
• Referente AC: il soggetto individuato dall’Amministrazione Comunale come unico o principale interlocutore della controparte ACS per tutti i rapporti inerenti alla presente Convenzione;
• Referente ACS: il soggetto individuato dall’Associazione come unico o principale interlocutore della controparte AC per tutti i rapporti inerenti alla presente Convenzione;
• PEC: l’acronimo di “Posta elettronica certificata”, utilizzata per l’invio di qualsiasi notifica tra le Parti;
3) Oggetto della convenzione
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è finalizzato a regolamentare la gestione di interesse generale riferita a interventi, prestazioni e servizi in ambito sociale (i Servizi Sociali) prestati dal Comune di Cavenago d’Adda per il tramite dell’Associazione Cavenago Solidale.
Più precisamente, nell’ambito dei Servizi Sociali di competenza dell’Amministrazione Comunale, quest’ultima affida ad ACS i seguenti Interventi Complementari:
• presidio delle aree adiacenti l’ingresso degli edifici scolastici nei momenti che precedono l’inizio delle lezioni e ne seguono il termine;
• assistenza all’autista durante il Servizio Scuolabus per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria;
• attività di accompagnamento disabili CFP (Centro di Formazione Professionale), CSE (Centro Socio-Educativo), SFA ( Servizio di 11
Formazione all’Autonomia);
• assistenza per il disbrigo di pratiche e commissioni per conto di anziani, disabili e utenti in difficoltà indicati dall’Ente;
• servizio accompagnamento sociale presso Ospedali, Strutture pubbliche e private Accreditate, Case di Cura;
• collaborazione con gli operatori comunali per interventi saltuari socialmente utili;
• supporto alle attività culturali della Biblioteca comunale;
• consegna giornaliera dei pasti a domicilio dei richiedenti il servizio;
• disponibilità all’accompagnamento ai seggi, di anziani e/o persone con difficoltà deambulatorie in occasioni di consultazioni elettorali;
• altre attività previste dallo Statuto dell’Associazione, in accordo con l’Amministrazione Comunale;
4) Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha validità dal 01/01/2021 al 31/12/2022. Non è consentito alcun tacito rinnovo.
La presente Convenzione potrà eventualmente essere rinnovata per un ulteriore periodo non superiore ad un biennio solo ed esclusivamente previa espressa conferma scritta di entrambe le Parti e ciò esclusivamente nel
presupposto che permangano le condizioni per assumere un adeguato impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Amministrazione Comunale.
5) Accordi economici sottostanti alla convenzione
L’Associazione (ACS) conferma con la sottoscrizione della presente scrittura
che tutti gli Interventi Complementari citati nel precedente punto 3) [Oggetto
della Convenzione] rientrano tra i propri compiti istituzionali e statutari e tra le 12
attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017. L’Amministrazione Comunale, per finalità di sostegno alla copertura dei costi sostenuti nell’espletamento degli Interventi Complementari, erogherà ad ACS un contributo a titolo di rimborso spese, seppur nel limite delle capacità finanziarie e degli impegni di spesa assunti nei propri Bilanci di Previsione triennali: a tal fine il Referente AC avrà cura di informare preventivamente, e comunque non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, il Referente ACS circa il limite di spesa annuale che potrà essere rimborsato.
Nell’ambito del rapporto convenzionale, il sopra citato rimborso da erogare non corrisponde in nessun caso ad un rapporto sinallagmatico condizionato alla prestazione degli Interventi Complementari: esso verrà erogato per espresso accordo tra le Parti come mero sostegno alle attività istituzionali e statutarie di ACS, tra cui rientrano anche le finalità perseguite con gli Interventi Complementari oggetto della convenzione.
La natura del Contributo Economico, come sopra definito, è da considerarsi meramente come una forma di rimborso e per questo fine esso sarà erogato solo previa rendicontazione finanziaria, da presentarsi in maniera precisa ed analitica, delle Voci da rimborsare e della loro inerenza diretta e/o indiretta agli Interventi Complementari di cui punto 3) [Oggetto della Convenzione].
In ogni caso l’ammontare del Contributo Economico erogato per finalità di rimborso dovrà necessariamente garantire il totale ristoro della spesa sostenuta da ACS per l’Assicurazione dei volontari che interverranno nella prestazione degli Interventi Complementari.
Il contributo potrà essere erogato anticipatamente rispetto al rendiconto
finanziario annuale, previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento 13
dell’Assicurazione dei volontari da parte di ACS.
In generale tutte le spese sostenute da ACS dovranno essere debitamente documentate e corredate dalle fatture e/o ricevute fiscali, ovvero da documenti equipollenti eventualmente accompagnati da una autocertificazione del Referente ACS, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, che attesti l’inerenza delle spese agli Interventi Complementari.
6) Impegni assunti da ACS nello svolgimento degli Interventi Complementari
L’Associazione si impegna a garantire:
a. la collaborazione con l’AC al fine di consolidare l’espletamento degli Interventi Complementari durante l’intera durata della Convenzione e senza soluzione di continuità, se non per un breve periodo comunque non superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi durante l’arco di ciascun anno solare;
b. la comunicazione in forma scritta all’AC, eventualmente anche tramite PEC, del nominativo del proprio Referente ACS e l’eventuale tempestivo aggiornamento della sua sostituzione con altro Referente;
c. la presenza attiva ed operativa dei propri Volontari sull’intero territorio comunale, senza eccezioni e/o limitazioni, per l’espletamento degli
Interventi Complementari;
d. la presenza, in xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx 00 (xxxxx) Volontari attivi e disponibili all’espletamento degli Interventi Convenzionati;
e. a garantire priorità, nell’ambito della propria generale attività istituzionale,
alle richieste di intervento che verranno avanzate dalla AC per l’espletamento degli Interventi Convenzionati; 14
f. l’espletamento delle funzioni di coordinamento e di direzione nei confronti dei propri Volontari impegnati nell’esecuzione degli Interventi Complementari;
g. l’utilizzo prevalente dei propri Volontari per l’espletamento degli Interventi Complementari, ricorrendo solo in via sussidiaria all’utilizzo di altre risorse umane o a figure di dotate di opportune qualifiche professionali non reperibili tra i Volontari;
h. la costante e tempestiva attivazione dell’Assicurazione per garantire la copertura assicurativa di ogni Volontario impegnato nell’espletamento degli Interventi Complementari, al fine di garantire il medesimo contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
L’Associazione con la sottoscrizione della Convenzione dichiara che:
• il contributo erogato dalla AC di cui al precedente punto 5) è finalizzato a sostenere le attività istituzionali di ACS;
• il contributo è anche finalizzato al rimborso degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei Volontari di cui l’AC deve farsi necessariamente carico ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/2017;
• il contributo non eccede in ogni caso le spese documentate ed
effettivamente sostenute da ACS per l’espletamento Interventi Complementari
Qualunque variazione dovesse intervenire in relazione ai contenuti delle precedenti dichiarazioni, ovvero degli impegni assunti, sarà comunicato
tempestivamente dall’Associazione alla AC per permetterle di assumere
eventuali determinazioni conseguenti alle variazioni comunicate. 15
7) Impegni assunti dalla Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale si impegna a garantire:
a. la collaborazione con l’ACS al fine di fornire ogni supporto di mezzi, automezzi, strutture ed infrastrutture idonei a permettere all’Associazione l’idoneo espletamento degli Interventi Complementari;
b. la comunicazione in forma scritta all’ACS, eventualmente anche tramite PEC, del nominativo del proprio Referente AC e l’eventuale tempestivo aggiornamento della sua sostituzione con altro Referente;
c. ogni tempestiva informazione utile ad ACS per l’espletamento degli Interventi Complementari ed il conseguente miglior funzionamento dei Servizi Sociali a cui detti interventi sono finalizzati, ed in particolare i nominativi degli Utenti, cittadini residenti, a favore dei quali gli Interventi Complementari dovranno essere espletati;
8) Referenti
L’Amministrazione Comunale individuerà di norma come proprio Referente AC la figura apicale del Responsabile dei Servizi Sociali, ovvero altro Responsabile di procedimento o dipendente dell’Amministrazione.
L’Associazione Cavenago Solidale individuerà di norma come proprio Referente ACS la figura apicale del proprio Presidente, ovvero un altro
membro del proprio Consiglio Direttivo.
In sede di prima attivazione della presente Convenzione vengono direttamente nominati i seguenti rispettivi Referenti:
⮚ Referente AC: il xxxx. Xxxx Xxxxxx, Responsabile del Servizio
Economico Finanziario e Personale, Amministrazione Generale, Servizi
alla Persona; 16
⮚ Referente ACS: il sig. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Presidente di ACS-odv
9) Requisiti dei Volontari
L’Associazione si impegna periodicamente, ed in ogni caso almeno ogni 6 (sei) mesi, a presentare al Referente AC l’elenco dei Volontari che intende impegnare negli Interventi Complementari, che devono risultare dotati dei seguenti requisiti:
✓ affidabilità personale
✓ attitudine alle prestazioni per le quali viene impegnato
✓ titoli abilitativi in caso di prestazioni che li richiedano (p.e. patente di guida per i trasporti sociali)
✓ motivazione alle relazioni con l’Utenza;
✓ disponibilità all’aggiornamento, laddove necessario per un efficace espletamento degli Interventi Complementari;
✓ capacità di assumere impegni in team, intesa come attitudine a raccordare il proprio singolo impegno sociale con gli scopi e le metodologie stabilite dal Responsabile dei Servizi Sociali della AC.
10) Programmazione, verifica e controllo
Semestralmente l’Associazione presenterà alla AC un report (non economico) delle attività espletate in funzione della presente Convenzione, in termini di
numero di Utenti raggiunti e numero complessivo di Interventi Complementari eseguiti distinto per le varie tipologie dei medesimi.
Annualmente, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno di durata della presente convenzione, l’Associazione presenterà alla AC:
▪ il proprio Rendiconto annuale riferito all’anno solare precedente;
▪ un rendiconto economico (sottoinsieme del precedente) specificatamente 17
riferito alle spese sostenute nell’espletamento degli Interventi Complementari svolti nell’anno solare precedente, corredato dalla opportuna documentazione citata all’ultimo capoverso del precedente punto 5) [Accordi economici sottostanti alla convenzione];
▪ una specifica dei costi sostenuti per l’Assicurazione dei Volontari impiegati nell’espletamento degli Interventi Complementari svolti nell’anno solare precedente;
▪ una attestazione nella quale dichiari che il Contributo annuale complessivo ricevuto dalla AC è al tempo stesso:
o almeno pari al costo dell’Assicurazione dei Volontari impegnati nell’espletamento degli Interventi Complementari;
o non superiore alle spese documentate ed effettivamente sostenute dall’associazione per l’espletamento degli Interventi Complementari
11) Trattamento dei dati personali (privacy)
Nell’espletamento di ogni attività inerente la presente Convenzione, dei servizi e degli Interventi Complementari espletati, della programmazione, della rendicontazione e dei controlli, l’associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. GDPR) relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili di tutta
l’Utenza raggiunta.
L’Amministrazione Comunale tratterà i dati dell’Utenza e dei Volontari esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai Servizi Sociali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in
materia.
Ai sensi del GDPR l’Associazione è individuata quale incaricata del 18
trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Amministrazione Comunale e nello specifico dell’Area Servizi Sociali, nell’ambito della quale i dati sono trattati.
Nel trattamento dei dati l’Associazione deve attenersi a quanto disposto dalla legge, anche in materia di attuazione delle misure di sicurezza. L’accesso è autorizzato ai soli dati personali e sensibili la cui conoscenza sia indispensabile e strettamente necessaria all’espletamento degli Interventi Complementari.
12) Risoluzione
Ove l’Amministrazione Comunale dovesse accertare, per mezzo di apposita relazione redatta dal proprio Referente AC, il mancato rispetto di quanto previsto nei presenti accordi o della normativa vigente in materia di espletamento degli Interventi Complementari, dopo aver contestato all’Associazione almeno due volte, a mezzo a PEC, le irregolarità rilevate, potrà a suo insindacabile giudizio dichiarare la risoluzione della presente Convenzione.
In caso di risoluzione anticipata per il mancato rispetto dei presenti accordi, l’Associazione avrà diritto esclusivamente al rimborso della sola spesa per l’Assicurazione dei Volontari in ragione del tempo di effettiva durata della medesima.
13) Controversie
I rapporti tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
Per tale motivo, laddove dovesse insorgere una controversia tra le Parti circa
l’applicazione della presente convenzione, le Parti si obbligano 19
vicendevolmente affinché venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.
14) Registrazione
La presente Convenzione è redatta in forma di scrittura privata non autenticata e non è soggetta a registrazione se non in caso di contestazione e con onere, in tal caso, a carico della Parte richiedente (caso d’uso).
15) Elezione di domicilio
Le Parti si autorizzano reciprocamente, laddove fosse necessaria, la comunicazione a terzi dei propri dati personali per adempimenti connessi al perfezionamento della presente Convenzione.
Le Parti stesse, ai fini di qualunque comunicazione e/o notifica, eleggono il proprio domicilio come segue:
• “Comune di Cavenago d’Adda”:
Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxx d’Adda (LO)
PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
• “Associazione Cavenago Solidale”:
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxxx d’Adda (LO) PEC: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
16) Rinvio
Per tutto quanto qui non previsto le Parti fanno espresso rinvio al Codice Civile ed alla normativa appositamente richiamata nelle premesse. Eventuali modifiche legislative e regolamentari troveranno applicazione immediata ed automatica senza la necessità di provvedere ad integrazioni o rettifiche della
presente Convenzione.
Tutte le clausole della presente Convenzione hanno carattere essenziale e 20
formano unico ed inscindibile contesto.
Letto, confermato e sottoscritto in Cavenago d’Adda il 29 dicembre 2020
per “Amministrazione Comunale” per “Associazione Cavenago Solidale”
(x.xx Xxxx Xxxxxx) (x.xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx)
A norma degli artt.20 e 24 del D.Lgs. 82/2005 le Parti sottoscrivono con
firma digitale
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo, ed ogni sua clausola, è il risultato di una precedente contrattazione tra le stesse e rappresenta l'esatta e puntuale trasposizione degli accordi raggiunti tra le parti. Per questo motivo, non è applicabile la disciplina degli art. 1341 e 1342 cod. civ..
Letto, confermato e sottoscritto in Cavenago d’Adda il 29 dicembre 2020
per “Amministrazione Comunale” per “Associazione Cavenago Solidale”
(x.xx Xxxx Xxxxxx) (x.xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx)
A norma degli artt.20 e 24 del D.Lgs. 82/2005 le Parti sottoscrivono con
firma digitale