INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”
1. Identità e contatti del finanziatore e dell’intermediario del credito
Informazioni relative al finanziatore
Denominazione | Deutsche Bank S.p.A. |
Indirizzo | Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx |
Sito web |
Informazioni relative all’intermediario del credito
Nome o Denominazione |
Indirizzo |
Note Agente in attività finanziaria Intermediario del credito – Punto vendita convenzionato – in forma non esclusiva – con Deutsche Bank S.p.A. |
2. Caratteristiche principali del “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”
Tipo di contratto di credito Finanziamento finalizzato. | |
Importo totale del credito euro Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. | |
Condizioni di prelievo Il finanziamento sarà erogato in un’unica soluzione direttamente all’operatore commerciale convenzionato con la Banca presso il quale il consumatore acquista il Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito. bene o il servizio finanziato, entro 10 gg. dalla conclusione del contratto. | |
Durata del contratto di credito Mesi più 1 mese in presenza di Xxxxxxxx, ipotizzando il pagamento della stessa in un’unica soluzione. Il periodo di procrastinazione è pari a giorni. La durata del contratto di credito sopra esposta comprende già 30 gg. del periodo di procrastinazione. | |
Rate ed ordine di imputazione | Importo delle rate: euro Importo della prima rata: euro (la prima rata risulta maggiorata così come previsto dalle condizioni generali di finanziamento nel rispetto delle voci di costo incluse nel box “3.1 Costi connessi”). Importo delle rate in caso di rateizzazione della Maxirata: euro (Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata). |
Numero delle rate: Più N° 1 Maxirata Finale da euro (Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata). In caso di Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata, la durata del finanziamento è determinata ipotizzando il pagamento della Maxirata in un’unica soluzione. | |
Periodicità delle rate: mensile, costante e posticipata. | |
Ordine di imputazione: le rate sono composte da quote comprensive di capitale, interessi e spese. | |
Importo totale dovuto dal consumatore euro (importo totale del credito + costo totale del credito). Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi ed i costi connessi al credito. In caso di Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata, tale importo è calcolato ipotizzando il pagamento della Maxirata in un’unica soluzione. | |
Indicazione del bene o del servizio In caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione Credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico. di un servizio specifico. |
Prezzo in contanti d’acquisto del bene finanziato. euro |
Garanzie richieste Fidejussione. Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito. Coobbligazione Nessuna garanzia |
Durata (in mesi) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
Importo rata: euro | 869,50 | 452,00 | 313,00 | 244,00 | 202,50 | 175,00 | 155,50 |
TAEG % | 10,97 | 9,98 | 9,52 | 9,35 | 9,18 | 9,07 | 9,00 |
3. Costi del credito
Tasso di interesse (Xxxxx Xxxxx Nominale) per procrastinazione | % in misura fissa. | |
Tasso di interesse (Xxxxx Xxxxx Nominale) | % in misura fissa. | |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) % Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base Esempio di piano di ammortamento: euro 10.000,00 - TAN 7,90% - Spese di istruttoria (sulla prima rata) 1% annua, dell’ importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte. | ||
Tasso di interesse (Xxxxx Xxxxx Nominale) per l’opzione Deutsche Bank Easy Maxirata | % in misura fissa. | |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) l’opzione Deutsche Bank % Easy Maxirata | ||
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • una assicurazione che garantisca il credito • un altro contratto per un servizio accessorio Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG. | SI. Polizza a protezione del credito. SI. | NO. NO. |
3.1 Costi connessi
Altri costi derivanti dal contratto di credito • Spese di istruttoria: euro . • Spese per eventuale copertura assicurativa: - protezione del credito: euro - A.R.D.: euro - GAP: euro - All Risks: euro - db Salute: euro - Life Style: euro - Xxxxx Xxxxxxxxxxx: euro • Oneri fiscali (che verranno addebitati al consumatore unitamente all’importo relativo alla prima rata del finanziamento): euro - per i prestiti di durata fino a 18 mesi: imposta di bollo (ai sensi del D.P.R. 642/72 e successive modifiche e integrazioni) pari ad euro 14,62; - per i prestiti di durata superiore a 18 mesi: imposta sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni): pari al 0,25% del capitale finanziato. • Oneri di procrastinazione (presenti esclusivamente in caso di differimento della prima rata): sono calcolati, per il periodo compreso tra il trentesimo giorno successivo la data di erogazione ed il giorno antecedente la scadenza della prima rata, al tasso di interesse (Tasso Annuale Nominale) del %. • Spese per ogni comunicazione: euro 2,00 per la prima comunicazione ed euro 1,00 per le successive comunicazioni, con un massimo di euro 8,00, a seconda della durata del finanziamento. • Conteggio finanziamento residuo: euro 0,00. • Spese per emissione duplicati di documenti: euro 1,00. • Importo giornaliero degli interessi in caso di esercizio della facoltà di recesso prevista dall’art. 125-ter, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche: euro 0,00. • Arrotondamento della rata: euro 0,49 per eccesso max. • Oneri mensili di gestione incasso: euro . • In caso di adesione del consumatore all’opzione “Ho tempo” (che prevede la facoltà di rimborso anticipato del finanziamento, in un’unica soluzione, entro 15 giorni dalla data di scadenza della prima rata): addebito al consumatore degli oneri di legge e rimborso delle spese sostenute dalla Banca. • Spese di rifinanziamento della Maxirata (Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata) euro . |
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di Fermo il carattere fisso ed invariabile del tasso di interesse, il finanziatore può credito possono essere modificati modificare le condizioni economiche qualora sussista un giustificato motivo, inviando al consumatore una comunicazione scritta contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con preavviso di due mesi, ai sensi dell’art. 118, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche. |
Costi in caso di ritardo nel pagamento • Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso ufficiale di riferimento BCE maggiorato di 10 punti percentuali. Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Il tasso degli interessi di mora può essere modificato qualora sussista un giustificato consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più motivo, inviando al consumatore una comunicazione scritta contenente in modo difficile ottenere altri crediti in futuro. evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con preavviso di due mesi, ai sensi dell’art. 118, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche. • Spese per il recupero stragiudiziale del credito: 20% dell’importo non pagato o in esazione (entro i massimi consentiti dagli specifici tariffari delle Questure competenti). • Spese per il recupero giudiziale del credito: in base al vigente tariffario forense. |
4. Altri importanti aspetti legali
Xxxxxxxx anticipato Il consumatore ha diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato. | L’indennizzo in caso di rimborso anticipato sarà pari: - all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, per i contratti con durata residu maggiore di un anno, salvo che l’importo rimborsato anticipatamente corrispond all’intero debito residuo e sia pari o inferiore a 10.000 euro; - allo 0,5% dell’importo rimborsato in anticipo, per i contratti con durata residua pa o inferiore ad un anno, sempre salvo che l’importo rimborsato anticipatament corrisponda all’intero debito residuo e sia pari o inferiore a 10.000 euro. In ogni caso l’indennizzo non potrà superare l’importo degli interessi che consumatore pagherebbe per la vita residua del contratto. | a a ri e il |
Diritto di recesso Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto. | ||
Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. | ||
Diritto a ricevere una copia del contratto Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto. | ||
Periodo di validità dell’offerta | Informazione valida dalla data riportata nel presente documento sino al ed, in ogni caso, per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni. |
5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari
A) Finanziatore
Iscrizione | Albo delle Banche | al | n. | 3104.7 |
Autorità di Controllo | Banca d’Italia |
B) Contratto di credito
Esercizio del diritto di recesso Il consumatore può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla relativa conclusione o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo quanto previsto dall’art. 67-duodecies, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ossia: (a) dalla data di conclusione del contratto, o (b) dalla data in cui il consumatore ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste dalla normativa di riferimento. Il consumatore che recede ne dà comunicazione alla Banca inviando, prima della scadenza del predetto termine, una comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R.. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax allo sportello Deutsche Bank Easy / al Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento, i cui recapiti sono reperibili al numero 0432/744222 o sul sito internet xxx.xxxxxx.xx; a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata A.R. entro le 48 ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal contratto in conformità a quanto indicato nell’art. 125-ter, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche. |
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente Salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali e/o internazionali di carattere imperativo, al contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana. Qualsiasi controversia relativa ai diritti e agli obblighi nascenti dal Contratto sarà sottoposta alla competenza del Foro di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. |
Lingua Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l’accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale. |
C) Reclami e ricorsi
Luogo e Data ,
Il consumatore e, se esistente, il coobbligato / garante dichiarano che in data odierna è stata consegnata loro una copia del presente documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”.
Nominativo del richiedente
Nominativo del coobbligato / garante
Firma del richiedente Firma del coobbligato/garante
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL DOCUMENTO INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI
CONSUMATORI – Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”
In relazione al finanziamento di cui sopra il Finanziatore, in virtù della facoltà concessa dall’art. 124 del d. lgs. 385/93, fornisce al Consumatore le seguenti informazioni aggiuntive non ricomprese nel Documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”.
Costo complessivo del credito | euro |
Costo complessivo del credito in caso di sottoscrizione della polizza facoltativa | euro |
Dati personali del richiedente
Richiesta di Finanziamento
N° anagrafe richiedente
Cognome | Nome | Sesso | Documento di riconoscimento tipo | Numero | ||||
Nato il | Comune di nascita | Provincia di nascita | Nazione | Rilasciato da | Comune di | |||
Indirizzo (Residenza) | Numero civico | Comune | Cap | Rilasciato il | Scade il | |||
Prov. | Da anni | Da mesi | Telefono abitazione | Telefono cellulare | Indirizzo e-mail | Codice Fiscale | ||
Precedente indirizzo (se variato negli ultimi 5 anni) | Numero civico | Comune | Cap | Provincia | ||||
Stato civile | Tipo abitazione | Nucleo famigliare N° persone 011110 di cui a carico 011110 | ||||||
Tipo Attività | Occupato presso | Settore produttivo | Qualifica | |||||
Da anni | Da mesi | Indirizzo | Telefono lavoro | Reddito mensile netto | ||||
Banca | Agenzia | ABI | CAB | C/C |
Dati domiciliazione del richiedente
Cognome | Nome | Indirizzo | Comune | Provincia |
Telefono | Altro telefono | Note |
Dati personali del coobbligato/garante | N° anagrafe coobbligato / garante | |||||||
Cognome | Nome | Sesso | Documento di riconoscimento tipo | Numero | ||||
Nato il | Comune di nascita | Provincia di nascita | Nazione | Rilasciato da | Comune di | |||
Indirizzo (Residenza) | Numero civico | Comune | Cap | Rilasciato il | Scade il | |||
Prov. | Da anni | Da mesi | Telefono abitazione | Telefono cellulare | Indirizzo e-mail | Codice Fiscale | ||
Precedente indirizzo (se variato negli ultimi 5 anni) | Numero civico | Comune | Cap | Provincia | ||||
Stato civile | Tipo abitazione | Nucleo famigliare N° persone 011110 di cui a carico 011110 | ||||||
Tipo Attività | Occupato presso | Settore produttivo | Qualifica | |||||
Da anni | Da mesi | Indirizzo | Telefono lavoro | Reddito mensile netto |
Caratteristiche del bene/Servizio finanziato
Venditore convenzionato: ragione sociale | Codice venditore convenzionato | A) Prezzo d’acquisto | |
Bene / Servizio finanziato | Codice campagna | A1) Valore Macchinario | A2) Prezzo accessori |
Marca | B) Anticipo | ||
Modello | Targa / Telaio | C) Residuo da pagare |
Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata (rif. art. 6 “Condizioni generali di finanziamento Deutsche Bank Easy”) dilazionabile in:
Scadenza (come indicato nell’apposita lettera menzionata all’art. 6 cond. gen. di fin.)
Più Maxirata di importo pari a
N. Rate mensili | Importo rata | Scadenza prima rata (come indicato nell’apposita lettera menzionata all’art. 6 cond. gen. di fin.) | TAN (Xxxxx Xxxxx Nominale) % | TAEG (indicatore di costo globale) % |
Opzione “Ho Tempo” - (rif. art. 7 “Condizioni generali di finanziamento Deutsche Bank Easy”) Rimborso anticipato del finanziamento senza il pagamento di alcun indennizzo.
Condizioni di finanziamento - Le condizioni economiche del finanziamento sono indicate nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, che costituisce il frontespizio del presente contratto di finanziamento “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy” e fa parte integrale e sostanziale dello stesso.
Modalità di pagamento - Il sottoscritto, preso atto degli oneri esplicitati nel summenzionato documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, dichiara di avvalersi della seguente opzione di pagamento (tale opzione è revocabile dal richiedente che intenda avvalersi di altro mezzo di pagamento consentito a termini di legge).
Bollettino C.C.P | Banca | Codice IBAN | ||||
Addebito su C/C Banca | C.Paese | Cin Euro | CIN Ita | ABI | CAB | N. Conto |
Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso rate Deutsche Bank Easy. Il sottoscritto autorizza la Banca presso la quale è aperto il c/c identificato dall’IBAN sopra riportato ad addebitare sul c/c stesso, nella data di scadenza indicata dalla Deutsche Bank SpA, tutti gli addebiti diretti inviati dalla stessa Deutsche Bank SpA a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito.
Firma del richiedente
Il sottoscritto, che dichiara di rientrare nella definizione di “consumatore” di cui all’art. 3, lett. b), d. lgs. 206/05, e l’eventuale coobbligato/garante dà/danno atto di conoscere le condizioni generali di finanziamento del presente contratto e di accettare integralmente tutti i relativi contenuti; chiede/ono pertanto la concessione da parte della Banca del Finanziamento.
In relazione al finanziamento richiesto al Deutsche Bank SpA - Deutsche Bank Easy, il/i sottoscritto/sottoscritti dà/danno mandato irrevocabile, ai sensi dell’art. 1723 c.c. secondo comma, al Deutsche Bank SpA a versare esclusivamente al venditore convenzionato indicato nel presente modulo di Richiesta di Finanziamento (“Operatore Commerciale”, come definito nelle Condizioni generali di finanziamento) l’importo relativo all’“Importo totale del credito” come indicato nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”.
Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver preso visione e di aver ricevuto, in tempo utile prima di essere vincolati dalla presente proposta irrevocabile, una copia del documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy” in questione, recante le condizioni economiche relative al presente contratto.
Altresì, il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver ricevuto, contestualmente alla sottoscrizione: (i) una copia integrale del contratto di finanziamento, comprendente il presente modulo di Richiesta di Finanziamento integralmente compilato e sottoscritto, le condizioni generali di finanziamento, riportate a tergo del presente modulo e che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ed il documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, che costituisce il frontespizio del presente contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso, e di accettare integralmente tutti i relativi contenuti (ii) l’Informativa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, relativa al trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca; (iii) l’Informativa ai sensi del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, relativa al trattamento effettuato nell’ambito di sistemi di informazioni creditizie.
Il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di essere stati informati del diritto di ottenere della Banca gratuitamente chiarimenti adeguati -, prima della sottoscrizione della proposta e per tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 125-ter del d. lgs. 385/93, in modo da poter valutare se il presente contratto sia adatto alle proprie esigenze - aventi ad oggetto la documentazione pre-contrattuale fornita, le caratteristiche essenziali del prodotto offerto, gli effetti che possono derivare dalla conclusione del contratto di credito in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.
Ancora, il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti si obbliga/no a rimborsare il finanziamento per capitale e interessi in rate mensili come specificato nel documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, che costituisce il frontespizio del contratto e fa parte integrante e sostanziale dello stesso.
Il/i sottoscritto/i afferma/no assumendone piena responsabilità, che quanto sopra dichiarato allo scopo di ottenere da Deutsche Bank SpA il prestito richiesto, risponde al vero e che la presente domanda è stata da lui/loro sottoscritta. Il richiedente, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 231/07 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 55 del d.lgs. 231/07, dichiara di essere il titolare effettivo della relazione. I/il richiedenti dichiara di agire nei confronti di Deutsche Bank SpA per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (i.e. consumatore).
Firma del richiedente Firma del coobbligato/garante
Comunicazioni periodiche
Il richiedente dichiara di voler ricevere la comunicazione periodica alla clientela in formato
cartaceo elettronico all’indirizzo e-mail
cellulare
Firma del richiedente
Ai fini della sola comunicazione di accettazione da parte della Banca, indirizzata al garante/coobbligato, relativa all’esito positivo della presente “Richiesta di finanziamento”; tale ultimo conviene di eleggere domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 C.c. e dell’art. 30 C.p.c., presso l’indirizzo di residenza del richiedente.
Firma del coobbligato/garante
Rivenditore / Prestatore di servizio Dichiaro sotto la mia responsabilità ai sensi del D.lgs. 21 novembre 2007
n. 231 che le firme sulla presente domanda sono state apposte personalmente ed in mia presenza dai richiedenti i cui dati personali riportati sulla domanda stessa.
Sono stati verificati con i sopra indicati documenti di riconoscimento esibiti in originale.
Timbro e firma
Luogo e data
Dichiara/no di aver letto e di accettare integralmente le condizioni sul retro riportate ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c le seguenti condizioni: 2. Perfezionamento del contratto e modalità di rimborso; 4. Rimborso anticipato;
5. Xxxxxxx nei pagamenti mensili e rimborso delle spese sostenute; 6. Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata; 8. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione; 9. Inadempimento dell’Operatore Commerciale; 10. Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.; 11 Garante; 12. Oneri fiscali e obbligazioni del Cliente e del coniuge; 14. Comunicazioni periodiche.
Firma del richiedente Firma del coobbligato/garante Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto e l’eventuale coobbligato/garante, in relazione all’informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) loro fornita da Deutsche Bank S.p.A.:
• con riferimento al trattamento (inclusa la comunicazione) dei loro dati personali (inclusi i dati sensibili) nei termini descritti nella suddetta informativa
Richiedente Dà il consenso Nega il consenso Coobbligato/garante Dà il consenso Nega il consenso
• per quanto riguarda l’utilizzo da parte della Banca e/o la comunicazione a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing ivi compreso l’invio di materiale illustrativo relativo ai servizi ed ai prodotti commercializzati, anche con l’ausilio di strumenti telefonici (ivi compresi sms o mms) e/o informatici (quali ad esempio e-mail)
Richiedente Dà il consenso Nega il consenso Coobbligato/garante Dà il consenso Nega il consenso
Firma del richiedente Firma del coobbligato/garante
SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA
Vista la richiesta di finanziamento, accertata la posizione
Data
Il Funzionario
ACCOGLIE
RESPINGE
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. Int. Finanza Milano N. 21310 del 20-11-1973.
Condizioni generali di finanziamento Deutsche Bank Easy
Art. 1. Premessa - Deutsche Bank Easy “Finalizzato” è un contratto di credito al consumo nella forma di finanziamento finalizzato che Deutsche Bank SpA, con sede legale in Milano, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx x. 0, (xx seguito, la “Banca”), concede, a proprio insindacabile giudizio - previa valutazione del merito creditizio del richiedente, da svolgersi ai sensi dell’art. 124-bis, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, “TUB”) e relative disposizioni attuative - a quel soggetto che rientri nella definizione di “consumatore” di cui all’art. 121, comma 1, lett. b), TUB, che abbia inoltrato la relativa richiesta (di seguito, il “Cliente”) per il tramite di un operatore commerciale convenzionato con la Banca stessa (di seguito “l’Operatore Commerciale”), al fine di acquistare, presso quest’ultimo, un bene e/o un servizio desiderato. Il presente contratto è regolato dalle pattuizioni di seguito riportate e dalle condizioni economiche di cui al documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI - Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy” (di seguito il “Documento”), che costituisce il frontespizio del presente contratto stesso e ne fa parte integrante e sostanziale.
Art. 2. Perfezionamento del contratto e modalità di rimborso - Il presente contratto si intende concluso con l’accettazione, da parte della Banca, della relativa richiesta, a cui farà seguito l’erogazione, direttamente in favore dell’Operatore Commerciale. Il Cliente è obbligato a rimborsare il finanziamento tramite la corresponsione di rate mensili il cui importo, comprensivo di capitale ed interessi, e la cui periodicità sono indicati al punto 2 del Documento. L’accettazione e la scadenza della prima rata sarà comunicata tramite apposita “lettera di benvenuto”, inviata alla residenza del Cliente indicata sul modulo di Richiesta del Finanziamento. Resta inteso che tale scadenza decorrerà entro un arco temporale minimo di trenta giorni dalla summenzionata erogazione. L’importo indicato viene arrotondato ai 50 centesimi di Euro per eccesso per ragioni di semplificazione contabile, tale arrotondamento è comunque stato inserito nel piano finanziario ed incluso nel calcolo del TAEG del prestito. Le singole rate di rimborso, così come tutti gli altri importi dovuti alla Banca in forza del presente contratto, devono essere corrisposte con una delle seguenti modalità, con i relativi costi per ciascuna indicati al punto 3.1 del Documento:
a) versamento sul x/x xxxxxxx xx. 00000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxx; a tal fine il Cliente utilizzerà gli appositi bollettini postali prestampati che la Banca gli invierà. La Banca non invierà al Cliente alcun avviso di scadenza;
b) addebito diretto sul conto corrente del Cliente; a tal fine il Cliente dovrà sottoscrivere l’apposita autorizzazione permanente di addebito. stampata sul modulo di Richiesta di Finanziamento. Il Cliente ha diritto di revocare il singolo addebito diretto entro il giorno lavorativo precedente la relativa data di scadenza prevista
Qualora il Cliente non ricevesse in tempo utile i bollettini sopra indicati, oppure se, per qualsivoglia ragione, le sue istruzioni per l’addebito automatico delle rate sul proprio conto corrente non andassero a buon fine, lo stesso resterà comunque obbligato al pagamento delle rate alle rispettive scadenze mensili, da effettuarsi (i) tramite bollettino di c/c postale ordinario con versamento sul conto n. 40214207 ovvero (ii) tramite bonifico bancario a favore di Deutsche Bank S.p.A. – Divisione Deutsche Bank Easy, IBAN: XX00X0000000000000000000000 - CIN: C specificando che si tratta di un finanziamento Deutsche Bank Easy ed indicando il rispettivo numero, ovvero (iii) effettuando direttamente il versamento presso uno degli sportelli della Banca. Nei casi ora menzionati occorrerà indicare sempre nella causale del versamento il proprio nome e cognome ed il beneficiario sarà Deutsche Bank S.p.A.- Divisione Deutsche Bank Easy. Gli oneri fiscali sono a carico del Cliente secondo le indicazioni di cui al punto 3.1 del Documento e verranno applicati maggiorando la prima rata dell’importo degli stessi. Ai sensi dell’art.3, comma 4 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, nel caso in cui l’operazione di finanziamento preveda un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, calcolati al tasso indicato nel punto 3 del Documento, saranno cumulati all’importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento. In nessun caso il Cliente potrà effettuare il pagamento delle rate mensili a mani dell’Operatore Commerciale. In qualsiasi momento nel corso del rapporto, il Cliente ha diritto di ricevere dalla Banca, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento del finanziamento redatta in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Art.3. Recesso - Il Cliente può recedere dal presente contratto entro 14 (quattordici) giorni dalla relativa conclusione o, se successivo, dal momento in cui il Cliente stesso riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1, TUB. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo quanto previsto dall’art. 67-duodecies, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ossia: (a) dalla data di conclusione del presente contratto; ovvero (b) dalla data in cui il Cliente ha ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni previste dalla normativa di riferimento.
Il Cliente che recede ne dà comunicazione alla Banca inviando, prima della scadenza del predetto termine, una comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax allo sportello Deutsche Bank Easy / al Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento, i cui recapiti sono reperibili al numero 0432/744222 o sul sito internet xxx.xxxxxx.xx., a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata A.R. entro le 48 (quarantotto) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente contratto in conformità a quanto indicato nell’art. 125-ter TUB.
Se il presente contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di cui sopra, è tenuto a restituire il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito al punto 3.1 del Documento, oltre alle somme non ripetibili eventualmente corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione.
In tal caso, il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del presente contratto.
Il pagamento da parte del Cliente del predetto rimborso deve avvenire, attraverso bonifico bancario a favore di Deutsche Bank S.p.A.– Divisione Deutsche Bank Easy, IBAN: XX00X0000000000000000000000 - CIN: C - specificando il numero del finanziamento Deutsche Bank Easy, entro la data indicata sul conteggio di rimborso anticipato fornito al Cliente dallo sportello Deutsche Bank Easy / dal Financial Shop Deutsche Bank Easy di riferimento. La Banca ha diritto ad un indennizzo pari all’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la durata residua del presente contratto è superiore ad un anno, ovvero pari allo 0,5 per cento del medesimo importo, se la durata residua del presente contratto è pari o inferiore a un anno. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipato corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore ad euro 10.000,00. In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore pagherebbe per la vita residua del contratto.
Art. 5. Ritardo nei pagamenti mensili e rimborso delle spese sostenute - In caso di ritardo nella corresponsione delle rate di cui al precedente art. 2, la Banca addebita al Cliente interessi di mora nella misura indicata al punto 3.1 del Documento. Ove il ritardo provochi l’intervento di recuperatori dalla medesima Banca incaricati di ottenere il pagamento da parte del Cliente, la Banca può chiedere a quest’ultimo, le spese sostenute per tali interventi secondo quanto indicato al punto 3.1 del Documento. In particolare, la Banca ha informato il Cliente ed il Cliente stesso dichiara di essere consapevole che il ritardato o mancato pagamento di una o più rate potrebbe avere gravi conseguenze per il medesimo (come ad esempio l’avvio di azioni giudiziarie ed esecutive sui beni di proprietà volte al recupero del complessivo debito residuo) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.
Art. 6. Opzione Deutsche Bank Easy Maxirata - In caso di scelta da parte del Cliente dell’opzione Maxirata, il piano di ammortamento è costituito da rate costanti e da una rata denominata Maxirata, i cui rispettivi importi sono indicati al punto 2 del Documento. Entro la scadenza della Maxirata, comunicata tramite apposita lettera, e comunque a 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell’ultima rata costante, il Cliente ha la possibilità di esercitare una della seguenti opzioni:
1. rimborsare alla Banca la Maxirata, rateizzandone l’importo alle condizioni e modalità indicate nel modulo di Richiesta di Finanziamento e nel Documento;
2. pagare alla Banca, in un’unica soluzione, l’importo della Maxirata, entro e non oltre la scadenza di quest’ultima;
Resta fermo che il mancato pagamento della Maxirata alla data indicata nel modulo Richiesta di Finanziamento e per l’importo indicato nel Documento, sarà automaticamente considerato manifestazione irrevocabile del Cliente di voler rateizzare la Maxirata stessa, , nei termini indicati nel punto 1 del presente articolo. Il Cliente decade dal diritto di scelta delle opzioni di cui al presente articolo in caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, ovvero di cessione del presente contratto stesso, da parte della Banca.
Art. 7. Opzione “Ho tempo” - In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 4, il Cliente che ha scelto l’opzione “Ho tempo” ha la facoltà di procedere al rimborso anticipato del finanziamento, in un’unica soluzione, versando, entro i 15 giorni antecedenti la data di scadenza della prima rata, l’importo corrispondente al Importo totale del credito come indicato al punto 2 del Documento senza alcuni oneri, ad esclusione degli oneri di legge e del rimborso delle spese sostenute dalla Banca.
Art. 8. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione - È facoltà della Banca dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 x.x., xxxxxx xxxxxxx, xx xxx. 0000 x.x., xx xxxxxxxx contratto, dando al Cliente stesso avviso a mezzo raccomandata o telegramma, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento alla Banca di ogni somma alla stessa dovuta per qualsiasi titolo, come pure nelle ipotesi di cui in appresso: insolvenza del Cliente e/o degli eventuali garanti; accertamento di protesti cambiari, di sequestri civili e/o penali, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Cliente e/o degli eventuali garanti; infedele dichiarazione del Cliente sulla propria situazione economico - finanziaria resa al momento della compilazione del modulo di Richiesta di Finanziamento; diminuzione della consistenza patrimoniale del Cliente e/o degli eventuali garanti In caso di decadenza dal beneficio del termine di rimborso, come pure di risoluzione, il Cliente è tenuto all’immediato pagamento alla Banca del complessivo credito residuo vantato da quest’ultima nei suoi confronti e deve comunque provvedere al pagamento entro il termine di 15 giorni.
Art. 9. Inadempimento dell’Operatore Commerciale - In caso di inadempimento da parte dell’Operatore Commerciale nella fornitura del bene o del servizio individuato nel modulo Richiesta di Finanziamento, il Cliente ha diritto alla risoluzione del presente contratto qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) il Cliente abbia inutilmente effettuato la costituzione in mora dell’Operatore Commerciale ed abbia successivamente informato di ciò la Banca per iscritto a mezzo di lettera raccomandata alla quale dovrà essere allegata ogni altra documentazione ed informazione in possesso del Cliente in merito all’inadempimento da parte dell’Operatore Commerciale – tale comunicazione dovrà essere inviata all’Ufficio reclami della Banca all’indirizzo riportato nel successivo art.13.
b) ai sensi dell’articolo 1455 c.c., l’inadempimento da parte dell’Operatore Commerciale relativamente al contratto di fornitura del summenzionato bene o servizio non abbia scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del Cliente stesso. Al riguardo, il Cliente indicherà nella comunicazione inviata alla Banca di cui alla lettera a) che precede le circostanze ed i motivi che configurano l’integrazione dei presupposti previsti dal citato art. 1455 c.c.
La risoluzione del presente contratto comporta l’obbligo della Banca di rimborsare al Cliente le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del presente contratto non comporta l’obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca l’importo che sia stato già versato all’Operatore Commerciale.
In conformità a quanto previsto dall’art. 67, comma 6, del D.Lgs. n. 206/05, il presente contratto si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di fornitura di beni o servizi di cui sopra ai sensi delle disposizioni di cui alla Sezione IV del D.Lgs. n. 206/05.
In tal ultimo caso, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione alla Banca.
Art. 10. Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali - Fermo il carattere fisso ed invariabile del TAN come indicato al punto 3 del Documento per tutta la durata del finanziamento, la Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali del presente contratto, qualora sussista un giustificato motivo, ai sensi dell’art. 118 TUB e successive modifiche. Nel caso di variazioni, la Banca invierà una comunicazione scritta al Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, presso l’ultimo domicilio eletto, con un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata dal Cliente qualora lo stesso non receda dal presente contratto entro la data prevista per l’applicazione della nuova condizione. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto al Cliente non verranno addebitate spese di chiusura e penalità ed, in sede di chiusura del rapporto, il Cliente stesso avrà diritto all’applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente praticate.
Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso in questione tramite invio di comunicazione scritta alla Banca a mezzo di lettera raccomandata.
Art. 11. Garante - Con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi garante del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal presente contratto, ivi inclusi gli accessori e le spese di cui all’art. 1942 c.c.. Pertanto, il garante si impegna a versare immediatamente alla Banca, dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo da questa vantato nei confronti del Cliente, pari alla somma relativa all’“Importo totale dovuto dal consumatore” di cui al punto 2 del Documento, oltre agli accessori, interessi moratori inclusi, e alle spese, anche di quelle sostenute per il recupero coattivo del credito. Il garante dispensa la Banca dall’agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all’art. 1957 c.c..
Art. 12. Oneri fiscali e obbligazioni del Cliente e del coniuge - Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il presente contratto, è ad esclusivo carico del Cliente. Il Cliente si obbliga altresì a dare comunicazione scritta alla Banca, mediante lettera raccomandata, di eventuali cambiamenti di indirizzo. Nel caso in cui il coniuge del Cliente rilasci la garanzia di cui al precedente art.11, entrambi i coniugi dichiarano di assumere le loro obbligazioni per soddisfare gli interessi della famiglia. La Banca, è autorizzata ad agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi nei limiti di cui all’art. 190 c.c..
Art. 13. Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie - Il Cliente può inviare all’Ufficio reclami della Banca (al seguente indirizzo: Deutsche Bank - Ufficio Reclami, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xx.xxx; Fax: 02/00000000) reclami inerenti al rapporto con essa intrattenuto. La Banca provvede ad evadere i reclami per iscritto e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca la relativa guida riguardante l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie. Il Cliente può, inoltre, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - (ADR). Per sapere come rivolgersi a tale organismo, il Cliente può consultare il sito del Conciliatore Bancario, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure rivolgersi alla Banca.
Art. 14. Comunicazioni periodiche - La Banca invia al Cliente, alla scadenza del presente contratto e comunque almeno una volta l’anno, una comunicazione completa, chiara e aggiornata in merito allo svolgimento del rapporto. In mancanza di opposizione scritta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la stessa si intende approvata. Tali comunicazioni periodiche saranno rese nella forma prescelte dal Cliente e indicate nel modulo di Richiesta di Finanziamento. In ogni momento del rapporto il Cliente ha diritto di cambiare la propria scelta relativa alla tecnica di comunicazione utilizzata dalla Banca per l’invio delle comunicazioni periodiche. inviandone apposita richiesta scritta alla Banca a mezzo di lettera raccomandata A.R..Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca ogni variazione relativa al proprio domicilio o residenza.
Art. 15. Legge applicabile e Foro competente - Salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali e/o internazionali di carattere imperativo, al presente contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana. Qualsiasi controversia relativa ai diritti e agli obblighi nascenti dal Contratto sarà sottoposta alla competenza del Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.
Art. 16. Vigilanza della Banca d’Italia - La Banca d’Italia, con sede in 00000 - Xxxx, Via Nazionale
n. 91, esercita sulla Banca l’attività di vigilanza prevista dalla normativa di riferimento.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Legge sulla Privacy) - Deutsche Bank S.p.A. informa il Cliente e l’eventuale Garante (ove presente) che i dati personali raccolti in occasione della formalizzazione della “Richiesta di finanziamento Deutsche Bank Easy” potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
• adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione previsti dalla normativa” antiriciclaggio” (D.Lgs 231/2007).
• istruttoria preliminare della pratica di finanziamento, valutazione del merito creditizio - prevenzione del sovraindebitamento
• gestione dei rapporti contrattuali - elaborazione statistica - tutela e recupero dei crediti. mediante
• elaborazione elettronica - consultazione - raffronto con criteri prefissati - ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo di trasmissione e comunicazione dei dati a terzi incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi), quali:
• società di servizi informatici - enti di tutela del credito - società che svolgono servizi di pagamento – assicurazioni - rivenditori convenzionati - agenti - società di factoring - società di recupero crediti - soggetti che forniscono informazioni commerciali, quali:
• società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza – società che svolgono servizi di registrazione tramite scansione, fotoriproduzione ed archiviazione della documentazione – Deutsche Bank AG, con sede a Francoforte (RFT), del cui gruppo la società Deutsche Bank SpA fa parte;
• società che offrono le coperture assicurative cui il Cliente abbia aderito in sede di stipula del contratto di finanziamento; il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati (un elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la Sede della Società e le filiali).
In particolare consentono che i dati forniti per lo svolgimento della istruttoria preliminare vengano trattati da:
• Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Xxxxxx X. Xxxx 0, 00000 Xxxxxx
• FIRE X.x.X. - Xxxxxx X. Xxxxxxx, 00 is. 313, 00000 Xxxxxxx
• New Prestitempo S.p.A., Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
• CFI Group & GPF S.r.l., Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx
• NET INSURANCE Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
• MetLife Europe Limited con Sede Legale e Direzione Generale in Dublino 2, `20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Irlanda e Rappresentanza Generale per l’Italia in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx
• MetLife Europe Insurance Limited con Sede Legale e Direzione Generale in Dublino 2, `20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Irlanda e Rappresentanza Generale per l’Italia in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx
• Europ Assistance Italia S.p.A.- Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
• Financial Insurance Company Limited (FICL) - Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (UK)
• Xxxxxxxxxxx.XX Spa - Xxxxx Xxxxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxx-Xxxxx-Xxxxxx (XX)
• TEN Tecnologie & Networking S.r.L - Via della Giustizia, 10 b - 00000 - Xxxxxx (XX)
• CRIF S.p.A., Xxx Xxxxxx 0/0, 00000 Xxxxxxx
• ELSAG Sistemi S.p.A., Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Sestri Ponente
• CTC - Consorzio Tutela del Credito, Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
• ACCENTURE S.p.A., Xxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
• DM GROUP S.p.A., Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
• Help Line S.p.A., X. Xxxxxxxxx 0, 00000 X. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx (XX)
• MICRODATASERVICE S.r.l., Xxx Xxxxxxxxxx 00/00, Xxx. Xxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxx
• Fair Isaac, 000 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxx XX 00000/0000 XXX
• MEDIOSYSTEM S.p.A., Xxxxxx Xxxxx xxxxxXxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx
• Società Reale Mutua di Assicurazioni, Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
• ZURICH INSURANCE PLC - Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxxxxx X. Xxxx 0, 00000 Xxxxxx
• Brokeronline Srl società a socio unico - Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
• CERVED Group S.p.A. - Xxx Xxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx
• Promotion Plus Uno Srl - Xxx Xxxxxxxxx , 0 - 00000 - Xxxxxx
• xxxxxxxxxx.xxx Sàrl, Xxx Xx-Xxxxx 0, Xxxxxx, 0000, Xxxxxxxx
• INFOCREDIT srl - Xxx xxx Xxxx x. 0 - 00000 Xxxx
I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi. Il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario, e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto. In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196 ha il diritto di ottenere dalla Società:
a) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento;
b) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
c) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Preposto “pro-tempore” alla Macro-Divisione PCAM.
Il Cliente, e l’eventuale coobbligato/garante, dichiara/no di aver ricevuto in data odierna una copia del presente contratto, comprensivo del modulo di Richiesta di Finanziamento, delle Condizioni generali di finanziamento Deutsche Bank Easy e del documento “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI – Contratto “Prestito Finalizzato Deutsche Bank Easy”, che costituisce il frontespizio del presente contratto.
Deutsche Bank Easy
Xxxxxxxxx S.W.I.F.T.: DEUT IT MM - Telex: 311350 BAIDIR I Telefax: S.T.M.:
02.4024.2636 Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG Cod. Az. 3104.7
Luogo e Data ,
Firma del richiedente
Firma del coobbligato/garante
MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Avvertenze:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione dell’Adesione al programma assicurativo, l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni in essa contenute;
c) anche nei casi non espressamente previsti dall’Assicuratore, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
Indirizzo: …………………..……………………………………………………. Cap: Comune: …………………..…………… Prov: ….……
Recapito Telefonico: ……………….…………………...………………………………..
F
Sesso: M
Data di Nascita (gglmmlaa):
Cognome: ………………………………………………………………………….………
DATI RELATIVI ALL’ASSICURATO
Nome: …………………………………………………………………...……...
Luogo di Nascita: ………………………………………………………………
Codice Fiscale:
Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento: 01l11l2012
FIRME OBBLIGATORIE | CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE II sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia deII’Informativa precontrattuaIe di cui aII’art. 49 deI RegoIamento ISVAP n. 5l2006 e, neI caso di poIizza connessa a finanziamenti, i FascicoIi informativi reIativi ai prodotti assicurativi a cui ha aderito composti da: a) Nota informativa; b)Condizioni di assicurazione; c) GIossario; d) ModuIo di adesione aI Programma Assicurativo o, neI caso di poIizze non connesse a finanziamenti, Ie soIe Condizioni di assicurazione oItre aI ModuIo di adesione aI Programma Assicurativo. Firma (leggibile) _ |
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI II sottoscritto, dopo aver ricevuto copia e preso visione deII’Informativa suI trattamento dei dati personaIi, ai sensi deIIa normativa suIIa privacy (D.Igs. n. 196l2003) acconsente aI trattamento dei propri dati personaIi, anche sensibiIi, da parte deIIe Imprese di Assicurazione per Ie finaIità, secondo Ie modaIità e mediante i soggetti indicati neIIa predetta informativa. Firma (leggibile) _ | |
Consenso facoltativo | UTILIZZO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (CONSENSO FACOLTATIVO) II sottoscritto, ai sensi degIi artt. 21 e 38 deI RegoIamento ISVAP n. 35l2010, accetta di ricevere tramite Ia tecnica a distanza sotto presceIta ogni e quaIsivogIia comunicazione che I’Assicuratore vorrà o dovrà effettuare neI corso deI presente contratto, prendendo atto che taIi comunicazioni saranno da ritenersi vaIidamente effettuate a tutti gIi effetti di Xxxxx neI momento in cui giungeranno aI recapito fornito. A taI fine fornisce iIli seguenteli recapitoli: Fax: Email: Il sottoscritto prende altresì atto che eventuali modifiche alle informazioni contenute nel Fascicolo informativo saranno pubblicate dalle Imprese di Assicurazione sui propri siti internet. Firma (leggibile) _ |
PROTEZIONE DEL CREDITO – COPERTURE ASSICURATIVE ALTERNATIVE (è possibile scegliere un solo programma)
COPERTURE ALTERNATIVE – In caso di adesione, sottoscrivere SOLO il programma prescelto | Convenzione assicurativa CLI12I800 – CLI11I807 stipulate da DEUTSCHE BANK S.p.A. con MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’ltalia e MetLife Europe lnsurance Limited Rappresentanza Generale per l’ltalia ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO CREDITOR PROTECTION II sottoscritto, dopo aver preso visione deII’Informativa precontrattuaIe e deI FascicoIo informativo, aderisce aIIa copertura assicurativa prestata da MetLife Europe Limited Rappresentanza GeneraIe per I’ItaIia e MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza GeneraIe per I’ItaIia anche ai sensi deII’art. 1919 deI Codice civiIe. A taI fine dichiara di soddisfare i requisiti di assicurabiIità indicati neII’art. 3 deIIe Condizioni di assicurazione, di essere in buono stato di saIute, di non essere affetto da maIattie o Iesioni che necessitino di un trattamento medico, farmacoIogico, fisioterapico o psicoterapico continuativo neI tempo, di non essere stato assente daI Iavoro negIi uItimi 12 mesi per più di 30 giorni Iavorativi consecutivi, a causa di maIattia o di infortunio e di non essere titoIare di pensione di invaIidità o inabiIità. II sottoscritto, in caso di Iavoratore dipendente, dichiara inoItre di non avere ancora ricevuto daI datore di Iavoro una contestazione discipIinare o un’intimazione di Iicenziamento o aIcuna comunicazione scritta neIIa quaIe venga individuato come un Iavoratore oggetto di una procedura di mobiIità o di cassa integrazione. Si informa I’Assicurato che Ie commissioni percepite daII’Intermediario BrokeronIine S.r.I. sono pari aI 3,65% deII’Importo deI Premio Unico aI netto deIIe Imposte e che a taIe importo devono essere aggiunti i costi di distribuzione indicati neI riquadro che segue. Firma (leggibile) __ |
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Importo del Premio Unico: Importo delle Imposte: Importo deI Premio Unico retrocesso aII’Intermediario Deutsche Bank S.p.A. a titoIo di remunerazione deII’attività di distribuzione deI prodotto assicurativo: | |
Convenzione assicurativa CLI12I811 stipulata da DEUTSCHE BANK S.p.A. con MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’ltalia e MetLife Europe lnsurance Limited Rappresentanza Generale per l’ltalia ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO CREDITOR PROTECTION PLUS (con ricovero ospedaliero) II sottoscritto, dopo aver preso visione deII’Informativa precontrattuaIe e deI FascicoIo informativo, aderisce aIIa copertura assicurativa prestata da MetLife Europe Limited Rappresentanza GeneraIe per I’ItaIia e MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza GeneraIe per I’ItaIia anche ai sensi deII’art. 1919 deI Codice civiIe. A taI fine dichiara di soddisfare i requisiti di assicurabiIità indicati neII’art. 3 deIIe Condizioni di assicurazione, di essere in buono stato di saIute, di non essere affetto da maIattie o Iesioni che necessitino di un trattamento medico, farmacoIogico, fisioterapico o psicoterapico continuativo neI tempo, di non essere stato assente daI Iavoro negIi uItimi 12 mesi per più di 30 giorni Iavorativi consecutivi, a causa di maIattia o di infortunio e di non essere titoIare di pensione di invaIidità o inabiIità. II sottoscritto, in caso di Iavoratore dipendente, dichiara inoItre di non avere ancora ricevuto daI datore di Iavoro una contestazione discipIinare o un’intimazione di Iicenziamento o aIcuna comunicazione scritta neIIa quaIe venga individuato come un Iavoratore oggetto di una procedura di mobiIità o di cassa integrazione. Si informa I’Assicurato che Ie commissioni percepite daII’Intermediario BrokeronIine S.r.I. sono pari aI 3,65% deII’Importo deI Premio Unico aI netto deIIe Imposte e che a taIe importo devono essere aggiunti i costi di distribuzione indicati neI riquadro che segue. Firma (leggibile) __ | |
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Importo del Premio Unico: Importo delle Imposte: Importo deI Premio Unico retrocesso aII’Intermediario Deutsche Bank S.p.A. a titoIo di remunerazione deII’attività di distribuzione deI prodotto assicurativo: | |
Convenzione assicurativa CLI11I803 stipulata da DEUTSCHE BANK S.p.A. con MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’ltalia e MetLife Europe lnsurance Limited Rappresentanza Generale per l’ltalia. ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO CREDlTOR PROTECTlON MAX 36 mesi Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell’Informativa precontrattuale e del Fascicolo informativo, aderisce alla copertura assicurativa prestata da MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l’Italia anche ai sensi dell’art. 1919 del Codice civile. A tal fine dichiara di soddisfare i requisiti di assicurabilità indicati nell’art. 3 delle Condizioni di assicurazione, di essere in buono stato di salute, di non essere affetto da malattie o lesioni che necessitino di un trattamento medico, farmacologico, fisioterapico o psicoterapico continuativo neI tempo, di non essere stato assente daI Iavoro negIi uItimi 12 mesi per più di 30 giorni Iavorativi consecutivi, a causa di maIattia o di infortunio e di non essere titoIare di pensione di invaIidità o inabiIità. II sottoscritto, in caso di Iavoratore dipendente, dichiara inoItre di non avere ancora ricevuto daI datore di Iavoro una contestazione discipIinare o un’intimazione di Iicenziamento o aIcuna comunicazione scritta neIIa quaIe venga individuato come un Iavoratore oggetto di una procedura di mobiIità o di cassa integrazione. Si informa I’Assicurato che Ie commissioni percepite daII’Intermediario BrokeronIine S.r.I. sono pari aI 3,65% deII’Importo deI Premio Unico aI netto deIIe Imposte e che a taIe importo devono essere aggiunti i costi di distribuzione indicati neI riquadro che segue. Firma (leggibile) __ | |
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Importo del Premio Unico: Importo delle Imposte: Importo deI Premio Unico retrocesso aII’Intermediario Deutsche Bank S.p.A. a titoIo di remunerazione deII’attività di distribuzione deI prodotto assicurativo: |
LIFE STYLE (sottoscrivere solo in caso di adesione)
Sottoscrivere in caso di adesione | Convenzione assicurativa CLI11I820 stipulata da DEUTSCHE BANK S.p.A. con MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia e MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l’Italia ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO durata 12 mesi II sottoscritto, dopo aver preso visione deII’Informativa precontrattuaIe e deI FascicoIo informativo, aderisce aIIa copertura assicurativa prestata da MetLife Europe Limited Rappresentanza GeneraIe per I’ItaIia e MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza GeneraIe per I’ItaIia anche ai sensi deII’art. 1919 deI Codice civiIe. A taI fine dichiara di soddisfare i requisiti di assicurabiIità indicati neII’art. 3 deIIe Condizioni di assicurazione, di essere in buono stato di saIute, di non essere affetto da maIattie o Iesioni che necessitino di un trattamento medico, farmacoIogico, fisioterapico o psicoterapico continuativo neI tempo, di non essere stato assente daI Iavoro negIi uItimi 12 mesi per più di 30 giorni Iavorativi consecutivi, a causa di maIattia o di infortunio e di non essere titoIare di pensione di invaIidità o inabiIità. II sottoscritto, in caso di Iavoratore dipendente, dichiara inoItre di non avere ancora ricevuto daI datore di Iavoro una contestazione discipIinare o un’intimazione di Iicenziamento o aIcuna comunicazione scritta neIIa quaIe venga individuato come un Iavoratore oggetto di una procedura di mobiIità o di cassa integrazione. Si informa I’Assicurato che Ie commissioni percepite daII’Intermediario BrokeronIine S.r.I. sono pari aI 4,00% deII’Importo deI Premio Unico aI netto deIIe Imposte e che a taIe importo devono essere aggiunti i costi di distribuzione indicati neI riquadro che segue. Firma (leggibile) __ | |||
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Importo deI Premio Unico: | Importo deIIe Imposte: | |||
Importo deI Premio Unico retrocesso aII’Intermediario Deutsche Bank S.p.A. a titoIo di remunerazione deII’attività di distribuzione deI prodotto assicurativo: |
db Salute – INDIVIDUO E NUCLEO FAMIGLIARE (sottoscrivere solo in caso di adesione, barrando la copertura scelta)
Sottoscrivere in caso di adesione, barrando la copertura prescelta | Convenzioni assicurative AHI11I32 – AHI11I33 stipulate da DEUTSCHE BANK S.p.A. con MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO db SaIute II sottoscritto, dopo aver preso visione deII’Informativa precontrattuaIe e deI FascicoIo informativo, aderisce aIIa copertura assicurativa (barrare Ia formuIa sceIta): [ ] db SaIute durata 12 mesi – IndividuaIe(AHl11l32) premio unico 174 [ ] db SaIute durata 12 mesi – NucIeo FamiIiare (AHl11l32) premio unico 330 [ ] db SaIute durata 24 mesi – IndividuaIe (AHl11l33) premio unico 348 [ ] db SaIute durata 24 mesi – NucIeo FamiIiare (AHl11l33) premio unico 660 prestata da MetLife Europe Limited Rappresentanza GeneraIe per I’ItaIia anche ai sensi deII’art. 1919 deI Codice civiIe. Si informa I’Assicurato che Ie commissioni percepite daII’Intermediario BrokeronIine S.r.I. sono pari aI 4,00% deII’Importo deI Premio Unico aI netto deIIe Imposte e che a taIe importo devono essere aggiunti i costi di distribuzione indicati neI riquadro che segue. Firma (leggibile) __ |
Il sottoscritto, dichiara inoltre di aver letto e di approvare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 3 Diritto di recesso-Durata del contratto e proroga; Art. 5 Aggravamento del rischio; Art. 13 Forma delle comunicazioni; Art. 16 Esonero denuncia altre assicurazioni; Art. 20 Modalità assuntive; Art. 22 Residenza dell'assicurato; Art. 24 Limiti di età; Art. 26 Persone non assicurabili; Art. 28 Esclusioni; Art. 29 Oggetto dell'assicurazione; Art. 32 Denuncia del sinistro e obblighi relativi; Art. 33 Collegio Arbitrale Medico. Firma (leggibile) __ | |
INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Importo deI Premio Unico: Importo deIIe Imposte: Importo deI Premio Unico retrocesso aII’Intermediario Deutsche Bank S.p.A. a titoIo di remunerazione deII’attività di distribuzione deI prodotto assicurativo: | |
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CL/12/800 – CL/11/807 – CL/12/811 CREDITOR PROTECTION
TERMINOLOGIA CONTRATTUALE
Assicurato: la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto e che abbia aderito al Programma Assicurativo ai sensi dell’art. 3.
Assicuratore:
• Per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale, MetLife Europe Limited con Sede Legale e Direzione Generale in Dublino 2, ‘20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Irlanda e Rappresentanza Generale per l’Italia in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000. La Compagnia è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da ISVAP ad operare in Italia in regime di stabilimento al
n. I.00110 nonché al Registro delle Imprese di Roma al n. 12083481007 e svolge la propria attività assicurativa attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente Sede Legale in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx.
• Per la garanzia Perdita Involontaria d’Impiego, MetLife Europe Insurance Limited con Sede Legale e Direzione Generale in Dublino 2, ‘20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Irlanda e Rappresentanza Generale per l’Italia in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000. La Compagnia è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da ISVAP ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00109 nonché al Registro delle Imprese di Roma al n. 12083681002 e svolge la propria attività assicurativa attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente Sede Legale in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx.
Beneficiario: l’Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi.
Broker: Brokeronline S.r.l. con Sede Legale in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (XX), iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. B000141525, in data 16/04/2007.
Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e l’Assicuratore non corrisponderà la prestazione assicurata.
Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000027178, in data 01/02/2007.
Franchigia assoluta: periodo di tempo non rilevante ai fini del calcolo dell’indennizzo. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
Premio: la somma versata all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Programma Assicurativo: l’insieme delle garanzie prestate dall’Assicuratore. Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione. ART. 1 – BASE DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è assunta dall’Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati.
ART. 2 – GARANZIE
Avvertenza: l’Assicuratore non sarà tenuto a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligato a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre lo stesso a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie a seconda dell’età dell’Assicurato alla data di adesione:
Qualora l’Assicurato aderisca al Programma Assicurativo prima del compimento del 65° anno di età, il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
• Prestazione in caso di Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato (in seguito definita D);
• Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia dell’Assicurato (in seguito definita IPT);
• Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di infortunio o malattia dell’Assicurato (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna attività lavorativa che produca reddito;
• Prestazione in caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a seguito di infortunio o malattia dell’Assicurato (in seguito definita RO); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitato alcuna attività lavorativa che produca reddito - garanzia operante esclusivamente con la sottoscrizione della polizza Creditor Protection CL/12/811 e con la corresponsione del relativo premio;
• Prestazione in caso di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo dell’Assicurato (in seguito definita PII); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro dipendente del settore pubblico o privato.
Qualora l’Assicurato aderisca al Programma Assicurativo successivamente al compimento del 65° anno di età, il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
• Prestazione in caso di Decesso a seguito di infortunio dell’Assicurato (in seguito definita D);
• Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio dell’Assicurato (in seguito definita IPT);
• Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di infortunio dell’Assicurato (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna attività lavorativa che produca reddito;
• Prestazione in caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a seguito di infortunio dell’Assicurato (in seguito definita RO); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitato alcuna attività lavorativa che produca reddito - garanzia operante esclusivamente con la sottoscrizione della polizza Creditor Protection CL/12/811 e con la corresponsione del relativo premio;
• Prestazione in caso di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo dell’Assicurato (in seguito definita PII); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro dipendente del settore pubblico o privato.
Si precisa che, per i finanziamenti finalizzati all’acquisto di un impianto fotovoltaico/ eolico/solare termico, le garanzie operano come segue:
• le garanzie D e IPT sono prestate per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento, fino ad un massimo di 144 mesi;
• le garanzie ITT e PII sono prestate per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento, fino ad un massimo di 60 mesi.
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali ma l’IPT e l’ITT devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea; la PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana.
ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITà DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO
E’ assicurabile l’intestatario del contratto di finanziamento a condizione che:
• al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, abbia un’età compresa tra 18 e 72 anni non compiuti ed abbia espletato le formalità di perfezionamento del contratto di seguito indicate;
• al termine del piano di rimborso del finanziamento, non abbia ancora compiuto 72 anni di età.
In alternativa all’intestatario del contratto di finanziamento è assicurabile l’eventuale cointestatario o coobbligato o garante del contratto di finanziamento.
Formalità di perfezionamento del contratto: l’adesione al Programma Assicurativo si perfeziona con la sottoscrizione della Dichiarazione di adesione da parte dell’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al Programma Assicurativo, è riconosciuta all’Assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO
Fermo quanto stabilito all’art. 3 relativamente alle modalità di perfezionamento del contratto, il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso del finanziamento superiore a 184 giorni, dalle ore 24.00 del 30° giorno antecedente la scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata del piano del rimborso del finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del contratto - con un minimo di un mese ed un massimo di 120 mesi - a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. In caso di rinegoziazione del piano di rimborso del finanziamento la copertura viene prestata con riferimento al piano di ammortamento originario.
Si precisa che, per i finanziamenti finalizzati all’acquisto di un impianto fotovoltaico/ eolico/solare termico, il Programma assicurativo ha la seguente durata: un massimo di 144 mesi per le garanzie D e IPT ed un massimo di 60 mesi per le garanzie ITT e PII.
Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso:
- al pagamento della prestazione assicurata con riferimento alle garanzie D e IPT;
- in caso di decesso dell’Assicurato;
- in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’Assicurato;
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento, salvo quanto previsto all’art. 5.
Il presente contratto è stipulato senza clausola di tacito rinnovo.
ART. 5 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO
In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell’Assicurato, il Programma Assicurativo cessa e l’Assicuratore, per il tramite del Broker, restituirà all’Assicurato la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata del finanziamento e la sua scadenza originaria, al netto delle spese sostenute per il rimborso del premio pari a €
40.00. La porzione di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L’Assicurato, in alternativa, può richiedere che il Programma Assicurativo rimanga in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento mediante apposita comunicazione, da consegnare alla Contraente contestualmente all’estinzione del finanziamento.
Per informazioni sulla procedura di restituzione del premio è possibile contattare l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX
oppure contattare il numero telefonico 000.00.00.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
ART. 6 – RECESSO
L’Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all’Assicuratore presso il Broker scrivendo a: BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX
oppure all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto (così come descritta all’art. 3 delle Condizioni di assicurazione). Con riferimento ai Programmi Assicurativi con durata superiore a cinque anni, l’Assicurato può altresì recedere, a partire dall’inizio del quinto anno, con effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità del Programma Assicurativo nel corso della quale viene comunicato il recesso. In entrambi i casi, l’Assicuratore, per il tramite del Broker, restituirà all’Assicurato il premio già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell’Assicurato.
Per informazioni ed assistenza sulle modalità di esercizio del diritto di recesso è possibile contattare l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX
oppure contattare il numero telefonico 000.00.00.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
ART. 7 – PRESTAZIONI ASSICURATE
• In caso di Decesso (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D.
• In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica.
• In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. Per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’Assicuratore rimborserà al Beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
• In caso di Ricovero Ospedaliero (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. La prestazione viene corrisposta a condizione che il RO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO distinti). Tale garanzia è operante esclusivamente con la sottoscrizione della polizza Creditor Protection CL/12/811 e con la corresponsione del relativo premio;
• In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. Per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’Assicuratore rimborserà al Beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. La prestazione viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato, con un
contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e CIGS). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
ART. 8 – LIMITAZIONI
Carenza: non sono garantiti i licenziamenti notificati (garanzia PII) durante i primi 60 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo.
Franchigia: per la garanzia ITT è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, che decorre dal 1° giorno di inabilità; per la garanzia RO è previsto un periodo di franchigia assoluta di 7 giorni, che decorre dal 1° giorno di ricovero; per la garanzia PII è previsto un periodo di franchigia assoluta di 90 giorni, che decorre dal 1° giorno di interruzione del lavoro.
Esclusioni
• Per tutte le garanzie, le conseguenze:
- di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione al Programma Assicurativo;
- dell’uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
- di stati di alcolismo acuto o cronico;
- di un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all’AIDS;
- di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
- di guerra o insurrezione;
- di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l’Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale);
- di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l’Assicurato vi abbia preso parte attiva;
- di tutti i rischi nucleari.
• Solo per D: il suicidio dell’Assicurato accaduto nel primo anno successivo alla data di adesione al Programma Assicurativo.
• Solo per IPT, ITT e RO: le conseguenze: di malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate.
• Solo per PII: i licenziamenti notificati prima della data di adesione al Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti;
le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni, alla loro scadenza, dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o edilizia.
• Solo per RO: i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come ad esempio una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica.
• Prestazione massima: la prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di finanziamento e/o dei Programmi assicurativi di cui è titolare, è di € 75.000,00 in caso di D o IPT e di € 3.000,00 al mese in caso di ITT, RO o PII. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall’ambito della prestazione pagabile.
ART. 9 – DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro il Denunciante deve contattare nel più breve tempo possibile l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX.
Per informazioni ed assistenza sulle modalità di denuncia del sinistro è possibile contattare il numero telefonico 000.00.00.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Il Broker fornirà all’Assicurato (o ai suoi eredi/beneficiari) i seguenti moduli da compilare: 1) modulo di denuncia sinistro; 2) modulo di rapporto medico; 3) modulo per il trattamento dei dati personali dell’Assicurato a fini assicurativi (D.lgs. n. 196/2003). Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia. L’Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. L’Assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. Ai sensi dell’art. 2952 del Codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di indennizzo, l’Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari.
TERMINOLOGIA CONTRATTUALE
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CL/11/803 – CREDITOR PROTECTION
del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna
Assicurato: la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto e che abbia aderito al Programma Assicurativo ai sensi dell’art. 3.
Assicuratore:
• Per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale, MetLife Europe Limited con Sede Legale e Direzione Generale in Dublino 2, ‘20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Irlanda e Rappresentanza Generale per l’Italia in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000. La Compagnia è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da ISVAP ad operare in Italia in regime di stabilimento al
n. I.00110 nonché al Registro delle Imprese di Roma al n. 12083481007 e svolge la propria attività assicurativa attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente Sede Legale in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx.
• Per la garanzia Perdita Involontaria d’Impiego, MetLife Europe Insurance Limited con Sede Legale e Direzione Generale in Dublino 2, ‘20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Irlanda e Rappresentanza Generale per l’Italia in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000. La Compagnia è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da ISVAP ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00109 nonché al Registro delle Imprese di Roma al n. 12083681002 e svolge la propria attività assicurativa attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente Sede Legale in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx.
Beneficiario: l’Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi.
Broker: Brokeronline S.r.l. con Sede Legale in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (XX), iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. B000141525, in data 16/04/2007.
Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e l’Assicuratore non corrisponderà la prestazione assicurata.
Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000027178, in data 01/02/2007.
Franchigia assoluta: periodo di tempo non rilevante ai fini del calcolo dell’indennizzo. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
Premio: la somma versata all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Programma Assicurativo: l’insieme delle garanzie prestate dall’Assicuratore. Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione. ART. 1 – BASE DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è assunta dall’Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati.
ART. 2 – GARANZIE
Avvertenza: l’Assicuratore non sarà tenuto a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligato a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre lo stesso a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie a seconda dell’età dell’Assicurato alla data di adesione:
Qualora l’Assicurato aderisca al Programma Assicurativo prima del compimento del 65° anno di età, il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
• Prestazione in caso di Decesso a seguito di infortunio dell’Assicurato (in seguito definita D);
• Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia dell’Assicurato (in seguito definita IPT);
• Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di infortunio o malattia dell’Assicurato (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna attività lavorativa che produca reddito;
• Prestazione in caso di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo dell’Assicurato (in seguito definita PII); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro dipendente presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato.
Qualora l’Assicurato aderisca al Programma Assicurativo successivamente al compimento del 65° anno di età, il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
• Prestazione in caso di Decesso a seguito di infortunio dell’Assicurato (in seguito definita D);
• Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio dell’Assicurato (in seguito definita IPT);
• Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di infortunio dell’Assicurato (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento
attività lavorativa che produca reddito;
• Prestazione in caso di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo dell’Assicurato (in seguito definita PII); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro dipendente presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato.
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali ma l’IPT e l’ITT devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea; la PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana.
ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITà DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO
E’ assicurabile l’intestatario del contratto di finanziamento a condizione che:
• al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, abbia un’età compresa tra 18 e 72 anni non compiuti ed abbia espletato le formalità di perfezionamento del contratto di seguito indicate;
• al termine del piano di rimborso del finanziamento, non abbia ancora compiuto 72 anni di età.
In alternativa all’intestatario del contratto di finanziamento è assicurabile l’eventuale cointestatario o coobbligato o garante del contratto di finanziamento.
Formalità di perfezionamento del contratto: l’adesione al Programma Assicurativo si perfeziona con la sottoscrizione della Dichiarazione di adesione da parte dell’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al Programma Assicurativo, è riconosciuta all’Assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO
Fermo quanto stabilito all’art. 3 relativamente alle modalità di perfezionamento del contratto, il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso del finanziamento superiore a 184 giorni, dalle ore 24.00 del 30° giorno antecedente la scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata del piano del rimborso del finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del contratto - con un minimo di un mese ed un massimo di 36 mesi - a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. In caso di rinegoziazione del piano di rimborso del finanziamento la copertura viene prestata con riferimento al piano di ammortamento originario.
Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso:
- al pagamento della prestazione assicurata con riferimento alle garanzie D e IPT;
- in caso di decesso dell’Assicurato;
- in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’Assicurato;
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento, salvo quanto previsto all’art. 5.
Il presente contratto è stipulato senza clausola di tacito rinnovo.
ART. 5 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO
In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell’Assicurato, il Programma Assicurativo cessa e l’Assicuratore, per il tramite del Broker, restituirà all’Assicurato la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata del finanziamento e la sua scadenza originaria, al netto delle spese sostenute per il rimborso del premio pari a €
40.00. La porzione di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L’Assicurato, in alternativa, può richiedere che il Programma Assicurativo rimanga in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento mediante apposita comunicazione, da consegnare alla Contraente contestualmente all’estinzione del finanziamento.
Per informazioni sulla procedura di restituzione del premio è possibile contattare l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX
oppure contattare il numero telefonico 000.00.00.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
ART. 6 – RECESSO
L’Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all’Assicuratore presso il Broker scrivendo a: BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX
oppure all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto (così come descritta all’art. 3 delle Condizioni di assicurazione). In tal caso, sarà restituito all’Assicurato, per il tramite del Broker, il premio già pagato, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell’Assicurato.
Per informazioni ed assistenza sulle modalità di esercizio del diritto di recesso è possibile contattare l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX
oppure contattare il numero telefonico 000.00.00.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
ART. 7 – PRESTAZIONI ASSICURATE
• In caso di Decesso a seguito di infortunio (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D.
• In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica.
• In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
• In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. La prestazione viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e CIGS). Nessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
ART. 8 – LIMITAZIONI
Carenza: non sono garantiti i licenziamenti notificati (garanzia PII) durante i primi 60 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo.
Franchigia: per la garanzia ITT è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, che decorre dal 1° giorno di inabilità; per la garanzia PII è previsto un periodo di franchigia assoluta di 90 giorni, che decorre dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Esclusioni
• Per tutte le garanzie, le conseguenze:
- di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione al Programma Assicurativo;
- dell’uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
- di stati di alcolismo acuto o cronico;
- di un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all’AIDS;
- di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
- di guerra o insurrezione;
- di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l’Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale);
- di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l’Assicurato vi abbia preso parte attiva;
- di tutti i rischi nucleari.
• Solo per D: il suicidio dell’Assicurato accaduto nel primo anno successivo alla data di adesione al Programma Assicurativo.
• Solo per IPT e ITT: le conseguenze: di malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate.
• Solo per PII: i licenziamenti notificati prima della data di adesione al Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni, alla loro scadenza, dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o edilizia.
Prestazione massima: la prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di finanziamento e/o dei Programmi assicurativi di cui è titolare, è di € 5.000,00 in caso di D o IPT e di € 3.000,00 al mese in caso di ITT o PII. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall’ambito della prestazione pagabile.
ART. 9 – DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro il Denunciante deve contattare nel più breve tempo possibile l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX.
Per informazioni ed assistenza sulle modalità di denuncia del sinistro è possibile contattare il numero telefonico 000.00.00.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Il Broker fornirà all’Assicurato (o ai suoi eredi/beneficiari) i seguenti moduli da compilare: 1) modulo di denuncia sinistro; 2) modulo di rapporto medico; 3) modulo per il trattamento dei dati personali dell’Assicurato a fini assicurativi (D.lgs. n. 196/2003). Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia. L’Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. L’Assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. Ai sensi dell’art. 2952 del Codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di indennizzo, l’Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari.
TERMINOLOGIA CONTRATTUALE
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CL/11/820 LIFESTYLE
• Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo
Assicurato: la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto e che abbia aderito al Programma Assicurativo ai sensi dell’art. 3.
Assicuratore:
• Per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale, MetLife Europe Limited con Sede Legale e Direzione Generale in Dublino 2, ‘20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Irlanda e Rappresentanza Generale per l’Italia in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000. La Compagnia è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da ISVAP ad operare in Italia in regime di stabilimento al
n. I.00110 nonché al Registro delle Imprese di Roma al n. 12083481007 e svolge la propria attività assicurativa attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente Sede Legale in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx.
• Per la garanzia Perdita Involontaria d’Impiego, MetLife Europe Insurance Limited con Sede Legale e Direzione Generale in Dublino 2, ‘20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Irlanda e Rappresentanza Generale per l’Italia in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000. La Compagnia è iscritta nell’elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da ISVAP ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00109 nonché al Registro delle Imprese di Roma al n. 12083681002 e svolge la propria attività assicurativa attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente Sede Legale in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx.
Beneficiario: l’Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi.
Broker: Brokeronline S.r.l. con Sede Legale in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx (XX), iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. B000141525, in data 16/04/2007.
Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e l’Assicuratore non corrisponderà la prestazione assicurata.
Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000027178, in data 01/02/2007.
Franchigia assoluta: periodo di tempo non rilevante ai fini del calcolo dell’indennizzo. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
Premio: la somma versata all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Programma Assicurativo: l’insieme delle garanzie prestate dall’Assicuratore. Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione. ART. 1 – BASE DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è assunta dall’Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati.
ART. 2 – GARANZIE
Avvertenza: l’Assicuratore non sarà tenuto a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligato a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre lo stesso a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le garanzie di seguito indicate, in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di adesione. Le garanzie sono prestate per la durata di 12 mesi a partire dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo così come definito all’articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione.
Assicurato con età alla data di adesione minore di 65 anni:
• Decesso per qualsiasi causa (in seguito definita D);
• Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (in seguito definita IPT);
• Inabilità Temporanea Totale a seguito di infortunio o malattia (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna attività lavorativa che produca reddito;
oggettivo (in seguito definita PII); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro dipendente del settore pubblico o privato.
Assicurato con età alla data di adesione maggiore od uguale a 65 anni:
• Decesso a seguito di infortunio (in seguito definita D);
• Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio (in seguito definita IPT);
• Inabilità Temporanea Totale a seguito di infortunio (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro autonomo o non esercitano alcuna attività lavorativa che produca reddito;
• Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (in seguito definita PII); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, esercitano una professione di lavoro dipendente del settore pubblico o privato. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali ma l’IPT e l’ITT devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea; la PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di
lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana.
ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITà DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO
Persone assicurabili: sono assicurabili le persone fisiche con età, alla data di adesione al Programma Assicurativo, compresa tra 18 e 71 anni non compiuti.
Formalità di assunzione medica e modalità di perfezionamento del contratto: si richiede la sottoscrizione della Dichiarazione di adesione riportata nel Modulo di adesione al Programma Assicurativo. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione della Dichiarazione di adesione da parte dell’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al Programma Assicurativo, è riconosciuta all’Assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO
Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 della data di perfezionamento del contratto (così come definita all’art. 3 delle Condizioni di assicurazione) e rimane in vigore per 12 mesi, a condizione che il premio corrispondente risulti pagato.
Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso:
• al pagamento della prestazione assicurata con riferimento alle garanzie D e IPT;
• in caso di decesso dell’Assicurato;
• in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’Assicurato.
Il presente contratto è stipulato senza clausola di tacito rinnovo.
ART. 5 – RECESSO
L’Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all’Assicuratore presso il Broker. scrivendo a: BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX
oppure all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto (così come descritta all’art. 3). In tal caso, sarà restituito all’Assicurato, per il tramite del Broker, il premio già pagato, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
Per informazioni ed assistenza sulle modalità di esercizio del diritto di recesso è possibile contattare l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX
oppure contattare il numero telefonico 000.00.00.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
ART. 6 – PRESTAZIONI ASSICURATE
• In caso di Decesso (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7,
l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00.
• In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica.
• In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che l’ITT abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITT, fino ad un massimo di 10 prestazioni. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito.
• In caso di Perdita Involontaria d’Impiego (PII) dell’Assicurato a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a
€ 250,00, a condizione che la PII abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 90 giorni consecutivi. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di PII, fino ad un massimo di 9 prestazioni. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge.
ART. 7 – LIMITAZIONI
Carenza: non sono garantiti i licenziamenti notificati (garanzia PII) durante i primi 60 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo.
Franchigia: per la garanzia ITT è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, che decorre dal 1° giorno di inabilità; per la garanzia PII è previsto un periodo di franchigia assoluta di 90 giorni, che decorre dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Esclusioni
• Per tutte le garanzie, le conseguenze:
- di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione al Programma Assicurativo;
- dell’uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
- di stati di alcolismo acuto o cronico;
- di un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all’AIDS;
- di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
- di guerra o insurrezione;
- di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l’Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale);
- di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l’Assicurato vi abbia preso parte attiva;
- di tutti i rischi nucleari.
• Solo per D: il suicidio dell’Assicurato accaduto nel primo anno successivo alla data di adesione al Programma Assicurativo.
• Solo per IPT e ITT: le conseguenze: di malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate.
• Solo per PII: i licenziamenti notificati prima della data di adesione al Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni, alla loro scadenza, dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o edilizia.
Prestazione massima: la prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei Programmi Assicurativi di cui è titolare, è di:
• € 5.000,00 in caso di D e IPT;
• € 2.500,00 in caso di ITT;
• € 2.250,00 in caso di PII.
ART. 8 – PREMIO ASSICURATIVO
Il premio, unico per l’intera durata del Programma Assicurativo, è pari a € 144,00. Il premio, su delegazione dell’Assicurato, viene versato in via anticipata ed in un’unica soluzione dalla Contraente all’Assicuratore.
Ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile, in caso di mancato pagamento del premio, il Programma Assicurativo resta sospeso sino alle ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato paga quanto è da lui dovuto.
ART. 9 – DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro il Denunciante deve contattare nel più breve tempo possibile l’Assicuratore presso il Broker scrivendo a:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX.
Per informazioni ed assistenza sulle modalità di denuncia del sinistro è possibile contattare il numero telefonico 000.00.00.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Il Broker fornirà all’Assicurato (o ai suoi eredi/beneficiari) i seguenti moduli da compilare: 1) modulo di denuncia sinistro; 2) modulo di rapporto medico; 3) modulo per il trattamento dei dati personali dell’Assicurato a fini assicurativi (D.lgs. n. 196/2003). Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia. L’Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. L’Assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. Ai sensi dell’art. 2952 del Codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di indennizzo, l’Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari.
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE db SALUTE AH/11/32 – AH/11/33
Assicurato: il cliente di Deutsche Bank S.p.A. che abbia aderito alla Convenzione “Surgical Cash per l’Individuo o la Famiglia” sottoscrivendo l’apposita clausola riportata nel Modulo di Adesione al Programma Assicurativo.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Assicuratore: MetLife Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Beneficiario: l’Assicurato stesso.
Compagnia: MetLife Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contraente: Deutsche Bank S.p.A.
Convivente more uxorio: la persona stabilmente convivente con il Contraente nella stessa residenza.
Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento.
Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono operanti, a condizione che sia stato pagato il premio unico pattuito.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall’Assicuratore, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare all’Assicurato e al Contraente, composta da: Nota informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Nomenclatore, Modulo di Adesione.
Indennizzo: somma dovuta dall’Assicuratore a titolo di ristoro del danno subito da un proprio Assicurato al verificarsi del sinistro coperto dal presente contratto di Assicurazione.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all’Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intervento chirurgico: tecnica terapeutica cruenta applicata sull’Assicurato, mediante uso di strumenti operatori, finalizzata a risolvere una patologia o una lesione conseguente ad infortunio e/o malattia.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di Legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungodegenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non conseguente ad infortunio. Malattia cronica: malattia ad andamento prolungato con scarsa tendenza alla guarigione. Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti che siano note e/o diagnosticate al Contraente e/o all’Assicurato alla data di sottoscrizione della polizza.
Modulo di Adesione al Programma Assicurativo: il documento che prova l’Assicurazione. Nomenclatore: l’elenco di interventi chirurgici classificati per tipologia e suddivisi per classi di indennizzo.
Nucleo Familiare: (esclusivamente se evidenziati dallo stato di famiglia):
• il coniuge (purché non divorziato o separato legalmente) o il convivente more uxorio;
• i figli dell’Assicurato.
Nella qualifica di “figli” devono ritenersi compresi anche:
- i figli naturali legalmente riconosciuti;
- i minori legalmente affidati od adottati.
Opzione: la combinazione di garanzie prescelte dall’Assicurato (Individuo o Famiglia).
Parti: L’Assicurato, il Contraente e l’Assicuratore che sottoscrivono il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta in un’unica soluzione dall’Assicurato all’Assicuratore. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazioni Assicurate: la somma che l’Assicuratore si impegna a pagare, al verificarsi di un evento assicurato a termini di Polizza, differenziata per ciascuna garanzia prestata, indicata nel Modulo di Adesione.
Ricovero: la degenza dell’Assicurato in Istituto di Cura, pubblico o privato, che comporti almeno un pernottamento.
Sforzo: impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle normali attività e dagli atti di forza lavorativi dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Somma Assicurata: la somma che l’Assicuratore si impegna a pagare al verificarsi di un evento assicurato ai termini della Polizza, differenziata per ciascuna classe di intervento, in base al piano di copertura prescelto dall’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Termini di carenza: periodo iniziale dalla data di decorrenza del contratto durante il quale l’eventuale sinistro non è indennizzato dall’Assicuratore.
BASE DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è assunta dall’Assicuratore in base alle dichiarazioni effettuate dal Contraente e dall’Assicurato per sé stesso e per i propri familiari. Il rischio assunto dall’Assicuratore è stato oggetto di valutazione in relazione all’insieme delle informazioni assunte dalla Contraente e dall’Assicurato, della cui veridicità si assumono la responsabilità.
L’Assicurato ha la facoltà di scegliere tra le seguenti opzioni:
Opzione Individuo: la garanzia opera a favore del solo Assicurato che ha sottoscritto il Modulo di adesione
Opzione Nucleo Familiare: la garanzie opera a favore dell’Assicurato e del suo nucleo familiare, così come definito nel glossario.
AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese e necessarie per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. La Compagnia non sarà tenuta a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
MODALITà DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO – DECORRENZA - PAGAMENTO DEL PREMIO
Il contratto si conclude nel momento in cui l’Assicurato, dopo aver preso visione delle Condizioni di Assicurazione, ne accetta i contenuti mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione che costituisce piena prova dell’avvenuta conclusione del contratto.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione, se il premio unico è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. DIRITTO DI RECESSO - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA
Il contratto ha durata unica di 12 mesi in caso di adesione alla polizza AH/11/32 ovvero di 24 mesi in caso di adesione alla polizza AH/11/33 ed è senza tacito rinnovo. La decorrenza e la scadenza sono indicate nel Modulo di Adesione. La garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma del Codice Civile. L’Assicurato ha diritto di recedere entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITà
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze rese dall’Assicurato anche per conto dei propri familiari, relative a circostanze tali che la compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato di cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave, ai sensi e per gli affetti dell’art. 1892 c.c. e dell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Compagnia potrà esercitare il diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1893 c.c. e dell’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza: Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1895 c.c..
AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Non sono considerate causa di aggravamento o diminuzione del rischio le variazioni della professione degli Assicurati o del loro stato di salute.
Resta fermo che la copertura non opera a favore di quei soggetti dichiarati “non assicurabili” ai sensi dell’Art. “persone non assicurabili” ancorché presenti nello Stato di Famiglia, ed è da considerarsi immediatamente sospesa, qualora le condizioni di non assicurabilità siano presenti al momento della sottoscrizione o insorgano successivamente alla data di conclusione del contratto.
La copertura decade qualora le condizioni di non assicurabilità insorgano successivamente alla data di conclusione del contratto. Nel caso in cui sia stata prescelta l’opzione “Individuo” la Compagnia restituirà all’Assicurato il premio già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
LIMITI TERRITORIALI, RESIDENZA, ETA’ DEGLI ASSICURATI
Il contratto assicura la copertura in relazione agli eventi verificatisi in qualsiasi località del mondo, purché gli Assicurati siano residenti nel territorio della Repubblica Italiana.
Sono assicurabili tutte le persone e le persone fisiche che alla data di sottoscrizione del contratto abbiano:
- fra i 18 e 65 anni non compiuti in caso di adesione all’opzione Individuo;
- fra i 2 e i 65 anni non compiuti in caso di adesione all’opzione Nucleo Familiare.
Il limite massimo di età assicurabile è comunque pari a 66 anni in caso di adesione alla polizza AH/11/32 ovvero di 67 anni in caso di adesione alla polizza AH/11/33.
RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L’Assicuratore rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall’art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
PIANO DELLE GARANZIE PRESTATE, SOMME ASSICURATE
La Società garantisce in caso di intervento chirurgico reso necessario da Infortunio o Malattia Improvvisa, un indennizzo determinato in misura fissa e forfetaria in base alla classe di appartenenza dell’intervento subito, come specificato nel “Nomenclatore degli Interventi Chirurgici”. La prestazione è dovuta unicamente in relazione agli interventi elencati nel Nomenclatore Mod. MI ed. 01.09.2011.
L’Assicurazione è prestata a condizione che l’Intervento cui l’Assicurato è stato sottoposto:
- sia ricompreso tra quelli elencati nel “Nomenclatore mod. MI ed. 01.09.2011;
- sia richiesto come necessario da un medico;
- richieda la presenza di un medico anestesista durante l’atto operatorio;
- richieda un atto medico perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti;
- sia effettuato in un Istituto di Cura regolarmente autorizzato al ricovero in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità;
- comporti almeno un pernottamento dell’Assicurato in regime di ricovero ordinario;
- venga effettuato in Italia o all’estero qualora l’Assicurato si trovi in viaggio fuori del paese per un massimo di 60 giorni.
L’Assicuratore garantisce il pagamento dell’indennizzo forfetario corrispondente alla classe di appartenenza dell’intervento chirurgico, in base alle seguenti modalità:
- 100% in caso di intervento presso una struttura sanitaria pubblica o privata;
- in caso di più interventi effettuati durante lo stesso ricovero, l’Assicuratore corrisponde solo l’importo relativo all’intervento di classe più elevata fra quelli eseguiti;
- in caso di più interventi distanti fra loro meno di 30 giorni, l’Assicuratore corrisponde l’importo che risulti minore tra la somma degli indennizzi dovuti per i singoli interventi e il 150% dell’indennizzo previsto per l’intervento di classe più elevata fra quelli eseguiti.
TERMINI DI CARENZA
Le garanzie previste dal presente contratto si intendono operanti:
- dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza per gli interventi conseguenti ad infortuni;
- dalle ore 24.00 del 90° giorno successivo alla data di decorrenza per gli interventi conseguenti a malattia improvvisa.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante il medesimo Assicurato e identiche garanzie, gli anzidetti termini di carenza si intendono non applicabili per le somme già assicurate.
PATOLOGIE PREESISTENTI
L’assicurazione non è operante per gli Interventi riconducibili a infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici preesistenti alla data di decorrenza del contratto intendendosi per tali quelli per i quali l’Assicurato:
- sia stato visitato e/o curato da un medico;
- abbia assunto terapia farmacologica;
- abbia eseguito accertamenti diagnostici. PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, le persone che abbiano, siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organico cerebrali, forme maniaco-depressive, stati paranoici, siano portatrici di invalidità permanente di grado pari o superiore ai 2/3 della capacità generica riconosciuta dall’ INPS o da altro Ente previdenziale pubblico.
Al ricorrere di una delle condizioni di non assicurabilità sopra indicate, sia essa preesistente o sopravvenuta in corso di rapporto contrattuale, ogni copertura di polizza dovrà intendersi inefficace, a prescindere dalla circostanza che tale causa di inassicurabilità fosse stata eventualmente dichiarata al momento dell’assunzione e ciononostante il rischio sia stato erroneamente assunto.
Relativamente alla opzione “Individuo” se la causa di inassicurabilità fosse preesistente all’assunzione ed ignota all’Assicurato, il premio assicurativo non goduto sarà restituito all’Assicurato.
Nell’ipotesi di cause di inassicurabilità sopravvenute, l’inefficacia decorrerà dalla data in cui la condizione è divenuta nota o è stata diagnosticata all’Assicurato a cui spetterà il rimborso della quota parte di premio non goduta, al netto delle imposte di legge.
Relativamente alla opzione “Nucleo Familiare” nessun sinistro potrà essere indennizzato ad un Assicurato per il quale sussiste una causa di inassicurabilità, eccezion fatta per quelli eventualmente verificatisi prima della sopravvenienza, in corso di contratto, di una condizione di non assicurabilità. Nessun rimborso di premio è dovuto in quanto la copertura assicurativa rimane operante per gli altri componenti del Nucleo stesso. ESCLUSIONI
Fermo quanto disposto dal precedente Art. “Persone non assicurabili”, sono esclusi dall’assicurazione le prestazioni previste in polizza subite a seguito di:
- partecipazione a guerra, insurrezione generale, occupazione militare ed invasione (tale esclusione opera dopo il 14° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- delitti dolosi compiuti dall’Assicurato, partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere;
- abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico, ubriachezza accertata;
- suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
- tutte le conseguenze, dirette o indirette, risultanti da un infortunio o da una malattia antecedente alla data di decorrenza della polizza;
- uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove, uso di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e sport aerei in genere;
- dalla pratica, a qualunque titolo, dei seguenti sport: paracadutismo, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia, sport subacquei relativamente ad immersioni con autorespiratore;
- dalla partecipazione in qualità di tesserato, sotto l’egida delle relative Federazioni Sportive, a corse, gare e relativi allenamenti di: baseball, calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci e sci nautico;
- dalla pratica di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria.
Sono inoltre esclusi gli interventi:
- di chirurgia plastica o estetica, anche quando conseguenza di un infortunio o malattia;
- finalizzati alla fecondazione o infertilità, maternità, gravidanza, aborto;
- per la donazione di organi o tessuti;
- per l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza;
- di chirurgia rifrattiva;
- di chirurgia dentale, anche quando conseguenza di un Infortunio o malattia;
- connessi a trattamenti di dialisi.
DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro la denuncia con l’indicazione del luogo, giorno ed ora del ricovero e delle cause che lo hanno determinato, corredata dalla documentazione medica deve essere fatta per iscritto entro 60 giorni dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, utilizzando l’apposito modulo di denuncia predisposto dall’Assicuratore, allegato alla presente polizza, contenente anche la Guida alla compilazione del Modulo di denuncia Xxxxxxxx nel quale viene riportata la documentazione da inviare in funzione del tipo di richiesta di indennizzo.
E’ considerata come data di denuncia sinistro la data di spedizione della denuncia attestata dal timbro dell’Ufficio Postale.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. L’Assicuratore si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione, oltre quella riportata nell’apposito modulo.
L’Assicurato deve consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Assicuratore, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.
Il Modulo di Denuncia Sinistro, deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere corredato dagli originali/copie conformi agli originali della documentazione medica. Il modulo e la documentazione devono essere inviati, con raccomandata A.R., entro 60 giorni dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, al seguente indirizzo:
BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI DB - XXXXXXX XXXXXXX 000 - 00000 XXXXXXX.
Per informazioni ed assistenza sulle modalità di denuncia del sinistro è possibile contattare il numero telefonico 000.00.00.00, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure scrivere all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. ARBITRATO
In caso di controversie mediche sulla natura dell’evento, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, Sede dell’Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Avvertenza: le parti conservano in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.