POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D’ARTE
Lotto 2
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D’ARTE
Stipulata tra:
ASP CITTA’ DI BOLOGNA |
Sede Legale: VIA MARSALA 7 – 00000 XXXXXXX |
Sede Xxx.xx: XXXXX XXXX X. 00 - 00000 XXXXXXX |
C.F. 03337111201 |
CODICE CIG 9037599E9D |
Durata del contratto:
Dalle ore 24:00 del | 30.04.2022 |
Alle ore 24:00 del | 31.12.2025 |
UBICAZIONI DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE
La garanzia è prestata su base di “valore dichiarato” e si riferisce agli oggetti d’arte descritti negli elenchi a mani del Contraente. La Stima accettata allegata costituisce parte integrante del capitolato
Descrizione | Valore | Tasso |
Somma assicurata sulla base di “stima accettata” | € 13.416.485,00 | .....‰ |
Totale Lordo ( Esente imposte) |
Premio non soggetto ad imposte governative come da D.L. n 52 del 22/01/2004)
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI
Art. 1 – Definizioni
Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per "Società": l'impresa assicuratrice;
per "Broker": l’intermediario incaricato dal Contraente della gestione e esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono
derivarne;
per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per “Fabbricati”: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi
fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nella definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento;
per “Beni”: oggetti d’arte o di particolare riconosciuto valore artistico e/o storico e/o scientifico quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
□disegni, dipinti, quadri, tele, acqueforti, fotografie;
□ bronzi, avori, marmi, gessi, calchi, cere;
□ libri rari, manoscritti, miniature, biblioteche e collezioni librarie in genere;
□ tessuti pregiati, costumi, cuoi, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi;
□ porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non;
□ monete, gioielli, numismatica storica ed antica;
□ strumenti musicali;
□ mobili;
□ armi, armature, stendardi e vessilli;
□ reperti archeologici, fossili, minerali, scheletri, campioni geologici, animali
□ collezioni preistoriche ed etnografiche; collezioni botaniche; collezioni zoologiche, entomologiche e malacologiche; collezioni paleontologiche e geologiche; collezione faunistiche, mineralogiche, petrografiiche;
□ modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico;
□ prototipi; attrezzature da laboratorio, pezzi unici od originali.
Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi.
Sia di proprietà che di terzi, sia in comodato che in deposito.
per “Incombustibilità”: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura
per “Enti all’aperto”:
per “valore commerciale”: per “stima accettata”:
per “valore dichiarato”:
per “deprezzamento”:
per “Malattia Trasmissibile”
di 750°C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione
esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno;
impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all’uso per cui sono stati progettati all’aperto;
il prezzo corrente dell’oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
la diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione,
contatto o esposizione.
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.).
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Le parti convengono inoltre che non sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione o ristrutturazione, di lavori di costruzione e allestimento, nonché le eventuali vicinanze pericolose che si verifichino per fatto altrui o al di fuori degli insediamenti assicurati.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società:
- il rinnovo ex art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un periodo massimo di 36 mesi. La Società, si impegna sin d’ora a rinnovare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
- una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata) del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."
La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato
Art. 5 – Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata o pec. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 13– “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:
sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. .
Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911
c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 15 - Clausola Broker
Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx, x 0
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 12% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 – Rinuncia alla surroga
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
A parziale deroga dell’art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di surroga nei confronti di utenti, fornitori del Contraente e/o dell’Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.
Art. 19 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 20 - Sanction Clause / OFAC
Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
SEZIONE 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società oppure al Broker;
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente/Assicurato deve altresì:
a) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, e comunque per i sinistri furto, rapina, xxxxxx, estorsione, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
b) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
c) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività; inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. Poichè scopo primario dei musei è la salvaguardia dei beni culturali, indifferibili interventi a scopo conservativo potranno essere effettuati sugli stessi, anche subito dopo il sinistro, tenendone adeguata documentazione
Art. 2 – Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Si precisa che la procedura di arbitrato potrà essere attivata solamente nei limti in cui tale possibilità, in considerazione della natura pubblica del Contraente, sia consentita dalle leggi in vigore al momento dell’eventuale richiesta di attivazione.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito,
Art. 3 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla Sezione 3 art. 1 “Obblighi in caso di sinistro”;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della presente Sezione all’art. “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.
Art. 4 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiate.
Art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
Base di valutazione
In caso di perdita totale di uno o più beni assicurati la Società corrisponde una somma pari al valore di mercato dell’oggetto nel luogo e al momento del sinistro (art. 1908 C.C. 3° comma). Per i beni assicurati su base di stima accettata, come precisato in polizza, il valore dell’oggetto è quello di detta stima.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato, corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva nel momento e nel luogo del sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, o corrisponde il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l’intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.
In caso di sinistro relativo ad uno o più oggetti facenti parte di insiemi quali coppie, parures o serie in genere, la società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
Art. 6 – Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.
Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.
Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.
Art. 7 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 8 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in quest’ultimo caso , alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato.
Art. 9 – Recuperi
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
SEZIONE 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati, causati, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1912 del C.C., da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.
La copertura s’intende prestata durante la giacenza, il trasporto (nei limiti di cui all’art. 20 delle Sezione 5) e le fasi di imballaggio/disimballaggio e allestimento/disallestimento.
Art. 2 – Limiti spaziali e temporali
L’assicurazione di intende prestata oltre che per la giacenza nei locali indicati nella presente Sezione anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all’interno dei locali stessi e/o tra un luogo e l’altro di quelli indicati in polizza, nonché, previa notifica alla Società, nelle nuove sedi permanente. La garanzia viene altresì estesa ai trasporti fra le sedi indicate in polizza. Sono in tal caso dovranno essere adottate le seguenti misure:
- fino ad € 500.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell’autocarro muniti di telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste;
- da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell’autocarro muniti di cellulare e scorta armata;
- da € 1.500.001 ad € 5.000.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell’autocarro muniti di cellulare e scorta armata.
La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l’imballo siano effettuati da operatori specializzati.
La Società rinuncia altresì a rivalersi, salvo nel caso di dolo, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti del presente articolo, a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporto di oggetti d’arte.
Art. 3- Rottura accidentale di beni fragili
Premesso che per fragili si intendono, a titolo esemplificativo, quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino caratteristiche di fragilità l’assicurazione è estesa alla rottura accidentale dei fragili durante la giacenza, il trasporto, le operazioni di trasloco e ristrutturazione dei locali a condizioni che siano riposti in vetrine o teche chiuse o basamenti o siano collocati in zone non di passaggio.
La garanzia comprende altresì le rotture accidentali durante il maneggio per:
• La pulizia ordinaria
• L’esame dei beni
• Il riordino dei beni
purchè tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.
Art. 4 – Coppie, servizio, serie, parures, collezioni
Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parure e/o serie e/o collezione, il danno indennizzabile a termini di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della coppia e/o servizio e/o parure e/o serie e/o collezione ma, in nessun caso si può considerare tale danno come una perdita totale dell’intero servizio e/o parure e/o serie e/o collezione.
Art. 5 – Opere d’arte costituite da Installazioni audio/video
Limitatamente alle installazioni audio/video e simili, in caso di sinistro l’indennizzo da parte della Società è limitato ai soli costi di sostituzione con altri elementi identici o, se non più in produzione, con altri similari. Restano esclusi dall’indennizzo i danni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ma non i danni conseguenti agli stessi. E’ in ogni caso sempre escluso il deprezzamento dell’opera.
Art. 6 – Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno nessuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 7 – Beni in giacenza presso terzi
La Società si obbliga a tenere indenni i beni assicurati indicati in polizza, senza alcun sovrappremio, anche quando si trovino temporaneamente in giacenza presso terzi, ovvero, ad esempio: Gallerie d’Arte, Musei, Fiere, Mostre, Restauratori e corniciai, a condizione che i fabbricati siano in muratura e i locali siano protetti da robusti serramenti e da impianto automatico di allarme antifurto ed antintrusione e chiusi da serrature di sicurezza.
Art. 8 – Esenzione imposte
Il Contraente dichiara che i beni assicurati con la presente polizza sono di interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell’art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137, pertanto sono esenti da imposte ai sensi di legge n. 53 del 28/02/1983.
Art. 9 - Rischi esclusi
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a) i danni causati dalla continua esposizione al gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose;
b) i danni causati da cattivo stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell’ente assicurato, vizio proprio e/o intrinseco del bene;
c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
d) i danni causati da funghi, batteri, parassiti e roditori in genere;
e) i danni aventi la loro diretta origine in un’operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) e/o di indagini chimiche, fisiche o biologiche, effettuata da personale non specializzato e/o con metodologie non idonee. Restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato
conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare, restaurare o conservare gli enti assicurati;
f) i danni subiti dai beni posti all’aperto salvo diversa specifica pattuizione;
g) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici dovuti al funzionamento o ad usura;
h) i danni causati, determinati od agevolati, con dolo o colpa grave, dal Contraente e/o dall’Assicurato;
i) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati, da dipendenti del Contraente o dell’Assicurato e/o dalle persone del cui operato Essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali; a tal riguardo, i danni sono comunque ricompresi nell’assicurazione, a condizione che il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo;
l) i xxxxx conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati o agevolati, con dolo o colpa grave, da parenti, fino al terzo grado o affini, del Contraente o dell’Assicurato o dei suoi dipendenti; a tal riguardo, i danni sono comunque ricompresi nell’assicurazione, a condizione che il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo;
m) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere nonché la mancanza di enti assicurati rilevata in occasione di inventario;
n) i danni attribuibili ad eventi il cui verificarsi è certo;
o) i danni causati da o conseguenti a truffe;
p) i danni indiretti in genere anche se conseguenti ad un danno materiale indennizzabile;
q) i danni direttamente o indirettamente causati da, verificatisi in seguito a o come conseguenza di:
- Guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno);
- Guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato;
- Confisca, nazionalizzazione, requisizione, acquisto coattivo, esercizio di diritto di prelazione, azione di restituzione o distruzione o danneggiamento dei Beni Assicurati a seguito o in forza di provvedimenti adottati da un governo e/o da un’autorità pubblica;
- Scioperi, sommosse o tumulti popolari.
r) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
s) i danni verificatisi in occasione di terremoti;
t) i danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;
u) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
v) salvo diversamente disposto in Polizza, i danni avvenuti durante e/o in conseguenza di trasporti o impiego al di fuori dell’ubicazione del rischio indicata nella scheda di Polizza.
w) perdite, danni, costi o spese di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:
1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a un’epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.
Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.
La presenza di una o più persone in un’ubicazione assicurata, potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile, non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo;
x) fatti salvi i successivi paragrafi 2, 3 e 5, perdite, danni, o qualsivoglia esborso economico direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da:
1.1 guasto, errore o mancato funzionamento di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici, processi o qualsiasi altro sistema elettronico,
1.2 uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico.
2. Qualora questa clausola sia prevista la copertura dei rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da una potenza belligerante o contro di essa, oppure atti di terrorismo o di qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 non si applica per escludere perdite (che risulterebbero altrimenti coperte) derivanti dall'utilizzo di computer, sistemi informatici o programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di sparo di armi o missili.
3. Resta inteso e concordato che il paragrafo 1 non si applica ai casi (che risulterebbero altrimenti coperti) di perdita della proprietà assicurata o danno causati da un Attacco informatico mirato. L'onere di provare l'applicabilità della copertura ai sensi di queste disposizioni di reinclusione incombe sull'Assicurato.
4. Ai fini del paragrafo 3, per Attacco informatico mirato si intende l'uso o impiego, al fine di causare danni, di computer, sistemi informatici, programmi informatici, codici nocivi, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico, laddove l'intenzione sia quella di danneggiare esclusivamente l'Assicurato o la sua i suoi beni.
5. Questa polizza non comprende la copertura di dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente affermato in altre parti della suddetta polizza.
Art. 10– Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato ha l’obbligo, per la durata del presente contratto, di adottare tutta la cura necessaria al mantenimento in buono stato, alla tutela e alla sicurezza dei beni assicurati (salvo il caso fortuito o circostanza di forza maggiore) e di utilizzare tutti i mezzi di protezione e chiusura di cui dispone e di tenerli in perfetto stato di funzionamento.
Tuttavia r le persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne, che non superino le due ore.
SEZIONE 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Stima accettata
Se tutte le opere, o parte di esse, sono state stimate da perito esperto in opere d’arte, beneviso alla Società, il valore riportato nella perizia s’intende il valore dell’opera al momento del sinistro, tale stima s’intende accettata tra le Parti così come previsto dall’art.1908 del Codice Civile.
Art. 2 – Deprezzamento
La presente assicurazione copre il deprezzamento dell’opera causato da un evento coperto dalla presente assicurazione, fino al 100% del valore assicurato.
Art. 3 – Furto, Rapina, Estorsione
La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata all’esterno, purché, nel caso di furto, tentato o consumato, l’autore si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali i uno dei modi sopraindicati, abbia violato le difese come previsto dalla lettera a). Sono parificati ai danni da furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant’altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto o rapina, compresi i danni ai sistemi di allarme e videosorveglianza, fino alla concorrenza di € 30.000,00 per sinistro.
L’assicurazione è estesa all’estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.
Art. 4 – Furto commesso da addetti alla sorveglianza e dipendenti del Contraente/Assicurato
La garanzia è estesa:
• al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dagli addetti alla sorveglianza dei locali presso i quali vengono esposte le opere, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell’impianto di allarme.
• al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dai dipendenti del Contraente/Assicurato sempreché l’autore del furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
Il Contraente e /o l’Assicurato hanno l’obbligo di agire giudizialmente nei confronti dei responsabili accertati
Art. 5 - Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza all’interno dei locali commesso durante l’orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all’evento stesso, ed a condizione che nello spazio espositivo dell’esposizione vi sia almeno un addetto preposto alla vigilanza ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.
Art. 6 – Deroga ai mezzi di chiusura
E’ convenuto che qualora si verificasse un sinistro quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti, gli impianti d’allarme ed i mezzi di protezione e chiusura, la Società indennizzerà il sinistro applicando il 50% dell’importo liquidabile a termini della presente polizza mentre il restante 50% del danno resterà a carico dell’Assicurato senza che egli possa assicurarlo diversamente.
Art. 7 - Scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo
In deroga a quanto previsto dall’art. 8 “Rischi esclusi” si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per perdite e danni occorsi alle opere assicurate per atti di terzi a seguito di usurpazione di pubblici poteri, scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro, a seguito di tumulti o sommosse civili, compiuti per motivi politici o terroristici, compiuti per vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.
Art. 8 – Terremoto
In deroga a quanto previsto dall’art. 8 “Rischi esclusi” si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.
Art. 9 – Inondazioni e alluvioni
In deroga a quanto previsto dall’art. 8 “Rischi esclusi” si si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Art. 10– Dolo e colpa grave
In deroga a quanto previsto dall’art. 8 “Rischi esclusi” si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche in caso di danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché da dolo e/o colpa grave dei loro dipendenti e/o delle persone per le quali sono legalmente responsabili, fermo il diritto di surroga di cui all’art. 18 della Sezione 2.
Art. 11 – Variazioni climatiche
In deroga a quanto previsto dall’art. 8 “Rischi esclusi” si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni e le perdite derivanti da brusche variazioni climatiche, purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione o condizionamento.
Art. 12 – Tarli, tarme, altri insetti, funghi, batteri, parassiti e roditori in genere
In deroga a quanto previsto dall’art. 8 “Rischi esclusi” ai punti C) e D) si conviene tra le Parti che l’assicurazione è operante anche per i danni e le perdite causati da tarli, tarme, altri insetti, funghi, batteri, parassiti e roditori in
genere entro il limite massimo di € 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo e previo sopralluogo effettuato da ditte specializzate.
Art. 13 – Beni all’aperto
In deroga a quanto previsto dall’art. 8 “Rischi esclusi” al punto F) l’assicurazione è estesa ai beni collocati all’aperto, entro il limite massimo di € 20.000,00=
Per le opere d’arte collocate all’aperto, all’esterno dei locali s’intendono esclusi dalla garanzia gli atti vandalici, le rigature, le ossidazioni ed imbrattamenti in genere e i danni da furto; inoltre in caso, e/o in previsione di eventi non altrimenti esclusi, a causa dei quali sia immaginabile che un danno possa derivare alle opere, è fatto obbligo al Contraente di porre in essere le ragionevoli misure di salvaguardia dell’integrità delle opere stesse.
Art. 14 - Onorari periti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.
Art.15 - Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 16 - Parificazione ai danni da incendio
Sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.
Art. 17 - Spese di rimozione macerie
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00.
Art. 18 - Oggetti d’arte acquisiti durante il periodo di copertura
Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d’arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s’impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10% del valore degli oggetti già assicurati. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 120 giorni immediatamente successivi al termine di ogni
annualità assicurativa l’ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 10%, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell’arco dell’anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente / Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.
Art. 19 – Ubicazioni non nominate – Beni assicurati in forma complessiva
A primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale, né franchigia e/o scoperto, la Società si obbliga a tenere indenni beni in genere, anche c/o ubicazioni non menzionate nella scheda di polizza, il cui valore per singolo oggetto non superi € 10.000 e fino ad un limite di indennizzo complessivo pari ad € 50.000.
Art. 20 – Copertura automatica Trasporti
Fino alla concorrenza di € 50.000,00 per singolo viaggio la garanzia è estesa, senza sovrappremio, ai trasporti dei beni assicurati in polizza effettuati da personale del Contrente/Assicurato mediante automezzi privati o dalla Ditta Appaltatrice aggiudicataria della gara indetta dal Contraente o da Ditte Specializzate nel trasporto di oggetti d’arte, effettuati nell’ambito del territorio nazionale italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, alle seguenti condizioni:
□ gli oggetti devono essere imballati a regola d’arte, tenendo conto della natura degli stessi e del tipo di trasporto;
□ gli oggetti devono essere riposti in vani non visibili dall’esterno a bordo del veicolo deve essere garantita la presenza di almeno due persone munite di telefono cellulare;
□ gli oggetti non devono essere lasciati incustoditi neanche durante brevi soste.
Sono conseguentemente esclusi dalla garanzia il furto o la sparizione dei beni trasportati qualora i suddetti veicoli siano lasciati incustoditi.
Per singoli trasporti di valore superiore a € 50.000 la garanzia è operante previa comunicazione alla Società.
SEZIONE 6 – GARANZIA “CHIODO A CHIODO”
Garanzia attiva solo se espressamente richiesta dalla contraente tramite apposita scheda allegata alla presente polizza.
È facoltà del Contraente richiedere la copertura assicurativa di dipinti, sculture, libri antichi, argenti, oggetti di antiquariato, reperti archeologici e strumenti musicali, esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino), pietre dure, pietre preziose e tappeti salvo che si tratti di oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica
– anche di proprietà di terzi – presso:
• Esposizioni e mostre, organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
• Sale o luoghi per concerti nel caso trattasi di strumenti musicali;
La garanzia di cui alla presente sezione viene prestata per gli oggetti descritti negli elenchi che di volta in volta, il Contraente invia alla Società ed inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dal loro luogo di origine per essere ivi imballati ed intraprendere il relativo trasporto. L’assicurazione prosegue durante i viaggi e
le giacenze presso luoghi indicati nelle singole comunicazioni, comprese le esposizioni al pubblico. L’assicurazione cessa quando gli oggetti, compiuto l’ultimo viaggio, vengono disimballati e collocati nel luogo loro destinato.
Sono pertanto compresi i danni occorsi durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio.
Art.1. Somme Assicurate
La garanzia, convenuta su base di valore dichiarato per beni di proprietà di terzi soggetti privati, per i beni di properietà dell’Ente e per i beni di Terzi soggetti pubblici su base di stima accettata, decorre dalla data della richiesta della copertura effettuata dal Contraente, per somme assicurate non superiori ad € 500,00= per singola ubicazione e/o trasporto per esposizioni e giacenze presso sedi museali, esposizioni e mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente, sale o luoghi per concerti, nel caso trattasi di strumenti musicali, nell’ambito del territorio italiano e del Paesi dell’Unione Europea.
Per valori superiori o per altri luoghi o Paese, la garanzia decorre dopo la conferma scritta della Società.
È facoltà dell’Ente richiedere alla Società l’emissione di certificati di assicurazione attestanti termini e condizioni della copertura assicurativa.
Art.2. Condizioni per l’efficacia della garanzia giacenza. Gestione dei sistemi di sicurezza.
La garanzia di cui alla presente sezione è subordinata a condizione che
a) Non si permesso ai visitatori di usare, spostare, toccare, maneggiare le opere. Sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell’ambito dei locali indicati in polizza dal personale incaricato dall’Assicurato per l’ordinaria pulizia degli oggetti stessi e relativi contenitori, per l’esame ed il riordino delle opere esposte, per l’allestimento, disallestimento e manutenzione, purché tali operazioni siano espletate con la massima precisione.
b) Xxxxx in atto tutte le protezioni notificati agli Assicuratori ed indicate nella scheda di attivazione della copertura da “chiodo a chiodo”.
c) Che nelle ore di apertura al pubblico sia presente un servizio di sorveglianza;
d) Xxxxx predisposte adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi contatto con i visitatori e le opere esposte;
e) Che nelle ore di chiusura al pubblico sia attivato l’impianto antiintrusione nella scheda di attivazione della presente copertura da “chiodo a chiodo”, oppure sia attivato servizio di sorveglianza armato;
f) Che i mezzi di protezione e prevenzione siano mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza
g) Gli oggetti di piccole dimensioni e/o in metallo prezioso (oro, argento, bronzo, rame ecc.) siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti e basamenti;
3. Condizioni della garanzia
La garanzia è prestata nelle modalità previste – nessuna esclusa – dalla sezione “Garanzia Giacenza” e dalla sezione “Garanzia Trasporti”.
4. Calcolo del premio
Il premio relativo ad ogni singola garanzia temporanea sarà riferito alla sotto indicata classificazione degli oggetti esposti:
- Classe A: dipinti o disegni realizzati con tecniche tradizionali;
- Classe B: sculture non fragili, libri antichi, strumenti musicali e reperti archeologici, esclusi gioielli (oro e platino), pietre dure e preziose, tappeti;
- Classe C: Oggetti fragili/vetro, porcellana, terracotta, gesso ecc.) gioielli, oggetti in metallo prezioso (oro e platino) pietre dure e preziose, tappeti che siano oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica.
Giacenza.
Il premio di ogni singola applicazione sarà calcolato applicando quindi alla Somma Assicurata “per ogni mese o frazione di mese” i tassi lordi sotto indicati. In caso di esposizioni/mostre che riguardino più Classi di oggetti, resta intessa che verrà applicato il tasso relativo alla Classe di opere che hanno il valore da assicurare più elevato:
Tasso per singola applicazione | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C |
Tutto il mondo |
Trasporto.
Il premio per singola tratta, sarà calcolato applicando alle somme assicurate i seguenti tassi lordi in base a
Luogo | Autocarro/Autovettura | Aereo/Nave |
Italia | ||
Europa | ||
Tutto il mondo |
L’attivazione di ogni singola copertura (giacenza e trasporto) sarà soggetta ad un premio minimo lordo di € ……. .
Il premio relativo all’attivazione sarà pagato dal Contraente o Assicurato nei termini di pagamento del premio di cui alle “Norme che regolano il contratto in generale”, che decorreranno dalla data di ricevimento del documento correttamente emesso dalla Società.
La Compagnia si impegna a garantire la copertura assicurativa anche qualora venga richiesta l’attivazione della sola giacenza, fermo l’obbligo da parte del Contraente o Assicurato di fornire un Condition Report, se richiesto.
Allegato 1) – Attivazione della Copertura per “Trasporti – Giacenze” – Chiodo a chiodo per mostre ed Esposizioni temporanee” | |
Nome dell’esposizione |
Luogo dell’esposizione | |
Misure di sicurezza del locali espositivi | - Esiste impianto di allarme |
- E’ collegato con autorità/vigilanza privata | |
- E’ previsto un servizio di sorveglianza durante l’orario di apertura al pubblico | |
- Esiste impianto antiincendio automatico | |
Durata dell’esposizione | ORE 24 DEL………../ORE 24 DEL…………….. |
Durata della copertura | ORE 24 DEL………../ORE 24 DEL…………….. |
Modalità di trasporto (Aereo, marittimo, ferroviario, terrestre) | |
Nominativo trasportatore | |
Somma Assicurata | |
Lista opere | COME SEGUE |
Paese di provenienza/destinazione di |
Lista opere:
Autore | Titolo opera | Tecnica(Materiali) | Dimensioni | Valore | Proprietario (Completo di indirizzo) | Indirizzo ritiro e riconsegna opere (se diverso da indirizzo proprietario). |