TRA
ALLEGATO 4
Repertorio N°
CONTRATTO
PER LA FORNITURA, IN MODALITA’ SERVICE E IN PIU’ LOTTI, DI SISTEMI PER INFUSIONE FARMACI E PER NUTRIZIONE ENTERALE.
TRA
Azienda Sanitaria Locale N° 8 di Cagliari, (di seguito nominata, per brevità, anche Azienda), con sede in Xxxxxxxxx , Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 0;
E
<OPERATORE ECONOMICO CAPO-GRUPPO>, sede legale in , via n.
, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 00000000000, iscritta al N° 000000 del Rep. Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di , in persona del Sig. , nato a il 00.00.1900, Presidente del c.d.a., ammi- nistratore delegato della società domiciliato per la carica presso la sede della Società che rap- presenta, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Tempora- neo tra, oltre alla stessa, e
la <MANDANTE>, sede legale in , via n. , codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 00000000000, iscritta al N° 000000 del Rep. Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di , e ---------------------------------------
la <MANDANTE>, sede legale in , via n. , codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 00000000000, iscritta al N° 000000 del Rep. Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di , e ---------------------------------------
la <MANDANTE>, sede legale in , via n. , codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 00000000000, iscritta al N° 000000 del Rep. Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di , . ----------------------------------------
giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal dott. , notaio in
, repertorio n. 00.000 del 00.00.2000 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)
L'anno duemilaDIECI, il giorno del mese di , in Selargius (CA), presso la sede
legale dell’Azienda Sanitaria Locale N° 8 di Cagliari, xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, davanti a me Ufficiale Rogante dell’Azienda sono personalmente comparsi: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato Iglesias (CI) il 29.08.1945 nella sua qualità di Commissa- rio Straordinario
Sig. , nato a il 00.00.1900, Presidente del c.d.a., nella sua qualità di procuratore della ;
Detti comparenti, la cui identità ho personalmente accertato, rinunciano espressamente e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni in conformità ed a termini di legge.
PREMESSO
a) che l’Azienda, con delibera del Commissario Straordinario n. adottata in data
ha indetto una gara ad evidenza pubblica, di cui al Bando di gara inviato alla
G.U.C.E. il , per la fornitura, in modalità service e in più lotti, di sistemi per infusione farmaci e per nutrizione enterale per l'A.S.L. di Cagliari in unione di acquisto con l’AOU di Cagliari (San Xxxxxxxx xx Xxx);
b) che in tale delibera è previsto che, in seguito all’aggiudicazione definitiva, da parte dell’ASL di Cagliari, ciascuna Azienda procederà in proprio alla conclusione di conforme contratto di fornitura con l’operatore economico aggiudicatario, nonché alla gestione dei rapporti scaturenti dallo stesso contratto;
c) che con delibera del Commissario Straordinario n. adottata in data il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto n° -
della fornitura di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente Con-
tratto ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito sta- biliti;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Contratto, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valu- tazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
f) che il Fornitore ha prestato la cauzione sotto forma di fideiussione assicurativa rilasciata da < (SOCIETA’ Agenzia 00000 di ) – polizza N° 00000 del 00.00.201_ in scadenza alle ore 24 del 00.00.201_, per un importo di € 00.000,00 ( /00)>; tale docu- mento, unito al presente Contratto sotto “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso con la presente scrittura privata redatta in duplice originale oltre all’esemplare per il registro, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte inte- grante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto l’Offerta Economica del Fornitore e il D.U.V.R.I..
Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile
1 L’esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto, è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione inte-
grale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Articolo 3 Oggetto
1. Con il Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Contra- ente:
a) a fornire i sistemi per infusione farmaci e/o per nutrizione enterale per l'A.S.L. di Cagliari nonché i prodotti relativi aggiudicati al Fornitore di cui all’elenco allegato (Assegnazione) sino alla concorrenza dell’importo complessivo, IVA esclusa, di € con le caratte- ristiche tecniche e di conformità di cui al Disciplinare Tecnico;
b) ad effettuare il servizio di consegna dei beni di consumo direttamente al/i piano/i presso la Sedi delle Farmacie delle Unità ordinanti dei PP.OO. e/o altre Strutture dell’Azienda.
2. L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forni- ture in favore della Pubblica Azienda, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel pre- sente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente Contratto, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 1, al Fornito- re potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto all’art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.
3. Nella ipotesi di effettiva proroga, di cui al successivo art.4 punto 2, la durata complessiva del contratto sarà di anni 5 (cinque).
Art. 4 Consegna, collaudo e ritiro della strumentazione
1. Relativamente alle apparecchiature oggetto del presente service, dettagliate nell’offerta alle-
gata al presente contratto, le stesse dovranno essere consegnate entro il termine massimo di 30 gg. dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dal fornitore aggiudi- catario, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro quindici giorni lavorativi dalla data di installazione dell’attrezzatura salvo imprevedibili circo- stanze di forza maggiore. Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra l’aggiudicatario ed i referenti incaricati dell’Azienda. Saranno eseguite prove pratiche, verifi- che ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta installazione dell’apparecchiatura nonché il perfetto funzionamento in conformità alle condizioni contrattuali ed alla buona rego- la d’arte. Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria in- combe l’onere di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 10 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali l’Azienda provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione.
Il fornitore deve garantire il perfetto funzionamento dei sistemi diagnostici, a decorrere dalla data del verbale di collaudo, per tutta la durata del contratto.
Inoltre, per tutta la durata contrattuale l’impresa garantisce a proprie spese i sistemi diagnostici forniti da ogni tipo di inconveniente segnalato dall’Azienda, salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’Azienda.
Il fornitore aggiudicatario deve pertanto, ove necessario:
sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente, ritirare l’intero sistema e sostituirlo con altro nuovo;
intervenire entro e non oltre 48 ore dalla chiamata, anche telefonica, con la quale l’utilizzatore segnala il guasto; impegnarsi a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in uso, e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni.
Articolo 5 Durata e rinnovo
1. Il presente contratto ha la durata di anni quattro, a decorrere dal e fino al
2. Alla scadenza del , compatibilmente con le leggi in vigore, il presente contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di un anno con il consenso del Fornitore e pre- via istruttoria sui prezzi circa la loro congruità ed economicità.
3. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
Articolo 6 Ordinativi di Fornitura
La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dall’Azienda Contraente, presso i seguenti recapiti del Fornitore: , Via n. , telefono n. ovvero mediante fax al numero dedicato .
Articolo 7 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Con- tratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, co- munque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
Articolo 8 Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto a:
a) fornire i beni oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli Atti di gara;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatez- za, nonché atti a consentire all’Azienda di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione delle forniture oggetto del Contratto in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura stessi emesse dall’Azienda.
Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da succes- sive modifiche ed integrazioni.
Articolo 10 Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si
obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esatta- mente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene e ed eventuali relativi dispositivi accessori si intende compren- siva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione e asporto dei pallet.
3. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura di importo complessivo maggiore o uguale a Euro 200,00 (duecento/00) IVA esclusa. Resta pertanto facoltà del Forni- tore dare seguito a Ordinativi di importo inferiore a quello sopra indicato.
4. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Ordinativo di Forni- tura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornito- re e l‘Azienda Contraente.
5. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegna- ta, numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti.
6. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 10 (dieci ) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di rice- zione dell’Ordinativo di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.
7. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell’Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Contraente, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della Richiesta medesima, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.
8. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’ Azienda contraente procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e
qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”.
9. Il personale dell’Azienda, all’atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati.
10. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall’Azienda in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali ecce- denze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornito- re.
11. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbli- gazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della con- segna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione della merce consegnata.
12. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capi- tolato, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione. La merce non accettata resta a dispo- sizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sua spese. E’ a carico del Fornitore ogni danno relati- vo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comu- nicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.
13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle carat- teristiche della tipologia e quantità richieste dall’Azienda contraente.
14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Azienda procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e
qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”.
Articolo 11 Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall’Azienda Contraente in forza degli Ordina- tivi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o su- bappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell’Azienda.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni ema- nate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrat- tuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Articolo 12 Adeguamento dei prezzi
1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.
Articolo 13 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Azienda Contra-
ente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente Contratto e al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita all’Azienda Contraente.
3. I pagamenti vengono effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. In accordo con il Fornitore, è configurabile una dilazione a 60 gg., giuste leggi n. 833/78 e L.R. n. 3/2003.
4. La fattura può essere emessa dal fornitore solo successivamente alla fornitura, una volta accertata la conformità della fornitura alle previsioni contrattuali. L'accertamento che precede deve essere eseguito entro trenta giorni dal ricevimento della fornitura. Analogo accordo con- cerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento fattura da parte dell’Azienda.
5. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1°e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiara- zione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r dall’Azienda Contraente.
Articolo 14 Penali
1. Dopo il favorevole collaudo delle apparecchiature, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, l’Azienda Contraente applica al Fornitore una penale pari al 4% (quattro) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento fatto salvo il risar- cimento del maggior danno.
Applica una penalità nella misura del 2% per le forniture non eseguite o non idonee;
2. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
3. Per cumulo di infrazioni (minimo tre) nel corso di un anno, o in caso di violazioni di partico- lari gravità, l’Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto.
4 L’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazio- ne degli addebiti. Alla contestazione dell’inadempienza il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lette- ra di addebito.
5. L’Azienda procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal Fornitore.
Articolo 15 Cauzione definitiva
1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Azienda di importo pari a € 00.000,00 rilasciata da <SO- CIETA’ (Agenzia 00000 di ) – polizza N° 000000000 del 00.00.200_ in scadenza alle ore 24 del 00.00.201_;
2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto di fornitura;
3. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Azienda.
4. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda Contra- ente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 16 Risoluzione
1. L’Azienda può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi:
a) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni
contenute nel Capitolato Tecnico nonché nel Contratto e nei suoi Allegati;
b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
c) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
e) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prose- cuzione in tutto o in parte;
f) mancata rispondenza tra i beni e i beni offerti in sede di gara.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l’Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la cauzio- ne definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 17 Responsabile della Fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell’Azienda Contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico , numero di fax , indirizzo e-mail .
Articolo 18 Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze
In ottemperanza alle disposizioni di legge – Decreto Legislativo n. 81/2008 – si allega, per farne parte integrante e sostanziale, il modello D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze), debitamente sottoscritto dal fornitore.
Articolo 19 Foro competente
1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risolu-
zione del presente Contratto e dai singoli ordinativi di fornitura, nonché in ogni caso e comun- que relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Azienda contraente è inderogabilmente devoluta al Foro di Cagliari.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei singoli ordinativi di forni- tura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzio- ne degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".
Articolo 20 Trattamento dei dati, consenso al trattamento
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comuni- cate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il Fornitore ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di obbligo di conservazione della documenta- zione commerciale.
Articolo 21 Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Azienda.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bolla- te, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Azienda per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al Contratto è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Cagliari, lì
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI
IL FORNITORE
Il sottoscritto Xxx. , quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di ap- provare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 Norme regola- trici e disciplina applicabile, Articolo 3 Oggetto, Articolo 4 Durata e rinnovo, Articolo 5 Ordi- nativi di Fornitura, Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Artico- lo 7 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 9 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 10 Corrispettivi, Articolo 11 Adeguamento dei prezzi, Articolo 12 Fatturazione e pagamenti, Articolo 13 Penali, Articolo 14 Cauzione definitiva, Articolo 15 Risoluzione, Articolo 16 Responsabile della Fornitura, Articolo 17 Foro competente, Articolo 18 Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Arti- colo 19 Oneri fiscali e spese contrattuali
Cagliari,
IL FORNITORE
Certifico io sottoscritto , Ufficiale Xxxxxxx, che i signori:
- Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Iglesias (CI) il 29.08.1945 nella sua qualità di Com- missario Straordinario
Sig. , nato a il 00.00.1900, nella sua qualità di procuratore del Fornitore
hanno, alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.
Cagliari, li