CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO INCARICATO DEL SERVIZIO REGIONALE DI ELISOCCORSO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO INCARICATO DEL SERVIZIO REGIONALE DI ELISOCCORSO
TRA
l’IRCCS Ospedale Policlinico San Xxxxxxx, con sede legale in Genova, Largo Xxxxxxx Xxxxx, 10, codice fiscale e partita IVA n. 02060250996, di seguito più brevemente denominato “Policlinico”, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Riposto (CT) il 30.10.1963, giusta deliberazione di incarico della Giunta Regionale Liguria n. 1137 del 30 dicembre 2020, domiciliato per la carica ed ai fini del presente accordo presso la sede del Policlinico;
E
L’Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3, di seguito denominata “ASL 3”, con sede in Genova, Xxx X. Xxxxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxx, codice fiscale n. 03399650104, rappresentata dal Delegato del Direttore Generale Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
se congiuntamente, nel prosieguo le Parti,
PREMESSO CHE
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1615 del 19.05.1995: “Servizio Elisoccorso. Incarico all’X.X. Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx”, Xxxxxxx Xxxxxxx ha posto in capo al Policlinico la complessiva organizzazione del Servizio di elisoccorso per tutto il territorio regionale, attraverso il Servizio di Emergenza Urgenza Territoriale 118, ivi compreso il coordinamento del personale;
- con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria n. 6832 dell’08.11.2021: “Approvazione della nuova disciplina
regionale per il reclutamento e la gestione del personale sanitario incaricato nel Servizio regionale di elisoccorso”, nel revocare la precedente disciplina, di cui al D.D.G. n. 105/2018, è stato approvato il documento dal titolo: “Servizio regionale di elisoccorso. Disciplina regionale per il reclutamento e la gestione del personale sanitario incaricato nel Servizio regionale di elisoccorso”;
- il sopra citato Decreto ha stabilito la formazione di una graduatoria unica, da approvarsi a cura del Policlinico San Xxxxxxx, sancendo che l’inserimento del personale sarà in carico al Direttore dell’Elisoccorso Liguria in accordo con il Dipartimento Interaziendale Regionale Emergenza 118 ed avverrà, di norma, secondo percentuali prestabilite;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 18.01.2022 Regione Liguria ha approvato il documento avente ad oggetto: ”Integrazioni/modifiche all’Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i MMG incaricati nel settore di Emergenza Sanitaria Territoriale approvato con DGR n. 264 del 13/03/2009.” integrato dal nuovo AIR sottoscritto in data 29/12/2021 in sede di Comitato Permanente Regionale ex art. 24 ACN MMG con le XX.XX. della Medicina Generale – FIMMG-EST Liguria, SNAMI Liguria e SMI Liguria e approvato con DGR n. 20 del 18/01/2022, con il quale, all’art. 1, lettera d), viene stabilito, tra l’altro, che “Per lo svolgimento dell’attività di elisoccorso, considerata la grave carenza di medici nel settore emergenza, sarà l’Azienda di appartenenza del medico a disporre che detta attività possa essere resa in orario di servizio eccedente le 38 ore settimanali, ai sensi dell’art. 68, comma 4, dell’ACN MMG 28.04.2022”;
- con deliberazione n. 813 del 18.05.2022, il Policlinico ha approvato la
graduatoria, articolata in due sezioni, dell’Avviso per la manifestazione di
disponibilità per l’assegnazione come componente di equipaggio per attività di elisoccorso, riservato a Dirigenti Medici, con rapporto di dipendenza con Aziende Sanitarie ed Enti ospedalieri del Servizio Sanitario Regionale o convenzionati e Collaboratori Professionali Sanitari, Infermieri con rapporto di dipendenza con Aziende Sanitarie ed Enti ospedalieri del Servizio Sanitario Regionale, ove siano assegnati a servizi di Emergenza Sanitaria Territoriale 118, Pronto Soccorso o Anestesia e Rianimazione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - Premesse
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone condizione essenziale e si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.
ART. 2 - Oggetto
1. Il Policlinico, ai sensi della D.G.R. n. 1615/95, assicura la gestione unica del servizio di Elisoccorso nell’ambito dell’intero sistema di emergenza regionale, attraverso il Servizio di emergenza territoriale 112 & 118, ivi compresa quella logistica afferente alle attrezzature, ai farmaci, agli ambienti di sosta ed al coordinamento del personale.
2. La presente convenzione disciplina le modalità di gestione del personale sanitario afferente ad ASL 3 incaricato del servizio regionale di elisoccorso.
ART. 3 - Modalità di espletamento del servizio
1. Con riferimento alla base di Genova, il servizio di elisoccorso è operativo dalle ore 8.00 alla scadenza delle effemeridi aeronautiche e, comunque, non oltre le ore 20.00, salvo occasionali esigenze di servizio. Il turno termina al compimento dell’ora dopo le effemeridi (es. scadenza effemeridi ore 16.20,
termine turno ore 17.00).
2. Con riferimento alla base di Albenga, il servizio di elisoccorso è operativo h 24.
3. È prevista una “pronta disponibilità - reperibilità” diurna e notturna che deve essere assicurata nel minor tempo possibile, compatibilmente con le condizioni meteo e di traffico stradale.
ART. 4 - Personale di ASL 3 impiegato nell’attività di elisoccorso
a) Personale individuato a seguito dell’espletamento dell’Avviso per la
manifestazione di disponibilità all’assegnazione come componente di
equipaggio per attività di elisoccorso
1. Al personale di provenienza dei Servizi di emergenza sanitaria territoriale 118, Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione, individuato a seguito dell’espletamento dell’Avviso per la manifestazione di disponibilità all’assegnazione come componente di equipaggio per attività di elisoccorso, bandito dal Policlinico, che verrà eventualmente identificato si applicherà la presente disciplina.
2. Il Policlinico comunicherà ad ASL 3 i nominativi dei soggetti individuati a seguito dell’espletamento dell’Avviso per la manifestazione di disponibilità all’assegnazione come componente di equipaggio per attività di elisoccorso, specificando per ciascun nominativo se trattasi di dipendente o personale convenzionato.
3. ASL 3 deve garantire al suddetto personale il rispetto della vigente normativa in materia di “riposi” (D.lgs. 8/4/2003, n. 66 e L. 30/12/2014, n. 161) ed accertare per ciascuna unità la compatibilità del rapporto di lavoro in essere con l’incarico conferito per il servizio di elisoccorso.
4. La permanenza del personale nel servizio di elisoccorso è subordinata al
mantenimento dei requisiti psico-fisici richiesti per l’ammissione ed alla conservazione del rapporto di lavoro, in atto con ASL 3, nell’area dell’emergenza sanitaria (Sistema di Emergenza Territoriale 118, Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione). Nel caso di trasferimento ad altra Unità Operativa, diversa da quelle citate, l’incarico decade.
5. Spetta al Dirigente medico/Collaboratore Professionale Sanitario, infermiere l’onere di comunicare con immediatezza l’eventuale trasferimento ad altra Unità Operativa al referente dell’elisoccorso Regionale, nonché all’U.O Sviluppo e Gestione Risorse Umane del Policlinico.
6. Il personale sanitario proposto per l’inserimento nel servizio di elisoccorso deve possedere idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività, certificata a seguito di visita medica preventiva eseguita, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, dalla U.O. Medicina del Lavoro del Policlinico, che svolge la funzione di Medico Competente e sostenere colloquio psicoattitudinale effettuato con Dirigente psicologo dell’U.O. Psicologia Clinica del Policlinico.
7. Il personale interessato non potrà, comunque, assumere servizio fino all’avvenuto compimento di tutti gli accertamenti medici necessari per certificare l’idoneità psico-fisica.
Gli esami complementari alla visita medica, ematochimici (emocromo, funzionalità epatorenale, glicemia, TSH, HBV-HCV) e strumentali (ECG, audiometria con prove vestibolari, spirometria, visita oculistica) dovranno essere effettuati a cura di ASL 3.
8. L’idoneità rappresenta condizione imprescindibile per lo svolgimento dell’attività e deve essere verificata ogni due anni nei confronti del personale di
età inferiore ai 50 anni e ogni anno nei confronti del personale di età pari o superiore ai 50 anni.
9. L’eventuale inidoneità certificata determina la decadenza dall’incarico.
10.Qualora ASL 3, in occasione di visite “intermedie”, dichiari inidoneo o parzialmente inidoneo il personale adibito all’attività di elisoccorso, quest’ultimo dovrà immediatamente darne comunicazione al referente dell’elisoccorso Regionale, nonché all’U.O Sviluppo e Gestione Risorse Umane del Policlinico. Il suddetto personale è tenuto, inoltre, a comunicare con tempestività situazioni fisiche che, qualora ignorate, potrebbero mettere a repentaglio la propria salute in occasione dell’espletamento dell’attività di elisoccorso (ad esempio, stato di gravidanza, l’aver subito interventi chirurgici, ecc.).
11. L’inserimento del personale nel servizio di elisoccorso è condizionato, altresì, al possesso di valutazione positiva delle capacità attitudinali alla tecnica imbarco/sbarco in ambiente ostile, effettuata da una commissione composta da: Referente Sanitario Elisoccorso Liguria, Rappresentante dei Vigili del Fuoco e Rappresentante Operatori Aeronautici CNSAS.
b) Personale già componente di equipaggio per attività di elisoccorso
1. Il personale di ASL 3, già componente di equipaggio per attività di elisoccorso, risulta identificato come di seguito dettagliato:
- Xxxxx Xxxxxx, Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere.
2. Il personale attualmente già impiegato nel servizio di elisoccorso, individuato alla lettera b), comma 1, del presente articolo, viene confermato alle condizioni e obblighi vigenti al momento dell’ingresso in servizio e mantiene il diritto a proseguire il servizio, salvo l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche periodiche e alle valutazioni di idoneità psicofisica previste.
- ART. 5 - Impegni del personale
1. Il personale di ASL 3, così come identificato all’art. 4, lettera a), comma 2 e lettera b), comma 1, si impegna a garantire:
- la disponibilità ad effettuare almeno 36 ore mensili in turno. I turni vengono redatti dalla Direzione del Servizio di Elisoccorso, in accordo e collaborazione con i reparti di appartenenza del personale;
- la disponibilità ad effettuare almeno 36 ore mensili di pronta disponibilità;
- la disponibilità a prestare la propria attività indifferentemente presso le basi di Genova e Albenga;
- la partecipazione ad almeno il 75% delle riunioni del servizio;
- la partecipazione alle attività formative su tematiche inerenti al soccorso extra-ospedaliero (come docente e/o discente). Tali attività dovranno rispettare la normativa nazionale in merito agli aggiornamenti professionali dovuti da ogni sanitario (ECM) e, quindi, verificati. Le ore dedicate alla formazione devono essere considerate come ore di aggiornamento obbligatorio e, pertanto, conteggiate come orario di servizio;
- la partecipazione a corsi tecnici proposti dalla Direzione del Servizio Regionale di Elisoccorso;
- il rigoroso rispetto delle policy del servizio: compilazione delle schede cliniche, controllo e manutenzione del materiale, osservanza delle procedure e dei protocolli, ecc.
2. Il mancato rispetto di uno solo dei suddetti obblighi determina la sospensione/esclusione dal Servizio.
ART. 6 - Copertura assicurativa
1. Il Policlinico fornisce idonea copertura per l’attività di elisoccorso a tutte le unità
di personale impiegate.
2. Sono a carico del Policlinico eventuali rischi di responsabilità civile per danni derivanti dall’esercizio dell’attività oggetto del presente accordo. A tal proposito, a garanzia dei danni a terzi ed alla proprietà, il Policlinico ha attivato un sistema di autogestione ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26/10/2011 a garanzia di tutti i danni da responsabilità civile verso terzi.
3. Il Policlinico fornisce, altresì, altresì copertura assicurativa contro gli infortuni e rischio in itinere per tutto il personale dell’emergenza territoriale.
ART. 7 - Remunerazione delle attività
1. Per lo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione sono previsti i seguenti compensi:
a) Dirigente Medico convenzionato nell’Emergenza Sanitaria Territoriale ai
sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale:
L’attività nel servizio di elisoccorso, rientrante tra i compiti del medico, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera d) del vigente Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale e dell’art. 1, lettera d), del vigente Accordo Integrativo Regionale, viene dallo stesso resa in orario di servizio. Per lo svolgimento di tale attività, al Dirigente Medico viene riconosciuta l’indennità oraria aggiuntiva di cui all’art. 3 – quarto alinea del vigente Accordo integrativo regionale approvato con D.G.R. n. 264 del 13.03.2009 integrato dal nuovo AIR sottoscritto in data 29/12/2021 e approvato con DGR n. 20 del 18/01/2022.
L’attività nel servizio di elisoccorso resa in orario di servizio eccedente le 38 ore settimanali, ai sensi dell’art. 68, comma 4, dell’ACN MMG 28.04.2022, viene remunerata secondo quanto stabilito dall’art. 3 del documento avente
ad oggetto: ”Integrazioni/modifiche all’Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i MMG incaricati nel settore di Emergenza Sanitaria Territoriale approvato con DGR n. 264 del 13/03/2009.” integrato dal nuovo AIR sottoscritto in data 29/12/2021 in sede di Comitato Permanente Regionale ex art. 24 ACN MMG con le XX.XX. della Medicina Generale – FIMMG-EST Liguria, SNAMI Liguria e SMI Liguria, approvato con D.G.R. n. 20 del 18.01.2022.
b) Dirigente medico dipendente da Aziende Sanitarie o Enti Ospedalieri del
Servizio Sanitario Regionale:
L’attività nel servizio di elisoccorso viene resa dal Dirigente Medico fuori dall’orario di servizio. Per tale attività, rientrante nella fattispecie delle prestazioni aggiuntive in regime di attività libero professionale ai sensi dell’art. 115, comma 2, del CCNL del 19.12.2019 dell’Area della Sanità, in applicazione delle linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 1353 dell’1/12/2006, il medico viene remunerato nella misura della tariffa oraria fissa di € 60,00 lorde.
c) Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere dipendente da Aziende
Sanitarie o Enti Ospedalieri del Servizio Sanitario Regionale:
L’attività nel servizio di elisoccorso viene resa dal CPS Infermiere, fuori dall’orario di servizio. Per tale attività, ai sensi del D.L.12/11/2001, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, Legge 8 gennaio 2002, n. 1, al CPS Infermiere viene riconosciuta l’indennità a “gettone” - pari a € 26,00 all’ora - omnicomprensiva.
2. La pronta disponibilità/reperibilità sarà remunerata esclusivamente se attivata.
3. In caso di rinnovo dei CC.NN.LL., ACN e AIR richiamati, si farà riferimento alle
corrispondenti clausole negoziali.
ARTICOLO 8 - Copertura finanziaria dei costi
1. I costi per il personale impiegato nel servizio di Elisoccorso, derivanti dall’applicazione del regolamento regionale, sono a carico del Policlinico.
2. Ai fini della liquidazione dei compensi di cui all’art. 7, ASL 3 provvederà all’erogazione del compenso ai propri dipendenti e a richiederne successivamente il rimborso al Policlinico.
ART. 9 - Protezione dei dati personali
1. Il Policlinico, in qualità di Titolare autonomo del trattamento, assume tutte le iniziative e pone in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 e di tutta la normativa nazionale ed eurounitaria vigente.
2. Il sanitario, nell’espletamento delle attività regolate dalla presente Convenzione, agisce in qualità di autorizzato del trattamento, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/03 e degli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679, avendo cura che le informazioni e i dati assunti vengano utilizzati e conservati nei limiti delle finalità perseguite e nel rispetto delle indicazioni operative impartite dal Titolare.
3. Il professionista tratta i dati personali nel rispetto del segreto professionale, così come previsto dalla normativa nazionale.
4. La nomina verrà effettuata dal Titolare secondo le procedure aziendali di specifico riferimento.
Art. 10 - Trasparenza e Anticorruzione
1. Nell'esecuzione della presente convenzione, le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n.190/2012 in materia di prevenzione della
corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e
s.m.i. inerente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300” per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.
2. In particolare le parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7, della L. 30/12/1991 n. 412 ed all’art.53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse.
ART. 11 - Durata e recesso
1. La presente convenzione ha validità dal 01.07.2022 e sino al 30.06.2024 ed è rinnovabile con formali provvedimenti adottati dalle parti.
2. Entrambe le parti hanno la facoltà di esercitare il diritto di recesso in via anticipata mediante preavviso di trenta giorni da comunicare tramite PEC.
ART. 12 - Controversie
1. Il Foro competente, in caso di controversia inerente e/o derivante dal presente rapporto, è quello di Genova.
ART. 13 - Bollo e registrazione
1. Le spese di stesura ed eventuale registrazione, in caso d’uso, sono a carico delle parti richiedenti e, per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. La presente convenzione viene sottoscritta in modalità digitale, ai sensi dell’art.
15 comma 2 bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
3. L’imposta di bollo sull’originale informatico, di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A del D.P.R. n. 642/1972 – Tariffa parte I, è a carico di ASL 3.
Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
IRCCS Ospedale Policlinico San Xxxxxxx Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3 Il Delegato del Direttore Generale (Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx)