CONVENZIONE
CONVENZIONE
TRA
l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL) - Direzione Regionale per la Campania, rappresentato dal Direttore regionale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx
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XX XXXXXXX XXXXXXXX – Direzione Regionale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – rappresentata dal Direttore Generale – Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx - in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli, al Centro Direzionale Is. C/3
PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE
PREMESSO CHE
- l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- l'art.11, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n.81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
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- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
- l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.";
- in data 4 marzo 2015 l'INAIL e la Regione Campania hanno stipulato un protocollo di intesa in attuazione del predetto Accordo quadro.
Tutto ciò premesso
le parti stipulano la presente convenzione con la finalità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.
Art.1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.
Art. 3 Individuazione delle strutture
1. L'INAIL, sulla base dell'elenco delle strutture istituzionalmente accreditate fornito dalla Regione, individua le strutture con le quali potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica
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dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio- lavorativo.
2. L'elenco delle strutture potrà essere periodicamente aggiornato.
Art. 4 Convenzioni con le strutture
1. Le convenzioni che l'INAIL stipulerà con una o più delle strutture di cui al precedente articolo prevedranno l'obbligo della struttura di erogare le prestazioni integrative (LIA) di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione.
2. La struttura convenzionata assumerà l'obbligo di erogare le prestazioni con la tempestività necessaria, rispettando i tempi che saranno indicati in convenzione. L'impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura.
Art. 5
Oneri delle prestazioni
Le prestazioni integrative saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell'INAIL. Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza, queste ultime rimarranno a carico della competente ASL soltanto se prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell'INAIL su ricettario fornito dalla ASL ed erogate presso struttura accreditata, nei limiti del budget assegnato.
Art. 6 Modalità di prescrizione
Al fine di consentire ai medici INAIL di prescrivere le prestazioni LEA, previste dal progetto riabilitativo, la Regione Campania attribuirà al Sovrintendente Sanitario Regionale pro tempore dell'INAIL uno specifico codice per la consegna dei ricettari.
Art. 7 Tavolo tecnico
La Regione Campania e l'INAIL si impegnano a rendere operativo il tavolo tecnico previsto all’art.7 del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 4 marzo 2015 con la nomina dei componenti.
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Art.8 Durata
La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Art.9 Recesso unilaterale
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi.
Art. 10 Controversie
Le parti convengono che qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente convenzione, la controversia sarà devoluta alla competenza in via esclusiva al Foro di Napoli.
Art. 11 Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al DPR 26/04/1986 n. 131 e s.m.i. a cura e spese della parte richiedente. E’, altresì, esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del DPR 26/10/1972 n.642 e s.m.i.. Il presente accordo firmato, in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato ed assunto a protocollo, a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. per la forma contrattuale si richiamano gli art. 2702 e 2704 del c.c. e l'art. 21 del D. Lgs. 7/3/2005 n. 82.
Napoli, _
Per l’INAIL Per la REGIONE Campania
IL DIRETTORE REGIONALE IL DIRETTORE GENERALE per la Tutela della
ed il Coordinamento del Sistema S.R.
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
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