CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTI CORRENTI VINCOLATI PREVISTI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 14 OTTOBRE 2015 E DALLA CIRCOLARE DEL DIRETTORE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE N. 37630 DEL 21 APRILE 2016 TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, L’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
– INVITALIA – E L’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI)
Con il presente atto
TRA
il Ministero dello Sviluppo Economico, nel seguito denominato MISE, con sede in Roma, viale America 201, codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il dr. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico,
E
l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia, nel seguito denominata Agenzia, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale: 05678721001, per la quale interviene il dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, Amministratore Delegato
E
l’Associazione Bancaria Italiana, nel seguito denominata ABI, con sede in Roma, Piazza del Gesù n.49, per la quale interviene il dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma il 22 dicembre 1959, di seguito denominati, singolarmente, “Parte” e, congiuntamente, “Parti”
PREMESSO CHE
- la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico si avvale dell’Agenzia quale Xxxxxxxx gestore degli incentivi a favore delle imprese regolamentati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015 e ss.mm.ii. (di seguito anche Decreto) e dalla Circolare attuativa del Ministero dello sviluppo economico 21 aprile 2016, n. 37630 (di seguito anche Circolare);
- i suddetti Decreto e Circolare prevedono anche l’ipotesi che le quote di contributo a fondo perduto riferite alle spese di acquisizione dei beni di investimento, possano essere erogate al beneficiario sulla base di fatture di acquisto non quietanzate;
- la modalità alternativa di erogazione del contributo è subordinata all’emanazione di una Circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese ed alla stipula tra il MISE, l’Agenzia e l’ABI di una apposita Convenzione per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni previsti dal programma d’investimento in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di agevolazioni da parte dell’Agenzia e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del programma di investimenti;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ART. 1 (Definizioni e allegati)
1. Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:
- “Convenzione”: la presente convenzione
- “Banca/he o Banca/he Aderente/i”: singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all’esercizio dell’operatività bancaria che aderiscono alla presente Convenzione e che siano state inserite nella lista che verrà redatta, pubblicata e aggiornata dall’ABI e dal MISE sui propri siti internet.
- “Beneficiario o Beneficiari”: le imprese ammesse ai benefici previsti dal Decreto MISE 14.10.2015 e ss.mm.ii. e dalla Circolare attuativa n.37630 del 21.04.2016;
- “Conto Vincolato”: il conto corrente bancario di cui all’art. 12, comma 3, del Decreto.
2. Gli allegati alla Convenzione sono parte integrante della stessa e sono costituiti dai seguenti documenti:
X. Xxxxxx di adesione delle Banche alla Convenzione;
B. Mandato irrevocabile alla Banca di pagamento dei fornitori;
C. Comunicazione di adozione di una delibera di finanziamento bancario.
ART. 2 (Oggetto della Convenzione)
1. Con la presente Convenzione si definiscono le modalità di funzionamento del Conto Vincolato.
ART. 3 (Conto Vincolato)
1. Il Conto Vincolato dovrà essere tempestivamente integrato nella sua intestazione, con il numero identificativo presente nella comunicazione da parte dell’Agenzia al Beneficiario dell’ammissione alle agevolazioni.
2. Sul Conto Vincolato transiteranno tutte le risorse, in entrata e in uscita, necessarie per la realizzazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni
3. Il Conto Vincolato, regolato secondo la contrattualistica in uso presso la Banca, è movimentabile solo attraverso disposizioni di bonifico bancario e di Sepa Credit Transfer. Il Conto Vincolato non prevede:
- il rilascio della convenzione assegni;
- l’emissione di carte di credito e/o di debito;
- l’operatività di servizi di home banking o phone banking.
4. Per l’apertura e gestione del Conto Vincolato la Banca osserva integralmente tutte le vigenti disposizioni sulla tenuta dei conti correnti, segnatamente, la disciplina in materia di contrasto al riciclaggio. Il Conto Vincolato è soggetto all’ordinario trattamento fiscale previsto per i conti correnti bancari.
5. Le spese di tenuta conto sono quelle ordinarie applicate dalla Banca per la gestione dei conti correnti, ferma restando la facoltà della stessa Banca di applicare condizioni migliorative.
6. A conclusione dell’investimento agevolato, il Beneficiario potrà richiedere alla Banca la restituzione delle somme, versate sul Conto Vincolato, eccedenti le esigenze di realizzazione dell’investimento agevolato. La Banca procederà alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza previa acquisizione della comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta regolare realizzazione del programma di investimento agevolato.
7. Qualora il Beneficiario, per errore materiale, versi sul Conto Vincolato somme eccedenti rispetto a quelle necessarie alla copertura della quota di mezzi propri in relazione al singolo stato di avanzamento lavori, la Banca potrà procedere, anche prima della conclusione dell’investimento, alla restituzione delle risorse
finanziarie in eccedenza, previa acquisizione di “Nulla osta” dell’Agenzia, trasmesso per conoscenza anche al Beneficiario.
ART. 4 (Utilizzo del Conto Vincolato)
1. Il Beneficiario, ai fini dell’apertura del Conto Vincolato, deve presentare alla Banca copia della domanda di ammissione alle agevolazioni.
2. Il Beneficiario è tenuto a domiciliare presso la Banca l’erogazione di tutte le agevolazioni conto investimento, dando all’Agenzia comunicazione dell’avvenuta apertura del Conto Vincolato.
La comunicazione dell’avvenuta apertura del Conto Vincolato, contenente anche la previsione che tale conto non potrà essere in alcun modo oggetto di modificazioni senza il preventivo consenso dell’Agenzia e della Banca, dovrà essere inviata in copia anche alla Banca stessa.
3. Il Beneficiario è tenuto a sottoscrivere un mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori in favore della Banca presso la quale è stato aperto il suddetto Conto (ALLEGATO B).
4. Ai fini dell’apertura del Conto Vincolato e dell’utilizzo delle somme giacenti sul suddetto conto, la Banca è tenuta esclusivamente ad effettuare un controllo formale dell’esistenza della comunicazione da parte dell’Agenzia al Beneficiario dell’ammissione alle agevolazioni. Non compete e non rientra tra le responsabilità della Banca verificare la veridicità dei documenti contabili giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario. Sono, inoltre, esclusi oneri di verifica in capo alla Banca sull’effettiva riferibilità di tali documenti contabili alle spese oggetto del programma di investimento agevolato.
ART. 5 (Erogazione delle agevolazioni)
1. A seguito della richiesta di erogazione delle agevolazioni conto investimento da parte del Beneficiario, l’Agenzia - una volta effettuate le verifiche di cui al Decreto – provvede ad erogare sul Conto Vincolato del Beneficiario la quota di agevolazioni conto investimento di volta in volta determinata, comunicando contestualmente alla Banca il nulla-osta a procedere.
2. La comunicazione dell’Agenzia alla Banca di cui al comma 1 dovrà contenere l’importo delle fatture e delle quote di contributo a fondo perduto necessarie per effettuare i pagamenti, nonché l’indicazione dell’IBAN dei fornitori.
3. Anche a fronte di una mancata o ritardata erogazione delle agevolazioni per impedimenti di carattere amministrativo, l’Agenzia darà comunque comunicazione alla Banca, una volta effettuate le necessarie verifiche, del nulla-osta a procedere al pagamento dei fornitori dei beni di investimento ritenuti ammissibili, indicando importi e IBAN, a condizione che il Beneficiario assicuri la disponibilità sul Conto Vincolato delle somme all’uopo necessarie.
Nel caso in cui gli impedimenti di carattere amministrativo vengano risolti, l’Agenzia, verificato l’effettivo pagamento delle fatture con risorse del beneficiario, procede ad erogare la relativa quota di agevolazione e ne dà comunicazione alla Banca indicando l’IBAN del Beneficiario su cui accreditare le somme relative alle fatture precedentemente pagate.
ART. 6 (Pagamento in favore dei fornitori)
1. La Banca dispone il bonifico o un Sepa Credit Transfer in favore del fornitore sull’IBAN indicato dall’Agenzia entro massimo 3 (tre) giorni lavorativi dal giorno in cui la medesima Agenzia eroga la quota di agevolazione sul Conto Vincolato.
2. Il Beneficiario può richiedere all’Agenzia il pagamento anticipato di specifici fornitori, a valere sui fondi propri, da far confluire sul Conto Vincolato, nelle more dell’erogazione dell’agevolazione spettante. All’atto dell’erogazione delle agevolazioni l’Agenzia – nella comunicazione alla Banca – indica l’IBAN del beneficiario sui cui accreditare le somme relative alle fatture precedentemente pagate.
3. In caso di pagamenti in valuta, il Beneficiario è tenuto ad integrare gli eventuali aumenti di spesa, derivanti da fluttuazione dei cambi, eccedenti quanto indicato nel “Nulla osta” dell’Agenzia, trasmesso per conoscenza anche al Beneficiario.
4. La Banca dà comunicazione dell’avvenuta disposizione al Beneficiario e all’Agenzia.
ART. 7 (Finanziamento Bancario)
1. La Banca può concedere al Beneficiario un finanziamento bancario per la copertura finanziaria, totale o parziale, della parte del piano di impresa non assistita dalle agevolazioni conto investimento.
2. Nell’effettuare l’istruttoria, la Banca si attiene al principio di sana e prudente gestione nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonomia decisionale. Sulla quota di finanziamento bancario, la Banca potrà richiedere le garanzie private che riterrà opportune/necessarie e/o la garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. La durata del finanziamento bancario verrà concordata tra le parti, così come le modalità di restituzione dello stesso, avendo cura di definire modalità che tengano in considerazione la situazione economica del Beneficiario.
4. Qualora la Banca dovesse concedere il finanziamento di cui al comma 1, l’erogazione dello stesso, anche in quote, avverrà entro il giorno successivo a quello di ricezione del nulla-osta a procedere dell’Agenzia di cui al precedente articolo 5.
5. Nel caso in cui la Banca subordini l’erogazione del finanziamento bancario a quella delle agevolazioni conto investimento, entro il giorno successivo a quello del rilascio del nulla-osta da parte dell’Agenzia, dovrà rilasciare al soggetto beneficiario una dichiarazione (ALLEGATO C) che attesti la concessione di tale finanziamento e la sua successiva erogazione sul conto corrente vincolato; tale dichiarazione verrà utilizzata dal soggetto beneficiario in fase di prima richiesta di erogazione delle agevolazioni conto investimento.
6. Nel caso indicato al precedente art. 5, comma 3, la Banca ha facoltà di integrare il finanziamento bancario anche per la copertura della quota parte di agevolazioni a carico dell’Agenzia.
7. Gli oneri e i costi strettamente correlati al finanziamento bancario potranno transitare sul conto corrente vincolato, al pari degli oneri e dei costi relativi alla tenuta del conto stesso.
ART. 8 (Pignoramento e sequestri del Conto Vincolato)
1. Eventuali pignoramenti, sequestri o altri vincoli giudiziali apposti sul Conto Vincolato devono essere tempestivamente comunicati dalla Banca all’Agenzia.
ART. 9 (Banche aderenti)
1. Le Banche aderiscono alla presente Convenzione inviando all’Agenzia e all’ABI l’apposito modulo (come da ALLEGATO A) debitamente compilato e sottoscritto.
2. L’adesione alla Convenzione si perfeziona nel momento in cui l’Agenzia riceve la comunicazione di cui al comma precedente trasmessa mediante PEC.
3. Le Banche aderenti alla Convenzione si impegnano a renderla operativa entro 30 giorni dalla data di invio all’Agenzia del modulo di adesione.
4. La Banca può in qualsiasi momento recedere dalla Convenzione, previa formale comunicazione scritta all’Agenzia, senza incorrere in alcuna penale/obbligo di indennizzo.
ART. 10 (Comunicazioni)
1. Le comunicazioni tra Banca e l’Agenzia avverranno tramite la PEC xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx .
ART. 11 (Foro competente)
1. Le Parti convengono che foro competente a dirimere tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra loro nella interpretazione, esecuzione ed applicazione della presente Convenzione è esclusivamente quello di Roma.
2. Le Parti si impegnano comunque, in caso di controversia, ad esperire un previo tentativo di conciliazione.
ART. 12 (Rinvio a norme)
1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del codice civile.
ART. 13 (Recesso)
1. La facoltà di recesso dalla presente Convenzione da parte di uno dei contraenti potrà essere esercitata, con adeguata motivazione, con un preavviso di almeno 2 mesi.
Roma,
per il Ministero dello Sviluppo Economico Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Direttore Generale.
per l’Associazione Bancaria Italiana xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Direttore Generale
per l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Amministratore Delegato
ALLEGATO A
Modulo di adesione
alla Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa e l’Associazione Bancaria Italiana per la regolamentazione dei conti correnti vincolati previsti dal Decreto MISE 14.10.2015 e ss.mm.ii. e dalla Circolare MISE –
DGIAI n. 37630/2016
[su carta intestata della Banca]
Ministero dello Sviluppo Economico Xxxxx Xxxxxxx, 000 - Xxxx
Invitalia
Xxx Xxxxxxxx, 00 - Xxxx
Associazione Bancaria Italiana Servizio di Segreteria Generale Xxxxxx xxx Xxxx x. 00 - XXXX Fax 00 0000000
La sottoscritta Banca
codice ABI , nel condividere le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali verranno utilizzati i conti correnti vincolati previsti ai fini dell’erogazione delle agevolazioni disciplinate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 14 Ottobre 2015 e dalla Circolare MISE - DGIAI n. 37630/2016
dichiara di aderire alla citata Convenzione.
Distinti saluti
(luogo e data) ……………………. …………………………………….
(Timbro e firme autorizzate)
Si indicano di seguito due nominativi di riferimento per la Banca:
Nome e Cognome: Tel:
Email:
Nome e Cognome: Tel:
Email:
Si indica di seguito l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della Banca:PEC:
ALLEGATO B
Mandato di pagamento
[SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA BENEFICIARIA]
Alla Banca
A Invitalia
Xxx Xxxxxxxx, 00 - Xxxx
Premesso che:
• con Determinazione di Concessione del , ci è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto sugli investimenti di importo massimo pari a €
• abbiamo aperto un Conto Vincolato presso codesta Banca agenzia coordinate bancarie: IBAN c/c
Tutto ciò premesso, Vi diamo disposizione irrevocabile di effettuare il pagamento, tramite bonifico bancario, delle fatture delle spese ritenute ammissibili ai fini della realizzazione del programma di investimenti di cui alla determina di concessione del , una volta ottenuto il nulla-osta a procedere di Invitalia con l’indicazione delle spese e dell’IBAN dei fornitori presso i quali effettuare tale pagamento.
La presente disposizione è irrevocabile e nessuna modifica potrà essere apportata alla stessa senza il preventivo assenso di Invitalia, da notificarVi a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Distinti saluti
(luogo e data) …………………….
………………………………………. (Timbro e firme autorizzate dell’impresa)
ALLEGATO C
[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA CONVENZIONATA]
A Invitalia
Xxx Xxxxxxxx, 00 - Xxxx
Oggetto: | Comunicazione di adozione di una delibera di finanziamento per la copertura finanziaria del piano di investimenti non assistita dalle agevolazioni di cui al Decreto Ministeriale 14 Ottobre 2015 – Circolare MISE – DGIAI n. 37630/2016 |
Con riferimento alla misura in oggetto, si comunica che la Banca ha assunto una delibera di finanziamento in favore di , beneficiaria delle agevolazioni di cui alla Determinazione di Concessione del , per un ammontare pari a .
L’erogazione del finanziamento verrà effettuato da codesta Banca entro il giorno successivo a quello di ricezione del nulla-osta a procedere da parte di Invitalia, così come previsto nella Convenzione per la regolamentazione dei conti correnti vincolati previsti ai fini dell’erogazione degli aiuti sottoscritta lo scorso .
Distinti saluti
(luogo e data) ……………………. …………………………………….
(Timbro e firme autorizzate)