CORPI VEICOLI TERRESTRI
CORPI VEICOLI TERRESTRI
GAP AUTO
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO GCOM.2019.001-2022.001 – EDIZIONE 01.05.2022
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al Contraente e all’Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Gap Auto
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo.
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
CHE COSA È ASSICURATO?
🗸 Gap
In caso di danno totale (ovverosia superiore al 70% del valore commerciale al momento del sinistro) derivante da Incendio, Furto, Furto con ritrovamento, incidente con altro veicolo identificato, urto contro corpo fisso o mobile (kasko), eventi naturali, eventi sociopolitici o atti di vandalismo, l’Impresa si impegna a rimborsare all’Assicurato la differenza tra il Valore d’Acquisto e il Valore Commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Per la determinazione del valore commerciale al momento del sinistro, si farà riferimento alle riviste specializzate Quattroruote o, in mancanza, allo Eurotax Giallo.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Non sono assicurabili i veicoli diversi da autovetture ad uso privato
o ad uso promiscuo, autocarri con peso a pieno carico fino a 35 x.xx,
conto proprio o conto terzi, veicoli immatricolati ad uso dimostrativo
(demo) o c.d. “km0”, camper o Roulotte.
🗴 Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli autoveicoli ad uso o
trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro, i ciclomotori ed i motoveicoli, gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate, gli autoveicoli di Valore d’acquisto superiore ad Euro 79.000,00, gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
! L’Assicurazione non comprende i danni:
! avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
! determinati o agevolati da dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni;
! derivanti da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara nonché dalla guida fuoristrada;
! conseguenti ad appropriazione indebita.
La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di danno totale, tramite la garanzia Gap.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all’Indennizzo.
Il Contraente e l’Assicurato hanno altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura
assicurativa.
Il Contraente e l’Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest’ultima, su delegazione dell’Assicurato, alla Compagnia in
via anticipata ed in unica soluzione.
Il premio indicato sul modulo di adesione è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata pluriennale, senza tacito rinnovo. Le singole coperture sottoscritte dagli Assicurati avranno durata pluriennale e cesseranno alla loro naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Resta salva la facoltà delle Parti (Assicurato e Impresa) di recedere dal contratto nei casi previsti dallo stesso.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto nei casi previsti dallo stesso.
ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Gap Auto
Versione n. 1 del 1 Maggio 2022 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente/Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2021
Bilancio approvato il 29/04/2022
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 71.902.188 di cui capitale sociale €. 37.890.907, riserva di sovrapprezzo €. 1.224.864 e riserve patrimoniali €. 48.803.267.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 175,29% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 435,83% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base Danni Gap Auto. L’Ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali. Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di polizza e sul Modulo di adesione sottoscritto dal Contraente e dall’Assicurato. L’Adesione alla presente copertura assicurativa è facoltativa e non è obbligatorio stipulare la polizza al fine di ottenere l’erogazione del Finanziamento. Alla luce delle coperture assicurative previste, il contratto di assicurazione non si intende connesso ad alcun finanziamento anche qualora lo stesso sia venduto contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e/o abbia una durata pari a quella del finanziamento e/o il premio assicurativo sia finanziato unitamente all’importo del finanziamento. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e l’Impresa non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio. | |
Gap | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base Danni Gap Auto. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Gap Auto. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo per il prodotto Gap Auto. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base Danni, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base Danni. | |
Gap Auto | La garanzia prevede l’indennizzo della differenza tra il valore di acquisto e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, nel limite di Euro 30.000,00. In ogni caso l’indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il valore di acquisto del veicolo e quanto eventualmente l’Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso sinistro, al lordo di eventuali scoperti e franchigie, in virtù di una polizza CVT sottoscritta con altra Compagnia per lo stesso veicolo. Esempi intervento massimale e calcolo dell’indennizzo Prezzo di acquisto: € 50.000,00 Esempio 1 Valore commerciale del veicolo al momento del sinistro € 40.000,00 Rimborso GAP: € 10.000,00 Esempio 2 Valore commerciale del veicolo al momento del sinistro € 20.000,00 Rimborso GAP: € 30.000,00 Esempio 3 Valore commerciale del veicolo al momento del sinistro € 10.000,00 Rimborso GAP: € 30.000,00 - A carico dell’Assicurato rimangono € 10.000,00 |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di sinistro, l’Assicurato, deve darne avviso scritto alla Direzione – Servizio Sinistri – di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx, Fax: 000 0000000, E–Mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx) entro 5 (cinque) giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità. Per ottenere la liquidazione della prestazione conseguente al sinistro, devono essere consegnati alla Compagnia, all’indirizzo: Xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx X.xx (XX) – Ufficio Sinistri, i seguenti documenti, necessari a verificare l’effettiva sussistenza dell’obbligo di pagamento. La documentazione, da presentarsi in caso di sinistro, è la seguente: a) copia di denuncia sporta presso la Pubblica Autorità a seconda del tipo di sinistro (Polizia, Carabinieri o Vigili del Fuoco); |
b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico); c) copia del certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA, se presente o la ricevuta con il codice di accesso alla banca dati del PRA; d) copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Adesione) sottoscritta dall’Assicurato; e) copia del libretto di circolazione del veicolo; f) copia della fattura di acquisto, indicante il Valore di Acquisto del veicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato il veicolo; g) documento d’identità comprovante il luogo di residenza dell’Assicurato; h) riferimenti (numero di telefono/cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell’Assicurato; i) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri contratta con altra Compagnia e copia delle relative condizioni di assicurazione. Ulteriore documentazione integrativa da consegnare in caso di sinistro relativo alla garanzia Furto Totale: a) in caso di furto, serie di chiavi originali (se non consegnate all’eventuale Compagnia che presta la copertura Furto) in dotazione all’Autoveicolo (le chiavi a seguito della definizione del sinistro verranno distrutte). In caso di Incendio o Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo: a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa presso la quale ha stipulato una polizza Corpi Veicoli Terrestri; b) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto; c) copia della patente di guida del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro; d) copia della perizia certificante la distruzione totale del mezzo (il perito sarà indicato dall’Assicuratore, salvo non ci sia la perizia di un’altra compagnia assicurativa); e) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro. | |
Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. L’Assicurato potrà verificare sul sito dell’Impresa (xxx.xxxxx.xx) l’elenco delle Strutture Convenzionate e gli eventuali aggiornamenti. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | In caso di sinistro relativo alla garanzia Furto Totale, il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria al diritto all’indennizzo. In caso di sinistro relativo alle altre garanzie previste dal contratto, il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro sessanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. L’accredito all’Assicurato/Beneficiario da parte della Compagnia dell’indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento del sinistro. In caso di Sinistro per Furto Totale e ritrovamento dell’Autoveicolo o di parti di esso, l’Assicurato è obbligato ad informare l’Assicuratore non appena ne abbia notizia in forma scritta all’indirizzo mail xxxxxxxx@xxxxx.xx indicando dove è stato ricoverato il veicolo e l’autorità competente del ritrovamento con indicazione del numero di telefono dell’ufficio preposto all’espletamento della pratica. Se il ritrovamento avviene prima del pagamento della Prestazione (indennizzo), nulla sarà dovuto all’Assicurato nel caso in cui il danno sia inferiore al 70% del valore assicurato al momento del sinistro, così come disciplinato nella presente Polizza. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il veicolo è messo a disposizione presso il concessionario, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’Assicurato dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, autorizza la Contraente all’addebito tramite finanziamento del premio lordo pro-capite riportato sul Modulo stesso. Tale premio è finanziato da Compass Banca S.p.A. ed è corrisposto anticipatamente dalla stessa – in qualità di Contraente – all’Impresa, in un’unica soluzione, per tutta la durata dell’Assicurazione, mediante bonifico bancario. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Impresa al pagamento dei premi scaduti. L’Assicurato dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, autorizza la Contraente all’addebito tramite finanziamento del premio lordo pro-capite riportato sul Modulo stesso (Mod. GCOM.2019.001-2022.001). Il premio è calcolato sul valore del veicolo al momento dell’acquisto moltiplicato per un tasso per mille. |
Tale premio è finanziato da Compass ed è corrisposto anticipatamente dalla stessa – in qualità di Contraente – a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in un’unica soluzione, per tutta la durata dell’Assicurazione, mediante bonifico bancario. Esempio relativo al calcolo del premio: Valore d’acquisto: € 20.000,00 Tasso lordo per l’intera durata (36 mesi): 22,66 pro mille Premio lordo per l’intera durata (36 mesi): 20.000*22,66/1000 = € 453,20 di cui relativo alla componente Incendio e Furto € 135,96. | |
Rimborso | Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di ripensamento per l’Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza indicata sul modulo di adesione. Il diritto si esercita con l’invio di lettera raccomandata AR a Compass Banca S.p.A., Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx e per conoscenza a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX). Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l’Assicurato da esercitarsi in qualunque momento. Il diritto si esercita con l’invio di lettera raccomandata AR o p.e.c. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Xxx Xxxxx 00 -00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX); l’Impresa una volta ricevuta la raccomandata e controllata la data di recesso (data di notifica all’Impresa), in assenza di sinistro, procederà con il rimborso all’Assicurato del premio non goduto, al netto delle imposte. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, l’Assicurato e l’Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata AR e con 30 giorni di preavviso. In tal caso, l’Impresa retrocede all’Assicurato la parte di premio non goduto al netto delle tasse a partire dall’annualità successiva a quella in cui si è verificato il sinistro stesso. Nel caso di risoluzione del contratto per Furto totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza in caso di furto o dal giorno successivo a quello di demolizione negli altri casi. L’Assicurato deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza. In tale caso l’Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione delle annualità di garanzia residua, al netto delle imposte, rimanendo acquisito dall’Impresa il premio dell’annualità in corso. In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione e l’Impresa restituirà la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data dell’effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte. L’Impresa rimborsa anche l’importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | La presente polizza collettiva ha durata poliennale e non si rinnova tacitamente alla scadenza. La durata delle singole coperture previste dal presente contratto è fissa ed indipendente da quella del contratto di finanziamento, ed è pari a 36 mesi. Le singole coperture non si rinnovano tacitamente alla relativa scadenza. |
Sospensione | Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l’Assicurato da esercitarsi in qualunque momento. |
Risoluzione | L’Assicurato può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: • Recesso; • In caso di sinistro; • Distruzione, alienazione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato; • Furto totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale del veicolo. |
Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo rientrante fra:
- Le autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo;
- Gli autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500,00 Kg, conto proprio o conto terzi;
- Camper e Roulotte;
- Veicolo immatricolato ad uso dimostrativo (demo) o c.d. “Km0”.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa definita.
Costi d’intermediazione: la quota spettante all’Intermediario per la polizza appartenente al ramo 3 (Corpi Veicoli Terrestri) è pari al 40,00% del premio netto imposte.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) – Fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA ALL’ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
INDICE
SEZIONE A – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE B – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3
PREMESSA 3
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio 3
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 3
Art. 3 – Polizza collettiva ad adesione 3
Art. 4 – Comunicazione per l’operatività della polizza 3
Art. 5 – Validità 3
Art. 6 – Durata del contratto 3
Art. 6 Bis – Durata delle singole applicazioni 3
Art. 7 – Validità territoriale 3
Art. 8 – Assicurazione presso diversi assicuratori 3
Art. 9 – Oneri fiscali 4
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge 4
Art. 11 – Rivalsa 4
Art. 12 – Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento 4
Art. 13 – Cessazione delle garanzie 4
Art. 14 – Risoluzione del contratto per furto totale, incendio o distruzione per danno totale del veicolo 4
Art. 15 – Cessazione di rischio per demolizione, alienazione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato 4
Art. 16 – Sospensione in corso di contratto 4
Art. 17 – Foro competente 4
Art. 18 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni 5
Art. 19 – Beneficiari 5
Art. 20 – Sottoscrizione del contratto tramite firma avanzata grafometrica 5
Art. 21 – Sottoscrizione del contratto tramite firma digitale 5
SEZIONE C – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 6
Capitolo 1 – Garanzia Gap 6
Art. 22 – Oggetto dell’assicurazione 6
Art. 23 – Limiti di indennizzo 6
Art. 24 – Esclusioni valide per il presente capitolo 6
Art. 25 – Modifiche delle garanzie 6
SEZIONE D – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 7
Art. 26 – Denuncia del sinistro 7
Art. 27 – Liquidazione dei sinistri 7
APPENDICE NORMATIVA 9
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016 / 679 (GDPR) 11
SEZIONE A – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Assicurato: persona fisica o giuridica, cliente della Contraente, che aderisce alla polizza collettiva ed il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Adesione e che abbia aderito alla Polizza sottoscrivendo il Modulo stesso con firma autografa, apposta sulla documentazione cartacea oppure mediante firma elettronica;
Autorità: Autorità di pubblica sicurezza;
Beneficiario: l’Assicurato o i suoi eredi in caso di decesso dell’Assicurato;
Collisione: danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato, durante la circolazione. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato;
Contraente: Compass Banca S.p.A. – Via Caldera 21 – 00000 Xxxxxx - Partita IVA Gruppo IVA Mediobanca: 10536040966, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00864530159;
Danno Totale/Perdita del veicolo: danno di entità superiore al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; Eventi naturali: danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti;
Eventi sociopolitici: danni causati al veicolo assicurato da eventi sociopolitici quali scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
Firma elettronica avanzata Grafometrica: firma autografa acquisita in formato digitale tramite un tablet con contestuale registrazione dei dati biometrici del firmatario. Tale soluzione di firma è offerta dalla Contraente in virtù di un apposito accordo con un ente certificatore, che opera quale certificatore accreditato ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 5 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche;
Firma elettronica digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
Furto: reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Furto totale: furto del veicolo senza ritrovamento, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente;
Furto con ritrovamento: furto totale del veicolo e successivo ritrovamento dello stesso con danni superiori al 70% del valore assicurato al momento del sinistro;
Incendio: l’autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma; Impresa assicuratrice/Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
Indennizzo: la somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. all’Assicurato in caso di sinistro;
Intermediario: la Contraente;
Ivass: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
Kasko: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento non dovuti alla responsabilità di terzi;
Modulo di polizza: il documento sottoscritto dalla Contraente che prova l’assicurazione;
Modulo di adesione: il documento sottoscritto dall’Assicurato, anche con Firma Elettronica, che prova l’adesione al contratto di assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa assicuratrice su delega dell’Assicurato;
Proprietario del veicolo: l’intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Somma assicurata massimale: il limite massimo dell’indennizzo contrattuale stabilito;
Valore d’acquisto: prezzo di acquisto del veicolo come risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d’acquisto o da altro documento fiscale equivalente;
Valore commerciale: prezzo di mercato del veicolo al momento del sinistro sulla base delle quotazioni desunte da Quattroruote o, in assenza, Eurotax Giallo;
Veicolo: mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, qui di seguito meglio identificato:
• le autovetture ad uso privato e ad uso promiscuo;
• gli autocarri con peso a pieno carico fino a 35 x.xx, conto proprio o conto terzi;
• Camper e Roulotte;
• veicoli immatricolati ad uso dimostrativo (demo) o nella forma c.d. “km 0”;
Veicolo nuovo: veicolo immatricolato da non più di 180 giorni al momento dell’inclusione in copertura. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà. La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non viene considerata passaggio di proprietà. Non sono in ogni caso considerati veicoli nuovi i veicoli fuori produzione e quelli per i quali è prevista
la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione e i veicoli già immatricolati al di fuori del territorio italiano, ad esclusione della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
Veicolo usato: veicolo immatricolato da più di 180 gg al momento dell’inclusione in copertura o che ha subito passaggi di proprietà, senza tener conto della prima immatricolazione della Concessionaria, o fuori produzione per il quale è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione;
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE B – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazione Gap Auto, Mod. GCOM.2019.001-2022.001 ed. 2022-05 – Ultimo aggiornamento 01/05/2022
In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
PREMESSA
L’Adesione alla presente copertura assicurativa è facoltativa e non è obbligatorio stipulare la polizza al fine di ottenere l’erogazione del Finanziamento.
Alla luce delle coperture assicurative previste, il contratto di assicurazione non si intende connesso ad alcun finanziamento anche qualora lo stesso sia venduto contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e/o abbia una durata pari a quella del finanziamento e/o il premio assicurativo sia finanziato unitamente all’importo del finanziamento.
Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e l’Impresa non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio.
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.).
Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il veicolo è messo a disposizione dell’Assicurato presso il concessionario, previa sottoscrizione del Modulo di adesione.
L’Assicurato dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, autorizza la Contraente all’addebito tramite finanziamento del premio lordo riportato sul Modulo di Adesione. Tale premio è finanziato da Compass Banca S.p.A. ed è corrisposto anticipatamente dalla stessa – in qualità di Contraente – all’Impresa, in un’unica soluzione, per tutta la durata della copertura, mediante bonifico bancario. Se il Contraente non paga i premi o le eventuali rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.
L’Assicurato dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, autorizza la Contraente all’addebito tramite finanziamento del premio lordo pro-capite riportato sul Modulo stesso (Mod. GCOM.2019.001-2022.001).
Il premio è calcolato sul valore del veicolo al momento dell’acquisto moltiplicato per un tasso per mille.
Art. 3 – POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE
La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione. Il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati, in
base alle norme applicabili, la documentazione relativa all’Intermediario (Allegati 3, 4 e 4-ter), l’Informativa precontrattuale,
comprensiva dei DIP Base, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 ed il Modulo di Adesione, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole.
Art. 4 - COMUNICAZIONE PER L’OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA
Il Contraente si impegna a fornire all’Impresa i dati relativi alle singole coperture nei modi e nei tempi concordati fra le parti.
Art. 5 – VALIDITÀ
Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni generali di assicurazione, dal Modulo di polizza e dal Modulo di Adesione.
Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha la durata poliennale risultante dal Modulo di polizza. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.
Art. 6 Bis – DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI
La durata delle singole coperture previste dal presente contratto è fissa ed indipendente da quella del contratto di finanziamento, ed è pari a 36 mesi.
Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.
Art. 7 – VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).
Art. 8 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
L’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque
stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 9 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali pari al 12,50% + 1% di antiracket relativi al ramo 3 Corpi Veicoli Terrestri sono inclusi nel premio a carico dell’Assicurato/Contraente.
Art. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 11 – RIVALSA
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
Art. 12 – FACOLTÀ DI RECESSO SU POLIZZE DI DURATA POLIENNALE, FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di ripensamento per l’Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza indicata sul Modulo di adesione.
Il diritto si esercita con l’invio di lettera raccomandata AR o p.e.c. a Compass Banca S.p.A., Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx e per conoscenza a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l’Assicurato da esercitarsi in qualunque momento.
Il diritto si esercita con l’invio di lettera raccomandata AR o p.e.c. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Xxx Xxxxx 00
-00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX); l’Impresa una volta ricevuta la raccomandata o la p.e.c. e controllata la data di recesso (data di notifica all’Impresa), in assenza di sinistro, procederà con il rimborso all’Assicurato del premio non goduto, al netto delle imposte.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, l’Assicurato e l’Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata AR o p.e.c. e con 30 giorni di preavviso.
In tal caso, l’Impresa retrocede all’Assicurato la parte di premio non goduto al netto delle tasse a partire dall’annualità successiva a quella in cui si è verificato il sinistro stesso.
Art. 13 – CESSAZIONE DELLE GARANZIE
Nel caso di mancato pagamento del Premio, l’Impresa può intendere il contratto risolto di diritto secondo quanto disposto all’art. 1901 del Codice Civile.
L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente:
a) In caso di vendita o consegna in c/vendita da parte dell’Assicurato, del veicolo oggetto della copertura assicurativa;
b) In caso di esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato o per demolizione del mezzo;
c) Al verificarsi del Sinistro per Furto totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale del veicolo;
d) Recesso.
Nei casi indicati nei punti a), b) e c) è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto alla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo.
Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO TOTALE, INCENDIO O DISTRUZIONE PER DANNO TOTALE DEL VEICOLO
Nel caso di risoluzione del contratto per Furto totale, Incendio o Distruzione per Danno Totale del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza in caso di furto o dal giorno successivo a quello di demolizione negli altri casi.
L’Assicurato deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
In tale caso l’Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione delle annualità di garanzia residua, al netto delle imposte, rimanendo acquisito dall’Impresa il premio dell’annualità in corso.
Art. 15 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE, ALIENAZIONE, DISTRUZIONE, ROTTAMAZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO
In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, l’Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa.
L’Assicurato, inoltre, deve consegnare all’Impresa:
• in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l’attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
• in caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all’art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.
dell’effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte.
la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data
Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata al primo e secondo xxxxx e l’Impresa restituisce
L’Impresa rimborsa anche l’importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte.
Art. 16 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.
Art. 17 – FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale dell’Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 18 - FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Il Modulo di polizza firmato è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.
Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata AR o p.e.c. indirizzata all’Impresa.
Art. 19 - BENEFICIARI
Beneficiario delle prestazioni assicurative è l’Assicurato o gli aventi diritto di quest’ultimo (eredi legittimi o testamentari). Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Impresa abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
Art. 20 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO TRAMITE FIRMA AVANZATA GRAFOMETRICA
L’Intermediario del presente contratto mette a disposizione della clientela, il servizio di Firma Avanzata Grafometrica (di seguito il “Servizio”) vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico.
La firma avanzata grafometrica, consiste in una modalità di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come “firma elettronica avanzata”.
La sottoscrizione della documentazione contrattuale avviene mediante l’utilizzo di tale Servizio, che consiste in una firma elettronica apposta dal cliente attraverso uno stilo elettronico (una pen drive, vale a dire una sorta di penna elettronica), azionato direttamente dalla sua mano analogamente a quanto accade con una tradizionale penna ad inchiostro, sulla superficie sensibile di un dispositivo di firma.
L’utilizzo della firma avanzata grafometrica con valore di firma elettronica avanzata avviene dopo che il Cliente ha accettato, con un’apposita dichiarazione, di utilizzare questa modalità di firma.
Il Cliente può chiedere in ogni momento, una copia della suddetta dichiarazione di accettazione da lui firmata, contestualmente o successivamente al momento della firma.
Art. 21 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO TRAMITE FIRMA DIGITALE
Compass offre, ai propri Clienti che scelgono di sottoscrive elettronicamente il contratto, oltre al servizio di Firma Avanzata Grafometrica anche il Servizio di Firma Digitale.
Il servizio di Digitale offerto permette di sottoscrivere validamente i documenti che avranno la stessa efficacia giuridica e probatoria riconosciuta dal nostro ordinamento alla firma autografa.
La Firma Digitale è ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.
L’utilizzo della firma Digitale avviene dopo che il Cliente ha accettato, con un’apposita dichiarazione, di utilizzare questa modalità di firma.
Il Cliente può chiedere in ogni momento, una copia della suddetta dichiarazione di accettazione da lui firmata, contestualmente o successivamente al momento della firma.
SEZIONE C – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è composta da 1 capitolo principale (Garanzia Gap) che disciplina la garanzia, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO 1 – GARANZIA GAP
L’applicabilità della copertura si intende operante per le autovetture nuove e usate (come definite nel Glossario), gli autocarri con peso a pieno carico fino a 35 x.xx, Camper e Roulotte, auto demo e c.d. “km 0”, con un valore assicurato non superiore ad
€ 79.000,00.
Art. 22 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
In caso di danno totale (ovverosia di un danno superiore al 70% del valore commerciale al momento del sinistro) derivante da Incendio, Furto, Furto con ritrovamento, incidente con altro veicolo identificato, urto contro corpo fisso o mobile (kasko), eventi naturali, eventi sociopolitici o atti di vandalismo, l’Impresa si impegna a rimborsare all’Assicurato la differenza tra il Valore d’Acquisto e il Valore Commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Per la determinazione del valore commerciale al momento del sinistro, si farà riferimento alle riviste specializzate Quattroruote o, in mancanza, allo Eurotax Giallo.
Art. 23 – LIMITI DI INDENNIZZO
La garanzia prevede l’indennizzo della differenza tra il valore di acquisto e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, nel limite di Euro 30.000,00.
In ogni caso l’indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il valore di acquisto del veicolo e quanto eventualmente l’Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso sinistro, al lordo di eventuali scoperti e franchigie, in virtù di una polizza CVT sottoscritta con altra Compagnia per lo stesso veicolo.
Art. 24 – ESCLUSIONI VALIDE PER IL PRESENTE CAPITOLO
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni;
c) derivanti da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara nonché dalla guida fuoristrada;
d) conseguenti ad appropriazione indebita;
La Prestazione non è inoltre dovuta in caso di cessazione dell’Assicurazione per come disciplinato agli artt. 14 e 15 e/o al suo recesso (art. 12).
In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa indicata in Polizza:
e) gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
f) ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della copertura o al momento del Sinistro;
g) i ciclomotori ed i motoveicoli;
h) gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
i) gli autoveicoli di Valore d’Acquisto superiore a Euro 79.000,00 (settantanovemila);
j) gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità;
e comunque si intendono esclusi tutti i veicoli non rientranti nella definizione “Veicolo” di cui al Glossario.
Art. 25 – MODIFICHE DELLE GARANZIE
Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall’Impresa e dal Contraente.
SEZIONE D – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
Art. 26 – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto mediante raccomandata AR o p.e.c. alla Direzione – Servizio Sinistri – di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx, Fax: 000 0000000, E–Mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx ) entro 5 (cinque) giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
Per ottenere la liquidazione della prestazione conseguente al sinistro, devono essere consegnati all’Impresa, all’indirizzo: Xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx X.xx (XX) – Ufficio Sinistri, i seguenti documenti, necessari a verificare l’effettiva sussistenza dell’obbligo di pagamento.
La documentazione, da presentare per qualsiasi tipologia di sinistro, è la seguente:
a) copia di denuncia sporta presso la Pubblica Autorità a seconda del tipo di sinistro (Polizia, Carabinieri o Vigili del Fuoco); b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
c) copia del certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA, se presente o la ricevuta con il codice di accesso alla banca dati del PRA;
d) copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Adesione) sottoscritta dall’Assicurato; e) copia del libretto di circolazione del veicolo;
f) copia della fattura di acquisto, indicante il Valore di Acquisto del veicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato il veicolo;
g) documento d’identità comprovante il luogo di residenza dell’Assicurato; h) riferimenti (numero di telefono/cellulare, indirizzo mail) dell’Assicurato;
i) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all’eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri contratta con altra Compagnia e copia delle relative condizioni di assicurazione.
Ulteriore documentazione integrativa da consegnare in caso di sinistro relativo alla garanzia Furto Totale:
a) in caso di furto, serie di chiavi originali (se non consegnate all’eventuale Compagnia che presta la copertura Furto) in dotazione all’Autoveicolo (le chiavi a seguito della definizione del sinistro verranno distrutte).
In caso di Incendio o Distruzione per Danno Totale dell’Autoveicolo
a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o della compagnia assicurativa presso la quale ha stipulato una polizza Corpi Veicoli Terrestri;
b) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto;
c) copia della patente di guida del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro;
d copia della perizia certificante la distruzione totale del mezzo (il perito sarà indicato dall’Assicuratore, salvo non ci sia la perizia di un’altra compagnia assicurativa);
e) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro.
In ogni caso l’Impresa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
Art. 27 – LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
In caso di sinistro relativo alla garanzia Furto Totale, il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria a provare il diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro relativo alle altre garanzie previste dal contratto, il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro sessanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.
L’accredito all’Assicurato/Beneficiario da parte dell’Impresa dell’indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento del sinistro.
In caso di Sinistro per Furto Totale e ritrovamento dell’Autoveicolo o di parti di esso, l’Assicurato è obbligato ad informare l’Assicuratore non appena ne abbia notizia in forma scritta all’indirizzo mail xxxxxxxx@xxxxx.xx indicando dove è stato ricoverato il veicolo e l’autorità competente del ritrovamento con indicazione del numero di telefono dell’ufficio preposto all’espletamento della pratica.
Se il ritrovamento avviene prima del pagamento dell’indennizzo, nulla sarà dovuto all’Assicurato nel caso in cui il danno sia pari o inferiore al 70% del valore commerciale al momento del sinistro, così come disciplinato nel presente contratto.
- Reclami all’Impresa di assicurazioni:
Xxx il reclamo dovesse pervenire all’Intermediario, lo stesso, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente alla Compagnia affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.
In caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX (XX) In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.
- Reclami all’Intermediario:
I reclami relativi al comportamento dell’Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati per iscritto direttamente alla sua sede ai recapiti di seguito indicati e saranno gestiti direttamente dall’Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni:
COMPASS BANCA SPA - UFFICIO RECLAMI
Xxx Xxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx | Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx. Indirizzo pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.
Gestione dei rapporti assicurativi via web
Il Contraente può richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) Le coperture assicurative in essere
b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero 039-9890714.
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
NOTA IMPORTANTE
• Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
• In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l’atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
• L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
• È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’Assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 – Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. |
Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. |
Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. |
Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. |
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893. |
Art. 1898 – Aggravamento del rischio Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. |
Art. 1901 – Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 – Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (2), a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1913 – Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’Assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 – Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all’Art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’Art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
⚫ soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
⚫ soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
⚫ altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
⚫ soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
⚫ società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
⚫ Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’Art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’Art. 16 (diritto di rettifica), dall’Art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
PROGRAMMA ASSICURATIVO PER AUTOVEICOLI
Modulo di Adesione prodotto Gap Auto (Mod. GCOM-2019.001-2022.001) Polizza Collettiva n° 100023396 Finanziamento n°…………………………
L’Aderente dichiara, con la firma del presente modulo, che può essere sottoscritto anche con firma elettronica avanzata o qualificata con OTP, di aderire alla Polizza Collettiva sopra descritta al fine di ottenere la copertura assicurativa per il veicolo sottoindicato. Dichiara, altresì, di aver ricevuto e visionato, prima della sottoscrizione del modulo di adesione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista ai sensi degli artt. 56 e 66 del Regolamento n. 40 nonché ogni altra disposizione vigente ed applicabile alla presente Convenzione e, in particolare, il Set Informativo contenente il DIP base danni, il DIP Aggiuntivo danni il Glossario e le Condizioni generali di assicurazione, nonché, in base alle norme applicabili, gli Allegati 3, 4 e 4-ter.
Concessionario (Ragione Sociale)
DATI ANAGRAFICI ASSICURATO
Nome e Cognome\Ragione sociale Assicurato Sesso M F Data di Nascita Comune di Nascita
N. Telefono E-mail
Codice Fiscale\Partita Iva
Indirizzo\Sede legale
Città Prov. CAP
Legale Rappresentante/Delegato munito dei necessari poteri/Titolare (in caso di persona giuridica): Nome e Cognome Codice Fiscale
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare il contenuto dell’Informativa precontrattuale e di aver ricevuto il DIP Base Danni, il DIP Aggiuntivo Danni, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 (GCOM-2019.001- 2022.001).
Il sottoscritto aderisce facoltativamente alla polizza collettiva 100023396 per la formula assicurativa di seguito richiamata.
Formula assicurativa:
• GAP (Incendio, Furto, Collisione, Kasko, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici)
Il sottoscritto delega Compass Banca S.p.A. al pagamento dell’importo del premio per l’offerta Gap Auto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e dichiara che provvederà al pagamento del Premio di polizza sopra indicato, per tramite di Compass Banca S.p.A. in forma anticipata in un’unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della polizza. Tale importo verrà finanziato da Compass Banca S.p.A.
Il sottoscritto prende atto che la copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il veicolo è messo a disposizione presso il concessionario, previa sottoscrizione del presente Modulo di adesione, e avrà una durata pari a 36 mesi, senza tacito rinnovo.
ADERENTE
Data Luogo
DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO
Targa/Telaio
Marca Modello
Durata delle garanzie Mesi 36
Valore d’acquisto pari ad Euro Importo Premio Totale pari ad Euro imposte incluse Di cui garanzia Incendio e Furto imposte incluse
Tacito Rinnovo NO Costi di Intermediazione 40% del premio al netto delle imposte pari ad Euro
A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto alla Direzione – Servizio Sinistri - di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx, Fax: 000 0000000, E-Mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx) entro 5 (cinque) giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, di aver preso visione e di accettare il contenuto dell’Informativa precontrattuale, comprensiva dei DIP Base Danni, DIP Aggiuntivo Danni, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 della Polizza Collettiva Gap Auto n. 100023396, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione. Il sottoscritto dichiara di voler aderire al sopra indicato programma assicurativo non connesso al finanziamento e di essere stato adeguatamente informato che la sottoscrizione delle coperture assicurative è del tutto facoltativa. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere stato informato che non è obbligatorio stipulare la polizza al fine di ottenere l’erogazione del finanziamento. Dichiara, altresì, di non avere in corso nessun’altra copertura afferente ai medesimi rischi sullo stesso veicolo e che è stato richiesto di fornire le informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza delle coperture proposte alle proprie esigenze.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere stato informato che il contratto di assicurazione non si intende connesso ad alcun finanziamento anche qualora lo stesso sia venduto contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e/o abbia una durata pari a quella del finanziamento e/o il premio assicurativo sia finanziato unitamente all’importo del finanziamento. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere stato informato che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e che l’Impresa non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio.
ADERENTE
Data Luogo
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli seguenti contenuti nel Set Informativo Gap Auto GCOM.2019.001 – 2022.001:
SEZIONE B – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Modifica del rischio; Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 3 - Polizza collettiva ad adesione; Art. 4 - Comunicazione per l’operatività della polizza; Art. 5 – Validità; Art. 6 - Durata del contratto; Art. 6 bis – Durata delle singole applicazioni; Art. 7 – Validità territoriale; Art. 8 - Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 9 - Oneri fiscali; Art. 10 - Rinvio alle norme di legge; Art. 12 – Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento; Art. 13 – Cessazione delle garanzie; Art. 14 - Risoluzione del contratto per furto totale, incendio o distruzione per danno totale del veicolo; Art. 15 - Cessazione del rischio per demolizione, alienazione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato; Art. 16 - Sospensione in corso di contratto; Art. 18 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni; Art. 19 – Beneficiari; Art. 20 – Sottoscrizione del contratto tramite firma avanzata grafometrica; Art. 21 – Sottoscrizione del contratto tramite firma digitale; SEZIONE C- GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE: CAPITOLO 1 – GARANZIA GAP: Art. 22 – Oggetto dell’assicurazione; Art. 23 – Limiti di indennizzo; Art. 24 – Esclusioni valide per il presente capitolo; Art. 25 – Modifiche delle garanzie; SEZIONE D – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO: Art. 26 – Denuncia del Sinistro; Art. 27 – Liquidazione dei sinistri;
ADERENTE
Data Luogo
Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere o reticenti riguardanti le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Il premio viene versato in unica soluzione da Compass Banca S.p.A. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e non è frazionabile.
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III – SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Consenso al Trattamento dei dati personali
Io sottoscritto, in qualità di Aderente, dopo aver letto l’informativa privacy di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. redatta ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, preso atto dell’identità dei Titolari al trattamento dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, dei miei diritti, nonché di ogni altra informazione contenuta nell’informativa predetta
PRESTO IL CONSENSO al trattamento dei miei dati per quanto occorre in merito alle finalità di cui ai punti a) e b) dell’art. 3 dell’Informativa.
ADERENTE
Data Luogo
Notes
Notes
Notes
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 maggio 2022
Set Informativo Gap Auto - modello GCOM.2019.001-2022.001 – edizione 01.05.2022