Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
Circolare prot. n. 2201 16-06-2010
Attuazione per il 2010 dell’Accordo-quadro siglato il 12 Dicembre 2007 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Istituto nazionale per il Commercio con l’Estero e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane
Premessa
L’Accordo-quadro siglato il 12 Dicembre 2007 tra il Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.), già Ministero del Commercio Internazionale, l’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) mira a favorire l’integrazione fra il sistema universitario e il mondo delle imprese in un’ottica di internazionalizzazione.
Tale obiettivo può essere perseguito mediante l’elaborazione di progetti congiunti tra Università ed imprese, per sviluppare efficaci collegamenti tra i fabbisogni delle imprese - in termini di ricerca nei settori a maggiore contenuto tecnologico - e le capacità del sistema accademico nazionale, accompagnando così le imprese nel processo di crescita competitiva nell’ordine internazionale.
Inoltre, il sostegno pubblico all’attività congiunta fra Università ed Impresa si propone di favorire l’inserimento delle PMI nelle collaborazioni con l’estero avviate dalle Università e di ampliare le possibilità di implementazione all’estero di progetti innovativi e di brevetti.
L’Accordo-quadro, tenendo conto delle specifiche finalità e delle peculiarità del sistema universitario italiano, all’art. 3 demanda al Ministero il compito di individuare le priorità, le risorse e le procedure relative alla selezione e al finanziamento dei progetti. Lo stesso articolo stabilisce che la valutazione dei progetti sia realizzata da un Comitato costituito ad hoc (art. 4), presieduto dal Direttore Generale della Direzione Promozione Scambi del Ministero dello Sviluppo Economico e composto da altri 4 membri, in rappresentanza rispettivamente del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, della CRUI e dell’ICE, di seguito denominato "Comitato di Valutazione".
Il Ministero e l’ICE, per quanto di competenza, procedono al co-finanziamento dei progetti.
Le "Linee di indirizzo per l’attività promozionale" emanate dal Ministro dello Sviluppo Economico costituiscono un primo orientamento per l’accoglimento dei progetti nell’ambito della strategia promozionale del Ministero.
Quanto sopra premesso, si forniscono di seguito le indicazioni cui fare riferimento per il co-finanziamento di progetti congiunti tra il Sistema universitario ed il sistema imprenditoriale italiani, in attuazione per l’anno 2010 dell’Accordo richiamato.
Art. 1 Beneficiari
1. Beneficiarie del co-finanziamento sono le Università italiane. Nel caso un Progetto sia presentato da più Atenei, dovrà essere indicata l’Università capofila, responsabile dei rapporti con Mi.S.E. ed ICE.
2. I progetti, presentati dalle Università singole o associate, devono essere svolti in partenariato con almeno un’impresa, o un raggruppamento di imprese italiane.
3. Possono inoltre partecipare in qualità di “Altri partner” anche i Parchi scientifici e tecnologici, i Distretti produttivi, i Centri di ricerca pubblici e privati, gli Enti territoriali italiani. Tale partecipazione deve risultare da una formale lettera di impegno (o da altre forme di accordo) che faccia riferimento allo specifico Progetto, da allegare alla Scheda Tecnica di cui al successivo art. 5.
Art. 2 Progetti
1. I progetti proposti dalle Università con la partecipazione di almeno un’impresa italiana, devono avere l’obiettivo di sviluppare la collaborazione all’estero nel campo della ricerca applicata, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in relazione ad obiettivi quali brevetti o spin-off.
2. L’impresa italiana partner imprenditoriale del Progetto deve sottoscrivere una formale lettera d’impegno, da allegare alla Scheda Tecnica di cui al successivo art. 5, dalla quale risulti chiaramente l’entità dell’apporto finanziario con il quale la stessa intende partecipare al Progetto.
3. Ogni Progetto dovrà prevedere il coinvolgimento di almeno un’Università straniera o Centro di ricerca estero. Tale coinvolgimento deve risultare da una formale lettera di impegno (o da altre forme di accordo) che faccia riferimento allo specifico Progetto, da allegare alla Scheda Tecnica di cui al successivo art. 5.
4. I progetti possono inoltre prevedere:
a) il finanziamento da parte di altre Amministrazioni o Enti Pubblici italiani;
b) il partenariato con aggregazioni di PMI italiane, finalizzate alla realizzazione del Progetto;
c) il coinvolgimento di imprese estere.
5. La partecipazione ai progetti dei soggetti di cui ai precedenti punti a) b) e c) deve risultare da esplicita comunicazione che faccia riferimento allo specifico Progetto, da allegare alla Scheda Tecnica di cui successivo art. 5.
Art. 3 Durata dei progetti
I progetti dovranno essere realizzati entro un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data della stipula del disciplinare di co-finanziamento con l’ICE.
Art. 4
Risorse e co-finanziamento
1. Le risorse per il co-finanziamento dei progetti presentati sulla base della presente Circolare ammontano ad €. 2.500.000,00, a valere sul fondo promozionale trasferito dal Ministero all’ICE, salvo sopravvenienza di fondi integrativi destinati allo stesso scopo da disposizioni successive.
2. La copertura finanziaria dei singoli progetti ammessi al co-finanziamento è ripartita al 50% come segue:
▪ 50% a carico di Mi.S.E./ICE;
▪ 50% a carico di Università e Partner imprenditoriale italiani.
3. La quota a carico Mi.S.E./ICE per ciascun Progetto non può comunque superare l’importo di €. 125.000,00. L’eventuale concorso finanziario di altri soggetti pubblici italiani riduce di pari importo la quota a carico Mi.S.E.-ICE.
4. Fermo rimanendo il principio del co-finanziamento al 50%, le Università italiane possono coprire la propria quota di partecipazione con risorse umane interne, mentre i soggetti partner imprenditoriali partecipano al Progetto esclusivamente con un apporto finanziario.
5. Allo scopo di evitare inutili partite di giro tra Università ed Impresa, per semplificare la partnership finalizzata alla ricerca, potrà essere ammesso l’apporto del partner imprenditoriale sotto forma di acquisto e/o fornitura di beni o materiali necessari per la realizzazione della ricerca. Tali acquisti o forniture dovranno essere opportunamente documentati, con relative quantità e valori.
6. Le spese ammissibili al co-finanziamento sono solo quelle indicate nell’Allegato C della presente Circolare.
Art. 5 Presentazione dei progetti
1. Le Università italiane presentano le domande di co-finanziamento dei progetti utilizzando il Modulo di Domanda e la Scheda Tecnica, comprensiva del break-down dei costi previsti, allegati alla presente Circolare (rispettivamente Allegati A e B).
2. Le domande di co-finanziamento dovranno pervenire complete della documentazione richiesta, pena l’esclusione del Progetto dalla valutazione.
3. La Domanda di co-finanziamento e la Scheda Tecnica devono essere inoltrate - per raccomandata A.R. o per corriere - in formato cartaceo, entro e non oltre il
30 settembre 2010 all’
Istituto nazionale per il Commercio Estero Dipartimento Formazione e Studi
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 XXXX - XX
Al riguardo, farà fede il timbro di spedizione o la ricevuta di consegna al corriere. Tutta la documentazione dovrà inoltre essere trasmessa via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx.xxxx@xxx.xx
4. L’ICE può richiedere ai proponenti eventuali chiarimenti o integrazioni della documentazione ricevuta. Tutti i chiarimenti o le integrazioni oggetto della
richiesta dell’ICE devono essere forniti entro 15 giorni richiesta, pena l’esclusione del Progetto.
dal ricevimento della
5. Ai fini della semplificazione del procedimento amministrativo, tutte le comunicazioni riguardanti l’operazione di co-finanziamento, comprese le eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni, potranno essere inviate per posta elettronica.
Art. 6
Valutazione dei progetti e pubblicazione della graduatoria
1. La valutazione dei progetti è effettuata dal Comitato costituito ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo Mi.S.E.-ICE-CRUI citato in premessa, presieduto dal Direttore Generale della Direzione per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi del Ministero dello Sviluppo Economico, o da un suo delegato, e composto da altri 4 membri in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, della CRUI e dell’ICE, di seguito denominato "Comitato di Valutazione". Il Comitato opera presso la Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. L’ICE svolge la pre-istruttoria delle domande pervenute volta ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e ne sottopone i risultati al Comitato di Valutazione che decide collegialmente in merito ad ammissibilità e contenuti, attribuendo il punteggio sulla base di parametri individuati.
3. Il Comitato baserà la valutazione sui seguenti criteri:
▪ innovatività del Progetto e/o della metodologia proposta;
▪ coinvolgimento nel Progetto di Sistemi produttivi, Distretti industriali, Parchi scientifici e tecnologici italiani, eventualmente anche in termini finanziari;
▪ grado di internazionalizzazione del Progetto, in base ai partner esteri/in base alla proiezione commerciale;
▪ coinvolgimento di imprese estere;
▪ coerenza con le “Linee di indirizzo per l’attività promozionale” del Ministero;
▪ chiarezza di esposizione dei contenuti e delle ricadute del Progetto;
▪ consistenza dell’apporto finanziario di ciascun partner imprenditoriale italiano;
▪ consistenza dell’eventuale apporto finanziario dell’Università proponente il Progetto.
▪ consistenza dell’eventuale finanziamento integrativo da parte di Amministrazioni o Enti pubblici italiani;
▪ partenariato con aggregazioni di PMI finalizzato alla realizzazione del Progetto.
4. La valutazione dei progetti si concluderà entro 120 giorni dalla prima riunione del Comitato di Valutazione. Al termine della valutazione il Comitato elabora una graduatoria dei progetti e la trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico.
5. Entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria il Ministero comunica alle Università proponenti l’esito della valutazione. La relativa graduatoria sarà pubblicata sui siti web del Ministero, dell’ICE e della CRUI.
Art. 7
Erogazione del co-finanziamento
L’erogazione del co-finanziamento da parte dell’Istituto nazionale per il Commercio Estero avrà luogo in tre tranches, dietro presentazione della documentazione di spesa:
- la prima tranche sarà erogata al maturare del 30% del valore del Progetto;
- la seconda tranche sarà erogata al maturare del 60% del valore del Progetto. La richiesta di erogazione della seconda tranche dovrà essere accompagnata da una sintetica relazione sull’andamento del Progetto;
- la terza tranche sarà erogata a conclusione del Progetto, con la presentazione della Relazione Finale di cui al successivo art. 8.
Art. 8 Gestione dei progetti
1. Nella gestione delle risorse finanziarie, fermo restando l’importo complessivo del Progetto, sono ammessi scostamenti e compensazioni nei limiti del 20% delle singole voci di spesa. Tale compensazione non è applicabile alla voce “risorse umane interne” dell’Università proponente il Progetto.
2. Nel caso in cui il partner imprenditoriale italiano si ritiri dal Progetto nel corso della sua attuazione, l’Università dovrà concordare con il Ministero dello Sviluppo Economico la sostituzione con altro partner imprenditoriale che partecipi al Progetto confermando l’apporto finanziario previsto. L’eventuale proposta di sostituzione del partner imprenditoriale italiano potrà essere accolta
soltanto qualora non comporti modifica nei contenuti o negli obiettivi del Progetto.
3. Qualora un’Università beneficiaria comunichi al Ministero ed all’ICE di rinunciare al co-finanziamento, e non sia stato ancora operato alcun trasferimento di fondi, il Ministero, previa comunicazione al Comitato, procederà ad autorizzare l’attribuzione del co-finanziamento al primo progetto idoneo nella graduatoria approvata.
4. Gli Uffici all’estero dell’ICE potranno fornire assistenza in loco per la realizzazione dei progetti.
5. A completamento di ogni Progetto, l’Università beneficiaria del co- finanziamento dovrà inviare al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi - una Relazione Finale che evidenzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi ed all’attività svolta.
Art. 9 Disciplinare/contratto di co-finanziamento
Entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione al co-finanziamento le Università beneficiarie dovranno sottoscrivere il Disciplinare/contratto predisposto dall’ICE. Decorso tale termine, si intenderà che l’Università rinuncia al co- finanziamento e si procederà allo scorrimento della graduatoria
Art. 10 Rendicontazione delle spese
1. Al fine della corresponsione delle singole tranches di co-finanziamento, gli interessati dovranno presentare all’ICE la documentazione di spesa prevista dal Disciplinare di co-finanziamento. Nel caso di costi vivi, tale documentazione consisterà nei relativi giustificativi di spesa; nel caso di costi figurativi (risorse umane interne dell’Università) in un’analitica autocertificazione del personale universitario direttamente coinvolto.
2. Qualora, in fase di rendicontazione finale, il costo totale del Progetto risultasse inferiore rispetto a quanto preventivato in fase di approvazione il co- finanziamento dell’ICE sarà proporzionalmente ridotto.
La presente Circolare è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sui siti web del Ministero e dell’ICE.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxx Xxxx