CONVENZIONE TRA LA REGIONE E IL COMUNE DI ALGHERO
CONVENZIONE TRA LA REGIONE E IL COMUNE DI ALGHERO
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO CONGRESSI DI ALGHERO
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L’anno 2010, il giorno
del mese di
in Cagliari, presso
tra
la Regione Autonoma della Sardegna, di seguito “Regione”, legalmente rappresentata da
e
l’Amministrazione comunale di Alghero di seguito “Comune di Alghero” o “ente convenzionato”, nella persona
Premesso:
-·che, con deliberazione n. del , la Giunta regionale ha stabilito di affidare provvisoriamente la gestione del Centro Congressi di Alghero al Comune di Alghero attraverso apposita convenzione di gestione prevedendo che le relative spese facciano carico alla Regione e in quota parte al comune di Alghero;
-·che in relazione alla copertura delle predette spese da parte della Regione l’articolo 3, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 ha disposto per l’esercizio finanziario 2008 stanziamento di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), iscritto per il 2008 alla rubrica dell’Assessorato dei lavori pubblici, capitolo SC01.0956 (UPB S01.05.002) ed ora di competenza del C.d.R. 00.04.01.05 rispondente al Servizio tecnico della Direzione generale degli enti locali e finanze, destinato “alle spese relative alla manutenzione e valorizzazione del Centro congressi di Alghero, comprese quelle connesse all’avvio della gestione dello stesso Centro”;
-·che, con delibera della Giunta Comunale n.303 del 17 settembre 2010, il Comune di Alghero ha manifestato la volontà di gestire, in via provvisoria, il predetto Centro contribuendo ad una quota delle spese di gestione per un importo di euro 100.000,00 (centomila/00).
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1 Oggetto
La Regione concede in comodato d’uso gratuito al Comune di Alghero, che accetta, il complesso immobiliare denominato “Centro Congressi”, comprensivo degli arredi e attrezzature e delle relative aree esterne, sito in Alghero alla via , distinto in catasto al foglio mappale , meglio individuato nella planimetria allegata sub “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di curarne la gestione e la custodia.
L’immobile, con relativi impianti funzionanti ed adeguati alla vigente normativa, come risulta dal documento unico valutazione rischi integrati (DUVRI) che si allega sotto la lettera “B”, viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come meglio risulta dal verbale di consistenza sottoscritto dalle parti in data e nel certificato di collaudo della struttura e del collaudo di agibilità depositati agli atti della Regione e che le parti dichiarano di ben conoscere.
Unitamente alla gestione, il Comune di Alghero dichiara di assumere anche le funzioni di responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008.
Alla scadenza del contratto l’immobile potrà essere ceduto in proprietà al Comune di Alghero al prezzo simbolico di 1 (uno) euro ai sensi dell’art.3, comma 2, della legge regionale n.35/1995.
Il Comune di Alghero e la Regione promuovono, di comune accordo, le opportune iniziative, anche in accordo con altri enti territoriali e soggetti pubblici, per l’individuazione delle forme di gestione definitiva del Centro Congressi anche con l’eventuale apporto di capitale privato.
Articolo 2 Scopo
L’immobile deve essere destinato ad attività e iniziative culturali, artistiche, musicali, di spettacolo e congressuali nonché ad iniziative di formazione ed informazione a favore del pubblico, ivi comprese le attività formative scolastiche.
A tal fine il Comune di Alghero, d’intesa con la Regione, ricerca e mantiene rapporti di collaborazione con le istituzioni culturali pubbliche e/o private, con particolare riferimento alla città di Alghero e al territorio della Sardegna, che svolgono attività teatrale e musicale. Il Comune di Alghero ricerca e promuove altresì rapporti di collaborazione con le Associazioni culturali, Enti e Istituzioni pubbliche e/o private che possano contribuire allo sviluppo e alla qualificazione delle attività del Centro Congressi.
Articolo 3 Durata
La convenzione avrà la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione e sarà prorogabile con atto espresso nel caso in cui, alla scadenza dell’anno di affidamento, non siano state individuate dal Comune di Alghero e dalla Regione, pur esperite le opportune iniziative, le forme di gestione
definitiva del complesso. La Regione si impegna, in caso di proroga, a reperire risorse finanziarie adeguate agli impegni assunti dal Comune, anche tenendo conto delle spese sostenute nell’anno di gestione trascorso.
Articolo 4 Recesso anticipato
In caso sussistano giustificati motivi, le parti possono recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da recapitarsi almeno tre mesi prima della scadenza.
Articolo 5
Uso e custodia dei beni
I beni concessi dovranno essere utilizzati con diligenza ed esclusivamente per lo scopo cui devono essere destinati in base al presente atto.
Il Comune di Alghero è costituito custode dei beni e, come tale, è responsabile nei confronti della Regione e nei confronti dei terzi per i danni derivanti da sua colpa, trascuratezza o abuso.
L’immobile deve essere riconsegnato nello stato di fatto in cui si trova al momento della consegna, così come risulta dallo stato di consistenza che si allega sotto la lettera “C”, con espresso divieto di apportare modifiche o innovazioni senza il preventivo assenso della Regione.
Gli arredi e le attrezzature posizionati all’interno del Centro, così come elencati nello stato di consistenza, dovranno essere riconsegnati in buono stato di conservazione, fatto salvo il deterioramento dovuto al normale uso. Ogni ulteriore bene mobile acquistato durante la gestione dal Comune di Alghero, rimarrà di proprietà dello stesso, fatta salva la possibilità, alla scadenza del rapporto, di concordare la cessione alla Regione secondo il valore stimato.
La manutenzione straordinaria di particolare rilevanza resta a carico dell’Ente proprietario. Ogni altra manutenzione spetta al Comune di Alghero che vi farà fronte con gli oneri di cui al successivo articolo 10 (dieci).
Articolo 6 Modalità di utilizzo
L’ente convenzionato si impegna ad utilizzare il bene secondo le modalità più idonee al perseguimento dei fini indicati al precedente articolo 2 (due).
Ferma restando la destinazione del Centro alle suddette finalità, è consentito al Comune di Alghero di concedere il godimento della struttura a terzi, selezionati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
L’ente convenzionato dovrà tempestivamente comunicare il nominativo del soggetto terzo selezionato alla Regione e resterà responsabile nei confronti della stessa per il corretto uso del bene.
In caso di affidamento a terzi, il Comune di Alghero potrà richiedere ed incassare un corrispettivo nella misura massima concordata con la Regione.
La Regione concorderà con il Comune di Alghero l’uso della struttura per manifestazioni proprie, compatibilmente con le iniziative già programmate dallo stesso Comune.
Il Comune di Alghero potrà individuare, secondo procedure di evidenza pubblica, un soggetto terzo cui affidare la gestione provvisoria dei servizi artistici e tecnici da svolgere all’interno del Centro Congressi.
Articolo 7 Sicurezza
Il Comune di Alghero si obbliga:
a) al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e tutela della salute relativamente alle condizioni di lavoro del personale impiegato, in particolare del D. Lgs. 81/08 e successive integrazioni e modifiche, al rispetto delle norme di sicurezza che regolano l'accesso e la praticabilità del palcoscenico;
b) alla verifica e alla prova, prima di ogni spettacolo, dell'impianto elettrico di emergenza;
c) alla verifica trimestrale delle funi, cavi e catene utilizzati nell'area di spettacolo;
d) a rispettare la capienza massima del Centro Congressi e la normativa che regola l'agibilità del Centro Congressi secondo le disposizioni impartite dal competente Comando dei Vigili del Fuoco;
e) ad assumere le funzioni di responsabile della sicurezza ai sensi di legge e a garantire la sicurezza del pubblico sia nell'accesso alle parti ad esso riservate sia nel raggiungimento e praticabilità delle uscite di sicurezza in caso di esodo forzato.
Lo stesso comune si impegna ad effettuare le verifiche periodiche relativamente agli impianti in generale, con particolare cura e tempistica per i seguenti impianti:
1. Cabina MT/bt.
a. Pulizia celle di Media Tensione.
i. Frequenza di manutenzione: ogni anno.
2. Cabina di trasformazione.
a. Pulizia celle di Media Tensione.
b. Pulizia trasformatori.
c. Prova interruttori periodica.
i. Frequenza di manutenzione: ogni anno.
3. Quadro PC (Power Center), Sottoquadri.
x. Xxxxx interruttori periodica.
i. Frequenza di manutenzione: ogni 6 mesi.
4. Gruppo Elettrogeno.
a. Prova di messa in moto e generazione.
b. Prova pompa gasolio di riempimento serbatoio.
c. Verifica stato batterie.
i. Frequenza di manutenzione: ogni mese.
5. Gruppo di Continuità UPS.
a. Verifica stato batterie.
i. Frequenza di manutenzione: ogni 6 mesi.
6. Gruppi Frigo e Unità di Trattamento Aria UTA.
a. Prova di avviamento motori Gruppi Frigo.
b. Prova di avviamento motori Unità di Trattamento Aria UTA.
c. Prova di avviamento motori pompe acqua.
d. Verifica pompe di sentina.
i. Frequenza di manutenzione: ogni 6 mesi.
7. Gruppo di pressurizzazione antincendio manichette, Gruppo di pressurizzazione antincendio sprinkler.
a. Prova di avviamento automatico motori e pompe.
i. Frequenza di manutenzione: ogni 2 mesi.
8. Impianto diffusione sonora, Impianto di rilevazione incendi.
a. Prova intervento sensori.
b. Prova allarmi.
i. Frequenza di manutenzione: ogni anno.
9. Impianto di terra
a. Verifica strumentale
i. Frequenza di manutenzione: ogni 2 anni da parte di Organismo abilitato, tale verifica è obbligatoria per legge.
Articolo 8 Garanzia assicurativa
Per la durata della presente convenzione, è fatto obbligo all’ente convenzionato di stipulare un’assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi.
L’ente convenzionato è responsabile del corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, previdenziali, ed assistenziali relativi al personale impiegato, anche dai soggetti terzi individuati in base a quanto previsto nel precedente articolo 6 (sei), nel Centro Congressi.
Articolo 9 Stato della struttura
L’ente convenzionato è tenuto a trasmettere alla Regione entro una relazione, che potrà essere redatta anche dai soggetti terzi individuati in base al precedente articolo 6 (sei), contenente i dati relativi alla gestione della struttura ed in particolare riguardante:
1)·lo stato della struttura;
2)·lo stato degli arredi e delle attrezzature,
3)·gli interventi manutentivi effettuati o da effettuare;
4)·le carenze riscontrate dall'utenza e dalle maestranze ed i disservizi eventualmente manifestati.
Articolo 10 Oneri
La Regione contribuisce agli oneri di valorizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro Congressi nei limiti dello stanziamento di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), iscritto per il 2008 alla rubrica dell’Assessorato dei lavori pubblici, capitolo SC01.0956 - UPB S01.05.002 (Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio e del demanio regionale) e destinato “alle spese relative alla manutenzione e valorizzazione del Centro congressi di Alghero, comprese quelle connesse all’avvio della gestione dello stesso Centro” ed ora di competenza del CdR. 00.04.01.05 rispondente al Servizio Tecnico della Direzione generale degli enti locali e finanze.
Il Comune di Alghero partecipa a sua volta agli oneri finanziari per la manutenzione ordinaria e gestione del Centro Congressi con un apporto finanziario di euro 100.000,00 (centomila/00), iscritto ;
Il Comune di Alghero si impegna ad utilizzare congiuntamente le somme trasferitegli dalla Regione e quelle dallo stesso reperite, attingendo in maniera proporzionale dai rispettivi capitoli. Nel caso di concessione del godimento a terzi dietro corrispettivo, l’ente convenzionato si impegna a destinare le relative somme alla gestione e manutenzione del Centro.
Il contributo a carico della Regione, pari a 500.000,00 (cinquecentomila/00), è erogato all’ente convenzionato con le seguenti modalità:
a) per il 50% all’atto della sottoscrizione del presente atto;
b) la restante quota verrà corrisposta nel corso dell’anno di affidamento sulla base di preventivi di spesa accompagnati da una relazione con l’indicazione analitica delle spese preventivate.
La Regione effettua le opportune verifiche presso l’Amministrazione comunale di Alghero al fine di accertare la corrispondenza delle spese indicate ai fini del rimborso con quelle effettivamente sostenute dall’ente convenzionato, verifica inoltre le somme eventualmente incassate nell’attività di gestione del Centro Congressi.
Il Comune di Alghero, entro due mesi dal termine del primo anno di gestione, e, in caso di proroga, entro due mesi dal termine di ogni anno di gestione, trasmette alla Regione una dettagliata rendicontazione delle somme utilizzate nella gestione e manutenzione del Centro Congressi.
Articolo 11 Verifica e controllo
Alla Regione competono la verifica e il controllo in ordine:
a) alla gestione e realizzazione del programma di attività oggetto della presente convenzione, allo scopo di garantire ed assicurare il rispetto ed il corretto impiego di criteri finalizzati alla massima trasparenza e imparzialità nei confronti del pubblico;
b) allo stato di cura dell'edificio, degli arredi, e delle attrezzature messi a disposizione e di cui all'inventario sottoscritto da entrambe le parti e aggiornato alla data dell'approvazione della presente convenzione.
Articolo 12 Spese contrattuali
Tutte le spese, attuali e future, inerenti alla stipulazione ed eventuale registrazione della presente convenzione, sono effettuate a cura del Comune di Alghero che le imputerà al contributo regionale di cui all’articolo 10 della presente convenzione.
Articolo 13 Foro competente
Per ogni controversia derivante o comunque connessa al presente contratto le parti convengono sulla competenza del Foro di Cagliari.