Contract
CAPITOLATO TECNICO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRE-CONFEZIONATI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA ISTALLARE IN EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PIOMBINO
ART. 1 - ENTE CONCEDENTE
Denominazione: Comune di Piombino - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0- 00000 – XXXXXXXX (XX).
ART. 2 – OGGETTO
Il presente Capitolato disciplina la concessione a titolo oneroso nei confronti di privati di spazi di proprietà comunale ubicati in edifici di competenza comunale e meglio indicati nelle planimetrie allegate al presente Capitolato, con obbligo di installazione, rifornimento e manutenzione di distributori di bevande calde e di distributori di bevande fredde e alimenti preconfezionati (snack dolci e salati).
Attualmente si tratta di n.2 distributori di bevande calde e di n.1 distributore di bevande fredde e alimenti preconfezionati, collocati nella sede principale del Palazzo Comunale, come da planimetrie allegate.
La concessione prevede le seguenti principali prestazioni:
▪ installazione, conservazione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori,
▪ gestione dei distributori comprensivo del rifornimento con i prodotti (bevande e alimenti);
▪ sostituzione parziale e/o totale dei distributori obsoleti e/o vetusti nel rispetto delle indicazioni previste nel presente Capitolato;
▪ trasferimento e riposizionamento dei distributori su richiesta dell’Amministrazione;
▪ nuova installazione e/o rimozione di distributori automatici, semi-automatici ed erogatori di acqua potabile, in considerazione delle esigenze sopravvenute dell’Amministrazione e, al termine della durata della concessione, rimozione a cura e spese del gestore.
Il Comune si riserva di affidare, in accordo con il concessionario, l’installazione di ulteriori macchine erogatrici o in numero inferiore in ulteriori sedi o in un numero inferiori di sedi, qualora nel corso della concessione se ne manifestasse la necessità. In tal caso il canone di concessione sarà rinegoziato tra le parti. I distributori automatici dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalle normative vigenti.
ART. 3 - UBICAZIONE DEI DISTRIBUTORI
I siti e le superfici su cui installare i distributori di alimenti e bevande sono indicati nelle planimetrie allegate al presente Capitolato.
Le apparecchiature non potranno essere collocate in altre sedi, salva diversa indicazione dell’Amministrazione comunale e comunque, qualora già concessi in gestione ad altri soggetti, saranno assegnati solo alla scadenza degli attuali rapporti contrattuali con i rispettivi concessionari.
Le apparecchiature dovranno essere collocate in modo da consentire la loro fruibilità anche da parte delle persone diversamente abili. I siti indicati potranno subire delle variazioni (in aumento e/o decremento) a seconda delle esigenze funzionali ed organizzative dell’Ente. Le nuove installazioni, il trasferimento o la rimozione dovranno essere sempre autorizzate espressamente dall’Ente concedente.
ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Le macchine distributrici dovranno consentire l’erogazione di:
a. bevande calde
b. bevande fredde
c. alimenti solidi preconfezionati
La fornitura, l’installazione e la gestione distributori dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione del servizio.
A tal fine la ditta affidataria dovrà dare comunicazione scritta circa la data effettiva di fine lavori e messa in opera delle macchine.
L’Ente appaltante si assume l’obbligo di fornire l’energia elettrica necessaria per il funzionamento delle macchine distributrici .
Le macchine distributrici di bevande calde dovranno essere dotate di serbatoio di acqua autonomo e essere rifornite con acqua potabile trasportata in idonei contenitori nel rispetto della normativa vigente.
A carico della ditta sono poste tutte le opere atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori mediante visite di personale della ditta. Sono inoltre a carico della ditta le riparazioni e ripristini conseguenti ad eventuali danni causati dall’installazione e dal funzionamento dei predetti distributori all’immobile e alle relative pertinenze dell’Amministrazione.
I distributori dovranno essere conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alle normative vigenti in materia.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature.
Su ogni distributore dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo della stessa e le modalità per contattare via telefono/via fax/via e-mail la ditta per reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti o resto esauriti.
Nel corso del rapporto contrattuale la ditta aggiudicataria può sostituire i distributori che abbiano pari o superiori caratteristiche previa comunicazione scritta all’amministrazione che, valutata l’opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.
Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti, con l’inserimento di monete e di dare il resto.
La ditta avrà libero accesso presso il locale che ospiterà i distributori, rispettando gli orari ed il regolamento dell’Amministrazione.
Per tutto il periodo di vigenza contrattuale dovrà essere garantita la continuità del servizio.
Al termine della convenzione la ditta dovrà asportare le proprie apparecchiature entro 20 (venti) giorni dalla scadenza e provvedere al necessario ripristino del luogo allo stato originario.
ART. 5 – DURATA
La concessione avrà durata di di anni 4 (quattro) a partire dalla data di aggiudicazione. Non è ammesso il rinnovo né tacito né espresso .
Alla scadenza naturale, l'affidamento si intende automaticamente risolto, per cui non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 di chiedere al concessionario una proroga tecnica , la cui durata sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste agli stessi prezzi , patti e condizioni.
ART.6 - CANONE DI CONCESSIONE
Per l’intero periodo contrattuale il concessionario dovrà versare il canone di concessione a titolo di corrispettivo per la concessione degli spazi dove collocare i distributori e l’esercizio dell’attività oggetto di gara, comprensivo delle spese per il consumo di energia elettrica, pari a € 300,00 (trecento/00) annuali per distributore, per un totale di € 900,00 (novecento/00)
In caso di variazioni (in aumento e/o decremento) dei distributori nel corso della concessione il canone potrà subire variazioni proporzionalmente al nuovo numero e tipologia di distributore.
L’esecuzione di tutte le prestazioni e gli obblighi previsti dal presente Capitolato dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione comunale e quindi ricompresi nel canone complessivo stabilito. ART. 7 - PREZZI DEI PRODOTTI
I prezzi indicati dal concessionario in sede di gara relativi alle bevande e alimenti erogati dai distributori dovranno essere esposti in modo visibile all’utenza e suddivisi per tipologia di prodotto. Gli stessi non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale. L’eventuale adeguamento dei prezzi suddetti potrà avvenire solo a seguito di apposita istruttoria finalizzata a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato e, se riconosciuto, decorrerà dall’inizio dell’anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta. In tal caso il concessionario sarà tenuto, senza aggravio per l’ente, ad aggiornare i prezzi segnalati sui distributori.
ART. 8 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
Le caratteristiche dei prodotti erogati dovranno essere le seguenti:
a) qualità elevata
b)marche di nota diffusione nazionale
c) conformità alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari(requisiti del produttore , composizione e scadenza)
BEVANDE FREDDE IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET :
- acqua naturale/frizzante in bottigliette Pet* da lt 05
- bibite in bottigliette di Pet* o vetro da lt 0,5 e da 33 cl
- bibite in lattina da cl 33/cl 25
- bibite e succhi di frutta in tetrabrik
* E’ particolare interesse di questa Amministrazione poter introdurre anche alternative al Pet, maggiormente ecosostenibili, come l’acqua in plastica biodegradabile, se e quando disponibili sul mercato.
BEVANDE CALDE Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:
- bevande a base di caffè : 1 miscela bar con grammatura minima di gr 7 di caffè. Si richiede esclusivamente l’utilizzo di caffè in grani, con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti. La miscela dovrà essere di qualità elevata, di marche di nota diffusione nazionale.
- bevande a base di tè: gr 14 di tè.
- bevande al cioccolato: gr 25 di polvere di cacao.
- cappuccino: 7 gr di latte in polvere.
A tutte le bevande calde potrà essere aggiunto lo zucchero, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall’utente con possibilità di indicare la quantità. Nel caso di distributori semiautomatici, lo zucchero dovrà essere reso disponibile dal concessionario, mediante bustine monodose. Il distributore dovrà erogare esclusivamente bicchieri di carta e palette di legno. Non sono ammessi materiali diversi, salvo eventuali novità del mercato che siano ecosostenibili, da valutare con l’Amministrazione, durante la vigenza contrattuale.
SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI : dovranno essere prodotti da primarie compagnie e preconfezionati adeguatamente e perfettamente sigillati e conservati. Dovranno essere introdotti anche prodotti per particolari categorie di consumatori e con maggiore attenzione alla salute, a titolo di esempio: prodotti gluten free, vegan, a zero/ridotto contenuto di sale, grassi, zucchero, ecc. Saranno particolarmente graditi prodotti da agricoltura biologica, del mercato equosolidale e a “Km zero”.
I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che espongano in particolare la denominazione legale e merceologica la loro composizione e modalità di conservazione nonché la scadenza, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento.
E’ fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcoolici, tabacchi, riviste e quotidiani e quant’altro non richiesto dall’amministrazione concedente.
L'inosservanza della scadenza dei prodotti, elemento fondamentale della salubrità dei prodotti, comporterà l'irrogazione di penali con le modalità previste dall'art.26 del presente Capitolato. L’Amministrazione potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la rescissione del contratto.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali per qualsiasi motivo non ne ritenga opportuna l’erogazione.
Si precisa che i prodotti erogati dai distributori dovranno corrispondere a quanto previsto in sede di gara e mantenuti per l’intera durata contrattuale. Ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente concordata con l’Amministrazione che si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.
ART. 9 - OBBLIGATORIETA’ DELL’OFFERTA
L’offerta presentata in sede di gara dal concessionario/aggiudicatario relativamente al canone e ai prezzi dei prodotti:
- avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte prevista nel bando di gara e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile.
- obbliga l’offerente nei confronti del Comune di Piombino per il quale il rapporto obbligatorio nascerà solo con l’aggiudicazione della concessione. Il Comune di Piombino, ai sensi dell'art.95 comma 12 Dlgs 50/2016 si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
ART. 10 - RESPONSABILE DITTA E REFERENTE DEL COMUNE
Il Concessionario designerà un proprio rappresentante responsabile, dotato di mandato fiduciario pieno per ogni e qualsiasi adempimento contrattuale che avrà poteri di coordinamento e direzione di tutte le operazioni da parte del Concessionario e sarà l'interlocutore unico dell’Amministrazione comunale per ogni e qualsiasi rapporto relativo all'attuazione del contratto di concessione compresa la verifica . Tale soggetto rappresenterà il concessionario e tutte le comunicazioni e/o richieste a questi rivolte dall’Amministrazione comunale s’intenderanno effettuate direttamente al concessionario.
Il Concedente potrà designare uno o più referenti quale interlocutore/i del concessionario per il controllo e la sorveglianza di tutte le fasi di applicazione del contratto, individuati all’interno dei singoli uffici e/o servizi utilizzatori dei distributori, con il compito di controllare, coordinare e promuovere gli adempimenti in ordine alla attuazione della concessione.
ART . 11 – PERIODO DI PROVA E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
Per i primi tre mesi la concessione si intenderà conferita a titolo di prova al fine di consentire all’ Amministrazione comunale di valutare l’esecuzione delle prestazioni .
Qualora non venga superato il suddetto periodo di prova, l’Amministrazione comunale si riserva di recedere dal contratto con semplice preavviso di 10 giorni mediante PEC ed ad aggiudicare la concessione al soggetto che segue in graduatoria sempre che l’offerta dello stesso sia ritenuta congrua e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione.
Il concessionario sarà comunque tenuto a proseguire nelle prestazioni richieste fino alla data comunicata dal Comune senza riconoscere indennizzi, rimborsi o pretesa a qualsiasi titolo o ragione. In tal caso, in caso di revoca dell’aggiudicazione, della concessione o nei casi di risoluzione del relativo contratto, il Comune di Piombino si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al soggetto partecipante che segue in graduatoria redatta a seguito della gara, previa accettazione da parte del soggetto medesimo.
ART. 12 – PAGAMENTO CANONE E ONERI
Il canone di concessione dovuto dovrà essere versato per ciascuna annualità, come indicato all’articolo 6 del presente disciplinare, mediante la sotto elencata modalità:
- tramite bonifico bancario IBAN IT 82T0103070720000004200020 intestato a Comune di Piombino - Servizio Tesoreria.
Il canone relativo alla prima annualità dovrà essere versato subito dopo l’aggiudicazione.
In caso di ritardato pagamento delle rate del canone si applicheranno, sulle somme dovute, gli nteressi legali vigenti.
ART 13 - REQUISITI DI CONFORMITA’ DEI DISTRIBUTORI
I distributori dovranno :
- essere di nuova fabbricazione e ultima generazione al momento dell'installazione
- essere muniti di gettoneria ed erogare resto
- permettere il pagamento anche tramite chiavi elettroniche
- essere dotati di chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto
- di facile pulizia e igienizzazione sia all'interno che all'esterno e comunque tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti
- riportare all’esterno le indicazioni sui prodotti offerti, secondo le vigenti disposizioni con la
denominazione legale e merceologica di ogni prodotto, gli ingredienti, l’eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore o della impresa confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento
- evidenziare l’eventuale presenza di prodotti a “km zero” e/o provenienti dal commercio equo solidale e/o da agricoltura biologica
- riportare una targhetta ben visibile con il nominativo del Responsabile del servizio, il nominativo e la ragione sociale dell’impresa ed il relativo recapito telefonico
- avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile
- avere una capace autonomia di bicchieri e palette,
- riportare il numero della targhetta identificativa dell’apparecchiatura, nominativo, ragione sociale della ditta concessionaria, recapiti telefonici e fax, referente della ditta per reclami, segnalazioni, di guasto, merce o resto esauriti
- nel caso di distribuzione per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero nonché di erogare automaticamente un adeguato numero di bicchierini e cucchiaini e/o palette
- in caso di distributori semiautomatici di bevande calde, consentire l’erogazione di bustine di zucchero e un numero adeguato di bicchierini, cucchiaini e/o palette
senza costi aggiuntivi,
- essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi, alle disposizione della Direttiva Macchine in vigore recepita dal D.Lgs. n. 17/2010
e smi, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle norme in materia,
- rispettare la norma XXX XX 000000 “Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita” e smi, limitatamente ai distributori di bevande fredde e alimenti, contenere gas refrigeranti in regola con le norme vigenti in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell’effetto serra.
Di ogni distributore dovrà essere consegnato ai sensi della Direttiva Macchine :
- Dichiarazione di conformità CE per macchine,
- Manuale di istruzione per l’uso.
L'aggiudicatario dovrà inoltre posizionare nelle immediate vicinanze dei distributori i portarifiuti idonei a contenere la specificità stessa dei rifiuti
ART. 14 - SPECIFICHE TECNICHE DISTRIBUTORI
I distributori dovranno garantire a seconda della tipologia, l’erogazione delle seguenti categorie di prodotti:
Bevande calde
· caffè,
· caffè macchiato,
· caffè decaffeinato,
· caffè decaffeinato macchiato,
· orzo,
. ginseng,
· cappuccino,
· cappuccino al cioccolato,
· cioccolata,
· latte,
· tè;
Il distributore deve erogare tutti i prodotti elencati.
Acqua e bevande analcoliche fredde in lattina, tetrapack, bottigliette di PET
· acqua oligominerale (naturale e con aggiunta di anidride carbonica),
· bevande analcoliche,
· succhi di frutta,
· tè
Alimenti preconfezionati e /o prodotti snack salati e dolci di vario tipo a titolo esemplificativo
patatine, salatini, cracker e snack salati, snack dolci, biscotti, wafer, cioccolata.
ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
ll concessionario ha l’obbligo di installare e gestire dei distributori automatici e semiautomatici per l’erogazione di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati di vario tipo.
Il concessionario dovrà installare, a sua cura e spese, le apparecchiature nelle tipologie, quantità e ubicazioni previste nelle planimetrie allegate nei tempi e modalità concordati preventivamente con l’Amministrazione ed ad eseguire a perfetta regola d’arte nel pieno rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza degli impianti, sicurezza e prevenzione nel lavoro, antinfortunistiche e quelle CEI/UNI.
A tal fine dovrà provvedere a sua cura e spese all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi e pareri presso gli Enti competenti necessari per l’installazione dei distributori.
Durante gli interventi il concessionario dovrà arrecare il minimo disturbo agli utenti. Successivamente il concessionario dovrà fornire un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature, distinte per sito e tipologia, indicando le caratteristiche e potenza assorbita.
L'attività di distribuzione sarà esercitata esclusivamente all'interno degli spazi dove sono collocati i distributori. Le apparecchiature dovranno essere ubicate in modo da non ostruire le uscite di sicurezza e consentire la pulizia del pavimento sottostante.
Il Comune garantirà la predisposizione degli attacchi elettrici e la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle apparecchiature.
Nel periodo contrattuale il concessionario dovrà garantire il funzionamento dei distributori garantendo per l’intera durata contrattuale il rifornimento dei prodotti, la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, nel rispetto di tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara.
Il concessionario si impegna:
▪ a rifornire costantemente i distributori garantendo interventi e forniture di prodotti entro 24 ore dalla chiamata a propria cura e spese
▪ sostituire i prodotti preconfezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza del prodotto, cd shell-life (termine minimo di conservazione del prodotto).
Nei casi di difformità dei prodotti il concessionario dovrà sostituirli nel minor tempo possibile e comunque entro 24 ore dalla segnalazione a propria cura e spese, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei suddetti controlli, e il pagamento della relativa penale ché il risarcimento di eventuali danni.
ART. 16 – PULIZIA E MANUTENZIONE
Il Concessionario dovrà garantire, a propria completa cura e spese:
- il perfetto stato di conservazione dei distributori sotto il profilo statico, funzionale, estetico e della sicurezza,
- la pulizia rigorosa interna ed esterna delle apparecchiature per garantire l’ottimale condizione igienica delle stesse con obbligo di effettuare interventi di pulizia ed igienizzazione
- contestualmente con il rifornimento dei prodotti e materie prime, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli a carattere straordinario provvedendo a proprie spese alla tempestiva riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate e fuori uso, anche per fatti accidentali imputabili a terzi od a forza maggiore o della sostituzione integrale ove necessario.
ART. 17 - SOSTITUZIONE, NUOVE INSTALLAZIONI, RIMOZIONE E TRASFERIMENTO DEI DISTRIBUTORI
Qualora nel periodo contrattuale le apparecchiature dovessero risultare obsolete, vetuste, danneggiate,
il concessionario dovrà provvedere alla sostituzione con altre rispondenti pienamente per caratteristiche tecniche, costruttive e dimensionali di quelli già esistenti.
Il concessionario è tenuto a provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e permessi nonché a presentare le denunce che dovessero occorrere per la nuova installazione.
Nel caso di sostituzione il concessionario dovrà prendere preventivamente accordi con i tecnici e le operazioni saranno effettuate in modo da arrecare il minimo disturbo agli utenti.
Una volta ottenuti nulla osta, pareri e concessioni previsti dalla vigente normativa ed eseguite la posa, gli allacciamenti relativi dovrà rendere gli impianti pienamente funzionali entro i tempi strettamente
necessari.
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere la rimozione ed il trasferimento ad altra sede dei distributori nonché nuove installazioni. In tal caso il concessionario è tenuto a provvedere previo accordo con il Comune circa modalità e tempi di trasferimento.
ART. 18 - ALTRI OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Oltre agli obblighi sopra indicati il Concessionario si impegna altresì:
- essere in possesso dei requisiti richiesti di onorabilità e professionali di cui alla L.R. n. 28/2005 e smi per l’attività di commercio al dettaglio
- rispettare la normativa in materia di sicurezza degli impianti, di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, le direttive macchine vigenti, nonché tutte le
leggi, i regolamenti di Polizia urbana, di pubblica sicurezza, e le norme in materia di igiene e sanità
- rispettare la normativa vigente in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande
- rispettare la Direttiva macchine in vigore, la norma XXX XX 000000 “Norme particolari per distributori commerciali e apparecchia automatici per la vendita” e smi
- impiegare personale qualificato, in possesso delle abilitazioni sanitarie prescritte dalla legge, ritenuto idoneo a svolgere le funzioni cui è preposto, che adotti un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e che agisca con la diligenza professionale del caso e che goda sempre della fiducia dell’amministrazione
- addestrare, formare e aggiornare in modo continuo il suddetto personale in materia di normative sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, in materia di igiene della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
- verificare che il personale utilizzato indossi il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della ditta e il nominativo ed eventuale codice identificativo e fotografia, garantire costantemente il controllo delle materie prime utilizzate, la pulizia durante il trasporto e la conservazione dei prodotti utilizzati conformemente alla normativa in materia (HACCP),gli oneri per ogni e qualsiasi imposta o tassa inerente e conseguente agli obblighi assunti con la presente concessione, sia vigenti sia sopravvenienti nel corso della durata della concessione;
- entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dell’esecuzione del servizio, presentare il proprio Piano della Sicurezza ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall’art.
28, D.Lgs. n. 81/2008 e smi
- consegnare copia del proprio manuale HACCP (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi della Legge n. 155/1997 e dei certificati che attestino la conformità dei prodotti alla norme UNI EN 9001:2000
- verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa, dichiarando la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici
- entro dieci giorni lavorativi dall’installazione dei distributori, darne preventiva comunicazione alla competente USL territoriale
- consegnare gratuitamente una chiavetta magnetica per l'utilizzo dei distributori , previa corresponsione , a titolo di cauzione dell'importo di €. 5,00 che dovrà essere restituito alla restituzione della stessa.
ART. 19 - CONTROLLO DELLA QUALITA’
Il Comune di Piombino si riserva la facoltà di effettuare controlli di qualità senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, al fine di accertare l’esatto svolgimento delle prestazioni e il rispetto degli obblighi previsti in termini qualitativi e quantitativi e l’osservanza degli obblighi assunti dal concessionario.
L’Ente si riserva di procedere a controlli qualitativi anche sui prodotti distribuiti al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta e minime prevista dalla legge.
L'Amministrazione Concedente o chi per Essa ha facoltà di:
- provvedere direttamente o tramite lo stesso Concessionario, alla rimozione immediata delle apparecchiature non a norma o non rispondenti a quanto previsto contrattualmente
- di richiedere la sostituzione, integrazione, o la non distribuzione di prodotti di cui, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione stessa
- di richiedere la sostituzione del personale incaricato di rifornire i distributori, se non gradito o ritenuto inidoneo
ART. 20 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
Il concedente, con il presente atto, s’impegna e si obbliga a:
- rilasciare, per quanto di propria competenza e nei tempi minimi consentiti dalle procedure di legge, permessi, nulla osta, autorizzazioni e pareri per ogni e qualsiasi prestazione dovuta dal Concessionario in base alla presente convenzione
- indicare al concessionario i siti o le sedi di installazione delle apparecchiature
- garantire la predisposizione degli attacchi elettrici
- garantire la disponibilità di energia elettrica per i distributori di bevande calde ed eventuali erogatori di acqua potabile
- esercitare l'attività di sorveglianza e di controllo attraverso i propri uffici o propri incaricati
ART. 21 – OSSERVANZA NORME E CONTRATTI DEL LAVORO
ll concessionario si obbliga a rispettare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi imposti da disposizioni normative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali, assumendone i relativi oneri. In particolare s’impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza protezione nei luoghi di lavoro.
Il concessionario dovrà applicare un trattamento giuridico retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e decentrati e integrativi vigenti per categoria e località in cui si svolge il lavoro e dovrà ottemperare agli adempimenti circa gli oneri assicurativi, previdenziali e contributivi previsti dalle leggi, regolamenti e dai suddetti contratti, continuando l’applicazione anche dopo la loro scadenza e in pendenza di nuovo contratto.
In caso di violazione degli obblighi suddetti il concedente provvederà a denunciare le inadempienze all’Ispettorato del lavoro competente dandone comunicazione anche alla ditta.
ART. 22 - RESPONSABILITÀ' DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è direttamente responsabile :
- dell’attività di distribuzione dei prodotti e ne risponde al Concedente e ad ogni altra Autorità preposta al controllo degli aspetti normativi in materia per tutta la durata della concessione.
- della qualità e dell’integrità dei prodotti distribuiti, nonché della loro conformità alle normative vigenti previste per ogni tipo di alimento o bevanda,
- della durata, efficienza, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione, riparazione, sostituzione e trasferimento degli distributori e loro accessori.
- per danni e infortuni causati a cose e persone durante l’espletamento dei lavori di manutenzione, riparazione, sostituzione e trasferimento . nonché nelle operazioni di pulizia e rifornimento dei distributori e tutti gli altri interventi previsti dal presente dal Capitolato,
- per danni od infortuni nei confronti di terzi a motivo dei distributori stessi, loro accessori e parti e comunque ad esse riferibili, per fatto doloso o colposo, per guasti o mancata manutenzione,
per tutta la durata della concessione.
Il concessionario comunque è direttamente responsabile per danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, per inosservanza di leggi, regolamenti, normative, o direttive e similari impartite dal Comune di Piombino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate per qualsiasi motivo, a seguito dell’espletamento delle attività e obblighi previsti, al proprio personale, a terzi, sia a cose proprie o di altre imprese, aree oggetto di gara e ne risponderà in via esclusiva esonerando espressamente da ogni responsabilità l’Amministrazione comunale e il personale preposto alle verifiche.
ART. 23 - COPERTURA ASSICURATIVA
L’Amministrazione comunale non è responsabile dei danni eventualmente causati alle apparecchiature che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi.
Il concessionario è direttamente responsabile per qualsiasi violazione dei regolamenti di Polizia e Igiene e sanità, di normative in materia di macchine e distributori automatici, di sicurezza, prevenzione incendi e in materia di somministrazione di bevande e alimenti.
Il concessionario è inoltre direttamente responsabile di danni a persone e/o cose, comunque verificatesi nell’esecuzione delle prestazioni richieste, derivanti da cause a lui imputabili di qualunque
natura restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune di Piombino.
Il concessionario a tal fine dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa contro i rischi per responsabilità civile verso terzi (RCT) per qualsiasi evento dannoso arrecato a persone e/o cose che possano derivare per sua causa o del proprio personale con un massimale idoneo.
La copertura deve essere esente da franchigia . La polizza dovrà avere durata pari alla concessione e dovrà essere consegnata in copia al Comune di Piombino prima della stipula del contratto, che dovrà comunque giudicarla idonea.
L’inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative non esonererà l’aggiudicatario dalla responsabilità di qualsiasi genere su esso eventualmente incombenti. L’amministrazione comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte delle coperture assicurative.
ART. 24 - SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
E ‘ fatto divieto di procedere a subconcessione, anche parziale. E ‘ fatto divieto assoluto altresì di cedere in tutto o in parte, e a qualsiasi titolo, il contratto di concessione in oggetto, pena la risoluzione del medesimo, fatto salvo quanto previsto in caso di subentro.
ART. 25 - CESSIONE DI AZIENDA
In caso di cessione parziale o totale d’azienda da parte del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di concedere alla ditta subentrante l’autorizzazione alla prosecuzione del contratto. E’ fatta salva, per il Comune, la facoltà di risolvere il contratto.
ART. 26 - PENALI
L’Amministrazione comunale qualora riscontri a seguito dei controlli, può comminare le seguenti penali:
_ € 100,00 -per mancata applicazione o rispetto del sistema di autocontrollo HACCP,
_ € 100,00 - per ogni giorno di ritardo dall’accertata mancata sostituzione e/o integrazione delle apparecchiature, ed ogni accertata mancata manutenzione o riparazione delle apparecchiature e/per ogni giorno di ritardo,
_ € 100,00 - per ogni infrazione accertata circa la mancata pulizia/igienizzazione dei distributori,
_ € 80,00 - per ogni applicazione di prezzi dei prodotti difformi da quelli offerti o aumento degli stessi prezzi non autorizzato,
_ € 50,00 - per ogni fornitura di prodotto non conforme rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato,
_ € 50,00 - per ogni giorno di ritardo per il rifornimento dei prodotti superiori alle 24 ore dalla richiesta di intervento
Ogni infrazione sarà contestata a mezzo PEC ed il Concessionario dovrà entro il termine indicato dall’amministrazione presentare le proprie controdeduzioni informando l’amministrazione in merito alle misure adottate salvo i casi di urgenza in cui dovrà provvedere immediatamente.
Decorso tale termine e valutate le controdeduzioni presentate l’ente potrà applicare la relativa penale. Sarà possibile applicare un’ulteriore penale di € 50,00 per ogni giorno di mancato adeguamento dalla comminazione della penale principale.
La penale/le penali dovrà/nno esser versata/e nel mese successivo a quello della contestazione secondo le modalità indicate dall’Amministrazione comunale o rivalendosi direttamente sulla cauzione. In ogni caso l’ente si riserva:
_ la facoltà di poter far eseguire ad altro soggetto la mancata o incompleta prestazione rivalendosi sulla cauzione qualora il concessionario persista nell’inadempimento anche dopo le contestazioni.
_ la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterate infrazioni.
ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Tutto quanto previsto nel presente Capitolato e nei conseguenti allegati ha carattere essenziale ed inderogabile e costituisce di diritto, una volta firmato digitalmente, il contratto di concessione stipulato tra l’ente e il concessionario.
Nel caso in cui vengano riscontrate reiterate inadempienze contrattuali l’Ente, fatta salva la possibilità
di applicare le penali previste, potrà contestare l’addebito e intimare l’adempimento al concessionario con obbligo di conformarsi entro 15 giorni dalla richiesta con PEC con diritto di risolvere il contratto di concessione.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Piombino il diritto di affidare a terzi i servizi in danno del concessionario, salvo il risarcimento del danno da parte della ditta inadempiente.
ART. 28 - RECESSO E REVOCA DAL CONTRATTO
Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto Il Comune ha il diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere con preavviso di 15 giorni da comunicarsi mediante PEC, dal contratto nei casi:
· frode nell’esecuzione dell’attività;
· grave inadempimento e/o grave irregolarità o reiterate inadempienze ovvero ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia;
· grave negligenza, manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle attività;
· vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o non previste dalle normative in materie di igiene e sanità fatte salve le sanzioni di legge;
· perdita del concessionario dei requisiti per l’esecuzione di quanto richiesto, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo il risarcimento dei danni imputabili;
· inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
· subconcessione abusiva, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
· mancato rispetto degli obblighi di legge e contrattuali in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica;
Resta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione comunale di revocare la concessione
per ragioni di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 10 giorni, termine riducibile nei casi di urgenza.
ART. 29 - RICONSEGNA
Alla scadenza contrattuale le aree concesse dovranno essere sgomberate mediante rimozione dei distributori e degli erogatori, riconsegnate e restituite al Comune senza alcun onere aggiuntivo, previa verifica in contraddittorio tra Comune di Piombino e Appaltatore, con verbale attestante lo stato degli stessi.
Nel caso in cui il concessionario non proceda alla riconsegna secondo le modalità previste dal presente articolo, il Comune di Piombino, trascorsi senza esito 30 giorni dal suddetto invito, provvederà direttamente.
ART. 30 - TRATTAMENTO DATI
I dati acquisiti, saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito del procedimento concorsuale di cui in oggetto e per il quale sono conferiti e conservati dal Comune di Piombino, nel rispetto del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR e del D. Lgs. n. 196/03 e smi, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento amministrativo correlato.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento concorsuale ed in assenza del loro conferimento il provvedimento finale non potrà essere emanato.
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri servizi del Comune di Piombino ed ad altri soggetti solo nei limiti, per il tempo, e nella quantità strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
ART. 31 – FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa ai rapporti tra il concessionario e il Comune di Piombino inerente o conseguente il presente contratto il Foro competente è quello di Livorno escludendo espressamente il ricorso al giudizio arbitrale.
Non sono consentite modifiche alle presenti disposizioni. L’eventuale apposizione di postille o clausole di qualsiasi genere non sarà presa in considerazione esarà ritenuta come non apposta.