ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.
ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.
Nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (codice fiscale 80237250586), con sede in Roma, via Flavia, 6 nel contesto del presente atto indicato per brevità come “Ministero”, rappresentato dalla dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx, dirigente, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto del 04.06.2020 e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (codice fiscale 80014930327), con sede in Trieste, Piazza Unità d’Italia 1, di seguito indicata per brevità come “Regione”, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto in virtù della delibera di Giunta Regionale n. 842 del 12 giugno 2020;
PREMESSO CHE
- l’articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile
universale”, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;
- in attuazione della delega conferita al Governo con la legge di cui al capoverso precedente, con il X.x.xx. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., recante “Codice del Terzo settore” si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
- l’art.11 del D.P.R. 15 marzo 2017 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” assegna al medesimo Ministero la funzione di promuovere, sviluppare e sostenere le attività svolte dai soggetti del Terzo settore, per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale;
- l’articolo 72 del citato codice disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale,
individuate all’articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
- l’articolo 73 del codice disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali
specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall’articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall’articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438; dall’articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383;
- l’atto di indirizzo adottato, previa acquisizione dell’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24.10.2019 (repertorio n.173/CSR), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il D.M.
n.44 del 12.03.2020 e registrato dalla Corte dei conti in data 02.04.2020, al
n. 543, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 12.630.000,00); dall’ altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 28.000.000,00, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri ivi individuati ), entro la cornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e
le Province autonome;
- l’art. 15 della L. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
CONSIDERATO CHE
- dalla rilevazione dell’ISTAT 2017 sul non profit emerge che le organizzazioni non profit attive in Italia sono 350.492 unità, operanti principalmente nei settori dell’assistenza sociale, della sanità, della cultura, sport e ricreazione, della protezione civile, coinvolgendo 5.528.760 volontari e 844.775 lavoratori;
- la risoluzione adottata dall’assemblea generale dell’ONU in data 25.9.2015 ha individuato gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che rappresentano la naturale finalità di riferimento delle attività degli Enti del Terzo settore, al cui raggiungimento potrà concorrere il sostegno finanziario previsto dal sopra menzionato atto di indirizzo;
- la costituzione di reti di coordinamento tra i diversi livelli di governo costituisce uno strumento necessario al rafforzamento della capacity building e dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- l’implementazione delle attività di interesse generale richiede il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e del principio di leale collaborazione;
- il Ministero, in coerenza con quanto sopra citato, intende realizzare con le
Regioni una programmazione, secondo una logica di sistema e di complementarietà, coordinando ed integrando gli strumenti finanziari disponibili e funzionali al raggiungimento di obiettivi definiti e condivisi, verso cui orientare l’azione e le risorse finanziarie disponibili, che tengano conto delle peculiarità di riferimento dell’azione degli enti del Terzo settore a livello locale;
- la metodologia della programmazione sistemica favorisce l’ottimizzazione nell’impiego delle risorse disponibili, attraverso un maggiore raccordo tra le fonti finanziarie in modo da evitare la frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi;
- nel corso di questi anni, le iniziative promosse dal Ministero, attraverso le risorse finanziarie destinate all’associazionismo sociale ed al volontariato, hanno permesso di sviluppare un’efficace rete di interventi che, per ragioni di metodo e di tipologia delle azioni realizzate, esigono, alla luce del nuovo quadro normativo scaturente dal Codice del Terzo settore, una programmazione integrata, affinché il patrimonio di esperienze e risultati nel frattempo raggiunto sia ulteriormente consolidato;
Tanto premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue:
ARTICOLO 1 PREMESSE
Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, quantunque al medesimo materialmente non allegati.
ARTICOLO 2 OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere l’implementazione delle attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del codice, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che risultino iscritte, nelle more dell’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
ARTICOLO 3 OBIETTIVI
La realizzazione delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 2 dovrà, attraverso una programmazione atta a valorizzare le sinergie e la complementarietà tra le fonti di finanziamento e la conseguente massimizzazione dell’efficacia degli interventi, concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali, individuati nell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile:
Porre fine ad ogni forma di povertà; | ||
Promuovere un’agricoltura sostenibile; | ||
Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; | ||
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per tutti; |
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze; | |
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie; | |
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; | |
Ridurre le ineguaglianze; | |
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; | |
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; | |
Promuovere azioni, a tutti i livelli per combattere gli effetti del cambiamento climatico. |
Gli interventi programmati dovranno riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento individuate nell’atto di indirizzo in premessa citato o eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale.
Gli obiettivi generali e specifici saranno perseguiti dalle Regioni nell’ambito della propria autonomia legislativa e programmatoria.
ARTICOLO 4 DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo avrà durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione, nei modi di legge, del relativo decreto ministeriale di approvazione .
ARTICOLO 5 ATTUAZIONE
La responsabilità attuativa del programma è attribuita alla Regione che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate, nonché in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.
A tal fine, la Regione trasmetterà al Ministero, entro 90 giorni dalla data di cui al precedente articolo 4, l’atto di avvio del procedimento di individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare.
ARTICOLO 6 FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA
Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero sostiene l’esecuzione del programma con un finanziamento di € 940.410,00.
Il finanziamento di cui al precedente comma 1 sarà erogato in un'unica soluzione, ad avvenuta trasmissione dell’atto citato al precedente articolo 5, mediante versamento sul conto di Tesoreria n. 305981, intestato alla Regione, presso la Banca d’Italia.
ARTICOLO 7
RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE
La Regione si impegna a presentare la relazione finale inerente la descrizione dell’attuazione degli interventi realizzati in esecuzione del presente accordo, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia del presente accordo.
La relazione finale di cui al comma precedente dovrà essere accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente accordo.
Qualora la spesa rendicontata sia inferiore al finanziamento indicato all’articolo 6, comma 1, la Regione provvederà alla restituzione della somma non rendicontata nei 60 giorni successivi alla trasmissione della rendicontazione di cui al comma 2, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
La relazione finale e la rendicontazione saranno predisposte in conformità alla modulistica fornita dal Ministero.
ARTICOLO 8 INADEMPIENZE E MANCATA
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
In caso di inerzia, ritardi e inadempienze, il Ministero invita la Regione ad adempiere, entro un termine prefissato, comunicando le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti, fatto salvo l’eventuale esercizio dei poteri sostituivi in conformità con quanto previsto dall’ordinamento vigente.
In caso di mancata integrale attuazione dei contenuti del presente accordo la Regione sarà tenuta alla restituzione del finanziamento percepito.
La restituzione del finanziamento dovrà essere eseguita entro 60 giorni dalla richiesta del Ministero, mediante versamento all’entrata del bilancio
dello Stato.
ARTICOLO 9 PUBBLICITA’
In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione del presente accordo, la Regione sarà tenuta ad evidenziare che le attività di cui al precedente articolo 2 sono state finanziate dal Ministero, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest’ultimo.
ARTICOLO 10
IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI
Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:
- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell’accordo.
Il presente atto si compone di dieci facciate. Letto, confermato e sottoscritto.
Data della firma digitale
PER IL MINISTERO | PER LA REGIONE FVG |
Xxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxx |
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXX
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI