SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
L’anno duemila , il giorno del mese di , tra le costituende parti
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1 di Avezzano – Sulmona – L’Aquila, Cod. Fisc. e Partita IVA 01792410662 nella persona del Direttore Generale nato a , il , codice fiscale
, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Azienda Sanitaria Locale n. 1 il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dell’A.S.L. 1 che rappresenta (in seguito brevemente denominato ASL 1);
E
Per il soggetto finanziatore il , nato a il / /19 e residente in alla via
n. Xxxxxx Xxxxxxx nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
con sede in (in seguito brevemente denominato soggetto finanziatore) ovvero designata quale
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito
brevemente denominato Appaltatore), giusta atto di conferimento di mandato n. di repertorio e n. di raccolta del / / , registrato a in data / / al n. , per Notaio Dr. ;
Per il soggetto costruttore/esecutore il , nato a il / /19 e residente in
alla via
n.
Codice Fiscale
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa con sede in (in seguito brevemente denominato soggetto realizzatore ) ovvero designata quale _ del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito brevemente denominato Appaltatore), giusta atto di conferimento di mandato n. di repertorio e
n. di raccolta del / / , registrato a in data / / al n. , per Notaio Dr. ;
Per il soggetto progettista il , nato a il / /19 e residente in alla via
n. Xxxxxx Xxxxxxx nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
con sede in (in seguito brevemente denominato soggetto realizzatore ) ovvero designata quale
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito
brevemente denominato Appaltatore), giusta atto di conferimento di mandato n. di repertorio e n. di raccolta del / / , registrato a in data / / al n. , per Notaio Dr. ;
Per il soggetto manutentore il , nato a
il / /19
e residente in
alla via
n.
Codice Fiscale
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa con sede in (in seguito brevemente denominato soggetto realizzatore ) ovvero designata quale del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito brevemente denominato Appaltatore), giusta atto di conferimento di mandato n. di repertorio e
n. di raccolta del / / , registrato a in data / / al n. , per Notaio Dr. ;
PREMESSO CHE
- dalle verifiche sismiche effettuate in base all’OPCM n. 3274/2003 su tutti i corpi di fabbrica che costituiscono l’intero complesso ospedaliero di Sulmona risulta che entrambi i corpi di fabbrica versano in condizioni di criticità strutturale e pertanto abbisognano di immediati interventi strutturali e funzionali, come peraltro confermato in modo puntuale anche dal Xxxx. Xxxxx Xxxxx, Direttore del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella relazione prot. n. DPC/SISM/0026900 del 07/04/2012;
- con Deliberazione del Direttore Generale n.479 del 18.04.2013 sono state definite le modalità d’intervento e le fonti di finanziamento degli specifici interventi realizzativi, come di seguito sinteticamente riportato:
- esecuzione dell’ “appalto per la fornitura di attrezzature, arredi e realizzazione di una camera operatoria e di una camera operatoria “Day Surgery”, con servizi annessi” mediante specifico finanziamento già concesso;
- manutenzione straordinaria e adeguamento sismico delle strutture costituenti il corpo di fabbrica dell’ospedale denominato “ala nuova”;
- realizzazione di nuova struttura sanitaria di concezione antisismica, costituita da moduli prefabbricati per una superficie complessiva di circa mq. 10.000;
- miglioramento funzionale della ”ala nuova” dell’ospedale non appena i fondi ex art. 20 Legge 67/88 verranno materialmente assegnati, ivi compresa la modifica delle attuali sale operatorie per adeguamento a “blocco parto”, a favore del quale i fondi sono già stati erogati;
- ulteriori interventi, anche di viabilità, parcheggi e sistemazioni esterne, occorrenti all’adeguamento funzionale del Presidio Ospedaliero;
- nel corso delle fasi di studio ed elaborazione dei necessari adempimenti occorrenti alla realizzazione della nuova struttura sanitaria di concezione antisismica, viste le problematiche rappresentate, si è consolidata la necessità di procedere mediante un processo realizzativo indirizzato verso un Partenariato Pubblico Privato (PPP), così come dettato dalla Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e successive modifiche ed integrazioni;
- con Deliberazione del Direttore Generale n.773 del 13.06.2013 è stato:
- confermato l’incarico al gruppo di lavoro (nominato con Deliberazione del Direttore Generale n.479 del 18.04.2013) con l’individuazione delle funzioni e prestazioni da svolgere nell’ambito del processo realizzativo di cui all’oggetto;
- determinata la tipologia di procedura per l’esecuzione degli interventi;
- affidato l’incarico di servizi specialistici alla SDA Bocconi – School of Management di Milano per la valutazione della fattibilità economica e finanziaria dell’operazione, la struttura contrattuale, i profili di convenienza, le condizioni di bancabilità e la verifica degli elementi che ne consentano il trattamento contabile “off balance”, anche ai sensi di Eurostat e dei principi contabili, nonché di produrre tutti i documenti/elaborati economico-finanziari da porre a base di gara, essenziali per l’espletamento della procedura di gara sopra indicata mediante PPP;
- affidato l’incarico di servizi tecnici specialistici all’Università degli Studi di L’Aquila – Consorzio per la Sperimentazione Edilizia per lo studio approfondito sulle caratteristiche geologiche e geognostiche del terreno su cui dovrà essere realizzata la nuova struttura sanitaria in oggetto;
- con Provvedimento del Direttore dell’U.O.C. Tecnologie e Strutture n.44 del 18.06.2013 è stato affidato l’incarico di servizi tecnici specialistici alla società PROIMPIANTI S.r.l., relativamente alle strutture antisismiche ed agli impianti tecnologici da progettare;
- i tecnici incaricati dell’U.O.C. Tecnologie e Strutture hanno redatto, con il supporto dei tecnici specialistici di cui sopra (Università degli Studi di L’Aquila – Consorzio per la Sperimentazione Edilizia e PROIMPIANTI S.r.l.), il Progetto Preliminare per la Realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica da adibire a struttura sanitaria nel Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Sulmona;
- i tecnici incaricati dell’U.O.C. Tecnologie e Strutture hanno inoltre redatto il Capitolato delle Manutenzioni, da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di gestione delle manutenzioni, all’interno della medesima procedura di affidamento e per tutta la durata della locazione finanziaria;
- la SDA Bocconi – School of Management ha redatto lo Studio per la fattibilità economico-finanziaria dell’intervento, individuando i rischi e le effettive procedure percorribili per l’affidamento di quanto in oggetto tramite operazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP), relativamente agli aspetti economici ed alle esigenze aziendali;
- sono stati acquisiti i codici di riferimento relativi all’appalto in oggetto:
- CIG: 52844290C4;
- CUP: E54B13000080005;
- con Deliberazione del Direttore Generale n.1073 del 30.07.2013 sono stati approvati il Progetto Preliminare da porre a base di gara, il Capitolato delle manutenzioni e lo Studio di Fattibilità economico-finanziaria, nonché indetta la gara per l’affidamento tramite una operazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) della progettazione, il finanziamento in leasing, l’esecuzione e la gestione delle manutenzioni, di un nuovo corpo di fabbrica da adibire a struttura sanitaria nell’ambito del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Sulmona, da realizzare mediante locazione finanziaria in costruendo, ai sensi dell’art. 3 comma 15 e dell’art. 160-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- (INSERIRE RISULTANZE PROCEDURA DI GARA);
Tutto quanto sopra premesso, le Parti stipulano quanto di seguito definito.
Titolo I - OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 1
Valore delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con forza di patto tra le Parti.
ART. 2
Prestazioni oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento della progettazione ed esecuzione, nonché la gestione delle manutenzioni, di un nuovo corpo di fabbrica da adibire a struttura sanitaria nell’ambito del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Sulmona, da realizzare tramite operazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) mediante locazione finanziaria in costruendo, ai sensi dell’art. 3 comma 15 e dell’art. 160-bis del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
In particolare e più in generale l’Aggiudicatario dovrà:
- redigere la progettazione esecutiva delle opere;
- acquisire tutti i necessari pareri/nulla osta occorrenti all’esecuzione e manutenzione degli immobili;
- realizzare l’opera chiavi in mano, come da progettazione esecutiva redatta dallo stesso aggiudicatario;
- finanziare l’investimento tramite locazione finanziaria;
- manutenere l’opera realizzata idonea a garantirne la perfetta disponibilità e fruibilità secondo le finalità per la quale essa è stata realizzata;
- sostenere le spese tecniche e generali quantificate nel Disciplinare di gara.
Il soggetto Finanziatore dovrà più specificatamente assicurare:
- il pagamento al Soggetto Realizzatore delle fatture e/o parcelle professionali emesse in relazione alle prestazioni di progettazione e coordinamento sicurezza eseguite e agli stati di avanzamento dei lavori;
- il pagamento delle prestazioni inserite nei quadri economici posti a base di gara (Direzione Lavori – misura – contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, validazione progettazione esecutiva, collaudi – accertamenti di laboratorio);
- tutti gli oneri di carattere economico derivanti dall’esecuzione delle opere e formalmente a carico del soggetto realizzatore come anche descritte agli art. 8 ,9, 13, 14 del presente contratto;
- la garanzia del pacifico godimento dell'opera all’ASL1;
- tutte le imposte, tasse derivanti dal contratto di locazione finanziaria ad eccezione dell'imposta di registro che verrà corrisposta dal soggetto finanziatore e riaddebitata all’ASL 1 (art 35 comma 10 sexies D.L. 223/06 - L. 248/06);
- tutte le imposte, tasse e spese derivanti dal contratto di costituzione del diritto di superficie, ivi compresi gli onorari e/o diritti dovuti per la stipula del contratto.
Il Soggetto Finanziatore si impegna, inoltre:
- a consentire l'effettuazione, anche a cura e spese dell’ASL, di tutti quegli interventi di miglioria e/o adeguamento tecnico imposti o non da norme sopravvenute durante l'utilizzo dell'immobile come meglio specificato al successivo art. 18 del presente contratto;
- a sottoscrivere, in qualità di Proprietario dell'immobile e per quanto di competenza, eventuali documentazioni e/o contratti si dovessero rendere necessari al fine di apportare migliorie e adeguamenti tecnici allo stesso immobile;
- ad accollarsi gli oneri assicurativi di cui al sottostante art. 20 del presente contratto. La prestazione a carico del Soggetto aggiudicatario include ogni onere per dare l’edificio completamente funzionante ed abitabile, compresi gli arredi interni e la sistemazione delle aree esterne. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rimanda a quanto riportato sul progetto esecutivo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 3
Costituzione del diritto di superficie a favore del soggetto finanziatore
La ASL 1 provvederà a cedere o comunque a garantire in capo all’Aggiudicatario la costituzione di un diritto di superficie, relativo all’area individuata negli elaborati grafici costituenti il progetto preliminare posto a base di gara. Il diritto di superficie a favore dell’aggiudicatario si estinguerà al momento in cui la ASL1 eserciterà l’opzione di riscatto totale dell’immobile, oppure al momento delle eventuali opzioni di riscatto parziale.
ART. 4
Durata del contratto, corrispettivo e modalità di pagamento
Il presente contratto ha decorrenza dalla data di registrazione ed ha una durata di anni 20 (venti) dalla consegna dell’opera collaudata o comunque fino all’esercizio della facoltà di riacquisto (riscatto) da parte dell’ASL 1.
A partire dal verbale di consegna dell’immobile chiavi in mano l’ASL 1 si impegna a pagare al finanziatore 20 (venti) corrispettivi fissi e invariabili annuali anticipati finalizzati a remunerare il costo dell’investimento (comprensivo degli oneri finanziari capitalizzati), gli oneri finanziari, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo i parametri indicati nel documento di trasparenza dell’offerta. Il valore definitivo dei corrispettivi sarà determinato al momento del collaudo, quando verranno calcolati sulla base dell’IRS in vigore a quel momento ed alle eventuali varianti in corso d’opera approvate.
Allo scadere del ventesimo anno, l’Amministrazione potrà esercitare la facoltà di riacquisto (riscatto). Si stabilisce sin da ora che il valore del riscatto sarà pari al 10% del valore dell’investimento come definito in fase di aggiudicazione, come da offerta prodotta in sede di gara. Tale importo sarà liquidato entro 6 mesi dall’esercizio di tale opzione, previa verifica dell’adeguato stato di conservazione dell’immobile.
La comunicazione per l’esercizio della facoltà di riacquisto (riscatto) da parte dell’ASL1 sarà inviata entro 3 (tre) mesi dalla data di scadenza del contratto di locazione finanziaria.
Il pagamento di suddetto riscatto potrà avvenire solo dopo verifica da parte dell’ASL 1 del perfetto stato di conservazione, funzionalità e utilizzabilità dell’edificio e comunque dopo il collaudo dell’intera opera realizzata, l’ottenimento di tutti i necessari pareri e del certificato di agibilità dell’immobile ed a seguito della consegna complessiva dell’opera e della contestuale messa a decorrenza del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui l’edificio non rispetti tali condizioni, l’ASL 1 non corrisponderà tale prezzo di riscatto fino al conseguimento del “perfetto stato di conservazione”.
L’ASL1 si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto e pertanto di corrispondere all’aggiudicatario tutti i corrispettivi contrattuali (ad eccezione di quelli relativi alla manutenzione) dovuti e non ancora versati attualizzati allo stesso tasso di finanziamento presentato in sede di offerta dall’aggiudicatario e dichiarato nel “Documento di trasparenza dell’offerta”. In ogni caso non verranno applicate penali alla Stazione appaltante. In caso di ritardato pagamento del canone da parte dell’ASL 1 decorreranno sui canoni scaduti e non saldati, dal giorno della scadenza, interessi di mora come da normativa vigente D.Lgs 231/2002 e calcolati sulla base del tasso BCE + spread.
Titolo II – ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 5
Consegna delle aree
L’ASL 1 consegnerà al soggetto realizzatore le aree entro 7 (sette) giorni dalla costituzione del diritto di superficie.
ART. 6
Termini di esecuzione
I lavori dovranno essere conclusi entro 730 (settecentotrenta) giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna.
Entro il termine suindicato l’edificio dovrà essere completamente funzionante ed abitabile. Pertanto l’ultimazione di tutta la procedura, consistente nella costruzione del nuovo edificio, la consegna dello stesso “chiavi in mano” i relativi per collaudi, certificazioni ecc. è prevista entro 730 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi da parte della ASL 1.
ART. 7
Oneri a carico della ASL 1
La costituzione, a favore del Soggetto Finanziatore, del diritto di superficie sull'area di proprietà interessata dall'intervento, come descritto al precedente art. 3;
La nomina della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (D.Lgs. 81/2008) ai sensi degli artt. 119 e 130 del D.Lgs. 163/2006, nonché quella dell’organo di collaudo;
La ricezione dell'opera in consegna.
Ogni altra spesa per la realizzazione dell’opera è a carico dell’aggiudicatario. Successivamente alla consegna dell’opera è obbligo dell’ASL 1:
- l'uso diligente dell'opera;
- il pagamento dei canoni periodici, così come determinati al precedente art. 4.
ART. 8
Oneri a carico del Soggetto realizzatore
Il soggetto realizzatore, con riferimento all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto del presente contratto, si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni dei capitolati prestazionali d’appalto, nonché quanto indicato nel bando di gara, nel relativo disciplinare e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario. Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi del D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il soggetto realizzatore si impegna a redigere e consegnare, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano operativo di sicurezza da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il soggetto realizzatore è obbligato a osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro per le opere pubbliche e in particolare a redigere il piano di sicurezza del cantiere. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti i canoni, i diritti e le tariffe per la fornitura di tutti i servizi (quali, a titolo esemplificativo: acqua, energia elettrica, ecc.), nonché quanto altro necessario per la costruzione delle opere oggetto del presente contratto. Sono inoltre a carico dell’Aggiudicatario i diritti, i compensi e quant’altro debba essere corrisposto ai proprietari di brevetti e licenze che debbano essere utilizzati per la realizzazione delle opere.
ART. 9
Penali per ritardi nella consegna dell’immobile
In caso di ritardo colpevole nella consegna dell’immobile “chiavi in mano”, rispetto ai termini stabiliti dal presente contratto all’art. 6, sarà applicata a carico dell’Aggiudicatario una penale giornaliera, secondo quanto
stabilito nel Disciplinare di gara, e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso importo che andrà a detrazione del corrispettivo.
Verranno applicate le penali, come disposto nel Disciplinare di gara, anche per ritardi nell’esercizio delle ulteriori attività previste e contrattualizzate.
In caso di maggiore ritardo l’ASL 1 si riserva di valutare l’applicazione di ulteriore penali ovvero la risoluzione del contratto per il sopravvenire di una delle cause indicate all’art. 21 quali motivo del ritardo.
ART. 10
Varianti richieste dall’ASL 1
Possono essere ammesse varianti che produrranno revisione contrattuale relative a maggiori opere richieste dall’ASL 1 o per opere difformi per motivi di mutate esigenze, o a causa di ritardi nei trasferimenti o per modifiche legislative. L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a eseguire tutte le variazioni richieste dall’ASL 1 per l’esecuzione delle opere, a regola d’arte a sua cura, secondo quanto disposto nel disciplinare di gara. Il valore delle varianti, concordato con l’ASL 1, sarà sommato all’importo aggiudicato dei lavori e determinerà una variazione dell’importo complessivo del capitale finanziato e conseguentemente alla rideterminazione del valore del corrispettivo a carico dell’ASL 1, come espresso nel disciplinare di gara. Ciò comunque non dovrà far modificare il tasso di finanziamento offerto. La rideterminazione del corrispettivo dovrà avvenire sulla base dei parametri indicati nel documenti di trasparenza dell’offerta. Il finanziamento delle suddette varianti potrà avvenire solo dopo l’ottenimento dell’autorizzazione a procedere scritta da parte dell’ASL 1. Si richiama inoltre il rispetto, con riferimento alle varianti in corso d’opera, delle prescrizioni indicate nel Disciplinare di gara. Varianti per altre motivazioni non comporteranno modifiche al corrispettivo offerto o ai tempi di realizzazione.
ART. 11
Direzione Lavori e Vigilanza
Le opere saranno eseguite sotto la Direzione di un tecnico abilitato, designato dall’ASL 1, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato all’Aggiudicatario prima dell’inizio dei lavori. Tale tecnico potrà essere sostituito con altro soggetto in possesso di adeguata competenza anche in corso di esecuzione, purché la sostituzione venga preventivamente comunicata all’Aggiudicatario. La ASL 1 dovrà altresì nominare, dandone preventiva comunicazione all’Aggiudicatario prima dell’inizio dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza nel corso dell’esecuzione. La realizzazione dell’opera sarà sottoposta alla vigilanza dell’Aggiudicatario, che a tali fini si avvarrà di un proprio tecnico o di un esperto. Tale soggetto potrà accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e misurazioni. Eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati al Direttore dei Lavori, che concorderanno con il tecnico responsabile dell’Aggiudicatario le soluzioni più idonee da adottare. Il soggetto realizzatore e il proprio tecnico o esperto dovranno assicurare tutta l’assistenza necessaria al Direttore dei lavori nelle verifiche sull’adempimento degli obblighi contrattuali, fornendo i chiarimenti e i documenti che venissero richiesti. Gli oneri connessi alle attività di sorveglianza saranno a carico del Direttore dei lavori.
ART. 12
Vizi delle opere
Qualora nel corso dell’esecuzione delle opere, anche in sede degli accertamenti/collaudi in corso d’opera, il Direttore dei lavori e/o il Collaudatore in corso d’opera, nell’ambito dell’attività di sorveglianza, rilevassero vizi o difformità delle opere le comunicherà all’ASL 1, che inviterà per iscritto il soggetto realizzatore ad eliminare i rilevati vizi e difformità. Se entro i tempi tecnici necessari alla loro eliminazione, concordati tra le parti, i vizi e le difformità individuate non saranno sanate, esse costituiranno elementi di riduzione del prezzo complessivo da valutarsi da parte di un perito nominato dall’ASL 1. Qualora vizi e difformità rivestano caratteri tali da pregiudicare l’opera stessa, o una sua parte, o la sua funzionalità, l’ASL 1 potrà risolvere il contratto.
ART. 13
Collaudo amministrativo delle opere
Il collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori afferenti l’intervento oggetto del presente Contratto sarà effettuato in corso d’opera da parte dell’ASL 1 secondo le previsioni di cui al Capitolato posto a base di gara ed alla normativa vigente di riferimento. Tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico dell’Aggiudicatario. Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni dall’ultimazione dei lavori e dalla consegna della documentazione relativa ed avranno carattere provvisorio. Trascorsi due anni dalla data dell’emissione, essi diverranno definitivi. In caso di mancata adozione dell’atto formale di approvazione del collaudo entro i due mesi successivi, il collaudo si intenderà tacitamente approvato.
ART. 14
Cauzione
A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla costruzione delle opere ed al fine di garantire comunque il completamento delle stesse, l’Aggiudicatario per conto del soggetto realizzatore sarà tenuta a prestare, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, idonea cauzione d’importo pari al 10% di quello dei lavori previsti per l’intervento, al netto di IVA, come risultante dall’offerta. La predetta cauzione si estinguerà automaticamente al momento del collaudo definitivo favorevole dell’opera. Contestualmente dovrà essere prestata idonea garanzia, riferita alla gestione delle manutenzioni, così come definito nel Capitolato delle manutenzioni, a garanzia del rispetto di tutte le obbligazioni assunte dall’Aggiudicatario in relazione alla gestione del servizio successivo alla realizzazione dell’opera. Detta garanzia dovrà essere annualmente rinnovata fino alla scadenza del contratto, data alla quale sarà svincolata.
Titolo III – ACQUISTO E GESTIONE DEGLI IMMOBILI
ART. 15
Atto di compravendita/riscatto
L’atto di compravendita dell’immobile verrà stipulato, dinanzi a notaio scelto dall’ASL 1, alla data di scadenza del contratto previo il contestuale pagamento del prezzo di riacquisto finale (riscatto) citata al precedente art. 4, nonché di tutti i relativi accessori, spese, imposte e tasse.
In caso di ritardo nella stipula dell’atto di compravendita la ASL 1 avrà comunque diritto a restare in possesso dell’immobile per il quale abbia esercitato il diritto di opzione. Allo scadere della locazione finanziaria, qualora la ASL 1 non abbia comunicato nei tempi previsti alla Società Concedente che intende esercitare il diritto di opzione, l’immobile realizzato dovrà essere riconsegnato al soggetto Finanziatore libero da persone e cose. Resta inteso che, in ogni caso, indipendentemente dalla scadenza del presente contratto, l’ASL 1 è e rimarrà responsabile della sua gestione e di tutti gli oneri ad essa connessi. Ai fini della responsabilità di cui all’art. 2053 C.C., la ASL 1 è nominata custode fino alla completa restituzione dell’immobile e/o alla data del rogito notarile.
ART. 16
Obblighi dell’Aggiudicatario relativamente alla manutenzione
L’Aggiudicatario è tenuto a munirsi di ogni certificazione amministrativa ritenuta necessaria per l'utilizzo dell'Immobile, ivi compreso l’autorizzazione/certificato di prevenzione incendi, espressamente esonerando la ASL 1 da ogni responsabilità circa le prescrizioni imposte dalle Autorità competenti per l'ottenimento delle certificazioni suddette, nonché sollevandola espressamente da ogni onere finanziario che ne derivasse, intendendo risponderne direttamente. L’Aggiudicatario o un suo rappresentante dello stesso sarà tenuto, durante l’intero periodo del contratto, ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare il funzionamento ottimale della struttura, secondo quanto disposto
nel Capitolato delle Manutenzioni. L’ASL 1 vigilerà sull’efficiente ed efficace manutenzione dell’immobile e applicherà le penali stabilite dal presente contratto in caso di non rispetto delle obbligazioni assunte dall’Aggiudicatario, quali garanzia di intervento manutentivo ordinario e straordinario entro i termini stabiliti dal piano delle manutenzioni e, in caso di complessità dell’intervento, termini da sottoporre ad approvazione dell’ASL 1.
ART. 17
Penali a carico dell’Aggiudicatario in caso di non rispetto della corretta manutenzione dell’immobile
L’Aggiudicatario, nell'eseguire il servizio di manutenzione in oggetto, dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni dei contratti stipulati con l’ASL1, dello specifico capitolato, all'offerta presentata, agli atti di gara, nonché a quelle di tutte le leggi e regolamenti vigenti.
Le penali verranno applicate in conformità a quanto stabilito nel Capitolato delle manutenzioni.
ART. 18
Conduzione dell’immobile, addizioni e migliorie.
L’ASL 1 avrà il diritto di godere dell'Immobile nei limiti consentiti dalla legge, dalla sua destinazione, dai regolamenti locali e dalle disposizioni in materia di lavoro o igiene. L’Immobile dovrà essere utilizzato dall’ASL1 con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo atto a mantenerlo sempre in buono stato di manutenzione, nonché senza arrecare danno o molestie a terzi. Di ogni attività svolta dovrà tenere informata il Soggetto Finanziatore. L’ASL 1 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che comunque possano limitare o diminuire il godimento dell'immobile e che non dipendano da suo fatto e/o colpa. L’ASL 1 potrà eseguire sull'immobile, innovazioni, trasformazioni, addizioni e migliorie a condizione che esse siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Soggetto Finanziatore previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, e purché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia; tali modifiche non dovranno comunque alterare la struttura portante dei fabbricati. Le spese saranno interamente sostenute dall’ASL 1 senza che Soggetto Finanziatore sia tenuto a corrispondere alcun compenso o indennità. Al termine della locazione finanziaria, qualora non dovesse essere esercitata la facoltà di riacquisto (riscatto), tutte le eventuali migliorie ed addizioni apportate dall’ASL 1 saranno acquisite dal Soggetto Finanziatore senza alcuna corresponsione. Per converso, l’ASL 1 provvederà a sue spese alla eliminazione o rimborso di ogni danno arrecato all'Immobile durante la locazione finanziaria, eccezion fatta per l'ordinario degrado derivante dall'uso.
Titolo IV – NORME FINALI
ART. 19
Procedura per le contestazioni e la bonaria composizione delle controversie tra l’Aggiudicatario e l’ASL 1
Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo, in relazione alla gestione del presente contratto, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni dell’Aggiudicatario devono essere indirizzate al Responsabile Unico del Procedimento.
La comunicazione deve essere fatta entro giorni 5 (cinque) lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che ha dato luogo alla contestazione, che può essere poi illustrata e documentata nei cinque giorni successivi. Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati. In ogni caso non vi è la possibilità da parte del soggetto realizzatore di addurre riserve durante la realizzazione delle opere o altre eccezioni durante la fase di gestione.
ART. 20
Assicurazioni
Il soggetto finanziatore per conto dell’Aggiudicatario dovrà aver sottoscritto al momento della stipula del presente contratto le garanzie imposte dal Disciplinare di Xxxx e dai rispettivi Capitolati prestazionali.
ART. 21
Risoluzione e recesso del contratto
In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente contratto l’ASL 1 si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il medesimo entro 90 giorni dalla verifica e comunicazione di tali cause e pertanto corrisponderà all’Aggiudicatario:
- il valore dell’opera realizzata fino a quel momento (in caso di inadempimento prima del collaudo);
- tutti i corrispettivi contrattuali dovuti e non ancora versati attualizzati allo stesso tasso di finanziamento previsto in sede di offerta e dichiarato nel “Documento di trasparenza dell’offerta”, come rivisto in relazione all’IRS in vigore al momento del collaudo. L’ASL 1 avrà diritto a percepire un risarcimento danni fino ad un ammontare massimo pari al 10% dell’importo dei lavori da eseguire o eseguiti e del 100% del valore annuo delle manutenzioni programmate come da piano delle manutenzioni allegato, salvo maggiori danni. In ogni caso non verranno applicate penali alla Stazione appaltante.
Oltre che l’inadempimento agli obblighi tutti indicati nel presente contratto per l’ASL 1 rappresentano altresì causa di risoluzione del medesimo quelle previste agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tra cui, con riferimento all’esecuzione dell’opera,si specificano le seguenti cause:
- frode nell’esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.
Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o del piano di sicurezza di cui al precedente art. 14 e delle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara e dei Capitolati prestazionali, nonchè delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
L’ASL 1 potrà inoltre risolvere il contratto in caso di: fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, di uno dei membri dell’Aggiudicatario; sentenza di condanna passata in giudicato per reato che incida sulla moralità e condotta professionale a carico del legale rappresentante di uno dei membri dell’Aggiudicatario.
Ogni altra situazione di incapacità a contrattare con la P.A. Più in generale il contratto potrà altresì essere risolto, ai sensi dell’art. 1463 c.c., nel caso in cui divenga impossibile per cause sopravvenute l’esecuzione dei lavori. L’aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere la seguente dichiarazione: “La sottoscritta società finanziaria, nella persona del legale rappresentante pro tempore, si impegna, in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria e del conseguente trasferimento del diritto dì superficie di cui all’ art. 3 del presente contratto, a rinunciare al diritto di ritenzione sul suolo e sull’immobile in costruzione; inoltre, si impegna a liberare immediatamente il cantiere e a riconsegnarlo direttamente alla stazione appaltante”.
Per quanto concerne la facoltà di recesso dell’ASL 1 dal presente contratto si richiamano integralmente le disposizioni di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
ART. 22
Esclusione per inadempimento del ASL 1
La società finanziaria rinuncia alla risoluzione contrattuale per inadempimento dell’ASL 1.
ART. 23
Subentro
Nel caso in cui l’Aggiudicatario sia un’ATI e si manifestini una o più cause di risoluzione del contratto riconducibili a un membro dell’ATI stessa, essa potrà decidere di sostituirlo con altro soggetto, senza che questo comporti maggiori costi a carico dell’ASL 1 Tale designazione dovrà essere comunicata per iscritto all’ASL 1 entro 90 (novanta giorni) dal ricevimento della comunicazione scritta con cui l’ASL 1 abbia manifestato la volontà di risolvere il rapporto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il termine, non superiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la Società subentrante dovrà eliminare l’inadempimento, subentrando nel contratto di Aggiudicatario. Entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione l’Aggiudicatario dovrà fornire ogni documento idoneo a dimostrare l’esistenza, in capo al subentrante, dei requisiti tecnici e finanziari equivalenti a quelli posseduti dall’Aggiudicatario all’atto dell’aggiudicazione della gara. Qualora la risoluzione intervenga successivamente al rilascio del certificato di collaudo provvisorio di tutte le opere oggetto del contratto, sarà sufficiente che la Società subentrante possieda i requisiti tecnici e finanziari richiesti in fase di gestione, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi. L’ASL 1 potrà rifiutare il subentro della società designata qualora: a) la società designata non abbia le caratteristiche tecniche e finanziarie previste al comma precedente; b) l’inadempimento che costituisce legittima causa di risoluzione della convenzione non sia cessato entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente.
ART. 24
Cessione del Contratto
Il presente contratto non potrà essere, neppure parzialmente, ceduto dall’Aggiudicatario aggiudicataria.
ART. 25
Spese contrattuali
Le spese del presente atto, ivi comprese quelle fiscali, sono a totale carico dell’Aggiudicatario.
ART. 26
Rappresentanza
Per quanto attiene ai rapporti con il ASL 1 l’Aggiudicatario sarà rappresentato da ……………………………..…………….
Il rappresentante elegge domicilio presso ed assolve l’incarico fino alla eventuale
sostituzione con altro rappresentante, di cui l’Aggiudicatario dovrà dare comunicazione al Amministrazione entro giorni 15 dalla decadenza del rappresentante.
ART. 27
Controversie
Ogni controversia tra le parti relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione e revisione della presente convenzione, che non si sia potuta definire in via bonaria ai sensi della procedura di cui all’art. 19, sarà devoluta alla cognizione del giudice ordinario, Foro competente di L’Aquila. E’ espressamente escluso il ricorso all’arbitrato.
ART. 28
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
ART. 29
Obblighi dell’Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Aggiudicatario, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura/ufficio territoriale del Governo della Provincia di L’Aquila della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 30
Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, si intendono pubblicamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono altresì richiamate le prescrizioni indicate nel Disciplinare di Gara, nei Capitolati Prestazionali e negli atti progettuali costituenti il progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto.
ART. 31
Documenti facenti parte del contratto
Costituisce parte integrante dei contratti la seguente documentazione:
- documentazione materialmente allegata al contratto:
- offerta economica presentata dall’Aggiudicatario;
- atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese R.T.I. risultante da scrittura privata con autentica notarile ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. nel rispetto della struttura contrattuale prevista dal presente appalto;
- cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti; l’Aggiudicatario dovrà costituire, all’atto della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., a favore della SA dell’importo ivi previsto e con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 dello stesso decreto. Al fine della riduzione del 50% è richiesta la conformità ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. di tutti gli operatori economici, facenti parte del SE;
- documentazione non allegata al contratto:
- la completa Documentazione di gara;
- l’offerta presentata dall’Aggiudicatario;
- la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale capacità economico finanziaria e tecnica e necessari a dimostrare la veridicità di tutto quanto autocertificato/autodichiarato;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese – rilasciato in data non anteriore a mesi sei. Per i soggetti candidati non residenti in Italia sono ammessi certificati analoghi rilasciati dai competenti uffici stranieri ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestante dette iscrizioni;
- modello GAP;
- tutti gli altri certificati richiesti dalla SA ai sensi di legge;
- verbale redatto ai sensi dell’art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, con il quale il Responsabile del Procedimento e il soggetto realizzatore concordemente hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori allegato sotto la lettera ;
- polizze di garanzia indicate nel disciplinare di gara e negli specifici Capitolati prestazionali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. L’Aquila, li
IL DIRETTORE GENERALE IL SOGGETTO FINANZIATORE
della ASL n.1 di Avezzano – Sulmona – L’Aquila
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
IL SOGGETTO ESECUTORE
IL SOGGETTO PROGETTISTA
IL SOGGETTO MANUTENTORE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., i Soggetti Finanziatore - Costruttore/Esecutore – Progettista - Manutentore dichiarano di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiarano di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30.
IL SOGGETTO FINANZIATORE
IL SOGGETTO ESECUTORE
IL SOGGETTO PROGETTISTA
IL SOGGETTO MANUTENTORE