FOGLIO INFORMATIVO
FR11 - Locazione Finanziaria Mobiliare Veicoli
FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA MOBILIARE VEICOLI
( IN VIGORE DAL 01/10/2019)
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Legenda
Assicurazione | Si intende l’assicurazione stipulata dall’Utilizzatore con la Compagnia di Assicurazione a proprie cure e spese (per l’intero valore del Veicolo) e vincolata a favore della Concedente, con efficacia dalla Data di Decorrenza per tutta la Durata del Contratto e dei successivi 30 giorni, e comunque sino alla riconsegna o all’acquisto del Veicolo da parte dell’Utilizzatore, che dovrà coprire: (i) i seguenti rischi e massimali: • responsabilità civile (con terzi trasportati) per l'importo comunicato dalla Concedente e in ogni caso non inferiore a Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo ed Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per le altre classificazioni dei Veicoli; • furto, incendio o perdita totale per il prezzo complessivo del Veicolo compresi eventuali optionals; • furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie; • responsabilità civile verso terzi; • danni: quelli consuetudinariamente e normalmente previsti nelle polizze di primarie Compagnie di Assicurazione per i veicoli in locazione finanziaria; • danni propri mediante copertura con polizza “Kasko”, solo nei casi in cui la Concedente ne faccia richiesta all’Utilizzatore. (ii) I seguenti obblighi a carico della compagnia di assicurazione ed a favore della Concedente: • riconoscere che tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ivi compresi gli indennizzi a qualsiasi causa dovuti, dovranno essere liquidati unicamente e direttamente a favore della Concedente o di chi sarà dalla stessa designato a mezzo raccomandata A.R.; • notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in essere la validità della copertura assicurativa per i 15 giorni successivi alla data di ricevimento da parte della Concedente della comunicazione di mancato pagamento; • consentire alla Concedente di sostituirsi all'Utilizzatore nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore; • non effettuare nessuna modifica alla polizza senza il preventivo consenso scritto della Concedente. |
Canone Anticipato | Si intende il canone di locazione corrisposto in via anticipata dall’Utilizzatore alla Concedente alla data di sottoscrizione del Contratto o diverso momento, comunque antecedente la Data di Decorrenza il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Canoni | Si intendono i corrispettivi periodici della locazione finanziaria (leasing) così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Compagnia di Assicurazione | Si intende la società di assicurazioni scelta dalla Concedente o dall’Utilizzatore ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. Nel caso di scelta da parte di quest’ultimo, la società di assicurazioni, i contenuti della Assicurazione ed i massimali applicati dalla stessa, dovranno essere tutti di gradimento della Concedente. |
Concedente | Si intende la società FRAER LEASING S.p.A. così come esposto in Sezione 1 "Informazioni su FRAER LEASING S.p.A." |
Condizioni Generali | Si intendono le condizioni generali del Contratto. |
Condizioni Particolari | Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto. |
Contratto | Si intende il contratto di “locazione finanziaria mobiliare” (leasing), a tasso indicizzato o a tasso fisso, composto congiuntamente dal Documento di Sintesi, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari ed eventuali allegati. |
Contratto di Compravendita | Si intende il contratto di compravendita stipulato tra la Concedente ed il Fornitore avente ad oggetto l’acquisto del Veicolo. |
Data di Cessazione del Contratto | Si intende: (i) per le ipotesi di cui agli Articoli 9 e 10 del Contratto (clausola risolutiva espressa; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), la ricezione da parte dell’Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva espressa ex Articolo 1456 c.c.; (ii) per l’ipotesi di cui all’Articolo 11 (risoluzione consensuale; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo) del Contratto, il momento della accettazione da parte della Concedente della richiesta dell’Utilizzatore di risolvere consensualmente il Contratto; (iii) per le ipotesi di cui all’Articolo 12 (modifica unilaterale del Contratto; conseguente diritto di recesso dell’Utilizzatore; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo) del Contratto, la ricezione da parte della Concedente della comunicazione effettuata dall’Utilizzatore relativa all’esercizio del diritto di recesso dal Contratto. |
Data di Decorrenza | Si intende il primo giorno di Durata del Contratto in cui ha inizio la Locazione Finanziaria ovvero il momento in cui l’Utilizzatore ha sottoscritto la Dichiarazione di Ricevimento oppure, se non richiesta (nel caso in cui il Veicolo sia un’autovettura), quando la Concedente ha effettuato il pagamento del Prezzo del Veicolo. |
Dichiarazione di Ricevimento | Si intende il verbale di presa in consegna e collaudo del Veicolo sottoscritto dall’Utilizzatore, ad eccezione dei casi in cui il Veicolo sia un’autovettura. |
Durata del Contratto | Si intende il termine di durata del Contratto a partire dalla Data di Decorrenza. |
XXXXXXX | È il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell’Ue, al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani. Si calcola facendo la media ponderata dei tassi d’interesse ai quali le banche operanti nell’Ue cedono i depositi in prestito. |
Fornitore | Si intende il/i costruttore/i e/o rivenditore/i presso cui l’Utilizzatore effettua la scelta del Veicolo. |
Interessi di Mora | Per “mora dell’Utilizzatore” si intende il ritardo nel pagamento dei Canoni e di qualsiasi altra somma dovuta da parte dello stesso rispetto ai termini stabiliti nel Contratto. Per “Interessi di Xxxx” ai sensi del Contratto si intendono gli interessi applicati alla mora dell’Utilizzatore nella misura indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Legge | Si intende qualsiasi legge, regolamento, disposizione di Autorità locale, normativa di settore, ordinanza, direttiva, e decreto promulgato, rilasciato, concesso ed emesso da qualsiasi autorità, in particolare in materia di sicurezza di funzionamento e/o utilizzo del Veicolo. |
Locazione Finanziaria | Indica la concessione in godimento del Veicolo ed il relativo diritto di Opzione Finale di Acquisto dello stesso ai sensi del Contratto. |
Modalità di Pagamento dei Canoni | Si intende la modalità di pagamento dei Canoni così come indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Oneri | Si intende qualsiasi onere, somma, costo, spesa o tributo, diretto o indiretto, inerente o conseguente anche in futuro, alla conclusione, esecuzione, registrazione e risoluzione del Contratto, o inerenti al Veicolo, al suo acquisto o al suo utilizzo, che sono posti ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, anche se eventualmente anticipati dalla Concedente. |
Oneri di Pre locazione Finanziaria | Si intendono gli oneri di prelocazione finanziaria così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, intesi quale compenso per qualsiasi pagamento effettuato dalla Concedente stessa in relazione al Contratto, dalla data del relativo esborso, da parte di quest’ultima, sino alla Data di Decorrenza. Tali oneri saranno calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre). |
Opzione Finale di Acquisto | Indica la facoltà contrattuale in forza della quale l’Utilizzatore alla scadenza del Contratto può decidere di acquistare il Veicolo al Prezzo di Opzione, sempre che abbia puntualmente e scrupolosamente adempiuto a tutti gli obblighi a lui derivanti dal Contratto stesso - ed in particolare modo all’integrale pagamento di ogni somma dovuta alla Concedente. |
Ordine di Acquisto | Si intende l’ordine di acquisto emesso dalla Concedente su indicazione dell’Utilizzatore a seguito della sottoscrizione del Contratto e indicante i termini per l’accettazione dell’Ordine e per la consegna e/o collaudo del Veicolo. |
Parametro | Si intende l'EURIBOR per la durata (uno, due, tre, ecc. mesi) pattuita tra le Parti e indicata nelle Condizioni Particolari, al quale viene correlata la variabilità dei Canoni per l'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato. |
Parametro di Riferimento Iniziale | Si intende il valore base del Parametro, assunto di comune intesa dalle Parti indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, previsto unicamente per l’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato. |
Parti | Si intendono la Concedente e l’Utilizzatore definiti unitariamente. |
Perdita Definitiva del Veicolo | Si intende oltre alla distruzione fisica dovuta ad incidente, o furto o a incendio o a qualsiasi altra causa, anche ogni caso in cui il Veicolo risultasse non più utilizzabile oppure in cui gli oneri di ripristino e/o riparazioni fossero superiori al valore commerciale del Veicolo in quel momento in modo tale da rendere il ripristino o la riparazione stessa antieconomica. |
Polizza Assicurativa | Si intende la polizza in convenzione stipulata a cura della Concedente con la Compagnia di Assicurazione, con la quale si indicano, tra l’altro, i rischi coperti dal contratto assicurativo stipulato a cura della Concedente, ma con spese a carico dell’Utilizzatore. Ai sensi del Contratto, indica pertanto la polizza assicurativa convenzionata per la copertura assicurativa del Veicolo. |
Prezzo del Veicolo | Si intende il prezzo del Veicolo pattuito tra Utilizzatore e Fornitore e corrisposto a quest’ultimo dalla Concedente, come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Prezzo di Opzione | Si intende il prezzo che l’Utilizzatore deve versare alla Concedente per l’esercizio dell’Opzione Finale di Acquisto del Veicolo indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Spread | Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, si intende la differenza tra il Tasso Leasing ed il Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo | Si intende il tasso d’interesse, così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, che verrà utilizzato al fine del calcolo dell’attualizzazione dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione. |
Tasso di riferimento alternativo | Si intende il Parametro, come rilevato dalle banche: INTESA SAN PAOLO S.p.A., UNICREDIT S.p.A., DEUTSCHE BANK S.p.A. |
Tasso Interno di Attualizzazione o Tasso Leasing | Si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso. Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread. Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto. |
Uso | Si intende l’uso a cui è adibito il Veicolo. |
Utilizzatore | Si intende il soggetto individuato nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Veicolo | Si intende il veicolo scelto dall’Utilizzatore conformemente alle proprie esigenze, sia per quanto concerne la casa costruttrice che le qualità e caratteristiche tecniche, gli accessori, optionals e allestimenti, meglio descritto nelle Condizioni Particolari del Contratto. |
Sezione 1 - Informazioni su FRAER LEASING S.p.A.
FRAER LEASING S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) e sedi amministrative in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx XX e in Xxxxx xxx Xxxxx 0/x - 00000 Xxxxxxx TV, Capitale Sociale di Euro 9.394.043,16 interamente versato e riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato Euro 110.407.257,86; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01826950402 – R.E.A. di Bologna al n. 307391, Partita I.V.A. n. 01826950402, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n. 64, indirizzo degli uffici ai quali trasmettere la corrispondenza ordinaria Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx XX , indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, appartenente al Gruppo Bancario Société Générale.
Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)
Dati del soggetto convenzionato con FRAER LEASING S.p.A. che provvede all’offerta:
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA XXX XXX XXXXX 0 00000 XXXXX XX
Codice Fiscale 00112540448 Partita IVA 00112540448 CCIAA 0127366 Data iscrizione 27/02/2009 Telefono 00000000
e-mail xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx sito web xxx.xxxxxxxxx.xx
Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria
Nome: Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria):
Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo Fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito . Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).
La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, la Concedente mette a disposizione dell’Utilizzatore il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all’Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo (Canone Anticipato), mentre il pagamento dei Canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:
• Assicurazione. Trattasi di una serie di coperture assicurative sui veicoli oggetto del contratto di leasing. La Concedente, tramite convenzione con una primaria impresa di assicurazioni, propone un contratto di assicurazione riguardante i seguenti rischi: incendio, furto e rapina, danni propri (Kasko).
Maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti, i rischi compresi e quelli esclusi sono riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative di cui sopra, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale.
• Assistenza nella richiesta di contributi agevolativi.
L’operazione di locazione finanziaria, ricorrendone i requisiti e nell’ambito delle limitazioni previste dalla legge, può essere assistita da:
• garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) - Legge n. 662/96 e successive modifiche. Il gestore del Fondo di Garanzia è MedioCredito Centrale S.p.A..
Il Fondo di Garanzia interviene a favore delle PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei requisiti dimensionali, settoriali e territoriali previsti dalla legge.
Sull’importo dell’operazione di locazione finanziaria non garantita dal Fondo di Garanzia, ad insindacabile giudizio della Concedente, possono essere richieste garanzie personali o reali nonché vincoli o specifiche cautele.
Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, della misura e limite di copertura della garanzia richiedibile, delle limitazioni agli investimenti materiali e delle Regioni eventualmente escluse, e comunque per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore MedioCredito Centrale xxxx://xxx.xxx.xx/ e del Fondo di Garanzia PMI xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
L’operazione di locazione finanziaria può essere realizzata nell’ambito di un’operazione di finanziamento conclusa dalla Concedente con La Banca Europea per gli investimenti (BEI), istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi d’investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall’Unione Europea. Per poter beneficiare di provvista fornita da un finanziamento BEI (“Fondo BEI – PMI”), il contratto di leasing deve rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI consultabili all’indirizzo xxx.xxx.xxx. La Concedente riconosce all’Utilizzatore beneficiario dell’agevolazione una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile in assenza del finanziamento BEI.
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale l’Utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del Corrispettivo del Contratto, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento della Concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, l’Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento del cliente, quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto i Canoni che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l’ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a Canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in Canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, importo del Canone Anticipato versato alla stipula, durata della locazione, prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc. Un parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, è il Tasso Interno di Attualizzazione (o Tasso Leasing), ossia il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i Canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi.
Il Tasso Interno di Attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei Canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in Contratto.
Nella tabella sottostante sono riportati i Tassi Interni di Attualizzazione (Tassi Leasing) massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.
Tasso massimo praticato
Costo del bene locato
12,650%
Da Euro 0,00
a Euro 25.000,00
12,025%
Oltre
Euro 25.000,00
Per Tasso Leasing si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.
Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso.
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread.
Esempio:
Parametro di Riferimento Iniziale 1,000% + Spread 4,000% = Tasso Leasing 5,000%
Nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto.
Il “Tasso Leasing” concretamente proposto al cliente sulla specifica operazione, calcolato in funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto.
Lo “spread massimo applicabile ”, in caso di canone indicizzato, è pari a 7,5 punti percentuali per anno rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale.
Il “tasso effettivo globale medio ”, ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell’art. 2 della L. 7 Marzo 1996 n. 108 (c.d. “legge antiusura”) ed è pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.
Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108.
In caso di offerta fuori sede viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM).
In conformità al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/09/2019 sono indicati nella tabella che segue i TEGM, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 7 marzo 1996 n. 108, in vigore per il periodo di applicazione 01/10/2019 - 31/12/2019:
Costo del bene locato | TEGM rilevato | Tasso Soglia |
Da Euro 0,00 a Euro 25.000,00 | 6,920% | 12,650% |
Oltre Euro 25.000,00 | 6,420% | 12,025% |
Il “Corrispettivo del Contratto”, complessivamente a carico dell’Utilizzatore, è il corrispettivo della Locazione Finanziaria costituito dalla somma delle seguenti voci:
- Canone Anticipato, se previsto, e
- Canoni.
Con riferimento al Canone Anticipato: l’Utilizzatore dovrà corrispondere in via anticipata alla Concedente, alla data di sottoscrizione del Contratto o in diverso altro momento e comunque antecedentemente alla Data di Decorrenza del Contratto, un Canone Anticipato, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto, così come concordato tra le Parti.
Con riferimento ai Canoni: con periodicità mensile o bimestrale o trimestrale o semestrale, come scelta dalle Parti al momento della stipula del Contratto, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente i Canoni indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, .
“Indicizzazione”:
Nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, l’importo dei Canoni è soggetto ad indicizzazione conseguente, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:
(a) alla variazione trimestrale della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore";
(b) alla variazione trimestrale della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”;
(c) alla variazione, rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro, rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale, così come pubblicato su “Il Sole 24 Ore”.
In caso di rilevazione da parte del EBF (European Banking Federation) ma di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" del Parametro, verrà comunque utilizzata la quotazione EBF rilevata dal circuito Reuters attraverso i codici della pagina “EURIBOR 360”. In caso di mancata rilevazione del Parametro da parte di EBF e, quindi di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore", si utilizzerà il Tasso di Riferimento Alternativo.
I Canoni saranno ricalcolati in funzione, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:
1. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (a);
2. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di
quanto previsto alla precedente lettera (b);
3. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio del trimestre contrattuale ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (c).
Clausola Floor
Il Contratto prevede un limite alle variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale (floor); pertanto eventuali diminuzioni del Parametro al di sotto del limite convenuto rimarranno prive di effetto. In ogni caso l’ammontare di tale limite alle oscillazioni in diminuzione non potrà essere superiore ai seguenti valori:
• - 30 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o superiore al 4%;
• - 25 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia compreso tra 2,5 % e 4%;
• - 20 % del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o inferiore a 2,5 %.
Per esempio, per effetto di tale meccanismo, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, fosse pari al 4%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,8 % (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 30% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Analogamente, se il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, avesse valore pari al 3%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,25% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 25% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Infine, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale avesse valore pari al 2 %, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite dell’1,6% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 20% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.
Floor Fondo BEI – PMI
La Clausola Floor non trova applicazione nell’ipotesi in cui il Contratto di leasing benefici di provvista fornita alla Concedente ai sensi di un finanziamento BEI. In tale ipotesi, a fronte delle condizioni economiche di maggior favore accessibili all’Utilizzatore in virtù di tale misura agevolativa, il Contratto prevede che le Parti pattuiscano convenzionalmente che il valore del Parametro di Riferimento non potrà mai essere inferiore allo 0,001%. Per l’effetto, qualsiasi variazione del Parametro di Riferimento – ovvero, in caso di mancata rilevazione di quest’ultimo, del Tasso di Riferimento Alternativo – in diminuzione rispetto a tale valore (ossia allo 0,001%) resterà priva di effetto, rimanendo in tal caso il valore del Parametro di Riferimento – ovvero del Tasso di Riferimento Alternativo, ove del caso – fissato in misura pari allo 0,001%, valore che pertanto opererà come tasso floor. Tale previsione è volta ad allineare il contenuto del contratto di leasing alle condizioni economiche applicate alla Concedente dalla BEI nell’ambito del rapporto di provvista, le quali prevedono l’applicazione di un’analoga clausola floor.
Il calcolo ed il pagamento delle somme derivanti dalle variazioni del Parametro avverrà come segue:
o alla scadenza dei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno;
o in caso di aumento dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà fattura a carico dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni data fattura;
o in caso di diminuzione dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà nota di accredito a favore dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni.
Interessi di Mora
Il pagamento dei Canoni , così come di qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta dall'’Utilizzatore alla Concedente, dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza al domicilio della Concedente stessa, oppure presso qualsiasi altra persona o enti indicati dalla Concedente, in contanti o forma equivalente, ovvero secondo le differenti modalità comunicate dalla Concedente all'’Utilizzatore. Nessuna contestazione che dovesse insorgere fra la Concedente e l'’Utilizzatore potrà sospendere l'’obbligo dell'’Utilizzatore di pagare puntualmente alla Concedente quanto dovuto. Se il pagamento di quanto dovuto dall'’Utilizzatore alla Concedente non avverrà integralmente entro i termini previsti dal Contratto, l'’Utilizzatore sarà tenuto automaticamente, senza necessità di messa in mora, a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora.
Anche in presenza di diverse indicazioni da parte dell'’Utilizzatore, la Concedente potrà imputare i pagamenti in primo luogo alle spese sostenute, quindi agli interessi eventualmente maturati ed infine ai Canoni, iniziando dal più arretrato.
Resterà ferma la facoltà della Concedente di risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall’Articolo 9. delle Condizioni Generali del Contratto.
Gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 6 punti percentuali per anno calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell’effettivo pagamento della stessa.
Altri oneri dell’operazione:
Commissioni massime applicabili per operazioni e servizi accessori:
Prima della stipula del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per copia del testo contrattuale idoneo per la stipula | vedi sotto "Spese di istruttoria" | La consegna di copia del contratto idonea per la stipula è subordinata al pagamento anticipato delle Spese di istruttoria (vedi sotto "Spese di istruttoria") |
Spese perizia tecnica estimativa | € 10.000,00 |
Alla stipula del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese di istruttoria Veicoli | € 500,00 | |
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori | € 100,00 | Per ogni fornitore oltre il primo |
Supplemento spese di istruttoria leasing agevolato | € 300,00 | |
Spese per l'attività di presentazione della richiesta di concessione dell'agevolazione c.d."Xxxxxxxx-ter" | € 500,00 | |
Spese di gestione per il rilascio della garanzia del Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese- Legge n. 662/96 e successive modifiche) | 1,50% del valore netto finanziato | Nel caso in cui la garanzia sia stata rilasciata,da corrispondersi alla Concedente entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto |
Durante l'esecuzione del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di Imposte, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori |
Sanzioni amministrative, contravvenzioni | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di sanzione |
Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente richieste dall'Utilizzatore | € 150,00 | A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, dichiarazioni relative alla proprietà del Veicolo oggetto di leasing |
Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con autentica notarile | € 150,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente |
Spese per ciascuna variazione anagrafica | € 60,00 | |
Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria | € 60,00 | |
Spese per ciascuna copia e duplicato di documenti | € 30,00 | |
Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dall'Utilizzatore | € 550,00 | |
Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti | € 500,00 | Per ciascuna modifica |
Spese per conteggio risoluzione consensuale | € 50,00 | Qualora in corso di contratto l'Utilizzatore chieda alla Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti per la risoluzione. A ogni conteggio richiesto/prodotto |
Spese amministrative per gestioni pratiche agevolate | € 2.500,00 | Una tantum. A fronte dell'attività di gestione delle pratiche agevolate (es. corrispondenza con enti pubblici) |
Spese per recupero crediti | 15% dell'importo del credito vantato. | |
Spese per gestione insoluti | € 15,00 | Per ciascun insoluto |
Spese per registrazione Contratto | € 20,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposta |
Spese gestione attività doganale | € 150,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente |
Spese per incasso Canoni | € 10,00 | Per ciascuno canone periodico |
Rimborso copertura assicurativa Veicoli | 5,5 % annuo del costo del Veicolo | In caso di adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente |
Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura dell'Utilizzatore | € 250,00 | In caso di stipula di polizza assicurativa a cura dell'Utilizzatore invece dell'adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente |
Spese per revoca da parte dell'Utilizzatore dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente | € 250,00 | Qualora l'Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente scelga di revocare l'adesione |
Spese per gestione sinistri | € 500,00 | Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla Concedente in relazione all'attività amministrativa di gestione del sinistro |
Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica Amministrazione | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura tecnica sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore |
Spese per recupero Veicoli | Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il ritiro dei Veicoli | |
Autorizzazione a condurre i Veicoli | € 100,00 | (per l'autorizzazione di conducenti diversi dall'Utilizzatore) |
Spese pratiche perdita di possesso Veicoli | € 300,00 | |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza (rif.1) e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (rif.2) | € 0,00 | (rif.1) tramite strumenti di trasmissione telematica; (rif.2) tramite servizio postale |
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza tramite servizio postale | € 2,00 | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione |
Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la gestione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione | |
Spese per ogni invio di informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti di quelle previste dalla normativa in materia di trasparenza come da richieste dell'Utilizzatore | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione | |
Spese per l'attività di compilazione della richiesta, di erogazione delle quote annuali del contributo c.d. "Xxxxxxxx-ter" e dei relativi adempimenti. | € 1.000,00 | Solo se il servizio è stato richiesto dall'Utilizzatore |
Alla chiusura del Contratto | Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge) | Dettagli |
Spese per esercizio opzione finale di acquisto | € 500,00 | Oltre al Prezzo dell'Opzione d'acquisto come concordato tra le parti ed indicato nel Contratto |
Spese per risoluzione consensuale | € 1.000,00 | Oltre all'importo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente in caso di risoluzione consensuale del Contratto |
Spese amministrative trasferimento di proprietà del veicolo a cura della Concedente | € 600,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente |
Spese amministrative trasferimento di proprietà del veicolo a cura dell'Utilizzatore | € 300,00 |
• Oneri di Prelocazione Finanziaria : su qualsiasi importo che la Concedente, a qualunque titolo, anticiperà prima della Data di Decorrenza, l’Utilizzatore dovrà pagare gli Oneri di Prelocazione Finanziaria, calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), al seguente tasso: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 Mesi espresso con divisore 360 (prendendo a riferimento la media aritmetica trimestrale, per valuta, relativa al periodo di competenza delle quotazioni giornaliere dello stesso) maggiorato, nella misura massima di 7,5 punti percentuali per anno.
• Risoluzione del Contratto: nelle ipotesi di risoluzione del Contratto indicate nella successiva sezione 4, l’Utilizzatore dovrà pagare alla Concedente:
a) l’importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, ivi compreso qualsiasi importo dovuto per spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o del Veicolo, oltre i relativi Interessi di Mora;
b) a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma maggiorata degli Interessi di Mora dalla Data di Cessazione del Contratto, rappresentata:
(i) dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.
oppure
(ii) dall’attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso.
Gli importi sub a) e sub b) si intendono al netto del ricavo (con esclusione dell'IVA) derivante dall'eventuale vendita del Veicolo da parte della Concedente, detratte le spese sostenute dalla stessa per il suo ritiro. Le Parti espressamente pattuiscono che fino a quando l’Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopraindicate, in nessun caso potrà essere richiesta la deduzione del valore del Veicolo dalle somme dovute.
In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna del Veicolo, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l’intero ammontare.
L'Utilizzatore avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) e sub b) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita del Veicolo, costituendo corrispettivo per l’acquisto dello stesso - nonché del Prezzo di Opzione e di tutti i costi, oneri e spese connessi all’atto di vendita, di rendersi acquirente del Veicolo.
• Risoluzione consensuale : in ipotesi di risoluzione consensuale, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:
• una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5,00% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento;
o, in alternativa,
• una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
Inoltre, in caso di risoluzione consensuale l’Utilizzatore dovrà corrispondere le spese amministrative per risoluzione consensuale indicate nella tabella che precede, alla sezione “Alla chiusura del Contratto”.
• Recesso dal Contratto: in ipotesi di recesso, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dall’Utilizzatore stesso a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Il Contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del Veicolo ed all’indicazione del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli Interessi di Mora e l’eventuale Parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali del Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l’intero rapporto di locazione finanziaria con l'Utilizzatore.
Aspetti specifici del rapporto possono essere regolati anche mediante atti separati.
Risoluzione del Contratto:
Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c., nel momento in cui la Concedente, verificandosi uno dei casi di inadempimento dell’Utilizzatore agli obblighi e divieti previsti dall’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: Esonero di Responsabilità nei confronti della Concedente; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo del Veicolo; consegna del Veicolo; garanzia dell’Utilizzatore; conferimento di Mandato; corresponsione dei Canoni, Spese, costi, imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri – deterioramento – furto o perdita definitiva; custodia, manutenzione ed uso del Veicolo; tassa di proprietà (bollo) – contravvenzioni; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; assicurazione; agevolazione), dichiarerà all'Utilizzatore, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva. E' riservata peraltro alla Concedente la facoltà di non avvalersi dei casi previsti per la risoluzione, ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo eventualmente, anche in via giudiziale e con la conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali.
La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, fax, telex e di ogni altro mezzo idoneo, che sarà inviata dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, del Veicolo oggetto del Contratto.
Qualora questo non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui il Veicolo è custodito, a prenderlo in consegna, a spese e in danno dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia a ogni contraria eccezione e a pagare ogni somma dovuta alla Concedente a titolo di Canoni, Interessi di Mora, spese e tasse, oneri, compresi gli Oneri di Prelocazione Finanziaria, e quant’altro previsto ai sensi del Contratto, oltre che aver ottemperato a tutte le obbligazioni derivanti dallo stesso. In caso di opposizione, la Concedente si riserverà il diritto di agire giudizialmente per la restituzione del Veicolo nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore.
In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, comunque e a qualsiasi titolo pagati, anche anticipatamente alla consegna del Veicolo, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare.
Il Contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo dei casi sotto elencati, dichiarerà all'Utilizzatore, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva:
- per Perdita Definitiva del Veicolo;
- mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o collaudo del Veicolo nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione anche di quest’ultimo;
- mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa,
- mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente,
- mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri;
- mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi di quanto indicato nelle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari;
- modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto;
- insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento del Veicolo, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa;
- messa in liquidazione o anticipato suo scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c., in via anticipata rispetto alla Durata della Locazione Finanziaria, se l'Utilizzatore è una persona giuridica;
- modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di Società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata;
- pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale.
In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l'Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:
a) a pagare l’importo relativo ai Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto, ivi compreso qualsiasi importo dovuto per spese stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o del Veicolo, oltre i relativi Interessi di Mora;
b) a pagare a titolo di penale per anticipata risoluzione contrattuale, una somma maggiorata degli Interessi di Mora dalla Data di Cessazione del Contratto, rappresentata:
(i) dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato.
oppure
(ii) dall’attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso;
c) a restituire il Veicolo, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della citata comunicazione.
Unicamente nell’ipotesi di risoluzione del Contratto per la Perdita Definitiva del Veicolo, non troverà applicazione la lettera c) che precede. Gli importi sub a) e sub b) si intendono al netto del ricavo (con esclusione dell'IVA) derivante dall'eventuale vendita del Veicolo da parte della Concedente, detratte le spese sostenute dalla stessa per il suo ritiro. Le Parti espressamente pattuiscono che fino a quando l'Utilizzatore non avrà pagato tutte le somme sopraindicate, in nessun caso, nemmeno in quello in cui il Veicolo sia stato già ritirato dalla Concedente, potrà essere richiesta la deduzione del valore del Veicolo dalle somme dovute.
L'Utilizzatore avrà facoltà, previo pagamento degli importi sopra previsti sub a) e sub b) - quest'ultimo maggiorato dell'IVA sull'emittenda fattura di vendita del Veicolo, costituendo corrispettivo per l’acquisto dello stesso - nonché del Prezzo di Opzione e di tutti i costi, oneri e spese connessi all’atto di vendita, di rendersi acquirente del Veicolo.
Risoluzione consensuale del Contratto
Con riguardo esclusivamente alla fattispecie di Contratto a tasso indicizzato, l’Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsa almeno la metà della Durata del Contratto, salvo deroga più favorevole per l’Utilizzatore, ed a condizione che l’Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso.
Nelle ipotesi di risoluzione consensuale, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:
• una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell’ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5% (CINQUE per cento); su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento;
o, in alternativa,
• una somma rappresentata dall'attualizzazione dell’importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l’Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell’ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell’effettivo pagamento.
Il corrispettivo dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente dovrà essere a quest’ultima corrisposto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla Data di Cessazione del Contratto. Resta comunque inteso che: (a) il pagamento del citato corrispettivo, entro il termine sopra indicato, determinerà l’interruzione della fatturazione dei Canoni, mentre (b) il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopra indicato: (i) non interromperà la fatturazione dei Canoni e (ii) determinerà il conseguente ricalcolo del Corrispettivo del Contratto.
Modifica unilaterale del contratto. Diritto di recesso dell’Utilizzatore:
La Concedente, in presenza di un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le condizioni economiche di cui al Contratto, mediante apposita comunicazione all’Utilizzatore, recante l’evidenziazione della formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”,
con preavviso minimo di 2 (due) mesi, fatta eccezione per:
(i) lo Spread e/o variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, nell’ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, o il Tasso Leasing, nell’ipotesi di Contratto a tasso fisso;
(ii) gli Oneri di Prelocazione Finanziaria (se previsti);
(iii) gli Interessi di Mora;
(iv) le spese di istruttoria;
(v) gli oneri relativi la perizia tecnico estimativa (se previsti);
(vi) le spese di registrazione del Contratto;
(vii)il Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo; (viii)il Tasso di Riferimento Alternativo.
L’Utilizzatore avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica, mediante invio di apposita comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l’Utilizzatore ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fatto salvo quanto di seguito riportato, il diritto di recesso non implica alcuna spesa a carico dell’Utilizzatore. La modifica si intenderà approvata qualora l’Utilizzatore non receda dal contratto, nel termine sopra indicato (Articolo 118, comma 2, d.lgs. 385/93).
L’Utilizzatore dovrà in ogni caso corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dal medesimo a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.
Qualora vengano apportate modifiche unilaterali secondo quanto sopra indicato, l’Utilizzatore può ottenere in qualsiasi momento, entro un termine ragionevole dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Concedente, il testo aggiornato del Contratto, in formato elettronico o cartaceo, a scelta dell’Utilizzatore.
Agevolazione
Il Contratto non è condizionato all’eventuale richiesta od ottenimento di contributi agevolati ed è autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. L’eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi ovvero l’eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi, non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei Canoni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto né, di conseguenza, può costituire causa di risoluzione del Contratto medesimo.
Mezzi di tutela stragiudiziale
L’Utilizzatore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R., all’indirizzo della sede della Concedente, a mezzo telefax al n. x00 0000-000 000 o per xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.
L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato.
L’Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l’Utilizzatore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’Articolo 000-xxx X.X.X.
Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/6/2009 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Tempi massimi di chiusura del rapporto
In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.