Convenzione tra Ufficio d'Ambito di Bergamo, Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, Cogeide S.p.A. Uniacque S.p.A. e CAP Holding S.p.A. per la gestione del SII nella zona di interambito
Allegato 1. alla deliberazione CdA n. 3 del 28.10.2019
Convenzione tra Ufficio d'Ambito di Bergamo, Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, Cogeide S.p.A. Uniacque S.p.A. e CAP Holding S.p.A. per la gestione del SII nella zona di interambito
L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno ( ), del mese di , a Milano, in Xxxxx Xxxxxx 00, sono convenuti per la stipula della presente convenzione i signori:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx’Xxxx nato a Udine (UD) il 29/03/1949, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, Codice Fiscale (P.I.) 08342040964, con sede legale in Xxxxx Xxxxxx x. 00, Xxxxxx (XX), come da Decreto di nomina del Sindaco Metropolitano del 20/09/2016 (Rep. Gen. n. 217/216 - Atti n. 211701/2016-2.10/2016/78).
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Milano (MI) il 13/07/1963, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d’Ambito di Bergamo, Codice Fiscale 95190900167, con sede legale in xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 x Xxxxxxx (XX), come Deliberato dal CDA in data 05/06/2019 con delibera n. 9 a cui viene attribuita la funzione di Presidente.
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx nato a Milano (MI) il 22/04/1982, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.A., che in seguito sarà indicata più brevemente "CAP Holding", con sede in Assago, xxx xxx Xxxxxx x. 0, codice fiscale e partita I.V.A. 13187590156, come da verbale del Consiglio di Amministrazione della medesima società del 14/06/2017.
Sig. , nato a ( ) il , il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cogeide S.p.A., che in seguito sarà indicata più brevemente "Cogeide" con sede in , via n. _, codice fiscale e partita I.V.A. , come da verbale del Consiglio di Amministrazione della medesima società del
Sig. , nato a ( ) il , il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Uniacque S.p.A., che in seguito sarà indicata più brevemente "Uniacque" con sede in , via n. _, codice fiscale e partita I.V.A. , come da verbale del Consiglio di Amministrazione della medesima società del
Premesso che
A) CAP Holding è il gestore del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni dell'Ambito della Città Metropolitana di Milano per venti anni decorrenti dal 1 gennaio 2014, e dunque fino al 31 dicembre 2033, in forza della Convenzione stipulata in data 20 dicembre 2013, aggiornata (e sottoscritta in data 29 giugno 2016) in base alle disposizioni contenute nella Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 656/2015/R/IDR;
B) La gestione del S.I.I. per l’Ambito di Bergamo è operata da Uniacque S.p.A. per effetto dell’affidamento disposto con la delibera di Conferenza d’Ambito n. 4/2006 e che a seguito di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo con deliberazione n. 4 del 22/03/2017 e successivamente confermato dallo stesso Ufficio d’Ambito con nota prot. 2993 del 27/07/2017, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 113, c. 15 bis d.lgs. n. 267/2000 e art. 172 del D.lgs. n. 152/2006, Cogeide è stata ammessa alla continuazione delle gestioni in essere sino alla scadenza individuata nelle convenzioni stipulate dai Comuni relativamente alla gestione dei servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione in 15 comuni ricadenti nell’ambito Territoriale Ottimale della provincia di Bergamo e specificamente nei comuni di: Arzago D’Adda, Bariano, Brignano Gera D’Adda, Calvenzano, Canonica D’Adda, Xxxxxxxxxx, Casirate D’Adda, Fara Gera D’Adda, Xxxxxxx S. Xxxxxxxx, Xxxxxx di Gera D’Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo Nuovo e Treviglio;
C) Alla scadenza della gestione del s.i.i. in favore dei 15 comuni appena elencanti, nonché alla data di eventuali accordi di subentro nella gestione dei servizi idrici che dovessero essere raggiunti medio tempore tra Cogeide S.p.A. e Uniacque S.p.A., approvati dall’Ufficio d’Ambito di Bergamo, il gestore d’Ambito Uniacque subentrerà nella gestione dei servizi operati in allora da Cogeide;
D) la presente convenzione è sottoscritta anche dai Presidenti degli Uffici d’Ambito di Bergamo e della Città Metropolitana di Milano a valere quale condivisione del suo contenuto;
E) le parti si danno atto che quanto previsto dalla convenzione deve essere conforme ai superiori e prevalenti disposti dei Piano d’Ambito e dalle Convenzioni tra gli EGA ed i Gestori d’ambito, per cui nessuna disposizione della presente convenzione potrà intendersi idonea a derogarli o superarne le previsioni, o inficiare gli aspetti dell’affidamento disposto dalla Provincia di Bergamo e di Città Metropolitana di Milano in favore dei rispettivi Gestori Uniacque spa e Cap Holding.
F) le parti si impegnano a tal fine, in caso di dubbi, a perseguire le soluzioni interpretative della presente convenzione che garantiscano la sua piena conformità e armonia con il quadro normativo, pianificatorio e decisorio del S.I.I. come sopra composto.
Tutto ciò premesso e richiamata quale parte integrante e sostanziale, le Parti, come in epigrafe
rappresentate e autorizzate,
convengono e stipulano quanto segue Articolo 1- Definizioni
1.1 Con il termine "Convenzione" si intende la presente convenzione.
1.2 Con il termine "Inter-ambito" si intende una porzione di territorio condivisa da più Ambiti Ottimali caratterizzato dalla presenza di infrastrutture a servizio del suddetto territorio che, per loro natura e destinazione, non possono essere suddivise e/o la cui suddivisione determinerebbe inefficienze e diseconomie nella gestione del Servizio Idrico Integrato.
1.3 Salve le definizioni contenute nel presente articolo, ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, si rinvia alle definizioni contenute nei provvedimenti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Art. 2 – Oggetto dei servizi e individuazione degli interambiti
2.1 L’area di interambito è costituita dalle frazioni X.xx San Xxxxxx e X.xx Taranta del Comune di Cassano d’Adda, appartenenti all’agglomerato AG01614201 ed è rappresentata nella cartografia Allegato A. (area in color magenta ridosso del collettore intercomunale). In tale area il Gestore Cogeide svolge la propria attività riconducibile al servizio di collettamento e depurazione; i reflui discendenti dall’interambito sono trattati dall’impianto di depurazione di Mozzanica (BG).
2.2 All’interno dell’interambito ed in generale in tutta la porzione di territorio del comune di Cassano d’Adda posta in sponda sinistra del Fiume Adda, l’attività di gestione ed erogazione del servizio di fognatura verrà svolta dal Gestore Cap Holding.
2.3 I reflui provenienti dalle frazioni di Cascate Nord e Cascate Sud del Comune di Cassano d’Adda sono collettati e successivamente trattati da due impianti di fitodepurazione realizzati da Cogeide con l’utilizzo di finanziamenti concessi da Regione Lombardia. Gli impianti sopracitati e le reti di collettamento al loro servizio saranno gestiti da CAP Holding in quanto ricadenti all’interno del perimetro gestionale di competenza.
2.4 Le società svolgeranno le proprie attività di cui ai punti 2.2 e 2.3 secondo le predisposizioni tariffarie definite all’art. 6 della presente convenzione.
Articolo 3 - Oggetto della Convenzione e obblighi dei gestori
3.1 Cogeide, nella sua veste di attuale gestore riconosciuto secondo quanto rappresentato alla premessa B e C e successivamente Uniacque S.p.A. opereranno anche come soggetto grossista per il servizio di depurazione nelle zone di interambito di cui all'art. 2, nei termini che seguono e svolgendo pertanto un servizio di interesse generale a favore del Comune di Cassano d’Adda che ricade nel
perimetro gestionale di CAP Holding.
3.2 Con riguardo alle attività di cui al precedente comma, Cogeide prima e Uniacque successivamente al subentro nella gestione dei servizi saranno obbligate a raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio previsti dalla regolazione ARERA e ad operare, per quanto applicabili, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella propria Carta del Servizio Idrico, nel proprio Regolamento del servizio idrico integrato nelle versioni pro tempore vigenti ed approvate dalla Provincia di Bergamo, o nel rispetto di eventuali ulteriori standard di qualità richiesti dall' Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano.
3.3 Il gestore dei servizi di depurazione sarà responsabile della corretta e puntuale erogazione dei servizi di collettamento e depurazione dalla medesima svolti, della gestione delle opere di collettamento e dell’impianto di depurazione di cui risulta proprietaria, nonché delle opere da essa realizzate successivamente alla data di stipula della presente Convenzione, che siano funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3.4 CAP Holding sarà responsabile della corretta e puntuale gestione delle reti di fognatura e dell’erogazione dei relativi servizi per l’area del Comune di Cassano d’Adda, compresa la porzione di territorio posta ad Est del Fiume Adda, fino ai punti di allaccio delle reti fognarie comunali al collettore intercomunale di gestito da Cogeide ovvero da Uniacque, nonché degli impianti di fitodepurazione delle frazioni di Cascate Nord e Cascate Sud del Comune di Cassano d’Adda con le relative reti di collettamento. CAP Holding sarà inoltre responsabile delle opere, da essa realizzate successivamente alla data di stipula della presente Convenzione, che siano funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3.5 I gestori dei servizi di depurazione terranno sollevati e indenni l'Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, il gestore d’ambito CAP Holding e gli Enti Locali della Città Metropolitana di Milano, nonché il personale dipendente dai suddetti soggetti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con il servizio da essa reso nella sua veste di grossista, salvo nei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti e salvo quanto specificato ai commi seguenti.
3.6 La responsabilità di cui al precedente comma 3.5 non opererà nel caso in cui il danno provocato dal Grossista sia conseguenza di comportamenti o omissioni imputabili ai soggetti di cui al comma 3.5, oppure alla scorretta gestione dei beni e degli impianti che non rientrano nella gestione diretta e nella disponibilità di Cogeide, anche se connessi con i beni e le opere gestiti dalla stessa.
Articolo 4 - Disciplina degli investimenti
4.1 Il Gestore Cogeide prima e Uniacque poi si impegnano a realizzare gli investimenti, previsti nel piano d’ambito dell’ATO Provincia di Bergamo, afferenti il servizio di depurazione oggetto della presente Convenzione.
4.2 Il gestore CAP Holding si impegna ad eseguire tutte le attività relative alla gestione della rete di pubblica fognatura compresa nell’area interambito, oltre che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa. Sarà inoltre compito del gestore CAP Holding il rilievo delle reti di fognatura esistenti al fine di determinare la consistenza delle infrastrutture presenti nell’interambito.
4.3 Il gestore CAP Holding si impegna altresì a eseguire tutte le attività relative alla gestione degli impianti di fitodepurazione delle frazioni di Cascate Nord e Cascate Sud del Comune di Cassano d’Adda e delle relative reti di collettamento, oltre che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, anche al fine della razionalizzazione e del miglioramento del processo depurativo.
Art. 5 – Durata
5.1 La presente convenzione avrà durata pari alla Convenzione in essere tra Uniacque S.p.A. e l’Ufficio d’Ambito di Bergamo, tenuto conto dell’attuale operatività di Cogeide S.p.A. nel territorio di cui all’art. 2, ed è subordinata alla gestione dell’impianto di depurazione di Mozzanica, indipendentemente dalla titolarità/proprietà del depuratore. Cogeide S.p.A. si impegna, come per legge, a consentire a Uniacque S.p.A. l’immediato subentro nella gestione dei servizi in allora operati da Cogeide S.p.A nelle aree di interambito, oltre che alla presente Convenzione, secondo le scadenze previste dalle diverse convenzioni come risultanti dall’istruttoria allegata alla delibera di Consiglio Provinciale di Bergamo n. 13 del 20.07.2017, ovvero alla diversa scadenza che dovesse essere individuata tra Cogeide S.p.A e Uniacque S.p.A. in presenza di accordi che dovranno essere stati approvati dall’Ufficio d’Ambito di Bergamo.
5.2 In caso di perdita da parte di Cogeide della titolarità degli impianti e delle reti di cui all'art. 2.1, per qualsiasi motivo, Uniacque S.p.A., in quanto gestore affidatario dell’Ambito di Bergamo, subentrando nella gestione dei servizi di cui all’art. 2, sarà tenuto altresì a subentrare negli obblighi, diritti e facoltà già regolati dalla presente Convenzione.
5.3. Nel caso in cui Uniacque S.p.A., successivamente al subentro a Cogeide nella gestione dei servizi di depurazione di cui all’art. 2, per qualsiasi ragione, dovesse perdere la titolarità dei servizi e/o di tutti gli impianti e le reti di cui all'art. 2.1, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto.
Articolo 6 - Modalità di definizione della tariffa per i servizi di depurazione prestati da Cogeide nelle aree di interambito
6.1 La remunerazione delle attività di depurazione attualmente rese da Cogeide e successivamente da Uniacque spa sul territorio dell’ATO della Città Metropolitana di Milano avverrà per il tramite di una tariffa di “scambio” all’ingrosso che dovrà coincidere con il valore della tariffa di depurazione determinata dall’Ufficio d’Ambito di Bergamo per l’Agglomerato di Mozzanica, sulla scorta delle disposizioni ARERA.
CAP Holding applicherà agli utenti delle frazioni X.xx San Xxxxxx e X.xx Taranta del Comune di Cassano d’Adda, i cui reflui discendenti dall’interambito sono trattati dall’impianto di depurazione di Mozzanica (BG), le tariffe di depurazione approvate dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, sulla scorta delle disposizioni ARERA.
6.2 Agli obblighi di predisposizione tariffaria della tariffa di “scambio” , stanti le attuali disposizioni tariffarie, provvederà l'Ufficio d’Ambito di Bergamo, nel cui territorio è localizzato l’impianto di cui
all'art. 2.1.
6.3 L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano è consapevole che le previsioni tariffarie relative ai servizi di cui all'art. 3 dovranno perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di Cogeide prima e di Uniacque poi, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA.
6.4 Il versamento della tariffa spettante al gestore dei servizi di depurazione verrà regolato contrattualmente tra i gestori e, a seguito del subentro in Cogeide, tra Cap Holding e Uniacque S.p.A..
Art. 7 Disciplina degli scarichi nei comuni interessati da impianti di depurazione di inter-ambito
7.1 Nel caso di procedure istruttorie finalizzate al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e prime piogge, ai sensi del R.R. 4/2006, discendenti da aziende ubicate nel territorio oggetto del presente accordo interambito, l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano dovrà chiedere il rispettivo parere a CAP Holding ed al gestore del servizio di depurazione sulla base del fatto che lo scarico dell’azienda, per il tramite della rete pubblica, recapiti nell’impianto di depurazione del Gestore bergamasco.
7.2 Nel caso in cui i Gestori dovessero rilevare la presenza di scarichi anomali (sostanze pericolose, concentrazioni di inquinanti al di sopra dei limiti sia qualitativamente, sia quantitativamente, sversamenti abusivi e simili) saranno tenuti a darne tempestivamente comunicazione per le vie brevi, oltre che formalmente via PEC (entro 24 ore dall’evento) al gestore dell’impianto di depurazione e della fognatura.
7.3 Nell'ipotesi di cui al comma precedente l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano si impegna ad attivarsi con il gestore della rete fognaria perché effettui i necessari controlli ed accertamenti entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (salvi i casi di estrema urgenza segnalati in cui occorre operare entro 24 ore) e a trasmettere Cogeide gli esiti dei predetti controlli, affinché ponga in essere le azioni conseguenti.
7.4 I gestori presenti nel territorio concorderanno all’inizio di ogni anno un Piano di controllo degli scarichi in pubblica fognatura ai sensi dell’art. 128, comma 2 del D. Lgs. 152/2006, le cui risultanze dovranno essere rilevate in un database condiviso.
Art. 8 Disciplina estensione reti fognarie o nuovi allacciamenti nei Comuni interessati da impianti di depurazione di inter-ambito
8.1 In caso di progetti funzionali all’estensione della rete fognaria nell’agglomerato AG01614201, ovvero funzionali all’estensione dell’agglomerato stesso, l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano e CAP Holding si impegnano ad acquisire in sede di progettazione definitiva il parere del gestore Cogeide, anche nel caso di avvio delle procedure di cui all’art. 158 bis.
Art. 9 – Controversie
9.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti alla presente convenzione dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.
9.2 Il Comitato di Conciliazione sarà composto da:
- un membro nominato dal Gestore CAP Holding;
- un membro nominato dal Gestore Cogeide ovvero da Uniacque S.p.A. quando sarà subentrata nella gestione dei servizi;
- un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Bergamo;
- un membro nominato dall'Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano;
9.3 La nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
9.4 I destinatari della comunicazione dovranno comunicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell’oggetto, al Tribunale di Milano o al TAR Lombardia.
9.5 Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito territorialmente competente.
9.6 Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
9.7 Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.
9.8 Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della stessa, al Tribunale di Milano o al TAR Lombardia.
9.9 Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare
altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.
9.10 Cogeide si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora sopravvenga la revoca in capo a CAP Holding delle licenze ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione del servizio oggetto del presente contratto.
9.11 CAP Holding si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora sopravvenga la revoca in capo a Cogeide delle licenze ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione del servizio oggetto del presente contratto.
Art. 10 – Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
10.1 Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del 27 Aprile 2016, nel seguito definito come “il Regolamento”) e con riferimento al trattamento dei dati personali (nel seguito anche definiti “i dati”) sono identificati come “interessati”, i seguenti soggetti:
- Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, Ente Gestore d’Ambito della Città Metropolitana di Milano;
- Ufficio d’Ambito di Bergamo, Ente Gestore d’Ambito della Provincia di Bergamo;
- CAP Holding S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato per l’ambito della Città Metropolitana di Milano;
- COGEIDE S.p.A., gestore riconosciuto per la gestione dei servizi fino a scadenza nei comuni di cui alle premesse B e C;;
- Uniacque S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato per l’ambito della Provincia di Bergamo.
Tutti i soggetti, in qualità di contitolari del trattamento, ai sensi del richiamato articolo 13 del Regolamento, informano che i dati richiesti e che verranno forniti all’atto della sottoscrizione del presente accordo interambito, potranno essere utilizzati da ciascuno di essi, in conformità a quanto previsto dalla Legge ed in relazione alle rispettive precipue finalità, nel modo sotto indicato.
10.2 Finalità del trattamento: I dati personali forniti sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’accordo interambito. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
10.3 Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario ai fini della gestione dell’accordo interambito. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di instaurare l’accordo stesso.
10.4 Comunicazione e diffusione dei dati personali: Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni possono essere effettuati controlli a campione ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000 con conseguente trasmissione dei dati a i soggetti istituzionalmente preposti, pubblici e privati.
10.5 Modalità di trattamento dei dati: I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa.
Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti di sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare. I dati non sono oggetto di profilazione e non saranno trasmessi a paesi terzi.
10.6 Conservazione dei dati: I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
10.7 Diritto di accesso ai dati personali: gli interessati hanno diritto ad esercitare i diritti di accesso ai dati personali ai sensi della normativa vigente.
I diritti consistono nel poter richiedere al titolare:
10.7.1 la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni in merito al trattamento in atto; la rettifica, senza ingiustificato ritardo, dei suoi dati perché inesatti.
10.7.2 la cancellazione dei suoi dati (diritto all’oblio), quando ritenga che:
- non sussistano più le condizioni che rendono necessario l’utilizzo del dato;
- ritenga illecito il trattamento;
- voglia revocare il consenso (nei casi che lo consentono, cioè quando non sussistano altri
- fondamenti giuridici che lo giustificano);
- per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione Europea o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- si opponga al trattamento ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 1, del Regolamento UE n. 679/2016 e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si opponga al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
- e quando non ricorra una delle seguenti situazioni che non consentono la cancellazione:
- esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dall’Unione o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica sicurezza;
- motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini statistici in quanto il diritto applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento; o - accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.
10.7.3 la limitazione del trattamento, eccetto quando ricorrano i seguenti casi:
- esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dall’Unione o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica sicurezza;
- motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini statistici in quanto il diritto applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente compromettere il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento; o - accertamento, esercizio, difesa di un diritto in sede giudiziaria.
10.8 Gli interessati hanno inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. Per l’esercizio dei diritti summenzionati le richieste possono essere rivolte ai seguenti recapiti dei contitolari del trattamento.
Per l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano:
Telefono: 02/71049311 Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per l’Ufficio d’Ambito di Bergamo:
Telefono: ……… Indirizzo PEC: ……..
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: …………………
Per Cap Holding SpA:
Telefono: ……… Indirizzo PEC: ……..
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: …………………
Per Cogeide SpA:
Telefono: ……… Indirizzo PEC: ……..
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: …………………
Per Uniacque SpA:
Telefono: ……… Indirizzo PEC: ……..
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: …………………
Art. 11 – Risoluzione e recesso
11.1Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, ivi inclusa l'applicazione di penali, le Parti fanno rinvio all’eventuale Accordo in essere tra Cogeide e l'Ufficio d’Ambito di Bergamo, nonché, alla data di subentro della gestione dei servizi di depurazione alla Convenzione in essere tra Uniacque S. .A. e l’Ufficio d’Ambito di Bergamo, e alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006, alle disposizioni pertinenti dettate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e alla legislazione regionale.
11.2In caso di anticipata cessazione dell’efficacia della presente Convenzione per risoluzione o recesso, i gestori restano comunque obbligati a gestire i servizi affidati fino all’effettivo subentro del Gestore o di un nuovo Esecutore, in modo da consentire la regolare esecuzione del servizio.
11.3 Quanto sopra con salvezza dell’ipotesi in cui normative o disposizioni sopravvenute, o provvedimenti autoritativi travolgano la convenzione o incidano sulla sua perdurante validità ed
efficacia o e ne determinino ipso iure la risoluzione, caso in cui le parti si impegnano a negoziare in buona fede e lealtà le conseguenze di tale sopravvenienza.
Art. – 12 Allegati
12.1 Le parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante – formale- sostanziale- della presente Convenzione:
Allegato A) Planimetria interambito servito dall’impianto di depurazione di Mozzanica (BG) gestito da Cogeide nella cui gestione subentrerà Uniacque.
Data e Firma
CAP HOLDING SPA Cogeide S.p.A.
(Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx)
Uniacque S.p.A.
UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTA’ UFFICIO D’AMBITO DI BERGAMO
METROPOLITANA DI MILANO (Dott. )
(Xxx. Xxxxxx Xxxxxx Dell’Oste)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.