ACCORDO
ACCORDO
TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE E L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE CON BLSD BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION
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- L’Università degli Studi di Trieste (di seguito denominata Università di Trieste), con sede legale– Trieste, Piazzale Europa, 1, C.F. e P.I. n. 80013890324, rappresentata dal Rettore Xxxxxxx Xx Xxxxxxx;
e
- L’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx (di seguito Azienda), con sede a Trieste, via Costantinides n. 2, P. IVA 01337320327, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, ivi domiciliato per la carica rivestita
premesso che
- l’art. 11 della L.R. 17.12.2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale” ha previsto la costituzione dell’Azienda sanitaria universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx entro l’1.1.2020 e la contestuale soppressione dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” e dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste di cui alla L.R. n. 17/2014;
- con D.G.R. n. 2174 dd. 12.12.2019 e successivo conforme D.P.Reg. n. 0223/Pres. Dd. 20.12.2019 di esecuzione della medesima, sono state disposte, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della L.R. n. 27/2018, la costituzione dell’Azienda sanitaria universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx a far data dall’1.1.2020 e la contestuale soppressione dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” e dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste;
- l’Azienda sanitaria universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx dalla data di costituzione succede nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell’Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” (parte isontina), ai sensi dell’art. 11, commi 4 e 5, della L.R. n. 27/2018;
- il D.lgs. 21.12.1999, n. 517 reca la disciplina dei rapporti tra SSN e università secondo specifici protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con gli Atenei ubicati nel proprio territorio;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 612 dd. 13.04.2016 il documento dal titolo “Protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università” sottoscritto dalle parti suddette il 22 aprile 2016;
- il Protocollo d’intesa stabilisce che lo svolgimento dell’attività assistenziale, didattica e di ricerca nel SSR avviene presso l’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (ex ASUITS), convenendo le parti contraenti che la missione delle aziende sanitarie universitarie integrate consiste nello svolgimento unitario, coordinato e inscindibile, sia negli ospedali che nell’assistenza primaria, delle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione nonché delle funzioni di didattica e di ricerca, ;
- l’applicazione del suddetto Protocollo d’intesa tra Regione e gli Atenei citati è demandata altresì agli atti aziendali approvati dai direttori generali e a specifici accordi attuativi con riferimento alle peculiarità dei singoli enti del SSR;
- l’art. 5 della LR 19.12.2018, n. 27 nel disciplinare i rapporti di collaborazione tra SSR e Università degli Studi di Trieste e di Udine ai sensi del citato D.lgs. n. 517/1999, prevede, che sino alla stipulazione di un nuovo Protocollo d’intesa continua a trovare applicazione quello in vigore alla data di entrata della medesima legge regionale;
- Ravvisata l’opportunità da parte dell’Università di Trieste di avvalersi delle competenze di ASUGI nell’organizzazione di corsi di formazione per Addetti al Primo Soccorso aziendale da abilitare con BLSD Basic Life Support and Defibrillation;
- Considerato che la S.C. Staff Innovazione, Sviluppo organizzativo e Formazione dell’ASUGI, è la struttura aziendale deputata all’organizzazione e coordinamento delle attività formative anche nell’ambito dell’emergenza-urgenza;
- Preso atto che con Decreto n. 36/2019 di data 23/1/2019 esecutivo ai sensi di legge, il
Commissario Straordinario/Direttore Generale dell’ASUGI, ha approvato il modello di atto convenzionale per la specifica attività e ha delegato alla stipula e alla sottoscrizione degli atti relativi all’attività in argomento il Direttore pro tempore della SC Staff, Innovazione, Sviluppo organizzativo e Formazione;
* * *
Tutto ciò premessole Parti convengono quanto di seguito
* * * ARTICOLO 1
Valore delle premesse
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo.
ARTICOLO 2
Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto l'attività di formazione per Addetti al Primo Soccorso aziendale con BLSD Basic Life Support and Defibrillation che l’ASUGI si impegna ad espletare in favore dell’UNIVERSITÀ secondo le modalità ed alle condizioni qui di seguito descritte e condivise, attraverso la S.C. Staff, Innovazione, Sviluppo organizzativo e Formazione dell’ASUGI (SISOF).
ARTICOLO 3
Durata, luogo e condizioni di svolgimento dell’attività formativa
I corsi vengono previsti nell’ordine di:
1) n. 1 edizione per n. 5 giornate per la formazione teorica pratica dei 24 addetti da formare con un corso per Addetti al Primo Soccorso aziendale, da abilitare con BLSD, così articolate:
a) 2 giornate da 4 ore ciascuna
b) 3 giornate di 5 ore per la formazione BLSD degli addetti (a gruppi di 8 discenti);
2) n. massimo di 17 edizioni (8 discenti a edizione) per la formazione di 130 addetti, da formare con corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso aziendale da abilitare con BLSD.
Il numero e le date delle edizioni dedicate e le modalità di partecipazione saranno concordate direttamente tra il coordinatore delle attività formative individuato della SISOF e il referente dell’UNIVERSITÀ, e saranno programmate in considerazione della disponibilità dei docenti. L'attività di formazione si svolgerà presso la sede della struttura di ASUGI sita in via de Pastrovich nel comprensorio di S.Xxxxxxxx a Trieste.
Gli ulteriori aspetti organizzativi correlati alla concreta attuazione dei percorsi formativi oggetto del presente Accordo sono definiti congiuntamente dal Coordinatore delle attività formative individuato della SISOF e l’UNIVERSITÀ prima dell’avvio dell’attività formativa, nel rispetto dei termini convenzionali di cui al presente atto.
ARTICOLO 4
Costi
Sulla base degli accordi convenzionali in essere, l’UNIVERSITÀ, a fronte delle attività formative rese a suo favore di cui al precedente art. 3, punti 1) e 2), rimborserà all’ASUGI il seguente importo, omnicomprensivo delle attività di docenza, di segreteria e del materiale didattico che sarà fornito:
- per l’edizione di cui al punto 1) 1.760,00 € complessivo
- per le edizioni di cui al punto 2) 462,00 € per edizione, per un massimo complessivo previsto pari a 7.854,00 €
L’UNIVERSITÀ si impegna a corrispondere l’intero importo anche nel caso di assenze ingiustificate dei destinatari del corso. Nel caso eccezionale in cui la sede individuata per le attività formative fosse diversa da una sede aziendale di ASUGI, all’importo si sommeranno anche i costi chilometrici di andata e ritorno dei docenti calcolati secondo le tariffe ACI nel tempo vigenti e gli ulteriori costi per l’eventuale movimentazione dei materiali.
ARTICOLO 5
Pagamenti
L’UNIVERSITÀ si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall’ASUGI. Il pagamento della fattura per gli enti/amministrazioni pubblici viene effettuato mediante versamento in conto unico di tesoreria n. 320429.
Nella causale deve essere inserito il riferimento all’Accordo UNIVERSITÀ / ASUGI per le attività di formazione, indicando la data di sottoscrizione della stessa.
ARTICOLO 6
Copertura assicurativa infortuni
Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Accordo, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e/o previste da disposizioni interne della parte ospitante.
ARTICOLO 7
Durata dell’accordo
Il presente accordo produce effetti dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2021. Non è previsto il tacito rinnovo.
ARTICOLO 8
Recesso
Entrambe le parti hanno facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo, tramite comunicazione scritta mediante PEC o lettera raccomandata, che dovrà pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per lo svolgimento dell’attività formativa programmata. Nel caso di recesso dell’UNIVERSITÀ, dovrà comunque essere corrisposto ad ASUGI il rimborso dei costi già sostenuti per l’organizzazione dell’attività formativa.
ARTICOLO 9
Limitazione di responsabilità
Le Parti non sono responsabili per le obbligazioni delle altre Parti né possono assumere obbligazioni per conto delle altre Parti e così vincolarle verso terzi, salvo autorizzazione espressa. E’ esclusa ogni garanzia dell’Università sulle obbligazioni contratte dall’ASUGI; parimenti è esclusa ogni garanzia dell’ASUGI sulle obbligazioni dell’Università.
ARTICOLO 10
Codice di comportamento
L’Università e i discenti dalla stessa inviati sono tenuti all’osservanza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori, e consulenti dell’ASUGI, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R.62/2013”, come pubblicato sul sito web di ASUGI – e del Codice disciplinare generale di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - che dichiarano di conoscere ed accettare – pena la risoluzione del presente accordo in caso di violazione dei suddetti doveri, ex art. 2 del Codice cit. - avendone presa visione dal sito internet di ASUGI (sezione Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > Atti generali). Alle medesime condizioni, l’Università e i discenti dalla stessa inviati sono tenuti all’osservanza della procedura relativa alla “Riorganizzazione e
gestione dei corsi di formazione in presenza durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19” approvata da ASUGI e resa disponibile sul sito web (https:
//xxxxx.xxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxxx/xxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxxxx/x_xxxx/000_xxxxx_xxxxx_xxxx_xxxxx.xx ml).
ARTICOLO 11
Tutela dei dati personali
In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) e del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, ogni discente inviato dall’UNIVERSITÀ all’iniziativa formativa oggetto del presente atto convenzionale riceverà una specifica informativa sull’utilizzo e sul trattamento dei dati personali conferiti in occasione degli eventi formativi organizzati e gestiti da ASUGI.
ARTICOLO 12
Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente accordo viene scelto elettivamente il Foro di Trieste.
ARTICOLO 13
Sottoscrizione, Registrazione e Bollo
Il presente atto viene redatto e sottoscritto dalle parti con modalità telematica ed è soggetto a registrazione in caso d’uso a norma dell’art. 5,comma 2, del D.P.R. n. 131 dd. 26.04.1986 e xx.xx. (Tariffa Parte Seconda - art. 1 lett.b) con spese a carico della parte che la richiede.
ARTICOLO 14
Norme transitorie e finali
Per quanto non specificatamente indicato nel presente accordo, si fa espresso rinvio alle norme vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Il Direttore pro tempore della SC Staff, Innovazione, Sviluppo organizzativo e Formazione firmato digitalmente | Il Rettore Università degli Studi di Trieste Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx firmato digitalmente |
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT
Data:15/10/2020 11:54:00