CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI
CONTRAENTE | COMUNE DI JESOLO Xxx X. Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (Xx) C.F. e P.I. 00608720272 |
DECORRENZA | ORE 24.00 DEL 31/03/2020 |
SCADENZA | ORE 24.00 DEL 31/03/2022 |
RATEAZIONE | ANNUALE |
Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto
I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ’
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della polizza. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. |
Beneficiario | In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l’assicurato stesso. |
Broker | L'intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla Società ovvero: INTERMEDIA I.B. S.r.l.. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia | La parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto | La parte percentuale di danno che l’Assicurato tiene a suo carico. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell’assicurazione. |
Infortunio | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. |
Invalidità permanente | La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato. |
Inabilità temporanea | La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate. |
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Istituto di cura | L’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno. |
Ricovero | La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. |
Veicoli ad uso privato | Autovettura, autocarro, autoveicolo ad uso speciale, non adibito ad uso pubblico, né a noleggio, né a scuola guida, né ad autotassametro trattore, macchine operatrici e semoventi, motocarro, motociclo, ciclomotore, bicicletta, bicicletta elettrica, natante. |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per sinistro. |
Art. 2 - Identificazione degli Assicurati
La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo o l’interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.
Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza,
Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente e scadrà alla ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (Sezione 3 – art. 5).
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente.
Il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto o degli inserimenti successivi o che dovessero in seguito sopravvenire.
La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro.
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RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona Fede
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 CC..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall’art. 1897 CC.. La Società corrisponderà, al netto dell’imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell’annualità di premio.
La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione dell’assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
È data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s’intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.
Gli Assicurati sono esentati dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.
In caso di sinistro non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.
In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell’indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell’art. 1910 del Codice Civile.
Art. 3 - Durata del contratto
L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31/03/2020 fino alle ore 24.00 del 31/03/2022 e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo alle Parti di ulteriore disdetta.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo se contrattualmente previsto, ovvero con esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
È comunque facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza.
In caso di proroga dell’assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Ancorché il contratto assicurativo non sia stato ancora emesso dalla Compagnia e/o sottoscritto dalle Parti, dovendosi ritenere l’offerta presentata “proposta contrattuale irrevocabile” perfezionata con l’aggiudicazione provvisoria da intendersi quale “Accettazione” della proposta contrattuale, l'assicurazione e il relativo rischio hanno effetto dalle ore 24.00 del 31/03/2020.
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. l’assicurazione è valida anche se il premio viene corrisposto entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di decorrenza della polizza.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore
24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.
Art. 5 - Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi variabili del rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio. Non vi è l’obbligo per il Contraente di comunicare nel corso del periodo assicurativo le variazioni del numero di assicurati o qualsiasi altro dato variabile.
La regolazione del premio di polizza avverrà secondo quanto previsto dalla normativa seguente:
a) entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati necessari per effettuare la regolazione del premio e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza;
b) per le variazioni numeriche dei dati variabili, intervenute nel periodo assicurativo, sia in aumento che in diminuzione, si conviene che il premio di regolazione corrisponde al 50% del premio lordo pro capite annuo o della minor durata del contratto;
c) le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere corrisposte nei 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice di regolazione ritenuta corretta emessa dalla Società (farà fede la data di protocollo di ricevimento del documento);
d) le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società medesima non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni mediante lettera raccomandata.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo se contrattualmente previsto, ovvero con esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L’accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 13 - Comunicazione sullo stato dei sinistri
La Società si impegna ad inviare al Broker, con cadenza semestrale, una comunicazione che riporti la stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:
− sinistro liquidato, con l’indicazione del relativo importo;
− sinistro aperto e posto a riserva, con l’indicazione del relativo importo a riserva;
− sinistro chiuso, senza seguito.
Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.
Art. 14 - Coassicurazione e delega
Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le Intermedia I.B. Srl e gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la Delega alla Società designata nel frontespizio di polizza; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla Intermedia I.B. Xxx la quale tratterà con la Società Delegataria.
La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali, concordate con le Società Coassicuratrici stesse, successivi al perfezionamento del contratto originario.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Società Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Società Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
Le Società Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Spett.le Intermedia I.B. Srl direttamente nei confronti di ogni Società Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi da una parte all’altra unicamente tramite la Società Delegataria.
Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Società Delegataria nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
Art. 15 - Clausola broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 0/0 - 00000 XXX XXXX’ XX XXXXX (XX), CF e P.IVA
00000000000, Tel 0000 000000 PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La società Intermedia I.B. srl richiederà alla Società assicuratrice aggiudicataria della polizza in oggetto un importo provvisionale pari al 0,01% del premio imponibile.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente assicurato.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 16 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.
La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Trattamento dei dati - Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
1. Oggetto del trattamento. Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, la Società è nominata Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità del Comune Contraente (di seguito “Titolare”). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti, dati, banche dati o fascicoli indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione dal Titolare o forniti/raccolti direttamente presso l’interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.
2. Durata dei trattamenti. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.
In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente nomina verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.
3. Istruzioni documentate art. 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679. Nello svolgimento del Servizio, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare: adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità̀ per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento; individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
se si raccolgono dati per conto del Comune Contraente, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali della Società si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all’Autorità di Controllo;
se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
se richiesto, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all’estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.
La Società si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del Servizio. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del Servizio, salvo quanto previsto dall’articolo precedente.
4. Garanzie prestate dal Responsabile. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell’incarico conferito.
Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.
Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di sub fornitori di servizi informatici (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.
I dati oggetto del Servizio dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla Società esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:
1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto; 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo; 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.
In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.
5. Registro categorie di attività di trattamento. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.
6. Sub-responsabili. Manleva. Con il presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l’obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub- responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.
Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub- responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub- responsabili.
Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
7. Obblighi di collaborazione. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.
Resta inteso che la nomina di cui al presente articolo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla medesima.
Art. 18 - Obbligo di ricorso al MEPA e Convenzioni CONSIP
I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell’indizione della gara, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all’esito della presente procedura è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 [come convertito con L. n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 - RISCHI ASSICURATI
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
L’assicurazione è operante per gli infortuni che gli Assicurati, come individuati nelle specifiche categorie di polizza, subiscono in occasione della partecipazione alle attività organizzate dal Contraente e/o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dallo stesso, compreso il rischio in itinere.
Sono compresi in garanzia:
• l'annegamento;
• gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad esposizione, contatto, ingestione o assorbimento di sostanze nocive e/o corrosive in genere;
• la folgorazione;
• l’assideramento o il congelamento;
• gli infortuni causati da colpi di sole, di calore o di freddo, nonché dalle influenze termiche ed atmosferiche;
• l'asfissia per involontaria aspirazione di gas, vapori o esalazioni velenose;
• gli effetti della grandine e delle tempeste di vento;
• gli effetti causati da scariche elettriche;
• gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
• gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, purché non cagionati da abuso di alcolici, uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, uso di sostanze stupefacenti e/o allucinogeni;
• gli infortuni derivanti da colpa grave, imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato, e/o del Contraente;
• il soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;
• le infezioni determinate da punture di insetti o di aracnidi, morsi di rettili o di animali, comprese le conseguenze dovute a vertigini o incoscienza causate da alterazioni patologiche conseguenti a morsi o punture, ma escluse le affezioni di cui gli insetti o gli animali siano portatori necessari;
• le ernie traumatiche;
• le ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
• gli infortuni derivanti da frane, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta di fulmini, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici e maremoti;
• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, anche con movente politico, sociale o sindacale, scioperi, sommosse, attentati, aggressioni e violenze, azioni delittuose, atti vandalici o dolosi, attentati, rapina e sequestro (anche tentati), scippo, terrorismo e sabotaggio, azioni di dirottamento di aeromobili o di pirateria aerea, navale o altri mezzi, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• gli infortuni derivanti da atti di temerarietà compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
• le lesioni muscolari (esclusi gli infarti) o tendinee, le rotture sottocutanee dei tendini determinate da sforzi e aventi carattere traumatico;
• gli infortuni derivanti dall’uso o guida di qualsiasi veicolo o natante, purché l'Assicurato, nel caso si trovi alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
Art. 2 - Rimborso spese mediche
La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell’apposita scheda della Sezione 6 le spese di carattere sanitario direttamente conseguenti e sostenute:
a) durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato le rette di degenza, onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria, materiale di intervento, diritti di sala operatoria, apparecchi terapeutici
endoprotesi applicati durante l’intervento, le spese farmaceutiche per l’acquisto di medicinali prescritti dal medico;
b) per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
c) per visite mediche specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, acquisto di medicinali prescritti dal medico;
d) per applicazioni di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa;
e) per trattamenti fisioterapici rieducativi e riabilitativi;
f) per prestazioni medico-infermieristiche, presidi ortopedici, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche;
g) per cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio, con il limite per dente di Euro 500,00 e di Euro 1.000,00 relativamente alle spese sostenute per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi dentarie, per la perdita totale di un dente (avulsione) verrà corrisposto l’1% della invalidità permanente;
h) per cure xxxxxxx, prescritte dal medico, effettuate nei 90 (novanta) giorni successivi all'infortunio denunciato;
i) per trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso o da un istituto di cura all’altro o dall’Istituto di Cura al domicilio dell’Assicurato con mezzi adeguati alla gravità delle condizioni dell’infortunato, il tutto fino alla concorrenza di Euro 1.000,00; tale importo è elevato ad Euro 3.000,00 se l’emergenza richiede l’intervento di xxxxxxxxxxxx.
Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata, previa presentazione alla Società, in originale, dei documenti giustificativi, debitamente quietanzati (notule del medico, ricevute del farmacista, ricevute dell'Istituto di Cura, ecc.).
A richiesta dell'Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia su presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.
Art. 3 - Diara per ricovero
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, l’indennità giornaliera indicata scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di degenza, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all’estero. Alfine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.
Art. 4 - Diaria per gessatura
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti l’applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, l’indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di effettiva applicazione dell’apparecchio gessato o del tutore immobilizzante equivalente.
Art. 5 - Diaria per inabilità temporanea
Se l’infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, la Società corrisponde la somma assicurata:
a) integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
b) al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.
L’indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni.
L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente.
L’indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto a decorrere:
- dal sesto giorno successivo a quello dell’infortunio se l’indennità prevista in polizza non supera Euro 30,00;
- dall’undicesimo giorno successivo a quello dell’infortunio se l’indennità prevista in polizza è superiore a Euro 30,00 e fino a Euro 60,00;
- dal sedicesimo giorno successivo a quello dell’infortunio se l’indennità prevista in polizza è superiore a Euro 60,00 e fino a Euro 110,00;
- dal ventunesimo giorno successivo a quello dell’infortunio se l’indennità prevista in polizza è superiore a Euro 110,00.
Art. 6 - Rientro sanitario
La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di Euro 2.000,00 per sinistro delle spese sostenute dall’Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.
Art. 7 - Rimpatrio salma (valido in Italia e all’Estero)
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell’Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro.
Art. 8 - Danni estetici
Nel caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, con conseguenze di carattere estetico, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro le spese sostenute e documentate dall'Assicurato, entro due anni dall’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza di polizza, per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica.
Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di copia della cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia, nel caso sia intervenuto il Servizio Sanitario Nazionale, con la prova della quota di concorso erogata dal predetto Ente.
Art. 9 - Rischio aeronautico
L’assicurazione comprende gli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.
Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:
• €. 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
• €. 1.000.000,00 per il caso morte per persona e di:
• €. 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
• €. 5.000.000,00 per il caso di morte complessivamente per aeromobile.
In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate
per lo stesso rischio con altre polizze infortuni1 unicamente se stipulate dallo stesso Contraente. Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art. 10 - Servizio militare
Per quanto riguarda il personale alle dirette dipendenze dell’Ente, durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l’assicurazione resta valida ma non comprende gli infortuni subiti durante le attività militari così come definite in precedenza.
L’assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva quali addetti ai corpi di polizia municipale, nonché quali obiettori di coscienza.
Art. 11 - Rischio guerra
La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da sto di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpissero l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 12 - Rischio in itinere
L’assicurazione comprende gli infortuni subiti dagli Assicurati durante l’itinerario percorso per recarsi dalla dimora al luogo di lavoro o dove si svolge l’incarico e viceversa, purchè gli infortuni avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso in via ordinaria sia a piedi o con uso o guida dei mezzi di locomozione o di trasporto in genere, sia privati che pubblici o di civica proprietà.
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI
Art. 1 - Esclusioni
Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dall'uso di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
b) dall'uso di mezzi di locomozione aerea (considerati come tali anche deltaplani ultraleggeri e simili) salvo quanto previsto alla Clausola Rischio volo;
c) dalla partecipazione a competizioni (e relative prove) sciistiche, ippiche, calcistiche, ciclistiche, di pallavolo, di pallamano, di pallacanestro, di hockey, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e/o amatoriale;
d) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
e) dall'uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio, salvo quanto previsto alla Xxxxxxxx Xxxxx estetici;
f) da proprie azioni dolose o dalla partecipazione ad imprese temerarie o inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o per legittima difesa;
g) da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto alla Clausola Rischio guerra;
h) gli infortuni subiti in stato di ubriachezza;
i) gli infortuni subiti in connessioni ai rischi nucleari, batteriologici e chimici.
Art. 2 – Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infermità mentali che incidano sulla capacità di intendere e volere.
Di conseguenza l’assicurazione cessa, per l’Assicurato, nel momento in cui vengono diagnosticate, senza che in caso contrario possa essere opposto l’eventuale incasso dei premi scaduti dopo tale circostanza, premi che in tal caso vengono restituiti al Contraente al netto degli oneri fiscali.
SEZIONE 5 – GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi
Il Contraente/Assicurato devono dare avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza o al Broker indicato in xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni lavorativi da quando l’Ufficio dell’Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto possibilità.
La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico; il decorso delle lesioni deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.
Se l’infortunio ha cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società.
L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Art. 2 –Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili, Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
a) MORTE
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.
b) MORTE PRESUNTA
La Società dichiara che se il corpo dell’Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l’evento di cui sopra come infortunio,
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l’Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.
Le lesioni corporali causate dall’esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.
c) INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio e avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell’infortunio per l’invalidità permanente, come segue:
la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06. 1965 n, 1124 con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000, con l’intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.
La Società prende atto che se l’Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l’Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come “destri” si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 65%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Resta convenuto che, in luogo della franchigia relativa prevista dalla predetta legge, l’indennità verrà corrisposta in base ai seguenti criteri:
- sul capitale assicurato fino a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) l’indennizzo è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia, in tal caso l’indennità verrà liquidata per la percentuale di invalidità permanente accertata;
- sull’eccedenza di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) e fino a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale;
- sull’eccedenza di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) e fino al massimo del capitale eventualmente assicurato, non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale.
In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 20% della totale la Società liquiderà l’indennità dovuta senza applicazione di alcuna franchigia.
Limitatamente ai casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea, l’assicurazione è estesa alle ernie traumatiche e alle ernie addominali da sforzo con l’intesa che:
- qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l’indennità per il caso di inabilità temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni;
- qualora l’ernia non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.
I suddetti massimi valgono anche se l’ernia è bilaterale.
d) DIARIE
Qualora sia provato che l’infortunio ha causato l’inabilità temporanea o il ricovero o l’applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall’Assicurato, liquida l’indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.
L’indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l’Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato medico regolarmente inviato. L’indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.
Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso di indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all’Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.
e) SPESE MEDICHE
La Società, in caso di infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l’invalidità permanente, rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza dell’importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute.
Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell’Assicurato.
Art. 3 - Responsabilità del Contraente
Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora gli Assicurati o, in caso di morte, i beneficiari designati in polizza (o anche solo alcuni di essi), non accettino a completa tacitazione per l’infortunio l’indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese di risarcimento, a titolo di responsabilità civile, detto sinistro nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Qualora l’infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l’indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.
Se con i beneficiari designati in polizza o indipendentemente da essi, altri aventi diritto al risarcimento per l’infortunio subito dall’Assicurato avanzino pretese di danno verso il Contraente, l’assicurazione vale anche nei riguardi delle richieste di questi ultimi in concorso o meno con quelle dei beneficiari.
La Società assume fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti. Il Contraente deve al più presto informare la Società (trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quant’altro riguarda la vertenza) delle pretese avanzate dagli infortunati o dai beneficiari, all’inizio di ogni causa civile e penale e nominare gli avvocati o procuratori designati dalla Società per la difesa, restando in facoltà del Contraente di aggiungerne altri a proprie spese.
Art. 4 - Infortunio catastrofale
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo della Società non potrà comunque superare l’importo di Euro 2.500.000,00.
Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 5 - Liquidazione dell’indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l’indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. L’indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Art. 6 - Rinuncia all’azione di xxxxxxx
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto all’azione di surroga che potesse competerle per l’art. 1916 C.C. verso i responsabili dell’infortunio.
RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
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SEZIONE 6 – CATEGORIE E SOMME ASSICURATE
Somme assicurate, franchigie e scoperti
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.
Cat. A) – Sindaco, Assessori e Consiglieri compreso l’Amministratore unico di Jesolo Patrimonio Srl società “in house providing” di proprietà del Comune di Jesolo.
L’assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dagli Assicurati a causa ed in occasione dell’espletamento di tutte le attività e funzioni inerenti l’incarico e/o mandato ricoperto presso l’Ente o per conto del medesimo, anche presso altro Ente Pubblico a seguito di comando dell’Ente di appartenenza. Sono inclusi in garanzia gli infortuni verificatesi durante i trasferimenti e le missioni effettuati a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto, inclusi aeromobili.
Garanzia | Massimale in Euro |
Caso Morte | € 500.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € 500.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg. per sinistro) | ==== |
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro) | ==== |
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro) | ==== |
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | € 3.000,00 |
Numero Assicurati | 23 |
Costo unitario | |
Tot. Sezione |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Cat. B) – Volontari e Collaboratori in genere (esclusi gli addetti alla Protezione Civile)
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dagli Assicurati, non dipendenti dell’Ente (che prestano attività socialmente utili, attività di supporto ai servizi comunali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: pulizia e piccola manutenzione, giardinaggio, sorveglianza, regolazione e direzione traffico davanti le scuole - vedi “nonni vigili”, operatori volontari per il servizio trasporti organizzato dall’Ente, operatori volontari presso la biblioteca, candidati in fase preliminare all’assunzione di ausiliari del traffico), a causa ed in occasione dell'espletamento di tutte le attività e funzioni svolte presso l'Ente o per conto del medesimo, anche nell’ambito di iniziative e manifestazioni di carattere culturale, associativo, religioso, feste, sagre e raduni in genere.
Sono inclusi in garanzia gli infortuni verificatesi durante i trasferimenti e le missioni effettuati a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto.
Garanzia | Massimale in Euro |
Caso Morte | 200.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | 200.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg. per sinistro) | ==== |
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro) | ==== |
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro) | ==== |
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | 3.000,00 |
Numero Assicurati | - |
Costo unitario | |
Tot. Sezione |
Attivazione automatica | Attivazione a richiesta | X |
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Cat. C) – Conducenti veicoli privati utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio
L’assicurazione è prestata gli infortuni subiti dai dipendenti del Contraente, compresi i dipendenti della Jesolo Patrimonio Srl società “in house providing” di proprietà del Comune di Jesolo (incluse le persone non in diretto rapporto di dipendenza con il Contraente e della società Jesolo Patrimonio Srl, ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo) mentre sono alla guida di qualsiasi veicolo che non risulti intestato al P.R.A. a nome del Contraente o dallo stesso utilizzato in locazione e/o comodato, e utilizzato in occasione di missioni o per adempimenti di servizio per conto del Contraente.
L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante la salita e la discesa dal veicolo stesso, nonché in caso di riparazioni di emergenza effettuate dal conducente sulla strada, sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il veicolo stesso dal flusso del traffico o reinserirlo nel traffico medesimo.
Garanzia | Massimale in Euro |
Caso Morte | € 300.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € 300.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg. Per sinistro) | ==== |
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro) | ==== |
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro) | ==== |
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | € 3.000,00 |
KM percorrenza | Km 20.000,00 |
Costo unitario | |
Tot. Sezione |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
- 20 -
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Cat. D) – Conducenti veicoli dell’Ente utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio
L’assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dai dipendenti del Contraente, compresi i dipendenti della Jesolo Patrimonio Srl società “in house providing” di proprietà del Comune di Jesolo (incluse le persone non in diretto rapporto di dipendenza con il Contraente e della società Jesolo Patrimonio Srl, ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo) mentre sono alla guida di qualsiasi veicolo, di proprietà dell’Ente e della società Jesolo Patrimonio Srl, in locazione o comodato all’Ente e della società Jesolo Patrimonio Srl, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all’Ente e della società Jesolo Patrimonio Srl, e utilizzato in occasione di missioni o per adempimenti di servizio per conto del Contraente stesso.
L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante la salita e la discesa dal veicolo stesso, nonché in caso di riparazioni di emergenza effettuate dal conducente sulla strada, sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il veicolo stesso dal flusso del traffico o reinserirlo nel traffico medesimo.
Garanzia | Massimale in Euro |
Caso Morte | € 300.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € 300.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg. Per sinistro) | ==== |
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro) | ==== |
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro) | ==== |
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | € 3.000,00 |
N. targhe | 116 Targhe |
Costo unitario | |
Tot. Sezione |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
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RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Cat. E) - Minori in colonia estiva
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti durante la permanenza nella colonia estiva e durante il percorso effettuato per recarsi dalla dimora e viceversa, a piedi e/o con mezzi di trasporto pubblici e non, inclusa la salita e la discesa dagli stessi. Per gli anzidetti Assicurati, anche se portatori di handicap, la garanzia è valida nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, culturale, ricreativa, ginnico – sportiva, di refezione, durante le attività e le passeggiate, effettuate anche all'esterno allo scopo didattico e/o ricreativo, purché accompagnati da personale addetto.
Garanzia | Massimale in Euro |
Caso Morte | € 100.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € 100.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg. per sinistro) | ==== |
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro) | ==== |
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro) | ==== |
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | € 3.000,00 |
Numero Assicurati | 300 |
Costo unitario | |
Tot. Sezione |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
- 22 -
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Cat. F) - Volontari della Protezione Civile: gruppo comunale
L'assicurazione è prestata a favore dei volontari che prestano la loro opera in modo gratuito, aderenti al gruppo comunale della protezione civile per gli infortuni subiti nell'espletamento delle attività di previsione, esercitazione, prevenzione, soccorso, assistenza, supporto e ripristino secondo le direttive e le dipendenze funzionali dell'autorità competente in occasione, a titolo esemplificativo e non limitativo, di:
- urgenze e/o catastrofi e/o calamità naturali e altri eventi similari;
- esercitazioni e/o prove di soccorso organizzate anche da altri enti e/o associazioni;
- attività svolte per la manutenzione e sistemazione dei materiali in dotazione al servizio comunale della protezione civile;
- servizio di assistenza a manifestazioni culturali, sportive o ricreative preventivamente autorizzato.
- attività di vigilanza, prevenzione e controllo, anche del traffico, in ausilio alla Polizia Municipale. Sono inclusi in garanzia gli infortuni verificatesi durante i trasferimenti e le missioni effettuati a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto.
L'assicurazione si estende estesa alle malattie professionali indicate nella tabella annessa al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche in vigore al momento del sinistro.
Per "Malattie Professionali" si intendono le malattie contratte nell'esercizio ed a causa delle attività attinenti all'incarico e previste come tali dal D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni in vigore al momento del sinistro, intendendosi per tali le insorgenze acute con esclusione delle situazioni patologiche insorte e/o rivelatesi precedentemente alla stipula del contratto, anche se emergenti successivamente con manifestazioni improvvise.
La valutazione dell'invalidità permanente da malattia professionale e la liquidazione dei relativi indennizzi, saranno effettuati in conformità alle disposizioni contenute nella legge anzidetta, fermo restando che gli indennizzi stessi saranno liquidati in capitale anziché in rendita.
Ad integrazione di quanto previsto alla Sezione 3) - art. 8 - Xxxxx Xxxxxxxx, le garanzie ivi previste sono estese agli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasia.
Ad integrazione di quanto previsto alla Sezione 4) - Esclusioni, l’assicurazione non è altresì operante per le malattie, le malformazioni e le situazioni patologiche note all’Assicurato alla data di inizio della copertura e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
Garanzia | Massimale in Euro |
Caso Morte | € 300.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € 300.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg. per sinistro) | ==== |
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro) | € 50,00 |
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro) | € 50,00 |
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | € 3.000,00 |
Numero Assicurati | 15 Volontari |
Costo unitario | |
Tot. Sezione |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
Cat. G) - Minori in affidamento e in assistenza domiciliare
Infortuni subiti dai minori affidati dall’Autorità Competente all’assistenza dell’Ente e/o di famiglie, anche se portatori di handicap (a parziale deroga dell’art. 2 - Sezione 4), affidati dall’Autorità competente per l’assistenza all’Ente e/o alle famiglie, nell’ambito della vigente normativa in materia. Resta convenuto tra le Parti che le garanzie devono intendersi valide anche per l’affidamento di soggetti maggiorenni fino ad un massimo di 21 anni nell’ambito della vigente normativa in materia.
Garanzia | Massimale in Euro |
Caso Morte | € 100.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € 100.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg. per sinistro) | ==== |
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro) | ==== |
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro) | ==== |
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | € 3.000,00 |
Numero Assicurati | 3 Minori |
Costo unitario | |
Tot. Sezione |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Cat. H) Partecipanti a iniziative aggregativo – ricreative –attività motorie
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dai partecipanti alle attività previste da progetti educativi – ricreativi, ecc.
A titolo esemplificativo e non limitativo, gli utenti dei seguenti servizi: Iscritti al “Beach Young Center” (Centro Giovani); Progetti Doposcuola; Iniziative Ludoteca, Biblioteca, Iniziative aggregativo ricreative in genere; Corsi e attività motorie, sportive in genere; ecc.
Tali servizi si intendono gestiti direttamente o indirettamente dalla contraente.
La copertura si intende operante per tutte le attività svolte nel corso di tali iniziative.
La garanzia comprende inoltre le uscite, gite, visite guidate, a piedi, bicicletta o con mezzi dell’Ente o di terzi.
È compresa in garanzia anche il rischio della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in itinere, incluso l’utilizzo di cicli, motocicli e biciclette.
Garanzia | Massimale in Euro |
Caso Morte | € 100.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € 100.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg. per sinistro) | ==== |
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro) | ==== |
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro) | ==== |
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | € 3.000,00 |
Numero Assicurati | 50 Partecipanti.- |
Costo unitario | |
Tot. Sezione |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta | X |
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Cat. I) – Partecipanti al centro diurno per la terza età Xxxxxx Xxxxxxx
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle attività previste ed organizzate dall’Ente.
Garanzia | Massimale in Euro |
Caso Morte | € 100.000,00 |
Caso Invalidità Permanente* | € 100.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg. per sinistro) | ==== |
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro) | ==== |
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro) | ==== |
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | € 3.000,00 |
*Franchigia sul caso IP: in deroga all’articolo 2, lettera c) della sezione 5, si applicherà una franchigia assoluta del 5% per gli assicurati di età superiore a 75 anni e del 10% per gli assicurati di età superiore a 80 anni.
Numero Assicurati | 800 Anziani |
Costo unitario | |
Tot. Sezione |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
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Cat. L) – Partecipanti (artisti e assistenti) alle manifestazioni organizzate dall’Ente
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle manifestazioni organizzate dall’Ente, denominate Sculture di Sabbia nel periodo estivo e Presepe di Sabbia “Sand Nativity” nel periodo invernale.
Garanzia | Massimale in Euro |
Caso Morte | € 260.000,00 |
Caso Invalidità Permanente* | € 260.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg. per sinistro) | ==== |
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro) | ==== |
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro) | ==== |
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | € 2.500,00 |
Numero Assicurati | 12 Soggetti |
Costo unitario | |
Tot. Sezione |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
- 27 -
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Cat. M) - Partecipanti manifestazioni sportive (Es. Festa dello Sport, corse non competitive,ecc)
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito dell’evento nelle varie discipline sportive proposte.
Garanzia | Massimale in Euro |
Caso Morte | € 100.000,00 |
Caso Invalidità Permanente* | € 100.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg. per sinistro) | ==== |
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro) | ==== |
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro) | ==== |
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | € 2.500,00 |
Numero Assicurati | 600 Partecipanti |
Costo unitario | |
Tot. Sezione |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
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Cat. N) – Partecipanti ammessi al test di prova per efficienza fisica
L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle giornate di svolgimento dei test per l’assunzione stagionale dei Vigili.
Garanzia | Massimale in Euro |
Caso Morte | € 100.000,00 |
Caso Invalidità Permanente* | € 100.000,00 |
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg. per sinistro) | ==== |
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro) | ==== |
Diaria per gessatura (max 30 gg per sinistro) | ==== |
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | € 1.000,00 |
Numero Assicurati | 30 Partecipanti per una giornata |
Costo unitario NB: al giorno per persona | |
Tot. Sezione |
Attivazione automatica | X | Attivazione a richiesta |
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RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
SEZIONE 7 – CALCOLO DEL PREMIO
Categoria | Tipologia del dato variabile | Dato variabile Base iniziale | Premio lordo pro capite, per veicolo o per Km | Totale | |
A | Sindaco, Assessori, Consiglieri e Amministratore unico della società Jesolo Patrimonio Srl | Numero assicurati | 23 | ||
B | Volontari e Collaboratori in genere (esclusi gli addetti alla Protezione Civile) | Numero assicurati | - | ||
C | Conducenti veicoli privati utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio | Km. percorsi | 20.000 | ||
D | Conducenti veicoli dell’Ente e della società Jesolo Patrimonio Srl utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio | Numero veicoli | 116 | ||
E | Minori in colonia estiva | Numero assicurati | 300 | ||
F | Volontari della Protezione Civile: gruppo comunale | Numero assicurati | 15 | ||
G | Minori in affidamento e in domiciliare assistenza | Numero assicurati | 3 | ||
H | Partecipanti a progetti ricreativi – educativi, ecc | Numero assicurati | 50 | ||
I | Partecipanti al centro diurno per la terza età Xxxxxx Xxxxxxx | Numero assicurati | 800 | ||
L | Partecipanti (artisti e assistenti) alle manifestazioni organizzate dall’Ente | Numero assicurati | 12 | ||
M | Partecipanti manifestazioni (es. Festa dello Sport, Corse non competitive, ecc) | Numero assicurati | 600 | ||
N | Partecipanti ammessi al test per assunzione stagionale | Numero assicurati | 30 persone per 1 giornata | ||
Totale € |
IL CONTRAENTE | LA SOCIETA’ |
RESTO DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
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