CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI N. 1 PULMINO ATTREZZATO E N. 3 AUTOVETTURE PER IL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE
Allegato 5 schema di contratto comodato autoveicoli
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI N. 1 PULMINO ATTREZZATO E N. 3 AUTOVETTURE PER IL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE
[CIG ZBF14DBC95]
Prot. n. ..……..… del ……………………….
L’ASP CITTA’ DI BOLOGNA (che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità anche “ASP”), rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a __________ il _______________, domiciliato per la carica in Bologna in Xxxxx Xxxx 00, il quale interviene in questo atto esclusivamente nella sua veste di Direttore Amministrativo di ASP CITTA’ DI BOLOGNA (incarico conferito con determinazione n. _____ del _______) con sede in Bologna in Xxx Xxxxxxx x. 0, codice fiscale 03337111201, per dare esecuzione alla determinazione di aggiudicazione definitiva di gara n. 285 del 14/07/2014,
e
la ditta _____________________________, con sede legale e amministrativa in _________________, Via ___________________, ___ (C.F. e P.IVA _____________________________), in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. ____________________________________, nato a _________________________, il _______________________, (C.F. ________________________), di seguito indicata come “ditta”.
Premesso che
le parti hanno sottoscritto contratto di adesione al progetto di mobilità gratuita (agli atti con prot. n. _______ del _________);
tale contratto è presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato d’uso gratuito.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non espressamente richiamate.
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRATTO
La ditta consegna in comodato d’uso gratuito ad ASP, che accetta, i nuovi veicoli dettagliatamente descritti nell’allegato al presente atto (da compilarsi al momento della stipula del contratto).
I mezzi devono essere riconducibili ad ASP e per tale motivo sulla loro carrozzeria deve essere posto il logo dell’Azienda e la scritta “ASP CITTA’ DI BOLOGNA”.
ART. 3 – DESTINAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
Gli autoveicoli (autovetture e pulmino) si intendono concessi in comodato per il trasporto di persone svantaggiate e attività connesse, nonché per trasporti istituzionali dell’Azienda.
ART. 4 – PERSONE SVANTAGGIATE
Per persone svantaggiate si intendono gli anziani e comunque gli adulti, anche stranieri, che risultano svantaggiati in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari e pertanto indirizzati verso i servizi sociali territoriali del distretto della città di Bologna.
ART. 5 – TITOLARITA’ GIURIDICA
XXX non potrà avanzare alcuna pretesa sugli automezzi oggetto del presente contratto e i creditori degli stessi non potranno esperire alcuna azione esecutiva sugli stessi per soddisfare i loro diritti di credito.
ART. 6 – CONSEGNA DEGLI AUTOVEICOLI
La consegna degli autoveicoli avverrà presso la sede amministrativa dell’ASP, in Xxxxx Xxxx 00 – Bologna, o presso altra sede dell’ASP che verrà preventivamente indicata.
ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata quadriennale a partire dalla firma del presente contratto.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che ASP non sia più titolare dei servizi alla persona per i quali i mezzi oggetto del presente contratto sono utilizzati o sia estinta e/o sciolta, la ditta potrà esigere l’immediata restituzione degli autoveicoli in alternativa alla cessione del contratto stesso ai nuovi soggetti titolari dei servizi alla persona.
In tali casi è escluso qualsiasi diritto di rivalsa o indennizzo per entrambe le parti contraenti.
ART. 8 – RECESSO DAL CONTRATTO
La ditta potrà recedere dal contratto previo preavviso di almeno 60 giorni da comunicare ad ASP mediante raccomandata A/R, qualora quest’ultima utilizzi gli autoveicoli per un uso diverso da quello pattuito.
ART. 9 – RESTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
Gli autoveicoli concessi in comodato saranno restituiti nello stato in cui vengono consegnati, salvo il normale deterioramento per l’effetto dell’uso. La restituzione da parte di ASP dovrà avvenire presso la sede indicata dalla stessa entro 30 giorni dalla data di preavviso.
ART. 10 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE
La ditta deve provvedere per ogni veicolo al pagamento della tassa di possesso annuale dei veicoli, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione degli stessi, dei premi annuali delle assicurazioni obbligatorie per legge, delle polizze infortuni conducente e passeggeri, delle polizza assicurative Kasko (senza franchigia o franchigia a carico della ditta) per eventuali danni causati ai veicoli, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione e dei cambi gomme previsti per legge (cambio gomme per stagione invernale ed estiva) e, comunque, delle necessarie sostituzioni delle gomme “estive” e “invernali”. La ditta si impegna, all’atto della consegna degli autoveicoli e ad ogni successiva scadenza, a fornire ad ASP i tagliandi dell’assicurazione da apporre sul parabrezza dei mezzi, nonché copia delle polizze assicurative.
Sono a carico della ditta anche i costi relativi all’ordinaria manutenzione degli autoveicoli, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, cambio pneumatici e olio e quelli relativi alla manutenzione delle parti elettriche.
In caso di guasti o rotture anche dovute a incidenti da circolazione stradale, la ditta si impegna a garantire il rilascio dell’autorizzazione alla riparazione del mezzo entro 24 ore dalla richiesta. Il mancato rilascio nei tempi richiesti dell’autorizzazione per oltre 3 volte comporterà la risoluzione del contratto per giusta causa, con comunicazione dello scioglimento del rapporto da parte di ASP agli operatori economici che hanno acquistato spazi pubblicitari sul mezzo.
La ditta si impegna nei confronti di XXX a sostituire gli autoveicoli nel caso in cui questi periscano per cause ad essi non imputabili, intendendosi per tali il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.
La ditta si impegna nei confronti di ASP a sostenere i costi relativi alle riparazioni degli autoveicoli danneggiati, come indicato nelle apposite polizze assicurative Kasko. Ai fini del presente contratto si intende danneggiamento degli autoveicoli qualunque evento che comporta la riduzione delle funzionalità degli stessi ovvero l’impossibilità dell’utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazioni.
Sono a carico della ditta anche i costi relativi alla manutenzione straordinaria degli autoveicoli accollandosi pertanto ogni onere economico per interventi di manutenzione e riparazione dei veicoli.
La ditta si impegna a non apporre sugli autoveicoli messaggi pubblicitari che per loro natura possano risultare in contrasto con le finalità di ASP e l’interesse degli utenti, che si posso qualificare: messaggi contrari all’ordine pubblico e al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi messaggio che possa ledere la libertà e la dignità del cittadino; i messaggi dovranno, inoltre, essere compatibili con la tipologia di servizi erogati da ASP quanto ad opportunità, buon gusto e non conflittualità con le funzioni e le finalità dell’Azienda.
Rimane diritto esclusivo della ditta apporre, sostituire, eliminare dalle superfici degli autoveicoli i messaggi pubblicitari.
ART. 11 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO
ASP, a cui viene concesso l’uso degli autoveicoli, si obbliga a utilizzarli sempre nel rispetto della destinazione disposta dall’art. 3 del presente contratto.
Sono a carico di ASP i costi relativi all’utilizzo dei mezzi quali i costi per gli autisti e per il carburante.
È fatto divieto ad ASP di concedere veicoli in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura.
La ditta non è tenuta al pagamento di eventuali contravvenzioni per possibili infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale. È fatto obbligo al comodatario di trasmettere alla ditta copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento delle stesse.
È incombenza di ASP richiedere, alle autorità competenti, il rilascio di eventuali autorizzazioni per il transito nelle “zone a traffico limitato” e il parcheggio nelle “zone a sosta limitata”.
In caso di sinistro ASP si obbliga a informarne immediatamente, oltre che la compagnia assicuratrice, anche la ditta.
È fatto divieto ad ASP di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno apporne di diversi. ASP è obbligata a informare la ditta di qualsiasi irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l’uso dell’autoveicolo, tale da ridurre in qualche modo la visibilità e capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.
ART. 12 – RISERVATEZZA
La ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.
La ditta è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che da ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
La ditta potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare o appalti.
La ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto e, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 10 e 11, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.
La risoluzione del contratto verrà comunicata da parte di ASP agli operatori economici che hanno acquistato spazi pubblicitari sul mezzo.
ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quanto la ditta sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di liquidazione controllata o di scioglimento.
ART. 15 – FORO COMPETENTE
Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
ART. 16 – DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto si applicano gli art. 1803 e seguenti del codice civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
ASP CITTA’ DI BOLOGNA LA DITTA
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(timbro e firma) (timbro e firma)