SEZIONE I - NORME GENERALI
SEZIONE I - NORME GENERALI
Art. 1 – Diligenza e correttezza.
1. L’attività di cui al presente contratto è svolta dalla Banca nel rispetto delle condizioni contemplate dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente in materia, avuto riguardo in particolare ai doveri di correttezza, trasparenza e diligenza nei confronti degli investitori.
Art. 2 – Rappresentanza.
1. Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei confronti della Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, e non sia trascorso il termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
3. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia certa.
4. L'autorizzazione del Cliente, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
Art. 3 – Cointestazione del rapporto.
1. Quando il rapporto è intestato a più persone, gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile.
2. Tutte le comunicazioni e le notifiche sono fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’indirizzo da costoro indicato e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
3. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso il termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
4. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia certa.
5. Nel caso di rapporto cointestato, sia con facoltà di firma congiunta che con facoltà disgiunta, il profilo finanziario determinato dagli appositi questionari è riferito all’esecutore che materialmente impartisce l’ordine.
Art. 4 – Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta.
1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire le disposizioni, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
2. Per quanto concerne gli strumenti finanziari nominativi, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono, salvo contraria disposizione, vicendevole e reciproco mandato ad operare sul deposito, con piena liberazione della Banca in ordine alle operazioni disposte dal singolo contestatario del rapporto riguardo agli strumenti finanziari intestati agli altri.
3. La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, non darà corso alle disposizioni che non le siano state impartite congiuntamente da tutti i cointestatari. L'opposizione non potrà essere fatta valere nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso il termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei contestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto, fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di successioni di tempo in tempo vigenti. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
5. Nei casi di cui al comma precedente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Art. 5 – Condizioni economiche.
1. Le condizioni economiche applicate al presente rapporto trovano indicazione nel relativo Documento di sintesi consegnato e sottoscritto dal Cliente, sempre disponibile sul Sito e/o nei locali della Banca aperti al pubblico. Il Cliente si impegna a costituire per tempo sul Conto i fondi necessari alla copertura delle commissioni, delle spese e degli altri oneri derivanti dall’esecuzione del presente Contratto. La Banca è espressamente autorizzata a provvedere, mediante addebito sul Conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto in base al presente Contratto.
2. Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione al rapporto posto in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso Cliente, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle condizioni del rapporto.
3. Sono inoltre interamente a carico del Cliente le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
Art. 6 – Durata del contratto e recesso.
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta. Il recesso è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione.
2. La Banca può recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 15 giorni, mediante comunicazione scritta. Il recesso è efficace dal momento in cui il Cliente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso.
3. La Banca ha facoltà di recedere dal presente contratto o di risolverlo, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Cliente, allorché:
a) il Cliente sia divenuto insolvente;
b) il Cliente abbia subito atti o provvedimenti pregiudizievoli, giudiziali o di qualunque altra natura;
c) il Cliente sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto.
4. Dal momento in cui il recesso diventa efficace ed in presenza delle necessarie istruzioni da parte del Cliente per lo smobilizzo e/o il trasferimento dei titoli e il trasferimento della liquidità, i tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale sono di 15 giorni lavorativi.
5. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. Il recesso dal contratto non comporta alcuna penalità a carico del Cliente, il quale – in sede di liquidazione - è tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall’esecuzione delle relative operazioni ed a corrispondere alla Banca le commissioni dovute a norma del presente Contratto.
Art. 7 – Modifiche al contratto.
1. Alla Banca è riconosciuta la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le condizioni, anche economiche, che regolano il presente contratto, previa comunicazione al Cliente mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte del Cliente. Le modifiche si intendono accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il diritto di recedere, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravi a suo carico, dal rapporto. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni in precedenza praticate. Il Cliente può comunicare alla Banca la propria richiesta di apportare modifiche al presente contratto. Se ritiene che le modifiche sono tali da comportare una radicale mutazione del rapporto, la Banca può richiedere la conclusione di un nuovo contratto, restando comunque salvo il suo diritto di recesso.
Le parti convengono che le modificazioni della normativa di carattere primario e di quella di carattere regolamentare verranno automaticamente recepite nel presente contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e della Banca.
Art. 8 – Invio di comunicazioni.
1. L'invio di lettere o di rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della apertura del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Il Cliente può richiedere che tali comunicazioni siano effettuate telematicamente con pieno effetto di legge. In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
2. Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scritti, vengono fatti dalla Banca al cointestatario designato e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
3. Se le condizioni economiche in vigore non sono state oggetto di variazione rispetto alla precedente comunicazione, l’invio/consegna del documento di sintesi sarà effettuato, gratuitamente, solo su esplicita richiesta del cliente.
Art. 9 – Legge applicabile e Foro competente.
1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Salvo che il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi di legge, ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e di ogni sua successiva integrazione, sarà di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca.
SEZIONE II – IL DEPOSITO TITOLI
Art. 1 – Oggetto del servizio.
1. Oggetto del servizio è il deposito a custodia ed amministrazione di strumenti finanziari. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati depositi).
Art. 2 – Strumenti finanziari oggetto del deposito.
1. Oggetto del deposito possono essere sia strumenti finanziari cartacei sia strumenti finanziari dematerializzati ai sensi della vigente normativa.
2. Nel caso di strumenti finanziari cartacei, il Cliente deve consegnarli materialmente presso la Dipendenza ove intrattiene il rapporto.
3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile prende luogo della consegna degli strumenti medesimi ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi sono attuati attraverso iscrizioni contabili, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Art. 3 – Svolgimento del servizio.
1. La Banca custodisce gli strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione degli strumenti finanziari o versamento di conferimenti in denaro, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca, ove possibile, cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.
3. Per gli strumenti finanziari non quotati nelle Borse italiane, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole degli strumenti finanziari con congruo anticipo sulla scadenza.
5. La Banca ha facoltà di custodire gli strumenti finanziari in deposito ove essa ritiene più opportuno.
Art. 4 – Vincoli sul deposito.
1. Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Cliente.
Art. 5 – Inadempimento del Cliente.
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni di contenuto economico, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti spettanti sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3 cod. civ. realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario autorizzato a tali atti un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari depositati.
3. Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e accredita in conto o tiene il residuo a disposizione del Cliente.
5. I rimanenti strumenti finanziari restano in deposito alle stesse condizioni.
Art. 6 – Ritiro e trasferimento degli strumenti finanziari.
1. Per il parziale o totale ritiro o trasferimento presso altro intermediario degli strumenti finanziari il Cliente deve fare richiesta alla Dipendenza presso cui è costituito il rapporto. La Banca provvederà nel tempo ragionevolmente necessario anche in relazione alle situazioni contingenti e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La restituzione parziale o totale degli strumenti finanziari subdepositati a norma del successivo art. 8 potrà avvenire anche oltre il suddetto termine di 30 giorni in relazione alla necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dagli organismi subdepositari.
Art. 7 – Rendiconto.
1. La Banca invia al Cliente, con cadenza trimestrale, una comunicazione contenente il riepilogo dei titoli e strumenti finanziari in deposito. Su richiesta del cliente il rendiconto può essere fornito con una frequenza maggiore a costo di mercato. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni previste dalla normativa vigente:
a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o fondi detenuti dalla Banca per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto; b) la misura in cui eventuali strumenti finanziari o fondi della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli; c) l'entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati; d) una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà; e) una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia; f) il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dalla Banca con la massima diligenza possibile.
2. Trascorsi 60 giorni dal ricevimento senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo scritto motivato, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.
3. Il rendiconto sulle disponibilità liquide esistenti sul conto collegato al deposito è disciplinato dal relativo contratto.
Art. 8 – Subdeposito degli strumenti finanziari.
1. La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso organismi che ne permettano la custodia e l'amministrazione accentrata (Banca d'Italia, Monte Titoli o altri enti); detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.
2. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, allorché ne presentino i requisiti previsti dalla normativa vigente. In tal caso, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari relative a ciascun Cliente.
3. Tali evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.
4. Qualora si tratti di strumenti finanziari aventi caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità di tali strumenti finanziari - la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità.
5. Resta comunque inteso che, anche relativamente agli strumenti finanziari subdepositati, eventualmente immessi in un “conto omnibus” intestato alla Banca, questa rimane responsabile nei confronti del Cliente.
Ai sensi e per gli effetti della legge 4.8.1990, n. 227 o sue successive eventuali modifiche, dichiaro di essere residente in Italia non residente in Italia Ai fini del presente contratto, eleggo fin d'ora il mio domicilio in (Comune, via, n° civico e CAP):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Data GG/MM/ANNO
Firma
....................................................................
....................................................................
Dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., le seguenti condizioni: Sezione I
• art. 2, comma 2 e art. 3, commi 2 e 3 (revoca, modifica, rinuncia e cessazione delle facoltà di rappresentanza; comunicazioni ai cointestatari);
• art. 4, commi 2 e 4 (forma ed effetti delle opposizioni in caso di cointestazione);
• art. 6 (durata del contratto e recesso);
• art. 7 (facoltà per la Banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche);
• art. 9 (foro competente); Sezione II
• art. 7, comma 2 (approvazione tacita della posizione di conto);
• art. 8 (subdeposito e raggruppamento degli strumenti finanziari; restituzione di strumenti finanziari della stessa specie e quantità);
Firma1 per esteso del Cliente
(in caso di più intestatari firma per esteso di ognuno)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Dichiaro inoltre:
• di aver autorizzato la Banca ad indirizzarsi il presente contratto indicando come mittente il contraente che dichiara tale operato eseguito su suo incarico;
• di avere trattenuto copia del presente contratto come sopra firmato (comprensivo del Documento di Sintesi che ne costituisce il frontespizio);
• ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in tema di "trasparenza bancaria":
di aver precedentemente ricevuto, nell’ambito dell’informativa precontrattuale, copia del presente contratto comprensivo del Documento di Sintesi.
di non essermi avvalso per mia rinuncia del diritto di ricevere, nell'ambito dell'informativa precontrattuale, copia del presente contratto comprensivo del Documento di Sintesi.
Firma2 per esteso del Cliente
(in caso di più intestatari firma per esteso di ognuno)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Spazio riservato alla Filiale
Firme assunte da Cognome e Nome Operatore (MATRIC) dopo identificazione dei firmatari e assolvimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio.
Cognome e Nome Operatore (MATRIC) |
Sigla |
La Banca per accettazione
Timbro e firma del titolare della Filiale
1
In caso di ente / ditta individuale / società apporre il relativo timbro e sotto tale timbro indicare in modo leggibile e per esteso nome, cognome del legale rappresentante ovvero del titolare.
2In caso di ente / ditta individuale / società apporre il relativo timbro e sotto tale timbro indicare in modo leggibile e per esteso nome, cognome del legale rappresentante ovvero del titolare.
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI
SEZIONE 1 - PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 6
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI 6
SEZIONE 4 - INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 7
SEZIONE 5 - INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI E DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 9
SEZIONE 6 - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI 10
SEZIONE 7 - INFORMAZIONI SU COSTI, ONERI E INCENTIVI 17
SEZIONE 8 - DOCUMENTO DI SINTESI SULLA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI 17
SEZIONE 9 - DOCUMENTO DI SINTESI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI 17
PARTE II – DISCIPLINA CONTRATTUALE 19
SEZIONE 1 - DOCUMENTO DI SINTESI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 19
SEZIONE 2 - CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DI INTERMEDIAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI 22
SEZIONE 3 - NORME COMUNI AI SERVIZI 23
SEZIONE 4 - NORME SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE 25
SEZIONE 5 - NORME SPECIFICHE PER I SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI 26
SEZIONE 6 - NORME SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI 27
SEZIONE 7 - NORME SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA 28
PARTE III – OPZIONI DEL CLIENTE/ADESIONE 29
PARTE I DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA
SEZIONE 1 - PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Testo Unico della Finanza (TUF), approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
• Decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, di istituzione di procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori;
• Regolamento Intermediari, approvato dalla Consob con delibera 29 ottobre 2007, n. 16190;
• Regolamento Mercati, approvato dalla Consob con delibera 29 ottobre 2007, n. 16191;
• Regolamento concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, approvato dalla Consob con delibera 29 dicembre 2008, n. 16763.
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI
(1) Dati relativi all’intermediario
Banca Popolare Valconca ScpA Xxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxxx xx Xxxxxxx XX
Tel. 0541/859111, fax 0541/987802
Indirizzo telematico: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
La Banca Popolare Valconca ScpA (la Banca) è un intermediario finanziario autonomo non riconducibile ad alcun Gruppo Bancario.
(2) Modalità di comunicazione con l’intermediario
Le comunicazioni e lo scambio di documenti fra il Cliente e la Banca avvengono in lingua italiana.
Le comunicazioni fra la Banca ed il Cliente avvengono di norma per iscritto. All'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, partecipanti, relatore e gli elementi essenziali dell'ordine quali tempistiche di ricezione/trasmissione/ esecuzione, prezzo, costi, oneri, volume, tipologia di ordine, l’indicazione del rapporto su cui si opera e le eventuali istruzioni accessorie.
Il medesimo obbligo di attestazione sussiste a carico del Consulente Finanziario nel caso di ordine conferito fuori sede.
Qualora gli ordini del Cliente vengano impartiti telefonicamente o elettronicamente, ove la Banca vi consenta, tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Con riferimento agli ordini impartiti per iscritto, ovvero presso la sede o dipendenze della Banca, la Banca si riserva la facoltà di registrare gli stessi mediante appositi verbali, annotazioni scritte o altri supporti durevoli equivalenti. La Banca conserva tali registrazioni per un periodo di almeno cinque anni.
Ove la Banca vi consenta gli ordini possono essere impartiti in via telematica con modalità espressamente pattuite.
(3) Autorizzazioni dell’intermediario
La Banca è autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori.
L’autorità competente che ha rilasciato tale autorizzazione è: Banca d’Italia con Sede Legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00. I servizi di investimento prestati dalla Banca sono di seguito indicati e brevemente descritti.
• Negoziazione per conto proprio: mediante tale servizio la Banca, in relazione ad ordini del Cliente, vende strumenti finanziari appartenenti al proprio portafoglio titoli al Cliente, ovvero li acquista direttamente dal Cliente stesso, operando in “contropartita diretta”.
• Esecuzione di ordini per conto dei clienti: è il servizio con cui la Banca esegue direttamente sul mercato, nelle varie sedi di negoziazione, gli ordini di acquisto e di vendita di strumenti finanziari impartiti dal Cliente, operando in nome proprio ma per conto del Cliente.
• Ricezione e trasmissione di ordini: mediante tale servizio, la Banca riceve gli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e li trasmette ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi.
• Collocamento di strumenti finanziari: il servizio consiste nella distribuzione da parte della Banca, nell’ambito di un’offerta standardizzata, di strumenti finanziari propri o di terzi (in quest’ultimo caso sulla base di un accordo con l’emittente od offerente).
A titolo esemplificativo, la Banca tempo per tempo promuove, colloca o distribuisce titoli di stato ovvero, strumenti finanziari emessi da terzi quali: azioni od obbligazioni di nuova emissione oggetto di offerta al pubblico, azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), strumenti finanziari assicurativi.
• Consulenza: il servizio, effettuato in connessione al servizio di “negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari” e al servizio di “collocamento e distribuzione di strumenti finanziari”, consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate, avendo riguardo sia alle caratteristiche del Cliente e delle richieste dallo stesso avanzate, sia a quelle dell’operazione e dello strumento finanziario consigliato. Ai sensi delle disposizioni normative vigenti il servizio di consulenza in materia di investimenti è classificato come “consulenza non indipendente” stante che l’intermediario può percepire degli incentivi a fronte del servizio prestato.
(4) Operazioni tramite agente collegato
Attualmente la Banca non si avvale di Consulenti Finanziari.
(5) Natura, frequenza e date delle comunicazioni da fornire all’investitore a rendiconto dell’attività svolta
(5.1) Rendicontazione nei servizi diversi dalla gestione di portafogli (art. 59 del Regolamento Delegato 565/2017)
Nella prestazione dei servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, la Banca fornisce al Cliente una comunicazione (nota informativa) che conferma l’esecuzione dell’ordine quanto prima ed al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di conferma da parte del terzo medesimo.
Tale avviso non viene inviato quando la conferma contiene le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata da un soggetto terzo. Inoltre a richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR la conferma dell’esecuzione dell’ordine viene inviata da parte della Società di Gestione delle quote o azioni di OICR.
Nel caso di posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. La comunicazione viene effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
La prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti è offerta in combinazione con la valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito tale valutazione è inserita nel rendiconto annuale inviato al cliente. Nel caso il Cliente decidesse di esercitare il proprio diritto di recesso nel corso dell’anno la rendicontazione verrà predisposta dalla Banca con riferimento a fine anno.
(5.2) Rendicontazioni degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della Clientela (art. 63 del Regolamento Delegato 565/2017)
La Banca invia al Cliente, con cadenza trimestrale, un rendiconto sugli strumenti finanziari in deposito e fondi di clienti contenente le informazioni di cui all’articolo 63 del Regolamento Delegato 565/2017. Su richiesta del cliente il rendiconto può essere fornito con una frequenza maggiore a costo di mercato.
(6) Misure per assicurare la tutela degli strumenti finanziari o fondi dei clienti
La Banca custodisce gli strumenti finanziari dei clienti in dossier intestati agli stessi; esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi.
Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione degli strumenti finanziari o versamento dei conferimenti in denaro, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di un ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca, ove possibile, cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.
Per gli strumenti finanziari non quotati nelle Borse italiane, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
(7) Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce
(7.1) Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).
Il fondo, costituito nel 1987, è attualmente un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento.
Lo scopo del fondo è quello di garantire i Clienti delle banche consorziate; queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del fondo.
Il fondo interviene nei casi di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle banche consorziate.
(7.2) Fondo Nazionale di Garanzia
La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia.
Il Fondo, istituito dall’articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato ed è riconosciuto “sistema di indennizzo” ai sensi dell’art. 62, comma 1 del Decreto Legislativo 23 luglio 0000, x 000.
Xx Fondo indennizza gli investitori, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli intermediari che aderiscono al fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione di servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento (articolo 2 del Regolamento del Fondo).
(1) Subdeposito degli strumenti finanziari presso organismi di gestione accentrata
Gli strumenti finanziari della Clientela possono essere subdepositati presso organismi che ne permettano la custodia e l’amministrazione accentrata (Monte Titoli e altri subdepositari di importanza internazionale, accuratamente selezionati sulla base delle competenze e della reputazione di mercato). Detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.
Anche relativamente ai titoli subdepositati, la Banca rimane responsabile ad ogni effetto nei confronti del Cliente.
Gli strumenti finanziari subdepositati presso organismi che ne permettono la gestione accentrata, sono detenuti in conti separati fra proprietà della Banca e proprietà della Clientela, al fine di garantirne la separatezza contabile e patrimoniale.
I titoli della Clientela sono scritturati cumulativamente, presso l’organismo di gestione accentrata, in un conto intestato alla Banca per conto della Clientela, espressamente identificato come tale e comunque separato dal patrimonio della Banca stessa.
La Banca non subdeposita gli strumenti finanziari o i fondi dei Clienti presso organismi soggetti ad un ordinamento extracomunitario.
Il subdeposito degli strumenti finanziari della Clientela avviene nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento della Banca d’Italia, adottato con deliberazione del 29 ottobre 2007, n. 1097.
(2) Diritti di garanzia e privilegi
La Banca, per i crediti che maturano in suo favore in forza del contratto di deposito con il Cliente, vanta il privilegio speciale sugli strumenti finanziari depositati, ai sensi dell’articolo 2761, comma 3, del Codice Civile e il diritto di ritenzione ai sensi dell’articolo 2756, comma 3, del Codice Civile.
Per gli strumenti finanziari subdepositati presso organismi di gestione accentrata, tali organismi possono vantare analoghi diritti sugli strumenti subdepositati in caso di inadempimenti contrattuali da parte della Banca.
Resta comunque ferma la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente.
(3) Utilizzo, per proprio conto o per conto di altro Cliente, degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca
In caso di eventuale utilizzo, per proprio conto o per conto di altro Cliente, degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca per conto di un Cliente, la Banca conclude apposito accordo con il Cliente stesso, nel quale sono fornite le informazioni sugli obblighi e sulle responsabilità che l’utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per l’intermediario, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti ed i rischi che ne derivano.
SEZIONE 4 - INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
La classificazione della Clientela è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio d’investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al Cliente, gli obblighi che devono essere assolti dalla Banca e le modalità attraverso cui questi devono essere adempiuti. Il Cliente può essere classificato dalla Banca come:
• controparti qualificate, protezione minima;
• clienti professionali, protezione intermedia;
• clienti al dettaglio, protezione massima.
(1) Controparti qualificate
Sono controparti qualificate, limitatamente ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, i soggetti elencati nell’art.6 comma 2 – quater lettera d), nn.1), 2), e 3) del D.Lgs. 24/2/1998 n.58 (TUF).
- le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario, le società di cui all’articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sopranazionali a carattere pubblico:
- le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
- le altre categorie di soggetti privati individuati con Regolamento della Consob, sentita Banca d’Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure d’esecuzione;
- le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Sono altresì controparti qualificate le imprese di cui all’Allegato n. 2, parte I, punti (1) e (2) della Direttiva 2014/65/UE nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, della Direttiva n. 2014/65/UE, dall’ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato extracomunitario in cui hanno sede.
(2) Clienti professionali
Un Cliente professionale è un Cliente, persona fisica o giuridica, che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che si assume.
La Banca presume che i clienti professionali abbiano il livello necessario di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti ai servizi d’investimento ed agli strumenti finanziari per i quali sono stati classificati come clienti professionali.
I clienti professionali si distinguono in Clienti professionali di diritto e Clienti professionali su richiesta.
Sono considerati clienti professionali di diritto i soggetti di cui al sotto riportato elenco (qualora non rientrino nella categoria delle controparti qualificate) che soddisfano i requisiti di cui all’Allegato n .2 della direttiva XxXXX XX:
a) I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
- enti creditizi;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- singoli membri di borsa;
- altri investitori istituzionali.
b) Le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: Euro 20.000.000;
- fatturato netto: Euro 40.000.0000
- fondi propri: Euro 2.000.000.
c) i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l’FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe.
d) altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie.
Soggetti diversi da quelli classificati come professionali di diritto possano essere trattati come professionali qualora ne facciano espressa richiesta scritta.
Tale possibilità è concessa solo dopo che la Banca abbia effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente e possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.
Nel corso di tale valutazione, sono soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:
- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera 500 000 EUR;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti
(3) Clienti al dettaglio
Sono i soggetti che possiedono minori esperienze e competenze in materia d’investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale che nella fase della prestazione dei servizi d’investimento.
(4) Tutele non applicabili ai Clienti professionali
Nei confronti dei clienti professionali la Banca non applica le protezioni / tutele che sono previste dal Regolamento Delegato 565/2017 per i soli clienti al dettaglio, e in particolare:
a) valutazione della esperienza e conoscenza del Cliente per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio, nel servizio di consulenza o di gestione di portafogli (art. 54, paragrafo 3 del Regolamento Delegato 565/2017);
b) ai fini della esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente, attribuzione del maggior grado di importanza al fattore rappresentato dal corrispettivo totale, costituito dal prezzo e dai costi (art. 45, comma 5);
c) obblighi derivanti dalla disciplina dell’offerta fuori sede (artt. 30 e 31 del Testo Unico della Finanza e art. 78 del Regolamento Intermediari). Inoltre non si applicano ai clienti professionali le norme del D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, disciplinante “Procedure di conciliazione e arbitrato presso la Consob e sistema di indennizzo”.
(5) Tutele non applicabili alle controparti qualificate
Nei confronti delle controparti qualificate la Banca non è tenuta ad osservare le tutele previste a beneficio dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali; in particolare non è tenuto ad osservare gli obblighi di best execution, le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui le norme relative all’appropriatezza dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, le regole sulla gestione degli ordini.
(6) Modifica su richiesta della classificazione assegnata
Ciascun Cliente ha la facoltà di richiedere per iscritto la modifica della classificazione assegnata dalla Banca, per essere inserito in una diversa categoria con maggiore o minore livello di protezione. La Banca si riserva la facoltà di accogliere tale richiesta sia sulla base di una valutazione della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del Cliente, sia della verifica delle condizioni oggettive quando previste dalla normativa [cfr. allegato 2 del Regolamento Delegato 565/2017]. Le variazioni della classificazione su richiesta del Cliente possono essere le seguenti:
a) da Cliente al dettaglio a Cliente professionale;
b) da Cliente professionale a Cliente al dettaglio;
c) da controparte qualificata a Cliente professionale;
d) da controparte qualificata a Cliente al dettaglio.
La richiesta di modifica della classificazione può essere fatta in via generale oppure per specifiche tipologie di strumenti finanziari oppure per singoli servizi di investimento; la Banca non accoglie le richieste di modifica della classificazione assegnata per singole operazioni.
Per le persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è effettuata anche con riguardo alla persona autorizzata a compiere le operazioni per loro conto, come comunicato alla Banca nella richiesta di modifica della classificazione.
(7) Obbligo del Cliente di informare la Banca su eventuali modifiche
Il Cliente è tenuto a informare la Banca di tutte le circostanze che possono comportare una modifica nella classificazione assegnatagli.
SEZIONE 5 - INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI E DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Presso la Banca è istituito l'Ufficio Reclami, al quale la clientela può rivolgersi per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la Banca stessa, ed aventi ad oggetto rilievi circa il modo con cui la Banca abbia intrattenuto operazioni o servizi.
1) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI
Il reclamo deve essere inoltrato alla Banca per iscritto, con una delle modalità di seguito indicate:
• posta ordinaria o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Banca Popolare Valconca ScpA
Ufficio Reclami c/o Segreteria di Direzione Xxx Xxxxx, 00
00000 Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (XX)
• a mezzo telefax al n. 0541/987654
• in via telematica all'indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
• consegna manuale ad uno sportello della Banca, che ne rilascerà ricevuta.
Il reclamo deve contenere gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione del cliente. Un fac-simile del modello per presentare reclamo è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, o stampabile dal PC di trasparenza presente nelle Filiali della Banca.
a) La Banca risponde entro 30 giorni dalla data di ricevimento ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio: rapporto di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari).
b) La Banca risponde entro 60 giorni dalla data di ricevimento ai reclami aventi ad oggetto servizi di investimento, compresi i prodotti di investimento assicurativi di Ramo III e di Ramo V.
c) La Banca risponde entro 45 giorni dalla data di ricevimento ai reclami aventi ad oggetto prodotti di investimento assicurativi di Ramo I e Multiramo.
2) RICORSO CONTRO LE DECISIONI DELL'UFFICIO RECLAMI
Il cliente rimasto insoddisfatto della risposta della Banca o se non ha ricevuto risposta entro i termini riportati nel precedente punto 1) può tentare di risolvere la controversia per via stragiudiziale rivolgendosi ad uno degli organismi previsti dal nostro ordinamento. Il ricorso a tali sistemi costituisce condizione preliminare di procedibilità per adire alle vie legali:
a) Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.)
E' un organismo costituito e gestito dalla Banca d'Italia in base all'apposita delega di legge contenuta nel Testo Unico Bancario (art. 128-bis, d.lgs. 1 settembre 1993,
n. 385). Si può fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario unicamente per i reclami relativi al rapporto di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari; viceversa non si può ricorrere a tale organismo per reclami relativi ai servizi d'investimento o alle relative operazioni in strumenti finanziari.
Per informazioni sull'A.B.F. si può:
• consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia;
• consultare la documentazione disponibile, pubblicata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx o stampabile dal PC di Trasparenza presente nelle Filiali della Banca.
b) Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob
E' un organismo costituito e gestito dalla Consob in base ad apposita disposizione di legge contenuta nel d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, con la specifica finalità di tutelare il risparmio. Si può fare ricorso alla conciliazione di tale organismo per la risoluzione di controversie insorte fra gli investitori e la Banca per la violazione da parte di quest'ultima degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.
Per informazioni sulla Camera di Conciliazione presso la Consob si può:
• consultare il sito xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx;
• consultare la documentazione disponibile, pubblicata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx o stampabile dal PC di Trasparenza presente nelle Filiali della Banca.
c) Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è stata disciplinata con d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Il cliente/investitore, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, può rivolgere l'istanza al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto all'apposito registro dei mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia.
Per informazioni sul Conciliatore Bancario Finanziario, per consultare il regolamento di mediazione e la relativa modulistica si può:
• consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• consultare la documentazione disponibile, pubblicata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx o stampabile dal PC di Trasparenza presente nelle Filiali della Banca.
In alternativa può esperire il tentativo di mediazione con un altro organismo iscritto all'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Nel caso di controversie relative all’attività di intermediazione assicurativa:
• all’IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo - - all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx;
• a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
SEZIONE 6 - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
Oltre a quelle sotto riportate, specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi, ove previsti, relativi ai singoli strumenti finanziari e dei servizi di investimento che il Cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla Banca.
Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti. L’elenco che segue è redatto a titolo puramente esemplificativo, resta nella piena facoltà della Banca individuare, tempo per tempo, gli strumenti finanziari oggetto delle proprie strategie di prestazione dei servizi di investimento.
AVVERTENZE GENERALI
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari il Cliente è invitato ad informarsi presso la Banca sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.
Il Cliente deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, il Cliente e la Banca devono valutare se l'investimento è adeguato o appropriato per il Cliente stesso.
PARTE “A'
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI
(1) AZIONI
Le azioni rappresentano le quote di partecipazione dei soci in una società per azioni.
Sono titoli nominativi che attribuiscono al titolare diritti a contenuto economico (attribuzione di quota dell’utile netto realizzato dalla società, sotto forma di dividendo deliberato dall’assemblea, e di attribuzione di una quota di patrimonio netto in sede di liquidazione della società, diritto di opzione alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione o obbligazioni convertibili) e diritti a contenuto amministrativo, tra i quali il più importante è il diritto di voto nelle assemblee sociali.
(2) OBBLIGAZIONI
Le obbligazioni sono dei titoli di credito rappresentativi di prestiti contratti da un soggetto giuridico (ente pubblico, banca, società per azioni e altri) che attribuiscono al possessore il diritto a percepire un interesse periodico (cedola) ed il rimborso del capitale alla scadenza. I parametri di indicizzazione a cui è collegato il pagamento delle cedole possono avere natura reale (inflazione) o finanziaria (euribor, Bot, etc.).
Esistono alcune categorie particolari di obbligazioni rappresentate da:
(2.1) Obbligazioni convertibili – Queste obbligazioni conferiscono al possessore il diritto, esercitatile a determinate scadenze ed in base a rapporti di concambio prefissati, di trasformare le proprie obbligazioni in azioni. Il risparmiatore potrà quindi decidere, ad una certa data o in un certo periodo futuri, se convertire i titoli obbligazionari in azioni, assumendo lo status di socio oppure attendere la scadenza del titolo ed ottenere la restituzione del credito.
(2.2) Obbligazioni strutturate – Queste obbligazioni legano il rendimento offerto all’evoluzione di alcuni parametri di mercato quali, a titolo esemplificativo, gli indici azionari, i tassi di cambio o l’andamento dei tassi di interesse. Sotto il profilo formale, i titoli strutturati sono obbligazioni il cui rendimento presenta, nella maggior parte dei casi, due distinte componenti: una parte garantita ed una parte indicizzata, in forme anche complesse, alla dinamica della variabile finanziaria di riferimento.
(3) TITOLI DI STATO ITALIANI
Vengono emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che con appositi decreti ne determina il taglio, la durata, il livello delle cedole e le modalità di assegnazione. Il rendimento è legato al valore della cedola ed all’eventuale scarto di emissione (differenza tra prezzo di emissione e valore di rimborso).
(3.1) BTP - Buoni del Tesoro Poliennali, sono titoli obbligazionari a tasso fisso a medio o lungo termine (durata da 3 a 30 anni).
(3.2) BTP€i - (Buoni del tesoro poliennali indicizzati all'inflazione dell'area euro). Cedole reali semestrali, scarto d’emissione e rivalutazione del capitale: sia il capitale rimborsato a scadenza sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell’inflazione dell’area euro, misurata dall’Eurostat attraverso l’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.
(3.3) BTP ITALIA (Buoni del tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana). A tasso variabile, con un tasso cedolare annuo minimo garantito, con cedole semestrali indicizzate all’inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), scarto d'emissione e rivalutazione del capitale
(3.4) CCT - Certificati di credito del Tesoro, sono titoli obbligazionari, a medio termine, e corrispondono un rendimento a tasso variabile che viene determinato aggiungendo uno spread (maggiorazione) al tasso di rendimento dei BOT.
(3.5) CCT EU (certificati di credito del tesoro indicizzati all’inflazione europea) A tasso variabile, con cedole semestrali indicizzate all’Euribor 6 mesi + spread.
(3.6) CTZ - Certificati del Tesoro zero-cupon, sono titoli privi di cedola, con durata pari a 18 o 24 mesi a rendimento fisso dato dalla differenza fra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso.
(3.7) BOT - Buoni ordinari del Tesoro, sono titoli a breve termine (3, 6, 12 mesi). La remunerazione per l’investitore è data dalla differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso.
(4) FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
Il fondo è un patrimonio collettivo (quindi comune), a capitale variabile costituito con i capitali raccolti tra una pluralità di partecipanti, ciascuno dei quali detiene un determinato numero di quote.
È definito aperto in quanto i partecipanti sono liberi di investire o disinvestire nel fondo, in ogni momento senza alcuna limitazione. Le quote vengono attribuite ai partecipanti in proporzione al capitale conferito da ciascuno di essi.
La gestione del fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio (SGR) che opera nell’ambito degli obiettivi del fondo e nel rispetto della normativa vigente. Giornalmente le SGR pubblicano il valore della quota del fondo sui principali quotidiani di informazione finanziaria. Alle SGR possono far capo più fondi ognuno dei quali con denominazione, patrimonio, durata e obiettivi distinti.
(4.1) FONDI DI FONDI - Sono particolari fondi di investimento che investono in altri Fondi Comuni.
(5) ETF - Exchange Traded Fund, è una particolare tipologia di Fondo/Sicav con due peculiari caratteristiche: è negoziato in Borsa come un’azione ed assicura gli stessi rendimenti dell’indice di riferimento (benchmark).
(6) ETC (Exchange Traded Commodities). Gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime o in contratti derivati su materie prime.
Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante, esattamente come il prezzo dei sopra descritti ETF è legato al valore dell’indice a cui fanno riferimento.
In sintesi un ETC consente di:
- accedere direttamente al mercato delle commodities: gli ETC replicano la performance di una singola commodity o di indici di commodities, grazie all’investimento diretto da parte della società emittente nella materia prima o in contratti derivati sulla materia prima;
- rimanere costantemente allineato alle performance delle materie prime: a differenza di una posizione in future, gli ETC non comportano la necessità di riposizionarsi da un contratto future ad un altro (roll-over), non richiedono nessun margine, e non comportano altre spese di intermediazione/sostituzione dei contratti derivati in scadenza in quanto tali attività sono incorporate nello strumento;
- infine, gli ETC che investono direttamente nelle materie prime consentono di evitare gli oneri e i rischi legati al loro stoccaggio.
(7) SICAV
Si differenziano dai Fondi comuni di investimento in quanto il patrimonio è suddiviso in azioni anziché in quote.
(8) POLIZZE UNIT LINKED
Si tratta di contratti assicurativi, le cui prestazioni sono collegate al valore di fondi di investimento interni appositamente costituiti dall’impresa di assicurazione o da OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) costituiti all’esterno dell’impresa.
(9) POLIZZE INDEX LINKED
Si tratta di particolari contratti assicurativi, le cui prestazioni sono collegate al valore di uno o più indici dei mercati azionari, materie prime e valute.
(10) PRODOTTI FINANZIARI - ASSICURATIVI "MULTIRAMO"
Le polizze Multiramo presentano sia una componente Unit Linked che una componente rivalutabile le cui caratteristiche sono descritte nei paragrafi di cui sopra.
(11) CONTRATTI DERIVATI
Nome genericamente usato per indicare uno strumento finanziario il cui prezzo/rendimento deriva dai parametri di prezzo/rendimento di altri strumenti finanziari principali, detti sottostanti, che rappresentano indici di borsa, tassi di interesse, valute e materie prime.
(11.1) WARRANT
Strumento finanziario, generalmente quotato su mercati regolamentati, che attribuisce il diritto all’acquisto (call warrant) od alla vendita (put warrant) di un determinato quantitativo di strumenti finanziari ad una prefissata scadenza ad un prezzo determinato.
(11.2) COVERED WARRANT
Il Covered Warrant è uno strumento finanziario che incorpora, nella forma di un titolo liberamente trasferibile, il diritto di acquistare (Covered warrant call) o di vendere (Covered warrant put) un determinato sottostante ad un determinato prezzo (strike price) entro un periodo prefissato (stile “americano”), oppure alla data di scadenza prefissata (stile “europeo”).
Esso viene considerato uno strumento derivato, poiché “deriva” il suo valore dall’andamento del prezzo di una attività sottostante, solitamente azioni, indici, valute, materie prime etc.
Possono essere ammessi alla negoziazione solo se emessi da società soggette a vigilanza prudenziale da parte della Banca d’Italia, e quindi essenzialmente da banche. I Covered Warrant sono quotati e negoziati in Borsa Italiana S.p.A. nel mercato dedicato, SeDeX.
Le principali caratteristiche dei Covered Warrant sono le seguenti:
i. potenzialità di apprezzamento teoricamente illimitate: quanto più il mercato si muove in linea con le aspettative dell’investitore (al rialzo, nel caso del covered warrant call; al ribasso, nel caso del covered warrant put) tanto più il valore del covered warrant aumenta, a parità di tutte le altre condizioni. Tuttavia, a fronte
della possibilità di un profitto elevato, l’investimento in Covered Warrant comporta l’assunzione di un rischio altrettanto significativo, in quanto la perdita
massima potenziale corrisponde all’intero capitale investito;
ii. forte reattività ai movimenti di mercato, ed infatti il valore di un Covered Warrant varia generalmente in modo più che proporzionale al variare del valore del sottostante cui si riferisce per effetto del fenomeno della leva finanziaria. La leva finanziaria è un indicatore che mette a confronto la redditività potenziale di uno strumento derivato come un covered warrant con quella dell’investimento diretto sull’attività sottostante. La leva finanziaria relativa ad un covered warrant quantifica di quante volte il rendimento potenziale di quest’ultimo è superiore al rendimento dell’investimento diretto sull’attività sottostante. Non bisogna però dimenticare l’altra faccia della medaglia: la leva finanziaria può essere interpretata come un indicatore della rischiosità di un covered warrant. Infatti, un maggiore rendimento potenziale implica una maggiore perdita potenziale (sempre in termini percentuali), se il mercato si dovesse muovere nella direzione opposta a quella attesa.
a Banca Popolare Valconca negozia soltanto i Covered Warrant senza effetto leva. I termini relativi all’investimento in Covered Warrant sono i seguenti:
- At the Money: definizione del covered warrant con valore corrente del sottostante esattamente uguale allo strike;
- Call: diritto ad acquistare;
- In the money: definizione del covered warrant call con valore corrente del sottostante superiore allo strike, e del covered warrant put con valore corrente del sottostante minore dello strike;
- Multiplo: quantità del sottostante controllata da un singolo covered warrant;
- Out of the money: definizione del covered warrant call con valore del sottostante inferiore allo strike, e del covered warrant put con valore del sottostante superiore allo strike;
- Premio: prezzo da corrispondere per acquistare un covered warrant;
- Put: diritto di vendere;
- SeDeX: il mercato dei covered warrant e dei certificates;
- Strike Price: prezzo al quale è possibile esercitare il diritto di acquisto (call) o vendita (put);
- Underlying: attività sottostante;
- Valore intrinseco: valore realizzabile in caso di esercizio immediato;
- Valore temporale: la probabilità che cresca il valore del sottostante;
- Volatilità: misurazione dell’intensità delle oscillazioni dei prezzi dell’attività sottostante.
(11.3) OPTION
Contratto con il quale una delle parti, pagando una somma alla controparte (premio), acquista il diritto di comprare (call option) o di vendere (put option), ad una data futura, un certo quantitativo di strumenti finanziari ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio, strike-price). Nel caso di opzioni su indici, anziché un certo quantitativo di strumenti finanziari si compra il diritto di incassare o di versare una somma pari al prodotto tra il valore assegnato convenzionalmente a ciascun punto dell’indice di riferimento e la differenza, a sua volta ottenuta dal valore dell’indice (stabilito alla stipula del contratto) ed il valore assunto dall’indice il giorno in cui la facoltà viene esercitata. Si distingue tra un’opzione europea, che può essere esercitata soltanto alla data di scadenza concordata, ed un’opzione americana, che può essere esercitata entro la data di scadenza. Il valore di un’opzione è dato da due componenti: il valore “intrinseco” ed il valore temporale. In un’opzione “call”, il valore intrinseco è pari alla differenza (se positiva) tra il prezzo a pronti dello strumento sottostante ed il prezzo di esercizio. Il valore temporale dipende dalla volatilità dello strumento sottostante nel periodo di tempo fino alla scadenza.
(11.4) FUTURE
Contratto negoziato su mercati regolamentati attraverso il quale le parti, a scadenze prefissate si impegnano a comprare od a vendere un certo quantitativo di strumenti finanziari, ad un prezzo prestabilito alla conclusione dello stesso.
Investiment Certificates
I certificates sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati negoziati sul mercato SeDeX (Securitised Derivatives Exchange) e hanno la funzione di replicare, con o senza effetto leva, l’andamento dell’attività sottostante. La Banca Popolare Valconca negozia soltanto i certificates senza effetto leva.
Con particolare riguardo ai prodotti privi dell’effetto leva (lo stesso presente sui Covered Warrant) vengono solitamente indicati come Investment Certificates
(Certificati di Investimento) e sono divisi in due classi: classe A e classe B.
(i) I Certificati di investimento di classe A comprendono i prodotti dal funzionamento più semplice, ovvero quelli che si limitano a replicare l’andamento del sottostante. Si tratta di strumenti definiti “Benchmark” che possono essere legati oltre che a indici azionari (rappresentativi delle maggiori borse del mondo, di paesi emergenti, di settori di investimento), obbligazionari, di commodities e di real estate anche, ad esempio, a materie prime (ad esempio petrolio, oro, argento).
(ii) i Certificati di investimento di classe B, invece, sono prodotti che prevedono una protezione del capitale investito (parziale o totale) o in alternativa la realizzazione di guadagni maggiori rispetto alla variazione del sottostante al verificarsi di particolari condizioni.
(11.5) OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE
Le operazioni di pronti contro termine (c.d. PcT) sono operazioni con le quali un venditore vende un certo numero di titoli (pronti) e si impegna, nello stesso momento, a riacquistarne uguale quantità a un prezzo e ad una data (termine) predeterminati. Tale operazione (detta anche vendita con patto di riacquisto) si formalizza, dunque, con l'emissione di due documenti ("note informative"): uno relativo alla vendita a pronti e uno relativo all'acquisto a termine.
Il prezzo "a pronti" viene fissato sulla base del valore di mercato del titolo o valuta maggiorato del rateo d'interesse. Il prezzo "a termine" viene determinato capitalizzando il prezzo "a pronti" in base al saggio di interesse convenuto tra le parti. Data la finalità di finanziamento dell'operazione, il saggio di interesse applicato risulta essere strettamente correlato con i tassi d'interesse prevalenti sul mercato monetario. In altre parole, il rendimento dell'operazione è determinato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dei titoli stessi, ossia fra il controvalore della vendita a termine e l'esborso per l'acquisto a pronti. Essendo, dunque, definiti a priori la durata dell'investimento e il ricavo finale si evita qualsiasi oscillazione "di mercato".
Le operazioni di pronti contro termine sono personalizzabili per scadenze e importi.
PARTE “B"
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
1. LA VARIABILITÀ DEL PREZZO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO;
2. LA SUA LIQUIDITÀ;
3. LA DIVISA IN CUI È DENOMINATO;
4. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI.
(1) LA VARIABILITÀ DEL PREZZO
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
(1.1) Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
(1.2) Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
(1.3) Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.
Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
(1.4) Il rischio d'interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.
Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato.
E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'idoneità del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
(1.5) Rischio Paese
Se i titoli di capitale e/o di debito sono emessi da soggetti con sede in un Paese Emergente e/o sono denominati nella relativa divisa nazionale, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica del Paese potrebbe generare un’elevata volatilità dei mercati interni con conseguente diminuzione del prezzo del titolo e/o peggioramento del tasso di cambio. In caso di insolvenza dell’emittente il Cliente può non incassare, in sede di liquidazione, il controvalore dei titoli di capitale o il rimborso del capitale prestato (e/o delle cedole maturate) dei titoli di debito detenuti.
(1.6) Rischio di Mercato
E’ il rischio riferito all’investimento in strumenti finanziari connesso all’evoluzione del mercato in generale: prescinde dalle caratteristiche intrinseche del singolo strumento finanziario e dipende dalle variazioni delle condizioni del mercato.
(1.7) Rischio opzione
Se il rendimento dello strumento finanziario è legato alle performance di un parametro di riferimento (azioni, divise, fondi, tasso di inflazione, materie prime, tassi monetari, indici) attraverso l’incorporazione nello stesso di uno o più strumenti finanziari derivati, il valore dello strumento può subire una forte riduzione a seguito della perdita di valore della componente derivativa del titolo.
(1.8) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
(2) LA LIQUIDITÀ
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.
Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
(3) LA DIVISA
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l’Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
(4) GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI
(4.1) Denaro e valori depositati
L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
(4.2) Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
(4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni.
Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
(4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.
La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
(4.5) Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.
(4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
PARTE “C"
LA RISCHIOSITA ’ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non idonee.
Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato/appropriato per l'investitore. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
(1) I FUTURES (1.1) L'effetto "leva"
La leva finanziaria consente operazioni di acquisto o vendita “allo scoperto” (ossia, senza possedere lo strumento finanziario) impegnando una somma inferiore al controvalore monetario dell'operazione. Per questa via la leva produce un effetto di moltiplicazione del risultato finale dell'investimento finanziario, sia esso positivo o negativo.
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ci ò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore.
Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures.
Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.
(1.2) Xxxxxx e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".
(2) OPZIONI
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
(2.1) L'acquisto di un'opzione
L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.
A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.
L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.
(2.2) La vendita di un'opzione
La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.
(3) GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHIO COMUNI ALLE OPERAZIONI IN FUTURES E OPZIONI
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "B", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
(3.1) Termini e condizioni contrattuali
L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare.
Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.
In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
(3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ci ò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
(3.3) Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l’Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
(4) OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DAI MERCATI ORGANIZZATI. GLI SWAPS
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
(4.1) I contratti di swap
I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard.
Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.
Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.
Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.
In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.
Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
PARTE “D”
LA RISCHIOSITA’ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI “COMPLESSI”
I prodotti complessi sono prodotti finanziari che, in quanto caratterizzati da elementi di complessità, potrebbero in astratto risultare non pienamente comprensibili e, quindi, pregiudicare la capacità da parte del cliente di assumere scelte di investimento consapevoli.
Il 22 dicembre 2014 la Consob ha emanato una Comunicazione (num. 0097996) a riguardo, fornendo agli intermediari una lista esemplificativa di prodotti finanziari complessi nonché ulteriori criteri per la loro individuazione, indicando altresì le cautele da adottare per la loro distribuzione alla clientela retail (“al dettaglio”), in quanto tale tipologia di investitori potrebbe non essere in condizione di valutare adeguatamente le caratteristiche finanziarie dei prodotti di investimento in questione.
Tra le varie tipologie di prodotto complesso indicate da Consob rientrano ad esempio gli strumenti derivati, i prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi), i prodotti finanziari strutturati che non rendano certa l’integrale restituzione del capitale a scadenza, gli OICR alternativi, ecc… In base agli ulteriori criteri, indicati anche dall’ESMA (European Securities and Market Authority- Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati), possono considerarsi complessi anche quei prodotti dotati di strutture che rendano difficile la valutazione dei rischi connessi o l’osservabilità del sottostante (ad esempio
perché utilizzano indici proprietari anziché quelli di mercato), nonché caratterizzati da illiquidità (assenza di negoziazione sui mercati) o difficoltà di liquidabilità (ad esempio presenza di barriere all’uscita o alti costi di smobilizzo). Anche in considerazione del processo continuo di innovazione finanziaria, gli intermediari sono tenuti ad utilizzare le indicazioni di cui sopra per valutare continuamente la complessità di tutti i prodotti finanziari distribuiti alla propria clientela.
La Banca classifica tutti i prodotti finanziari secondo livelli progressivi di complessità, sulla base dei criteri previsti dalla normativa.
In base alle informazioni sulla conoscenza ed esperienza del cliente, raccolte tramite il questionario MiFID, la Banca determina il suo “livello di competenza” con riferimento alla capacità di comprendere le diverse tipologie di prodotti finanziari complessi.
Il “livello di competenza” del cliente è quindi utilizzato dalla Banca come ulteriore parametro della valutazione di adeguatezza/appropriatezza, qualora questa abbia ad oggetto prodotti finanziari complessi: per tale ragione, nel caso in cui il cliente non sia in possesso di un “livello di competenza” sufficiente per comprendere le caratteristiche del prodotto oggetto di valutazione, la Banca non ne consiglia l’acquisto / sottoscrizione.
Si evidenzia che, nell’ambito dei prodotti complessi, gli strumenti finanziari classificati a più elevata complessità non sono adatti ai clienti retail e la Banca, quindi, rifiuta di metterli a disposizione di tali clienti.
L’informativa da sottoporre alla clientela prima dell’acquisto di prodotti finanziari complessi fornisce una particolare avvertenza sui possibili rischi che lo specifico investimento potrebbe configurare. Non essendo possibile illustrare tale informativa mediante canale telefonico, la Banca, non consente ordini di acquisto/sottoscrizione di prodotti complessi mediante tale dispositivo.
PARTE “E”
IL RISCHIO DI BAIL-IN
Con decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento.
Per effetto del nuovo contesto regolamentare, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell'intermediario, l’Autorità di risoluzione può disporre:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.
Fra le misure di risoluzione, rientra il c.d. bail in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.
Con riferimento ai creditori, l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 dispone che «sono soggette a bail–in tutte le passività», fatta eccezione per quelle indicate ai commi 1 e 2 della norma medesima.
Le passività escluse sono le seguenti:
• depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di importo fino a 100.000 Euro);
• le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e gli altri strumenti garantiti;
• qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
• qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
• passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo;
• passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
• passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi e sistemi di garanzia dei depositanti purché privilegiati dalla normativa fallimentare.
Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del d. lgs. n. 180/2015 possono inoltre essere eccezionalmente escluse, del tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in passività diverse da quelle sopra elencate, in presenza di almeno una delle condizioni ivi indicate.
Sono soggetti alla misura di risoluzione in commento anche i contratti derivati.
In caso di bail-in, l'ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente (o, in via d'urgenza, da Banca d'Italia o dal commissario straordinario), è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del d.lgs. n. 181/2015.
In particolare il suddetto articolo stabilisce che, in caso di bail–in, innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
i. degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1;
ii. degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
iii. degli strumenti di capitale di classe 2;
iv. dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
v. delle restanti passività.
Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
i. degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
ii. degli strumenti di capitale di classe 2;
iii. dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
iv. delle restanti passività.
Ai sensi dell'art. 1, comma 33, del d.lgs. n. 181/2015 (che modifica l'art. 91 del Testo Unico Bancario), per le "restanti passività" il bail–in riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese.
Per effetto della previsione di cui all'art. 3, comma 9, del medesimo decreto, successivamente al 1° gennaio 2019 le obbligazioni senior saranno soggette al bail–in prima di tutti gli altri depositi (che saranno coinvolti sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000).
Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, l’Autorità di risoluzione dispone di specifici poteri.
In particolare, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.
La disciplina in questione trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.
SEZIONE 7 - INFORMAZIONI SU COSTI, ONERI E INCENTIVI
La Banca fornisce ai clienti e ai potenziali clienti informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri applicati al Cliente in relazione alla prestazione dei servizi di investimento o accessori sono riportati nei Fogli Informativi di Trasparenza disponibili presso le singole filiali e/o sul sito internet della Banca (condizioni standard). I costi e gli oneri applicati (condizioni personalizzate) trovano indicazione nel Documento di Sintesi relativo al contratto di Deposito a Custodia ed Amministrazione (Dossier Titoli) collegato al presente contratto ed acceso a parità di intestazione (CDG). Il Documento di Sintesi riepilogativo dei costi ed oneri applicati è oggetto di apposita sottoscrizione da parte della Clientela e costituisce il frontespizio del contratto di Deposito Xxxxxx a Custodia e Amministrazione.
In relazione alla compravendita di singoli strumenti finanziari la Banca fornisce l’indicazione del raggiungimento del corrispettivo totale nei documenti di acquisto o nei contratti relativi agli strumenti finanziari.
La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, nella fase di assistenza pre e post vendita di strumenti finanziari, potrebbe versare a o percepire da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o prestazioni non monetarie.
La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l’interesse del Cliente.
La Banca, unitamente alle informazioni di cui sopra, comunica altresì nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente:
a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dalla Banca o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;
b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.
I costi di cui alle lettere a) e b) sono rappresentati secondo gli aggregati definiti nell’allegato II al Regolamento Delegato 565/2017. Ai fini della lettera a) i pagamenti di terzi ricevuti dalla Banca in connessione con il servizio di investimento fornito a un cliente sono dettagliati separatamente e i costi e gli oneri aggregati sono sommati ed espressi sia come importo in denaro che come percentuale.
Gli eventuali incentivi percepiti dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento sono messi in evidenza in occasione di ogni singola operazione disposta a favore del Cliente.
Fatti salvi gli obblighi stabiliti nell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le Banca che presta il servizio di investimento a clienti professionali ha facoltà di concordare con tali clienti un'applicazione limitata dei requisiti sui costi e oneri. Non è permesso di concordare tali limitazioni quando i servizi prestati sono di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio o quando, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato. Con riferimento alle controparti qualificate, la Banca ha facoltà hanno di concordare un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel presente articolo, ad eccezione del caso in cui, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato e la controparte qualificata intende offrirli ai suoi clienti.
SEZIONE 8 - DOCUMENTO DI SINTESI SULLA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI
La Banca mantiene un costante presidio sulla prestazione dei servizi d’investimento o servizi accessori al fine di prevenire e/o gestire quelle situazioni che possono far insorgere un conflitto di interesse fra la Banca e la propria Clientela.
(1) Potenziali tipologie di conflitti di interesse
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’insorgere di possibili conflitti di interesse può presentarsi allorquando la Banca:
• propone, colloca, o negozia in proprio strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa;
• propone, colloca, o negozia in proprio strumenti finanziari emessi soggetti che presentano una esposizione finanziaria significativa nei confronti della Banca;
• propone e/o colloca strumenti finanziari o servizi d’investimento di altri intermediari dai quali percepisce commissioni per l’attività di collocamento distribuzione;
(2) Misure adottate per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse
La Banca ha posto in essere misure organizzative atte a prevenire e gestire i possibili conflitti di interesse, fra cui:
• l’istituzione di un apposito registro ove annotare le fattispecie dei possibili conflitti di interesse;
• l’adozione di un “codice interno di comportamento” che prescrive fra l’altro obblighi di correttezza, riservatezza e professionalità nella cura degli interessi dei clienti;
• la separazione funzionale dei responsabili e degli addetti ai diversi servizi d’investimento fra loro confliggenti;
• la regolamentazione degli accessi ai dati inerenti la Clientela ed allo scambio di informazioni fra le varie strutture aziendali;
• la mancanza di un legame diretto fra la remunerazione dei “soggetti rilevanti” e l’utilizzo o lo sviluppo di uno specifico strumento finanziario o servizio d’investimento;
• la vigilanza sul rispetto delle norme;
• la gestione dei reclami affidata a funzione diversa da quella addetta all’operatività.
Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita nella gestione dei conflitti di interesse.
SEZIONE 9 - DOCUMENTO DI SINTESI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI
Il presente documento contiene una sintesi delle modalità con le quali vengono trattati gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari impartiti dalla clientela della Banca Popolare Valconca al fine di ottenere, nell’esecuzione degli stessi, il miglior risultato possibile (Best execution).
(1) Fattori di esecuzione
Nel raggiungimento del miglior risultato possibile gli intermediari devono tener conto dei seguenti fattori: prezzo, costi di esecuzione, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e natura dell’ordine e di ogni altra considerazione pertinente ai fini della esecuzione dell’ordine e delle sedi di esecuzione ritenute più adatte allo scopo.
Il miglior risultato possibile per i Clienti è da intendersi relativamente alla specifica combinazione dei fattori di esecuzione sopra indicati e delle sedi di esecuzione prescelte dalla Banca, elencate di seguito per tipologia di strumenti finanziari, e non in termini assoluti ossia considerando tutte le sedi di esecuzione possibili dello specifico strumento finanziario.
Su richiesta del Cliente, la Banca fornirà gli elementi necessari per dimostrare la conformità dell’esecuzione alla propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.
(2) Istruzioni specifiche
Nella esecuzione degli ordini, la Banca accetta e si attiene a eventuali istruzioni specifiche impartite dai Clienti circa l’esecuzione di singoli ordini, sebbene ciò possa pregiudicare l’ottenimento del miglior risultato possibile. Si considerano istruzioni specifiche, tra le altre, quelle riportanti l’indicazione del mercato di esecuzione e gli ordini a prezzo limitato.
(3) Sedi di esecuzione e soggetti negoziatori per tipologia di strumenti finanziari
Il seguente elenco delle sedi di esecuzione potrebbe non essere esaustivo, in quanto la Banca ha facoltà di utilizzare in via eccezionale altre sedi di esecuzione non presenti nell’elenco:
• Soggetti Negoziatori per categorie di strumenti finanziari (Titoli di stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili, azioni, Etf, Etc, fondi, warrants, covered warrants, certificates) individuati ai sensi della sezione 4:
a) Nexi Spa con sede a Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx 00.
Le informazioni sulle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini di Nexi Spa sono scaricabili dal sito internet del negoziatore xxx.xxxx.xx. La Banca si rende disponibile a metterle a disposizione dei clienti su richiesta di questi ultimi.
DEROGA alla strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini di Xxxx Xxx.
Si evidenzia, che rispetto a quanto previsto dalla strategia di esecuzione e di trasmissione di ordini di Nexi Spa, le azioni estere quotate sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana saranno negoziate nella Borsa Italiana e non nel mercato di riferimento.
Sedi di Esecuzione
• La Banca Popolare Valconca negozierà in proprio i pronti contro termine e le obbligazioni emesse dalla Banca stessa
• La Banca Popolare Valconca potrà eseguire ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari non trattati da Nexi Spa nella propria politica di esecuzione/trasmissione ordini: in tali casi, la Banca si rivolgerà a market makers ovvero, previa acquisizione del necessario consenso scritto del Cliente – la stessa Banca agirà in via occasionale come internalizzatore o si rivolgerà ad internalizzatori sistematici indicati al Cliente prima del conferimento dell'ordine, fermi restando tutti gli obblighi assunti dalla Banca in tema di Best Execution.
La Banca riepiloga e pubblica, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta. Le informazioni sono coerenti con quelle pubblicate conformemente alle norme tecniche elaborate a norma dell'articolo 27, paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2014/65/UE.
(4) Strategie di trasmissione degli ordini
In riferimento agli ordini riguardanti gli strumenti finanziari diversi da quelli regolati in conto proprio o nel mercato interno con meccanismo ad asta siano essi quotati che non quotati, la Banca svolge attività di raccolta ordini, affidando l’esecuzione a controparti individuate tenendo conto del possesso dei seguenti requisiti:
• elevati standard tecnologici e organizzativi;
• adeguati dispositivi di esecuzione;
• significativo numero di sedi di esecuzione raggiunte;
• efficienza nel “settlement” (regolamento);
• comprovata affidabilità, competenza, professionalità e onorabilità.
Sulla base dei fattori suesposti è stata selezionata la seguente controparte: Istituto Centrale Banche Popolari Italiane (ICBPI).
Nel raggiungimento del miglior risultato possibile, le elencate controparti tengono conto, in ordine di importanza, dei seguenti criteri: corrispettivo totale, probabilità di esecuzione e di regolamento, velocità di esecuzione.
Alcune circostanze possono incidere su questo ordine di importanza, modificandone la sequenza.
La scelta delle sedi di esecuzione è stata effettuata dalle elencate controparti, in seguito ad analisi statistiche dei livelli di liquidità ed efficienza delle stesse. Gli ordini sono trasmessi alla controparte in modalità telematica interconnessa.
La Banca, in caso di temporanea impossibilità della stessa alla ricezione degli ordini, potrà comunque decidere di utilizzare altri intermediari.
(5) Revisione periodica della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini
La Banca provvede a riesaminare periodicamente la propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini al fine di individuare possibili miglioramenti o, se opportuno, correggere eventuali carenze. Qualora siano effettuate variazioni significative al documento, le stesse saranno comunicate ai Clienti. Ove il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita nella trasmissione ed esecuzione degli ordini.
PARTE II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Contratto per la prestazione dei servizi di:
• deposito di strumenti finanziari a custodia e amministrazione;
• negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari;
• sottoscrizione, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari;
• consulenza.
SEZIONE 1 - DOCUMENTO DI SINTESI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
(Tale sezione fornisce una panoramica delle disposizioni contrattuali declinate nell’ambito delle successive SEZIONI: 3, 4, 5, 6, 7)
Condizioni Economiche
Si fa integrale rinvio alle condizioni per le operazioni di intermediazione in strumenti finanziari (Parte II, Sezione 2), attesa la potenziale rilevanza di ogni singola voce.
Clausole contrattuali
NORME COMUNI AI SERVIZI (declinate puntualmente nell’ambito della SEZIONE 3) Art. 1 – Diligenza e correttezza.
La norma enuncia i doveri di correttezza, trasparenza e diligenza cui deve informarsi l’attività della Banca nei confronti degli investitori.
Art. 2 – Rappresentanza.
La norma disciplina la rappresentanza del Cliente nei confronti della Banca.
In particolare, il comma 2 stabilisce che le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso il termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese pubbliche ai sensi di legge o comunque pubblicizzate.
Art. 3 – Cointestazione del rapporto.
La norma precisa in particolare che:
• gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile;
• le comunicazioni e le notifiche sono fatte dalla Banca alla cointestazione, ma ritenute valide anche se effettuate ad uno solo dei cointestatari, da loro stessi indicato;
• le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso il termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese pubbliche ai sensi di legge o comunque pubblicizzate;
• nel caso di rapporto cointestato, sia con facoltà di firma congiunta che con facoltà di firma disgiunta, il profilo finanziario di cui agli appositi questionari è riferito all’esecutore che materialmente impartisce l’ordine quale risulta dalle dichiarazioni espresse allo scopo dall’interessato.
Art. 4 – Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta.
Si segnalano le seguenti disposizioni:
• la Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione, non darà corso alle disposizioni che non le siano state impartite congiuntamente da tutti;
• nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei contestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione.
Art. 5 – Condizioni economiche.
La norma prevede gli oneri a carico del Cliente, e autorizza la Banca a regolare quanto dovutole mediante addebito nel conto collegato al deposito.
Art. 6 – Conferimento di ordini e istruzioni.
La norma specifica le modalità per impartire alla Banca ordini e istruzioni (per iscritto; telefonicamente e/o elettronicamente o in via telematica, ove la Banca vi consenta); si evidenzia che l’ordine impartito telefonicamente sarà registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
Art. 7 – Autorizzazione della Banca ad agire anche in nome proprio.
La Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.
Art. 8 – Deposito degli strumenti finanziari.
E’ previsto che gli strumenti finanziari siano immessi nel deposito amministrato presso la Banca. Tale previsione non si applica agli strumenti finanziari dei quali il cliente abbia chiesto la consegna essendo prevista la produzione in forma cartacea (c.d. “materialità”).
Art. 9 – Variabilità del valore degli investimenti effettuati; rischi delle operazioni.
La prestazione di servizi non comporta alcuna garanzia da parte della Banca che il valore degli investimenti non subisca diminuzioni. Gli investimenti relativi a taluni strumenti finanziari possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili; inoltre possono essere carenti le informazioni per accertarne agevolmente il valore corrente.
Art. 10 – Esonero da responsabilità.
La norma chiarisce che la Banca non è responsabile della mancata, ritardata, irregolare esecuzione degli ordini dovuta a cause ad essa non imputabili o al di fuori del suo controllo.
Art. 11 – Incentivi.
La norma fa riferimento alla politica della Banca in relazione ai compensi, commissioni o prestazioni non monetarie che potrebbe versare a, o percepire da un soggetto diverso dal Cliente, nonché agli obblighi informativi nei confronti del Cliente stesso.
Art. 12 – Conflitti di interesse.
La norma evidenzia gli obblighi, a carico della Banca, di gestione dei conflitti di interesse e di informativa nei confronti del Cliente, facendo particolare riferimento al “Documento di sintesi sulla gestione dei conflitti di interesse”.
Art. 13 – Durata del contratto e recesso. (Si riporta integralmente l’articolo)
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta. Il recesso è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall’esecuzione delle operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento.
2. La Banca può recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 15 giorni, mediante comunicazione scritta. Il recesso è efficace dal momento in cui il Cliente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.
3. La Banca ha facoltà di recedere dal presente contratto o di risolverlo, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Cliente, allorché:
a) il Cliente sia divenuto insolvente;
b) il Cliente abbia subito atti o provvedimenti pregiudizievoli, giudiziali o di qualunque altra natura;
c) il Cliente sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto.
Art. 14 – Modifiche al contratto.
La Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto disciplinato dal presente contratto. Il Cliente può esercitare il diritto di recesso nei casi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Art. 15 – Invio di comunicazioni.
La norma disciplina le comunicazioni fra Banca e Cliente, disponendo in particolare che le comunicazioni e le notifiche alla banca devono essere fatte, per iscritto presso la sede legale, o la Filiale ove è in essere il rapporto.
Art.16 – Legge applicabile e Foro competente.
1. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Salvo che il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi di legge, ogni controversia sarà di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca.
Art. 17 – Identificazione degli azionisti (rif. Art. 83 duodecies Testo unico della Finanza)
La normativa vigente consente alle società quotate di richiedere agli intermediari, con il consenso dell'emittente, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, congiuntamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
NORME SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE (declinate
puntualmente nell’ambito della sezione 4)
La presente sezione è applicabile solo ai Clienti che richiedono alla Banca di prestare il servizio di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari. Non si applica, quindi, agli strumenti finanziari che, per loro natura, non sono soggetti a custodia e amministrazione, dei quali il cliente abbia chiesto la consegna essendo prevista la produzione in forma cartacea (c.d. “materialità”).
Art. 1 – Oggetto del servizio.
Oggetto del servizio è il deposito a custodia ed amministrazione di strumenti finanziari.
Art. 2 – Strumenti finanziari oggetto del deposito.
La norma precisa, in particolare, che oggetto del deposito possono essere strumenti finanziari sia cartacei sia dematerializzati.
Art. 3 – Svolgimento del servizio.
La norma illustra il contenuto delle principali attività della Banca per provvedere alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari in deposito (ad esempio, incasso di dividendi e cedole).
Art. 4 – Vincoli sul deposito.
Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Cliente.
Art. 5 – Inadempimento del Cliente.
L’articolo disciplina, nel caso di inadempimento del Cliente alle sue obbligazioni di contenuto economico, le modalità di rivalsa della Banca sugli strumenti finanziari depositati.
Art. 6 – Ritiro e trasferimento degli strumenti finanziari.
La norma disciplina, in particolare, i tempi per dar corso alla richiesta del Cliente di parziale o totale ritiro o trasferimento presso altro intermediario degli strumenti finanziari (entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta o anche oltre, in caso di strumenti finanziari subdepositati).
Art. 7 – Rendiconto.
E’ previsto a carico della Banca l’obbligo di rendiconto a cadenza trimestrale, e l’approvazione tacita del rendiconto medesimo da parte del Cliente, trascorsi 60 giorni senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo scritto motivato.
Art. 8 – Subdeposito degli strumenti finanziari.
La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso organismi di custodia e amministrazione accentrata. Gli strumenti finanziari dematerializzati sono immessi nel sistema di gestione accentrata.
Qualora si tratti di strumenti finanziari aventi caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi, con restituzione al Cliente di altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità.
Resta comunque ferma la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente.
NORME SPECIFICHE PER I SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI,
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI (declinate puntualmente nell’ambito della sezione 5) Art. 1 – Oggetto del servizio.
Sono definiti i servizi di “negoziazione per conto proprio”, “esecuzione di ordini per conto dei clienti”, “ricezione e trasmissione di ordini” su strumenti finanziari.
Art. 2 – Consulenza.
In abbinamento al servizio, la Banca è disponibile a prestare attività di consulenza non indipendente (per maggiori dettagli in riferimento agli strumenti finanziari rientranti all’interno del “perimetro” di consulenza definito dalla Banca si veda la sezione 7). Sono escluse dal Servizio di Consulenza le operazioni disposte in via telematica o impartite mediante canale telefonico. Il servizio di consulenza su base non indipendente è fornito in regime di adeguatezza.
Art. 3 - Valutazione dell’appropriatezza.
Nel caso di strumenti finanziari al di fuori del perimetro di consulenza, la Banca verifica comunque, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, che lo stesso abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario richiesto comporta, e informa il Cliente qualora ritenga che lo strumento non sia appropriato. Il cliente può comunque confermare la volontà di dare corso all’operazione assumendosene ogni responsabilità.
Art. 4 – Mera esecuzione o ricezione ordini (Execution Only).
Nel prestare il servizio con la modalità di “Execution Only”, la Banca non è tenuta a valutare l’appropriatezza nel caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla normativa di riferimento:
- la negoziazione deve avere ad oggetto strumenti finanziari non complessi;
- il servizio è prestato ad iniziativa del Cliente;
- la Banca ha informato il Cliente dei mancati benefici derivanti dall’operare in regime di appropriatezza;
- la Banca rispetta i propri obblighi in tema di conflitto di interessi;
e pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni; inoltre, tale modalità può essere posta in essere esclusivamente per operazioni concluse telematicamente (online) ovvero in caso di ordini impartiti mediante canale telefonico. I servizi, di cui alla presente Sezione, che possono essere prestati con la modalità di “Execution Only” sono l’esecuzione di ordini per conto dei clienti e la ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari.
Art. 5 – Gestione degli ordini.
La norma enuncia gli obblighi della Banca di assicurare la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini dei Clienti.
Art. 6 – Esecuzione degli ordini.
La norma tratta dell’obbligo di “best execution” della Banca nell’esecuzione degli ordini del Cliente facendo, in particolare, riferimento al “Documento di sintesi sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini” adottata.
Art. 7 – Rendiconto.
La norma disciplina il rendiconto inviato dalla Banca per ogni ordine eseguito; è prevista l’approvazione tacita della documentazione da parte del Cliente, in mancanza di reclamo scritto motivato alla Banca entro 60 giorni.
Art. 8 – Comunicazione delle perdite
Nel caso in cui la Banca detiene un conto di un Cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in operazioni con passività potenziali la Banca informa il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli di 10%.
NORME SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI (declinate puntualmente
nell’ambito della sezione 6) Art. 1 – Oggetto del servizio.
Il servizio consiste nell’offerta al Cliente di strumenti finanziari promossi, collocati o distribuiti dalla Banca quali titoli di stato, strumenti finanziari di terzi (azioni od obbligazioni di nuova emissione oggetto di offerta al pubblico, azioni o quote di OICR).
Art. 2 – Informazioni e documentazione sugli strumenti finanziari collocati.
La norma disciplina gli obblighi informativi della Banca nei confronti del Cliente in relazione agli strumenti finanziari collocati, che vengono assolti mediante la consegna, prima dell’investimento, di specifiche schede informative e della documentazione d’offerta prescritta dalla normativa vigente.
Art. 3 – Adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari; sottoscrizione di quote o azioni di OICR.
La norma illustra, in particolare, le modalità per l’esecuzione di ordini inerenti a quote o azioni di OICR, e l’eventuale intestazione cumulativa di quote o azioni dello stesso OICR.
Art. 4 – Consulenza.
In abbinamento al servizio, la Banca è disponibile a prestare attività di consulenza (per maggiori dettagli in riferimento agli strumenti finanziari rientranti all’interno del perimetro di consulenza definito dalla Banca si veda la sezione 7). Sono escluse dal Servizio di Consulenza le operazioni disposte in via telematica o impartite mediante canale telefonico. Il servizio di consulenza su base non indipendente è fornito in regime di adeguatezza.
Art. 5 – Valutazione dell’appropriatezza.
Nel caso di strumenti finanziari al di fuori del perimetro di consulenza la Banca verifica comunque, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, che lo stesso abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario richiesto comporta, e informa il Cliente qualora ritenga che lo strumento non sia appropriato. Il cliente può comunque confermare la volontà di dare corso all’operazione assumendosene ogni responsabilità.
Art. 6 – Rendiconto.
La norma disciplina il rendiconto inviato dalla Banca per ogni ordine eseguito; è prevista l’approvazione tacita della documentazione da parte del Cliente, in mancanza di reclamo scritto motivato alla Banca entro 60 giorni.
Art. 7 – Comunicazione delle perdite
Nel caso in cui la Banca detiene un conto di un Cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in operazioni con passività potenziali la Banca informa il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli di 10%.
NORME SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA (declinate puntualmente nell’ambito della sezione 7)
Art. 1 – Oggetto del servizio.
La prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti è offerta in combinazione con la valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito tale valutazione è inserita nel rendiconto annuale inviato al cliente
La Banca presta il servizio di consulenza in abbinamento al servizio di “negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari” (disciplinato alla Sezione 5) e al servizio di “collocamento e distribuzione di strumenti finanziari” (disciplinato alla Sezione 6), mediante la prestazione di raccomandazioni personalizzate.
Sono escluse dal Servizio di Consulenza le operazioni disposte in via telematica o impartite mediante canale telefonico.
Art. 2 – Modalità di esecuzione del Servizio
La Consulenza è fornita dalla Banca sulla base delle informazioni fornite dal Cliente nel Questionario Mifid, sottoscritto dallo stesso Cliente ed allegato al presente contratto, circa la propria conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti per le tipologie di strumenti finanziari oggetto del presente contratto, circa la propria situazione finanziaria tra cui la capacità di sostenere le perdite e i propri obiettivi di investimento inclusa la tolleranza al rischio. Il Cliente è pienamente responsabile quanto alla completezza, congruità e veridicità delle informazioni di cui al questionario ed è consapevole che le Raccomandazioni Personalizzate vengono effettuate con un livello di precisione strettamente dipendente dalla completezza ed esattezza delle informazioni dallo stesso in quella sede fornite. La Banca provvederà ad aggiornare periodicamente le informazioni fornite dal Cliente e contenute nel Questionario Mifid allegato al presente Contratto, attraverso la compilazione e sottoscrizione del nuovo Questionario Mifid da parte del Cliente. Ogni Consulenza fornita dalla Banca al Cliente risulterà dalla Scheda Consulenza allegata all'attestazione cartacea dell’ordine
Art. 3 - Raccomandazioni personalizzate.
Si evidenzia in particolare che le raccomandazioni personalizzate non vincolano il Cliente, rimanendo di sua esclusiva competenza ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento; che inoltre non possono in nessun modo essere intese come una garanzia.
Art. 4 – Obblighi informativi.
La prestazione del servizio di consulenza è subordinata alla fornitura da parte del Cliente delle informazioni circa la sua conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento e strumenti finanziari, la situazione finanziaria tra cui la capacità di sostenere le perdite, gli obiettivi di investimento inclusa la tolleranza al rischio.
Art. 5 – Valutazione di adeguatezza.
La Banca, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, consiglia allo stesso le operazioni che:
a) corrispondano agli obiettivi di investimento del Cliente inclusa la sua tolleranza al rischio;
b) siano di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio, ragionevolmente prevedibile, connesso all’investimento consigliato e le perdite, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) siano di natura tale per cui il Cliente, sulle base delle proprie esperienze e conoscenze, possa comprendere i rischi inerenti all’operazione.
d) in caso di operazione inadeguata la Banca provvede ad informare per iscritto il Cliente di tale circostanza ed eventualmente delle ragioni per cui la prosecuzione dell’operazione comporti rischi significativi per il Cliente. Nel caso in cui il Cliente voglia comunque procedere con l’operazione sotto la propria responsabilità (manifestata per iscritto), la Banca procede alla valutazione dell’appropriatezza dell’operazione.
Art. 6 – Costi.
Il servizio di consulenza è gratuito per il Cliente.
SEZIONE 2 - CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DI INTERMEDIAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI
I costi e gli oneri applicati (condizioni personalizzate) trovano indicazione nel Documento di Sintesi relativo al contratto di Deposito a Custodia ed Amministrazione (Dossier Titoli) collegato al presente contratto ed acceso a parità di intestazione (CDG). Il Documento di Sintesi riepilogativo dei costi ed oneri applicati è oggetto di apposita sottoscrizione da parte della Clientela e costituisce il frontespizio del contratto di Deposito Xxxxxx a Custodia e Amministrazione.
La Banca, unitamente alle informazioni di cui sopra, comunica altresì:
a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dalla Banca o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;
b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.
I costi di cui alle lettere a) e b) sono rappresentati secondo gli aggregati definiti nell’allegato II al Regolamento Delegato 565/2017. Ai fini della lettera a) i pagamenti di terzi ricevuti dalla Banca in connessione con il servizio di investimento fornito a un cliente sono dettagliati separatamente e i costi e gli oneri aggregati sono sommati ed espressi sia come importo in denaro che come percentuale.
Gli eventuali incentivi percepiti dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento sono messi in evidenza in occasione di ogni singola operazione disposta a favore del cliente.
Fatti salvi gli obblighi stabiliti nell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le Banca che presta il servizio di investimento a clienti professionali ha facoltà di concordare con tali clienti un'applicazione limitata dei requisiti sui costi e oneri. Non è permesso di concordare tali limitazioni quando i servizi prestati sono di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio o quando, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato. Con riferimento alle controparti qualificate, la Banca ha facoltà hanno di concordare un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel presente articolo, ad eccezione del caso in cui, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato e la controparte qualificata intende offrirli ai suoi clienti.
SEZIONE 3 - NORME COMUNI AI SERVIZI
Art. 1 – Diligenza e correttezza.
2. L’attività di cui al presente contratto è svolta dalla Banca nel rispetto delle condizioni contemplate dalla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente in materia, avuto riguardo in particolare ai doveri di correttezza, trasparenza e diligenza nei confronti degli investitori.
Art. 2 – Rappresentanza.
5. Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei confronti della Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
6. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, e non sia trascorso il termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
7. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia certa.
8. L'autorizzazione del Cliente, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
Art. 3 – Cointestazione del rapporto.
6. Quando il rapporto è intestato a più persone, gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile.
7. Tutte le comunicazioni e le notifiche sono fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’indirizzo da costoro indicato e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
8. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso il termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
9. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia certa.
10. Nel caso di rapporto cointestato, sia con facoltà di firma congiunta che con facoltà disgiunta, il profilo finanziario determinato dagli appositi questionari è riferito all’esecutore che materialmente impartisce l’ordine.
Art. 4 – Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta.
6. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire le disposizioni, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
7. Per quanto concerne gli strumenti finanziari nominativi, i cointestatari con facoltà di disposizione disgiunta si conferiscono, salvo contraria disposizione, vicendevole e reciproco mandato ad operare sul deposito, con piena liberazione della Banca in ordine alle operazioni disposte dal singolo contestatario del rapporto riguardo agli strumenti finanziari intestati agli altri.
8. La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, non darà corso alle disposizioni che non le siano state impartite congiuntamente da tutti i cointestatari. L'opposizione non potrà essere fatta valere nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione e non sia trascorso il termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.
9. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei contestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
10. Nei casi di cui al comma precedente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Art. 5 – Condizioni economiche.
4. Il Cliente è tenuto a pagare alla Banca un compenso per i servizi svolti ai sensi del presente contratto, nonché a rimborsare alla stessa tutte le spese, anche di natura fiscale, relative allo svolgimento dei servizi medesimi.
5. Sono inoltre interamente a carico del Cliente le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
6. I compensi per i servizi svolti dalla Banca, i criteri di calcolo per la sua applicazione, le spese e tutti gli altri oneri a carico del Cliente, sono specificati nel prospetto delle condizioni per le operazioni d’intermediazione in strumenti finanziari.
7. I costi e gli oneri applicati alle specifiche operazioni sono indicati anche nei documenti ad esse relativi che il Cliente sottoscrive di volta in volta.
8. La Banca è autorizzata a provvedere, mediante addebito nel conto collegato al deposito, al regolamento di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti.
Art. 6 – Conferimento di ordini e istruzioni.
1. Gli ordini e le istruzioni del Cliente sono impartiti alla Banca per iscritto. All’atto del ricevimento dell’ordine/istruzione la Banca ne rilascia copia. Qualora gli ordini/istruzioni, ove la Banca vi consente, vengano impartiti telefonicamente e/o elettronicamente, tali ordini/istruzioni saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Ove la Banca vi consenta, gli ordini/istruzioni possono essere impartiti in via telematica, con modalità convenute a parte. Con riferimento agli ordini impartiti per iscritto, ovvero presso la sede o dipendenze della Banca, la Banca si riserva la facoltà di registrare gli stessi mediante appositi verbali, annotazioni scritte o altri supporti durevoli equivalenti. La Banca conserva tali registrazioni per un periodo di almeno cinque anni.
2. E’ in facoltà della Banca non eseguire un ordine/istruzione impartito dal Cliente; in tal caso la Banca ne dà immediata comunicazione motivata al Cliente.
3. Una volta impartiti, gli ordini/istruzioni possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.
Art. 7 – Autorizzazione della Banca ad agire anche in nome proprio.
1. Nello svolgimento dei servizi di investimento, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.
Art. 8 – Deposito degli strumenti finanziari.
1. Gli strumenti finanziari sono immessi nel deposito amministrato presso la Banca, disciplinato specificamente nella successiva Sezione 4.
2. Le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Cliente nell’ambito del servizio di collocamento e distribuzione sono depositate o registrate secondo le modalità previste dai relativi prospetti informativi o documenti d’offerta. In ogni caso, la Banca si riserva la facoltà di depositare
/ registrare / evidenziare le suddette quote od azioni nell’ambito del deposito di cui al comma 1.
Art. 9 – Variabilità del valore degli investimenti effettuati; rischi delle operazioni.
1. Ogni operazione disposta dal Cliente è effettuata dalla Banca per conto, a spese ed a rischio del Cliente medesimo; in particolare:
a) i servizi di cui al presente contratto non comportano alcuna garanzia da parte della Banca che il valore degli investimenti non subisca diminuzioni;
b) gli investimenti relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati e/o non trattati in Sistemi Multilaterali di Negoziazione possono comportare:
• il rischio di non essere facilmente liquidabili;
• la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Art. 10 – Esonero da responsabilità.
1. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta ad impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili, e - in ogni caso
- a ritardi dovuti a malfunzionamenti del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni per cause al di fuori del suo controllo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ritardi o cadute di linee dati, interruzioni, sospensioni, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, scioperi, cause di forza maggiore). In tali casi, la Banca informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e - su sua autorizzazione - procederà alla loro esecuzione alla ripresa dell’operatività, rispettando l’ordine cronologico delle disposizioni ricevute e ineseguite.
Art. 11 – Incentivi.
1. La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, nella fase di assistenza pre e post vendita di strumenti finanziari potrebbe versare a, o percepire da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o prestazioni non monetarie.
2. La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l’interesse del Cliente stesso.
3. L’esistenza, la natura e l’importo dei compensi, commissioni o prestazioni o, qualora l’importo non sia accertato, il relativo metodo di calcolo, sono comunicati al Cliente In via generale o all’atto dell’acquisto / sottoscrizione degli strumenti finanziari o servizi di investimento.
Art. 12 – Conflitti di interesse.
1. La Banca adotta una politica di gestione dei conflitti di interesse che consente di individuare, in riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati da o per conto della stessa, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti, e definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire, nell’ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti.
2. Il “Documento di sintesi sulla gestione dei conflitti di interesse” è stato consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente contratto, quale parte informativa integrante dello stesso; il Cliente può richiedere alla Banca, in ogni momento, maggiori dettagli al riguardo.
3. Quando le procedure adottate dalla Banca per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti di tale conflitto di interesse.
Art. 13 – Durata del contratto e recesso.
6. Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta. Il recesso è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall’esecuzione delle operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento.
7. La Banca può recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 15 giorni, mediante comunicazione scritta. Il recesso è efficace dal momento in cui il Cliente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.
8. La Banca ha facoltà di recedere dal presente contratto o di risolverlo, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Cliente, allorché:
d) il Cliente sia divenuto insolvente;
e) il Cliente abbia subito atti o provvedimenti pregiudizievoli, giudiziali o di qualunque altra natura;
f) il Cliente sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto.
Art. 14 – Modifiche al contratto.
2. Alla Banca è riconosciuta la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le condizioni, anche economiche, che regolano il presente contratto, previa comunicazione al Cliente mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte del Cliente. Le modifiche si intendono accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il diritto di recedere, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravi a suo carico, dal rapporto. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni in precedenza praticate. Il Cliente può comunicare alla Banca la propria richiesta di apportare modifiche al presente contratto. Se ritiene che le modifiche sono tali da comportare una radicale mutazione del rapporto, la Banca può richiedere la conclusione di un nuovo contratto, restando comunque salvo il suo diritto di recesso.
Le parti convengono che le modificazioni della normativa di carattere primario e di quella di carattere regolamentare verranno automaticamente recepite nel presente contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e della Banca.
Art. 15 – Invio di comunicazioni.
1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
2. Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto, presso la sede legale risultante dal Registro delle Imprese o la Filiale presso la quale è in essere il rapporto.
3. Le comunicazioni possono essere consegnate direttamente o inviate a mezzo di lettera raccomandata, telegramma o telefax.
Art.16 – Legge applicabile e Foro competente.
3. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
4. Salvo che il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi di legge, ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e di ogni sua successiva integrazione, sarà di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca.
Art. 17 – Identificazione degli azionisti (rif. Art. 83 duodecies Testo unico della Finanza)
1. La normativa vigente consente alle società quotate di richiedere agli intermediari, con il consenso dell'emittente, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, congiuntamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
2. Ai sensi dell'art. 83 duodecies del TUF, la Banca darà corso alle richieste - inoltrate da parte di società quotate - di comunicazione dei dati identificativi degli azionisti, fatta salva la facoltà da parte del Cliente di negare il consenso a tale comunicazione.
La presente sezione è applicabile solo ai Clienti che richiedono alla Banca di prestare il servizio di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari. Non si applica, quindi, agli strumenti finanziari dei quali il cliente abbia chiesto la consegna essendo prevista la produzione in forma cartacea (c.d. “materialità”).
Art. 1 – Oggetto del servizio.
2. Oggetto del servizio è il deposito a custodia ed amministrazione di strumenti finanziari. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati depositi).
Art. 2 – Strumenti finanziari oggetto del deposito.
4. Oggetto del deposito possono essere sia strumenti finanziari cartacei sia strumenti finanziari dematerializzati ai sensi della vigente normativa.
5. Nel caso di strumenti finanziari cartacei, il Cliente deve consegnarli materialmente presso la Dipendenza ove intrattiene il rapporto.
6. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile prende luogo della consegna degli strumenti medesimi ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi sono attuati attraverso iscrizioni contabili, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Art. 3 – Svolgimento del servizio.
6. La Banca custodisce gli strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi.
7. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione degli strumenti finanziari o versamento di conferimenti in denaro, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca, ove possibile, cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.
8. Per gli strumenti finanziari non quotati nelle Borse italiane, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
9. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole degli strumenti finanziari con congruo anticipo sulla scadenza.
10. La Banca ha facoltà di custodire gli strumenti finanziari in deposito ove essa ritiene più opportuno.
Art. 4 – Vincoli sul deposito.
2. Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Cliente.
Art. 5 – Inadempimento del Cliente.
6. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni di contenuto economico, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni.
7. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti spettatile ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3 cod. civ. realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario autorizzato a tali atti un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari depositati.
8. Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
9. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e accredita in conto o tiene il residuo a disposizione del Cliente.
10. I rimanenti strumenti finanziari restano in deposito alle stesse condizioni.
Art. 6 – Ritiro e trasferimento degli strumenti finanziari.
3. Per il parziale o totale ritiro o trasferimento presso altro intermediario degli strumenti finanziari il Cliente deve fare richiesta alla Dipendenza presso cui è costituito il rapporto. La Banca provvederà nel tempo ragionevolmente necessario anche in relazione alle situazioni contingenti e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La restituzione parziale o totale degli strumenti finanziari subdepositati a norma del successivo art. 8 potrà avvenire anche oltre il suddetto termine di 30 giorni in relazione alla necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dagli organismi subdepositari.
Art. 7 – Rendiconto.
4. La Banca invia al Cliente, con cadenza trimestrale, una comunicazione contenente il riepilogo dei titoli e strumenti finanziari in deposito. Su richiesta del cliente il rendiconto può essere fornito con una frequenza maggiore a costo di mercato. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni previste dalla normativa vigente:
a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o fondi detenuti dalla Banca per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto; b) la misura in cui eventuali strumenti finanziari o fondi della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli; c) l'entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati; d) una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà; e) una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di
proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia; f) il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dalla Banca con la massima diligenza possibile.
5. Trascorsi 60 giorni dal ricevimento senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo scritto motivato, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.
6. Il rendiconto sulle disponibilità liquide esistenti sul conto collegato al deposito è disciplinato dal relativo contratto.
Art. 8 – Subdeposito degli strumenti finanziari.
6. La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso organismi che ne permettano la custodia e l'amministrazione accentrata (Banca d'Italia, Monte Titoli o altri enti); detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.
7. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, allorché ne presentino i requisiti previsti dalla normativa vigente. In tal caso, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari relative a ciascun Cliente.
8. Tali evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.
9. Qualora si tratti di strumenti finanziari aventi caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità di tali strumenti finanziari - la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità.
10. Resta comunque inteso che, anche relativamente agli strumenti finanziari subdepositati, eventualmente immessi in un “conto omnibus” intestato alla Banca, questa rimane responsabile nei confronti del Cliente.
Art. 9 – Identificazione degli azionisti (rif. Art. 83 duodecies Testo unico della Finanza)
3. La normativa vigente consente alle società quotate di richiedere agli intermediari, con il consenso dell'emittente, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, congiuntamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
4. Ai sensi dell'art. 83 duodecies del TUF, la Banca darà corso alle richieste - inoltrate da parte di società quotate - di comunicazione dei dati identificativi degli azionisti, fatta salva la facoltà da parte del Cliente di negare il consenso a tale comunicazione.
SEZIONE 5 - NORME SPECIFICHE PER I SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI
Art. 1 – Oggetto del servizio.
1. I servizi di investimento disciplinati dalla presente Sezione consistono nella “negoziazione per conto proprio”, “esecuzione di ordini per conto dei clienti”, “ricezione e trasmissione di ordini” su strumenti finanziari.
a) Per “negoziazione per conto proprio” si intende l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta e in esecuzione di ordini del Cliente.
b) Per “esecuzione di ordini per conto dei clienti” si intende l’attività consistente nell’esecuzione da parte della Banca, mediante ricorso al mercato, degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente.
c) Per “ricezione e trasmissione di ordini” si intende l’attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi.
Art. 2 – Consulenza.
1. In relazione al servizio disciplinato nella presente Sezione, la Banca presta al Cliente attività di consulenza non indipendente. Il Servizio di Consulenza è prestato in riferimento ad un “perimetro” di strumenti finanziari e secondo modalità operative declinati nella successiva Sezione 7.
2. Sono escluse dal Servizio di Consulenza le operazioni disposte in via telematica o impartite mediante canale telefonico.
3. Il servizio di consulenza su base non indipendente è fornito in regime di adeguatezza.
Art. 3 – Valutazione dell’appropriatezza.
1. Ove il Cliente impartisca un ordine avente ad oggetto strumenti finanziari non ricompresi nell’ambito del “perimetro” di consulenza definito dalla Banca, la stessa, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, dà corso alla cosiddetta “valutazione di appropriatezza”, verificando che lo stesso abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario richiesto comporta.
2. Ai fini della verifica di cui al comma precedente, la Banca può fare affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
3. La Banca, qualora ritenga che lo strumento non sia appropriato per il Cliente, lo informa di tale circostanza. Qualora il Cliente intenda comunque dar corso all’operazione. Il cliente può comunque confermare la volontà di dare corso all’operazione assumendosene ogni responsabilità.
4. Nel caso di “Cliente professionale”, la Banca ha la facoltà di presumere che il medesimo abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti finanziari per i quali il Cliente è trattato come “Cliente professionale”.
Art. 4 – Mera esecuzione o ricezione ordini (Execution Only).
1. Il Cliente, in caso di utilizzo del canale online o del canale telefonico, impartisce ordini senza che la Banca abbia l’obbligo di valutare l’appropriatezza dello strumento o del servizio richiesto dal Cliente ove siano soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla normativa di riferimento:
- la negoziazione deve avere ad oggetto strumenti finanziari non complessi di cui all’articolo 25, paragrafo 4 della Direttiva 2014/65/UE;
- il servizio è prestato ad iniziativa del Cliente;
- la Banca ha informato il Cliente dei mancati benefici derivanti dall’operare in regime di appropriatezza;
- la Banca rispetta i propri obblighi in tema di conflitto di interessi.
2. I servizi, di cui alla presente Sezione, che possono essere prestati con la modalità di “Execution Only” sono l’esecuzione di ordini per conto dei clienti e la ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari.
Art. 5 – Gestione degli ordini.
1. La Banca tratta gli ordini per conto del Cliente in modo da assicurarne la trattazione rapida, corretta ed efficiente rispetto agli ordini impartiti da altri Clienti e agli interessi di negoziazione; a tal fine la Banca provvede a:
a) informare il Cliente delle eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini, non appena la Banca stessa venga a conoscenza di tali difficoltà;
b) con riguardo agli ordini eseguiti per conto del Cliente, registrare e assegnare tali ordini;
c) trattare gli ordini equivalenti dei Clienti tempestivamente ed in successione temporale, fatta salva l’ipotesi in cui tale trattamento sia reso impossibile per le caratteristiche dell’ordine e/o le condizioni di mercato oppure nel caso in cui gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente.
2. Gli ordini potranno essere di regola conferiti secondo le modalità indicate (ovvero per iscritto, telefonicamente o mediante canali telematici). All'atto del ricevimento degli ordini presso le proprie dipendenze, la Banca rilascia al Cliente un’attestazione su supporto duraturo contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie. Qualora gli ordini vengano impartiti per iscritto, ovvero presso la sede o dipendenza della Banca, la stessa si riserva la possibilità di registrarli mediante verbali, annotazioni scritte o altri supporti durevoli equivalenti. Il cliente si dichiara informato del fatto che, qualora la Banca si avvalga di tale possibilità, le relative conversazioni frontali saranno conservate per almeno 5 anni. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su supporto magnetico o equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche e le conserva per almeno 5 anni. Qualora gli ordini vengano impartiti tramite canali telematici, il cliente ha la possibilità di riprodurre su supporto duraturo gli elementi essenziali degli ordini.
Art. 6 – Esecuzione degli ordini.
1. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto i meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell’esecuzione dell’ordine. La Banca stabilisce l’importanza dei predetti fattori tenendo conto delle caratteristiche del Cliente e della relativa classificazione, delle caratteristiche dell’ordine del Cliente, delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine e delle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
2. La Banca consegna al Cliente il “Documento di sintesi sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini” adottata, sottoponendolo al consenso del Cliente.
3. La Banca si riserva la facoltà in via generale a procedere all’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
4. In ogni caso, qualora il Cliente nel conferimento dell’ordine impartisca istruzioni specifiche, la Banca si attiene alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.
Art. 7 – Rendiconto.
1. Per ogni operazione eseguita la Banca invierà prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
2. La Banca invierà ai Clienti trattati come “Clienti al dettaglio” un avviso di conferma dell’esecuzione dell’ordine entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da parte del terzo medesimo. L’avviso di conferma conterrà le informazioni di cui alla regolamentazione vigente.
3. La Banca è esonerata dall’inviare al Cliente l’avviso di conferma di cui al comma precedente qualora lo stesso contenga le medesime informazioni di un altro avviso di conferma che deve essere inviato al Cliente da parte di un soggetto diverso dalla Banca stessa.
4. Il Cliente avrà in ogni caso la facoltà di richiedere alla Banca informazioni circa lo stato del suo ordine.
5. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dal ricevimento.
Art. 8 – Comunicazione delle perdite
1. Nel caso in cui la Banca detiene un conto di un Cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in operazioni con passività potenziali la Banca informa il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli di 10%. La Banca invia al Cliente la comunicazione delle perdite con riferimento al singolo strumento, se non diversamente concordato con il cliente, entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo.
SEZIONE 6 - NORME SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 1 – Oggetto del servizio.
1. Il servizio ha per oggetto l’offerta al Cliente di strumenti finanziari e servizi di investimento tempo per tempo promossi, collocati o distribuiti dalla Banca, quali titoli di stato, strumenti finanziari emessi da terzi: a titolo esemplificativo, azioni od obbligazioni di nuova emissione oggetto di offerta al pubblico, azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
Art. 2 – Informazioni e documentazione sugli strumenti finanziari collocati.
1. Prima che sia effettuato l’investimento la Banca illustra e consegna al Cliente, ove prevista, una scheda informativa specifica sullo strumento finanziario, contenente le informazioni di dettaglio prescritte dalla regolamentazione vigente.
2. La documentazione d’offerta relativa all’adesione ad offerte pubbliche o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR deve, ove prescritto dalla normativa vigente, essere preventivamente consegnata dalla Banca al Cliente, ovvero messa a disposizione per la visione e memorizzazione su supporto duraturo in caso di operazione disposta in via telematica. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare l’investimento.
3. La documentazione di cui al comma precedente sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti o offerenti.
Art. 3 – Adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari; sottoscrizione di quote o azioni di OICR.
1. L’attività di offerta di strumenti finanziari e servizi di investimento rientranti nel servizio disciplinato nella presente Sezione, è effettuata dalla Banca in conformità degli specifici accordi di volta in volta assunti con gli emittenti o gli offerenti dei suddetti prodotti e servizi.
2. L’esecuzione degli ordini inerenti a quote o azioni di OICR avviene:
a) nei termini e secondo le modalità previste dai relativi documenti di offerta;
b) al prezzo determinato per il giorno dell’esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell’OICR stesso.
Art. 4 – Consulenza.
1. In relazione al servizio disciplinato nella presente Sezione, la Banca presta al Cliente attività di consulenza non indipendente. Il Servizio di Consulenza è prestato in riferimento ad un “perimetro” di strumenti finanziari e secondo modalità operative declinati nella successiva Sezione 7.
2. Sono escluse dal Servizio di Consulenza le operazioni disposte in via telematica o impartite mediante canale telefonico.
3. Il servizio di consulenza su base non indipendente è fornito in regime di adeguatezza
Art. 5 – Valutazione dell’appropriatezza.
1. Ove il Cliente impartisca un ordine avente ad oggetto strumenti finanziari non ricompresi nell’ambito del “perimetro” di consulenza definito dalla Banca, la stessa, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, dà comunque corso alla cosiddetta “valutazione di appropriatezza”, verificando che lo stesso abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario richiesto comporta.
2. Ai fini della verifica di cui al comma precedente, la Banca può fare affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
3. La Banca, qualora ritenga che lo strumento non sia appropriato per il Cliente, lo informa di tale circostanza. Qualora il Cliente intenda comunque dar corso all’operazione. Il cliente può comunque confermare la volontà di dare corso all’operazione assumendosene ogni responsabilità.
4. Nel caso di “Cliente professionale”, la Banca ha la facoltà di presumere che il medesimo abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti finanziari per i quali il Cliente è trattato come “Cliente professionale”.
Art. 6 – Rendiconto.
1. Per ogni operazione eseguita la Banca invierà prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine.
2. La Banca invierà ai Clienti trattati come “Clienti al dettaglio” un avviso di conferma dell’esecuzione dell’ordine entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da parte del terzo medesimo. L’avviso di conferma conterrà le informazioni di cui alla regolamentazione vigente.
3. La Banca è esonerata dall’inviare al Cliente l’avviso di conferma di cui al comma precedente qualora lo stesso contenga le medesime informazioni di un altro avviso di conferma che deve essere inviato al Cliente da parte di un soggetto diverso dalla Banca stessa.
4. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dal ricevimento.
Art. 7 – Comunicazione delle perdite
1. Nel caso in cui la Banca detiene un conto di un Cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in operazioni con passività potenziali la Banca informa il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli di 10%. La Banca invia al Cliente la comunicazione delle perdite con riferimento al singolo strumento, se non diversamente concordato con il cliente, entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo.
SEZIONE 7 - NORME SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA
Art. 1 – Oggetto del servizio.
1. Il servizio ha per oggetto la prestazione da parte della Banca del Servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari ai sensi dell'art. 1 comma 5septies del d.lgs. 58/98 'Testo Unico della Finanza' e successive modifiche ed integrazioni. Il servizio di consulenza offerto dalla Banca è prestato su base non indipendente. La prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti è offerta in combinazione con la valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito tale valutazione è inserita nel rendiconto annuale inviato al cliente
2. La Banca presta il servizio di consulenza in abbinamento al servizio di “negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari” (disciplinato alla Sezione 5) e al servizio di “collocamento e distribuzione di strumenti finanziari” (disciplinato alla Sezione 6), mediante la prestazione di raccomandazioni personalizzate.
3. L’attività di consulenza è prestata con riferimento al seguente “perimetro” di strumenti finanziari definito dalla Banca:
• Titoli di Stato Italiani in Euro
• Obbligazioni Sovranazionali in Euro
• Obbligazioni emesse da Banca Popolare Valconca
• Azioni o quote di OICR collocate dalla Banca ed oggetto di specifici accordi di distribuzione con le società emittenti, aventi ad oggetto la retrocessione alla Banca di una quota delle commissioni percepite. Si rimanda all’apposita sezione del sito internet della Banca nonché su richiesta presso le Filiali per una puntuale indicazione dei fornitori con i quali la Banca ha instaurato accordi di distribuzione.
• Prodotti finanziari assicurativi collocati dalla Banca. Si rimanda all’apposita sezione del sito internet della Banca nonché su richiesta presso le Filiali per una puntuale indicazione dei fornitori con i quali la Banca ha instaurato accordi di distribuzione.
• Operazioni di Pronti contro termine.
4. Sono escluse dal Servizio di Consulenza le operazioni disposte in via telematica o impartite mediante canale telefonico.
5. Il servizio di consulenza è predisposto e prestato avendo riguardo sia alle caratteristiche del Cliente e delle richieste dallo stesso avanzate, sia a quelle dell’operazione e dello strumento finanziario, con riferimento allo stato delle conoscenze e delle ragionevoli previsioni al momento della prestazione della consulenza.
Art. 2 – Modalità di esecuzione del Servizio
1. La Consulenza è fornita dalla Banca sulla base delle informazioni fornite dal Cliente alla Banca nell'intercorso colloquio preliminare e contenute nel Questionario Mifid, sottoscritto dallo stesso Cliente ed allegato al presente contratto, circa la propria conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti per le tipologie di strumenti finanziari oggetto del presente contratto, circa la propria situazione finanziaria tra cui la capacità di sostenere le perdite e i propri obiettivi di investimento inclusa la tolleranza al rischio.
2. Il Cliente è pienamente responsabile quanto alla completezza, congruità e veridicità delle informazioni di cui al questionario ed è consapevole che le Raccomandazioni Personalizzate vengono effettuate con un livello di precisione strettamente dipendente dalla completezza ed esattezza delle informazioni dallo stesso in quella sede fornite.
3. La Banca provvederà ad aggiornare periodicamente le informazioni fornite dal Cliente e contenute nel Questionario Mifid allegato al presente Contratto, attraverso la compilazione e sottoscrizione del nuovo Questionario Mifid da parte del Cliente. La Banca provvederà ad aggiornare, ogni dodici mesi – o comunque alla prima occasione utile successiva – le informazioni fornite dal Cliente, e contenute nei Questionari Mifid allegati al presente Contratto, attraverso la compilazione e sottoscrizione del nuovo Questionario Mifid. Resta fermo che la Banca, ai fini della valutazione di adeguatezza di cui all'art. 4 della presente Sezione, può fare affidamento sulle informazioni fornite in precedenza dal Cliente, a meno che tali informazioni non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
4. Ogni Consulenza fornita dalla Banca al Cliente risulterà dalla Scheda Consulenza, fornita su supporto durevole, allegata all'attestazione cartacea dell’ordine: in particolare in tale documento saranno riportati l'identificazione del Cliente o di chi agisce per lo stesso Cliente, il profilo finanziario del Cliente, la tipologia del servizio prestato (negoziazione in conto proprio, esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, collocamento), la tipologia dell'ordine di investimento (ad es. acquisto, sottoscrizione), l'identificazione dello strumento finanziario oggetto dell'ordine e la relativa quantità (o il controvalore di tale quantità), il prezzo unitario (valore o numero) dello strumento finanziario ed eventuali fatti o circostanze rilevanti emersi nell’ambito del servizio di Consulenza, la dichiarazione di adeguatezza effettuata dalla Banca che specifichi la consulenza prestata e indichi le motivazioni sottese alla raccomandazione ovvero la rispondenza della stessa alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente, nonché le eventuali Raccomandazioni Personalizzate proposte dalla Banca all’esito della Consulenza. Copia della Scheda Consulenza, sottoscritta dal Cliente per presa visione e ricevuta, verrà conservata dalla Banca e fornirà piena prova di quanto avvenuto in occasione della Consulenza fornite in quella sede.
5. Il Cliente prende atto ed è consapevole che solo con la compilazione della Scheda Consulenza si considererà prestata l’attività di Consulenza da parte della Banca i cui contenuti saranno quelli indicati nella Scheda stessa.
6. Il Cliente prende atto che la Banca si deve astenere per legge dal prestare il servizio di consulenza quando non ottiene dallo stesso Cliente tutte le informazioni previste nella presente Sezione.
7. A fronte della prestazione del servizio di consulenza il Cliente non deve pagare alcuna specifica commissione in quanto la Banca trae un ritorno economico dallo sviluppo che tale servizio di consulenza apporta agli altri servizi di investimento e distribuzione prestati dalla Banca a fronte dei quali il Cliente corrisponderà le commissioni indicate nel documento “Informativa MIFID precontrattuale” allegato al presente contratto.
8. La Consulenza effettuata dalla Banca al Cliente mantiene validità temporale solo nell'ambito della stessa giornata in cui è stato prestato il servizio di consulenza.
Art. 3 – Raccomandazioni personalizzate.
1. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico mediante canali di distribuzione.
2. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il Cliente, rimanendo di sua esclusiva competenza ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.
3. La raccomandazione da parte della Banca non può in nessun modo essere intesa come una garanzia.
Art. 4 – Obblighi informativi.
1. La prestazione del servizio è subordinata alla fornitura da parte del Cliente, mediante compilazione di apposito “questionario di adeguatezza”, delle informazioni circa la sua conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento e strumenti finanziari, la situazione finanziaria tra cui la capacità di sostenere le perdite, gli obiettivi di investimento inclusa la tolleranza al rischio. Ove non ottenga dette informazioni, la Banca si astiene dallo svolgimento del servizio.
2. E’ obbligo del Cliente fornire alla Banca informazioni aggiornate, veritiere e complete e a comunicare, tempestivamente, qualsiasi variazione utile allo svolgimento del servizio di consulenza da parte della Banca.
3. In caso di cointestazione del rapporto sia a facoltà congiunta che con facoltà disgiunta, ogni cointestatario è direttamente responsabile di provvedere per proprio conto all’aggiornamento delle informazioni rilasciate tempo per tempo alla Banca.
Art. 5 – Valutazione di adeguatezza.
1. La Banca, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, consiglia allo stesso le operazioni che:
a) corrispondano agli obiettivi di investimento del Cliente inclusa la sua tolleranza al rischio;
b) siano di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio, ragionevolmente prevedibile, connesso all’investimento consigliato e le perdite, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) siano di natura tale per cui il Cliente, sulle base delle proprie esperienze e conoscenze, possa comprendere i rischi inerenti all’operazione.
2. Ai fini della verifica di cui sopra la Banca fa affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
3. La Banca, qualora consigli operazioni ad un Cliente trattato come “Cliente professionale”, presume che lo stesso abbia il livello necessario di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti l’operazione consigliata.
4. La Banca, qualora consigli operazioni ad un Cliente trattato come “Cliente professionale di diritto”, presume che lo stesso sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibilmente con i propri obiettivi di investimento.
5. In caso di operazione inadeguata la Banca provvede ad informare per iscritto il Cliente di tale circostanza.
Art. 6 – Costi.
1. Il servizio di consulenza non comporta costi o oneri a carico del Cliente.
PARTE III – OPZIONI DEL CLIENTE/ADESIONE
Con la presente, io/noi sottoscritti premesso che
• in base alle informazioni da me/noi fornite, mi/ci avete comunicato la mia/nostra classificazione, ai fini della vigente normativa in materia di prestazione di servizi di investimento e accessori, quale/i Cliente/i informandomi/ci della facoltà di richiedere una diversa classificazione, nei termini e con le modalità previste nella Parte I, Sezione 4 “Informazioni sulle modalità di classificazione della Clientela”; la lettera di classificazione si trova allegata al presente documento a farne parte integrante e sostanziale;
• in tempo utile prima della stipulazione del presente contratto, mi/ci avete illustrato e consegnato copia del presente "Documento informativo e contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori”, recante le informazioni previste dalla normativa di legge e regolamentare, ossia:
Parte I: Documentazione informativa, composta da: Principale normativa di riferimento; Informazioni sulla banca e i suoi servizi; Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei Clienti; Informazioni sulla modalità di classificazione della clientela; Informazioni sulla modalità e i tempi di trattazione dei reclami; eventuale risoluzione stragiudiziale di controversie; Informazioni sugli strumenti finanziari; Informazioni su costi, oneri e incentivi; Documento di sintesi sulla gestione dei conflitti di interesse; Documento di sintesi sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini;
Parte II: Disciplina contrattuale, composta da: Documento di sintesi delle condizioni contrattuali; Norme comuni ai servizi; Norme specifiche per il servizio di deposito di strumenti finanziari a custodia ed amministrazione; Norme specifiche per i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari; Norme specifiche per il servizio di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari; Norme specifiche per il servizio di consulenza;
Parte III: Opzioni del Cliente/Adesione;
Allegati: Classificazione e profilatura del cliente, composti da:
• lettera di classificazione;
• questionario di adeguatezza: in relazione al quale:
o Vorrà/Vorrete rendere note alla Banca tutte le variazioni significative delle informazioni fornite.
o Sono/siamo consapevoli che nel caso di rapporto cointestato, sia con facoltà di firma congiunta che con facoltà di firma disgiunta, il profilo finanziario di cui agli appositi questionari è riferito all’esecutore che materialmente impartisce l’ordine, quale risulta dalle dichiarazioni espresse allo scopo dall’interessato
o Attesto/attestiamo di aver ricevuto la copia a me/noi spettante della scheda informativa allegata, che riporta correttamente le risposte fornite.
o Sono/siamo consapevoli che tale scheda sostituisce integralmente eventuali altre da me/noi precedentemente sottoscritte.
o Sono/siamo consapevoli che in caso di cointestazione del rapporto sia a facoltà congiunta che con facoltà disgiunta, ogni cointestatario è direttamente responsabile di provvedere per proprio conto all’aggiornamento delle informazioni rilasciate tempo per tempo alla Banca.
o Mi/Ci impegno/impegniamo a comunicare tempestivamente ogni futura variazione circa le informazioni riportate nella presente scheda informativa.
Tale documento è stato da me/noi letto e ben compreso in ogni sua parte, e dichiaro/dichiariamo di accettarlo integralmente.
Ai sensi della vigente normativa regolamentare:
[ ] se "Cliente al dettaglio": Vi ho/abbiamo fornito indicazioni ed informazioni circa la mia/nostra conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento e strumenti finanziari, la mia/nostra situazione finanziaria e i miei/nostri obiettivi di investimento, sulla base delle quali avete compilato apposito “questionario di adeguatezza”, allegato al presente documento a farne parte integrante e sostanziale; prendo/prendiamo atto dell’avvertenza di comunicarVi ogni variazione significativa delle informazioni fornite;
[ ] se "Cliente professionale": prendo/prendiamo atto e convengo/conveniamo che, ai sensi della vigente normativa e giusta quanto indicato nella Sezione 5, art. 3, comma 4 e nella Sezione 6, art. 5, comma 4, presumete che io/noi possiedo/possediamo il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti finanziari di volta in volta disposti/richiesti nell'ambito del presente Contratto;
Ho/abbiamo preso nota che le informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari collocati/distribuiti dalla Banca sono contenute nelle schede informative specifiche sui singoli strumenti finanziari, ove previste, che mi/ci consegnerete a parte prima della sottoscrizione;
Vi conferisco/conferiamo l’incarico di:
[ ] prestare il servizio di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari, mediante l’apertura di un deposito intestato come indicato alla pagina iniziale del presente Documento;
[ ] prestare i servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari che Vi saranno impartiti, secondo quanto indicato nel “Documento di sintesi sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini” (Parte I, Sezione 9, del presente documento) e nei termini ed alle condizioni previste nel presente contratto;
[ ] prestare i servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari che Vi saranno impartiti, secondo quanto indicato nel “Documento di sintesi sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini” (Parte I, Sezione 9, punto 4, del presente documento) e nei termini ed alle condizioni previste nel presente contratto, con la modalità di “execution only”; al riguardo mi/ci avete informato che nel prestare il servizio con tale modalità non siete tenuti a valutare l’appropriatezza e che pertanto non beneficeremo della protezione offerta dalle relative disposizioni;
[ ] prestare il servizio di collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, nei termini e alle condizioni di cui al presente contratto,
[ ] prestare il servizio di consulenza, nei termini e alle condizioni di cui al presente contratto, con le seguenti ISTRUZIONI COMPLEMENTARI allo svolgimento del rapporto COMUNICAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI
Ai sensi dell'art. 83 duodecies del TUF, in riferimento alle richieste, che dovessero pervenire alla Banca, di comunicazione dei dati identificativi degli azionisti, [ ] il/i sottoscritto/i da/danno [ ] nega/negano il consenso.
Inoltre, con riferimento a quanto sopra:
• dichiaro/dichiariamo di avere precedentemente ricevuto, nell'ambito dell'informativa precontrattuale, copia del presente testo;
• dichiaro/dichiariamo di essere informato che la Banca ha provveduto a richiedere, qualora persona giuridica, il relativo codice LEI (Legal Entity Identifier) necessario per l’ottemperamento degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente verso gli Organismi di Vigilanza e che la mancata comunicazione del codice LEI, laddove dovuto, può comportare l’esonero della Banca dal fornire i servizi di investimento nonché la possibilità, da parte della Banca stessa, di rivalersi sul cliente stesso in caso di eventuali sanzioni ricevute. Il Cliente si fa carico di comunicare anche ogni eventuale modifica intervenuta sul codice LEI;
• prendo atto che in caso di rescissione dal contratto prima della fine dell’anno le informazioni a consultivo degli oneri e spese carico del Cliente saranno rendicontate con la spedizione del rendiconto di fine anno;
• autorizzo/autorizziamo la Banca ad agire per mio/nostro conto anche in nome proprio;
• ho/abbiamo preso atto che nel caso di rapporto cointestato, sia con facoltà di firma congiunta che con facoltà di firma disgiunta, il profilo finanziario di cui agli appositi questionari è riferito all’esecutore che materialmente impartisce l’ordine, quale risulta dalle dichiarazioni espresse allo scopo dall’interessato;
• ho/abbiamo preso atto senza rilievi che la Banca potrebbe versare a o percepire da un soggetto diverso dal Cliente, compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, a fronte dei servizi forniti e che l’esistenza, la natura e l’importo di tali compensi, commissioni o prestazioni, mi/ci saranno previamente comunicati all’atto dell’acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziari;
• ho/abbiamo preso visione del “Documento di sintesi sulla gestione dei conflitti di interesse”, sul quale non ho/abbiamo obiezioni o rilievi da esprimere;
• ho/abbiamo preso visione del “Documento informativo di sintesi sulla strategia di esecuzione degli ordini”, ed esprimo/esprimiamo il mio/nostro consenso al riguardo;
• sono/siamo consapevoli che il prospetto riepilogativo delle condizioni economiche che regolano il presente contratto ci è stato messo a disposizione in fase precontrattuale tramite il Foglio Informativo/Documento di Sintesi precontrattuale del “Deposito Titoli custodia e amministrazione” e che il prospetto riepilogativo delle condizioni economiche personalizzate applicate (Documento di Sintesi Contrattuale) sarà oggetto di specifica sottoscrizione in fase di contrattualizzazione del rapporto di “Deposito Xxxxxx a Custodia e Amministrazione";
• autorizzo/autorizziamo in via generale la Banca a procedere all’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
• ho/abbiamo preso atto che sono escluse dal servizio di consulenza le operazioni estranee al “perimetro” di consulenza puntualmente declinato nell’ambito della Sezione 7 del presente Contratto, nonché le operazioni disposte telematicamente nonché impartite mediante canale telefonico;
• sono/siamo consapevoli che il presente contratto è composto da:
• la Parte I (Documentazione informativa), la Parte II (Disciplina contrattuale) e la Parte III (Opzioni del cliente/adesione);
• “Lettera di classificazione”, per ciascun intestatario del rapporto;
• “questionario MiFID”;
tutte inscindibilmente unite tra loro con l’apposizione di speciale fascetta olografica e costituenti un documento unitario di più pagine riferibile al Cliente e alla Banca nel suo intero contenuto.
• Confermo/confermiamo che un esemplare del presente documento mi/ci viene rilasciato debitamente sottoscritto per accettazione da persona autorizzata a rappresentare la Banca
Distinti saluti
Data GG/MM/ANNO
Firma
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Dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., nonché ai sensi dell’art. art. 85, comma 2, del TUF, le seguenti condizioni:
Parte II - Sezione 3
• art. 2, comma 2 e art. 3, commi 2 e 3 (revoca, modifica, rinuncia e cessazione delle facoltà di rappresentanza; comunicazioni ai cointestatari);
• art. 4, commi 2 e 4 (forma ed effetti delle opposizioni in caso di cointestazione);
• art. 6, comma 3 (facoltà della Banca di non eseguire motivatamente un ordine del Cliente);
• art. 10 (esonero da responsabilità per la Banca per cause ad essa non imputabili);
• art. 13 (durata del contratto e recesso);
• art. 14 (facoltà per la Banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche);
• art. 16 (foro competente); Parte II – Sezione 4
• art. 7, comma 2 (approvazione tacita della posizione di conto);
• art. 8 (subdeposito e raggruppamento degli strumenti finanziari; restituzione di strumenti finanziari della stessa specie e quantità); Parte II - sezione 5
• art. 4 (servizi di investimento prestati con la modalità di “mera esecuzione” a fronte di operazioni impartite mediante canale telefonico o canale online con esonero della Banca dalla valutazione dell’appropriatezza dell’operazione);
• art. 9 , comma 5 (approvazione tacita della documentazione delle operazioni eseguite); Parte II - sezione 6
• art. 7 , comma 4 (approvazione tacita della documentazione delle operazioni eseguite).
Firma
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Spazio riservato alla Filiale che ha raccolto la proposta contrattuale
Firme assunte da Cognome e Nome Operatore Matricola dopo l'identificazione dei firmatari e assolvendo agli obblighi in materia di antiriciclaggio
Data
Firma
Spazio riservato alla Banca per accettazione
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Questionario MiFID 2018 di
Ai sensi della disciplina MiFID, la Banca deve operare nel miglior interesse del proprio cliente, orientandolo verso strumenti e prodotti di investimento adeguati alla sua propensione al rischio ed all'orizzonte temporale previsto. Il presente questionario ha la finalità di determinare il profilo di rischio del cliente. A tal fine, per rendere tale verifica efficace, è necessario che il cliente fornisca informazioni complete ed accurate.
Cliente:
Attestazione Classificazione MiFID
La normativa MiFID prevede la classificazione di tutti i clienti in tre categorie: "clienti al dettaglio", "clienti professionali" e "controparti qualificate".
A ciascuna categoria e' attribuito un diverso grado di protezione in funzione del differente livello di esperienza, competenza e conoscenza degli strumenti finanziari. In particolare il cliente avrà il più elevato livello di protezione se classificato come "cliente al dettaglio", un parziale livello di protezione se classificato come "cliente professionale" ed il minor livello di protezione se classificato come "controparte qualificata". In base alle informazioni da Lei/Voi forniteci e a quelle in nostro possesso Le/Vi abbiamo attribuito la seguente classificazione MiFID.
Si precisa inoltre che la normativa MiFID prevede la possibilità, su richiesta del cliente o per iniziativa della Banca, di variare il livello di protezione legato alla classificazione assegnata, nei limiti e con le modalità illustrate nel documento informativo e contrattuale, parte I, sezione 4 "Informazioni sulle modalità di classificazione della clientela" .
Nello specifico sono possibili i seguenti cambiamenti di classificazione:
• da cliente al dettaglio a cliente professionale;
• da cliente professionale a cliente al dettaglio;
• da controparte qualificata a cliente professionale;
• da controparte qualificata a cliente al dettaglio.
La filiale presso la quale intrattiene/intrattenete il Vostro rapporto, rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. Cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.
Banca Popolare Valconca ScpA
Classificazione:
Data
Firma