CONTRATTO Dl TRASPORTO
Stipulato a San Xxxxxx Xxxxxxxx in data XX/XX/XXX tra
SNAM RETE GAS S.p.A.
Società con unico socio con sede legale in Xxxxxx X. Xxxxxxx, 0, 00000 - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (Ml) Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v. Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n.10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA 10238291008 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. in persona del legale rappresentante (ovvero, in persona del procuratore abilitato)
(qui di seguito denominata "Snam Rete Gas")
Nome Compagnia
con sede legale in ………. ………….
Capitale sociale ……………………..
EIC Code ………………..
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di ............ n. .............
R.E.A. .......... n. ...........
Partita IVA ....................
Codice di Accisa ...........................
in persona del legale rappresentante (ovvero, in persona del procuratore abilitato) XXXXXXXXX
(qui di seguito denominata "Utente")
(Snam Rete Gas e l’Utente di seguito singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti")
Premesse
Snam Rete Gas svolge l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale sulla propria rete di metanodotti secondo le regole definite dalla normativa comunitaria e nazionale, ivi comprese le delibere dell’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche “ARERA”) nonché nel Codice di Rete di Snam Rete Gas (di seguito: "Codice di Rete"), approvato dall’ARERA con Delibera n. 75/03, e suoi successivi aggiornamenti, e pubblicato sul sito internet di Snam Rete Gas.
L' Utente è soggetto utilizzatore del sistema gas ed è interessato ad acquistare capacità di trasporto da Snam Rete Gas per uso proprio o per cessione ad altri.
Con il presente Contratto di trasporto (di seguito il "Contratto") le Parti intendono convenire i termini e le condizioni che regoleranno il servizio di trasporto che verrà reso da Snam Rete Gas in favore dell'Utente.
In data 5 luglio 2021 Snam Rete Gas ha avviato la Procedura di Capacità Incrementale come previsto dal Capitolo V del Regolamento Europeo 459/2017 (di seguito “CAM NC”).
In data 31/10/2022 Snam Rete Gas (unitamente agli altri trasportatori interessati) ha pubblicato la Proposta di Progetto di capacità incrementale relativo al punto di importazione di Melendugno, provvedendo alla trasmissione della stessa alle Autorità di regolazione competenti (“Proposta di Progetto”), per approvazione
In particolare l’ARERA ha provveduto ad approvare la Proposta di Progetto con delibera 548/2022/R/gas;
Nel corso del mese di Settembre 2023, Snam Rete Gas (unitamente agli altri trasportatori interessati) ha pubblicato la Proposta di Progetto seconda fase vincolante di capacità incrementale relativo al punto di importazione di Melendugno, provvedendo alla trasmissione della stessa alle Autorità di regolazione competenti (“Proposta di Progetto seconda fase vincolante”), per approvazione;
In particolare, l’ARERA ha provveduto ad approvare la Proposta di Progetto seconda fase vincolante con delibera 438/2023/R/gas;
In attuazione della Proposta di Progetto seconda fase vincolante, Snam Rete Gas ha avviato la “Fase informativa”, fase preparatoria di trasmissione di informazioni e di scambio della documentazione - di seguito “Periodo di Registrazione” - propedeutica alla successiva presentazione delle offerte (“Presentazione delle Offerte”). Durante il Periodo di Registrazione che, – ai sensi della Proposta di Progetto seconda fase vincolante – ha avuto luogo dal 20 ottobre al 01 dicembre 2023, l’Utente ha presentato (i) una garanzia bancaria incassabile a prima richiesta, emessa da un istituto finanziario Italiano o una filiale di una banca estera o compagnia assicurativa estera con un merito creditizio minimo di BBB- a Standard and Poor's x Xxxxx Ratings, Baa3 a Moody's o BBB low a DBRS e/o (ii) un deposito cauzionale non fruttifero, per un controvalore in ogni caso pari o superiore al 20% del massimo corrispettivo annuale della capacità che l’Utente intende richiedere tramite un’Offerta Vincolante per la realizzazione di capacità di trasporto incrementale presso il Punto di Entrata di Mazara del Vallo (Misuratore XXXXXX; EIC Code XXXXXXX), interconnesso con il metanodotto XXXXXX e/o Gela (Misuratore XXXXXX; EIC Code XXXXXXX), interconnesso con il metanodotto XXXXXX (“Prima Garanzia”);
Successivamente durante la Finestra di Presentazione delle Offerte che – ai sensi della Proposta di Progetto seconda fase vincolante– ha avuto luogo tra il 16 dicembre e il 22 dicembre 2023, l’Utente ha presentato un’Offerta Vincolante attraverso l’Allegato 7B secondo i contenuti della sezione E.2 della Proposta di Progetto seconda fase vincolante;
A seguito della Presentazione delle Offerte vincolanti, TAP, SRG e DESFA hanno proceduto alla valutazione delle offerte, all'allocazione preliminare della capacità, al Test Economico (EVT), e alla conseguente individuazione dei soggetti assegnatari di capacità tra i quali l’Utente, dovendo quindi provvedere alla stipula del relativo Contratto di trasporto.
Ciò premesso, le Parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1
PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. L’Utente, pertanto, si impegna a informare tempestivamente Snam Rete Gas di ogni variazione di quanto comunicato attraverso gli allegati al presente Contratto.
Articolo 2
DEFINIZIONI
I termini con la lettera maiuscola utilizzati nel presente Contratto, ove non diversamente definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel glossario del Codice di Rete e nella Proposta di Progetto seconda fase vincolante.
Articolo 3
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto ha per oggetto:
la messa a disposizione da parte di Snam Rete Gas delle capacità di trasporto con la conseguente acquisizione di quota parte di dette capacità da parte dell’Utente che ne sia risultato aggiudicatario;
nonché le ulteriori prestazioni connesse al trasporto del gas naturale consegnato dall'Utente a Snam Rete Gas e riconsegnato da Snam Rete Gas all'Utente secondo le modalità definite nel Codice di Rete.
L'obbligazione di trasporto non impone la riconsegna dello stesso gas consegnato, ma obbliga alla riconsegna di quantità di gas equivalenti in termini di energia, tenuto conto delle previsioni regolatorie in vigore.
Articolo 4
ENTRATA IN ESERCIZIO
Relativamente alla Proposta di Progetto seconda fase vincolante, approvata dall’ARERA con delibera 438/2023/R/gas, le capacità previste dalla medesima Proposta di Progetto seconda fase vincolante non richiedono nessun intervento infrastrutturale in quanto risultano già disponibili. Pertanto, è stimato che la capacità di trasporto sia messa a disposizione entro la data stimata di entrata di esercizio ("Data di Messa a Disposizione") in accordo all’Allegato 2B.
Articolo 5
FORZA MAGGIORE – SISTEMI INFORMATIVI
Nei casi di Forza Maggiore troveranno applicazione, le previsioni del Capitolo 19.4 del Codice di Rete Snam Rete Gas.
Con riferimento a quanto previsto al capitolo 19, par. 2 e 4 del Codice di Rete in tema di limitazione della responsabilità e forza maggiore, si precisa che il Trasportatore non risponde delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da interruzioni dei servizi informatici messi a disposizione dell’Utente in esecuzione del Contratto dovute a causa di forza maggiore o ad altra causa non imputabile al Trasportatore medesimo, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo: sospensione, rallentamento o cattivo funzionamento del servizio telefonico, o di erogazione dell’energia elettrica, malfunzionamenti della rete internet o del fornitore del servizio internet, ovvero del software utilizzato per lo svolgimento dello specifico servizio informatico, serrate o scioperi, anche del personale del Trasportatore, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di Autorità nazionali o estere, provvedimenti o atti di natura giuridica o fatti di terzi, ivi compresi attacchi cyber ai sistemi informatici, o altre cause non direttamente imputabili al Trasportatore.
L’Utente si impegna per tutta la durata del presente Contratto a garantire adeguati livelli di sicurezza della propria rete e dei sistemi informativi utilizzati, al fine di preservare la riservatezza e l’integrità dei dati nonché la disponibilità dei servizi prestati o accessibili tramite tale rete o sistemi informativi. Allo stesso tempo, l’Utente si impegna a emanare idonee disposizioni ai propri dipendenti, rappresentanti, incaricati, collaboratori, consulenti, Subappaltatori, Subcontraenti, e/o società affiliate, che a qualsiasi titolo accedono alla rete o ai sistemi informatici, in ordine al corretto utilizzo della rete, dei sistemi informativi e dei dati del committente.
Nel caso in cui si verifichino eventi dai quali possa derivare una compromissione dei livelli di sicurezza garantiti al Trasportatore, l’Utente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Trasportatore medesimo, fornendo osservazioni e documenti riguardanti i livelli di sicurezza delle reti e dei sistemi e le eventuali misure per il relativo ripristino.
Del pari, nel caso in cui il Trasportatore individui una compromissione dei livelli di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell’Utente, che potrà anche essere desunta da informazioni pubbliche e che potrebbe avere diretti impatti sulla sicurezza del Trasportatore, sarà tenuta a comunicarlo all’Utente, con contestuale richiesta di fornire, entro i successivi 15 giorni, osservazioni e documenti riguardanti i livelli di sicurezza delle reti e dei sistemi e le eventuali misure per il relativo ripristino.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente Articolo, l’Utente si impegna a provvedere alla tempestiva messa in sicurezza della propria rete e dei propri sistemi informativi, in particolare con riferimento alla parte degli stessi interessata/utilizzata nell’ambito dei rapporti in essere col Committente.
In caso di impossibilità di ripristino degli adeguati livelli di sicurezza ovvero nel caso in cui tali livelli non siano più ritenuti adeguati dal Trasportatore, quest’ultimo si riserva la facoltà di verificare se ricorrano i presupposti per la risoluzione del Contratto ai sensi del Capitolo 4, paragrafo 3.1.4, del Codice di Rete, fermi i diritti per il risarcimento degli eventuali danni, derivanti da comportamenti dell’Utente qualificabili come dolo o colpa grave.
Con riferimento a quanto previsto da questo articolo, sono fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla regolazione e dal Codice di Rete pro tempore vigente.
Articolo 6
CONDIZIONI SOSPENSIVE, ENTRATA IN ESERCIZIO E DURATA DEL CONTRATTO
L’efficacia del Contratto è soggetta all’avveramento delle seguenti condizioni sospensive:
la definizione degli impegni di capacità (quantità e durata) attraverso la notifica dell’Allegato 8B da parte di Snam Rete Gas all’Utente entro il 18 gennaio 2024; e
l’invio da parte dell’Utente delle garanzie finanziarie indicate all’articolo 7 entro il 31 gennaio 2024.
Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora una delle condizioni sospensive indicate al paragrafo 6.1. non si avveri o non ne sia stata fatta rinuncia da parte di Snam Rete Gas entro i predetti termini, il Contratto sarà definitivamente inefficace.
Nel caso in cui il presente Contratto non dovesse diventare efficace per mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'articolo 6.1 b), si applicherà la previsione di Snam Rete Gas secondo quanto indicato al paragrafo 7.3.
Il presente Contratto avrà la stessa durata degli impegni di capacità che saranno definiti nell’Allegato 8B.
Articolo 7
IMPEGNI
Le capacità di trasporto conferite dall'Utente in corrispondenza del Punto di Entrata di Mazara e/o Gela, attraverso la sottoscrizione del presente Contratto, sono quelle definite all'interno dell’Allegato 8B “Capacità Allocata”.
A seguito dell’esito positivo del Test Economico comunicato entro il 18 Gennaio 2024, l’Utente a cui è stata allocata capacità si è impegnato a fornire, entro il 31 gennaio 2024, le Garanzie Contrattuali definite al punto (i) o al punto (ii) come di seguito specificato:
Due garanzie bancarie incassabili a prima richiesta, emesse da un istituto finanziario italiano o una filiale di una banca estera o compagnia assicurativa estera con un merito creditizio minimo di BBB- a Standard and Poor's x Xxxxx Ratings, Baa3 a Moody's o BBB low a DBRS rispettivamente pari a:
[1/3] oppure [2/3] oppure [100%] come previsto nel codice di rete di Snam al capitolo 5, paragrafi 1.3.4 e 1.3.5 del massimo corrispettivo annuale della capacità allocata tramite l’Allegato 8B; e
3% del massimo corrispettivo annuale della capacità allocata tramite l’Allegato 8B.
Un deposito cauzionale non fruttifero uguale in valore alle due garanzie bancarie incassabili a prima richiesta del paragrafo 7.2 (i).
A seguito della presentazione delle garanzie bancarie e/o dei depositi cauzionali sopra descritti, Snam Rete Gas provvederà a restituire la Prima Garanzia fornita nel Periodo di Registrazione.
L'Utente riconosce che in caso di mancata presentazione – totale o parziale – delle garanzie bancarie o del deposito cauzionale descritti all’articolo 7.2, sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo pari al 20% del massimo corrispettivo annuo della capacità incrementale richiesta nell’Allegato 8B.
Articolo 8
CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente Contratto verrà determinato applicando, per ciascun Anno Termico di validità: (i) le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale approvate dall'ARERA; nonché (ii) il premio d’asta nei termini specificati alla sezione “Bid Ranking” di cui al paragrafo E.4 della Proposta di Progetto seconda fase vincolante.
Articolo 9
CODICE Dl RETE
I servizi di cui al precedente articolo 3 sono disciplinati dal presente Contratto e dal Codice di Rete, nella sua versione pro tempore vigente. Snam Rete Gas e l'Utente dichiarano di essere a piena conoscenza dei contenuti del Codice di Xxxx e si impegnano ad applicarlo e rispettarlo.
Articolo 10
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE
L'Utente dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione1, "il Codice Etico" e il "Modello 231" di Snam Rete Gas (consultabili e stampabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx) e la "Linee Guida Anticorruzione" di Snam S.p.A. (consultabili e stampabili sul sito internet xxx.xxxx.xx).
Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Utente si impegna:
ad astenersi dal dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di Snam e/o Controllate2, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico di Snam Rete Gas e dalle "Linee Guida Anticorruzione" di Snam S.p.A.;
in ogni caso a comunicare senza indugio qualsiasi richiesta o tentata richiesta o dazione o promessa di quanto indicato sub (a), indipendentemente da ogni valutazione sulla conformità o meno al Codice Etico di Snam Rete Gas e alle "Linee Guida Anticorruzione" di Snam S.p.A.;
ad astenersi dal concludere accordi direttamente con Personale del Gruppo Snam3 o suoi Familiari4 o società ad essi riconducibili.
Tali comunicazioni dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.
Articolo 11
ANTIRICICLAGGIO
Snam Rete Gas dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, condividendone il generale obbligo di "collaborazione attiva" (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In accordo con quanto previsto all'art. 648-bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l'occultamento o la dissimulazione ovvero l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
L' Utente dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
L’Utente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del presente Contratto.
Le Parti convengono che l'inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall'Utente costituisce inadempimento al presente Contratto.
Conseguentemente a Snam Rete Gas è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell'Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.
L'esercizio di dette facoltà comporterà a favore di Snam Rete Gas il diritto di addebitare all'Utente tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente Contratto.
Articolo 12
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto resta inteso il rinvio alle disposizioni del Codice di Rete e alle delibere dell'ARERA, nonché alle pertinenti disposizioni normative comunitarie e nazionali, in quanto applicabili.
Snam Rete Gas è Titolare del Trattamento dei dati -ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/16 (GDPR)- oggetto del presente Contratto. Delegato interno al trattamento dei suddetti dati è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx x. 0 — Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx). L'Utente si impegna a fornire a Snam Rete Gas tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del presente Contratto. A questo riguardo l'Utente dà atto di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata da Snam Rete Gas sul proprio sito internet e resa ai sensi degli articoli 12-14 del GDPR, in ordine al conferimento dei propri dati personali ed in merito al trattamento dei medesimi dati da parte della suddetta Snam Rete Gas ai fini dell'erogazione dei Servizi offerti.
Il presente Contratto è redatto in due originali, uno per ciascuna Parte.
Ogni avviso, notifica o altra comunicazione relativa al presente Contratto diversa da quelle per le quali le Parti hanno pattuito di avvalersi, quale forma convenzionale esclusiva, del Servizio Portale Capacità/Portale Xxxxxx, sarà inviata ai seguenti indirizzi:
per Snam Rete Gas:
Piazza S. Xxxxxxx, 7
20097 San Xxxxxx Xxxxxxxx (Ml)
P osta elettronica certificata: xxx@xxx.xxxx.xx
Alla xxx.xx del Manager Contratti di Interconnessione
Per l’Utente:
ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra per iscritto in conformità a quanto stabilito dal presente comma.
[Indirzzo]................., ....
.... [Codice Postale]...., .......... [Città] ........... (...)
Tel ..............................
Indirizzo Email certificato: ..............................
La consegna all'Utente, da parte di Snam Rete Gas, delle credenziali iniziali di accesso ai propri Portali avverrà tramite invio al seguente indirizzo di posta elettronica [indirizzo mail non di tipologia PEC] al nominativo, codice fiscale, nato/a il.
Le Parti eleggono, altresì, il proprio domicilio agli indirizzi indicati al precedente paragrafo 11.4, ad ogni fine relativo al presente Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.
Data e luogo |
Timbro e Firma |
……………….. |
…………………………… |
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l'Utente dichiara di approvare specificamente le clausole del Contratto qui di seguito richiamate:
Articolo 5) Forza Maggiore e sistemi informativi
Articolo 6) Condizioni sospensive, entrata in esercizio e durata del contratto
Articolo 7) impegni
Articolo 11) Antiriciclaggio
Data e luogo |
Timbro e Firma |
……………….. |
…………………………… |
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. N. 402937/2011 del 15/12/2011
Si allega:
Allegato 1 - Poteri di rappresentanza
Allegato 2B - Data di messa a disposizione (Mazara e Gela IPs)
Allegato 3 - Richiesta abilitazione Portali SRG
Allegato 4 - Accettazione Proposta di Progetto seconda fase vincola
Allegato 5 - Coordinate bancarie
Allegato 6 - Garanzia 20%
Allegato 7B - Offerta Vincolante (Mazara e Gela IPs)
Allegato 8B - Capacità allocata (Mazara e Gela IPs)
Allegato 9 - Garanzia 3%
Allegato 10 - Garanzia 1_3 oppure 2_3 oppure 100%
1 “Leggi Anticorruzione”: il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n.190, il Decreto Legislativo n.231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili, l’UK Bribery Act, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anticorruzione, quali la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
2 “Controllata”: ogni ente direttamente o indirettamente controllato (in base ai Principi Contabili Internazionali − IFRS 10 “Bilancio consolidato” e successive modifiche e integrazioni) da Snam S.p.A. o da una Controllata, a seconda dei casi, in Italia o all’estero.
3 “Personale del Gruppo Snam”: gli amministratori, dirigenti, membri degli organi sociali, dipendenti di Snam e delle Controllate.
4 “Familiare”: il coniuge del Pubblico Ufficiale; i nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, xxxxxx, zii e primi cugini del Pubblico Ufficiale e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l‘abitazione; il coniuge del privato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, xxx e i primi cugini del privato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l’abitazione.
“Pubblico Ufficiale”:
a) chiunque ricopra una carica pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
b) chiunque agisca in veste ufficiale in nome, per conto o nell’interesse di (i) una pubblica amministrazione sovranazionale, nazionale, regionale o locale, (ii) un’agenzia, un dipartimento, un ufficio o un organo di una pubblica amministrazione, sovranazionale, nazionale, regionale o locale, (iii) un’impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione, (iv) un’organizzazione pubblica internazionale, e o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica;
c) qualunque incaricato di un pubblico servizio;
d) qualunque Familiare di un Pubblico Ufficiale o altro soggetto, persona fisica o ente, che agisca su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alle lettere da a) a c) sopra indicate.