FONDAZIONE TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE VIA TRENTO 4 33100 UDINE
FONDAZIONE TEATRO NUOVO XXXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXX 0 00000 XXXXX
CF/P.Iva 02162990309
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN USO DI SPAZI DEL TEATRO E PER LA GESTIONE DELLE COLLABORAZIONI
Approvato nella seduta del CdA del 6 giugno 2014
INDICE
Art.1 Oggetto
Art.2 Finalità e Principi
Art.3 Concessionari
Art.4 Presupposto oggettivo per la concessione
Art.5 Programmazione del Teatro
Art.6 Programmazione dei concessionari
Art.7 Modalità di presentazione della domanda
Art.8 Procedimento di valutazione della domanda di concessione in uso
Art.9 Casi di esclusione
Art.10 Criteri di valutazione delle domande
Art.11 Utilizzo ulteriore
Art.12 Obblighi del Concessionario
Art.13 Servizi garantiti al Concessionario
Art.14 Personale utilizzato dal Concessionario
Art.15 Impossibilità temporanea o definitiva di realizzare l’evento per
causa di forza maggiore Art.16 Danni
Art.17 Coperture assicurative
Art.18 Revoca della concessione
Art.19 Rinuncia del Concessionario
Art.20 Controversie
Art.21 Collaborazioni
Art.22 Entrata in vigore
Art. 1 Oggetto
0.Xx presente Regolamento disciplina l’uso temporaneo di spazi del Teatro Nuovo Xxxxxxxx xx Xxxxx (Teatro) da parte di terzi Concessionari, compreso l’uso di attrezzature tecniche aggiuntive concesse su richiesta specifica, individuate su inventario. Sul sito istituzionale del Teatro sono presentate le piante e le dimensioni degli spazi concedibili.
Art. 2 Finalità e Principi
1. Il Teatro, nell’ambito dei principi ispiratori e delle finalità culturali e sociali così come formulati nel proprio Statuto e nell’ottica di favorire l’attività dell’associazionismo e degli organismi di cultura nonché degli enti istituzionali ed economici e di tutte le realtà espresse dalla società civile, garantisce l’uso degli spazi teatrali per la realizzazione di eventi, manifestazioni e proposte culturali d’interesse per la cittadinanza e il territorio.
2. I principi di cui al comma precedente trovano espressione nel presente Regolamento e la loro attuazione non potrà essere disgiunta da un contestuale rispetto dei contenuti economici, legali e organizzativi e della programmazione posta in essere dal Teatro.
Art. 3 Concessionari
1. Concessionari possono essere tutti coloro che, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita e dalla natura pubblica o privata, presentino apposita domanda per ottenere la concessione in uso dei beni di cui all’art. 1 nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei requisiti qui previsti.
Art. 4
Presupposto oggettivo per la concessione
1. La concessione in uso a terzi potrà avvenire previa verifica della effettiva disponibilità del Teatro in relazione agli impegni di programmazione della Stagione ufficiale di spettacolo di cui all’Art. 5 seguente e gli eventi programmati in regime di collaborazione a mente del successivo Art. 21.
2. E’ precluso il rilascio delle concessioni in oggetto fino all’ufficiale definizione e pubblico annuncio della Stagione ufficiale di spettacolo del Teatro relativa a ciascun esercizio sociale.
Art. 5 Programmazione del Teatro
1. La programmazione annuale del Teatro copre il periodo che va dal settembre di ogni anno al giugno dell’anno successivo e concerne la predisposizione della Stagione ufficiale di spettacolo del Teatro, oltre che delle attività svolte dalla Fondazione in collaborazione con altri soggetti.
Art. 6 Programmazione dei concessionari
1. La programmazione delle date in cui gli spazi del Teatro sono resi disponibili per i concessionari in ciascun anno sociale ha inizio dal giorno feriale successivo alla data di annuncio pubblico del programma completo di attività della Stagione ufficiale di spettacolo del Teatro.
2. Le domande di concessione eventualmente pervenute al Teatro in date precedenti sono considerate come pervenute alla data appena indicata.
Art. 7
Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda volta ad ottenere la Concessione di cui all’Art. 1 va presentata sul modello predisposto dal Teatro, scaricabile dal sito istituzionale.
2. La domanda completa in tutte le sue parti dovrà essere inoltrata all’ufficio amministrativo del Teatro.
3. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione illustrativa ritenuta utile per la valutazione della stessa, quale a titolo esemplificativo: depliants, presentazioni degli artisti, illustrazione dell’attività svolta dall’organizzatore, rassegna stampa.
4. La domanda dovrà inoltre elencare le esigenze tecniche, di sicurezza e di servizi necessari per la realizzazione dello spettacolo.
5. Con riferimento al listino tariffe per l’uso degli spazi del Teatro, la domanda deve motivare l’eventuale richiesta di usufruire della tariffa agevolata.
6. La presentazione della domanda e l’eventuale accoglimento non esime l’interessato dall’osservanza degli obblighi inerenti agli adempimenti connessi alla realizzazione dell’evento, quali adempimenti SIAE, ENPALS, misure antincendio, prescrizioni di pubblica sicurezza ecc..
7. Alla domanda va unito l’elenco delle persone che avranno accesso negli spazi teatrali per le attività di montaggio, eventuali prove e spettacolo, che a partire dalla data di vigenza della concessione saranno le uniche autorizzate a entrare in detti spazi.
Art. 8
Procedimento di valutazione della domanda di concessione in uso
1. La domanda verrà istruita dagli uffici amministrativi.
2. Una volta raccolto il parere del Direttore artistico di competenza, o del Sovrintendente in caso di manifestazioni non classificabili per competenza, e ottenute le ulteriori informazioni eventualmente necessarie per completare l’istruttoria, la domanda viene sottoposta alla Presidenza del Teatro, assieme alla valutazione degli aspetti artistici e di fattibilità economico-organizzativa.
3. La Presidenza, sulla base dei pareri delle Direzioni artistica e tecnica (obbligatori ma non vincolanti) e dopo accurata valutazione, decide sull’eventuale rigetto della domanda ovvero sull’accettazione, con passaggio in Consiglio d’amministrazione, anche per sola ratifica.
3. Il provvedimento finale di accoglimento o di rigetto sarà comunicato prontamente al richiedente, a cura dagli uffici amministrativi e a firma del Presidente.
4. La comunicazione di avvenuta concessione riporterà l’importo della tariffa di concessione previsto per l’uso degli spazi in questione e le modalità di pagamento, nonché altri termini essenziali della concessione.
5. La concessione potrà essere rilasciata contro la richiesta di prestazione di idonea cauzione, specie nei casi di insufficienti informazioni sulla capacità del soggetto richiedente di onorare le sue obbligazioni.
6. Ove il Concessionario si avvalga del servizio cassa del Teatro, l’accordo di concessione potrà stabilire che il Teatro possa trattenere tutto o parte dell’incasso, fino a concorrenza di quanto dovuto dal Concessionario al Teatro a fronte della concessione.
7. Il concessionario della sala grande del Teatro dovrà programmare la copertura di almeno il 50% dei posti disponibili. Eccezioni potranno essere autorizzate dal Presidente.
Art. 9
Casi di esclusione
1. La Concessione non potrà essere rilasciata a favore dei richiedenti che si trovano in una delle seguenti condizioni ostative, siano esse riferite alla persona fisica richiedente oppure ad uno dei legali rappresentanti della persona giuridica richiedente:
a) che risultino debitori del Teatro;
b) che in precedenti rapporti concessori con il Teatro abbiano disatteso i termini di concessione, circostanza comprovata da formale contestazione dello stesso concedente.
Art. 10
Criteri di valutazione delle domande
Le domande verranno selezionate, oltre che secondo le indicazioni di cui al precedente Art. 8, ispirandosi ai seguenti criteri:
- Rispetto dell’ordine d’arrivo di protocollo delle domande, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6.
- Programmi e iniziative poste in essere dal Teatro.
- Valenza istituzionale della proposta e/o del richiedente.
- Importanza internazionale, nazionale, regionale dell’iniziativa.
- Rilevanza sociale e interesse dell’evento proposto per la comunità cittadina e per il territorio.
- Esame dell’attività del soggetto terzo richiedente, anche con riferimento al gradimento del pubblico per precedenti proposte-iniziative.
- Compatibilità e coordinamento con gli spettacoli proposti dal Teatro in date prossime all’evento proposto dal richiedente.
- Verifica delle motivazioni benefiche-sociali ovvero economiche-lucrative sottostanti l’iniziativa
- Nel caso di più domande per la stessa data, la decisione terrà particolare conto dei risultati economici più favorevoli per il Teatro.
Art. 11 Utilizzo ulteriore
1. La concessione consentirà al Concessionario di utilizzare il Teatro, nel giorno prestabilito per la rappresentazione, di un unico spettacolo o evento e limitatamente agli spazi e ai beni mobili concessi.
2. Qualora il Concessionario intenda procedere alla presentazione di più di uno spettacolo o evento in una medesima giornata oppure alla doppia presentazione dello stesso spettacolo o evento, è tenuto a precisarlo nella domanda di concessione o comunque con un preavviso di non meno di 15 giorni.
3. Inoltre il Concessionario è tenuto a corrispondere al Teatro, oltre alla tariffa concordata, anche la copertura degli ulteriori costi derivanti dall’attività aggiuntiva (ad esempio, costi per maschere, VVFF, tecnici, ecc.)
4. Nel caso in cui il Concessionario richieda l’utilizzo del Teatro per prove o allestimenti scenici in giornate precedenti o successive alla data richiesta, per ogni giornata aggiuntiva dovrà corrispondere la tariffa indicata nell’atto di concessione.
Art. 12
Obblighi del Concessionario
1. Gli obblighi del Concessionario sono definiti nei particolari nell’accordo di concessione in uso, sottoscritto dal Teatro e dal Concessionario, strutturato di norma su quanto previsto nel seguito.
2. Il Concessionario è tenuto a svolgere l’attività nei limiti degli spazi concessi dal Teatro, conformemente alla concessione.
3. Il Concessionario deve osservare e far osservare al personale di cui si avvale, sia proprio che di terzi ivi compresi i collaboratori, la destinazione d’uso degli spazi e dei beni mobili in concessione, impedendo l’uso a terzi estranei.
4. Il Concessionario deve osservare e far osservare al personale di cui si avvale, sia proprio che di terzi ivi compresi i collaboratori, tutte le disposizioni previste nell’atto di concessione, specie in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e rispetto dei locali.
5. Il Concessionario non potrà:
a) apportare modifiche agli impianti esistenti o alle attrezzature esistenti;
b) utilizzare beni di proprietà del Teatro non espressamente indicati nell’accordo di concessione;
c) creare intralcio alle attività del Teatro;
d) introdurre materiali di scenografia, scenotecnica e impiantistica luci-audio o qualsiasi altra strumentazione o oggetti dallo stesso utilizzati per l’attività di spettacolo o ad essa connessa difformi dalle normative in materia di sicurezza;
6. Il Concessionario sarà responsabile, con oneri e rischio a proprio carico, di tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’evento, quali ad esempio montaggio e smontaggio delle strutture sceniche.
7. Nell’eventualità in cui il Concessionario durante le prove e i relativi spettacoli utilizzi minori di età, soggetti portatori di handicap o altre forme di incapacità/inabilità deve garantire la presenza o l’autorizzazione dei relativi rappresentanti legali.
8. Il Concessionario non potrà rivalersi sul Teatro per il risarcimento dei danni derivanti da furti, danneggiamenti, manomissioni, smarrimenti o distruzioni di beni mobili di sua proprietà o in sua dotazione dei quali rimane esclusivo custode e responsabile anche a seguito dell’introduzione negli spazi teatrali dati in concessione.
9. Le eventuali riprese video da parte del Concessionario dovranno avvenire nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Codice Privacy.
10. Ulteriori divieti o prescrizioni potranno essere indicati nell’accordo di concessione.
Art. 13
Servizi garantiti al Concessionario
1. I servizi che il Teatro garantisce al Concessionario sono definiti nel contratto di concessione sottoscritto dal Teatro e dal Concessionario, con riferimento, di norma, a quanto previsto nel seguito.
1. Il Teatro, a fronte del pagamento della tariffa, garantirà al concessionario la disponibilità degli spazi teatrali convenuti ed i seguenti servizi, secondo elencazione tassativa da inserire nel contratto di concessione:
- servizio biglietteria nei normali orari di apertura al pubblico (escluso periodo estivo e durante la campagna abbonamenti);
- servizio di sala durante la manifestazione: maschere (escluso il periodo estivo in cui il teatro non svolge attività artistiche) e portieri (escluso il periodo estivo di chiusura del Teatro);
- personale di scena (un’unità durante lo svolgimento degli spettacoli);
- servizio Vigli del Fuoco e medico di sala, salvo diversa pattuizione di cui sopporterà la relativa spesa;
- personale per il servizio di sicurezza interno (escluso periodo estivo);
- servizio pulizie;
- spese di funzionamento (luce-acqua-riscaldamento).
2. Ulteriori servizi rispetto a quelli elencati nel 1° comma ovvero l’estensione dei servizi indicati nel medesimo comma oltre l’orario pattuito nell’accordo di concessione dovranno essere espressamente richiesti dal Concessionario all’atto della presentazione della domanda di concessione e inseriti nel contratto di concessione.
3. Nell’eventualità in cui gli ulteriori servizi si siano resi necessari a seguito di esigenze sopravvenute rispetto la presentazione della domanda, essi dovranno essere oggetto di apposita e specifica istanza nonché inseriti in un atto aggiuntivo del contratto.
4. Il Concessionario dovrà sostenere anche i relativi costi, salvo accordi diversi con il Teatro.
Art. 14
Personale utilizzato dal Concessionario
1. L’utilizzo da parte del Concessionario di personale proprio o di terzi per l’allestimento, organizzazione e gestione dell’evento non potrà comportare alcuna riduzione nei costi concordati nell’accordo di concessione a carico del Concessionario.
Art. 15
Impossibilità temporanea o definitiva di realizzare l’evento per causa di forza maggiore
1. L’impossibilità temporanea di utilizzare gli spazi teatrali oggetto di concessione per cause di forza maggiore, per il giorno indicato nella concessione comporterà lo spostamento concordato con il Concessionario ad altra data senza alcun onere aggiuntivo per entrambe le parti.
2. L’impossibilità definitiva di utilizzare il Teatro per causa di forza maggiore comporterà la decadenza della concessione senza alcun onere per entrambe le parti.
Art. 16 Danni
1. Il Concessionario è tenuto al risarcimento per danni occorsi alle strutture del Teatro o ai beni mobili oggetto di concessione causati dall’attività del Concessionario.
Art. 17 Coperture assicurative
1. Il personale di cui si avvale il concessionario, proprio o di terzi ivi compresi i collaboratori, per lo svolgimento dell’attività oggetto della concessione, dovrà essere assicurato, nonché in regola con tutte le disposizioni previdenziali e fiscali.
2. Il Teatro si riserva il diritto di chiedere idonea documentazione comprovante la regolarità degli adempimenti cui il Concessionario è tenuto per legge.
3. Il Concessionario deve assumere idonea copertura assicurativa per danni a persone o a cose che fossero procurati durante l’evento da lui realizzato negli spazi dati in uso. In assenza di copertura assicurativa, il Concessionario è tenuto a risarcire in proprio i danni procurati al Teatro e a terzi.
Art. 18
Revoca della concessione
1. La concessione potrà essere revocata nel caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi posti a carico del Concessionario.
Art. 19
Rinuncia del Concessionario
1. In caso di rinunzia alla concessione da parte del Concessionario, il Teatro potrà imputare al Concessionario eventuali spese che avesse dovuto sostenere per effettuare la concessione.
Art. 20 Controversie
1. E’ esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Udine.
Art. 21 Collaborazioni
1. Il Teatro, nell’ambito degli scopi statutari, realizza eventi in regime di collaborazione con soggetti terzi.
2. Le collaborazioni possono essere di tipo istituzionale, di tipo prevalentemente artistico in conformità con scopi della Fondazione, di tipo artistico con prevalenza di contenuti d’intrattenimento e commerciali.
3. Le collaborazioni di tipo istituzionale sono realizzate assieme ad almeno un soggetto pubblico e hanno per oggetto eventi con finalità civili (Festa della Repubblica, Giornata dell’Unità d’Italia, ecc.) Per queste collaborazioni, il Teatro può assumere anche tutti i costi a proprio carico.
4. Per le collaborazioni di tipo artistico, il Teatro sottoscrive con gli altri soggetti interessati un accordo di collaborazione che ha come contenuto minimo:
- l’individuazione degli scopi statutari che il Teatro si propone di raggiungere con l’evento programmato;
- gli stadi della collaborazione attiva cui il Teatro partecipa (dall’ideazione dell’evento o dalla fase di sviluppo o solo nella fase di presentazione);
- la definizione dei costi che il Teatro si accolla per la realizzazione dell’evento (messa a disposizione di spazi e beni del Teatro senza applicazione di tariffe, elencazione dei servizi a carico del Teatro, individuazione di eventuali altri costi d’acquisto di beni o servizi a carico del Teatro);
- nei casi in cui siano previsti ricavi da biglietteria o altri ricavi a fronte dell’evento oggetto dell’accordo di collaborazione, l’individuazione della suddivisione dei ricavi, al netto degli eventuali diritti SIAE, fra il Teatro e gli altri soggetti (da zero al 100% dei ricavi a favore del Teatro).
5. Le collaborazioni a prevalente contenuto d’intrattenimento e commerciale sono realizzate per rispondere alla domanda del pubblico, al di fuori della Stagione ufficiale di spettacolo, e assieme per realizzare una contribuzione alla copertura di spese fisse di struttura della Fondazione. Per queste collaborazioni, il Teatro sottoscrive un accordo-quadro, valido per una Stagione di spettacolo, con i soggetti terzi, convenendo ogni aspetto della collaborazione.
6. Gli accordi di collaborazione vengono istruiti ed approvati secondo la procedura di cui al precedente Art.8, tenuto conto anche dei criteri di valutazione di cui all’Art. 10, dove applicabili.
Art. 22 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della delibera di approvazione del Consiglio d’Amministrazione.