CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE, PERDITE PECUNIARIE E ASSISTENZA
DIFENDE I TUOI DIRITTI
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE, PERDITE PECUNIARIE E ASSISTENZA
NELL’AMBITO DELLA VITA PRIVATA
Set informativo che contiene:
- DIP Danni (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione
Prodotto redatto secondo le Linee guida del Tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari, per Contratti semplici e chiari
GUIDA ALLA LETTURA
Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), abbiamo evidenziato “in grassetto” i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell’assicurato e/o del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.
Le parole in corsivo si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nel glossario.
I TUOI NUMERI DI RIFERIMENTO
Per facilitare la lettura abbiamo affiancato agli articoli del contratto, in base agli argomenti trattati, le stesse icone utilizzate nei documenti precontrattuali (DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni). Di seguito ti riportiamo la legenda:
Che cosa è assicurato? | Quando comincia la copertura e quando finisce? |
Che cosa non è assicurato? | Come posso disdire la polizza? |
Quali sono i limiti di copertura? | Quando e come devo pagare? |
Dove vale la copertura? | Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? |
CONSULENZA LEGALE CONSULDAS | 800 849090 |
ASSISTENZA SINISTRI | 045 8378901 |
ALTRE INFORMAZIONI | 045 8372611 |
INDICE
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO | Pg. 1 | |
TUTELA LEGALE SMART | Artt. 1 | Pg. 2 |
TUTELA LEGALE PLUS | Artt. 2-3 | Pg. 3 |
TUTELA LEGALE EXTRA | Artt. 4 | Pg. 6 |
TUTELA LEGALE IMMOBILI LOCATI A TERZI | Artt. 5-6 | Pg. 6 |
TUTELA LEGALE DAS IN MOVIMENTO | Artt. 7-8 | Pg. 7 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO TUTTE LE PRESTAZIONI | Artt. 9-11 | Pg. 8 |
ASSISTENZA PET & BIKE | Artt. 12-13 | Pg. 9 |
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI TUTELA LEGALE | Artt. 14-18 | Pg. 12 |
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA | Artt. 19-21 | Pg. 13 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | Artt. 22-35 | Pg. 14 |
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO
Arbitrato | È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. È parificata a un’azione in giudizio. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicuratore | La compagnia di assicurazioni. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Controversia | Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile. |
Danno extracontrattuale | È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
DAS | La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
Delitto | È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione. |
Diritto civile | È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate. |
Doloso | Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto. |
Franchigia | Quota di spese che restano a carico dell’assicurato. |
Massimale | La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro. |
Xxxxxx familiare | È l’insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo, che rientrano nello stesso certificato di stato di famiglia. |
Parti | Il contraente e DAS. |
Periodo di validità del contratto | Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione. |
Risoluzione amichevole delle controversie | È l’attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica. |
Sanzione amministrativa | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L’applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell’autorità amministrativa o dell’autorità giudiziaria. |
Sinistro / Evento | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Spese peritali | Spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte). |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia. |
Uffici e negozi al dettaglio | Immobili che risultano iscritti al Catasto edilizio urbano con i codici di categoria catastale A10 e C1. |
SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE SMART SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE
ARTICOLO 1 - GARANZIA DI TUTELA LEGALE SMART
smart
1.1 - COSA È ASSICURATO
1.1.1. DAS tutela i diritti dell’assicurato negli eventi relativi:
a) alla vita privata extraprofessionale;
b) alla proprietà e/o conduzione dell’abitazione di residenza;
c) al suo coinvolgimento come pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo.
1.1.2. La garanzia opera per:
a) difendersi in un procedimento penale, con i limiti previsti all’articolo 1.4.1. lettera h) per i delitti dolosi;
b) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall’assicurato a causa di fatto illecito di terzi;
c) difendersi da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un comportamento illecito dell’assicurato. Questa garanzia opera solo a seguito dell’intervento dell’assicuratore della responsabilità civile e dopo l’esaurimento dell’intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’art. 1917 del codice civile. Se la polizza di responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un’esclusione o perché l’evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia di tutela legale opera in primo rischio limitatamente all’intervento di DAS per la risoluzione amichevole della controversia. L’assicurato deve dichiarare a DAS al momento della denuncia di sinistro l’esistenza e l’operatività della polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.
1.1.3. In relazione a tali eventi, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto.
1.1.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato:
a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall’autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale,
sempre entro i limiti del massimale indicato in polizza, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.
1.2 - CHI È ASSICURATO
Le garanzie operano a favore:
a) del contraente;
b) del suo nucleo familiare;
c) dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico.
Si considerano comunque assicurati il coniuge e i figli del contraente di età inferiore ai 25 anni, anche se non hanno la residenza presso il
contraente, purché residenti in Italia.
1.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
1.3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
1.3.2. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.
1.3.3. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti dall’assicurato;
b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.
1.3.4. La garanzia opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
1.3.5. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
1.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
1.4.1. La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento è inferiore a 500 euro, salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
b) per controversie relative a immobili diversi dall’abitazione di residenza del contraente;
c) per controversie di diritto civile di natura contrattuale;
d) per diritto del lavoro, diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
e) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
f) per controversie e procedimenti relativi alla proprietà o all’utilizzo di veicoli a motore, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
g) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se non esiste una apposita polizza di responsabilità civile, se
l’evento rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di responsabilità civile o se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
h) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo.
1.4.2. In caso di controversia tra contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.
1.5 - NUMERO MASSIMO DI PRESTAZIONI
Per gli eventi indicati dall’articolo 1.1.2. lettera b) e c), DAS offre assistenza nella fase di risoluzione amichevole delle controversie per un massimo di tre eventi accaduti in ciascun anno assicurativo; limitatamente ad un solo dei tre eventi la garanzia viene estesa anche all’azione in giudizio, purché il valore economico della controversia sia superiore a 1.500 euro.
1.6 - DOVE VALE LA COPERTURA
1.6.1. Le garanzie operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di tutti gli Stati d’Europa.
1.6.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE PLUS
QUESTA FORMA DI GARANZIA PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA IN ALTERNATIVA ALLA FORMA DI GARANZIA TUTELA LEGALE SMART
plus
ARTICOLO 2 - GARANZIA DI TUTELA LEGALE PLUS
2.1 - COSA È ASSICURATO
2.1.1. DAS tutela i diritti dell’assicurato negli eventi relativi:
a) alla vita privata extraprofessionale;
b) al suo coinvolgimento come pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo;
c) a rapporti di lavoro subordinato;
d) alla proprietà e/o conduzione delle abitazioni direttamente utilizzate e proprietà di terreni che non producono reddito da attività economica.
2.1.2. La garanzia opera per:
a) difendersi in un procedimento penale, con i limiti previsti all’articolo 2.4.1. lettera k) per i delitti dolosi;
b) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall’assicurato a causa di fatto illecito di terzi;
c) difendersi da richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un comportamento illecito dell’assicurato. Questa garanzia opera solo a seguito dell’intervento dell’assicuratore della responsabilità civile e dopo l’esaurimento dell’intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’art. 1917 del codice civile. Se la polizza di responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un’esclusione o perché l’evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia di tutela legale opera in primo rischio limitatamente all’intervento di DAS per la risoluzione amichevole della controversia.
L’assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di sinistro l’esistenza e l’operatività della polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.
d) sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, comprese le controversie con il datore di lavoro;
e) sostenere controversie di diritto civile relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riferite ad abitazioni e terreni assicurati;
f) sostenere controversie relative al diritto della previdenza sociale nei confronti di istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
g) presentare opposizione contro una sanzione amministrativa, davanti all’autorità competente, per la presunta inosservanza di una norma di legge. La garanzia include le sanzioni amministrative per la presunta inosservanza de D.Lgs. n. 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quando l’assicurato riveste la figura di committente di lavori di manutenzione o ristrutturazione di un immobile direttamente utilizzato.
h) sostenere davanti alla commissione tributaria provinciale competente un contenzioso tributario relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche per redditi da lavoro dipendente o assimilato, redditi fondiari, per deduzioni di oneri da tali redditi o detrazioni di oneri dalla suddetta imposta. La garanzia include il pagamento delle spese per l’intervento di un difensore abilitato rientrante tra i soggetti indicati dall’art. 12 del codice del processo tributario (D.Lgs. n. 546/1992).
2.1.3. A partire dal secondo anno di validità del contratto, la garanzia si estende inoltre ai seguenti atti di volontaria giurisdizione:
a) Separazione consensuale tra i coniugi effettuata esclusivamente con ricorso congiunto e tramite assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati e comunicato a DAS.
b) Domanda di divorzio effettuata esclusivamente tramite l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati e comunicato a DAS. La garanzia opera se:
1. la separazione consensuale è avvenuta in vigenza del presente contratto;
2. il ricorso per la separazione consensuale è stato gestito da DAS come sinistro;
3. tra la data di omologazione della separazione consensuale e la data della domanda di divorzio c’è stata continuità della copertura assicurativa con DAS.
c) Assistenza legale nelle istanze di:
1. interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto, o revoca di tali provvedimenti;
2. istituzione di un amministratore di sostegno a favore di un parente o di un congiunto, o revoca di tale provvedimento;
3. dichiarazione di assenza, morte presunta o dichiarazione di esistenza di un parente o di un congiunto.
2.1.4. In relazione a tali eventi, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del massimale indicato in
polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto.
2.1.5. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell’assicurato:
a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall’autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale,
sempre entro i limiti del massimale indicato in polizza, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.
2.2 - CHI È ASSICURATO
2.2.1. Le garanzie operano a favore:
a) del contraente;
b) del suo nucleo familiare;
c) dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico.
Si considerano comunque assicurati il coniuge e i figli del contraente di età inferiore ai 25 anni, anche se non hanno la residenza presso il
contraente, purché residenti in Italia.
2.2.2. Se il contraente ha scelto l’opzione “single”, le garanzie operano unicamente a suo favore.
2.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
2.3.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
2.3.2. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
2.3.3. Per gli atti di volontaria giurisdizione un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 365 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione.
2.3.4. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.
2.3.5. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti dall’assicurato;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuto il primo inadempimento, anche presunto, di un contratto da parte dell’assicurato o della controparte, nel caso di
controversie di diritto civile di natura contrattuale;
d) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.
2.3.6. La garanzia opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
2.3.7. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
2.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
2.4.1. La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o se il valore della sanzione amministrativa applicata al netto degli oneri accessori è inferiore a 500 euro, salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
b) per controversie relative all’acquisto e alla costruzione di immobili e per vizi occulti manifestatisi successivamente;
c) per diritto delle successioni e delle donazioni;
d) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
e) per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei;
f) per la materia fiscale e tributaria, salvo quanto previsto dalle singole garanzie;
g) per controversie di lavoro subordinato e procedimenti penali quando l’assicurato svolge attività di medico e ostetrico/a;
h) per controversie di lavoro che non derivano da contratto di lavoro subordinato;
i) per attività di natura politica e sindacale;
j) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se non esiste una apposita polizza di responsabilità civile, se il l’evento rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di responsabilità civile o se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
k) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo;
l) per contenziosi tributari il cui valore dell’imposta contestata è inferiore a 1.000 euro;
m) per controversie nei confronti di XXX.
2.4.2. Se l’assicurato è un lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione:
a) in caso di procedimento per responsabilità amministrativa-contabile (giudizio presso la Corte dei Conti), la garanzia opera esclusivamente se vi è condanna dell’assicurato per colpa grave;
b) negli altri casi, la garanzia opera esclusivamente se l’Ente di appartenenza, tempestivamente e puntualmente informato, non sia obbligato al risarcimento delle spese legali sostenute ai sensi dell’art. 27 del CCNL.
2.4.3. In caso di controversia tra contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.
2.5 - NUMERO MASSIMO DI PRESTAZIONI
Per gli eventi indicati dall’articolo 2.1.2. lettera b), c), d), e), f), DAS offre assistenza nella fase di risoluzione amichevole delle controversie per un massimo di tre eventi accaduti in ciascun anno assicurativo; limitatamente ad un solo dei tre eventi la garanzia viene estesa anche all’azione in giudizio, purché il valore economico della controversia sua superiore a 1.500 euro.
Queste limitazioni non valgono sei il contraente ha scelto la condizione aggiuntiva “tutela legale EXTRA” riportata in polizza e pagato il relativo
premio.
2.6 . DOVE VALE LA COPERTURA
2.6.1. Le garanzie operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) di tutti gli Stati d’Europa nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
b) dei Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di controversie di diritto civile;
c) di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le altre garanzie.
2.6.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
ARTICOLO 3 - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE
3.1 - COSA È ASSICURATO CON LA GARANZIA “INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO A SEGUITO DI CONTROVERSIA DI LAVORO”
3.1.1. Se l’assicurato, a seguito di una controversia di lavoro subordinato ha richiesto l’intervento di DAS per la garanzia di tutela legale, e viene successivamente licenziato, DAS corrisponderà:
a) all’assicurato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato:
un’indennità pari allo stipendio netto precedentemente goduto, fino a un massimo di tre mensilità, con il limite massimo di 5.000 euro;
b) all’assicurato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato:
1. il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento per 12 mesi al servizio Linkedin Premium Career, offerto da Linkedin Ireland Unlimited Company, con il limite massimo di 300 euro;
2. il rimborso delle spese sostenute per usufruire dei servizi “CV Clinique” offerti da Trovolavoro Srl e disponibili sul sito xxxxx://xxxxxx. xxxxxxxx.xx, con il limite massimo di 200 euro.
3.1.2. Le garanzie sono operanti con il limite di una prestazione per anno assicurativo.
3.2 - COSA È ASSICURATO CON LA GARANZIA “RIMBORSO SPESE PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILE”
3.2.1. Se l’abitazione di residenza viene occupata abusivamente da terzi che non hanno avuto, nemmeno in passato, il titolo per condurlo o per accedervi, a seguito della richiesta di intervento di DAS per la garanzia di tutela legale, DAS corrisponderà inoltre un rimborso fino a un massimo di 1.000 euro per:
a) spese sostenute dall’assicurato per soggiornare in una struttura alberghiera in attesa di tornare in possesso dell’immobile;
b) spese per la riparazione e/o sostituzione delle porte di accesso all’immobile occupato.
3.2.2. Le garanzie sono operanti con il limite di una prestazione per anno assicurativo.
3.3 - CHI È ASSICURATO
3.3.1. Le garanzie operano a favore:
a) del contraente;
b) del suo nucleo familiare;
c) dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico.
Si considerano comunque assicurati il coniuge e i figli del contraente di età inferiore ai 25 anni, anche se non hanno la residenza presso il
contraente, purché residenti in Italia.
3.3.2. Se il contraente ha scelto l’opzione “single”, le garanzie operano unicamente a suo favore.
3.4 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se, sulla base dei criteri definiti nell’articolo 9, è da considerare avvenuto dopo le 24 del giorno in cui viene richiesta a DAS la prestazione di tutela legale ed entro la scadenza della polizza. A tal fine farà fede la data di denuncia del sinistro di tutela legale.
ARTICOLO 3.5 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
3.5.1. La garanzia “indennità di licenziamento a seguito di controversia di lavoro” è esclusa se l’assicurato:
a) non risulta essere iscritto nelle liste di collocamento;
b) percepisce un’indennità derivante da trattamento di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riceve dal datore di lavoro il rimborso di eventuali stipendi non corrisposti a seguito di una sentenza di nullità del licenziamento e di reintegro. In tal caso DAS richiederà il rimborso dell’indennità corrisposta entro 60 giorni dalla richiesta.
3.5.2. La garanzia “rimborso spese per occupazione abusiva di immobile” è esclusa se viene occupata illegalmente un’abitazione diversa da quella di residenza del contraente.
ARTICOLO 3.6 - DOVE VALE LA COPERTURA
Le garanzie valgono per eventi accaduti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
TUTELA LEGALE EXTRA
QUESTA CONDIZIONE AGGIUNTIVA PUÒ ESSERE ACQUISTATA A SCELTA DEL CONTRAENTE, CON IL PAGAMENTO DEL PREMIO
AGGIUNTIVO INDICATO IN POLIZZA ED È OPERANTE SE INDICATA IN POLIZZA CON IL TESTO “TUTELA LEGALE EXTRA”.
extra
ARTICOLO 4 - CONDIZIONE AGGIUNTIVA “TUTELA LEGALE EXTRA”
4.1. Con la presente condizione aggiuntiva vengono eliminate le limitazioni al numero massimo delle prestazioni previste dalla garanzia Tutela legale Plus, senza applicazione di alcuna franchigia.
4.2. La garanzia viene inoltre estesa alle controversie relative all’acquisto di un’abitazione direttamente condotta dall’assicurato, inclusi eventuali vizi occulti che si siano manifestati successivamente all’acquisto, a parziale deroga all’esclusione indicata all’articolo 2.4.1. lettera b). Tale garanzia opera con un massimale di 8.000 euro per sinistro. L’evento è considerato in garanzia se avviene dopo 180 giorni dal giorno di decorrenza del contratto o, se sottoscritta successivamente, della condizione aggiuntiva, e se l’assicurato ne viene a conoscenza entro due anni dalla scadenza della polizza.
TUTELA LEGALE IMMOBILI LOCATI A TERZI
QUESTE GARANZIE POSSONO ESSERE ACQUISTATE A SCELTA DEL CONTRAENTE, UNITAMENTE ALLA SEZIONE “TUTELA LEGALE PLUS” CON IL PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO. LE GARANZIE OPERANO SE SONO INDICATE IN POLIZZA.
ARTICOLO 5 - GARANZIE DI TUTELA LEGALE
5.1. COSA È ASSICURATO
Le garanzie indicate nella sezione tutela legale plus sono estese agli immobili ad uso abitativo o uffici e negozi al dettaglio, indicati in polizza, locati a terzi con regolare contratto di locazione. La garanzia è estesa inoltre:
a) alle controversie per danni subiti all’immobile e/o al suo contenuto per fatto illecito dell’inquilino;
b) all’assistenza legale per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti, senza l’intervento di un giudice (fase di risoluzione amichevole delle controversie);
c) all’assistenza legale per esercitare l’azione di sfratto per morosità nei confronti dell’inquilino, compresa l’eventuale azione per il recupero dei canoni non corrisposti. Per questa garanzia DAS può applicare una franchigia di 1.500 euro nei casi previsti dall’articolo 11.
5.2 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è avvenuto trascorsi 90 giorni dal giorno in cui decorre l’assicurazione.
ARTICOLO 5.3 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
La garanzia non opera per azioni di sfratto per motivi diversi dalla morosità dell’inquilino, quali ad esempio lo sfratto per finita locazione.
ARTICOLO 5.4 - DOVE VALE LA COPERTURA
Le garanzie valgono per gli eventi accaduti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
ARTICOLO 6 - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE
6.1 - COSA È ASSICURATO
6.1.1. Se l’assicurato usufruisce della prestazione indicata all’articolo 5.1 lettera c) “sfratto per morosità” su un’abitazione locata a terzi, DAS
offre il rimborso delle seguenti spese finalizzate alla ricerca di un nuovo inquilino:
a) pubblicazione di un annuncio a pagamento su quotidiani, riviste specializzate e /o portali web;
b) servizio di intermediazione svolto da un soggetto abilitato a norma di legge, anche tramite portali web.
6.1.2. La prestazione opera per un rimborso massimo di 300 euro.
6.1.3. Le garanzie sono operanti con il limite di una prestazione per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di abitazioni assicurate locate.
6.2 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è avvenuto dopo 180 giorni dal giorno in cui decorre l’assicurazione.
ARTICOLO 6.3 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
La garanzia non opera per:
a) spese sostenute a seguito di un’azione di sfratto per la quale l’assicurato non usufruisce della prestazione di tutela legale o se l’azione di sfratto non è coperta da questo contratto;
b) spese sostenute a seguito di azione di sfratto di immobili non ad uso abitativo assicurati con questo contratto.
ARTICOLO 6.4 - DOVE VALE LA COPERTURA
Le garanzie valgono per gli eventi accaduti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
TUTELA LEGALE DAS IN MOVIMENTO
QUESTE GARANZIE POSSONO ESSERE ACQUISTATE A SCELTA DEL CONTRAENTE, UNITAMENTE ALLA SEZIONE “TUTELA LEGALE PLUS” CON IL PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO. LE GARANZIE OPERANO SE SONO INDICATE IN POLIZZA.
ARTICOLO 7 - GARANZIE DI TUTELA LEGALE
7.1 - COSA È ASSICURATO
7.1.1. La garanzia estende la tutela dei diritti dell’assicurato anche negli eventi relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con patente di categoria A o B e di veicoli non soggetti all’obbligo di assicurazione di responsabilità civile auto.
7.1.2. La garanzia opera con un massimale per evento di 100.000 euro, in deroga a quanto indicato in polizza per le altre sezioni di tutela legale sottoscritte.
7.2 - CHI È ASSICURATO
7.2.1. Se in polizza è indicato “nucleo familiare” le garanzie operano a favore del contraente, del suo nucleo familiare e dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico, alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà. Si considerano comunque assicurati il coniuge e i figli del contraente di età inferiore ai 25 anni, anche se non hanno la residenza presso il contraente, purché residenti in Italia.
7.2.2. Sono inoltre assicurati:
a) i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà del nucleo familiare;
b) i proprietari e i trasportati dei veicoli condotti dal nucleo familiare.
7.2.3. Se il contraente ha scelto l’opzione “single”, le garanzie operano unicamente a suo favore.
7.3 – QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
ARTICOLO 7.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
7.4.1. La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o se il valore della sanzione amministrativa applicata è inferiore a 250 euro;
b) per richieste di risarcimento di danni non derivanti da obbligazioni contrattuali causati dall’assicurato a terzi;
c) se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o nei casi di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale);
d) per opposizione a sanzioni amministrative non correlate a incidente stradale, se non vi è accoglimento almeno parziale dell’opposizione;
e) se l’assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; se l’assicurato guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dall’evento.
7.4.2. In caso di vertenze tra più assicurati, la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.
ARTICOLO 7.5 - DOVE VALE LA COPERTURA
7.5.1 Le garanzie operano per gli eventi che avvengono in tutto il mondo.
7.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi che insorgano in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
ARTICOLO 8 – GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE
8.1 – COSA È ASSICURATO
DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dall’assicurato:
8.1.1. Recupero punti e riesame patente di guida. Se l’assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada commesse successivamente alla decorrenza dell’assicurazione, DAS rimborsa le spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, fino a un massimo di 1.000 euro.
8.1.2. Traino. DAS rimborsa le spese di recupero e traino del veicolo a seguito di incidente stradale, dal luogo di arresto fino a un’autofficina, fino a un massimo di 200 euro. Se l’evento è coperto da un’assicurazione di assistenza e soccorso stradale, il rimborso è limitato all’integrazione di quanto non liquidato dall’altra compagnia di assicurazione.
8.1.3. Diaria per sospensione illegittima della patente di guida. DAS rimborsa all’assicurato, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate, una diaria giornaliera di 25 euro, nel caso di ritiro temporaneo della propria patente di guida in esecuzione di un provvedimento dell’autorità italiana, esclusivamente se il provvedimento di sospensione della patente viene annullato a seguito di ricorso presentato dall’assicurato e per il periodo intercorrente tra la data di sospensione e quella di restituzione della patente, fino a un massimo di 180 giorni.
8.1.4. Diaria da fermo per sequestro del veicolo. In caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale avvenuto durante il periodo di validità della polizza, DAS rimborsa le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in 15 euro per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo, fino a un massimo di 30 giorni. La garanzia opera solo se è stato richiesto dall’assicurato l’intervento di DAS per la garanzia di tutela legale di istanza di dissequestro del veicolo.
8.1.5. Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione veicolo. DAS corrisponderà un importo fisso di 100 euro complessivi se l’assicurato deve provvedere alla duplicazione della patente, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti. DAS rimborsa inoltre le eventuali spese di re-immatricolazione del veicolo, fino a un massimo di 400 euro.
8.2 - CHI È ASSICURATO
8.2.1. Se in polizza è indicato “nucleo familiare” le garanzie operano a favore del contraente, del suo nucleo familiare e dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico, alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà. Si considerano comunque assicurati il coniuge e i figli del contraente di età inferiore ai 25 anni, anche se non hanno la residenza presso il contraente, purché residenti in Italia.
8.2.2. Sono inoltre assicurati:
a) i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà del nucleo familiare;
b) i proprietari e i trasportati dei veicoli condotti dal nucleo familiare.
8.2.3. Se il contraente ha scelto l’opzione “single”, le garanzie operano unicamente a suo favore.
8.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è avvenuto nel periodo di validità del contratto.
ARTICOLO 8.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
La garanzia è esclusa se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o nel caso vengano applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o nei casi di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale).
ARTICOLO 8.5 – DOVE VALE LA COPERTURA
La garanzia indicata all’articolo 8.1.2. “traino” opera per gli eventi che avvengono in tutti gli Stati d’Europa.
Le altre garanzie operano per gli eventi che avvengono in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO TUTTE LE PRESTAZIONI
ARTICOLO 9 - COME SI DETERMINA LA DATA IN CUI AVVIENE UN EVENTO
9.1. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell’assicurato, nel caso di procedimenti penali. La garanzia opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di garanzia, nel caso di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
b) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti o causati dall’assicurato;
c) la data in cui è avvenuto il primo inadempimento, anche presunto, di un contratto da parte dell’assicurato o della controparte, nel caso di
controversie di diritto civile di natura contrattuale;
d) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative e nel contenzioso tributario;
e) la data in cui è avvenuto l’incidente stradale che ha portato al sequestro del veicolo, in caso di presentazione di istanza di dissequestro;
f) la data di presentazione dell’istanza nei casi di volontaria giurisdizione.
9.2. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prenderà in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta.
ARTICOLO 10 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS
DAS non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 15 e 16;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
f) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, DAS, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
g) spese legali per la redazione e presentazione di denuncia-querela, se non viene instaurato procedimento penale a carico del querelato per il quale l’assicurato si costituisce parte civile. In ogni caso, DAS rimborsa fino a un massimo di 500 euro;
h) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
i) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’assicurato dovrà restituirle a DAS entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
j) spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
k) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione
non concordata con DAS;
l) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
m) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
ARTICOLO 11 - IN QUALI CASI UNA QUOTA DELLA SPESA RESTA A CARICO DELL’ASSICURATO: LA FRANCHIGIA
11.1. Se l’assicurato deve sostenere un’azione in giudizio per una controversia di diritto civile o si rivolge al giudice per una controversia in materia di lavoro o per un atto di volontaria giurisdizione coperto dalla polizza, una quota della spesa resterà a suo carico se intende avvalersi dell’assistenza di un legale di propria fiducia anziché di un legale indicato da DAS. DAS infatti applicherà in questi casi una franchigia assoluta pari a 1.500 euro sulle spese di cui dovrebbe farsi carico.
11.2. La franchigia non verrà invece applicata nei seguenti casi:
a) se l’assicurato intende avvalersi dell’assistenza di un legale indicato da DAS;
b) se l’assicurato deve sostenere un procedimento penale o amministrativo;
c) se l’assicurato deve sostenere un procedimento amministrativo che non riguarda una controversia di lavoro;
d) se si verifica un conflitto di interessi fra l’assicurato e DAS;
e) se l’assicurato ha scelto la condizione aggiuntiva “tutela legale extra” e pagato il relativo premio;
f) per le controversie e i procedimenti previsti dalla sezione garanzie “DAS in movimento”.
SEZIONE GARANZIE DI ASSISTENZA
QUESTE GARANZIE POSSONO ESSERE ACQUISTATE A SCELTA DEL CONTRAENTE, UNITAMENTE ALLE SEZIONI “TUTELA LEGALE SMART” O “TUTELA LEGALE PLUS”, CON IL PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO. LE GARANZIE OPERANO SE SONO RICHIAMATE IN POLIZZA.
PREMESSA
Per la gestione dei sinistri relativi alle garanzie di assistenza DAS si avvale di:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX
con la quale l’assicurato ha facoltà di corrispondere per tutto quanto attiene la gestione dei sinistri del ramo assistenza.
Per quanto riguarda la denuncia del sinistro e la gestione delle garanzie di assistenza, fare riferimento agli articoli 19, 20 e 21.
ARTICOLO 12 - ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI
Definizioni utilizzate in questo articolo
Animale domestico | Si intende il cane o il gatto di proprietà del contraente/assicurato |
Massimale / Somma assicurata | L’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro |
Prestazione | L’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’assicurato nell’accadimento di un sinistro rientrante nell’assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria struttura organizzativa |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro |
Sinistro / Evento | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa |
Struttura organizzativa | La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza |
12.1 - COSA È ASSICURATO
12.1.1. CONSULENZA VETERINARIA
La prestazione è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Se l’assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico necessita di una consulenza veterinaria, la struttura organizzativa fornisce telefonicamente le informazioni richieste.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’assicurato.
12.1.2. CONSULENZA NUTRIZIONISTA
La prestazione è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Se l’assicurato, a seguito di malattia del proprio animale domestico necessita di una consulenza di tipo nutrizionale per lo stesso, può contattare la struttura organizzativa che fornisce consigli e suggerimenti in merito a:
a) utilizzo di specifici prodotti alimentari;
b) utilizzo di integratori;
c) alimentazione specifica per i cuccioli.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’assicurato.
12.1.3. SECOND OPINION VETERINARIA
Se l’animale domestico di proprietà dell’assicurato ha un’alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e il proprietario desidera richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la struttura organizzativa offre la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario, avvalendosi dell’esperienza di veterinari qualificati.
La Second Opinion viene rilasciata entro 7 giorni lavorativi.
12.1.4. INVIO PET SITTER
La prestazione è operativa 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18.
Se l’assicurato, dovendo spostarsi dal proprio comune di residenza per presenziare ad un processo in qualità di testimone, si trova nell’impossibilità di accudire il proprio animale domestico, la struttura organizzativa effettua la ricerca di un pet sitter e lo invia al domicilio dell’assicurato.
Massimale:
DAS tiene a proprio carico i costi del pet sitter fino a un massimo 3 giorni per 1 ora al giorno. Operatività:
Europ Assistance per il primo invio richiede un preavviso di 3 giorni per consentire l’erogazione della prestazione.
12.1.5. CONSULENZA VETERINARIA IN VIAGGIO
La prestazione è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Se l’assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico verificatosi durante un viaggio necessita di una consulenza veterinaria, la
struttura organizzativa fornisce telefonicamente le informazioni richieste.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’assicurato.
12.1.6. SEGNALAZIONE DI CENTRI/CLINICHE VETERINARIE IN ITALIA
La prestazione è operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali.
Se l’assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico verificatosi durante un viaggio, necessita di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, può contattare la struttura organizzativa che provvede a segnalare il centro più vicino.
12.2 – CHI È ASSICURATO
Le garanzie operano a favore del contraente per l’animale domestico di sua proprietà.
12.3 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA Sono esclusi gli eventi provocati o dipendenti da:
a) dolo o colpa grave dell’assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale per il quale è prestata l’assicurazione;
b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
c) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell’animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
d) uso dell’animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
e) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;
f) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni;
g) animali domestici che abbiamo età superiore a dieci anni. Tuttavia per gli animali che raggiungono il limite superiore di età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale del contratto stesso.
12.4 - DOVE VALE LA COPERTURA
Si intendono i Paesi dove si è verificato l’evento, più precisamente:
- per la prestazione “consulenza veterinaria in viaggio”: in tutto il mondo;
- per le altre prestazioni: Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
ARTICOLO 13 – BIKE INSURANCE
Definizioni utilizzate in questo articolo
Veicolo | La bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. Ai fini della presente polizza non rientrano nella definizione di veicolo/velocipede i risciò, i tandem, i monopattini |
Viaggio | Qualunque spostamento dell’assicurato che preveda l’utilizzo del veicolo come sopra definito |
13.1 – COSA È ASSICURATO
13.1.1. TRASPORTO BICICLETTA
Se il veicolo rimane immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato deve contattare telefonicamente la struttura organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio dell’assicurato stesso.
Se il fermo si verifica al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l’assicurato deve portare autonomamente il veicolo su una strada pubblica per consentire l’intervento del mezzo di soccorso.
Massimale:
DAS tiene a proprio carico le spese relative al trasporto sino ad un massimo di 20 km tra andata e ritorno dal luogo del fermo. Gli eventuali chilometri in eccedenza rimangono a carico dell’assicurato.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
13.1.2. RIENTRO DELL’ASSICURATO O PROSEGUIMENTO VIAGGIO
Se il veicolo rimane immobilizzato per guasto e/o incidente o viene rubato, l’assicurato deve contattare la struttura organizzativa che ne organizza il rientro (compreso il veicolo) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizza il proseguimento del viaggio fornendo:
a) una bicicletta in sostituzione compatibilmente con le disponibilità sul luogo del fermo;
b) un biglietto per il trasporto pubblico (autobus/treno/tram/ecc...);
c) la disponibilità di un taxi.
Massimale:
DAS tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di 50 euro per evento e per assicurato.
Esclusioni
Sono esclusi dalla prestazione:
a) i casi di immobilizzo del veicolo non dovuti a guasto e/o incidente;
b) le operazioni di ordinaria manutenzione;
c) le eventuali cauzioni richieste dalla società di noleggio, che devono essere versate direttamente dall’assicurato. Dove previsto, la società di noleggio può richiedere all’assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.
13.1.3. ASSISTENZA ALLA PERSONA - CONSULENZA MEDICA
Se l’assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del veicolo, necessita di valutare il proprio stato di salute, può contattare i medici della struttura organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’assicurato.
13.1.4. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Se, successivamente alla prestazione di “consulenza medica”, l’assicurato deve sottoporsi ad una visita medica, la struttura organizzativa provvede, con spese a carico di DAS, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la struttura organizzativa organizza il trasferimento dell’assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino purché si trovi entro 100 km di percorrenza.
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
13.1.5. INVIO DI UN FISIOTERAPISTA IN ITALIA
Se l’assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del veicolo, necessita di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la struttura organizzativa procura direttamente all’assicurato un fisioterapista.
Massimale:
DAS tiene a proprio carico l’onorario del fisioterapista fino ad un massimo di 300 euro per evento.
13.2 - CHI È ASSICURATO
Le garanzie operano a favore del contraente.
13.3 - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, se fosse stata aconoscenza che l’assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, se una o più di tali malattie o affezioni insorgono nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del codice civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli artt. 1892, 1893, 1894 del codice civile.
13.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
b) pratica di sport estremi con l’uso del veicolo (a titolo esemplificativo: freeride, slopestyle downhill);
c) guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e) dolo dell’assicurato;
f) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
g) malattia;
h) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme-maniaco- depressive e relative conseguenze/complicanze;
i) tentato suicidio o suicidio.
13.5 - DOVE VALE LA COPERTURA
Si intendono i Paesi ove si è verificato l’evento ed in cui le prestazioni vengono fornite. La garanzia opera in: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE DI TUTELA LEGALE
ARTICOLO 14 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
14.1. Per richiedere le prestazioni previste l’assicurato deve segnalare l’accaduto a DAS appena possibile.
La denuncia del sinistro deve essere effettuata, a scelta dell’assicurato, per il tramite di una delle seguenti modalità:
a) chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero x00 000 0000000, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
b) sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “area clienti”.
14.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento
accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.
14.3. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
14.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.
14.5. In caso di procedimento penale, l’assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l’azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
14.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l’assicurato deve chiamare il numero verde 000.00.00.00 e fornire il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
15.1. Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private
- D.Lgs. 209/05). A tal fine l’assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per risolvere la controversia, DAS valuta l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l’assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
15.2. DAS autorizza l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un’azione civile promossa da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L’assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
15.3. Se DAS ritiene che non vi siano possibilità di successo nell’azione in giudizio, l’assicurato che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all’arbitrato previsto all’articolo 18, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
15.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; se l’assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
b) l’assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
c) se nel corso dello stesso grado di giudizio l’assicurato decide di revocare l’incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
15.5. In caso di procedimento penale per delitto doloso, fuga, omissione di soccorso o guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all’assoluzione o al proscioglimento dell’assicurato pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.
15.6. DAS gestisce a tutti gli effetti un’unica pratica (sinistro unico):
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;
c) se l’evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.
15.7. Nell’erogazione delle prestazioni, DAS si impegna:
a) a pagare direttamente i professionisti individuati da DAS per la gestione della controversia o del procedimento;
b) a pagare l’indennizzo all’assicurato, nei limiti del massimale, entro 30 giorni dal momento in cui DAS ha raccolto la documentazione necessaria per liquidare la prestazione; a tal fine l’assicurato deve collaborare nel fornire rapidamente le coordinate bancarie per il pagamento;
c) a erogare la consulenza legale telefonica tramite i propri consulenti legali entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta richiamando l’assicurato al numero di telefono da questi indicato.
ARTICOLO 16 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI – I CASI DI DECADENZA
Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie di tutela legale, l’assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
b) deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’assicurato. Se l’assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
ARTICOLO 17 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ
17.1. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
17.2. DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell’assicurato.
ARTICOLO 18 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
18.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l’assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
18.2. L’assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
18.3. L’arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell’arbitro è sfavorevole all’assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
18.4. Se l’assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
19.1. In caso di evento l’assicurato deve prendere immediatamente contatto con la struttura organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’assicurato deve contattare la struttura organizzativa ai numeri 800.069106 - 02.58245321 appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
19.2. In caso di sinistro l’assicurato deve fornire alla struttura organizzativa il certificato di pronto soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l’intervento del fisioterapista.
ARTICOLO 20 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.
ARTICOLO 21 - SEGRETO PROFESSIONALE
L’assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventualmente investiti dell’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ARTICOLO 22 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO
22.1. L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se è stata pagata entro tale data. Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.
22.2. L’assicurazione scade il giorno indicato in polizza se non viene rinnovata.
22.3. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell’art. 1901 del codice civile.
ARTICOLO 23 - COME E QUANDO SI RINNOVA LA COPERTURA
L’assicurazione viene prorogata per un anno se non viene disdetta dal contraente o da DAS per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, e così successivamente. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall’articolo 31.2.
ARTICOLO 24 - 30 GIORNI PER RIPENSARCI: IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
24.1. Una volta firmata la polizza e pagato il premio il contraente ha 30 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto comunicandolo per iscritto. A seguito di tale comunicazione l’assicurazione cessa dalla data di decorrenza e il premio pagato viene rimborsato al netto delle imposte assicurative di legge.
24.2. Se il contraente o l’assicurato richiedono una prestazione a DAS prima dei 30 giorni utili, la polizza si considera definitivamente accettata dal
contraente.
ARTICOLO 25 - IN QUALI CASI IL CONTRATTO SI CHIUDE PRIMA DELLA SCADENZA: RISOLUZIONE E RECESSO
25.1. Se il contraente non ha più bisogno dell’assicurazione perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l’obbligo per il contraente di pagare le rate del premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.
25.2. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dall’archiviazione della pratica, sia il contraente sia DAS possono recedere dall’assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il contraente, l’assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l’assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del contraente.
25.3. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, DAS rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
ARTICOLO 26 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L’ASSICURAZIONE
26.1. L’importo che il contraente deve pagare, detto premio, è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate; in quest’ultimo caso il premio viene aumentato del 3% ed è previsto l’addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L’importo è interamente dovuto anche se frazionato.
26.2. Il premio deve essere pagato all’intermediario cui la polizza è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.
ARTICOLO 27 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE
Se la polizza prevede un premio indicizzato, il massimale e il premio sono calcolati in base all’”indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall’ISTAT, secondo i seguenti criteri:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale il massimale e il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;
d) se, in conseguenza delle variazioni dell’indice, il massimale o il premio superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia il contraente sia DAS
possono rinunciare all’aggiornamento; in tal caso il massimale e il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato;
e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; il contraente in tal caso può rinunciare all’adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al comma precedente.
ARTICOLO 28 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO
28.1. Il contraente deve fornire a DAS tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.
28.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
ARTICOLO 29 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO
29.1. Il contraente è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.
29.2. Se DAS viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere al contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del premio, fatto salvo il diritto di recesso, come previsto dall’art. 1898 del codice civile.
29.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dall’art. 1898 del codice civile.
29.4. Il contraente può comunicare per iscritto a DAS anche la diminuzione del rischio. DAS ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, come previsto dall’art. 1897 del codice civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.
ARTICOLO 30 - PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
ARTICOLO 31 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS
31.1. Tutte le comunicazioni che l’assicurato e il contraente effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all’intermediario cui la polizza è assegnata.
31.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:
a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Xxxxxx Xxxxx 9/B - 37135 Verona
b) mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
c) per esercitare la facoltà di ripensamento o disdetta o in caso di cessazione del rischio: la comunicazione del contraente può essere inviata anche mediante semplice e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx@xxx.xx, se il contraente ha fornito a DAS il proprio indirizzo di posta elettronica al momento della conclusione del contratto o in un momento successivo.
31.3. Per denunciare un sinistro, l’assicurato deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all’articolo 14.
31.4. Per esercitare il recesso a seguito di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità indicate all’articolo 25.2.
31.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il contraente o l’assicurato fanno al broker impegnano DAS a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all’assicurato o al contraente.
ARTICOLO 32 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO
32.1. Se il contraente e/o l’assicurato hanno sottoscritto altre assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, quando si verifica un sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 del codice civile.
32.2. Se il contraente e/o l’assicurato omettono intenzionalmente tale comunicazione, DAS non procederà ad erogare alcuna prestazione.
ARTICOLO 33 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che riguarda l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il contraente o l’assicurato.
ARTICOLO 34 - TASSE E IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.
ARTICOLO 35 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
35.1. L’assicurazione è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.
In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile, l’assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.
35.2. Se le condizioni di assicurazione sono tradotte in lingua tedesca, per questo contratto fa fede la lingua italiana.
Condizioni di assicurazione - Mod. CA2019/DIF - Documento aggiornato a settembre 2019
Il contratto di assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami
n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione Sede e Direzione Generale: 00000 Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000
xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx - xxx.xxx.xx
Cap. Soc. € 2.750.000,00 interamente versato Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale e Reg. Imprese VR n. 00220930234 Partita IVA 01333550323 - CCIAA VR - REA n.98740
Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
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