COMMISSIONE DI GARANZIA
COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 21/03: Sirti S.p.A./Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm (Segreterie nazionali). Proclamazione, in data 5 ottobre 2020 (atto pervenuto in pari data), di uno sciopero del personale dipendente della Società Sirti S.p.A., per il giorno 9 ottobre 2020. Indicazione immediata, in via d’urgenza, in data 8 ottobre 2020, per violazione della regola del preavviso. Lo sciopero è stato proclamato per il mancato pagamento delle retribuzioni. Nota della Sirti S.p.A., del 26 ottobre 2020 (atto pervenuto in pari data), con la quale si comunica che lo sciopero è stato effettuato. Apertura del procedimento di valutazione, in data 13 novembre 2020 (atto notificato in data 17 novembre 2020) (rel. Bellavista) (Pos. 1256/20)
(Seduta del 14 gennaio 2021)
La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all’unanimità la seguente delibera di chiusura del procedimento di valutazione del comportamento:
LA COMMISSIONE
con riferimento alla proclamazione, in data 5 ottobre 2020, da parte delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, di uno sciopero del personale dipendente dalla Società Sirti S.p.A., per l’intera giornata del 9 ottobre 2020, con conseguente sospensione delle percorrenze, della reperibilità ed il blocco dei lavori programmati (atto pervenuto all’azienda in data 6 ottobre 2020, a seguito dell’inoltro via e-mail del volantino sindacale da parte delle RSU FIOM della sede aziendale di Casandrino - NA);
PREMESSO CHE
con comunicato diffuso in data 5 ottobre 2020, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil proclamavano uno sciopero del personale dipendente dalla Società Sirti S.p.A., per l’intera giornata del 9 ottobre 2020;
con nota del 7 ottobre 2020, la Società Sirti S.p.A. precisava alla Commissione di essere venuta a conoscenza della proclamazione dell’astensione soltanto in data 6 ottobre 2020, a seguito dell’inoltro via e-mail del volantino sindacale da parte delle RSU FIOM della sede aziendale di Casandrino (NA), e richiedeva l’intervento della Commissione per l’attivazione della procedura di valutazione del comportamento ex art. 4, comma 4 quater, della legge n. 146 del 1990, conseguente alla violazione del termine legale di preavviso;
in relazione allo sciopero proclamato, il Commissario delegato per il settore, in data 8 ottobre 2020, trasmetteva in via d’urgenza alle Organizzazioni sindacali proclamanti un’indicazione immediata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, contestando il mancato rispetto della regola del preavviso, di cui agli articoli 2, commi 1 e 5, della citata legge e all’art. 5 dell’Accordo nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero per il settore metalmeccanico, del 4 febbraio 2004 (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/148, del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 77, del 1° aprile 2004);
con nota del 26 ottobre 2020, la Società Sirti S.p.A. segnalava alla Commissione che le iniziative di lotta preannunciate dalle Organizzazioni sindacali si sarebbero ugualmente tenute nonostante l’intervento dell’Autorità e che allo sciopero avrebbero aderito “n. 240 lavoratori addetti alle attività lavorative dedicate all’espletamento di servizi pubblici essenziali di cui ai contratti attivi in Sirti”, con interruzione della prestazione e rischio per la garanzia del servizio nei confronti dell’utenza, “ovvero quelle di reti ed apparati di telecomunicazione e trasmissione voce/dati nonché centrali di controllo e gestione degli stessi nel caso essi siano indispensabili per la libertà individuale di comunicazione, alla salute e alla sicurezza rientranti nei contratti nazionali: Manutenzione ed i lavori di spostamento dei cavi relativi alla Rete di Transito Nazionale - Cliente TIM; Manutenzione del sistema radianti relativi agli impianti radiomobile GSM, UMTS, LTE e sui ponti radio della rete fissa su tutto il territorio Nazionale Cliente TIM; Manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva di apparati di rete, stazioni di Energia su tutto il territorio nazionale - Cliente TIM; Manutenzione e realizzazione degli impianti di abbonato (Assurance & Delivery) su tutto il territorio nazionale Cliente TIM; Manutenzione sistemi radianti sulla rete nazionale di Radio Costiera: VHF, OM, OMC (Onde Medie ed Onde Medie Corte) Cliente Radio Costa; Manutenzione Impianti Linea AV (apparati, antintrusione, rete mobile Terra- u tutta la rete della rete GSMR Cliente RFI. Manutenzione preventiva e correttiva Rete rame, infrastrutture in Fibra Ottica, apparati ed impianti tecnologici asserviti alla rete di Telecontrollo della rete di Metanodotti Cliente - SNAM Rete Gas S.p.A. Manutenzione preventiva e correttiva apparati, infrastrutture ed impianti tecnologici siti rete Mobile, rete FTTX Delivery Cliente Vodafone Manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva infrastrutture ed impianti tecnologici siti rete Fissa (centrali e POP), infrastrutture rete Fibra ottica e siti rete Mobile (SRB ed HUB) Cliente Wind Manutenzione Correttiva Rete Fibra Ottica e Delivery (rete di Backhouling) Cliente Infratel; Manutenzione correttiva infrastrutture della rete FTTH (Assurance) Cliente Open Fiber”;
con delibera n. 20/238, del 13 novembre 2020, notificata alle parti in data 17 novembre 2020, la Commissione deliberava l’apertura del procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, ai sensi degli articoli 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, per mancato rispetto del termine di preavviso;
in data 26 novembre 2020 si teneva, in modalità remoto, l’audizione dei rappresentanti sindacali, nel corso della quale gli stessi facevano presente che il documento sindacale del 5 ottobre non rappresenterebbe una proclamazione di sciopero, ma soltanto un comunicato stampa inviato successivamente alla proclamazione, e di aver comunque tempestivamente informato questa Autorità dell’intenzione di astenersi per il giorno 9 ottobre 2020, invocando
a sostegno delle proprie ragioni un documento sindacale trasmesso il 29 settembre 2020 indirizzato alla sola Commissione, recante come oggetto: “Procedura art. 2, comma 2 legge 146/190 – Prestazioni essenziali”;
in sede di audizione il Commissario delegato per il settore ricordava alle Organizzazioni sindacali proclamanti i requisiti formali prescritti dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e dall’art. 5 dell’Accordo nazionale di settore, con particolare riferimento all’obbligo, a carico dei soggetti proclamanti, di trasmettere all’Azienda erogatrice del servizio ed all’Autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione, nel termine di preavviso, il documento di proclamazione di sciopero, ed invitava le parti a fornire eventuali prove documentali in ordine al rispetto dei suddetti requisiti;
con memoria del 4 dicembre 2020, le Organizzazioni sindacali asserivano che la Società Sirti S.p.A., già in data 29 settembre 2020, sarebbe stata a conoscenza della proclamazione dello sciopero per il giorno 9 ottobre 2020, senza tuttavia fornire la prova documentale della formale comunicazione dell’astensione, entro i termini di preavviso, all’Azienda ed all’Autorità precettante; affermavano, inoltre, di non aver mai ritenuto che le attività svolte dalla Società Sirti siano da ricomprendere nell’ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, stigmatizzando la presunta carenza di istruttoria dell’Autorità in merito alla natura di servizio pubblico dell’attività svolta dall’Azienda;
con nota del 16 dicembre 2020, la Sirti S.p.A. comunicava l’ammontare dei contributi spettanti alle Organizzazioni sindacali in indirizzo per l’anno 2020 e, nel contempo, precisava che:
a) Sirti S.p.A. è “una storica società italiana attiva, in particolare, nella progettazione, sviluppo, costruzione, fornitura, manutenzione e qualunque altra operazione attinente impianti, reti e sistemi di telecomunicazioni, energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, ferroviari (anche per quanto concerne telecomando, telecontrollo e segnalamento della rete ferroviaria)”, con circa 4.000 dipendenti impiegati in ben 30 sedi presenti sul territorio italiano;
b) le attività svolte dalla Sirti S.p.A., con particolare riguardo alla conduzione di reti ed apparati di telecomunicazione e trasmissione voce/dati nonché centrali di controllo e gestione degli stessi indispensabili per la libertà individuale di comunicazione, alla salute e alla sicurezza, rientrerebbero nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e dell’Accordo del 4 febbraio 2004 per il settore Metalmeccanico;
c) in ragione delle attività espletate e degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Società clienti e dell’utenza pubblica, la Sirti S.p.A., in data 14 agosto 2020, aveva avviato l’iter di confronto con le Organizzazioni sindacali e le proprie RSU per la valutazione del Piano delle Prestazioni Indispensabili predisposto ai sensi della legge n. 146 del 1990 e adottato nella medesima data; le prestazioni indicate nel Piano riguardavano le attività di salvaguardia degli impianti, dei sistemi di elaborazione dei dati, nonché il regolare ripristino degli stessi in caso di guasti che compromettano il funzionamento delle linee telefoniche e della trasmissione dei dati, indispensabili e strumentali rispetto ai servizi pubblici essenziali svolti dalle Società Clienti di Sirti nel settore delle telecomunicazioni;
d) le Organizzazioni sindacali non avevano partecipato agli incontri per la definizione del Piano fissati da Sirti S.p.A. per le date del 26 agosto, 28 agosto e 1° settembre 2020; nel corso della riunione del 17 settembre 2020, invece, i sindacati avevano rigettato qualunque possibilità di intesa;
e) con nota del 30 settembre 2020 la Società aveva informato la Commissione del mancato raggiungimento di un accordo con le rappresentanze sindacali e che, a decorrere dal 15 settembre 2020, la Sirti S.p.A. aveva adottato il Piano delle Prestazioni indispensabili predisposto in data 14 agosto 2020;
con riferimento a tale Piano, in data 23 settembre 2020 le Organizzazioni sindacali chiedevano alla Commissione un intervento “in merito all’esame congiunto per la valutazione del piano delle prestazioni indispensabili di cui all’art. 2 Comma 2 Legge 146/190 in Sirti Spa” e il Commissario delegato per il settore, con nota del 25 settembre 2020, “invitava nuovamente le parti ad avviare un percorso quanto più ampiamente condiviso, che veda la partecipazione di tutte le Organizzazioni sindacali presenti in Azienda, volto al raggiungimento di un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da adottare in caso di sciopero che possa meglio interpretare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti, inviandolo alla scrivente per la prescritta valutazione di idoneità, come previsto dall’articolo 13, lettera a), della legge
n. 146 del 1990 e successive modificazioni”;
CONSIDERATO CHE
l’articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, considera servizi pubblici essenziali “quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione”;
la valutazione della essenzialità o non essenzialità di un servizio pubblico, con conseguente esclusione dagli obblighi previsti dalla legge n. 146 del 1990, non è rimessa ad apprezzamenti discrezionali ed unilaterali delle parti sociali (nel caso di specie il sindacato), ma dipende dalla natura dell’attività oggettivamente svolta dall’azienda, esaminando l’attitudine e la capacità del servizio e/o delle attività ad esso strumentali a soddisfare i diritti costituzionali della persona tassativamente indicati dall’articolo 1, comma 1, della legge 146 del 1990;
i servizi resi dalla Società Sirti S.p.A. sono ricompresi nel campo di applicazione della legge
n.146 del 1990, come già ampiamente chiarito dalla Commissione con il parere n. prot. 4275 del 13 marzo 2012, reso a tutte le parti coinvolte nel presente procedimento di valutazione a seguito di una lunga e approfondita istruttoria, e come recepito dagli stessi attori del conflitto (Società e Organizzazioni sindacali) che, al fine di ottemperare agli obblighi prescritti dall’art. 2, comma 2, della legge citata, hanno avviato un confronto per discutere del piano delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
l’esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente dalla Società Sirti S.p.A., in relazione all’attività svolta, è regolamentato dalla legge n. 146 del 1990, e successive
modificazioni, e dalle disposizioni di dettaglio contenute nell’Accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/148, del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 77, del 1° aprile 2004) ;
l’articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 prevede che i soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di trasmettere, nel termine di preavviso, all’Azienda erogatrice del servizio ed all’Autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione il documento di proclamazione dello sciopero, con l’indicazione della data, della durata, delle modalità di attuazione e delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;
l’articolo 1 dell’Accordo nazionale del 4 febbraio 2004, nell’individuare le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, specifica che “Fermo restando quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, sono servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione e, con specifico riferimento al settore metalmeccanico, si considerano prestazioni indispensabili all’interno delle varie attività svolte dalle aziende associate quelle funzioni volte a garantire la tutela dei beni primari quali la salute, la sicurezza, le comunicazioni. Pertanto, sono coinvolte le imprese che esercitano la conduzione di: • impianti di climatizzazione e del calore in edifici pubblici (scuole, ospedali, cliniche, palazzi di giustizia. ecc.); • impianti di distribuzione fluidi ad uso alimentare; • reti ed apparati di telecomunicazione e trasmissione voce/dati nonché centrali di controllo e gestione degli stessi nel caso essi siano indispensabili per la libertà individuale di comunicazione, alla salute ed alla sicurezza; • impianti ed apparecchiature per la navigazione aerea, marittima e terrestre; • apparecchiature e forniture di energia elettrica;
• linee, condotte e forniture di gas, acqua; • depurazione e smaltimento rifiuti tossici (per le aziende autorizzate), urbani, speciali e nocivi; • apparecchiature ed impianti di segnaletiche stradali: semafori, rilevazioni gas di scarico, barriere di protezione; • impianti di sicurezza, antincendio e di allarme”;
l’articolo 5 del citato Accordo, con particolare riferimento ai requisiti formali per la legittimità di un’astensione collettiva dal lavoro, stabilisce che “La proclamazione dello sciopero, per le attività di cui sopra, sarà comunicata per iscritto all’azienda, alla Commissione di Garanzia di cui all’art. 12, della legge n. 146 dei 1990 ed all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente a adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge n. 146/90 con un preavviso minimo indispensabile di 10 giorni, fatte salve le eccezioni previste al comma 7 art. 2 legge 146/90 e cioè in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori, con l’indicazione della data nonché dell’ora di inizio e cessazione dell’astensione dal lavoro. La comunicazione sopra prevista, inoltre, deve contenere le motivazioni per le quali è stata proclamata l’agitazione, l’ambito territoriale di riferimento e gli estremi della procedura di raffreddamento e conciliazione esperita ai sensi del precedente punto 4”;
nel corso del procedimento di valutazione è stato accertato che la disciplina legale e pattizia è stata violata in relazione al mancato rispetto del termine di preavviso con riferimento alla
proclamazione di sciopero contenuta nel documento sindacale del 5 ottobre 2020, pervenuta all’Azienda in data 6 ottobre 2020, a seguito dell’inoltro via e-mail del volantino sindacale da parte delle RSU FIOM di una sede aziendale periferica;
per contro, il documento del 29 settembre 2020 invocato dalle Organizzazioni sindacali non risulta essere stato trasmesso né alla Società Sirti S.p.a. né all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente a adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della legge n. 146 del 1990, in violazione dell’art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 e dell’art. 5 dell’Accordo nazionale del 4 febbraio 2004;
l’obbligo di preavviso è inderogabile posto che la finalità dell’istituto è quella di consentire alle Amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi essenziali di predisporre le misure di cui al comma 2 dell’art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché la relativa comunicazione all’utenza;
lo sciopero proclamato dai soggetti sindacali in indirizzo, per il giorno 9 ottobre 2020, si è effettivamente tenuto, con astensione, da parte di 240 lavoratori, dallo svolgimento delle proprie mansioni;
per tali ragioni, questa Autorità
VALUTA NEGATIVAMENTE
ai sensi degli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il comportamento delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, con riguardo all’astensione del 9 ottobre 2020, per il mancato rispetto del termine di preavviso, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 5 dell’Accordo nazionale del 4 febbraio 2004;
RITENUTO
di dover quantificare la sanzione tenendo conto, da un lato, della mancata ottemperanza alla delibera di invito della Commissione, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e, dall’altro lato, dell’erroneo convincimento delle Organizzazioni sindacali di aver adempiuto all’obbligo del preavviso minimo con la comunicazione del 29 settembre 2020;
DELIBERA
in applicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la sospensione, da parte della Società Sirti S.p.A., dei contributi sindacali dovuti alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL, per un ammontare economico di euro 3.000,00 (tremila/00), per ciascuna Organizzazione sindacale, con conseguente versamento delle somme alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti della Direzione nazionale dell’INPS;
INDICA
il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla notificazione della presente delibera, per l’esecuzione della predetta sanzione da parte della Sirti S.p.A., ai sensi dell’articolo 4, commi 4-quater e 4-sexties, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
AVVERTE
che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4-quater, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il legale rappresentante pro-tempore della Società Sirti S.p.A. deve comunicare alla Commissione stessa l’avvenuta esecuzione della sanzione nei confronti dei soggetti collettivi, entro il termine di trenta giorni dall’esecuzione stessa;
INVITA
la Direzione provinciale dell’INPS di Milano, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera g), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, a comunicare l’avvenuto versamento delle somme sopra indicate entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, segnalando che il numero di matricola INPS della Sirti S.p.A. è 4900652620;
INVITA, ALTRESI’,
la Società Sirti S.p.A. e le Organizzazioni sindacali in indirizzo ad avviare un percorso quanto più ampiamente condiviso, volto al raggiungimento di un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da adottare in caso di sciopero, che possa garantire un equo contemperamento tra diritti costituzionalmente tutelati, e ad informare questa Commissione sull’andamento delle relative trattative, nell’ambito delle quali è disponibile, su richiesta delle parti, a prestare ogni possibile assistenza;
AVVERTE
che, avverso la presente delibera, è ammesso il ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’articolo 20 – bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nell’ordinario termine di prescrizione;
DISPONE
che copia della presente delibera venga notificata alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alla Società Sirti S.p.A, in persona del legale rappresentante pro- tempore, nonché alla Direzione provinciale dell’INPS di Milano;
DISPONE, INOLTRE,
la trasmissione della presente delibera alla Direzione generale dell’INPS, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.