ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA D’AUSTRIA E LA REPUBBLICA ITALIANA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN TUNNEL FERROVIARIO DI BASE SULL’ASSE DEL BRENNERO
La Repubblica d’Austria e la Repubblica Italiana qui di seguito denominati “le Parti”
- CONSIDERATA la Dichiarazione congiunta del Ministro federale dei Trasporti, dell’Innovazione e della Tecnologia austriaco e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano del 1° aprile 2003;
- CONSIDERATO il Memorandum firmato il 10 settembre 2003 a Roma, relativo all’accordo tra il Ministro federale dei Trasporti, dell’Innovazione e della Tecnologia austriaco ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull’asse del Brennero;
- CONSIDERATO l’accordo politico raggiunto dal Consiglio dell’Unione Europea (Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia) nella riunione del 5 dicembre 2003 in ordine alla proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle linee guida della rete transeuropea di trasporto;
- DESIDEROSI di promuovere il potenziamento del traffico ferroviario sull’asse del Brennero, che prevede anche la costruzione della Galleria di base del Brennero, quale condizione imprescindibile ed essenziale per una politica dei trasporti che rispetti l’ambiente e le popolazioni dei territori attraversati;
- CONVINTI che la realizzazione di un tunnel di base e delle relative linee di accesso potrà migliorare notevolmente le comunicazioni tra le Parti e fornire nuovo impulso alle relazioni tra il sud e il nord dell’Europa;
- DESIDEROSI di contribuire all’espansione delle relazioni e degli scambi fra i paesi europei e in particolare fra gli Stati membri dell’Unione Europea;
- DESIDEROSI di attuare le decisioni adottate nei Consigli Europei di Corfù, Essen e Dublino, nonché il progetto incluso nell’elenco 1 dei progetti prioritari per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) quale progetto N°. 5 “Linea ferroviaria mista Berlino-Verona-Napoli/Milano-Bologna” del documento conclusivo del Gruppo di alto livello sulla TEN-T;
convengono quanto segue:
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1 – Oggetto
Le Parti si impegnano, in applicazione del presente Accordo, a promuovere la costruzione delle opere della parte comune necessarie alla realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull’asse del Brennero finalizzato al transito misto merci/viaggiatori, la cui entrata in servizio dovrà avere luogo comunque entro il 2015.
Articolo 2 – Definizioni
a) Per “progetto” si intende la progettazione e la costruzione delle opere di cui all’art. 1.
b) Per “Parte comune”, l’insieme delle opere, impianti ed attrezzature costruite e da costruire nel tracciato della Galleria ferroviaria del Brennero, nel tratto tra Innsbruck e Fortezza compresi gli allacciamenti alle stazioni e all’esistente circonvallazione di Innsbruck.
La parte comune del nuovo tunnel ferroviario di base sull’asse del Brennero è costituita:
1) da un tunnel ferroviario di base a due canne di circa 56 Km, scavato sotto le Alpi in territorio delle Parti, comprendente stazioni sotterranee di emergenza e di servizio e relativi accessi laterali;
2) in Italia, dalle opere di raccordo di detta Galleria di base alla linea ferroviaria nazionale;
3) in Austria, dalle opere di raccordo di detta Galleria di base alla linea ferroviaria nazionale compresa la circonvallazione di Innsbruck;
4) da tutte le opere annesse necessarie alla costruzione e all’esercizio ferroviario.
c) “CIG”, Commissione Intergovernativa austro-italiana i cui compiti sono stabiliti al successivo art. 5.
d) “Promotore” è la BBT SE
Le Parti concordano che al Promotore devono essere riconosciuti, in conformità alla rispettiva legislazione nazionale vigente, gli obblighi ed i diritti di un’impresa ferroviaria necessari al raggiungimento dello scopo della società.
Articolo 3 – Ambito di applicazione
Il presente Accordo si riferisce a tutte le Fasi del progetto fino alla messa in esercizio.
TITOLO II
Fase II
Articolo 4 – Studi, ricognizioni, indagini e
attività propedeutiche per la realizzazione della parte comune
L’oggetto del presente titolo è la definizione delle condizioni secondo le quali saranno condotti, nella Fase II che è iniziata il 1° aprile 2003, gli studi, le ricognizioni, le indagini e le attività propedeutiche, nonché gli studi finanziari relativi alla realizzazione della parte comune tra Innsbruck e Fortezza. Essa si dovrà concludere entro 3 anni.
I suddetti lavori comportano, in particolare:
a) la redazione del progetto definitivo;
b) l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, comprese quelle relative alla valutazione di impatto ambientale, applicabili nei due Stati;
c) l’esecuzione di indagini geognostiche integrative;
d) la presentazione di un modello di finanziamento e delle modalità di concessione della parte comune;
e) attività propedeutiche all’inizio dei lavori di costruzione;
f) inoltre, la realizzazione di studi complementari e la definizione di indagini, opere o installazioni supplementari se quelle la cui realizzazione era inizialmente prevista si rivelino insufficienti o inadeguate.
Articolo 5 – Commissione Intergovernativa (CIG)
Con la entrata in vigore del presente Accordo, la Commissione Bilaterale (CB) ai sensi del Memorandum sulla Cooperazione nell’ambito di una Commissione Bilaterale del 30 aprile 2004 diviene Commissione Intergovernativa (CIG).
Alla CIG è attribuito, oltre a quanto già previsto dal Memorandum, il compito di formulare ai rispettivi Governi, qualora i risultati della Fase II ne consentano l’attuazione, proposte in ordine alle successive Fasi.
Tali proposte devono contenere l’individuazione di:
- le caratteristiche delle opere definitive della parte comune;
- le modalità della loro realizzazione;
- le modalità di finanziamento in base ad una analisi costi-benefici dell’opera;
- le condizioni di esercizio.
Le decisioni in ordine alla realizzazione delle Fasi successive alla II vengono prese dai due Governi in base alle proposte della CIG.
I due Governi decidono sulle modalità di finanziamento del progetto e adottano i conseguenti provvedimenti.
La CIG prende le proprie decisioni di comune accordo.
Articolo 6 – Il Promotore
a) Il GEIE BBT o la costituenda società, ai sensi della lett. b denominato Promotore, provvede all’attuazione delle attività di cui all’art. 4 del presente Accordo.
b) Ai fini del compimento delle attività predette, il GEIE BBT è trasformato, con le modalità previste dalla legislazione europea e nazionale e prima possibile, in Società per Azioni Europea.
Lo Statuto della Società e le eventuali modifiche vengono presentati alla Commissione di cui all’art. 5.
La Società per Azioni Europea (SE) avrà sede:
- durante la fase di progettazione, ai sensi dell’art. 4, ad Innsbruck con sede secondaria a Bolzano;
- durante la fase di costruzione e fino alla messa in esercizio della Galleria, a Bolzano con sede secondaria ad Innsbruck;
Dopo la messa in esercizio della Galleria (fase di esercizio), la Società Europea o un’altra società che avrà la gestione della Galleria avrà la propria sede ad Innsbruck.
c) Il Promotore presenta alla CIG proposte inerenti le caratteristiche delle opere definitive, la loro consistenza finanziaria e la fattibilità economica, le modalità di finanziamento, nonché la realizzazione e l’esercizio dell’opera.
Articolo 7 – Disposizioni demaniali e fondiarie
a) L'appartenenza allo Stato di tutte le opere, anche se sono transfrontaliere, è determinata dal confine dello Stato.
b) Le acque e i minerali utili trovati nel corso dei lavori sono attribuiti sulla base della legislazione dello Stato sul cui territorio la scoperta è stata fatta, indipendentemente dal loro scopritore.
c) Fino alla designazione dell’organismo incaricato della realizzazione della Galleria di base, e salvo disposizioni contrarie di modifica del presente Accordo, le opere realizzate restano di proprietà comune e indivisibile del Promotore designato all’art. 6; egli è responsabile del loro mantenimento in buono stato e della loro sicurezza.
Articolo 8 – Disposizioni legislative e regolamentari
a) Le questioni fiscali, di diritto del lavoro, sociali, sanitarie e di sicurezza sollevate dall’esecuzione dei lavori di ricognizione della Galleria di base sono regolate in conformità all’ordinamento giuridico in vigore nel rispettivo Stato, secondo le previsioni di cui all’art. 7 lett. a.
b) Valutazione di impatto ambientale.
In base a:
- la convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (la cosiddetta Convenzione di ESPOO);
- la Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, G.U.C.E. N°. L 175 del 05.07.1985 pag. 40, nella versione della Direttiva 97/11/CE, G.U.C.E. N°. L 73 del 14.03.1997 pag. 5;
- la Legge austriaca sulla Valutazione dell’impatto ambientale BGBl. N°. 697/1993 nella versione di BGBl. I N°. 89/2000 (UVP-G 2000);
- il Decreto legislativo italiano N°. 190 del 20 agosto 2002;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, N°. 670: Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e successive modifiche;
si concorda che la procedura di VIA sarà compiuta, disgiuntamente, nei due paesi e ai sensi del rispettivo diritto nazionale. Le Parti si impegnano a mettere in opera ogni mezzo a propria disposizione per concludere la procedura in tempi coerenti con il programma di realizzazione dell’opera.
TITOLO III
Finanziamento
Articolo 9 – Finanziamento
a) Gli studi generali della parte comune del progetto della Galleria di base del Brennero, previsti nel programma della Fase II, qualora non siano finanziati dalla concessione di una sovvenzione comunitaria per progetti della Rete Transeuropea di infrastruttura dei trasporti [Decisione C (2001) 2654 def./CE], sono finanziati in parti eguali dalle Parti.
b) Ai fini del finanziamento delle Fasi successive alla II, le Parti chiederanno la concessione di sovvenzioni comunitarie nella misura massima consentita, impegnandosi a fare ricorso per il residuo finanziamento a mezzi privati nell’ambito del modello PPP. La quota pubblica del modello PPP sarà suddivisa in parti eguali tra le Parti.
c) Entrambe le Parti concordano, nell’ambito della prevista modifica della direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, G.U.C.E. N°. L 187 del 20.07.1999 pag. 42, di impegnarsi per un finanziamento incrociato sufficiente ad assicurare la copertura finanziaria della costruzione della Galleria di base del Brennero nella massima misura consentita.
d) Le Parti concordano che l’affidamento di prestazioni va ottimizzato riguardo una realizzazione tempestiva ed economica e che va evitata la suddivisione di incarichi per motivi territoriali.
e) Le Parti concordano che dopo la messa in esercizio della Galleria (fase di esercizio), se necessario, i costi per l’esercizio della Galleria saranno suddivisi in parti eguali, qualora non sia stato preso altro accordo in merito.
TITOLO IV
Disposizioni finali
Articolo 10 – Clausola arbitrale
a) Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo devono essere risolte dalle amministrazioni competenti degli Stati contraenti oppure per via diplomatica.
b) Nel caso in cui non si sia pervenuti, entro sei mesi, alla soluzione tramite negoziazione, la controversia è sottoposta ad un collegio arbitrale la cui decisione sarà obbligatoria.
c) Il collegio arbitrale sarà composto da due membri nominati uno da ciascuna delle Parti e da un terzo membro, con funzioni di Presidente, nominato d’intesa dai primi due membri.
d) Se la designazione comune del Presidente non ha luogo entro 6 mesi a partire dal momento in cui una delle Parti ha proposto il regolamento arbitrale della lite, procederà a tale designazione il Presidente della Corte Permanente di Arbitrato su richiesta della Parte più tempestiva.
Articolo 11 – Entrata in vigore
Ciascuna delle Parti notifica all’altra Parte il completamento delle procedure costituzionali previste per l’entrata in vigore del presente Accordo, che avrà validità a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della ricezione della seconda delle due notifiche.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A Vienna, il 30 aprile 2004, in due originali, ciascuno in lingua tedesca e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica d’Austria: Xxxxxx Xxxxxxx m.p.
Per la Repubblica Italiana: Xxxxxx Xxxxxx m.p.
Unterzeichner | serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT | |
Datum/Zeit | 2017-11-27T13:35:07+01:00 | |
Prüfinformation | Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx | |
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