INDICE
MANUALE PRATICO DELL'ALBERGATORE
INDICE
PREMESSA
CAPITOLO I URBANISTICA
1. CONCESSIONE EDILIZIA / AGIBILITÀ / SANATORIA
CAPITOLO II SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO - D.Lgs.626/94
1. DEFINIZIONI
2. SOGGETTI DELLA SICUREZZA - COMPITI E FUNZIONI
• Datore di lavoro
o Obblighi dei lavoratori non delegabili
• Il lavoratore
o Obblighi dei lavoratori
• Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
• Servizio di Prevenzione e Protezione
o Caratteristiche, capacità e requisiti del Responsabile S.P.P.
o Caratteristiche, capacità e requisiti dell' Addetto S.P.P.
o La riunione periodica
• Addetti Antincendio e Gestione Emergenza
• Addetti Primo Soccorso
• Il Medico Competente
• Organismi paritetici
3. RISCHI SALUTE E SICUREZZA E LORO VALUTAZIONE
• Rischio Macchine
• Rischio Elettrico
• Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi
• Rischio Movimenti Ripetuti degli Arti Superiori (C.T.D.)
• Rischio Videoterminali
• Rischio Rumore e Vibrazioni
o Rumore
o Vibrazioni
• Rischio Atmosfere Esplosive
• Rischio Radiazioni
o Ionizzanti
▪ Radon
o Non ionizzanti
▪ Elettromagnetismo
• Rischio Agenti Chimici
• Rischio Agenti Cancerogeni – Mutageni
o Amianto
o Fumo e Fumo passivo
• Rischio Agenti Biologici
o Legionella
• Rischio Lavori in Solitaria
• Rischio Lavori in Quota
• Rischio di natura Psico-sociale
4. PREVENZIONE E PROTEZIONE
• Informazione e Formazione
• Sorveglianza sanitaria
• Segnaletica di Sicurezza
• D.P.I.
5. CATEGORIE PARTICOLARI DI LAVORATORI
• Gestanti / Puerpere
• Minori
• Apprendisti e Tirocinanti
• Lavoro notturno
6. GESTIONE DELL'EMERGENZA
• Lotta antincendio e gestione dell'emergenza
o Gestione handicap
• Procedure di emergenza
• Primo Soccorso
7. GLI APPALTI
8. LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
9. PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
CAPITOLO III LOCALI ED IMPIANTI
1. STRUTTURE E LOCALI
• Strutture
• Locali
o Barriere architettoniche
o Scale, corridoi e porte
o Aree Fumatori
o Sale Convegni
o Piscine e centri fitness – spa
o Discoteche
o Locali interrati e seminterrati
o Autorimesse
o Lavanderie / Stirerie
o Cucine
o Sala ristorante
2. IMPIANTI
• Impianti Elettrici
• Impianti Speciali
• Protezione contro le scariche atmosferiche
• Impianto di terra
• Impianti Termici
• Impianti Idraulici e Antincendio
• Impianti a Pressione
• Impianti di Condizionamento
• Rivelazione Incendio e Allarme
• Ascensori e Montacarichi
• Gruppi Elettrogeni
• Depositi di Combustibili
3. LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
4. PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
CAPITOLO IV AUTORIZZAZIONI VVF
1. CASI SOGGETTI A CPI
• Modalità di ottenimento del CPI
• Strutture alberghiere
• Autorimesse
• Centrali termiche
• Serbatoi gpl
• Gruppi elettrogeni
• Locali di pubblico spettacolo
2. CARATTERISTICHE IDONEITA'
• Locali
• Impianti
• Materiali
• Commissione di vigilanza pubblico spettacolo
3. LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
4. PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
CAPITOLO V L'AMBIENTE
1. GLI SCARICHI IDRICI
2. EMISSIONI IN ATMOSFERA
3. LA GESTIONE DEI RIFIUTI
4. IL RUMORE ESTERNO E L'IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE
5. LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
6. PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
CAPITOLO VI HACCP ED IL PACCHETTO IGIENE
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
2. PRINCIPI STANDARD DELL'HACCP
3. APPLICAZIONE DEL SISTEMA HACCP
• Formazione del gruppo HACCP
• Raccolta dati
• Identificazione della destinazione del prodotto
• Costruzione del diagramma di flusso
• Identificazione dei pericoli
• Determinazione dei CCP
• Individuazione dei limiti critici
• Sistemi di monitoraggio
• Azioni correttive
• Verifica del sistema
• Le procedure delocalizzate
4. IL PACCHETTO IGIENE – RINTRACCIABILITA'
5. LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
6. PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
CAPITOLO VII LA PRIVACY
1. DEFINIZIONI
2. I SOGGETTI
3. INFORMATIVA, CONSENSO, AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA
4. TIPOLOGIA DI DATI
• Dati del personale dipendente
• Dati di appaltatori - fornitori - professionisti
• Dati del cliente
• Videosorveglianza
• Trasferimento di dati personali all'estero
• In relazione a qualunque tipologia di dato
5. MISURE MINIME DI SICUREZZA E D.P.S.
• Trattamento con strumenti elettronici
• Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
6. MISURE IDONEELE
7. LE SCADENZE
• Adempimenti annuali
• Adempimenti semestrali
8. CHECK-LIST DI CONTROLLO SULLA GESTIONE ELETTRONICA
9. LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
10. PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
CAPITOLO VIII LE CERTIFICAZIONI
1. I MODELLI NORMATIVI INTERNAZIONALI
2. IL MARCHIO ECOLABEL
3. IL MARCHIO YES
PREMESSA
Il settore alberghiero e turistico-ricettivo è senz'altro di primaria importanza nella sfera dell'occupazione, sia diretta sia indotta, a livello nazionale, comunitario ed internazionale.
Core business di questa attività sono ovviamente l'accoglienza del cliente e la ricerca delle condizioni che più lo aggradano, facendolo sentire “a casa propria”.
Ma a differenza della propria abitazione, quando si giunge presso un hotel, sono gli altri a dover fare, a dover essere, a dover dare il meglio di sè, perché … si sa …”il cliente ha sempre ragione”.
Pertanto dal direttore al personale di sala, dal maitre al fattorino, dall'usciere al giardiniere, sono tutti impegnati a “coccolare l'ospite”.
Ma per alcuni di loro le responsabilità non si limitano alle esigenze dalla clientela; esistono decine, se non centinaia, di problematiche legate alla corretta, funzionale ed economicamente valida gestione della struttura.
Tra tutte le incombenze che gravano sui responsabili aziendali, anche la garanzia della sicurezza e della salute, sia dei dipendenti sia dei clienti, viene a porsi con osservanze, documenti, normative non sempre di facile, immediata ed, a volte, anche economica applicazione.
Proprio a costoro, direttori e gestori d'albergo, tale guida si rivolge per mettere un po' d'ordine nella complessa ed estesa normativa inerente le condizioni di sicurezza e salute di un'azienda, cercando di riassumere in maniera schematica le responsabilità, i criteri da adottare, le misure di prevenzione e protezione, gli effetti sulla salute, le disposizioni tecniche. Non si vuole avere la presunzione di riuscire a considerare e a dirimere tutte le questioni che si possono incontrare in questo argomento, ma, almeno, dare un quadro applicativo di insieme e specifico del settore ricettivo.
Il fine ultimo, quindi, è quello di fornire uno strumento di utile valutazione ed analisi sull'argomento, allo scopo di comprendere e definire le scelte prioritarie e necessarie.
Importante, infine, è la consapevolezza dell'albergatore di trovarsi in un campo di accettabilità del rischio variabile, nel quale deve scegliere come collocare la propria attività, determinare le risorse ed i tempi di adeguamento che intende pianificare, avvalendosi delle informazioni e dei contenuti che a tal fine vengono di seguito riportati.
Ormai in tutto il campo turistico-alberghiero c'è attenzione al rispetto delle normative e alla valutazione dei rischi, ma la sicurezza non è solo tecnicismo; è quel sistema di informazione ed organizzazione del lavoro che agisce portando ad una diffusa cultura della prevenzione. Così diventa necessario che la sicurezza, cioè quella che produce risultati concreti, non può e non deve essere limitata solo all'adempimento delle norme tecniche sulla sicurezza, ma deve necessariamente diventare un valore aziendale e un segno di civiltà con il fine di salvaguardare la vita umana ed il bene produttivo.
CAPITOLO I - URBANISTICA
1. CONCESSIONE EDILIZIA / AGIBILITÀ / SANATORIA
Gli edifici devono ottenere l'agibilità, rilasciata dal Comune, a conclusione di un percorso tecnico e burocratico, che consiste in:
• richiesta della concessione edilizia
• approvazione comunale
• dichiarazione di fine lavori
• collaudo dell'opera.
In mancanza dell'agibilità l'edificio non può essere utilizzato.
In caso di realizzazioni effettuate senza aver seguito il percorso normativo, è possibile ricorrere alla sanatoria, solo per carenze di tipo burocratico e non tecnico, che si ottiene presentando domanda al Comune e subendo le sanzioni previste.
CAPITOLO II - SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO — D.Lgs. 626/94
Il decreto legislativo 626/94 ha introdotto un nuovo modo di attuare la sicurezza sul lavoro, rendendo partecipi e responsabili tutti i soggetti presenti in azienda.
1. DEFINIZIONI
Pericolo:
Capacità potenziale di una entità (oggetto, ambiente, evento, …) di generare un danno inerente, nella fattispecie, alla salute e/o alla sicurezza della persona.
Danno:
Effetto negativo temporaneo o permanente alla salute (malattia) o alla sicurezza (infortunio) causato da condizioni nocive di lavoro connesse all'utilizzo di ambienti, attrezzature, macchinari o sostanze pericolose.
Rischio:
Probabilità che possa essere raggiunto il limite potenziale di danno;
situazione che può determinare probabilità di causare danni alla salute dei lavoratori, da valutare e ridurre al minimo.
Valutazione del rischio:
Procedimento di valutazione della possibile tipologia/entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.
Prevenzione:
Insieme di metodologie organizzative, gestionali e tecniche rivolte alla eliminazione o, quantomeno, alla riduzione dei rischi per la salute/sicurezza di chi lavora.
Informazione:
Attività continua con cui il datore di lavoro fornisce al lavoratore le notizie necessarie per operare in sicurezza sui rischi generali e specifici del lavoro, le misure di prevenzione da adottare, le procedure di emergenza con scambi di notizie continue, consegna di manuali, dispense, etc.
Formazione:
Obbligo del datore di lavoro di rendere i lavoratori responsabili della prevenzione, coerentemente con i principi della sicurezza sulla cultura e sui comportamenti da tenere per operare in sicurezza all'atto dell'assunzione o del cambiamento di mansione, se si modificano macchinari o sostanze.
2. SOGGETTI DELLA SICUREZZA Datore di Lavoro
Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque colui che ha la responsabilità dell'impresa (in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa).
Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro (articolo 2087 Codice Civile). E' il responsabile dell'organizzazione globale della sicurezza nell'azienda.
N.B.:
Delega di funzioni
“In materia antinfortunistica devono ritenersi destinatari delle disposizioni di prevenzione coloro che presiedono direttamente o per delega alla organizzazione aziendale; non sono invece responsabili dell´incidente derivante dalla mancanza o insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali – non esplicando essi un potere di supremazia e di direzione nell´organizzazione del lavoro – spetta unicamente l´onere di vigilare sull´osservanza dei precetti imposti. Al preposto … omissis… può essere delegato l´apprestamento delle misure preventive, ma non anche quei compiti affidati in maniera esclusiva dalla legge ai dirigenti o all´imprenditore. Ne consegue che la delega non scagiona dalla responsabilità penale l´imprenditore o il direttore dei lavori, … omissis …” (Xxxx.Xxx. IV, 7 dic 2005, n. 44650)
I compiti del datore di lavoro, alla luce del titolo I, richiamati (o impliciti) nell' art. 4 e seguenti, sono:
• organizzare e attribuire compiti e responsabilità
• istituire il servizio di prevenzione e protezione e comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro e alle ASL (Servizio Prevenzione Sicurezza Lavoro) il nominativo del Responsabile SPP
• nominare il medico competente nei casi previsti
• effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento di valutazione
• programmare la prevenzione, individuando le linee di azione, gli strumenti, i metodi di controllo ed il loro aggiornamento
• programmare le attività conseguenti
• fornire ai lavoratori necessari e idonei mezzi di protezione ~ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione
• informare e formare i lavoratori
• verificare idoneità e coordinare le ditte appaltatrici
• consultare il rappresentante per la sicurezza, garantirgli l'accesso alla documentazione e informazioni e permettere la verifica dell' applicazione delle misure di sicurezza e protezione
• organizzare la prevenzione incendi ~ organizzare il pronto soccorso
• designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione in caso di pericoli gravi e immediati e di pronto soccorso
Obblighi esclusivi del datore di lavoro non delegabili
• La valutazione dei rischi e l´elaborazione e stesura del documento di valutazione
– compresi:
o gli aggiornamenti periodici
o le nuove valutazioni e le integrazioni
o l´autocertificazione nelle imprese familiari o al di sotto dei dieci dipendenti.
• La nomina del responsabile del SPP (interno o esterno)
Tralasciando le varie clausole sanzionatorie modificate o introdotte dalla nuova legislazione, si cita un solo caso di notevole rilevanza.
Nei casi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore alle mille quote. L'importo di una quota va da un minimo di circa 250 euro ad un massimo di circa 1500 euro ed è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
Per chiarimento: se la violazione di un disposto in materia antinfortunistica è sanzionata con una pena pecuniaria di 500 Euro, in caso da tale violazione derivi un decesso od un grave/gravissimo infortunio, a questa sanzione si dovrà aggiungere, una seconda sanzione pari a 1000 volte la quota stabilita, che se supponiamo essere 250 Euro, porta ad una sanzione totale di 250.500 Euro (!!!)
In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Lavoratori
Il lavoratore è, nella logica del sistema sicurezza, la “figura” da tutelare. L'art 2 del D.Lgs 626/94 definisce lavoratore colui che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.
Rientrano nella norma:
• Lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato
• Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato
• Lavoratori con contratto di lavoro part-time
• Lavoratori interinali
• Lavoratori soci di cooperative
• Lavoratori con contratti di lavoro somministrato e lavoro a progetto
• Apprendisti e Contratti di Formazione Lavoro
• Stagisti e Tirocinanti (es. studenti degli Istituti Alberghieri) anche a titolo gratuito.
• Soci lavoratori di società Sono esclusi:
• gli addetti ai servizi domestici e familiari (di cui alla disciplina dell'art. 230 bis del c.c.)
I lavoratori hanno il diritto:
• all'informazione generale e specifica;
• alla formazione, che deve essere adeguata e sufficiente, mirata (con particolare riferimento al singolo posto di lavoro o mansione) e periodicamente ripetuta in relazione ad eventuali evoluzioni e/o mutamenti delle situazioni di rischio;
• alla consultazione e alla partecipazione, attraverso i propri rappresentanti, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie prevenzionali;
• di allontanarsi dal posto di lavoro, in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
• di xxxxxxxsi dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
• di prendere misure di emergenza di propria iniziativa in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile e nell'impossibilità di contattare un superiore gerarchico;
• di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.
Obblighi dei lavoratori
• Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle persone presenti sul posto di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e mezzi forniti dal datore di lavoro;
• Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dirigenti, preposti;
• Utilizzano correttamente macchine, apparecchi, utensili, dispositivi di sicurezza e di protezione e tutti gli strumenti di lavoro;
• Segnalano immediatamente al Datore di lavoro, dirigenti, preposti le deficienze delle macchine, impianti, dispositivi;
• Non manomettono dispositivi di sicurezza, segnalazione, ecc.;
• Non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza;
• Si sottopongono ai controlli sanitari previsti;
• Segue i programmi di formazione e informazione
• Contribuiscono all'adempimento degli obblighi imposti dall'autorità competente:
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il Decreto 626/94 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
E' un diritto dei lavoratori, pertanto gli obblighi del datore di lavoro sono unicamente quelli di informare i lavoratori di tale diritto e mettere a disposizione tempi, spazi e attrezzature per la elezione. Il datore di lavoro non può obbligare i lavoratori all'elezione di tale figura.
La designazione o elezione del rappresentante della sicurezza avrà modalità diverse a seconda delle dimensioni dell'azienda:
aziende o unità produttive sino a 15 dipendenti
il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; il Rappresentante per la sicurezza può inoltre essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definito dalla contrattazione collettiva di riferimento.
aziende o unità produttive con oltre 15 dipendenti
il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
Sono eletti dai lavoratori in numero di:
• uno nelle aziende fino a 200 dipendenti
• tre nelle aziende da 200 a 1000 dipendenti
• sei nelle aziende con più di 1000 dipendenti.
In base alla Legge 123/07, con apposito decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, verranno stabilite le modalità di attuazione dell'elezione, compresa l'individuazione di una unica giornata per l'intero territorio nazionale in cui procedere all'elezione
Il Rappresentante per la sicurezza:
• accede ai luoghi di lavoro
• è consultato in ordine alla valutazione rischi e le attività di prevenzione
• è consultato per l'organizzazione e per la nomina degli addetti ai fini della gestione delle emergenze
• riceve informazioni dai servizi di vigilanza
• promuove la prevenzione e propone in merito
• formula osservazioni in occasione delle visite delle autorità competenti
• avverte l'azienda dei rischi riscontrati nella sua attività
• può far ricorso alle autorità
• dispone di tempo e mezzi
• non può subire pregiudizio
• partecipa alla riunione periodica
• ha accesso alla documentazione – a tal proposito l'azienda ha l'obbligo di consegnare copie della valutazione del rischio e del registro infortuni, qualora richiesti.
Il corso di formazione, a cui il rappresentante dei lavoratori deve partecipare per svolgere tale ruolo, dopo essere stato eletto, è pari a 32 ore (minime), i cui costi sono a carico dell'azienda.
Servizio di prevenzione e protezione (S.P.P.)
Il Datore di Lavoro designa, all'interno dell'azienda, una o più persone da lui dipendenti tra cui il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali definiti dalla legge (vedi più avanti); la designazione prevede la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori.
Il numero di dipendenti deve essere in numero adeguato, costoro devono possedere capacità necessarie e disporre di tempi e strumenti idonei allo svolgimento del compito assegnato.
E' consentito l'avvalersi di persone o strutture esterne all'azienda per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
• all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale e i sistemi di controllo di tali misure;
• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza (Riunione periodica);
• a fornire ai lavoratori le informazioni relative ai rischi generici e specifici, ai pericoli connessi a sostanze e preparati pericolosi, alle misure di prevenzione e protezione adottate, alle procedure per la gestione dell'emergenza sanitaria e antincendio, ai nominativi del RSPP e del Medico competente, ai nominativi dei componenti le squadre di emergenza.
Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
• la natura dei rischi;
• l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
• la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
• i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
• le prescrizioni degli organi di vigilanza.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Caratteristiche, capacità e requisiti professionali del Responsabile S.P.P. Per il settore alberghiero possiamo riassumere che:
per le aziende fino a 200 dipendenti possono ricoprire l'incarico:
• il datore di lavoro - con frequenza di apposito corso di 16 ore
(sono esonerati dal corso i D.d.L. nominatisi RSPP entro il 31.12.96 e da allora in carica)
- con trasmissione agli organi di vigilanza competenti per territorio (ASL Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e Direzione Provinciale del Lavoro) di una notifica della nomina, contenente:
▪ dichiarazione attestante le capacità di svolgimento del compito;
▪ dichiarazione attestante gli adempimenti di: - valutazione dei rischi - elaborazione di un documento inerente la valutazione stessa, le misure di prevenzione e protezione, il programma di realizzazione – custodia del documento presso l'azienda - svolgimento della riunione periodica;
▪ relazione inerente l'andamento di infortuni e malattie professionale degli ultimi tre anni;
▪ attestazione di frequenza al corso di formazione per D.d.L.
• lavoratore dipendente - con frequenza corso secondo quanto previsto dalla
legislazione in vigore e riassumibile in: Corso per RSPP modulo A 28 ore Corso per RSPP modulo B 12 ore
(settore Ateco 8 relativo ad attività alberghiere) Corso per RSPP modulo C 24 ore
Esoneri e riconoscimenti di formazioni pregresse sono da valutare in base ai singoli casi.
E´ inoltre obbligatorio l´aggiornamento quinquennale con modalità contenute nella normativa specifica.
• personale esterno - con capacità e requisiti professionali come sopra
- qualora, all'interno della struttura aziendale, il datore di lavoro non individui le capacità sufficienti e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori
per le aziende oltre 200 dipendenti - viene a mancare la possibilità per il D.d.L. di
ricoprire tale incarico.
- per le altre figure (dipendenti o personale esterno) valgono le regole di cui sopra
La notifica della nomina di RSPP, deve essere inviata agli organi di vigilanza competenti per territorio (ASL Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e Direzione Provinciale del Lavoro) unitamente, per il personale dipendente o esterno, a una dichiarazione contenente, in riferimento alle persone designate, - i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione – il periodo nel quale sono stati svolti – il curriculum professionale.
Non possono sussistere nella stessa figura le funzione di R.S.P.P ed R.L.S “Incompatibilità tra la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e quella di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - Sentenza n.19965 del 15 settembre 2006)
Caratteristiche, capacità e requisiti professionali degli Addetti S.P.P.
Frequenza corso secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore e riassumibile in: Corso per ASPP modulo A 28 ore
Corso per ASPP modulo B 12 ore (settore Ateco 8 relativo ad attività alberghiere)
La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
Per le aziende con più di 15 dipendenti deve essere indetta dal D.d.L., o dal Servizio Prevenzione e Protezione, almeno una volta l'anno coinvolgendo:
• datore di lavoro o suo rappresentante
• responsabile s.p.p.
• medico competente
• rappresentante dei lavoratori
Gli argomenti da trattare sono: - il documento di valutazione dei rischi ed il programma di attuazione delle misure adottate – l'idoneità dei mezzi di protezione individuale – i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della loro sicurezza e salute. In tale sede il Medico Competente comunica i risultati anonimi e collettivi delle visite mediche effettuate.
Tale riunione deve inoltre essere indetta in occasione di significative variazioni della esposizione al rischio (nuovi macchinari e tecnologie – variazione organizzative e di mansioni, ecc.)
Per le aziende con meno di 15 dipendenti non vige l'obbligo della riunione annuale ; pur tuttavia in conseguenza di significative variazioni inerenti la salute e al sicurezza dei lavoratori, il rappresentante per la sicurezza degli stessi può richiedere la convocazione di apposita riunione.
Addetti antincendio e gestione dell'emergenza
All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, il datore di lavoro o i dirigenti designano preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione specifico:
• per aziende a rischio incendio basso corso di 4 ore
• per aziende a rischio incendio medio corso di 8 ore
• per aziende a rischio incendio alto corso di 16 ore
L'attestato di idoneità tecnica (rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF), per i lavoratori designati di cui sopra è necessario per le seguenti strutture ricettive:
• alberghi con oltre 100 posti letto
• locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti
Ai fini delle designazioni di cui sopra, il Datore di lavoro o il Dirigente tengono conto delle dimensioni dell' azienda o dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere informati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni o dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.
Addetti al primo soccorso
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell' attività e delle dimensioni dell' azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell' attuazione dei provvedimenti di cui sopra.
Formazione degli Addetti al Primo Soccorso
In base alla classificazione delle aziende in materia di organizzazione del Primo Soccorso aziendale (si rimanda al capitolo “Gestione dell'emergenza”) la formazione prevista prevede:
Aziende gruppo A: corso teorico pratico di 16 ore di cui 10 ore di teoria e 6 di esercitazioni pratiche
Aziende gruppi B – C: corso teorico pratico di 12 ore di cui 8 ore di teoria e 4 di esercitazioni pratiche
La formazione deve essere tenuta da personale medico, in collaborazione ove possibile con il servizio di emergenza del S.S.N.
Per la parte pratica della formazione il medico può avvalersi di personale infermieristico o specializzato.
Obbligatorio un aggiornamento triennale almeno per la parte pratica.
Medico competente (laddove previsto)
E' obbligo del datore di lavoro nominare, nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è prevista, un medico competente.
La sorveglianza sanitaria comprende:
• accertamenti preventivi ai fini della idoneità dei lavoratori alla mansione specifica (ad esempio il portiere notturno);
• accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori; Gli accertamenti di cui sopra comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente.
Il giudizio di idoneita' alla mansione
Il medico competente può formulare, al termine degli accertamenti sanitari un giudizio di idoneità parziale, temporanea o totale ed informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore può formulare un ricorso contro il giudizio del medico all'organo di vigilanza territoriale competente (ASL) che dispone dopo ulteriori accertamenti la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Il lavoratore può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data della comunicazione del giudizio da parte del medico competente.
Inoltre il medico competente:
• aggiorna, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella di rischio, da custodire presso il datore di lavoro con l'obbligo del segreto professionale.;
• informa i lavoratori sull'esito delle visite mediche ed accertamenti sanitari ed a richiesta degli stessi rilascia copia della documentazione sanitaria.
• informa in modo anonimo sui risultati delle visite il Datore di lavoro, il Servizio di prevenzione e protezione, i Rappresentanti di lavoratori per la sicurezza.
• visita una volta l'anno gli ambienti di lavoro per le aziende di cui all'allegato I del D.Lgs. 626/94 (tra cui “altre aziende fino a 200 dipendenti” in cui classificare le strutture alberghiere)
Organismi paritetici
Sono previsti organismi paritetici, tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Sulla effettiva costituzione, a livello territoriale, occorre fare riferimento alla propria organizzazione di rappresentanza.
3. RISCHI SALUTE E SICUREZZA E LORO VALUTAZIONE
Rischio Macchine
Con il termine macchine si intendono tutte le attrezzature, costituite da componenti, organi e/o altre apparecchiature, con almeno un elemento mobile e collegati fra loro con attuatori e circuiti di comando e potenza, ai fini di trasformazione, trattamento, spostamento e condizionamento di materiali.
Riportare in questo manuale le normative inerenti le macchine è cosa dispersiva e di scarso interesse pratico per il gestore della struttura ricettiva.
Verranno pertanto citate le principali documentazioni da richiedere ai fornitori e i criteri di valutazione a carico del datore di lavoro per definire il livello di rischio una volta installata l'attrezzatura di lavoro. Eventuali certificazioni di sicurezza del macchinario non esonerano il datore di lavoro dalla valutazione del rischio che il macchinario introduce nelle attività lavorative dei dipendenti.
Acquisto di macchine ed attrezzature
Richiesta della documentazione inerente la sicurezza:
Dichiarazione di conformità CE
Manuale di uso e manutenzione (nella lingua dell'utilizzatore) Obbligatoria per tutte le macchine commercializzate dopo 21.09.1996
Uso di macchine ed attrezzature (sia marchiate CE sia non marchiate)
Le macchine messe a disposizione dei lavoratori devono essere adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
Le macchine devono essere installate in conformità alle istruzioni del fabbricante ed oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di sicurezza.
Il personale utilizzatore deve essere informato e formato sull'uso delle macchine, con particolare riguardo alle condizioni di sicurezza.
Fattori di pericolo e rischio da considerare in fase di valutazione
• Elementi mobili con movimento vincolato (rotatorio o traslatorio)
• Elementi mobili con movimento libero
• Elementi taglienti e/o pungenti
• Elementi in altezza
• Lavori in posture innaturali
• Lavori in spazi limitati
• Movimento di veicoli
• Lavori monotoni
• Rumore e Vibrazioni
• Schiacciamento
• Cesoiamento
• Taglio
• Impigliamento
• Trascinamento
• Urto
• Puntura
• Abrasione
• Intrappolamento
• Scivolamento
• Inciampamento
• Caduta
• Attrezzi elettrici
• Proiezione di fluidi ad alta pressione/temperatura
• Proiezione di materiale solido
• Perdita di stabilità della postazione e/o degli accessi
• Contatto con superfici calde/fredde
• Esposizione a sostanze infiammabili/combustibili
Macchine ed Attrezzature utilizzate
In fase di valutazione si deve tener conto delle macchine e/o attrezzature utilizzate nei seguenti ambienti di lavoro, mansioni ed utenze:
• Pulizie
• Cucina
• Bar e distributori automatici
• Ristorazione
• Condizionamento e riscaldamento
• Officina di manutenzione
• Piscine, saune, idromassaggi
• Palestre e locali fitness
• Giardinaggio
• Parco veicoli
• Parco giochi e ricreazione
• Uffici
• Audiovisivi e Informatica
Rischio elettrico
Gli effetti del passaggio della corrente elettrica nel corpo umano sono derivati da un ampio studio basato su osservazioni cliniche, ricerche bibliografiche ed esperimenti effettuati su animali, persone defunte e, in qualche caso, con correnti di breve durata, su persone vive consenzienti. In particolare sono stati studiati gli effetti sul corpo umano dell'intensità della corrente elettrica anche in funzione della sua durata, del suo percorso all'interno del corpo, delle caratteristiche elettriche dei tessuti interessati al passaggio della corrente e della forma dell'onda. In queste note si farà riferimento esclusivamente ai rischi che possono derivare dall'uso di macchine ed impianti elettrici sui posti di lavoro tenuto conto delle caratteristiche dell'energia elettrica usata in Italia.
Effetti sulla salute
I movimenti muscolari del corpo sono originati da impulsi elettrici generati dal cervello. I muscoli, stimolati da questi impulsi, reagiscono contraendosi; al di là di una visione meccanicistica del corpo, tutta la possibilità di movimento dell'uomo è correlata con la capacità fine che hanno i muscoli di reagire agli stimoli provenienti dal cervello.
Le fasce muscolari, quando vengono interessate da correnti che hanno origine da sorgenti esterne al corpo, ad esempio quando si prende la "scossa", si contraggono obbedendo anche ad esse; se la corrente "esterna" è più intensa di quella "interna"
possono ingenerarsi situazioni di pericolo e le conseguenze, sul corpo umano, possono essere le più varie. Di seguito si riportano solo i fenomeni più importanti:
• La contrazione muscolare
E' quel fenomeno per cui i muscoli, se attraversati dalla corrente, si irrigidiscono. Se l'ingresso della corrente elettrica avviene attraverso una mano, come normalmente succede, la contrattura dei muscoli fa stringere la mano sull'elemento in tensione (tetanizzazione). L'infortunato, pur nella consapevolezza del rischio corso, non riesce a fare nulla per distaccarsi dalla parte in tensione. Quando si è investiti da correnti elevate, invece, tutti i muscoli, normalmente anche quelli più lontani, vengono interessati al fenomeno; fra questi anche quelli delle fasce lombari e delle cosce (eccitazione motoria). La contrazione dei muscoli degli arti inferiori comporta violenti movimenti involontari che possono causare salti dell'infortunato con caduta lontano dal punto di contatto.
• L'arresto respiratorio
L' arresto viene provocato dall'entrata in contrazione dei muscoli respiratori (diaframmatici, intercostali, pettorali) con conseguente paralisi della gabbia toracica ed impedimento dei normali movimenti respiratori. In questi casi si presentano fenomeni di asfissia con progressivo impoverimento dell'ossigeno presente nei polmoni e comparsa di cianosi. Le conseguenze possono arrivare fino alla perdita di coscienza e, nei casi, più gravi alla morte dell'infortunato.
• L'arresto cardiaco
Per comprendere il fenomeno occorre ricordare che il muscolo cardiaco si contrae ritmicamente sostenendo, in tal maniera, la circolazione del sangue nel corpo. A differenza degli altri muscoli che vengono stimolati dalla attività elettrica del cervello, la contrazione dei muscoli cardiaci è provocata da una attività elettrica del cuore stesso. Si comprende facilmente come un passaggio di una corrente elettrica esterna, andando a sovrapporsi alla attività elettrica propria del cuore, getti le fasce muscolari cardiache in uno stato di confusione impedendo loro di svolgere la propria funzione.
• Le ustioni
Alla stregua di qualsiasi circuito elettrico anche il corpo umano quando viene attraversato dalla corrente si riscalda; se la quantità di calore sviluppata è molto alta possono aversi bruciature nei tessuti attraversati dalla corrente. La parte del corpo umano maggiormente interessato a questo fenomeno è la pelle. Ma quando le intensità di corrente sono molto alte si possono verificare ustioni profonde in molti tessuti e possono essere danneggiati interi arti (braccia, spalle, arti inferiori, ecc.).
La valutazione del rischio
I rischi connessi con l'uso dell'energia elettrica sono essenzialmente:
• rischi dovuti a contatti elettrici diretti (sono quelli derivati da contatti con elementi normalmente in tensione ad esempio l'alveolo di una presa, un conduttore nudo, ecc);
• rischi dovuti a contatti elettrici indiretti (sono quelli derivati da contatti che avvengono con elementi finiti sotto tensione a causa del guasto (ad esempio la scossa presa quando si apre un frigorifero o si tocca un tornio o una qualsiasi altra macchina);
• rischi di incendio dovuti a cortocircuiti o sovracorrenti;
• rischi di esplosione (sono quelli dovuti al funzionamento degli impianti elettrici installati in ambienti particolari nei quali è possibile la presenza di miscele esplosive come ad esempio nelle raffinerie, industrie chimiche, in talune centrali termiche funzionanti a gas, nei mulini, ecc).
Tutti questi rischi sono stati studiati e la prevenzione degli infortuni in questi casi si basa sull'uso di macchine ed impianti realizzati a regola d'arte, su una loro adeguata manutenzione e su un loro uso corretto.
Gli impianti e le macchine
Per legge le norme CEI forniscono una presunzione assoluta, anche se non esclusiva, di regola d'arte e quindi le apparecchiature e gli impianti realizzati e mantenuti secondo le indicazioni delle norme CEI sono da considerare sicuri. Gli impianti, inoltre, devono essere realizzati secondo i principi individuati dalla legge 46/90; in particolare devono essere:
• realizzati da ditte iscritte nell'apposito albo delle imprese artigiane o nel registro delle ditte presso le Camere di Commercio;
• progettati a partire dai limiti previsti dalla legislazione vigente;
• realizzati secondo le norme CEI o normativa equivalente;
• realizzati con materiali anch'essi realizzati a regola d'arte;
• verificati ai fini della sicurezza e funzionalità;
• forniti di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore completa di tutti gli allegati obbligatori.
Per quanto riguarda le macchine o i componenti elettrici non è ammesso l'uso apparecchiature "anonime" per le quali non sia possibile risalire al costruttore. In particolare ogni componente elettrico deve essere fornito degli elementi che lo identificano compiutamente (targa del costruttore, contrassegni, marcature o marchi, libretti di manutenzione ed uso, ecc.).
La manutenzione
Al fine di evitare rischi connessi con l'uso di apparecchiature rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando al servizio di manutenzione la loro sostituzione o riparazione. L'uso di componenti elettrici deteriorati (cavi spellati, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese a spina spaccate, ecc.) fa aumentare considerevolmente il rischio di contatti elettrici.
Usi impropri
Particolare cura deve essere posta nell'uso proprio di apparecchiature elettriche. Un impianto o un apparecchio elettrico anche ben costruiti possono diventare pericolosi se utilizzati o conservati in maniera impropria. Valgono le seguenti avvertenze:
• non effettuare mai riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente. Un impianto elettrico o una apparecchiatura nati sicuri possono, per errata riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore;
• non utilizzare componenti non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc) non rispondenti alle norme;
• non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l'uso improprio del componente può ingenerare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all'atto della sua costruzione;
• non usare apparecchiature elettriche in condizioni di rischio elettrico accresciuto ad esempio con le mani bagnate, con i piedi immersi nell'acqua o in ambienti umidi. In questi casi possono diventare pericolose anche tensioni abitualmente non pericolose;
• non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito. In questi casi, oltre ad essere occasione di inciampo e di caduta di persone, i componenti sono soggetti a deterioramento meccanico non previsto dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.
Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi
Qualora l'attività lavorativa preveda il sollevamento e/o il trasporto, mediante traino o spinta, di carichi da parte di uno o più lavoratori, si è in presenza di rischi per l'apparato dorso-lombare.
Ad esempio le attività di facchinaggio, pulizia camere, lavanderia. Valori limite di carico:
ETÀ | MASCHI | FEMMINE |
> 18 anni | 30 kg | 20 kg |
15-18 anni | 20 kg | 15 kg |
La nuova direttiva europea EN 1005-2 abbassa a 25 kg e 20 kg i limiti per adulti rispettivamente maschi e femmine.
Il Niosh (National Institute for Occupational Safety and Health) considera il carico limite pari a 23 kg per soggetti adulti maschi e femmine.
Movimentazione non occasionale di carichi inferiori ai tre chili
Sebbene le norme si applichino a qualsiasi tipo o azione di movimentazione manuale, sotto il profilo applicativo occorrerà tenere presente che per carichi di peso inferiore a 3 kg il rischio può considerarsi trascurabile qualunque siano la categoria di lavoratori e le condizioni di lavoro.
Movimentazione non occasionale di carichi compresi tra tre e trenta chili
Si rende necessaria una valutazione con algoritmi Niosh (operazioni di sollevamento) oppure Snook-Xxxxxxxx (operazioni di traino-spinta).
Tali valutazioni vengono effettuate in base a parametri soggettivi (sesso – età) ed oggettivi (frequenza – dislocazione verticale iniziale e finale – dislocazione angolare – condizioni di presa) che portano alla formulazione di un indice di sollevamento IS:
IS < 0,75 | • situazione accettabile | • non occorre nessun tipo di intervento |
0,75 < IS < 1,25 | • situazione ai limiti del rischio • una quota della popolazione è a rischio | • occorrono cautele • attivare l'informazione e la formazione |
1,25 < IS < 3 | • situazione a rischio • grossa quota di popolazione a rischio | • inform. / formazione • interventi programmati • sorvegl. sanitaria |
IS > 3 | • situazione ad altissimo rischio | • intervento immediato • inform. / formazione • sorvegl. sanitaria |
La strategia di miglioramento prevede nell'ordine di priorità:
• l'individuazione dei compiti che comportano una movimentazione manuale potenzialmente a rischio
• la meccanizzazione dei processi con movimentazione di carichi per eliminare il rischio;
• laddove ciò non sia possibile, l'ausiliazione degli stessi processi e/o l'adozione di adeguate misure organizzative per il massimo contenimento del rischio;
• l'uso condizionato della forza manuale;
• la sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale;
• l'informazione e la formazione degli stessi lavoratori.
Movimentazione occasionale di carichi
Per azioni occasionali con frequenza inferiore a 1 movimentazione ogni 10 minuti, specie per il sollevamento, si consiglia di non superare i limiti di carico sopra riportati.
N.B.
Il limite di carico di 30 kg (e analoghi per sesso/età) non è da ritenere un limite assoluto non superabile, da cui scaturirebbe il divieto a tali movimentazioni, bensì, semplicemente una soglia a partire dalla quale il datore di lavoro deve adottare comunque, senza la valutazione di altri parametri, misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre i rischi di lesioni dorso-lombari e deve sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria. (circolare Ministero Lavoro 30 maggio 1997, n. 73)
Le gestanti o madri fino a 7 mesi dopo il parto, in base alla normativa italiana, non possono essere adibite al sollevamento dei carichi.
Rischio Movimenti Ripetuti degli Arti Superiori (CTD)
Nei paesi industrializzati le patologie muscoloscheletriche rappresentano, nel loro complesso, una delle più diffuse malattie da lavoro associate a movimenti ripetuti degli arti superiori
Il trend di crescita trova giustificazione in un più sensibile e diffuso meccanismo di riconoscimento della natura professionale della malattia. Inoltre le denunce presentate all'INAIL di malattie, in generale, da Cumulative Trauma Disorders (CTD) hanno raggiunto un quantitativo numerico significativo tale da renderle degne di attenzione anche sotto l'aspetto assicurativo.
I settori lavorativi interessati dal fenomeno in esame sono numerosi e variamente rappresentati; essi riguardano in particolare le realtà lavorative contraddistinte da un elevato grado di impegno diretto della manualità degli addetti (human intensive).
Nell'ambito di queste realtà trovano spazio settori caratterizzati da un ciclo lavorativo ripetitivo, non uniformabile ad un processo tipo “catena di montaggio” ma costituito da sequenze di operazioni non pienamente automatizzabili.
Esempi significativi nel settore alberghiero possono essere rappresentati da attività quali preparazione cibi, lavaggio stoviglie, stiratura, riassetto camere, massaggi, …
Al fine di riuscire a stimare il rischio da CTD anche in questa tipologia di contesti lavorativi, si provvede, attraverso un adattamento della metodica OCRA (OCcupational Ripetitive Actions), alla determinazione di “indicatori di esposizione” relativi ai singoli compiti di cui si compone l'attività lavorativa, indipendenti dai tempi e dai volumi di produzione.
La valutazione si presenta abbastanza complessa e destinata a professionisti del settore, soprattutto per una corretta valorizzazione dei parametri in gioco, spesso
determinabile unicamente con riprese filmate anonime, scomposte in fotogrammi e sequenze.
Individuato il livello di rischio, le azioni a carico del datore di lavoro rientrano a grandi linee in quelle previste per la movimentazione manuale dei carichi:
• l'individuazione dei compiti che comportano una movimentazione manuale ripetitiva potenzialmente a rischio
• la meccanizzazione dei processi con movimentazione manuale ripetitiva per eliminare il rischio;
• laddove ciò non sia possibile, l'ausiliazione degli stessi processi e/o l'adozione di adeguate misure organizzative per il massimo contenimento del rischio;
• la sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale ripetitiva;
• l'informazione e la formazione degli stessi lavoratori.
Rischio Videoterminali
Si definisce “videoterminale” uno schermo alfanumerico o grafico, indipendentemente dal tipo di procedimento tecnologico utilizzato per la visualizzazione.
Rientrano pertanto in tale definizione i monitor di qualunque natura utilizzati dai personal computer:
• schermo con tubo a raggi catodici
• schermo piatto a cristalli liquidi LCD
• schermi al plasma.
N.B.
• tutti gli studi e le indagini epidemiologiche svolte portano ad escludere per i VDT rischi specifici derivanti da radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico dell´operatore sia della prole
• per quanto riguarda i campi elettromagnetici, la marcatura CE sul VDT comporta che tali campi siano mantenuti al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita dotati di apparecchiature elettriche e televisive
Non rientrano:
• gli schermi dei sistemi definiti “portatili” quando non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro
• i sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico
• gli schermi delle macchine calcolatrici, dei registratori di cassa e di tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione di dati e misure
Sono definiti “videoterminalisti” i lavoratori che in modo sistematico ed abituale utilizzano attrezzature munite di videoterminali per almeno venti ore settimanali, al netto delle interruzioni consentite (vedi seguito)
Obblighi del datore di lavoro
All'atto della valutazione di rischi, il datore di lavoro analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
• ai rischi per la vista e per gli occhi
• ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e/o mentale
• alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
Per tutte le postazioni di lavoro dotate di VDT si rende necessario:
• il rispetto delle caratteristiche ergonomiche e funzionali dell'arredo
o scrivania
▪ sufficientemente ampia per ospitare materiali ed attrezzature e consentire l'appoggio degli avambracci davanti alla tastiera
▪ profondità da consentire una distanza visiva dallo schermo di 50-70 cm
▪ colore chiaro, non bianco, e non riflettente
▪ altezza fissa o regolabile, tra 70 e 80 cm
▪ idoneo spazio per l'alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori
o sedile
▪ di tipo girevole con basamento stabile o a cinque appoggi a terra
▪ piano di seduta e schienale regolabili in maniera indipendente
▪ bordi smussati, materiale non troppo cedevole e pulibile
▪ facilmente spostabile in rapporto al tipo di pavimento
• il rispetto delle caratteristiche sugli ambienti in sede di predisposizione degli stessi per quanto riguarda:
o rumore
▪ segregazione/insonorizzazione delle stampanti ad impatto (ad aghi)
o microclima
▪ sono validi i parametri generali per gli uffici
▪ velocità dell'aria molto ridotta
▪ umidità media dell'aria
▪ fonti di calore radianti (caloriferi – finestre assolate) non nelle immediate vicinanze della postazione
o illuminazione
▪ orientamento della postazione per evitare abbagliamenti dell'operatore, riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminosità
▪ illuminazione artificiale con lampade dotate di schermi, prive di sfarfallio e poste fuori del campo visivo degli operatori
Per i lavoratori “videoterminalisti”:
• qualora il lavoratore svolga la sua attività per quattro ore consecutive vige il diritto ad una interruzione dell'attività mediante pause ovvero cambio di attività, pari a quindici minuti (non cumulabili) ogni due ore di applicazione continuativa al VDT (salvo diverse modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva o diverse necessità individuali stabilite dal medico)
• sorveglianza sanitaria da effettuarsi:
o mediante visita medica, supportata da eventuali indagini specialistiche, prima di essere addetti alla mansione
o mediante visite di controllo
▪ biennali per i lavoratori idonei con prescrizioni o che abbiano compiuto il 50° anno di età
▪ quinquennali per gli altri casi
▪ con diversa frequenza stabilita dal medico per casi particolari
N.B.
qualora la sorveglianza sanitaria evidenzi la necessità di dispositivi speciali di correzione, diversi dai normali dispositivi correttivi utilizzati nella vita quotidiana od integrati ad essi, il datore di lavoro è tenuto alla copertura delle spese inerenti il solo dispositivo speciale.
• informazione e formazione con particolare riguardo a indicazioni atte ad evitare:
o l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici
o l'insorgenza di problemi visivi
o disturbi da affaticamento mentale
Per tutti i lavoratori addetti alla postazione VDT, videoterminalisti e non:
• controllo oftalmologico a richiesta del lavoratore in caso di sospetta alterazione della funzione visiva
Rumore e Vibrazioni
Pur essendo fenomeni collegati dal punto di vista fisico, Rumore e Vibrazioni sono indipendenti dal punto di vista legislativo avendo entrambi decreti specifici di attuazione di direttive europee, uno solo dei quali (rumore) introdotto nel D.Lgs. 626/94; pertanto il rischio Vibrazioni, al momento della stesura della presente guida, non trova riscontro nel più ampio ordinamento legislativo costituito dal D.Lgs. 626/94 attuativo di direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.
Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori a Rumore e Vibrazioni
Rumore
La nuova normativa inerente il rischio rumore prevede i seguenti livelli di esposizione e le relative azioni da intraprendere:
LIVELLO DI AZIONE | VALORI DI RIFERIMENTO | DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE | CONTROLLO SANITARIO | ALTRI ADEMPIMENTI |
Azioni per LEX (8h) inferiore 80 dB(A) | Non previste | |||
Valore inferiore di azione | ▪ LEX (8h) = 80 dB(A) ▪ Ppeak = 112 Pa 🡪 135 dB(C) | |||
Azioni per LEX (8h) intermedio tra 80 – 85 dB(A) | ▪ Fornitura a disposizione | ▪ Se il lavoratore lo richiede e/o il medico competente lo ritiene opportuno | ▪ Valutaz. / Misurazione rumore ogni 4 anni ▪ Informaz. / Formaz. |
Valore superiore di azione | ▪ LEX (8h) = 85 dB(A) ▪ Ppeak = 140 Pa 🡪 137 dB(C) | |||
Azioni per LEX (8h) intermedio tra 85 – 87 dB(A) | ▪ Obbligo di uso | ▪ Controlli periodici | ▪ Come sopra + ▪ Programma di misure per ridurre il valore di esposizione ▪ Segnaletica ▪ Aree delimitate e accesso regolato | |
Valore limite di esposizione | ▪ LEX (8h) = 87 dB(A) ▪ Ppeak = 200 Pa 🡪 140 dB(C) | |||
Azioni per LEX (8h) superiore a 87 dB(A) | ▪ Obbligo di uso ▪ Valutazione del livello di esposizione considerata l'attenuazione prodotta dai DPI indossati | ▪ Controlli periodici | ▪ Come sopra + ▪ Adozione delle misure per riportare l'esposizione al di sotto del valore limite |
Esistono tabelle formulate dall'Ispesl riportanti le lavorazioni/attività per le quali si può ragionevolmente ritenere che il livello equivalente di emissione sonora sia inferiore a Leq = 80 dB(A), e per le quali non sia necessaria la misurazione strumentale del rumore prodotto. Tra queste citiamo:
• alberghi
• bar
• mense / ristoranti / pizzerie
• lavanderie / stirerie
• acconciatori
• estetiste / manicure
• trasporti su strada
• gestione imprese turistiche
• podologi / masso-fisioterapisti / massaggiatori
• uffici e servizi amministrativi
In alcune strutture ricettive, tuttavia, potrebbero esistere mansioni non comprese in tali esclusioni quali:
• addetti manutenzione (falegnami – xxxxxx - carpentieri – muratori - …)
• giardinieri
• cuochi ed addetti preparazione cibi
• addetti lavaggio stoviglie
• …
per le quali possa essere necessaria la misurazione del livello di rumore in funzione delle attrezzature utilizzate (attrezzi portatili, macchine utensili, decespugliatori, tagliaerba, lavastoviglie, attrezzi da cucina, …)
La valutazione del rischio rumore è effettuata sulla base:
• del livello, tipo, durata dell'esposizione compreso il rumore impulsivo
• dei valori limite di esposizione e dei valori di azione
• degli effetti sulla salute/sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore
• degli effetti sulla salute /sicurezza derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche e fra rumore e vibrazioni
• degli effetti indiretti sulla salute/sicurezza dovuti ad interazioni fra rumore e segnali di avvertimento emessi ai fini della riduzione rischi infortuni
• delle informazioni sull'emissione sonora fornite dai costruttori dell'attrezzatura
• delle informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria o dalla letteratura scientifica esistente
Se, in seguito a tale valutazione, si può ritenere che i valori inferiori di azione siano superati, il datore di lavoro procede alla misurazione dei livelli di rumore a cui sono esposti i lavoratori.
In ogni caso, la legislazione prevede che la valutazione o la misurazione siano effettuate da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del Servizio Prevenzione e Protezione.
L'aggiornamento della valutazione è fissato con cadenza quadriennale, xxxxx restando gli aggiornamenti conseguenti a notevoli mutamenti tecnici-organizzativi o resi necessari dai risultati della sorveglianza sanitaria.
La valutazione, con o senza rilievi strumentali, deve inoltre individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie tra:
• eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte a livelli in ogni caso non superiori al valore limite di esposizione
• elaborazione e applicazione di un programma di misure tecnico organizzative, qualora siano superati i valori di azione, volto a ridurre al minimo l'esposizione ed i rischi conseguenti, mediante:
o adozione di altri metodi di lavoro
o scelta di attrezzature con minor emissione rumorosa possibile
o progettazione dei luoghi e posti di lavoro
o adeguata informazione e formazione su:
▪ natura dei rischi
▪ misure volte alla riduzione o eliminazione dei rischi
▪ valori limite di esposizione e valori di azione
▪ risultati delle valutazioni / misurazioni
▪ uso corretto dei dispositivi di protezione individuale
▪ diritto alla sorveglianza sanitaria e obiettivi della stessa
▪ procedure di lavoro sicure
o misure tecniche di contenimento del rumore trasmesso via aerea e/o strutturale
o migliore organizzazione del lavoro in termini di:
▪ durata e/o intensità dell'esposizione
▪ orari di lavoro
Vibrazioni
Si intendono:
• vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio dell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.
Generano tale tipo di vibrazione:
o gli utensili portatili elettrici e pneumatici
o impugnature, organi di comando e regolazione di attrezzature fisse o semoventi
• vibrazioni trasmesse al corpo intero:
le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse all'intero corpo, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.
Sono fonte di vibrazione al corpo:
o mezzi di trasporto (auto, pulmann, biciclette,…)
o mezzi di movimentazione (ruspe, carrelli elevatori, …)
o mezzi agricoli (trattori, tosaerba, …)
I limiti imposti dalla normativa prevenzionistica sono di seguito riportati
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio | |
Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 2,5 m/s2 | Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 5 m/s2 |
Vibrazioni trasmesse al corpo intero | |
Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 0,5 m/s2 | Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 1,15 m/s2 |
L'unità di misura è rappresentata dalla accelerazione media ponderata su tre assi ortogonali ed i valori A(8) sono riferiti ad un livello di esposizione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore.
Nelle strutture ricettive potrebbero esistere alcune attività da prendere in considerazione quali:
• per le vibrazioni mano-braccio:
o addetti pulizie (aspirapolvere, lucidatrici, …)
o addetti cucina (frullatori con impugnatura, coltelli elettrici, tritatutto, …)
o addetti manutenzione (trapani, avvitatori, smerigliatrici, …)
o giardinieri (decespugliatori, motozappe, motoseghe, …)
• per le vibrazioni corpo intero:
o autisti
x xxxxxxxxx
La valutazione del rischio è effettuata sulla base:
• del livello, tipo, durata dell'esposizione incluse esposizioni a vibrazioni intermittenti e a urti ripetuti
• dei valori limite di esposizione e dei valori di azione
• degli effetti sulla salute/sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio
• degli effetti sulla salute /sicurezza derivanti da interazioni fra vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature
• delle informazioni fornite dai costruttori dell'attrezzatura
• delle condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature
• delle informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria o dalla letteratura scientifica esistente
Il datore di lavoro, ai fini della valutazione, può riferirsi alle informazioni relative ai livelli di vibrazione presso le banche dati dell'Ispesl, delle Regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori delle attrezzature.
In mancanza di tale documentazione, il datore di lavoro misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui sono esposti i lavoratori.
In ogni caso, la legislazione prevede che la valutazione o la misurazione siano effettuate da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del Servizio Prevenzione e Protezione
L'aggiornamento della valutazione è effettuato periodicamente senza indicazioni ulteriori sulla frequenza di tale aggiornamento, ferme restando le revisioni conseguenti a significative variazioni tecnico-organizzative o rese necessarie dai risultati della sorveglianza sanitaria.
La valutazione, con o senza misurazione, deve inoltre individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie tra:
• eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte a livelli in ogni caso non superiori al valore limite di esposizione
• elaborazione e applicazione di un programma di misure tecnico organizzative, qualora siano superati i valori di azione, volto a ridurre al minimo l'esposizione ed i rischi conseguenti, mediante:
o adozione di altri metodi di lavoro
o scelta di attrezzature con minor livello di vibrazioni, anche nel rispetto di principi ergonomici
o la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni, quali sedili con attenuazione del fenomeno vibrante trasmesso al corpo intero e maniglie o guanti che attenuino le vibrazioni al sistema mano-braccio.
o adeguati programmi di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature
o progettazione dei luoghi e posti di lavoro
o adeguata informazione e formazione su:
▪ natura dei rischi
▪ misure volte alla riduzione o eliminazione dei rischi
▪ valori limite di esposizione e valori di azione
▪ risultati delle valutazioni / misurazioni
▪ utilità e modalità di individuazione dei sintomi di lesioni
▪ diritto alla sorveglianza sanitaria e obiettivi della stessa
▪ procedure di lavoro sicure
o migliore organizzazione del lavoro in termini di:
▪ durata e/o intensità dell'esposizione
▪ orari di lavoro
Atmosfere esplosive
Si intende per “atmosfera esplosiva” una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.
Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tale da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta al rischio di esplosione ai sensi della normativa vigente.
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva, a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.
Sono esclusi gli apparecchi a gas di cui al DPR 15 novembre 1996 n.661, inerente gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e hanno una temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a 105 gradi centigradi.
Ai fini della presente guida destinata alle strutture ricettive rientrano nella categoria di cui sopra, e pertanto sono escluse dall'obbligo di protezione delle atmosfere esplosive,:
• cucine e piani cottura
• caldaie per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
• …
Viceversa rientrano negli obblighi per le atmosfere esplosive:
• tubazioni di adduzione del gas alle apparecchiature
• serbatoi e bombole gpl
• bombole per saldatura ossiacetilenica
• stazioni di ricarica delle batterie di mezzi di trasporto elettrici
• …
Nell'assolvere gli obblighi di valutazione dei rischi derivanti da atmosfere esplosive, il datore di lavoro tiene conto almeno dei seguenti elementi:
• probabilità e durata delle atmosfere esplosive
• probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e diventino attive ed efficaci
• caratteristiche degli impianti, sostanze utilizzate, processi e loro interazioni
• entità degli effetti prevedibili
• ambienti che sono o possono essere collegati tramite aperture, con quelli in cui si sviluppa l'atmosfera esplosiva
I criteri di classificazione delle aree soggette a tale rischio sono:
Luogo pericoloso | Zona | Presenza miscela esplosiva | Caratteristiche apparecchi | Obbligo verifiche ai sensi DPR 462/01 |
Presenza di gas, vapori o nebbie | 0 | Continua o per lunghi periodi | Categoria 1 | Si |
1 | Saltuaria | Categoria 1 – 2 | Si | |
2 | Solo per guasti o brevissimi periodi | Categoria 1 – 2 - 3 | No | |
Presenza di polveri | 20 | Continua o per lunghi periodi | Categoria 1 | Si |
21 | Saltuaria | Categoria 1 – 2 | Si | |
22 | Solo per guasti o brevissimi periodi | Categoria 1 – 2 - 3 | No |
Il documento contenente la valutazione sulla protezione contro le esplosioni deve precisare:
• che i rischi sono stati individuati e valutati
• che saranno prese misure per la protezione contro le esplosioni
• la classificazione dei luoghi come da tabella sopraccitata
• in quali luoghi si applicano le prescrizioni minime in termini di:
o provvedimenti organizzativi
▪ formazione professionale dei lavoratori
▪ istruzioni scritte ed autorizzazione al lavoro
▪ segnalazione mediante apposita cartellonistica delle aree a rischio
o misure di protezione, per le quali si rimanda a testi e normative specifiche
• che luoghi, attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, utilizzati e mantenuti in efficienza tenendo conto della sicurezza
• che sono stati adottati accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
Radiazioni
In fisica, il termine radiazione viene generalmente utilizzato per indicare un insieme di fenomeni caratterizzato dal trasporto di energia nello spazio. Caratteristica comune a quasi tutti i tipi di radiazione (luminosa, termica, etc.) è la cessione di energia alla materia. Questa "cessione" di energia si può spiegare, semplicisticamente, considerando che l'energia cinetica posseduta dalle "particelle", che compongono la relativa radiazione, venga ceduta alla materia quando la particella ne venga a contatto.
Radiazioni Ionizzanti
Le radiazioni ionizzanti sono quelle radiazioni dotate di sufficiente energia da poter rimuovere o aggiungere uno o più elettroni, per effetto di collisioni tra particelle e atomi; tale processo si definisce ionizzazione in quanto gli atomi urtati dalle radiazioni perdono la loro neutralità e si caricano elettricamente, diventando “ioni”.
La ionizzazione può causare negli organismi viventi fenomeni bio-chimici che portano a lesioni osservabili sia a livello cellulare che dell'organismo, con conseguenti alterazioni funzionali e morfologiche, fino alla morte delle cellule o alla loro radicale trasformazione. Si parla di danni somatici quando le radiazioni danneggiano le strutture cellulari ed extracellulari e di danni genetici quando provocano alterazioni nella costituzione dei geni.
Se la radiazione ha un potere di penetrazione molto elevato, può risultare pericolosa per gli esseri viventi colpiti da irradiazione esterna. Se la radiazione presenta una basso potere di penetrazione, non è pericolosa per l'uomo nei casi di irradiazione esterna, ma diventa invece pericolosa nelle situazioni in cui la sorgente radioattiva viene inalata o ingerita (irradiazione interna) perché in questo caso può ledere direttamente tessuti radiosensibili.
Radon
Tra le varie tipologie di radiazioni ionizzanti, la più interessante dal punto di vista delle strutture alberghiere, è la presenza, all'interno degli edifici, di gas Radon, un gas naturale, incolore ed inodore, in grado di emettere particelle radioattive, che se respirato può dare origine a patologie di origine tumorale a carico dei polmoni.
La provenienza del radon nelle costruzioni può essere dovuta al suolo (85-90%), all'acqua (<1%), ai materiali di costruzione (2-5%). Il diverso contributo di queste fonti dipende:
• dalla conformazione geologica del sito
• dalla tipologia della costruzione
• dalle attività svolte
Il radon penetra nelle costruzioni mediante processi di trasporto e diffusione sfruttando varie vie di ingresso :
• permeabilità e granularità del suolo
• fessurazioni nei pavimenti o nelle pareti
• aperture tra pavimentazione e muri
• pozzetti di drenaggio
• cavità dei materiali da costruzione
• canaline e altri condotti
Valutazione del rischio
Ai fini della stesura del Documento di Valutazione del Rischio, il datore di lavoro deve includere il rischio da esposizione al Radon fra i rischi presenti qualora esistano:
• attivita' lavorative durante le quali i lavoratori ed, eventualmente, persone del pubblico sono esposti al radon in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
N.B.
Le precisazioni di "Ambiente sotterraneo" sono indicate dai Regolamenti Comunali Edilizi e di Igiene.
Secondo le Linee Guida del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per locali o ambienti sotterranei si intende:
"locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno".
Tale definizione include, fra i locali sotterranei nei quali effettuare le misure riguardanti il livello di radon presente, anche tutti quelli che hanno un´apertura verso l´esterno ed i locali che sono circondati da una intercapedine aerata.
• attivita' lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti al radon in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui al punto precedente in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;
N.B.
Si possono intendere compresi in tale definizione anche ambienti superficiali a diretto/indiretto contatto con il piano di campagna.
Inoltre la normativa vigente in tema di Esposizione alle Radiazioni prevede la misurazione del livello di esposizione al Radon per:
• tutti i luoghi di lavoro sotterranei
• altri ambienti quali magazzini, bunker delle banche e locali di utilizzo simile, che rimangono chiusi a lungo, nei quali il personale entra senza occupare una vera e propria postazione di lavoro, e nel complesso vi trascorra una frazione di tempo superiore ad un tetto significativo, che viene indicativamente fissato in 10 ore al mese.
Possono essere esclusi sia dalla valutazione sia dalla misurazione i locali che non siano occupati con continuità dai lavoratori, come per esempio i locali di servizio, gli spogliatoi e gli ambienti di passaggio come i corridoi.
Ai fini della valutazione si possono considerare i seguenti parametri:
• livello di concentrazione medio riscontrato da indagini di OO.VV. (Arpa) sul territorio
• N.B. Il Piemonte, da monitoraggio Arpa sez. Ivrea, risulta ampiamente al di sotto dei limiti di concentrazione ritenuti dannosi;
• possibilità di aerazione dei locali mediante aperture con sbocco all'aperto o su intercapedini aerate
• variazioni dei parametri microclimatici favorevoli all'aumento della concentrazione di radon
o diminuzione della pressione atmosferica
o aumento della temperatura
• le caratteristiche della costruzione
o materiale a contatto di pavimento e pareti
o lo stato della pavimentazione e delle pareti
o i materiali di costruzione
o la fattura dei materiali di costruzione (pieni/cavi)
o la presenza di vespai e di pozzetti di drenaggio
o la presenza di canaline, tubazioni, condutture
o la presenza di pozzi d'acqua
• tempo di permanenza
La misurazione del livello di concentrazione deve essere svolta secondo le indicazioni delle Linee Guida del Coordinamento delle Regioni e Province Autonome, in particolare:
• il periodo di misura è fissato in termini di concentrazione media annua;
• le tecniche di misura da utilizzare devono coprire interamente l'arco di un anno solare, mediante una o più esposizioni (generalmente due esposizioni semestrali per ogni rilevamento);
• i dosimetri impiegati per effettuare le misure di radon dovranno essere posizionati ad una altezza compresa fra circa 1 e 3 metri, in un'area lontana dalle fonti di calore e di ricambio d'aria
• gli organismi o laboratori devono essere conformi alla norma EN ISO/IEC 17025
• il valore d'azione è fissato in 500 Bq/m3 (bequerel / m3)
• in base alla concentrazione media annua misurata si possono verificare i seguenti casi con conseguenti adempimenti:
o media annua < 400 Bq/m3: rischio trascurabile
o media annua 400 ÷ 500 Bq/m3: nuova misurazione nell'anno seguente:
se < 500 Bq/m3: azioni non richieste se > 500 Bq/m3: vedi seguente
o media annua > 500 Bq/m3: - comunicazione ad OO.VV. entro 30gg
- nomina dell'esperto qualificato
- valutazione della dose personale
- azioni di rimedio
- eventuale sorveglianza sanitaria
Si tenga conto che la Normativa in materia impone alle Regioni di individuare l'eventuale presenza di aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon nelle quali l'obbligo della misura del radon è estesa anche ai luoghi di lavoro non interrati.
Pur avendo la Regione Piemonte effettuato mappature della distribuzione territoriale del rischio radon, al momento, tuttavia, non si hanno ancora indicazioni a livello nazionale sui criteri di definizione delle suddette aree a rischio.
Radiazioni Non Ionizzanti
Il termine di radiazioni non ionizzanti (NIR, Non Ionizing Radiations) si riferisce a quelle forme di radiazione elettromagnetica, onde radio, microonde, infrarosso, visibile ed ultravioletto, che interagendo con gli atomi della materia non ne producono la ionizzazione. Tali radiazioni possiedono un'energia minore di 10 eV, che rappresenta in effetti la minima energia necessaria per la ionizzazione di un atomo.
Per comprendere i danni prodotti sull'organismo umano da una radiazione non ionizzante e' necessario ricordare che ad ogni radiazione e' associata una ben determinata energia.
Quando una radiazione elettromagnetica urta un ostacolo, una parte dell'onda incidente viene riflessa ed una parte trasmessa all'interno del materiale. In questo ultimo caso, nel materiale sono presenti campi magnetici ed elettrici, oscillanti con una frequenza tipica della radiazione stessa, che interagiscono con gli atomi e le molecole della materia attraversata cedendo una parte della loro energia.
I meccanismi con cui l'energia viene ceduta dipendono dalla frequenza dell'onda incidente e dalle caratteristiche dei materiali attraversati.
In base alla frequenza i campi elettromagnetici possono suddividersi in:
• campi a frequenza estremamente bassa (ELF, extremely low frequency). I campi ELF hanno generalmente frequenze fino a 300 Hz. . I sistemi che ci forniscono elettricità, e tutti gli apparecchi che la usano, costituiscono le principali sorgenti di campi ELF.
• campi a frequenza intermedia (IF, intermediate frequency), con frequenze tra
300 Hz e 10 MHz: gli schermi dei computer, i dispositivi anti-taccheggio e i sistemi i sicurezza sono le principali sorgenti di campi IF
• campi a radiofrequenza (RF) con frequenze da 10 MHz a 300 GHz.: radio, televisione, radar, antenne per la telefonia cellulare e forni a microonde sono le principali sorgenti di campi RF.
Proprio in base alla frequenza, le norme che regolamentano il settore, impongono limiti di esposizione. Per tener conto delle incertezze nelle conoscenze (dovute, ad esempio, agli errori sperimentali, all'estrapolazione dall'animale all'uomo o all'indeterminazione statistica), i limiti di esposizione includono ampi fattori di sicurezza, sia per i sistemi di trasporto e diffusione, sia per gli apparati elettronici.
La responsabilità dell'accertamento dei campi attorno agli elettrodotti, alle stazioni radio base per telefonia mobile e a tutte le altre sorgenti accessibili al pubblico ricade
sugli enti governativi e sulle autorità locali. Questi devono assicurare il rispetto delle linee guida.
Per quanto riguarda gli apparati elettronici, il costruttore è responsabile del rispetto dei limiti fissati dalle normative di prodotto. Comunque, come già visto, le caratteristiche della maggior parte dei dispositivi assicurano che i campi emessi siano ben al di sotto dei valori limite. Inoltre, molte associazioni di consumatori effettuano regolarmente delle loro prove. Nel caso in cui abbiate particolari dubbi o preoccupazioni, rivolgetevi direttamente al costruttore o alla vostra autorità sanitaria locale.
Effetti sulla salute
I rischi specifici legati all'emissione di onde radio e di microonde sono legati all'interazione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con il mezzo costituente il corpo umano. L'interazione dei campi elettromagnetici con il mezzo biologico e' molto complessa per i seguenti motivi:
• inomogeneità dei tessuti biologici
• variabilità temporale delle caratteristiche elettriche dei tessuti a causa del loro riscaldamento
• presenza dei vestiti e del sudore che modificano la propagazione dei campi
• presenza dei vasi sanguigni che provvedono ad eliminare il calore prodotto.
Per frequenze inferiori a 15 MHz, l'energia elettromagnetica si trasforma in calore per effetto Joule prodotto dalle correnti indotte nei tessuti. E' quindi chiaro che più la frequenza dell'onda incidente è bassa e quindi più elevata è la profondità di penetrazione, maggiormente vengono interessati organi profondi del corpo umano.
Un anomalo innalzamento del livello termico del corpo può:
• sollecitare i meccanismi di termoregolazione in modo tale da provocare anche la morte per lesioni causate da ipotermia.
• provocare cataratte o distacco della retina; l'occhio è un organo molto sensibile alla radiazione elettromagnetica per il calore prodotto durante l'assorbimento. Infatti, poichè l'occhio è scarsamente irrorato dalle vene, il calore assorbito stenta a dissiparsi con conseguente aumento della temperatura locale.
• determinare situazioni anomale nel sistema cardiocircolatorio, come l'aumento del flusso sanguigno, una vasodilatazione, l'aumento della pressione nei capillari.
All'aumentare della frequenza gli effetti sono più che altro superficiali, come già detto in precedenza.
Esistono anche degli effetti atermici che sembrano essere associati alla durata dell'esposizione: si manifestano come cefalee, astenie, crampi muscolari, inappetenze, sonnolenza e affaticamento generale.
Comunque, per produrre effetti di questo genere i campi esterni al corpo devono essere molto intensi, notevolmente al di sopra di quelli presenti nei normali ambienti.
Agenti Chimici
Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di Protezione da Esposizione ad Agenti Chimici si intendono per tali:
“Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento di rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.
Sono invece ritenuti Agenti Chimici Pericolosi:
• innanzi tutto gli agenti classificati secondo la "normativa di prodotto": il D.Lgs.52/97 per le sostanze e il D.Lgs.285/98 per i preparati;
• quelli che, pur non rientrando nell'applicazione dei due decreti prima citati, corrispondono ai criteri di classificazione previsti dalla normativa di prodotto (es. medicinali, prodotti fitosanitari, cosmetici, esplosivi, ecc.).
• quelli che pur non essendo classificabili con i precedenti criteri , possono comportare un rischio per la salute e sicurezza a causa delle proprietà chimico- fisiche, chimiche o tossicologiche e dalle modalità di con cui è utilizzato o presente sul luogo di lavoro (facilmente dispersibile in aria, presente in notevole quantità, impiegato ad alte temperature, ecc.); o quando per quell'agente si è pervenuti all'individuazione di un valore limite d'esposizione professionale (es. TLV).
Valutazione dei rischi
Nell'ambito della più generale valutazione richiesta dall'art. 4 del D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro, determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e ne valuta l'incidenza sulla salute e sicurezza dei lavoratori tenendo in considerazione:
• elenco degli agenti chimici in uso presso l'azienda, compresi i rifiuti
• le loro proprietà pericolose riscontrabili
o dalla etichettatura
o dalla simbologia di pericolosità
F Infiammabile F+ Facilmente Infiammabile
E Esplosivo O Comburente
T Tossico T+ Molto Tossico
Xi Irritante Xn Nocivo
C Corrosivo N Nocivo per l'ambiente
o dalle frasi di rischio (si riportano le più significative)
R 2 rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione R 3 elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione
R 7 può provocare un incendio
R 8 può provocare l'accensione di materiale combustibile
R 9 esplosivo in miscela con materiale combustibile R 10 infiammabile
R 11 facilmente infiammabile R 12 altamente infiammabile R 20 nocivo per inalazione
R 21 nocivo a contatto con la pelle R 22 nocivo per ingestione
R 23 tossico per inalazione
R 24 tossico a contatto con la pelle R 25 tossico per ingestione
R 26 molto tossico per inalazione
R 27 molto tossico a contatto con la pelle R 28 molto tossico per ingestione
R 34 provoca ustioni
R 35 provoca gravi ustioni R 36 irritante per gli occhi
R 37 irritante per le vie respiratorie R 38 irritante per la pelle
R 39 pericolo di effetti irreversibili molto gravi
R 40 possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti R 41 rischio di gravi lesioni oculari
R 42 può provocare sensibilizzazione per inalazione
R 43 può comportare una sensibilizzazione per contatto con la pelle R 45 può provocare il cancro
R 46 può provocare alterazioni genetiche ereditarie
R 48 pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata R 49 può provocare il cancro per inalazione
R 60 può ridurre la fertilità
R 61 può danneggiare i bambini non ancora nati R 62 possibile rischio di ridotta fertilità
R 63 possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
R 65 nocivo può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione R 68 possibilità di effetti irreversibili
• le informazioni su salute e sicurezza comunicate dal produttore/fornitore tramite la scheda di sicurezza
o obbligatoria per i prodotti chimici pericolosi
o conforme ai 16 punti definiti dalle normative vigenti
o redatta nella lingua dell'utilizzatore
o aggiornata secondo gli adeguamenti relativi alla classificazione delle sostanze
• i valori limite di esposizione professionale (si riferiscono all'ambiente di lavoro)
o TLV – TWA: limite di esposizione riferito alle 8 ore di attività per l'intera vita lavorativa.
o TLV – Stel: limite di esposizione per brevi periodi (15 min )
o TLV – C: limite di esposizione assoluto
N.B. qualora i limiti TWA o Stel siano superati, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento, adottando immediatamente le misure di prevenzione e protezione necessarie.
• i valori limite biologici (si riferiscono alla persona esposta in quanto indicatori dell'”grado di inquinamento” dei fluidi organici analizzati)
• quantitativi di agenti chimici in uso ed in deposito;
• aree aziendali in cui gli agenti chimici sono utilizzati;
• modalità di utilizzo;
• individuazione degli esposti nelle differenti fasi, comprese le attività di manutenzione e di manipolazione dei rifiuti;
• caratterizzazione dell'esposizione del lavoratore (livello, tipo e durata) comprese le modalità di inalazione, ingestione ed assorbimento cutaneo;
• effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
• risultanze di monitoraggi ambientali, qualora disponibili e necessari;
• risultanze delle eventuali azioni di sorveglianza sanitaria.
Il complesso delle informazioni sopra richiamate fornisce il quadro conoscitivo di riferimento per individuare situazioni lavorative a differente profilo di rischio, connesso all'uso di agenti chimici.
Le situazioni di rischio che ne scaturiscono si riconducono alle seguenti definizioni:
rischio trascurabile: definito come il livello di rischio assimilabile a quello statisticamente atteso per la popolazione generale non esposta, non prevede l'applicazione di prescrizioni.
rischio moderato: definito come il livello di rischio basso compreso tra il rischio trascurabile e la linea di demarcazione oltre la quale il rischio non può essere ritenuto moderato; prevede l'applicazione delle misure generali di tutela:
• progettazione ed organizzazione del luogo di lavoro
• fornitura di attrezzature idonee e procedure per la corretta manutenzione
• riduzione del numero di lavoratori esposti, della durata ed intensità dell'esposizione
• misure igieniche
• riduzione al minimo della quantità di agenti chimici presenti
• informazione e formazione dei lavoratori compresi:
o l'accesso alla scheda di sicurezza dei prodotti
o l'identificazione degli eventuali rischi per i prodotti chimici che sui contenitori
o sulle condutture non siano contrassegnati dalla segnaletica di sicurezza
rischio non moderato: ricorrono le condizioni per l'applicazione delle specifiche prescrizioni previste:
• progettazione di appropriati processi lavorativi, controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati
• misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte del rischio
• misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali
• sorveglianza sanitaria
o da effettuarsi nel caso di utilizzo di prodotti classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per la riproduzione
o da svolgersi
▪ prima di adibire il lavoratore alla mansione con esposizione
▪ periodicamente con frequenza stabilita dal medico competente
▪ alla cessazione del rapporto di lavoro
o da registrare su apposita cartella sanitaria e di rischio
▪ custodita con il segreto professionale presso l'azienda
▪ da consegnare, a richiesta, agli OO.VV.
▪ da trasmettere all'Ispesl in caso di cessazione del rapporto di lavoro
In attesa che siano emanati decreti ministeriali che individuino univocamente i valori limite e la definizione dei criteri per stabilire il rischio moderato, la valutazione è effettuata attraverso un'analisi accurata di “ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici o se ne prevede l´utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la
produzione, la manipolazione, l´immagazzinamento, il trasporto o l´eliminazione e il trattamento dei rifiuti o che risultino da tale attività lavorativa”.
Per la realizzazione pratica della valutazione, si possono seguire i seguenti criteri:
• Linee Guida “Protezione da Agenti Chimici”, emanate dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province Autonome
• Schema di Valutazione del rischio proposto dalla Regione Piemonte nel “Modello applicativo per la valutazione del rischio chimico” coerente a quanto previsto dalle citate Linee Guida, con alcune integrazioni ritenute opportune per meglio descrivere la situazione aziendale.
• Di tale modello esiste un software free, ancora in fase di test e validazione sperimentale.
Nell'ambito delle strutture ricettive possiamo, indicativamente, utilizzare prodotti rientranti nelle definizioni di cui sopra:
• nelle attività di pulizia (detergenti – disinfettanti - smacchiatori)
• nelle attività legate all'HACCP (disinfettanti – disinfestanti – detergenti)
• nelle attività di manutenzione (vernici – solventi – grassi - oli minerali – oli lubrificanti – antigelo - colle - …)
• nelle attività di giardinaggio (pesticidi – insetticidi - fertilizzanti – disinfestanti -
…)
• nella gestione di piscine (prodotti per la clorazione – additivi – regolatori del pH
– antialga - …)
• nei lavori d'ufficio (toner – inchiostri – correttori – colle)
Tali materiali devono essere segregati e l'accesso consentito al solo personale autorizzato.
I criteri di immagazzinamento devono rispettare quanto indicato nelle schede di sicurezza in termini di quantitativi, raggruppamenti di diverse tipologie di sostanze, aerazione dei locali, …
Una priorità assoluta è rappresentata dal censimento dei prodotti pericolosi per limitarne l'impiego e dalla ricerca di prodotti sostitutivi meno pericolosi, soprattutto per quelli cancerogeni.
Il datore di lavoro deve:
• far conoscere la composizione dei prodotti o delle preparazioni pericolose (etichettatura chiara, informazione verbale o scritta, se necessario);
• informare preventivamente ogni lavoratore sui rischi che i prodotti pericolosi presentano per la sua salute e la sua sicurezza e sulle modalità operative oltre che sulle condizioni e le precauzioni per l'uso;
• limitare il numero dei lavoratori esposti all'azione dei prodotti pericolosi;
• controllare e rispettare i livelli di esposizione regolamentari, tener conto dei valori raccomandati (i valori limite di esposizione e i valori medi sono stati definiti per un grande numero di sostanze);
• sviluppare i mezzi di protezione collettiva (captazione alla fonte, aerazione, purificazione dei locali, mezzi di rilevamento .. ) o quando ciò non sia possibile, utilizzare gli equipaggiamenti di protezione individuale.
E' anche consigliato, oltre ai momenti informativi/formativi e alla segnaletica di sicurezza da utilizzare, diffondere piccoli e semplici vademecum su come comportarsi e proteggersi. Di seguito è citato un esempio:
Come proteggersi nell´uso di sostanze e preparati chimici
⇒ Usare un prodotto solo se è assolutamente necessario e solo nelle quantità previste.
⇒ Xxxxxxx attentamente le etichette dei contenitori (e le schede di sicurezza), per conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, e rispettare rigorosamente le indicazioni d'uso.
⇒ Non utilizzare prodotti conservati in contenitori senza etichetta e presumere sostanza pericolosa un prodotto sconosciuto, senza l'etichettatura prevista dalla legge.
⇒ Non eseguire assolutamente travasi di prodotti dai contenitori d'origine in bottiglie normalmente adibite ad altri usi (bottiglie di acqua minerale, bibite, ecc.) o in contenitori vuoti di altri prodotti con o senza etichetta. Anche recentemente la
cronaca ha registrato fatti drammatici di ingestione di sostanze pericolose conservate in contenitori impropri!
⇒ Non annusare mai i prodotti.
⇒ Tenere aperto un contenitore solo per il tempo strettamente necessario.
⇒ Non riporre neppure provvisoriamente un contenitore (soprattutto se ancora aperto) in una posizione precaria o su un sostegno instabile.
⇒ Mantenere chiusi i contenitori con i tappi originari.
⇒ Nell'eventuale diluizione rispettare scrupolosamente le indicazioni del produttore.
⇒ Se un prodotto deve essere diluito in acqua, usare contenitori (secchi o vaschette) di dimensioni adatte a evitare versamenti all'esterno.
⇒ Non mescolare prodotti diversi.
⇒ Quando si nebulizza un prodotto farlo a braccio teso (tenendosi dunque lontani dalla “nube”) e lasciarlo depositare prima di riavvicinarsi, per evitare di inalarlo; se
necessario usare la mascherina e gli occhiali protettivi.
⇒ Quando si usano determinati prodotti gli ambienti devono essere ben aerati.
⇒ Durante l'impiego non fumare (anche se si è all'aperto).
⇒ Usare tutti i DPI utili in rapporto alle diverse condizioni di lavoro e ai prodotti stessi (guanti, grembiuli, mascherine, ecc.). In particolare non utilizzare prodotti e non
toccare stracci imbevuti di prodotti a mani nude.
Oltre che stabilito dalla legge, l'uso dei DPI è indispensabile per proteggere la propria salute e non può essere considerato facoltativo. Il loro utilizzo, inoltre, non va considerato imbarazzante né una perdita di tempo. Per i piccoli fastidi si possono trovare soluzioni compatibili (i guanti di gomma possono essere calzati su leggeri guanti di cotone, ecc.).
⇒ Stracci, carte e vestiario impregnati di particolari prodotti devono essere eliminati in appositi contenitori.
⇒ A fine lavoro pulire gli attrezzi e pulire sempre le mani (per la pulizia delle mani non usare diluenti); lavare i capi indossati se capita che ci si versi addosso un prodotto.
Agenti cancerogeni e mutageni
E' probabile che nella strutture alberghiere non vengano utilizzati prodotti classificati o riconducibili ad agenti cancerogeni o mutageni, ma proprio a garanzia di tale ipotesi il paragrafo vuole darne la definizione per mettere in condizione i gestori di effettuare un responsabile censimento delle sostanze.
Agenti cancerogeni / mutageni
• sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene/mutagene 1 o 2, stabiliti dal D.Lgs. 52/97 e s.m.i.
• preparato contenente una o più sostanze di cui al x.xx precedente, quando la concentrazione delle singole sostanze rientra nei limiti di concentrazione per la classificazione nelle categorie cancerogeni/mutageni 1 o 2, stabiliti dai D.Lgs. 52/97 e D.Lgs.285/98 e s.m.i.
• sostanza, preparato o processo di cui all'allegato VIII, nonché sostanza o preparato emessi durante un processo di cui all'allegato VIII del D.Lgs. 626/94
Tenendo conto delle difficoltà oggettive a individuare all'interno delle normative indicate, eventuali sostanze o preparati, relative categorie di cancerogenicità e frasi di rischio, si riporta la possibilità di consultazione del sito Ispesl al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx
Spetta al produttore della sostanza o preparato, indicare sull'etichetta del prodotto e nella relativa scheda di sicurezza, le frasi di rischio corrispondenti alla cancerogenicità ovvero R 45 – R 49
Qualora si riscontrassero prodotti appartenenti alle suddette categorie, il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rischio con modalità pari all' esposizione ad agenti chimici con in più le seguenti incombenze:
• aggiornamento della valutazione ogni tre anni
• indicazione delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze e preparati come sopra definiti, con l'indicazione delle motivazioni di utilizzo
• indicazione dei quantitativi, delle sostanze/preparati come sopra definiti, prodotti, utilizzati o presenti come impurità o sottoprodotti
• indicazione dell'esposizione dei lavoratori
• indicazione delle misure preventive e protettive, nonché dei dispositivi di protezione utilizzati
• indicazione delle indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni/mutageni e le sostanze utilizzate come sostituti
Inoltre le misure di prevenzione e protezione dovranno essere di natura tecnica, organizzativa e procedurale, secondo i seguenti criteri:
• assicurazione che i quantitativi utilizzati e il numero di lavoratori interessati (esposti e potenzialmente esposti) siano ridotti al minimo
• assicurazione che le emissioni in aria siano assenti o ridotte al minimo mediante misure tecniche
• monitoraggio ambientale ai fini di controllo preventivo di anomalie di emissioni e ai fini di verifica dell'efficacia delle misure intraprese
• assicurazione che la gestione logistica sia in condizioni di sicurezza, comprendendo anche gli scarti e i residui delle attività
• informazione, formazione ed addestramento del personale addetto:
o preventivamente all'inizio della attività lavorative
o con aggiornamento almeno quinquennale in caso di invariabilità delle condizioni di lavoro
• effettuazione della sorveglianza sanitaria
• tenuta di un registro dei lavoratori esposti con obbligo di trasmissione di tale registro agli OO.VV. secondo le modalità stabilite dalla normativa
Considerata la molteplicità degli adempimenti in materia di rischio cancerogeno e mutageno, si rimandano a testi specifici ulteriori approfondimenti.
Viene tuttavia focalizzata l'attenzione su due argomenti che rientrano nella classificazione delle sostanze cancerogene, ai quali le strutture ricettive possono essere interessate.
Amianto
La pericolosità deriva dalla capacità che i materiali di amianto hanno di rilasciare fibre potenzialmente inalabili ed anche dalla estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere.
Non sempre l'amianto è pericoloso: lo è sicuramente quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica (vento), da stress termico, dilavamento di acqua piovana.
Per questa ragione il cosiddetto amianto friabile che cioè si può ridurre in polvere con la semplice azione manuale è considerato più pericoloso dell'amianto compatto che per sua natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre.
Nei manufatti contenenti amianto le fibre possono essere libere o debolmente legate e si parla in questi casi di amianto friabile; oppure possono essere fortemente legate in una matrice stabile e solida come il cemento-amianto (ad esempio, eternit) o il vinil- amianto (ad esempio, linoleum): si parla in questo caso di amianto compatto. L'amianto friabile è riconoscibile perché può essere facilmente frantumato con la sola pressione delle dita.
Possiamo ritrovarlo, oltre ad altre applicazioni industriali e nei mezzi di trasporto, anche nelle strutture alberghiere, ad esempio:
• come materiale spruzzato per il rivestimento (ad es. di strutture metalliche, travature) per aumentare la resistenza al fuoco;
• nelle coperture sotto forma di lastre piane o ondulate, tubazioni e serbatoi, canne fumarie, ecc.. in cui l'amianto è stato inglobato nel cemento per formare il cemento-amianto (eternit);
• come elementi prefabbricati sia sottoforma di cemento-amianto che amianto friabile;
• nella preparazione e posa in opera di intonaci con impasti spruzzati e/o applicati a cazzuola;
• nei pannelli per controsoffittature;
• nei pavimenti costituiti da vinil-amianto in cui tale materiale è mescolato a polimeri;
• come sottofondo di pavimenti in linoleum.
• in alcuni elettrodomestici (ad es. asciuga-capelli, forni e stufe, ferri da stiro);
• nelle prese e guanti da forno e nei teli da stiro;
• nei cartoni posti in genere a protezione degli impianti di riscaldamento come stufe, caldaie, termosifoni, tubi di evacuazione fumi.
Fermo restando il divieto per l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, la normativa prevede obblighi per le attività lavorative che possono comportare rischi di esposizione dei lavoratori all'amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
Ritenendo che i gestori di strutture ricettive non effettuino in autonomia, con personale dipendente, le attività di cui sopra, la presente guida vuole indicare quali
devono essere le attività e le responsabilità della gestione alberghiera qualora la struttura si trovi nella necessità di affrontare tale situazione di rischio.
Prima di intraprendere lavori di ristrutturazione, demolizione o manutenzione è necessario adottare ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.
Se esiste il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, devono essere applicate le disposizioni di legge relative, a carico del datore di lavoro, figurandosi costui nel datore di lavoro della azienda appaltatrice delle opere edilizie, delle opere di demolizione o di manutenzione.
In qualità di committenti, anche alla luce delle recenti introduzioni legislative in materia di appalti, si ha il dovere di verificare che l'azienda appaltatrice abbia le caratteristiche di idoneità professionale per lo svolgimento di tale attività e rispetti le disposizioni in materia di salute e sicurezza richieste.
I lavori di demolizione e rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti del Comitato Nazionale Albo Imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti.
Al datore di lavoro di tali imprese spetta la valutazione dei rischi, l'adozione di misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il controllo dell'esposizione; attività delle quali la parte committente deve richiedere garanzia.
Fumo e Fumo passivo
Sono comunque considerati un rischio in ambiente lavorativo, pertanto la loro citazione deve comparire nel documento di valutazione del rischio, sottolineando il duplice aspetto nel consumo di tabacco: aspetti legati alla salute e tutela dei non fumatori ed aspetti legati alla sicurezza del luogo (presenza di materiali infiammabili e/o esplosivi)
Il divieto di fumo vigente ha sicuramente aumentato il livello di tutela dei non fumatori, soprattutto nei locali chiusi.
Tuttavia, in considerazione del fatto che spesso i fumatori si recano in luoghi aperti, pur all'interno dell'area aziendale, è compito del datore di lavoro considerare questo aspetto nella valutazione del rischio:
• dal punto dei vista della tutela dei non fumatori
o aree esterne ad intenso passaggio (es. vialetti d'entrata, …)
o aree di stazionamento (es. luoghi relax, gazebo, …)
• dal punto di vista della prevenzione incendi
o attività di manutenzione (vernici, solventi, oli, …)
o attività di giardinaggio (carburanti per tagliaerba e simili, sfalci secchi, …)
Se la valutazione porta ad avere un rischio significativo, è obbligo del datore di lavoro imporre il divieto in talune aree aperte e/o in talune attività.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei locali per fumatori, si rimanda ai capitoli degli impianti e locali.
Agenti Biologici
Il legislatore negli ultimi anni ha preso in seria considerazione tutte quelle lavorazioni che comportano l'esposizione di lavoratori ad agenti patogeni e nel Dlgs 626 ha inserito un allegato, il IX, nel quale identifica quei settori lavorativi specifici per il rischio biologico.
Le definizioni ricorrenti sono:
Agente Biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare e endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie, o intossicazioni
Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico
Gli agenti biologici sono suddivisi in diversi gruppi in funzione del loro grado di pericolosità che dipende da:
• infettività
• patogenicità
• trasmissibilità
• neutralizzabilità
Sulla base delle suddette caratteristiche e, in alcuni casi, considerando anche le proprietà allergeniche e tossinogeniche e la disponibilità di vaccini, i microrganismi sono stati suddivisi in 4 classi di pericolosità, con valori crescenti da uno a quattro:
• gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
• gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
• gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
• gruppo 4: agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
Nella dinamica del processo infettivo si riconoscono alcune tappe:
• contaminazione da parte di microrganismi di superfici cutanee o di mucose;
• penetrazione dei microrganismi nei tessuti profondi ed accesso al circolo ematico e linfatico;
• localizzazione in determinati organi e/o tessuti
Solo dopo che l'infezione riesce ad interessare un certo numero di cellule o determinati organi vitali si ha la comparsa della sintomatologia clinica e l'inizio della malattia (superamento del periodo di incubazione).
Una corretta valutazione del rischio deve procedere, quindi, secondo le seguenti fasi:
• l'identificazione dei fattori di rischio presenti all'interno della realtà lavorativa, in relazione ai quali si può ipotizzare la comparsa di eventi indesiderati;
• la determinazione dell'entità dell'esposizione, in funzione della quale può variare l'entità del rischio; in tal senso, è da ricordare che nell'ambito del Rischio Biologico non esistono limiti di esposizione utilizzabili come valori soglia,
soprattutto in quanto molteplici sono i fattori che inducono l'instaurarsi di un processo infettivo.
La normativa in materia di salute e sicurezza si applica a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio da esposizione ad agenti biologici. Tale principio può indurre a pensare che l'applicabilità sia riservata alle condizioni di rischio proprie di alcune mansioni (operatori sanitari e veterinari, addetti a laboratori, addetti a processi industriali) dove è prevedibile la presenza di agenti biologici.
In realtà esistono situazioni di rischio “passivo” in cui operatori ed addetti vengono a trovarsi, pur esercitando attività non legate all'esposizione ad agenti biologici, ma utilizzando impianti od ambienti contaminati.
Tali situazioni si presentano in maniera più subdola, in quanto non sono preventivamente valutabili, pertanto al loro manifestarsi potrebbero causare effetti dannosi per la salute e sicurezza, anche a livello di epidemie, a causa della risposta non adeguata e tempestiva dell'organizzazione prevenzionistica.
Esempi in ambito ricettivo sono costituiti dalla presenza del gas Radon, dagli effetti dell'elettrosmog, dalla diffusione di Legionella Pneumophila. Mentre per i primi due elementi abbiamo già trattato nel capitolo delle radiazioni, il terzo è affrontato in questo capitolo.
Legionella Pneumophila
La "classificazione", e specialmente il nome del batterio, derivano proprio dall'evento epidemico che ha portato alla sua identificazione, poiché gli ospiti infettati del Belwiev Hotel erano membri di una associazione di soldati di ventura chiamati nel gergo comune "Legionari".
La gravità del quadro clinico e il tasso di mortalità (che può raggiungere il 10-15%) pone il batterio tra quelli maggiormente pericolosi per la salute umana. Questo ha portato ad orientare tutte le disposizioni ad esso inerenti in un'ottica di prevenzione della possibilità di essere in situazioni di potenziale rischio, tenendo in considerazione che il contagio avviene per via inalatoria respirando acqua contaminata diffusa in aerosol, cioè in goccioline finissime. La malattia non si contrae bevendo acqua contaminata e neppure per trasmissione diretta tra uomo e uomo.
Le indicazioni e i riferimenti tecnico-scientifici con cui operare sono contenuti in alcune linee guida approvate ed emesse dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni e Province Autonome con l'apporto dell'Istituto Superiore della Sanità e dello EWGLI (European Worcking Group for Legionella Infection). Dal 2000 ad oggi tali documenti tecnici, ripetutamente aggiornati, hanno avuto come campo privilegiato di studio e applicazione le strutture alberghiere (strutture ricettive) di vario tipo e le strutture termali.
In sostanza è comunque necessario effettuare una analisi dell'ambiente e specialmente degli impianti per verificare se si è nelle condizioni in cui l'eventuale presenza del batterio possa portare alla sua proliferazione e successivo pericolo (reale) per gli utenti/lavoratori che si trovino ad operare o frequentare tali strutture.
Tali condizioni sono:
• la presenza di acqua ad una temperatura compresa tra 25 e 55°C;
si registra un incremento di rischio in presenza di ristagni o (peggio) di circuiti in cui l'acqua subisce un continuo trattamento termico in un “range” di temperatura che rientri in modo stabile all'interno di quello che si è detto
ottimale per la crescita del batterio.
• la possibilità che tale acqua sia nebulizzata in particelle così piccole (5 µm) da raggiungere le basse vie respiratorie, condizione in cui il batterio può sviluppare le sue caratteristiche patogene.
Da qui il coinvolgimento diretto di tutte le strutture ricettive (alberghi, ospedali, case di ricovero ecc.).nelle quali le persone utilizzano acqua calda per docce, idromassaggi, ecc.
In primo luogo, ai fini di una valida strategia prevenzionistica, è necessario valutare se nella propria struttura vi sia o meno la possibilità di colonizzazione dei propri impianti da parte di Legionella.
Le linee guida prevedono, in questo senso, un analisi del rischio basato sull'esame approfondito degli schemi degli impianti tecnologici presenti, delle caratteristiche di utilizzo e della tipologia di utenti/dipendenti.
Le figure professionali che possono assolvere a tale compito con coscienza e conoscenza rientrano nelle seguenti categorie: biologi con conoscenza operativa, dimostrabile, delle tecnologie e delle organizzazione degli impianti, medici con pari competenze, ingegneri con una dimostrabile esperienza formativa in microbiologia, veterinari con conoscenze specifiche, chimici con conoscenze di microbiologia, ecc.
Si deve, poi, procedere alla stesura del cosiddetto "Registro degli interventi", che rappresenta il documento di gestione del rischio con la sequenza programmatica (cadenza e periodicità) delle operazioni da eseguire. In particolare contiene:
• una accurata e competente analisi del rischio,
• una valutazione delle fasi alla ricerca delle aree critiche,
• l'individuazione del parametro o delle condizioni/operazioni che pongono le fasi critiche sotto controllo,
• la stesura di un programma di tali operazioni, delle procedure che mediante una esaustiva e precisa descrizione ne consentano la corretta esecuzione, delle schede di registrazione che ne attestino l'esecuzione con l'individuazione dell'operatore, e l'indicazione di un controllore che ne confermi la realizzazione.
In questa fase deve essere formalizzato il nominativo del gestore (responsabile) del sistema di prevenzione, individuando con precisione a chi compete l'onere di effettuare le operazioni programmate.
Scelta obbligata è la formale stesura di procedure operative che consentano l'effettuazione delle operazioni sopraccitate in maniera chiara ed esaustiva a tutti gli operatori coinvolti e l'indicazione della figura professionalmente competente deputata al controllo delle operazioni e del responsabile del sistema di autocontrollo.
Tale analisi del rischio deve essere ripetuta regolarmente, al massimo ogni due anni oppure, come è ovvio, ogni qualvolta venga modificato uno dei parametri che possono influenzare le condizioni, come per esempio una modifica degli impianti o l'inserimento di nuove parti, attrezzature o tecnologie.
Un intervento efficace, quindi, richiede un attento e preventivo studio della struttura e del funzionamento dell'impianto da trattare partendo dal presupposto che ogni caso è una realtà a sé. Esistono diversi modalità o metodi per effettuare le operazioni di bonifica da effettuare periodicamente. In generale, ad oggi, le metodologie più utilizzate, in funzione delle esperienze via via acquisite, si fondano sull'applicazione di sistemi basati sul biossido di cloro, su ioni metallici, sullo shock termico, sull'iperclorazione pura e semplice, ecc. Non esiste, però, una ricetta standard, poiché,
come si è più volte sottolineato, ogni realtà va studiata nella sua unicità. Vi è spesso, di solito, in questi casi, già in essere una ordinanza sindacale di adozione e applicazione delle precauzioni contenute nelle più volte citate linee guida. In realtà l'obbligo di rispettare i contenuti delle linee guida è una condizione necessaria, ma non sufficiente per risolvere in concreto il problema.
Per potersi orientare in modo corretto è necessario verificare che le soluzioni prospettate seguano una metodologia che soddisfi le seguenti condizioni:
• assicuri il raggiungimento e il mantenimento dei livelli efficaci del disinfettante in tutti i punti dell'impianto,
• sia in grado di distruggere il biofilm e rimuovere le incrostazioni di calcare e ossidi,
• sia ripetibile,
• abbia un impatto minimo sull'impianto,
• sia realizzabile in tempi compatibili con l'attività della struttura
• comprenda una verifica dell'efficacia
• sia approvato dagli organi di controllo.
Per risolvere realmente il problema è importante affidarsi, quindi, a fornitori che vantino una vasta casistica in materia e che dimostrino di utilizzare protocolli che siano efficaci, accettati e approvati dagli organi di controllo ufficiali.
Inoltre, i trattamenti periodici previsti dalle linee guida devono essere inseriti in una gestione più ampia del rischio di contaminazione che prevede anche l'utilizzo di sistemi di mantenimento adottati a scopo precauzionale.
In sostanza, di solito, sono trattamenti in continuo dell'acqua di alimentazione degli impianti, caratterizzati da un basso dosaggio di uno o più principi disinfettanti per ridurre la possibilità di crescita del batterio durante le successive fasi.
La realizzazione di un valido sistema di prevenzione del rischio da legionella diviene, pertanto, l'unico valido strumento in grado di tutelare la struttura dai danni che potrebbero sorgere a seguito di una denuncia per sospetta legionellosi.
Xxxxxx relativi al lavoro notturno e/o solitario
Il lavoro notturno rappresenta un fattore di rischio in sé.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 532/99, infatti, il prestare la propria attività lavorativa in qualità di lavoratore notturno costituisce, ipso facto, senza necessità dell'ulteriore presenza di altri fattori critici, un fattore di rischio.
Se presente, la modalità del lavoro notturno deve, quindi, essere presa in esame in modo specifico nella valutazione dei rischi, vi sono inoltre precisi obblighi di informazione e di sorveglianza sanitaria e vanno previste ed adottate specifiche misure di prevenzione e protezione.
Una particolare attenzione è stata dedicata al lavoro notturno solitario, cioè quella situazione in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, senza alcuna collega accanto e senza nessun contatto diretto con altri lavoratori.
Anche se alcune criticità del lavoro solitario ed isolato notturno sono presenti anche durante il lavoro solitario ed isolato diurno, sicuramente queste vengono accentuate durante il turno di notte.
In particolare l'organizzazione dei soccorsi, in caso di infortunio del lavoratore, rappresenta certamente il punto più critico nel caso di lavoro notturno solitario, per:
• l'impossibilità o limitata capacità, da parte del lavoratore stesso, di allertare i soccorsi all'esterno del luogo di lavoro
• difficoltà o impossibilità dei soccorritori, se e quando allertati, di
o accedere all'interno del luogo, dove è necessario l'intervento
o individuare esattamente, una volta all'interno, il punto di intervento in caso di situazioni complesse.
Tali aspetti comportano un ritardo dell'intervento con effetti a volte fatali, vi è quindi la necessità di monitorare in tempo reale lo stato di salute del lavoratore attraverso il controllo del suo stato di coscienza.
La soluzione è prevalentemente di tipo tecnico, ricorrendo alle diverse opzioni messe a disposizione dalla tecnologia delle comunicazioni, di cui esemplifichiamo in modo non esaustivo le tipologie più diffuse:
• telefono cordless o cellulare
• ricetrasmettitore collegato a soggetti addetti a servizi di sorveglianza
• trasmettitore di segnale di allarme punto-punto con attivazione manuale
• trasmettitore automatico collegato ad un sensore di postura del lavoratore (busto eretto=OK, busto orizzontale=allarme)
• sistema a chiamata (manuale o automatica) e risposta manuale (risposta= OK, mancata risposta=allarme)
I primi tre sistemi, come tutti quelli similari ad azionamento manuale volontario, offrono sicuramente sicurezza psicologica ma hanno dimostrato scarsa efficacia, che diventa addirittura nulla in caso di perdita di coscienza del lavoratore.
I sensori di postura non sempre sono adatti al tipo di mansione.
Il sistema a dialogo (chiamata/risposta) sembra essere il più efficace, ma trova i suoi limiti nel tipo di protocollo stabilito, cioè la periodicità con cui viene interpellato il lavoratore solitario: infatti se da una parte una frequenza elevata della chiamata offre migliori garanzie, dall'altra tende ad abituare il soggetto che volutamente arriva ad ignorare e a trascurare il sistema, provocando falsi allarmi che alla lunga inficiano il sistema. Senza contare che comunque può diventare un fattore di distrazione per il lavoratore, e aumenta sicuramente il carico mentale.
Il vantaggio comune a queste soluzioni è rappresentato dal fatto che i soccorritori esterni dovrebbero essere in possesso delle indicazioni necessarie a raggiungere con precisione e rapidità il luogo dell'intervento, offrendo quindi la soluzione alle altre obiezioni.
Si ritiene quindi necessario che il datore di lavoro individui, comunque, nella fase di organizzazione del servizio gestione dell'emergenza e pronto soccorso le modalità di allerta e soprattutto di informazione ai soccorritori.
Xxxxxx relativi a lavori in quota
La normativa recentemente introdotta determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.
Per lavoro in quota si intende una attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
N.B.:
Altre normative inerenti la sicurezza e aspetti giurisprudenziali, portano a considerare che le condizioni di sicurezza non devono essere presenti solo quando il lavoratore è ad una altezza superiore ai 2m, ma anche solo pochi centimetri da terra possono costituire, in alcune situazioni particolari, un pericolo con conseguenti effetti sulla incolumità dei lavoratori stessi. In tali casi vanno osservate misure precauzionali che esulano dalla recente norma in oggetto.
Il decreto precisa gli obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota, dovendo egli:
• scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure
• dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
• tenere presente che le dimensioni delle attrezzature di lavoro siano confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi
• scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l´evacuazione in caso di pericolo imminente. Inoltre il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
Limitazioni sono previste anche per l'utilizzo sistemi a fune, di accesso e di posizionamento, alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto.
Inoltre, il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate
• individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione
• prevede, ove necessaria, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.
I lavori temporanei in quota potranno essere eseguiti soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Scale a pioli
Possono essere utilizzate quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
Per quanto riguarda le scale a pioli, il datore di lavoro assicura che le scale a pioli
siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l´impiego in base a precisi criteri, tra i quali:
• le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli
• le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione
• lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente
Il datore di lavoro deve assicurare che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri.
In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
In riferimento alle attività in quota riscontrabili in strutture ricettive, si possono citare lavori di:
• pulizie
• manutenzioni ordinarie e straordinarie di fabbricati, locali ed impianti
• giardinaggio e potatura
• deposito e/o prelievo da scaffalature e sistemi di immagazzinamento
Rischi di natura psico-sociale
Un moderno concetto di rischio sul lavoro non si limita più a considerare solo il pericolo derivante dall'eventuale danno per la salute fisica dei lavoratori, ma si allarga a comprendere anche i nuovi rischi che incidono sul benessere psicologico e sull'integrità complessiva della persona.
La novità e la complessità delle problematiche affrontate in termini di ricaduta sulla salute del lavoratore richiedono al tempo stesso lo sviluppo di sempre nuove competenze di base che consentano un approccio corretto e non confuso alla materia.
La Legge 1 marzo 2002, n. 39 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001" introduce l'obbligo di valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori.
Questo allargamento della valutazione di tutti i rischi porta con sé l'obbligo, da parte del Datore di Lavoro, di includere nel documento di valutazione anche la valutazione dei rischi psicosociali, riconducibili a patologie legate allo stress occupazionale, al burn-out ed al mobbing.
Le interazioni sociali ed i rapporti interpersonali se non sono gestiti in maniera adeguata possono rappresentare una fonte di stress in grado di provocare nelle persone, disturbi psicosomatici proprio come altri più noti stimoli definiti stressogeni (carico di lavoro, ritmi di lavoro, turni, ecc). Pertanto, all'interno degli ambienti di lavoro, accanto ai rischi più tradizionali (chimici, fisici e biologici) i cosiddetti rischi psicologici stanno emergendo con forza dirompente. Xxxxxx che, trovando la loro causa
e origine nella progettazione, organizzazione e gestione del lavoro, hanno la potenzialità di causare danno psicologico e/o fisico. Questi “fattori di rischio psicosociale” stanno diventando una delle principali cause di “malessere organizzativo” e conseguentemente una delle principali cause di alterazione della salute psichica nei luoghi di lavoro.
Per l'analisi dei rischi psicosociali vengono utilizzati una serie di strumenti psicodiagnostici strutturati ed ampiamente validati, finalizzati a valutare lo stato di un'organizzazione sulla base del benessere del suo personale; si rileva in quali settori aziendali le persone hanno un buon livello di impegno e stanno lavorando bene, in quali sono in situazione critica e stanno lavorando male e gli aspetti organizzativi cui bisogna dedicare maggior attenzione. Successivamente si identificano le principali cause dei rischi psicologici e si sviluppano percorsi per allontanarsi da essi, consentendo così di rendere l'ambiente di lavoro un luogo migliore per il personale e l'organizzazione nel suo insieme.
4. PREVENZIONE E PROTEZIONE Informazione e formazione
Informazione: fornire notizie ritenute utili o funzionali, quindi si tratta di comunicare conoscenze
Formazione: fornire, mediante una appropriata disciplina, i requisiti necessari ad una data attività.
Predisporre un processo attraverso il quale trasmettere l'uso degli attrezzi del mestiere, o di parte di essi, incidendo nella sfera del sapere, del saper fare e del saper essere, con l'obiettivo di conseguire modalità di comportamento e di lavoro che mettano in pratica le regole ed i principi della sicurezza.
Affrontiamo questo argomento attribuendo a ciascun soggetto della sicurezza aziendale le proprie competenze in materia di informazione e formazione.
Datori di Lavoro
• Istituzione degli strumenti per organizzare la prevenzione e l'informazione
o Forniscono al SPP le informazioni basilari, ovvero tutta la documentazione tecnica necessaria per iniziare l'incarico.
o Informano il Medico Competente dei processi produttivi e dei rischi, attraverso sopralluoghi conoscitivi e fornendogli la documentazione tecnica.
• Predisposizione dei programmi informativi
o Impartiscono, ai lavoratori esposti a rischio di pericolo grave e immediato, "disposizioni operative" in caso di emergenza e di pronto soccorso, con specifici corsi e simulazioni di addestramento collettivo, previa distribuzione, a ciascuno, della relativa documentazione tecnica.
o Informano ogni singolo lavoratore, anche con incontri periodici collettivi, sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
o Informano ogni singolo lavoratore, attraverso colloqui, corsi, documentazione specifica, dei rischi specifici a cui è esposto, delle normative esistenti su quel rischio, dei pericoli di esposizione a sostanze e preparati pericolosi, delle misure di protezione previste o adottate.
o Informano ogni singolo lavoratore, attraverso colloqui, corsi, documentazione specifica, dei pericoli connessi all'uso delle sostanze pericolose sulla base delle schede di sicurezze previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.
o Informano circa i nominativi del RSPP e del Medico competente
o Informano circa i nominativi degli addetti dei servizi di gestione emergenza, lotta antincendio e primo soccorso
• Predisposizione dei programmi formativi
o Erogano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni secondo quanto previsto per:
▪ uso delle attrezzature di lavoro
▪ esposizione al rumore
▪ esposizione a vibrazioni
▪ uso delle attrezzature munite di videoterminali
▪ protezione da agenti cancerogeni e mutageni
✓ preliminare all'inizio attività
✓ aggiornamento almeno quinquennale
✓ aggiornamento in caso di cambiamenti che influiscano sulla natura e sul grado dei rischi
▪ protezione da agenti chimici
▪ protezione da agenti biologici
✓ preliminare all'inizio attività
✓ aggiornamento almeno quinquennale
✓ aggiornamento in caso di cambiamenti che influiscano sulla natura e sul grado dei rischi
▪ esposizione ad atmosfere esplosive
▪ esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
▪ uso dei dispositivi di protezione individuale
o Programmano la formazione:
▪ in occasione di:
✓ assunzione
✓ trasferimento o cambiamento di mansioni
✓ introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
▪ con aggiornamenti periodici in base all'evoluzione dei rischi
o Realizzano l'adeguata formazione delle figure incaricate alla gestione della sicurezza aziendale:
▪ RSPP
▪ RLS
▪ Addetti Squadre Emergenza Antincendio e Primo Soccorso
Si accenna inoltre che, a partire dal 2008, ai datori di lavoro è concesso, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 % delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi formativi certificati (da definire con apposito decreto) in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Sostanzialmente ricadono su di lui le incombenze proprie del datore di lavoro, essendo compiti istituzionali per l'RSPP, l'erogazione delle informazioni e la predisposizione dei programmi informativi e formativi dei lavoratori.
Medico Competente
• Informazioni generali
o Informa tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria e il RLS (qualora lo richieda e comunque in occasione delle riunioni periodiche annuali) sul significato, la natura e la specificità degli accertamenti sanitari periodici e preventivi a cui sono sottoposti.
o Informa sui risultati collettivi e anonimi degli accertamenti sanitari periodici effettuati e sul significato di tali risultati.
o Informa ogni singolo lavoratore sottoposto ad accertamenti sanitari sul risultato degli accertamenti personali effettuati e sul suo diritto di chiedere copia della relativa documentazione sanitaria.
• In caso di agenti cancerogeni, chimici e biologici
o Nei casi suddetti informa e documenta il singolo lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione del lavoro a rischio. In questo caso deve essere spiegata l'eventualità che gli effetti dannosi si manifestino anche dopo molti anni dalla cessazione del lavoro e ottenere così il suo consenso informato all'effettuazione degli accertamenti a distanza di tempo.
o E' tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro quando gli accertamenti sanitari evidenzino, in un gruppo di lavoratori esposti al medesimo rischio, la presenza di una "anomalia" imputabile all'esposizione stessa.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Lavoratori stessi
o I lavoratori informano il datore di lavoro, il R-SPP, i preposti e il RLS, sulle deficienze, difetti e inconvenienti (che possono creare pericolo) di cui vengono a conoscenza riguardanti i mezzi e dispositivi di lavoro, sicurezza, trasporto, nonché sulle sostanze e preparati pericolosi.
o Gli RLS sono tenuti a promuovere l'informazione inerente l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione nei confronti dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti aziendali con obblighi preventivi.
o Gli RLS informano gli organi di vigilanza, in occasione di visite e verifiche, delle problematiche evidenziate.
o Gli RLS informano il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività, possibilmente per iscritto.
o Gli RLS sono tenuti a partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 11. In questo contesto, colgono l'occasione per esplicare il loro ruolo informativo bidirezionale.
Sorveglianza sanitaria
Il D.Lgs n.626/94 e le normative precedenti prevedono i casi in cui è obbligatorio sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente.
La seguente lista è indicativa di quali sono gli obblighi presumibilmente più comuni di visita medica per il settore alberghiero, rimandando a ulteriori ed approfondite analisi e valutazioni l'obbligatorietà di tale visita.
• Lavorazioni previste dalla tabella allegata all'art.33 del D.P.R. 303/56, ovvero nei casi previsti dall'art. 34 dello stesso decreto.
• Attività lavorative che comportano:
o rischio di rumore e vibrazioni
o rischio di radiazioni ionizzanti
o movimentazione manuale dei carichi
o esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
o esposizione ad agenti chimici
o esposizione ad agenti biologici
o esposizione a videoterminali
o lavoro notturno Apprendisti e Minori
I minori adibiti alle attività lavorative soggette alla sorveglianza sanitaria rif. D.Lgs 626/94, devono essere sottoposti ai soli controlli previsti dallo stesso decreto. Tali controlli, preventivi per accertare l'idoneità alla mansione specifica e, periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori, devono essere effettuati dal medico competente. Nel caso di Aziende che fino all'assunzione del minore, non erano soggette all'obbligo della nomina del Medico Competente, in quanto prive di lavoratori dipendenti o di figure ad essi assimilabili, il Servizio Pre.S.A.L. delle ASL, si rende disponibile ad effettuare la prima visita, a cura e spese del datore di lavoro.
Per i minori non soggetti alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 626/94, le visite mediche preventive e successive sono di competenza di un medico del servizio sanitario nazionale, a cura e spese del datore di lavoro.
Doppio obbligo per gli apprendisti maggiorenni adibiti ad attività soggette a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 626/94. Prima di essere assunti, in attesa di un intervento legislativo che raccordi le varie norme, devono essere sottoposti a visita sanitaria, gratuita, presso la ASL competente per accertare che loro condizioni fisiche consentono l'occupazione nei lavori per i quali devono essere assunti. Tali lavoratori devono essere sottoposti, in relazione ai rischi specifici presenti nell'azienda, anche alla sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, come prescritta dal D.lgs 626/94.
Per gli apprendisti maggiorenni adibiti ad attività non soggette a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 626/94 gli obblighi sono minori. E' previsto solamente l'obbligo, in base alla legge 25/1955, della visita medica preventiva gratuita presso la struttura pubblica territorialmente competente.
Segnaletica di sicurezza
Quando, anche a seguito della valutazione dei rischi, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi organizzativi, o con misure tecniche di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza allo scopo di:
• avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte
• vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo
• prescrivere comportamenti necessari ai fini della sicurezza
• fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio
• fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza
La piena efficacia di tale segnaletica si deve raggiungere con adeguate informazioni da parte del datore di lavoro ai:
• lavoratori
• rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Inoltre la segnaletica utilizzata deve rispondere alle disposizioni vigenti per quanto riguarda colori, forme, simboli e dimensioni.
Si riportano nella tabella seguente i colori del segnale:
Colore | Forma | Significato o Scopo | Indicazioni e precisazioni |
Rosso | Segnali di Divieto | Atteggiamenti Pericolosi | |
Pericolo-Allarme | Alt, arresto, dispositivi di interruzione di emergenza Sgombero | ||
Materiali o Attrezzature Antincendio | Identificazione e ubicazione | ||
Giallo o Xxxxxx- Xxxxxxx | Xxxxxxx di Avvertimento | Attenzione, Cautela, Verifica | |
Azzurro | Segnali di prescrizione | Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale | |
Verde | Xxxxxxx di salvataggio o di soccorso | Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali | |
Situazione di Sicurezza | Ritorno alla normalità |
I pittogrammi presenti potranno differire leggermente da quelli riportati dalla normativa, purchè il significato del simbolo sia equivalente
I materiali dei cartelli devono essere il più possibile resistenti agli urti, alle intemperie ed ai fattori ambientali.
Le dimensioni devono permettere una buona visibilità e comprensione, fino ad una distanza di 50 metri.
I cartelli vanno posizionati:
• tenendo conto di eventuali ostacoli
• ad una altezza e in una posizione adeguata in base all'angolo di visuale – normalmente si consiglia una altezza non inferiore a 1,60 m da terra
• all'ingresso della zona interessata in caso di rischio generico
• nelle immediate vicinanze in caso di un rischio specifico e in zona ben illuminata, accessibile e visibile – in caso di scarsa illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare illuminazione artificiale, colori fosforescenti o materiali riflettenti.
Qualora non sussistano più le condizioni che giustificano il cartello, questo dovrà essere tempestivamente rimosso.
Xxxxxx, inoltre, essere rispettate tutte le prescrizioni per:
• la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
• per la segnalazione di ostacoli e punti di pericolo – cartelli a bande oblique a 45° di colore giallo-nero o bianco-rosso
• vie di circolazione – corredate anche di segnaletica orizzontale
• per le segnalazioni luminose, acustiche e gestuali.
La segnaletica luminosa
La luce emessa da tali segnali deve produrre un contrasto luminoso adeguato all'ambiente in cui si trova, senza provocare abbagliamento o visibilità insufficiente.
La superficie luminosa può essere di colore uniforme, purchè nel rispetto della tabella di cui sopra, o recare un simbolo omologato su un fondo determinato.
Se il dispositivo può emettere un segnale continuo od intermittente, quest'ultimo sarà impiegato per indicare un livello più elevato di pericolo, una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta.
La segnaletica sonora
Un segnale acustico deve:
• avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, senza giungere alla soglia del dolore
• essere riconoscibile da altri segnali acustici
Se il dispositivo può emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, quest'ultima sarà impiegata per indicare un livello più elevato di pericolo, una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta.
La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione.
Dispositivi di protezione individuale — D.P.I.
"Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".
Sono esclusi da questa categoria:
• indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificatamente destinati alla protezione;
• attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
• …
I DPI devono essere considerati l'ultima barriera alla protezione dei rischi di eventuali lesioni, infatti la filosofia della normativa sulla sicurezza prevede la eliminazione delle situazioni potenzialmente pericolose alla fonte. Quando, nonostante il ricorso ai
provvedimenti preventivi, rimane un rischio residuo ineliminabile, solo in questo caso il lavoratore deve essere protetto allo scopo di eliminare le conseguenze dell'incidente o dell'infortunio imputabile ai rischi ancora presenti.
Requisiti dei DPI
• I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
• I DPI devono inoltre:
o essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
o essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
o tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
o poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
• In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Obblighi del Datore di Lavoro
Ai fini della scelta e del successivo uso dei DPI, il datore di lavoro:
• analizza e valuta i rischi che non possono essere evitati
• definisce le caratteristiche di adeguatezza dei DPI in base ai rischi di cui sopra
• valuta le caratteristiche dei DPI presenti sul mercato e le confronta con quelle necessarie
• aggiorna la valutazione e la scelta qualora gli elementi di valutazione siano variati
• individua le condizioni in cui un DPI debba essere usato in base a:
o entità del rischio e frequenza di esposizione
o caratteristiche del posto di lavoro
o prestazioni dei DPI
• fornisce i DPI conformi alla normativa, per i quali:
o assicura l'efficienza e le condizioni igieniche
o provvede a che siano utilizzati per gli scopi previsti ed in osservanza alle disposizioni del fabbricante
o fornisce
▪ informazioni circa la protezione offerta dal DPI
▪ istruzioni sulle modalità di uso e manutenzione
▪ specifica formazione ed addestramento
✓ per i dispositivi di protezione dell'udito
✓ per i DPI di terza categoria Categorie e scelta dei DPI
I DPI sono suddivisi in tre categorie:
• Prima categoria: i DPI di progettazione semplice destinati a
salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
• Seconda categoria: i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
• Terza categoria: i DPI di progettazione complessa destinati a
salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità CE
I DPI di terza categoria sono soggetti alle procedure di:
• Controllo della produzione
• Controllo del prodotto finito
• Controllo del sistema di qualità
La normativa in vigore prevede inoltre criteri di scelta per quanto riguarda i DPI relativi:
• alla protezione dell'udito
• alla protezione delle vie respiratorie
• alla protezione degli occhi
• filtri per saldatura e tecniche connesse
• filtri per radiazioni ultraviolette
• filtri per radiazioni infrarosse
• a indumenti protettivi da agenti chimici
Ulteriori disposti legislativi produrranno i criteri per la scelta di ulteriori tipologie di DPI e gli aggiornamenti in funzione del progresso tecnologico.
Obblighi dei Lavoratori
• Si sottopongono ai programmi informativi e formativi
• Utilizzano i DPI conformemente alle disposizioni aziendali
• Hanno cura dei DPI messi a loro disposizione
• Non vi apportano modifiche di propria iniziativa
• Segnalano immediatamente al datore di lavoro od ai preposti qualsiasi difetto od inconveniente riscontrato
Per il settore alberghiero, viene indicata successivamente una lista di mansioni/DPI, assolutamente non esaustiva della casistica riscontrabile in tale settore:
Attività pulizie guanti protettivi da polveri ed agenti irritanti/nocivi
occhiali protettivi
calzature da lavoro antiscivolo
indumenti protettivi da agenti atmosferici (attività esterne)
Attività manutenzione tute o grembiuli
calzature di sicurezza
guanti a resistenza meccanica-termica-chimica occhiali di protezione
otoprotettori
facciali filtranti per polveri-fumi e gas-vapori elmetto
imbracature o cinture di sicurezza e funi di trattenuta indumenti protettivi da agenti atmosferici (attività esterne)
Attività giardinaggio tute o grembiuli
calzature di sicurezza
guanti a resistenza meccanica-chimica
guanti protettivi specifici per motoseghe (EN 381-7) occhiali di protezione – visiera
otoprotettori
facciali filtranti per polveri
elmetto
indumenti protettivi da agenti atmosferici (attività esterne)
Gestione piscine guanti protettivi da agenti irritanti/nocivi
occhiali paraspruzzi
calzature da lavoro antiscivolo
indumenti protettivi da agenti atmosferici (attività esterne) Preparazione cibi guanti protettivi per uso coltelli (EN 1082)
grembiuli
calzature da lavoro antiscivolo
5. CATEGORIE PARTICOLARI DI LAVORATORI
Lavoratrici Gestanti, Puerpere o in periodo di allattamento
Per lavoratrici, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono le dipendenti, comprese quelle con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonchè le socie lavoratrici di cooperative.
Ecco riportato in sintesi cosa deve fare il datore di lavoro:
• in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente (MC), consultato preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), identifica le mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento (a tal fine è possibile utilizzare gli schemi proposti nelle pagine successive)
• provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi ex art.4 D.Lgs.626/94
• con l'analisi e l'identificazione delle mansioni/lavorazioni a rischio
• nel caso in cui in azienda sia presente almeno una mansione a rischio, la ditta informa le lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza
• quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro
• questi verifica se la mansione svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 151/01 o presenza di rischi per le lavoratrici gestanti valutati ai sensi dell'art.11 comma 1 del medesimo decreto), anche richiedendo eventualmente il parere del MC
• nel caso di lavoro a rischio il datore di lavoro procede alle seguenti azioni:
o modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio
o ovvero qualora ciò non sia possibile procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio.
Se non vi è possibilità di spostamento ad altra mansione lo comunica al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.
Si riporta di seguito un estratto dei principali fattori di rischio correlati ai provvedimenti necessari imposti dalla legislazione o applicati a seguito della
valutazione dei rischi, che possono trovare applicazione nel settore ricettivo, avendo tralasciato l'indicazione dei fattori di rischio ipoteticamente assenti nel comparto.
PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO | RELATIVI PROVVEDIMENTI |
ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA | Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro DIVIETO IN GRAVIDANZA |
POSTURE INCONGRUE | Lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante DIVIETO IN GRAVIDANZA |
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE (SCALE, PIATTAFORME, IMPALCATURE) | DIVIETO IN GRAVIDANZA |
LAVORO NOTTURNO | E' vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO |
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI | Lavori di manovalanza pesante Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi DIVIETO IN GRAVIDANZA |
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO | DIVIETO IN GRAVIDANZA |
RUMORE | DIVIETO IN GRAVIDANZA PER LEX(8h) > 80 dBA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER LEX(8h) > 90 - oggi 87 - dB(A) |
RADIAZIONI IONIZZANTI - Radon - | DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |
RADIAZIONI NON IONIZZANTI (RNI) | DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale* *Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP |
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4 - Legionella - | DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |
SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI) | DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Può essere consentito l'uso di sostanze o |
preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio “può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle” (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI | |
FUMO PASSIVO | Evitare alle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento l'esposizione a fumo passivo, adottando i necessari provvedimenti organizzativi |
Nelle seguenti tabelle si riportano alcuni esempi di attività tipiche del settore ricettivo correlate con i rischi più significativi:
Addetta alle pulizie
Contenuto mansione | Fattore di rischio |
Pulizie ordinarie Spazzatura e lavaggio pavimenti Spolveratura a umido di mobili (in orizzontale e in verticale fino ad altezza uomo) Deragnatura Lavaggio e svuotamento cestini Disinfestazione Detersione e disinfezione bagni | Postura eretta Fatica fisica Rischio chimico |
Pulizie straordinarie | Postura eretta Fatica fisica Rischio chimico |
Cuoca e addetta al servizio mensa
Contenuto mansione | Fattore di rischio |
Pulizia e preparazione banco | Postura eretta |
Preparazione alimenti Cottura cibi Trasporto alimenti cotti, distribuzione Pasti | Fatica fisica Microclima sfavorevole |
Lavaggio pentolame e attrezzature Pulizia cucina e mensa Pulizia periodiche forni e lavabi | Rischio chimico |
Trasporti sacchi di pattume Scarico merci, rifornimento cucina (frutta, verdura, etc.) | Sollevamento pesi |
Impiegata amministrativa
Contenuto mansione | Fattore di rischio |
Addetta reception | Postura eretta Lavoro notturno |
Impiegata - ragioniera | Postura assisa fissa |
Addetta al bar | Postura eretta Lavoro notturno |
Videoterminalista | Postura assisa fissa |
Si riporta infine la diversa procedura da attuare a seconda delle condizioni della gestante e della presenza di rischi:
Percorso e procedura in caso di gravidanza | |||
Gravidanza normale e lavoro a rischio | Gravidanza patologica e lavoro a rischio | ||
Il datore di lavoro valuta il rischio e l'esistenza di mansioni alternative | Il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale rilascia il certificato di gravidanza a rischio | ||
C'è possibilità di spostamento | Non c'è possibilità di spostamento | La lavoratrice porta tale certificato alla Direzione Provinciale del Lavoro e fa la domanda di interdizione per gravidanza a rischio | |
Colloca la lavoratrice nella nuova mansione e lo comunica alla Direzione Provinciale del Lavoro | Invia una dichiarazione scritta in tal senso alla Direzione Provinciale del Lavoro e all'ASL Spresal* | La Direzione Provinciale del lavoro emana il provvedimento di astensione anticipata dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza e per parti di essa | La Direzione provinciale del Lavoro richiede all' ASL Spresal* un accertamento sull'eventuale esistenza di un rischio lavorativo per gravidanza e allattamento |
La Direzione Provinciale del Lavoro emana il provvedimento amministrativo previo accertamento dell' ASL Spresal |
* ASL Spresal: Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
Minori
Come premessa è necessario precisare che si debbono considerare due aspetti nell'utilizzo di lavoro minorile:
• il divieto ad adibire i minori a lavorazioni indicate dalla normativa
• il diverso approccio alla valutazione del rischio, in considerazione dell'età dei soggetti
È da sottolineare che, di fatto, il requisito del compimento del 15° anno come condizione di accesso al lavoro è stata stigmatizzata dall'art. 48 del D. Lgs. 276/03, relativo alla riorganizzazione del mercato del lavoro (legge Biagi).
È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I della Legge 977/67 e relativi aggiornamenti ed integrazioni. Si può derogare solo per motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo necessario alla formazione, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione. Tale formazione, erogata in azienda, potrà avvenire quindi con il controllo di soggetti quali il RSPP o ASPP. La deroga deve tuttavia deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale, in ordine al rispetto, da parte del datore di lavoro richiedente, della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
Tuttavia l'analisi dei lavori riportati nell'Allegato I, sempre nell'ottica di un utilizzo nel settore ricettivo, non vede interessate mansioni tipiche di questo settore, precisando per cautela che non sono consentite, tra le altre, lavorazioni in cui siano previsti:
• rumori con esposizione media giornaliera superiore a 87 decibel LEX(8h)
• sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)
• sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) descritti dalle frasi di rischio R39 – R40 – R42 – R43 – R46 – R48 – R60 – R61
• sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) con frase di rischio R43 che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale
• sostanze e preparati classificati cancerogeni mutageni
• piombo e composti;
• amianto
• lavoro notturno
Prima di adibire il minore a qualsiasi mansione, il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 626/94, con riguardo ad elementi correlati all´età minorile:
• sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
• attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
• natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
• movimentazione manuale dei carichi;
• sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
• pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
• situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
Inoltre i genitori (o comunque chi esercita la patria potestà) hanno diritto di essere informati dei rischi presenti sul luogo di lavoro; in particolare, gli esercenti la potestà genitoriale sono soggetti attivi del diritto di informazione e formazione che spetta ai lavoratori.
È decisamente innovativo, nel nostro diritto, il diritto/dovere di partecipazione nell'ambito lavorativo - attiva e obbligatoria - di chi detiene la tutela giuridica del minore: vero punto qualificante di una novellata tutela del diritto del minore che non può più essere “scaricato” dai soggetti istituzionalmente tenuti a curarsi della sua incolumità e formazione.
Apprendisti e Tirocinanti
Equiparati a tutti gli effetti ai lavoratori, per quanto riguarda i diritti/doveri in materia di prevenzione e protezione in ambito lavorativo.
Rientrano a pieno titolo anche per quanto riguarda il computo dei dipendenti, ai fini dei diversi istituti normativi, previsti dal D.Lgs. 626/94 e condizionati dalla consistenza numerica dei dipendenti:
• nomina del RSPP
• autocertificazione degli avvenuti obblighi in materia prevenzionistica
• elezione del RLS
• riunione periodica in materia di sicurezza sul lavoro
• …
Lavoro Notturno
Le definizioni di lavoro notturno, cioè quel lavoro prestato in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, rientrano nelle seguenti casistiche:
• lavoro svolto tra le 24 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5
• durante il periodo notturno, almeno tre ore del tempo di lavoro notturno giornaliero impiegato in modo normale
• durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
In ogni caso deve essere considerato lavoratore notturno anche colui che non sia impiegato in modo normale durante il periodo notturno ma che, nell'arco di un anno svolga almeno 80 giorni di lavoro notturno. Qualora il limite degli 80 giorni venga superato in ragione del sopravvenire di eventi eccezionali e straordinari (gravi incidenti agli impianti o nell'esercizio di particolari servizi, calamità naturali), non potrà configurarsi la fattispecie in esame.
L'esecuzione di prestazioni di lavoro notturno è obbligatoria per i lavoratori idonei fatto salvi i casi di divieto o di esclusione dall'obbligo di eseguire la prestazione.
E'vietato adibire al lavoro dalle 24 alle 6 le donne in gestazione dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino o, comunque, dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza della fattispecie generatrice del divieto.
E' inoltre vietato adibire al lavoro notturno le persone che hanno espresso dissenso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, appartenenti alle seguenti categorie:
• la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
• la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
• la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.
In sostanza, la Circolare fa notare che il lavoratore è titolare di un diritto di resistenza all'impiego durante la fascia di orario notturno.
E' inoltre vietato adibire al lavoro notturno i minori.
Il lavoro notturno non può superare le 8 ore di lavoro in media nelle 24, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio, sul quale calcolare la media.
Per le lavorazioni che comportino rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il limite è di 8 ore nel corso di ogni periodo di 24 ore (non è dunque consentito il calcolo in media).
Il datore di lavoro è inoltre sottoposto ad una serie di obblighi quali:
• consultare le organizzazioni sindacali prima di introdurre il lavoro notturno in azienda;
• sottoporre i lavoratori notturni ad accertamenti preventivi e periodici in merito al loro stato di salute;
N.B. Dal 1° settembre 2004, oltre alle competenti strutture sanitarie pubbliche, anche il medico competente può valutare lo stato di salute dei lavoratori notturni.
La valutazione deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.
• informare i lavoratori notturni ed il rappresentante alla sicurezza dei maggiori rischi qualora presenti ed informarli sui servizi per la prevenzione e la sicurezza
• predisporre adeguati servizi o mezzi di prevenzione e di protezione e garantire un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno;
• adibire, laddove possibile, ad altro lavoro diurno il lavoratore per il quale si accerti, dal punto di vista medico, l'insorgenza di inidoneità alla prestazione di lavoro notturno.
Per gli apprendisti maggiorenni cade infine in via generale il divieto di lavoro notturno, peraltro già superato per alcune attività (aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi).
6. GESTIONE DELL'EMERGENZA
Lotta antincendio e gestione dell'emergenza
Xxxxx restando gli obblighi tecnici in materia di prevenzione incendi stabiliti per locali, impianti e materiali (di cui al capitolo specifico), in questa disamina per la gestione dell'antincendio si vogliono ricordare prevalentemente le azioni di tipo gestionale ed organizzativo.
Cominciamo ad individuare i compiti e le responsabilità del titolare o del direttore dell'albergo, che deve provvedere che nel corso della gestione non vengano modificate le condizioni di sicurezza di prevenzione e lotta agli incendi, ed in particolare:
• sulle vie di evacuazione non vengano collocati ostacoli che possano intralciare l'eventuale fuga delle persone riducendo la larghezza o addirittura possano divenire rischio di propagazione dell'incendio.
• siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazione particolari, quali: manutenzione, ristrutturazioni.
• siano mantenuti efficienti i sistemi antincendio di protezione attiva, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con le cadenze previste dal DPR 547/55, delle norme UNI di riferimento e del D.M.10.03.1998.
• siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
• siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. I controlli dovranno essere finalizzati alla sicurezza antincendio e prevedere una prova periodica con cadenza annuale.
La struttura alberghiera, essendo atipica, ha bisogno di una particolare organizzazione per la gestione tecnico logistica delle emergenze.
E' molto importante quindi dare le indicazioni scritte negli ingressi, nelle camere e per il personale.
All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista delle precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di incendio o emergenza e ci deve essere una planimetria dell'edificio per chi deve organizzare e gestire i soccorsi.
Questa planimetria deve contenere la disposizione:
• delle scale e delle vie di evacuazione;
• dei mezzi e degli impianti di estinzione portatili e fissi;
• dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e della corrente elettrica;
• del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
• del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
• degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
• delle zone sicure.
In ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione delle zone sicure deve essere adeguatamente segnalata.
In ciascuna camera devono essere esposte bene in vista delle precise istruzioni indicati il comportamento da tenere in caso d'incendio o di gestione di un'emergenza. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere scritte in alcune lingue estere, tenendo conto dei normali frequentatori dell'albergo e della loro provenienza.
Queste istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione della camere, i dispositivi di allarme, la più vicina via di fuga, i più vicini estintori, naspi o idranti.
Queste istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto assoluto di usare gli ascensori in caso d'incendio; inoltre devono essere indicati i divieti di:
• impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande;
• impiegare stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi ;
• tenere depositi, anche piccoli, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività;
• fumare se nelle camere ci sono degli impianti di rivelazione del fumo o del calore.
Di particolare rilievo in questo campo sono l'informazione e la formazione del personale. Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di emergenza, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata e soccorso, gestire le operazioni di esodo della clientela.
Tali operazioni, chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta, devono tener conto dei diversi obblighi e mansioni dei dipendenti:
• all'atto della assunzione ogni dipendente deve prendere conoscenza delle vie di esodo, essere informato sulle procedure per l'evacuazione e sulle proprie responsabilità in caso di incendio;
• a seconda delle dimensioni dell'attività ed in relazione a specifici incarichi, alcuni dipendenti debbono ricevere una specifica formazione antincendio, quali ad esempio:
o gli addetti alle cucine
o gli addetti alla manutenzione
o gli addetti alla ricezione
o i telefonisti
o gli addetti alla sorveglianza, i custodi
• il personale indicato nel piano di emergenza con incarichi di sorveglianza e di coordinamento in caso di incendio, come ad esempio:
o il responsabile della sicurezza
o gli addetti alla squadra antincendio
che devono ricevere una formazione specifica secondo la normativa (vedi capitolo relativo) con, in più, un addestramento alle procedure proprie della struttura ricettiva su:
▪ come mettere in funzione l'allarme, le procedure che l'allarme mette in moto, nonché la conoscenza dell'ubicazione dei pulsanti di allarme manuale, se esistenti;
▪ le azioni da adottare quando si sente l'allarme antincendio;
▪ le procedure per allertare gli ospiti e le altre persone presenti in albergo, e, ove necessario, il modo per indirizzarli verso le uscite;
▪ le modalità di chiamata dei vigili del fuoco;
▪ la procedura di evacuazione dell'edificio fino ad un punto di raccolta in un luogo sicuro. Questa deve comprendere:
✓ il divieto di utilizzare gli ascensori, salvo quelli appositamente predisposti per l'evacuazione dei disabili
✓ le modalità di assistenza alle persone disabili
✓ le informazioni da fornire agli ospiti per indirizzarli verso le uscite
✓ il controllo, tramite il registro delle presenze, che tutte le persone siano evacuate e riunite al punto di raccolta;
▪ l'ubicazione e l'uso delle attrezzature antincendio
▪ la conoscenza delle vie di xxxxx, del o dei punti di raccolta e le procedure di controllo
▪ le modalità di apertura delle porte, sottolineando la necessità di tenere chiuse le porte tagliafuoco
▪ come isolare le alimentazioni di energia, ove necessario
Una corretta e responsabile gestione della ricettività deve fare in modo, tenendo conto delle condizioni di esercizio, che il personale addetto possa mantenere il più alto grado possibile di capacità di intervento organizzando, al di la delle prescrizioni imposte dalla normativa, cicli formativi teorico – pratici con cadenza semestrale e comunque ogni volta che si verifichi un ricambio di personale o siano effettuate delle modifiche all'interno dell'attività.
Molto importante è la predisposizione di prove generali di evacuazione delle strutture sulla base del piano di evacuazione strutturato nell'albergo.
“Un disturbo per il cliente… può darsi, ma sicuramente un segnale di attenzione e responsabilità gestionali”
L'esercitazione deve essere condotta due volte l'anno, nella maniera più realistica possibile, senza mettere in pericolo le persone che vi debbono partecipare, ed al riguardo, per lo meno nelle strutture più grandi, è opportuno avvisare in anticipo il personale.
L'esercitazione ha inizio dal momento in cui viene fatto scattare l'allarme, che nella fattispecie non va segnalato ai vigili del fuoco.
Normalmente, oltre a tutto il personale, devono partecipare alla esercitazione anche gli ospiti presenti in albergo, evitando comunque di effettuare le esercitazioni in momenti in cui è prevista notevole presenza di persone.
Il coinvolgimento degli ospiti potrebbe creare qualche difficoltà, ed è quindi doveroso informarli in anticipo per rassicurarli ed evitare che si determinino situazioni di panico ed eventuali danni.
Le persone anziane, i disabili e le persone in particolari situazioni di salute presenti in albergo vanno escluse dalla partecipazione all'esercitazione.
L'esercitazione si conclude una volta raggiunto il punto o i punti di raccolta e dopo aver fatto l'appello delle persone che hanno partecipato.
Nelle strutture di maggiori dimensioni è opportuno incaricare alcuni dipendenti, precedentemente informati, che svolgano il ruolo di osservatori per controllare lo svolgimento dell'esercitazione e riferiscano al gestore su eventuali carenze.
Nelle piccole strutture l'esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuazione delle seguenti azioni:
• percorrere le vie di esodo;
• identificare le porte tagliafuoco;
• identificare l'ubicazione dei dispositivi per dare l'allarme;
• identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
Gestione delle persone diversamente abili
E' fondamentale conoscere le particolari esigenze delle persone disabili, siano esse dipendenti o ospiti, quando si pianificano le procedure da adottare in caso di emergenza.
Per coloro che utilizzano la sedia a rotelle o che si muovono con l'aiuto di stampelle o di un bastone, la menomazione fisica è evidente.
Tuttavia le menomazioni fisiche sono meno evidenti per coloro che hanno avuto attacchi cardiaci, che sono artritici o epilettici o per coloro che hanno problemi di vista o di udito.
Ci sono inoltre persone con arti rotti o altre menomazioni e donne in avanzata gravidanza, il cui stato fisico limita la loro mobilità.
Inoltre le persone anziane ed i bambini necessitano di particolari attenzioni.
Quando si registrano gli ospiti è importante identificare, sempre che ciò sia possibile, se siano disabili o necessitino di una particolare assistenza.
Quanto sopra dovrebbe essere riportato nel registro delle presenze in modo che il personale incaricato nel piano di evacuazione sia a conoscenza della localizzazione di questi ospiti e del tipo di menomazione – ATTENZIONE ALLA PRIVACY !!! (vedi capitolo dedicato)
Particolari accorgimenti devono essere previsti per tenere conto della menomazione dell'ospite o del dipendente:
Persone che utilizzano sedie a rotelle o con limitata mobilita'
Non devono essere utilizzati gli ascensori, a meno che non siano stati appositamente realizzati per l'evacuazione di disabili.
Dove vi sono delle scale da superare, ed è da prevedere il trasporto di disabili, occorre che alcuni dipendenti siano appositamente addestrati per tale compito.
Persone prive di vista
Alcuni dipendenti devono essere incaricati di guidare gli ospiti con problemi di vista in caso di evacuazione e di non abbandonarli finché non è stato raggiunto un luogo sicuro.
Durante la fase di evacuazione deve raccomandarsi alle persone vedenti di guidare quelle non vedenti, invitandole a tenersi attaccate ai suoi gomiti o alle spalle, in modo che possano camminare dietro la persona vedente ed essere informate su porte, gradini etc.
Un dipendente dovrebbe rimanere con gli ospiti non vedenti nel punto di raccolta in luogo sicuro, finché non sia finita l'emergenza.
Persone prive di udito
Le persone prive di udito non possono sentire l'allarme antincendio, ma potrebbero però non essere del tutto insensibili ai suoni. Andrebbe pertanto accertato che tipo di suoni riescono a percepire, in modo da prendere le necessarie misure.
In ogni caso, qualora ci siano ospiti o dipendenti con problemi di udito, occorre provvedere affinché, in caso di emergenza, vengano direttamente contattati.
Persone con menomazioni fisiche o mentali
Il gestore deve assicurarsi che qualsiasi persona con menomazioni fisiche o mentali sia, in caso di incendio, adeguatamente sorvegliata e rassicurata, e tenuta sotto controllo da personale appositamente addestrato.
Informazioni su come vanno trasportati i disabili possono essere richieste alla Croce rossa italiana, ai Vigili del fuoco ed alle organizzazioni di assistenza ai disabili
Ulteriori e più approfondite indicazioni in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza, si possono trovare al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/XXXXXXXXXXX.xxx
Procedure di emergenza
Possono essere definite procedure differenziate per entità dell'evento e per tipologia. Se ne riportano alcuni esempi, con alcune indicazioni specifiche da inserire in quelle più generali comuni a tutte le tipologie di emergenza:
Procedure di emergenza in caso di incendio modesto
• Dare precedenza all'intervento di spegnimento da parte degli Addetti
• Avvisare comunque i Vigili del Fuoco
• Decidere se procedere ad un preallarme di evacuazione
Procedure di emergenza in caso di incendio rilevante
• Dare precedenza alle operazioni di evacuazione
Procedure di emergenza in caso di mancanza di energia elettrica
• indicare agli ospiti le vie di fuga, cercando di indirizzarli con calma nella direzione appropriata e fornendo loro assistenza senza spingerli
• avvisare o mettersi in contatto con i componenti delle squadre di emergenza
• se trovate una zona completamente buia fermatevi e attendete senza rischiare di procedere a caso e con rischio
• solo se ricevete dagli addetti all'emergenza istruzioni a voce per l'evacuazione procedete fino a raggiungere il punto di raccolta
• se vi trovate in un ascensore, rimanete calmi e cercate a tastoni il pulsante di emergenza, quindi premetelo per avvisare il personale addetto all'emergenza che potrà eseguire l'operazione di apertura delle porte
Procedure di emergenza in caso di terremoto
• prepararsi a fronteggiare eventuali ulteriori scosse
• allontanarsi dalle finestre, da vetrine, lampadari, scaffalature dalle quali potrebbero cadere oggetti
• cercare xxxxxx sotto le scrivanie, tavoli, architravi delle porte o vicino ai muri portanti
• muoversi con prudenza, aprire le porte lentamente verificando, prima di uscire che scale, pianerottoli e altro siano agibili
• spostatevi con cautela, saggiando il pavimento, le scale e i pianerottoli rimanendo a ridosso dei muri anche discendendo le scale in quanto zona più sicura e robusta
• usciti dall'edificio, allontanarsi dallo stesso e dalle linee elettriche
• cercare un luogo aperto con nulla sovrastante
Procedure di emergenza in caso di esplosione
• prepararsi a fronteggiare eventuali ulteriori esplosioni
• non usare fiamme libere
• allontanarsi dalle finestre, da vetrine, lampadari, scaffalature dalle quali potrebbero cadere oggetti
• cercare xxxxxx sotto le scrivanie, tavoli, architravi delle porte o vicino ai muri portanti
• muoversi con prudenza, aprire le porte lentamente verificando, prima di uscire che scale, pianerottoli e altro siano agibili
• spostatevi con cautela, saggiando il pavimento, le scale e i pianerottoli rimanendo a ridosso dei muri anche discendendo le scale in quanto zona più sicura e robusta
• usciti dall'edificio, allontanarsi dallo stesso
Procedure di emergenza in caso di aggressione ai dipendenti / ospiti
• tenersi ad una certa distanza dall'aggressore
• non contrapporsi all'aggressore, non contestarlo, ma cercate di calmarlo con parole accomodanti e rassicuranti
• cercare di avvertire i componenti delle squadre di emergenza
• non cercare di intervenire direttamente per evitare possibili reazioni pericolose
• cercare di far parlare l'aggressore in modo che si sfoghi lentamente
• il coordinatore delle squadre dell'emergenza nel frattempo invierà le persone più idonee a tener testa all'aggressore e avviserà polizia o carabinieri dell'aggressione
Procedure di emergenza in caso di aggressione a tumulti di piazza
• se si fa in tempo, chiudere gli accessi, abbassare le serrande, spegnere luci ed insegne con rapidità e discrezione
• il coordinatore delle squadre di emergenza o il dirigente deciderà se mettersi in contatto con le forse dell'ordine fornendo i dati del caso
• allontanarsi da finestre, vetrate o porte verso l'esterno
• non lasciare uscire ne persone ne mezzi di trasporto
• qualora all'interno vi siano utenti o visitatori tenerli informati dell'evolversi dell'emergenza
• qualora qualche utente o visitatore insistesse per abbandonare la sede, potrà essere accompagnato ad un accesso secondario e fatto uscire solo se ciò non determini una obiettiva situazione di pericolo per loro o per l'azienda.
Procedure di emergenza in caso di minaccia di bomba
• ascoltate il più attentamente possibile senza distrarsi e senza interrompere il chiamante
• cercate di avere il massimo delle informazioni possibili tenendo il chiamante in linea per il maggior tempo possibile e fate le domande predisposte in una check list
• richiamate l'attenzione di un collega con dei segnali convenzionali mentre il chiamante è ancora in linea
• se la minaccia di bomba si è ripetuta più volte è possibile che l'azienda telefonica abbia già fornito un numero telefonico speciale da chiamare subito, tramite una seconda linea, per la ricerca automatica del minacciante
• al termine della telefonata, per evitare di diffondere il panico incontrollato, non diffondete la notizia ma cercate subito di comunicarlo agli addetti all'emergenza e in particolare al coordinatore delle squadre
Primo soccorso
In tema di Primo Soccorso la normativa prevede che le aziende siano dotate di presidi di medicazione e di addetti adeguatamente addestrati.
La tipologia dei presidi e il grado di formazione del personale designato, sono definiti in base alla classificazione delle aziende di seguito riportata.
Classificazione delle aziende
In base ai criteri presenti nella specifica normativa, le aziende possono essere classificate nei gruppi A, B, C secondo i seguenti criteri:
• Gruppo A: - aziende con attività industriali … omissis
- aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili a gruppi tariffari INAIL con indice di inabilità permanente superiore a quattro (rif. xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxx)
- aziende del comparto agricoltura … omissis
• Gruppo B: - aziende con indice inabilità inferiore a quattro con tre o più lavoratori
• Gruppo C: - aziende con indice inabilità inferiore a quattro con meno di tre lavoratori
In considerazione dell'indice INAIL, le strutture alberghiere e ricettive possono essere ragionevolmente classificate come aziende di tipo B o C, in quanto l'indice di inabilità permanente del settore risulta inferiore a 4 (pari a 2,54 per settore Turismo e Ristorazione nel triennio in corso).
E' responsabilità del datore di lavoro, sentito il medico competente, identificare il gruppo di appartenenza.
Definizione dei presidi e della formazione
Azienda | Attrezzature P.S. | Formazione Addetti (docenza di personale medico) |
Tipo A | o cassetta p.s. o mezzo di comunicazione | o corso di 16 ore di cui 12 ore teoria 4 ore eserc. pratiche |
Tipo B | o cassetta p.s. o mezzo di comunicazione | o corso di 12 ore di cui 8 ore teoria 4 ore eserc. pratiche |
Tipo C | o pacchetto di medicazione o mezzo di comunicazione | o corso di 12 ore di cui 8 ore teoria 4 ore eserc. pratiche |
I contenuti della cassetta e del pacchetto di medicazione sono stabiliti per effetto del decreto legislativo di riferimento; tuttavia possono essere integrati, solo su indicazione del medico competente, in caso di particolari esigenze.
Cassetta P.S.
• Guanti sterili monouso (5 paia).
• Visiera paraschizzi
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1litro (1).
• Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
• Teli sterili monouso (2).
• Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
• Confezione di rete elastica di misura media (1).
• Confezione di cotone idrofilo (1).
• Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
• Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
• Un paio di forbici.
• Lacci emostatici (3)
• Xxxxxxxx pronto uso (due confezioni).
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
• Termometro.
• Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Pacchetto medicazione
• Guanti sterili monouso (2 paia).
• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
• Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
• Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
• Confezione di cotone idrofilo (1).
• Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
• Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
• Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
• Un paio di forbici (1).
• Un laccio emostatico (1).
• Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
• Istruzioni sul modo d'uso dei presidi suddetti e di come prestare i primi soccorsi
Il compito di verificare periodicamente le quantità del materiale di medicazione e la eventuale scadenza spetta agli Addetti Primo Soccorso.
Si ricorda che è vietata la tenuta di medicinali e la loro somministrazione.
La cassetta o il pacchetto di medicazione devono essere posizionati in luoghi facilmente accessibili e individuabili da adeguata segnaletica; devono inoltre essere indicati sulle planimetrie di evacuazione.
Contenuti didattici della formazione
Modulo A (4 ore) Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere una emergenza sanitaria Attuare gli interventi di primo soccorso Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
Xxxxxx X (4 ore) Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro Acquisire conoscenze generali su patologie specifiche
Modulo C (4 ore) Acquisire capacità di intervento pratico
E' richiesto dalla normativa, l'aggiornamento triennale degli Addetti Primo Soccorso, almeno per la parte pratica di intervento.
7. GLI APPALTI
La normativa inerente la salute e sicurezza sul lavoro, in materia di gestione degli appalti, e dei contratti d'opera, è stata recentemente modificata da nuove disposizioni di legge rivolte al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Gli obblighi del datore di lavoro committente, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, si possono riassumere in:
• Verifica, tramite l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione all'attività in affidamento
• Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività
• Promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure volte ad eliminare le interferenze.
• Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.
• Risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.
N.B.: a garanzia della regolarità assicurativa dei lavoratori dell´appaltatore, il committente è tenuto a richiedere alle imprese appaltatrici il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva predisposto congiuntamente da INAIL ed INPS e richiedibile via internet) e copia del libro matricola.
Si tenga presente che il DURC ha validità trimestrale
Il datore di lavoro dell'azienda appaltatrice (subappaltatrice), a sua volta deve ottemperare a:
• Fornitura al personale di apposito cartellino identificativo contenente generalità del lavoratore (cognome, nome, data di nascita), fotografia dello stesso e ragione sociale dell'azienda.
• Verificare la corretta esposizione del suddetto cartellino
N.B.:
o L´inadempienza comporta sanzioni sia per il datore di lavoro appaltatore (da 100 a 500 euro per ogni lavoratore privo di tessera) sia per il lavoratore (da 50 a 300 euro se dotato di tessera ma non esposta)
o Sono tenuti a tale obbligo di identificazione, anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti
• Esplicitare in caso di contratti di somministrazione, appalto e subappalto, i costi relativi alla sicurezza del lavoro. Tali costi non possono subire ribasso d'asta e il Rappresentante dei lavoratori, su richiesta, ha diritto di accesso a tali dati.
Entrambi i datori di lavoro, committente e appaltatore, devono:
• Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività oggetto dell'appalto
• Coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le varie imprese coinvolte nell'opera complessiva.
Riepilogando, ogni struttura alberghiera è tenuta a quanto segue:
• Verificare dell'idoneità dei contraenti (iscrizione camera commercio, DURC, copia libro matricola)
• Fornire di informazioni sui rischi specifici dell'ambiente – utilizzabile un estratto del documento di valutazione rischi per l'area oggetto dei lavori
• Elaborare il Documento di valutazione dei rischi derivanti da interferenze tra lavori svolti in contemporanea dal committente e dagli appaltatori o da più appaltatori
• Verificare l'indicazione specifica dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro, da parte dell'appaltatore
• Verificare la dotazione da parte dei datori di lavoro appaltanti o subappaltanti di tessera di riconoscimento corredata di fotografia per tutti i loro lavoratori
• Verifica dell'esposizione di tessera di riconoscimento corredata di fotografia da parte di ogni lavoratore autonomo che esercita direttamente la propria attività
• Cooperare all'attuazione delle misure di sicurezza e coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi incidenti sulla attività lavorativa oggetto dell'appalto
nei casi di affidamento, a imprese esterne o lavoratori autonomi/professionisti, di lavori quali:
• Manutenzioni di ogni tipo, ordinarie e straordinarie (estintori e impianti antincendio, caldaie, impianti condizionamento, impianti elettrici, impianti idraulici, macchine alimentari e da bar, macchine da ufficio, infissi e serramenti, strutture e pavimentazioni, tinteggiatura, impianti di allarme, …)
• Pulizie e servizi vari
• Attività di giardinaggio
• Gestione piscine ed attività di fitness
• Attività di intrattenimento e spettacolo
• Consulenze
8. LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
• Documento di valutazione dei rischi corredato di azioni preventive e protettive e loro programma di attuazione
o Per le strutture con meno di dieci dipendenti, tale documento può essere sostituito da una Autocertificazione del D.d.L. che garantisca l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa