LIBRO MATRICOLA PARCO AUTO
Azienda Sanitaria Locale n°4 di Lanusei
LOTTO n°7
CAPITOLATO
LIBRO MATRICOLA PARCO AUTO
DEFINIZIONI
I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:
Legge: D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti
e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento: i Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni.
Impresa: la Compagnia Assicuratrice;
Contraente: Asl n.4 di Lanusei;
Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti;
Broker: il R.T.I. Xxxxx X.x.x./AMA Insurance Brokers S.a.s.;
Assicurazione: il contratto di assicurazione come definito dall’art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
Valore Commerciale il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di mercato;
Ebbrezza: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alco-
liche;
Attestazione sullo stato del rischio: il documento che viene rilasciato dall’Impresa ad ogni scadenza
annua e che certifica l’esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
Incendio: è la combustione del veicolo o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
Furto: è il reato, previsto dall’art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Rapina: è il reato, previsto all’art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
Accessori di serie: equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino;
Accessori aggiuntivi – optionals: equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da
altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;
Accessori fonoaudiovisivi: radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;
Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo;
Sinistro: evento causa del danno;
Sinistro senza seguito: il sinistro denunciato per il quale l’Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun
genere;
Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;
Risarcimento: la somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Primo rischio assoluto: la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 c.c.);
Veicolo/Xxxxxxx: ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il
“veicolo/natante”, si intende solo ed esclusivamente il veicolo/natante assicurato indicato in polizza o nell’elenco veicoli/natanti.
SEZIONE I -CONDIZIONI GENERALI
Art.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli. descritti in contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché si stato pagato il relativo premio.
Art. 2) ESCLUSIONI E RIVALSA
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L’assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 Codice della Strada.. L’assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.
Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sotanze stupefacenti rinuncia ad avvalersi nei confronti del proprietario del veicolo se persona diversa dal conducente.
Art.3) DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.
Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c.
Per la R.C.A., l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l’Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che l’Impresa avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio.
Art.4) IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall’Impresa.
Art.5) ESTENSIONE TERRITORIALE/LIMITI DI NAVIGAZIONE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell’Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia e della Repubblica di Cipro.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L’Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del c.c., l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Per quanto concerne i “Natanti a motore”l’assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti nonché per le acque interne dei Paesi Europei.
Art.6) FORMULE TARIFFARIE
L’assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell’Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:
a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
b) tariffa con franchigia: che prevede, in caso di sinistro, un contributo dell’Assicurato/Contraente al risarcimento del danno;
c) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicale ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).
Art.7) PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo:
inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
periodi successivi:
hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente .
Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.
Art. 8) MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915 x.x. xx xxxxxx xxxxxx (xxx. 000, 0x xxxxx xxx Xxxxxx) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP “Modulo di constatazione amichevole di incidente”(cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l’apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A.
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.
Art. 8 bis) - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.
Art. 8 tris) - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11,la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.
Art.8 7 quater) - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art 141 del Codice
Art.9) GESTIONE DELLE VERTENZE
L'impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere, per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall' Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.
L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.
Art.10) ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:
- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l’indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell’assicuratore.
L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l’attestazione nel caso di:
- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato..
II Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Art. 10bis) DUPLICATO ATTSTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente, la Società rilascia un duplicato dell’attestazione dello stato del rischio su richiesta del Contraente entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal Contraente, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria .
Art.11) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO/NATANTE.
Ai sensi dell’Art. 122 comma 3 della Legge 209/2005 , in caso di furto totale del veicolo/natante il rapporto assicurativo relativo al medesimo, è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità Competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’Art. 283 della legge 209/2005. Il Contraente/Assicurato, ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione all’Impresa di copia della denuncia alle Autorità.
Art. 12) PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE
La Società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nei limiti della franchigia.
Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.
La Società, alla scadenza annuale richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60giorni dal ricevimento,da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.
Art.13) OBBLIGO DELLA SOCIAETA’ DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società è tenuta a fornire al Contraente le statistiche dei sinistri, entro 30 giorni dalla richiesta del Contraente e/o del Broker, così suddivisi:
- sinistri denunciati
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:
1) data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante
2) data di apertura della pratica presso la Società;
3) data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 14) MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE E FORMA DELLECOMUNICAZIONI
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fate dall’una all’altra parte con lettera raccomandata, telex,telefax od altro mezzo e anche se fatte tramite il broker.
Art.15) FORO COMPETENTE.
Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato
Art.16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l’Assicurato più favorevoli
Art. 17) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonchè le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretati sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato
Art. 18) CLAUSOLA BROKER
Il Contraente incarica il R.T.I. Marsh/AMA Insurance Brokers con mandataria Marsh Spa della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, in qualità di Broker ai sensi dell’art.109 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Il contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, che ne prenderà atto, eventuali sostituzioni del broker incaricato.
SEZIONE II – CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDA PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)
A) RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
L’Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati.
B) IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
L’Impresa, rimborsa all’Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
C) RICORSO TERZI DA INCENDIO
L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato.
La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.000.000,00 per evento. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell’art. 1917 c.c., III comma, l’Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell’eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
D) ROTTURA CRISTALLI
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l’Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e kasko).
Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di € 1000 per ogni evento , indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.
E) PERDITA DELLE CHIAVI
L’Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.
F) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA -TASSA DI PROPRIETA'
La garanzia opera in tutti i casi in cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.
L’Impresa rimborsa all’Assicurato:
a) l'importo massimo di € 300 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo.
b) l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità Civile auto, purchè prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque la data di comunicazione dell'autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicoli o quello della sospensione della garanzia RCA;
c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.
Le garanzie non operano qualora l’Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
G) RIPRISTINO AIRBAG
Limitatamente alle autovetture, l’Impresa rimborsa all’Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell’attivazione dell’airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 520.
H) CARICO E SCARICO (limitatamente ai veicoli per trasporto cose).
L’assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
Trattandosi di rischio non compreso nell’assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.
I) AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DEI VALORI
L’Impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata “Eurotax o Quattroruote”
L ) DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE
L’Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.
M)RIMORCHI _RISCHIO STATICO
La Società risponde per i danni a terzi derivanti
• Dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice,per i danni derivanti da manovre a mano,nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il veicolo
SEZIONE III CONDIZIONI SPECIALI
FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"
La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli
⮚ ciclomotori
⮚ motoveicoli
⮚ autovetture
L’Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 6, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai Regolamenti Vigenti e per quanto dagli stessi non previsto secondo le tabelle approvate della Società ed allegate al contratto stesso.
E’ data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’Impresa Gestionaria ai sensi dell’art. 30 della Convenzione CARD.
FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA SENZA APPLICAZIONE DEL PEJUS"
La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli
⮚ ciclomotori
⮚ motoveicoli
⮚ autovetture
⮚ motoveicoli adibiti al trasporto di cose
⮚ autoveicoli adibiti al trasporto di cose
⮚ autoveicoli adibiti al trasporto di persone
L’Assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare di Euro 5.000,00. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. .
FORMULA TARIFFA “FISSA” CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ (PEJUS)
La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli
⮚ motoveicoli adibiti al trasporto di cose
⮚ autoveicoli adibiti al trasporto di cose
⮚ autoveicoli adibiti ad uso speciale
L’Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:
Qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.
In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.
Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.
La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto,
qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
E’ data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’Impresa Gestionaria ai sensi dell’art. 30 della Convenzione CARD.
SEZIONE IV) RISCHI ACCESSORI
(Garanzie valide solo se espressamente richiamate peri veicoli identificati)
Limitatamente ai veicoli indicati nell’allegato elenco e per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo,inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuale attrezzature inerenti l’uso del veicolo.
Art. 1.1 Incendio
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo a seguito di:
- incendio;
- azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.
L’assicurazione è estesa:
- alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente
- installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;
Esclusioni
La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
• Eruzione vulcaniche, terremoti, sviluppo-comunque insorto-di energia nucleare o di radioattività
• Trombe d’aria,uragani,alluvioni,inondazioni,grandine,frane smottamenti;
• Tumulti popolari, atti di terrorismo,scioperi,sommosse, atti di vandalismo,sabotaggio o comunque dolosi;
• Atti di guerra,occupazione militare,invasione,insurrezione;
• I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni,alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 Furto e rapina
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
LaSocietà risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto,rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell’esecuzione o nel tentativo di tali reati.
La copertura del rischio Furto/Rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all’evento.
L’assicurazione è estesa ai danni da furto e rapina commessi in occasioni di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, nonchè per i danni materiali e diretti alle cose
assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.
Esclusioni
La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
• Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
• Trombe d’aria,uragani,alluvioni,inondazioni,grandine,frane e smottamenti;
• Eruzioni vulcaniche, terremoti,sviluppo-comunque insorto-di energia nucleare o di radioattività. La Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l’esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori assicurati.
• La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.
At. 3 Eventi atmosferici e socio-politici
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasioni di tumulti popolari, scioperi,sommosse, dimostrazioni,atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di trombe d’aria, tempeste,bufere,uragani,grandine,bora e venti in genere, inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre.
La Società risponde inoltre dei danni che la caduta di aeromobili,compresi corpi volanti anche se non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati,nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate e alle partite tutte.
Art. 4 Kasko
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o dalla perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di Collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.
Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo nonchè di manovra a spinta o a mano rese necessarie al ripristino della circolazione stradale a seguito di sinistro indennizzabile.
La presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia pari a Euro 258,00 per sinistro.
Art. 5 Caduta di aeromobili o di altri corpi volanti (sempre operante)
La Società risponde inoltre dei danni che la caduta di aeromobili,compresi corpi volanti anche se non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati,nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose.
Art. 6 ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e vandalismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta di grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
b) determinati o agevolati da dolo del Conducente, del Contraente e/o dell’Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ed allenamenti;
d) avvenuti quando il Conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti
quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) del D.L.30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;
e) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente;
f) determinati da vizi di costruzione;
g) cagionati da operazioni di carico e/o scarico;
h) subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano o di traino che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
i) conseguenti e successivi a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo oppure derivanti da incendio, esplosione o scoppio, salvo che non si verifichino in conseguenza di uno degli eventi indicati “all’art. 27;
l) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria), se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione per la forma di garanzia “Kasko totale a valore intero” .
Art. 7) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE.
L’Impresa rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei confronti del Conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 8) MODALITA’ DI DENUCIA DEI SINISTRI
Relativamente alla presente sezione, i sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società anche per il tramite del Broker entro15 giorni dalla data di accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l’Ufficio competente del Contraente.
La denuncia, deve contenere, l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno,della data, luogo e o data di accadimento del sinistro, ed il nominativo di eventuali testimoni.
Il Contraente deve altresì presentar i documenti complementari:
1) per le garanzie di cui all’Art. 1 e 3 – Incendio e kasko
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2) Per le garanzie di cui all’Art. 2 – Furto,rapina,estorsione
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
In ogni caso copia autentica della denuncia alle Autorità Competenti.
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, copia conforme del verbale di constatazione dei danni redatto dalla Pubblica Autorità.
Art. 9 ) MODALITA’ DI LIUIDAZIONE DEL DANNO
Per tutti i veicoli
a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista
Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi, e/o alla dinamica dei prezzi correnti.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.
b) In caso i danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.
Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.
Art.10) CLAUSOLA ARBITRALE
In caso di disaccordo la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato.
I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché violazione di patti contrattuali, e fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria
Art. 11) PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
L’Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.
L’Impresa procede al pagamento dell’indennizzo entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.
Art. 12) RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE “IN NATURA” DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE.
L’Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d’arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle
stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
Art. 12) RECUPERI
Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l’Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell’effettivo pagamento dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell’Impresa che subentra nei diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all’indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato.
L’Assicurato, qualora l’Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito alla condizione F Riparazione - Sostituzione ‘in natura’ delle cose rubate o danneggiate”) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto al netto dell’eventuale danno accertato sul veicolo
Art. 13) FRANCHIGIE E/SCOPERTI
Le garanzie indicate agli Art. 1 e 2 INCENDIO E FURTO di cui alla presente sezione IV ) Rischi accessori , sono prestate senza applicazione di alcuna franchigia;
Le garanzie indicate all’Art. 3 Eventi atomesferici e socio-politici di cui alla presente Sezione IV Rischi Accessori sono prestate con l’applicazione di una franchigia di Euro 200,00
Le garanzie indicate all’ Art. 4 KASKO di cui alla presente Sezione IV Rischi Accessori sono prestate con l’applicazione di una franchigia di Euro 258,00.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1) MASSIMALI
Le garanzie di cui alla presente sezione di polizza sono prestate fino alla concorrenza dei sottoindicati massimali :
€ 5.000.000,00= per sinistro con il limite di
€ 5.000.000,00= per danni a persone e di
€ 5.00.000,00= per danni a cose
Art.2 DURATA DEL CONTRATTO - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha durata 36 mesi e ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2009 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2012, senza tacita proroga. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ne ricorrono le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella originaria, inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza.
La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo ne sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta da parte del Contraente almeno 90 giorni antecedenti la scadenza.
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto della operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art.1901 C.C.
Ai fini dell’attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione comprovante l’attivazione delle procedure di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Art. 3) POLIZZA LIBRO MATRICOLA _ REGOLAZIONE DEL PREMIO
L'assicurazione ha per base un Libro matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente, Per i veicoli/natanti che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:
- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente
escluso;
- i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.
Il premio, per ciascun veicolo/natante, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia. Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra le date di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.
Per le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra le date di comunicazione di esclusione e di scadenza dell'annualità in corso.
La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o telegramma, o telex, o telefax con cui è notificata all’Impresa la sostituzione o l’esclusione .
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde .
Salvo quanto previsto dall’art. 7) Risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo/natante”, le esclusioni di veicoli/natanti, sono ammesse in qualsiasi momento e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalle Parti per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento.
Se la polizza è stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell’eventuale aumento per frazionamento.
La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 60° giorno dalla data di presentazione da parte dell'Impresa della relativa appendice di regolazione del premio
Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall’Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.
Per i sinistri “Auto Rischi Diversi”, il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell’art. 1901 del c.c. limitatamente ai sinistri causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.
Art. 4 – SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.
Art.5 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO/NATANTE.
Il trasferimento della proprietà del veicolo/natante comporta anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al veicolo/natante stesso.
Il Contraente deve darne immediata comunicazione all’Agenzia, che emetterà appendice di esclusione del veicolo/natante effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto.
In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione all’Agenzia.
Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo/natante ceduto sia reso valido per altro veicolo/natante di sua proprietà, l’Impresa procederà all’emissione di un’appendice per sostituire il veicolo/natante ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio.
Conto vendita
Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.
.
.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Premesso :
- che l’intero parco veicoli a motore dell’Ente è descritto in allegato.
- che i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, potenza fiscale per il parco autovetture;
- peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
- cilindrata per il parco motofurgoni e ciclomotori;
- numero posti per autobus;
- classe di bonus/malus relativa all’anno 2006 per le autovetture (in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di merito di assegnazione per l’anno 2007),
Ai fini della valutazione dei rischi previsti nel presente contratto, di seguito viene fornito l’elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo
SCHEDA DI QUOTAZIONE (Allegato Lotto 7 Libro Matricola)
Veicoli assicurati: vedi tabella allegata
PARTE 1: Responsabilità Civile verso Terzi (Sezione I, sezione II, sezione III)
Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 per danni a persone e di Euro 5.000.000,00 per danni a cose
In cifre | |
PREMIO ANNUO LORDO | Euro |
PARTE 2: Rischi accessori (Sezione IV - Garanzie Art. 1 Incendio; Art. 2 Furto, rapina, estorsione)
Garanzia valida solo per i veicoli per i quali viene indicato il valore nella colonna della tabella allegata
In cifre | |
Tasso annuo lordo ‰ (promille) | ……………‰ (promille) |
PREMIO ANNUO LORDO | Euro |
PARTE 3: Rischi accessori (Sezione IV - Garanzia Art. 3 Kasko)
Garanzia valida solo per i veicoli per i quali viene indicato il valore nella colonna della tabella allegata
In cifre | |
Tasso annuo lordo ‰ (promille) | ……………‰ (promille) |
PREMIO ANNUO LORDO | Euro |
PREMIO ANNUO LORDO TOTALE (PARTE 1 + PARTE 2 + PARTE 3) | In cifre | In lettere |
Euro | Euro |
RIPARTO DI COASSICURAZIONE (se previsto)
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
LA/LE SOCIETA’