Contratto Unico di adesione-accettazione ai benefici di cui all’articolo 56, comma 2, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto- legge 14 agosto...
Modello 1
D.L.73/2021
Art. 16. (Proroga moratoria per le PMI
ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)
Contratto Unico di adesione-accettazione ai benefici di cui all’articolo 56, comma 2, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e integrato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché dell’articolo 16 del decreto-legge 25/05/2021 n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) - Sospensione della quota capitale delle rate dei Finanziamenti e autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445.
La presente Impresa_________________________________________________(denominazione sociale) ___________________________________________________(codice fiscale/partita iva) __________________________________________________________________(indirizzo sede)
___________________(telefono)______________________________________________(e-mail) _______________________________________________________________ (pec)nella persona di___________________________________________________________legale rappresentante)
presa visione delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, introdotte dall’articolo 56, comma 2, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e integrato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché dell’Art. 16 del decreto-legge 25/05/2021 n. 73,
quale intestataria dei Finanziamenti di seguito indicati, per i quali ha già usufruito delle agevolazioni previste dall’articolo 56, comma 2, lettera c) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e integrato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178
CHIEDE
di usufruire dei benefici previsti dall’Art. 16 del decreto legge 25/05/2021 n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis):
mutuo ipotecario/chirografario/finanziamento agrario n°____________________________, di originari Euro _________________ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di Euro ________________ alla data del ____/____/____ , scadenza ultima ____/____/____ , (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _______________________________;
SOSPENSIONE
della sola quota capitale fino al 31 dicembre 2021 delle rate in scadenza dal 01 luglio 2021 fino al predetto termine.
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prestiti non rateali di Euro __________________ con scadenza ____/____/____, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di ________________________________; SPOSTAMENTO della predetta scadenza al 31/12/2021. |
DICHIARA
di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi;
di essere un’impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro), ovvero di essere un lavoratore autonomo titolare di Partita IVA (professionista o ditta individuale);
di non presentare esposizioni creditizie classificate presso la Banca come “deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria;
di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19;
che le proprie fonti di reddito, comunque, non sono cessati e l’attuale stato è attribuibile esclusivamente al periodo contingente legato all’emergenza economica che segue la crisi sanitaria. Con la ripresa dell’attività, si potranno generare nuovamente flussi di cassa stabili e sufficienti al servizio del debito,
PRENDE ATTO
che la Banca, in relazione all’eccezionalità del momento ed in ossequio al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e integrato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché al decreto-legge 25/05/2021 n. 73, ricorrendone le condizioni ed i requisiti, per sostenere finanziariamente l’impresa colpita dall’epidemia da Covid-19, si è dichiarata disponibile ad autorizzare il perfezionamento della misura richiesta e che dalla Banca riceverà eventuali comunicazioni solo nel caso di diniego delle facilitazioni in proposta;
che la sola quota capitale dei Finanziamenti con rimborso rateale sarà sospesa fino al 31 dicembre 2021 compreso;
che il termine di scadenza per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2021, sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza effetti novativi sugli originari contratti e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni;
che la quota di interessi corrispettivi riferita al periodo di sospensione goduto sui Finanziamenti con rimborso rateale, verrà pagata con la periodicità ed alle scadenze previste dall’originario piano di ammortamento;
che l’ammortamento ordinario (capitale + interessi) dei Finanziamenti con rimborso rateale riprenderà dalla scadenza, prevista nell’originario contratto, successiva alla data del 31 dicembre 2021;
che la quota capitale riferita al periodo di sospensione goduta sui Finanziamenti con rimborso rateale, verrà riscadenzata in allungamento del piano di ammortamento originario;
che la Banca, considerato che l'iniziativa è correlata all’emergenza di sanità pubblica, che sta producendo danni rilevanti sia alle imprese che alle famiglie italiane, nella continua opera di sostegno al territorio non applica alcun costo od onere a carico delle imprese Clienti per le facilitazioni richieste e che, parimenti, non vengono praticati incrementi sui tassi delle operazioni in essere;
CONFERMA ED ACCETTA
i benefici nei termini come sopra specificamente indicati, restando fermi ed inalterati tutti i patti, diritti, obblighi ed (ove previste) iscrizioni ipotecarie di cui agli originari contratti di Finanziamento; la presente pattuizione non costituisce novazione alcuna dell’originario rapporto che, pertanto, resta inalterato sia nei confronti della Banca mutuante che della parte finanziata.
Alla scadenza del periodo di sospensione, i Finanziamenti rientreranno in regolare ammortamento (capitale ed interessi come da originario piano).
Il capitale non rimborsato nel periodo di sospensione, verrà riscadenzato al termine dell’originario ammortamento, senza che la Banca sia tenuta ad effettuare alcuna richiesta o comunicazione al riguardo.
Fatto salvo quanto precede, i Finanziamenti continueranno ad essere regolati alle condizioni e nei termini riportati negli originari contratti; resta inteso che, nel caso in cui le dichiarazioni sopra riportate non fossero veritiere, sarà facoltà della ▇▇▇▇ dichiararci decaduti dal beneficio della sospensione della quota capitale delle rate dei Finanziamenti, con conseguente addebito delle rate non corrisposte e dei relativi interessi di mora, nella misura e secondo le modalità stabilite nel contratto originario.
Per le operazioni ipotecarie, in dipendenza della modifica della durata del finanziamento, la presente Impresa si obbliga ad integrare la durata della polizza di assicurazione prevista dall’originario contratto di mutuo ed autorizza sin d’ora la Banca ad addebitare il corrispettivo dovuto alla Compagnia Assicurativa sul rapporto di c/c intrattenuto presso l’Istituto mutuante.
In caso di accollo dei Finanziamenti, il terzo accollante – per poterne beneficiare – dovrà presentare i medesimi requisiti del richiedente e più precisamente dovrà rilasciare alla Banca le medesime dichiarazioni che qui si rendono nonché accettare espressamente tutte le condizioni di cui alla presente richiesta di facilitazione.
Per i Finanziamenti che presentano garanzie rilasciate da un Consorzio Fidi, l’operatività delle facilitazioni rimane subordinata alla ricezione della formale autorizzazione dei Consorzi garanti.
La proroga della moratoria al 31 dicembre 2021 tiene conto del disposto delle Linee Guida dell’Autorità Bancaria Europea (ABE) sulle moratorie del 2 aprile 2020 (EBA/GL/2020/02), come modificate, da ultimo, il 2 dicembre 2020 (EBA/GL/2020/15). La Banca, ancorché senza alcun automatismo, è chiamata a valutare se classificare le esposizioni in moratoria come “oggetto di concessione” (forborne) e, qualora successivamente a tale classificazione ricorrano i requisiti previsti dalle Linee Guida dell’ABE sull’applicazione della definizione di default (EBA/GL/2016/07 del 28 settembre 2016) procedere alla classificazione come esposizioni forborne non-performing, con le conseguenze che ne derivano (anche in termini di applicazione del calendar provisioning).
Già con l’ultima proroga al 30 giugno 2021, prevista dalla legge di Bilancio 2021, la Banca potrebbe procedere alla classificazione a forborne (qualora riscontri uno stato di difficoltà del debitore) e, successivamente, alla verifica dei requisiti per valutare l’ulteriore classificazione a forborne non-performing.
La presente Impresa conferma l’elezione di domicilio di cui agli originari contratti di Finanziamento.
Allegati:
delibera del competente organo amministrativo legittimante la richiesta di sospensione/allungamento dei debiti (ove necessario).
documento d’identità del dichiarante
La parziale o totale nullità o inefficacia di singole clausole del presente contratto non determina, ipso jure, la nullità dello stesso, attesa la finalità di assistenza alle imprese che le Parti si prefiggono, in ossequio ai principi del più volte citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e integrato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché del decreto-legge 25/05/2021 n. 73
In fede
________________, li _____________________
L’Impresa richiedente
[da compilare solo per i mutui ipotecari]
Con riferimento alla superiore richiesta, il/i sig./sigg.:_____________________________________
_______________________________________________________________________ in qualità di garante/i – terzo/i datore/i d’ipoteca, consente/consentono a mantenere ferma la garanzia anche oltre il periodo di ammortamento originariamente pattuito.
_____________________, lì_________________
________________________________
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(firma)
[in caso di consegna presso la filiale]
Le presenti firme sono state apposte in presenza di Matricola _____ Firma __________________
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La Banca si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dall’Impresa e le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e integrato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché dal decreto-legge 25/05/2021 n. 73, tra le quali, in particolare, che alla data odierna l’Impresa non presenti posizioni classificate dalla Banca come “deteriorate”. I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all’impresa.
BANCA POPOLARE SANT’ANGELO
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