CONVENZIONE QUADRO TRA
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E
LA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS
Tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Piazzale Xxxx Xxxx n. 7, c.a.p. 00185, C.F. 80054330586, P.I. 02118311006, rappresentato dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx (d’ora innanzi denominato “CNR”)
e
La Scuola Universitaria Superiore IUSS con sede in Pavia – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x.00, rappresentata dal Rettore prof. Xxxxxxx Xxxxxx Massimo Di Xxxxxxxxx nato a Diano Marina l’8 gennaio 1956 (d’ora innanzi denominata Scuola)
(CNR e Scuola IUSS di seguito congiuntamente denominati Parti)
Premesso che
o in base al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 ed al suo Statuto, il CNR è Ente pubblico nazionale che, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
o il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite Convenzioni con le Università/Politecnico, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
o le attività del CNR si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;
o la sua rete scientifica è composta da oltre 100 Istituti che realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali in considerazione dell’articolazione e la diffusione su tutto il territorio nazionale e dell’elevato grado di multidisciplinarietà che lo distingue da tutti gli altri Enti di ricerca a livello internazionale;
o per singoli progetti a tempo definito i Dipartimenti del CNR, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituire, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento, unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani od esteri (d’ora innanzi denominate “URT”), sulla base di specifiche convenzioni operative secondo le procedure di cui all’art. 26, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, che devono precisare l’oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte;
o che ai sensi dello Statuto emanato il 25.01.2018 la Scuola, riconoscendo nel capitale umano la principale risorsa per lo sviluppo di un paese, si propone di contribuire alla piena valorizzazione dei giovani di particolare talento, offrendo loro, nella fase degli studi universitari, percorsi formativi di alta qualificazione e contribuendo al progresso della conoscenza, in campo sia scientifico che umanistico, curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando propri programmi di ricerca;
o la Scuola è interessata ad avviare nuove collaborazioni e a potenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca per qualificarsi sempre più come research university, il cui obiettivo fondamentale è l’accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territorio;
o che sono tuttora attive collaborazioni tra Istituti del CNR e la Scuola e che si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori del CNR e della Scuola che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico che ha dato ricadute notevoli con la creazione di laboratori di ricerca altamente specializzati e qualificati in campo nazionale ed internazionale;
o che è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni nell'ambito di quanto previsto dal Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 e nell’ambito di quanto previsto dall’art. 21, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 127/2003, in materia di mobilità di personale di ricerca del CNR verso la Scuola e di professori e ricercatori universitari verso il CNR;
o che è riconosciuta da parte della Scuola l'opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli istituti di ricerca anche consentendo, ai sensi dell’art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 ai professori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso il CNR e al personale di ruolo del CNR di svolgere attività didattica e di ricerca presso la Scuola;
o è interesse di entrambi gli Enti favorire l’alta formazione consentendo la partecipazione degli Istituti del CNR convenzionati e dei ricercatori e tecnologi del CNR in essi operanti alla realizzazione dei corsi di dottorato anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale ed inoltre contribuire e collaborare nella realizzazione e attivazione di corsi di dottorato presso il CNR, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Università dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica in data 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
o che è riconosciuta, altresì, da parte del CNR l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione anche al fine di favorire la possibilità di collocazione di Istituti del CNR e articolazioni territoriali degli stessi all'interno della Scuola;
o che è riconosciuta, infine, da parte di entrambe le istituzioni, l'opportunità: a) di dare attuazione alla mobilità del personale di ricerca del CNR verso la Scuola e di ricercatori e professori universitari di ruolo presso gli Istituti del CNR per periodi determinati ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 127/2003; b) di prevedere l’applicazione dell’istituto dell’associatura come regolato dal “Disciplinare sui criteri generali per l’associazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Personale” approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007;
c) di promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali anche con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati anche ai fini della innovazione e valorizzazione dei risultati;
Considerato che
• il CNR e la CRUI, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, hanno stipulato in data 4 aprile 2012 un Accordo Quadro in base al quale intendono cooperare, svolgendo una funzione di indirizzo e coordinamento per l'attuazione congiunta di programmi di ricerca nazionale ed internazionale e corsi di alta formazione fra le università e la rete scientifica CNR, anche con il coinvolgimento del mondo industriale, per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la condivisione di infrastrutture;
• la CRUI ed il CNR, laddove se ne ravvisi l'opportunità, potranno interagire con altri Soggetti interessati, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati scientifici generati dal sistema della ricerca pubblica e la loro trasformazione in innovazioni tecnologiche, su cui innestare la nascita e la crescita di imprese hightech sull'intero territorio nazionale,
Si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 - Principi generali
1. Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, il CNR e la Scuola riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l’erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca.
2. L’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta un asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due istituzioni. Il CNR e la Scuola, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale. Inoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano ed internazionale del CNR e della Scuola e
organizzare eventi istituzionali in collaborazione con altri soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale.
3. Le Parti intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto sociale locale.
4. Il CNR e la Scuola si impegnano reciprocamente a collaborare alla realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso la Scuola e di ricercatori o professori universitari di ruolo della Scuola presso il CNR anche sulla base di quanto previsto dal decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.
Articolo 2 - Finalità della Convenzione
1. Il CNR e la Scuola si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla:
− definizione delle modalità per la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca del CNR presso la Scuola, la quale dovrà rendersi disponibile a mettere a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle relative attività;
− disciplina della permanenza delle strutture di ricerca Istituti del CNR e loro articolazioni territoriali già allocati presso la Scuola;
− messa a disposizione di materiali attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
− individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione congiunti fra sistema universitario e rete scientifica del CNR, anche individuati attraverso un’attenta analisi della domanda espressa dalle diverse componenti della realtà industriale, in considerazione dell’evoluzione attesa di ciascun settore applicativo e dell'individuazione delle tecnologie correlate;
− realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso la Scuola e di ricercatori o professori universitari di ruolo della Scuola presso il CNR;
− svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti e assegnando borse di studio;
− realizzazione e attivazione di corsi di dottorato presso il CNR e presso la Scuola, attraverso convenzioni tra le parti stipulate ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45;
− valorizzazione dei risultati della ricerca, al trasferimento tecnologico e all’innovazione favorendo interazioni con il sistema industriale e territoriale;
− svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di ricercatori di ruolo del CNR presso la Scuola e attività di ricerca da parte di professori universitari di ruolo della Scuola presso il CNR attraverso convenzioni tra le Parti stipulate ai sensi del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.
2. Tali azioni si svilupperanno favorendo anche le opportune collaborazioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali, con il sistema industriale e con altri eventuali Enti che manifestino l'interesse a partecipare.
3. La collaborazione fra il CNR e la Scuola sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:
a. nella presente Convenzione Quadro;
b. nelle singole Convenzioni Operative di cui all’ art. 8 della presente Convenzione;
c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.
Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione
1. La Scuola e il CNR favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Rimane inteso che durante il periodo di vigenza della presente Convenzione, il CNR e la Scuola potranno indicare ulteriori e diverse tematiche di ricerca.
2. Tali forme di collaborazione potranno essere realizzate attraverso la stipula di Convenzioni operative, disciplinate al successivo art. 8, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.
3. Le attività di collaborazione nello svolgimento in partnership di specifici progetti potranno avere ad oggetto, a titolo esemplificativo:
a) la definizione di programmi di ricerca di medio termine e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la partecipazione congiunta ai Programmi Quadro Europei, oltre alla formulazione di proposte in sede nazionale e internazionale;
b) la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui la Scuola e il CNR partecipano;
c) la definizione delle modalità di collocazione a tempo definito di strutture di ricerca del CNR presso la Scuola, la quale dovrà rendersi disponibile a mettere a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle relative attività;
d) la disciplina della permanenza delle strutture di ricerca, Istituti CNR e loro articolazioni territoriali già allocati presso la Scuola;
e) la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
f) lo studio e la sperimentazione di servizi innovativi per la valorizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento tecnologico ed il finanziamento dello start-up innovativi;
g) la promozione, la creazione, la crescita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e di nuovi prodotti sostenendo la dinamicità dell’innovazione nei territori coinvolti e sperimentando modello innovativo;
h) l’integrazione delle priorità industriali con il patrimonio delle nuove conoscenze che scaturiscono dalla ricerca pubblica favorendo lo sviluppo di reti innovative nei settori in cui sono presenti contestualmente competenze scientifiche e tecnologiche e attività di ricerca di eccellenza in grado di attrarre investimenti;
i) l’individuazione nuovi strumenti del trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca pubblica al mercato e definizione di modelli efficienti di gestione della proprietà intellettuale;
j) la promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
k) la promozione della cultura del management dell’innovazione.
3. Allo scopo di rendere più proficua l’attività di collaborazione in partnership la Scuola dichiara inoltre la propria disponibilità a mettere a disposizione, all’interno delle proprie strutture, appositi spazi per la collocazione a tempo definito di Istituti e Strutture di ricerca del CNR, nonché per l’istituzione dei laboratori congiunti.
4. Con lo stesso fine il CNR dichiara il proprio interesse ad investire in risorse di proprio personale a tempo indeterminato che svolgerà attività di ricerca in collaborazione con la Scuola all’interno degli spazi suddetti. La messa a disposizione degli spazi sarà regolata da apposite convenzioni operative che disciplineranno altresì la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse.
Articolo 4 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente
1. Nell’ambito della collaborazione in attività di didattica e formazione il CNR dichiara la propria disponibilità a offrire il supporto per attività quali:
− svolgimento di tesi, progetti ed elaborati per il conseguimento di lauree magistrali e dottorati di ricerca;
− svolgimento di esercitazioni;
− organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
− organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
− collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui la Scuola e il CNR aderiscono;
− organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
− organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte di docenti sia della Scuola sia del CNR;
− favorire la possibilità di accesso, al personale della Scuola alle sue biblioteche e la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
− finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca, eventualmente mettendo a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca;
− partecipare alla realizzazione e attivazione di Master universitari;
− favorire attività di tirocinio e formazione regolate da apposite convenzione stipulate sulla base della legge 196/1997.
2. Alla luce di quanto disposto dall’art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 ed in applicazione del decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 27 novembre 2012, per il conseguimento di finalità di interesse comune, il CNR e le Università possono stipulare convenzioni, di cui al successivo art. 8, aventi durata minima di un anno rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, per consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere l’attività di ricerca presso il CNR e al personale del CNR attività di ricerca e didattica presso l’ateneo, stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri. Il servizio prestato dall’interessato è considerato a tutti gli effetti giuridici ed economici ai fini dell’anzianità di servizio presso la Scuola o il CNR.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l’accreditamento delle sedi e corsi di studio, il personale del CNR può essere conteggiato in proporzione all’attività didattica svolta presso l’Ateneo.
Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all’art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 l’apporto del personale del CNR è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno prestato presso l’Ateneo.
3. In applicazione del decreto 8 febbraio 2013, n. 45 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il CNR e la Scuola possono collaborare, attraverso convenzioni di cui al successivo art. 8, per l’attivazione di corsi per dottorati di ricerca presso il CNR e la Scuola.
In base all’art. 2 del Regolamento citato i corsi di dottorato sono attivati, sulla base di apposite convenzioni e previo accreditamento concesso dal Ministero, da:
• università italiane anche in convenzione con enti di ricerca pubblici e privati;
• qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate sulla base dei criteri previsti dal Regolamento stesso;
• consorzi tra università;
• consorzi tra università, di cui almeno uno italiano, ed enti di ricerca pubblici e privati;
• università in convenzione con imprese.
Nel caso in cui i corsi di dottorato, a seguito delle procedure di accreditamento, vengano attivati presso il CNR, il collegio del dottorato deve essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra il CNR e la Scuola di appartenenza del professore interessato.
4. Il CNR può, inoltre, cooperare con la Scuola alla realizzazione di dottorati di ricerca mediante:
• finanziamento di borse di dottorato di ricerca;
• collaborazione del suo personale scientifico nelle attività formative e di ricerca;
• messa a disposizione di laboratori e risorse per borse di studio mirate a interessi scientifici comuni, secondo le normative interne all’Ateneo.
A tale cooperazione potrà corrispondere un coinvolgimento del personale CNR nelle attività del dottorato.
5. La Scuola si impegna, secondo il proprio ordinamento e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare allo svolgimento delle attività connesse ai corsi di dottorato anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvolgimento del personale in essi operanti e assegnando eventuali borse di studio.
Art. 5 - Attività didattica extra-istituzionale
1. Ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 127/2003, i ricercatori e tecnologi del CNR possono assumere incarichi di insegnamento a contratto presso la Scuola, in materie pertinenti all’attività svolta, nonché assumere incarichi di direzione di centri di ricerca presso la Scuola per periodi determinati, percependo i compensi previsti. Qualora gli incarichi prevedano un impegno superiore alle 160 ore annue, sarà necessaria la preventiva autorizzazione del CNR.
Art. 6 - Partecipazione a programmi specifici
1. Possono essere associati per programmi specifici, stabiliti nell’ambito della programmazione dell’Istituto, i professori e i ricercatori universitari di ruolo ed altri aventi diritto, per lo svolgimento di attività di ricerca presso gli Istituti del CNR per un tempo determinato comunque non superiore alla durata del programma.
2. Il conferimento dell’associatura è disposto dai Direttori di Istituto, su domanda dell’interessato, sentito il Consiglio di Istituto, previa autorizzazione dei competenti Organi universitari, per i soggetti e con le modalità di cui al “Disciplinare sui criteri generali per l’associazione ai sensi
dell’articolo 17 del Regolamento del Personale”, approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007.
3. I ricercatori e tecnologi del CNR possono partecipare, attraverso apposite Convenzioni, allo svolgimento di attività di ricerca presso la Scuola per un tempo determinato comunque non superiore alla durata delle ricerche.
4. La partecipazione è disposta dal Direttore del Dipartimento della Scuola, su domanda dell’interessato, previa autorizzazione dei competenti Organi del CNR.
Articolo 7 – Comitato paritetico di indirizzo
1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, il CNR e la Scuola convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto come segue:
− dal Presidente del CNR o da un suo delegato;
− dal Rettore della Scuola o da un suo delegato;
− da due rappresentanti nominati dal Presidente del CNR;
− da due rappresentanti nominati dal Rettore della Scuola.
2. Il Comitato si riunisce presso la Scuola ed è presieduto dal Rettore o dal suo delegato e redigerà un regolamento per il suo funzionamento.
3. Il Comitato resta in carica per la durata della Convenzione e viene rinominato in caso di rinnovo della Convenzione medesima. I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari o in caso di cessazione dell'appartenenza ad Istituti del CNR o alla Scuola.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza.
5. Il Comitato ha i seguenti compiti:
− coordina le attività di collaborazione;
− pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi del CNR e della Scuola;
− effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige relazioni periodiche sul loro andamento ai competenti organi del CNR e della Scuola.
Articolo 8 – Convenzioni operative
1. Il CNR e la Scuola concordano la realizzazione di progetti di ricerca, attività di formazione e alta formazione, iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e ogni altre attività di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni operative, individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel progetto o iniziativa comune. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.
a) Convenzioni per attività di ricerca e costituzione struttura di ricerca
Le strutture di ricerca del CNR potranno avere sede presso la Scuola sulla base di una Convenzione e per un tempo prestabilito.
Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione degli immobili della Scuola destinati a sede della struttura CNR, definendo, tra l'altro, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la ripartizione tra i due Enti delle spese di manutenzione degli stessi, la
messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
Le Convenzioni potranno inoltre definire termini e modalità per l’attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi nell’Istituto del CNR e all’interno della Scuola e per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle due istituzioni.
Le Convenzioni possono consentire ai professori ed ai ricercatori universitari di ruolo associati al CNR la partecipazione alle discussioni relative alle attività di ricerca dell’Istituto CNR per la durata dell’associazione e ai ricercatori e tecnologi del CNR, autorizzati ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 127/2003 a svolgere attività di ricerca in Convenzione, per la durata delle attività, la facoltà di essere invitati alle discussioni del Consiglio di Dipartimento di loro associatura in materia di programmazione delle attività scientifiche con le modalità individuate nello Statuto della Scuola.
Può essere altresì previsto che il personale di ruolo del CNR sia nominato Responsabile Scientifico di un progetto di ricerca affidatogli dal Dipartimento della Scuola.
b) Convenzioni per tirocinio e formazione ai sensi della legge 196/1997
Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, gli Istituti del CNR possono accogliere, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nei limiti previsti dal regolamento attuativo di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, attraverso la stipula di convenzioni operative con le Università/Politecnici, laureandi o laureati per tirocini di formazione ed orientamento.
La Convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento dovrà indicare il numero di tirocinanti che saranno accolti dalla struttura del CNR e la sede dell’attività di formazione. In allegato alla Convenzione operativa dovrà essere predisposto per ogni singolo tirocinante un progetto formativo e di orientamento contenente gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza presso la sede del CNR, il nominativo del tutor ed ogni altro elemento previsto dal Decreto 25 marzo 1998 n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
c) Convenzione per attività didattica e ricerca in applicazione dell’art 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Il CNR e le Università/Politecnici possono stipulare Convenzioni operative per consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere attività presso le strutture dell’ente e al personale di ruolo del CNR attività di ricerca e didattica presso l’ateneo. Le singole Convenzioni possono interessare più dipendenti di entrambi gli enti firmatari.
La disciplina dei singoli rapporti è contenuta in apposite schede individuali allegate che costituiscono parte integrante delle convenzioni stesse.
Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi e stabiliscono le modalità di ripartizione dell’impegno annuo del soggetto interessato, le attività da svolgere, l’eventuale partecipazione all’elettorato attivo, le modalità di ripartizione degli oneri stipendiali e le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati nonché gli obblighi in materia di sicurezza, protezione, prevenzione e salute.
d) Convenzione per dottorati di ricerca
La Scuola favorisce la stipula di specifiche convenzioni con il CNR per l’attivazione di corsi di Dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 210/1998.
Il CNR, ai sensi del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento, provvede ad assegnare agli Istituti, compatibilmente con i limiti di bilancio, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei corsi di Dottorato concordati con la Scuola sulla base di apposite Convenzioni anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, di cui all’art. 3, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127.
Ai fini dei commi precedenti, i Direttori di Istituto del CNR stipulano le Convenzioni operative in relazione ai corsi di Dottorato da attivare, nelle quali sono esplicitamente previste:
- la partecipazione dei ricercatori CNR al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato;
- la partecipazione di ricercatori CNR alle Commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca;
- lo svolgimento, presso gli Istituti del CNR o le URT, di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Dottori di ricerca.
Il CNR favorisce la stipula di specifiche Convenzioni con la Scuola per l’attivazione, ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 8 febbraio 2013, n. 45 per l’attivazione di corsi di dottorato di ricerca presso le sedi del CNR. Specifiche convenzioni operative regoleranno le modalità, i criteri e le procedure per lo svolgimento delle attività relative ai corsi di dottorato attivati presso le sedi del CNR e la partecipazione del personale Universitario agli stessi.
Articolo 9 – Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Il CNR e la Scuola, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all’attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso il CNR e la Scuola, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre le Parti concordano che, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 61, comma 2, X.X.xx. 230/1995 e s.m.i.), nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura di provenienza del personale.
3. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive variazioni ed integrazioni il Personale afferente coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. Al personale CNR e a quello della Scuola saranno forniti i dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale fornitura è a carico della struttura ospitante. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l’attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti.
4. Il personale del CNR e della Scuola si atterrà alle disposizioni di emergenza (anti-incendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
5. Qualora il personale CNR e della Scuola, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento delle tra le Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare.
6. La sorveglianza sanitaria del personale CNR sarà assicurata dal proprio medico competente così come la sorveglianza sanitaria del personale della Scuola sarà assicurata dal proprio medico competente. La sorveglianza fisica per i rischi convenzionali e da radiazioni e la sorveglianza fisica sull’ambiente e sul Personale Afferente è assicurata dalla parte presso la cui struttura il personale Afferente sta svolgendo la propria attività in quel momento. Resta inteso che le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere concordati dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici competenti.
7. I costi relativi all’affidamento di incarichi professionali ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro.
Art. 10 - Riservatezza – Proprietà intellettuale
1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell’ambito della presente Convenzione non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui alla presente Convenzione solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente Convenzione.
2. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato X.Xxx. 196/2003 s.m.i. in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
Articolo 12 - Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso
1. La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le Parti.
2. Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Articolo 13 – Controversie
1. La presente Convenzione Quadro è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente.
Articolo 14 – Registrazione
1. La presente Convenzione Quadro viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 24, così come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013,
n. 145, convertito con emendamenti dalla Legge 21.02.2014 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.
Scuola Universitaria Superiore Iuss Pavia Il Consiglio Nazionale delle Ricerche IL RETTORE IL PRESIDENTE
Prof. Xxxxxxx Di Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXX MASSIMO DI XXXXXXXXX
CN = DI XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX
O = IUSS PAVIA/96049740184 T = RETTORE
C = IT
XXXXXXXX XXXXXXX 19.11.2018 15:55:53 CET