ALTRI USI
TITOLO VI
ALTRI USI
Capitolo primo
PRESTAZIONI D’OPERA VARIE E DI SERVIZIO
(nessun uso accertato)
Capitolo secondo USI MARITTIMI
(nessun uso accertato)
Capitolo terzo | ||
USI NEI TRASPORTI TERRESTRI | ||
TRASPORTI E SPEDIZIONI | ||
Sommario | ||
Forma del contratto | Art. | 1 |
Ordinazione e prenotazione | « | 2 |
Incarico di trasporto | « | 3 |
Operazioni di carico e scarico | « | 4 |
Tolleranze | « | 5 |
Xxxxxxx speciali | « | 6 |
Responsabilità del trasportatore | « | 7 |
Trasporto e misura di ghiaia e sabbia | ||
Calo di costipamento | « | 8 |
Misura di ghiaia e sabbia | « | 9 |
Trasporti e spedizioni ART. 1 - Forma del contratto
L’incarico di trasporto non viene fissato generalmente per iscritto: gli accordi sono quasi tutti a carattere verbale. Solamente in alcuni casi eccezionali vengono redatti contratti scritti. Ad esempio, per il caso di servizi di trasporto con ricorrenza periodica.
ART. 2 - Ordinazione e prenotazione
La data di effettuazione del trasporto viene fissata di comune accordo o verbalmente o con scambio di lettere fra vettore e committente.
In caso di storno da parte del committente o di mancata esecuzione da parte del vettore è dovuta una penalità di storno da determinare tra le parti limitatamente agli oneri reali sostenuti per il personale tenuto a disposizione per le operazioni di carico e per la messa a disposizione dei veicoli e dell’autista.
ART. 3 - Incarico di trasporto
L’incarico di trasporto viene commesso al vettore, il quale, d’intesa con il committente, stabilisce la data per l’effettuazione delle operazioni relative.
ART. 4 - Operazioni di carico e scarico
Sono a completo carico del committente o ricevente. Comunque nei confronti del vettore è sempre responsabile il committente. Il vettore ha l’obbligo del controllo della merce caricata in qualità e peso assumendo la responsabilità di consegna così come ricevuta.
Per quanto concerne i prodotti soggetti a modifica del peso specifico (prodotti petroliferi e chimici), in ordine alle diverse condizioni climatiche, è fatto obbligo al committente di determinare in partenza il peso sulla base di un accertamento reale e non di un puro calcolo teorico del peso specifico.
ART. 5 - Tolleranze
Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione del peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni nel peso che oltrepassano il calo naturale, la cui percentuale in peso o misura dovrà essere determinata da laboratori di Istituti qualificati, tenendo conto anche dell’eventuale maggior tempo di impiego per l’esecuzione del servizio non dipendente da volontà o responsabilità del vettore.
ART. 6 - Carichi speciali
Il vettore ha l’obbligo di mettere a disposizione del committente lo speciale tipo di veicolo richiesto e adatto allo scopo.
Il committente ha l’obbligo di specificare la qualità, il valore e la natura della merce da trasportare e di richiedere il tipo di veicolo che offra tutta la garanzia per il trasporto e per la consegna della merce così come caricata.
In difetto il committente assumerà in proprio i danni derivanti dalla cattiva conservazione della merce e assumerà le eventuali responsabilità verso terzi.
Il nolo per le merci pericolose e i trasporti eccezionali e internazionali è determinato dal tipo di prodotto caricato e dal percorso da effettuare.
ART. 7 - Responsabilità del trasportatore
Nel caso di smarrimento della merce per cause imputabili a fatto o colpa del trasportatore, quest’ultimo è tenuto a rimborsare al committente l’importo corrispondente al valore reale in origine della merce stessa. Sussiste tuttavia la legge 27-05-1993 n. 162, e successive modificazioni, che prevede specifiche disposizioni in ordine all’ammontare dei risarcimenti. Di norma, a seconda del valore della merce trasportata, il vettore contrae un’assicurazione contro l’incendio e l’avaria della merce stessa imputabile ad incidenti stradali. L’onere relativo è a carico del committente in aggiunta al prezzo del nolo pattuito.
Trasporto e misura di ghiaia e sabbia ART. 8 - Calo di costipamento
E’ tollerato un calo di costipamento nei trasporti di ghiaia e sabbia, a seconda delle distanze: il calo consentito è il seguente:
- ghiaia – xxxxxx xxxxxxxx: a mezzo ferrovia massimo 5% sul volume;
- pietrisco e ghiaietto: a mezzo autocarri massimo 6% sul volume, a mezzo barca massimo 2% sul volume;
- sabbia – sabbia e ghiaia naturale: a mezzo ferrovia massimo 6% sul volume; a mezzo autocarro massimo 5% sul volume; a mezzo barca massimo 3% sul volume.
ART. 9 - Misura di ghiaia e sabbia
La misura della ghiaia e della sabbia si esegue normalmente a metro cubo a destino con aumento per costipamento in rapporto al percorso compiuto, o a peso.
Quando si esegue a peso si intende per materiale sgocciolato pesato in cantiere di carico.
Capitolo quarto
USI NEI TRASPORTI AEREI
(nessun uso accertato)
Capitolo quinto
USI NELLA CINEMATOGRAFIA
(nessun uso accertato)