CONTRATTO DI SUBAPPALTO A MISURA TRA
CONTRATTO DI SUBAPPALTO A MISURA TRA
La società con sede in , Via n. , X.XXX , C.F.
, in persona del legale rappresentante , di seguito denominata anche
sub-appaltante o impresa sub-appaltante, da una parte
E
La società , con sede in , Via n. , P.IVA ,
C.F. , in persona del legale rappresentante , di seguito denominata anche sub-appaltatrice o impresa sub-appaltatrice, dall’altra
PREMESSO CHE
- La subappaltante ha sottoscritto con , un contratto di appalto per
l’esecuzione delle opere di presso , secondo
quanto indicato nel costruire/DIA/SCIA).
(indicare titolo abilitativo all’edificazione : permesso di
- La sub-appaltante intende affidare alla sub-appaltatrice le opere di seguito descritte e meglio precisate nell’allegato capitolato descrittivo/computo metrico estimativo, allegato al presente contratto per farne parte integrante (allegato A).
- La sub-appaltatrice dichiara di essere in grado di eseguire, con propri mezzi, risorse e personale le opere descritte nel capitolato, disponendo della necessaria organizzazione, nonché di mezzi, di materiali e dotazioni strumentali idonei all’attività prestata.
Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
La sub-appaltate affida - in subappalto - a misura alla sub-appaltatrice, che accetta, l’esecuzione delle opere di cui in premessa.
Le opere che la sub-appaltatrice dovrà eseguire sono indicativamente descritte nell'allegato A, ma potranno subire variazioni e modifiche senza particolari formalità, posto che la formula del pagamento a misura non prevede alea alcuna.
Il subappaltatore ha piena facoltà di organizzare le proprie attività di sede e nel cantiere nel modo che riterrà più opportuno, nel pieno rispetto però delle responsabilità ed obbligazioni che derivano dal contratto e dalle leggi, fermo restando il diritto del subappaltante di controllare l’esecuzione del contratto medesimo da parte dell’impresa sub-appaltatrice.
In ogni caso, ed indipendentemente dalle indicazioni dell’impresa subappaltante, l’impresa sub- appaltatrice eserciterà direttamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei propri lavoratori utilizzati per l’esecuzione del presente contratto.
Art. 2 - Importo del subappalto
Il prezzo del lavoro affidato in subappalto è determinato a misura, di comune accordo fra le parti, ed i prezzi applicabili sono quelli
- del prezziario delle opere edili di Brescia e Provincia n. /201_, scontato del %, oppure
- del computo metrico estimativo allegato al presente contratto per farne parte integrante (allegato B)
Il prezzo è indicativamente previsto in euro ( /00), fermo restando che la previsione di spesa è solo indicativa posto che il contratto viene affidato a misura.
Gli oneri per la sicurezza ammontano a complessivi euro ( /00), che le parti concordano siano pagati, senza sconto, in aggiunta all’importo contrattuale di cui sopra.
Eventuali lavorazioni in economia dovranno essere preventivamente autorizzate dalla sub- appaltante, la quale dovrà sottoscrivere i rapportini giornalieri delle ore in economia effettuate al più tardi il giorno successivo all'esecuzione delle lavorazioni.
Tutte le lavorazioni in economia che dovessero essere eseguite dalla sub-appaltatrice e per le quali la sub-appaltante non abbia sottoscritto i relativi rapportini entro il giorno successivo, si intenderanno senz'altro accettate dalla sub-appaltante, senza riserva alcuna, qualora i libretti siano stati trasmessi alla stessa in qualsiasi forma purché rintracciabile entro le 72 ore successive e la sub-appaltante non le abbia contestate.
Art. 3 – Contabilità e pagamenti
Le opere verranno contabilizzate in stati di avanzamento lavori (S.A.L.) mensili che dovranno essere emessi, consegnati, firmati dall’impresa subappaltante nei 15 giorni successivi al mese cui si riferiscono.
I S.A.L. includeranno, in capitoli separati, le eventuali variazioni apportate alle opere e ai lavori oggetto del presente contratto, nonché le eventuali deduzioni effettuate a qualsiasi titolo ai sensi del presente contratto.
In caso di ritardo nell’emissione, consegna o sottoscrizione dei S.A.L., l’impresa sub-appaltatrice avrà diritto di sospendere i lavori fino all’effettiva emissione, consegna e sottoscrizione.
Il pagamento del S.A.L. dovrà avvenire entro i successivi giorni.
In caso di ritardo nel pagamento di ulteriori sospendere i lavori fino all’effettivo pagamento.
giorni, l’impresa sub-appaltatrice avrà diritto a
Nei vari S.A.L. dovranno anche essere liquidate le eventuali economie come sopra quantificate. Nei primi S.A.L. dovranno essere pagati integralmente gli oneri per la sicurezza.
Nel caso di ritardi nei pagamenti saranno comunque dovuti gli interessi ex L. 231/2002.
A garanzia della buona esecuzione dell’opera e dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, sull’importo di ogni S.A.L. corrisposto verrà effettuata una trattenuta del 5%, che sarà
restituita alla sub-appaltatrice dopo 90 giorni dall’esito positivo del collaudo. La ritenuta di garanzia potrà essere sostituita da idonea garanzia a prima richiesta, irrevocabile e cedibile, da primaria compagnia di assicurazioni.
Art. 4 - Verifica dei lavori e pagamento dei saldi
Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d’opera ai sensi dell’art. 1662 del Codice Civile, l’impresa subappaltante effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti, entro giorni dalla comunicazione della loro ultimazione, dandone regolare preavviso all’impresa sub-appaltatrice e subito dopo comunicherà alla stessa, in forma scritta, l’elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un termine prefissato.
La mancata verifica finale nel termine di giorni dalla loro ultimazione e/o la mancata
comunicazione scritta da parte dell’impresa subappaltante in ordine a vizi ovvero manchevolezze dell’opera, entro il termine di giorni dalla visita, costituisce collaudo favorevole dei lavori eseguiti.
L’eventuale presa in consegna anticipata dell’opera da parte dell’impresa subappaltante rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo non dà diritto all’impresa sub-appaltatrice di richiedere compensi di sorta.
Art. 5 – Responsabilità
L’impresa sub-appaltatrice assume le responsabilità delle opere dalla stessa eseguite fino alla consegna.
Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sulla stessa solo se dipendono da cause ad essa imputabili, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l’obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da eventi atmosferici anche a cantiere chiuso.
L’impresa subappaltante, nei limiti in cui risponde al committente principale dei lavori, anche dell’operato dell’impresa sub-appaltatrice, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad essa imputabile. Tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione da parte del committente principale.
Art. 6 - Consegna dei lavori
L’impresa subappaltante deve comunicare all’impresa sub-appaltatrice, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, o via fax, il giorno, l’ora e il luogo fissato per la consegna dei lavori.
All’atto della consegna verrà redatto un verbale di consistenza.
Qualora, entro giorni 7 (sette) dalla consegna, l’impresa sub-appaltatrice non abbia comunicato per iscritto all’impresa subappaltante le sue eventuali osservazioni in ordine alla procedibilità di esecuzione dei lavori, la consegna stessa si considera integralmente ed incondizionatamente accettata.
Art. 7 – Ultimazione dei lavori e penali per ritardo
L’opera dovrà essere terminata entro il , salvo proroghe che le parti potranno concordare, ed anche la fine dei lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.
La subappaltatrice non potrà per nessuna ragione, salvo i casi di provata forza maggiore di cui sopra, sospendere o rallentare i lavori, sotto pena della risoluzione del contratto.
E' facoltà delle parti pattuire termini intermedi per l'esecuzione di singole fasi lavorative, ai quali collegare ulteriori penali per ritardo.
In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dalla sub-appaltatrice, la sub-appaltante, su richiesta scritta, potrà concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsto in contratto.
Non sono ammessi ritardi motivati da avversità meteorologiche, così pure non sono ammessi ritardi per difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali, nell'assunzione delle maestranze, ecc., salvo eventi eccezionali. Per quanto sopra si deve intendere che il tempo previsto per la completa esecuzione dei lavori è comprensivo delle necessarie sospensioni stagionali qualunque debba risultare la loro durata, salvi eventi, anche meteorologici, eccezionali.
Nel caso in cui si verifichino eventi di forza maggiore, la sub-appaltatrice dovrà denunciarli in forma scritta alla sub-appaltante entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data in cui gli eventi stessi si sono verificati. La sub-appaltatrice si impegna ad adottare le adeguate misure per recuperare l'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto, causato dall'evento di forza maggiore, e per mitigare le altre conseguenze negative di tale evento sull'esecuzione del contratto medesimo. In qualsiasi caso di forza maggiore, la sub- appaltatrice avrà diritto ad una revisione dei tempi di esecuzione delle opere.
La sub-appaltante potrà ordinare alla sub-appaltatrice, mediante "ordine di servizio" motivato, la sospensione temporanea dei lavori e delle forniture. In questo caso, e sempre che l'ordine di sospensione non derivi da cause imputabili alla sub-appaltatrice, quest'ultima avrà diritto ad una corrispondente proroga del termine di ultimazione delle opere nonché, qualora la sospensione si protragga per oltre un quarto del termine contrattuale ad un congruo indennizzo, quantificato come quello previsto in materia di opere pubbliche e solo per il periodo successivo.
Resta inteso che qualora il ritardo della sub-appaltatrice pregiudichi la buona riuscita dell'opera, la sub-appaltante potrà risolvere il presente contratto motivando la decisione, ferma restando l’applicazione delle penali ed il risarcimento dei maggiori danni.
Per ogni giorno di ritardo imputabile esclusivamente alla sub-appaltatrice sarà applicata una penale di € ,00= ( /00) giornaliera, da scalare dal primo pagamento in scadenza successivo al ritardo.
La penale non potrà mai superare il 10 % dell’importo complessivo dei lavori eseguiti dall’impresa subappaltatrice.
Affinché sia applicabile la penale di cui sopra è necessario che il subappaltatore invii preventiva diffida ad adempiere segnalando l’inadempimento dell’impresa sub-appaltatrice e solo a seguito dell’ingiustificato protrarsi del ritardo, sarà applicabile la penale di cui sopra.
Art. 8 – Subappalto – cessione del contratto
La sub-appaltatrice non potrà cedere a terzi il presente contratto, mentre potrà subappaltare le opere specialistiche (ad esempio: intonaci, sottofondi, caldane, ponteggi, posa marmi e scale, opere da xxxxxxxxxx, opere da impermeabilizzatore, opere da fabbro, opere da idraulico o elettricista, ecc…), senza autorizzazione alcuna del subappaltante.
Opere non specialistiche potranno essere subappaltate solo previa autorizzazione scritta della sub- appaltante.
Art. 9 - Oneri a carico dell’impresa sub-appaltatrice
Ferma restando, in ogni caso, l’organizzazione aziendale necessaria, per dare l’opera compiuta alle condizioni pattuite, con gestione a proprio rischio, sono a carico della sub-appaltatrice tutte le opere, servizi, prestazioni, mezzi d’opera attrezzature e forniture previsti dal contratto, oneri diretti ed indiretti occorrenti per l’esecuzione a regola d’arte, entro i termini stabiliti, di tutti i lavori che costituiscono l’oggetto del contratto di sub-appalto in modo di mettere le opere sub-appaltate a disposizione della committente e/o dalla subappaltante in condizione di normale godimento, senza la necessità di ulteriori spese ed oneri a carico della committente e/o dalla subappaltante.
Inoltre, l’impresa sub-appaltatrice dovrà disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti; dovrà, inoltre, provvedere alle forniture di tutto quanto necessario per l’esecuzione dei lavori.
Il sub-appaltante ha diritto di verificare che il personale dell’impresa sub-appaltatrice sia in possesso delle qualifiche previste dalla normativa tecnica indicata nei documenti contrattuali e relativa all’attività cui viene destinato dall’impresa appaltatrice stessa.
Art. 10 - Oneri a carico della sub-appaltatrice per l’adempimento di leggi, norme e regolamenti L’impresa sub-appaltatrice, per ciascun dipendente che utilizzerà per l’esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e prima del suo utilizzo, deve comunicare per iscritto alla subappaltante i seguenti dati : nome cognome data e luogo di nascita; numero di iscrizione riportato sul libro matricola;
numero del libretto di lavoro, se presente, e qualifica.
Inoltre, l’impresa sub-appaltatrice deve consegnare alla subappaltante fotocopia della carta d’identità di ciascun dipendente.
L’impresa sub-appaltatrice deve consegnare alla sub-appaltante : prima dell’inizio dei lavori, la denuncia di apertura nuovo cantiere all’INAIL e del DURC e successivamente, ogni mese, copia del DURC.
Il mancato ricevimento di tale documentazione o l’incompletezza dei dati forniti, darà facoltà al sub- appaltante di vietare l’ingresso in cantiere al personale del sub-appaltatore.
L’impresa sub-appaltatrice deve munire il personale che invierà in cantiere per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente contratto di apposito cartellino di riconoscimento. L’impresa sub-appaltante vieterà l’ingresso in cantiere al personale privo di tale cartellino.
L’impresa sub-appaltatrice si impegna a tenere indenne il committente principale e/o il sub- appaltante delle eventuali sanzioni, previste dalla legislazione, che fossero comminate a tali soggetti.
L’impresa sub-appaltatrice assume, infine, espresso impegno:
a) di applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi, ivi compreso quello nei riguardi degli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
b) di corrispondere conseguentemente ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti nella Provincia di Brescia e dalle altre norme da essi richiamate;
c) di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista da leggi disposizioni e accordi sindacali in vigore;
d) di provvedere all’assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere a tutte le altre incombenze di leggi;
e) di provvedere a trasmettere all’impresa subappaltante idonea documentazione al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi fiscali nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione delle lavorazioni in cantiere.
f) di provvedere alla stipula di congrue polizze assicurative come di seguito previsto;
g) di trasmettere all’impresa subappaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
h) a richiesta dell’impresa subappaltante ovvero del committente, di consentire alle medesime, ovvero a persone da esse designate, di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli istituti previdenziali ed assicurativi, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi e in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;
i) di ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge e dell’apposito cartellino di riconoscimento previsto dalla Legge n. 248/2006;
l) di prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquisire all’impresa subappaltante i certificati di adempimento, eventualmente richiesti dal committente.
Tutte le spese derivanti all’impresa sub-appaltatrice per l’osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché degli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque possano far capo all’impresa sub-appaltatrice per l’organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per dare compiuti a regola d’arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti.
Art. 11 - Oneri a carico dell’impresa sub-appaltante
L’impresa subappaltante provvederà a comunicare, 15 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori affidati in subappalto e, comunque, prima dell’inizio medesimo, ai dirigenti della R.S.U. di cui al vigente contratto collettivo nazionale – qualora la stessa sia costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate – la denominazione dell’impresa sub-appaltatrice, la indicazione delle opere subappaltate, la durata presumibile dei lavori e il numero dei lavoratori che verranno impiegati.
Qualora nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate non sia costituita la R.S.U. l’impresa subappaltante entro i termini indicati al precedente comma, provvederà agli adempimenti medesimi nei confronti dei Sindacati competenti per la circoscrizione territoriale.
Art. 12 - Sicurezza
La sub-appaltatrice si obbliga, durante l’esecuzione dei lavori in cantiere, ad osservare e far osservare scrupolosamente tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, buona tecnica.
Il personale impiegato per l’esecuzione dei lavori dovrà ricevere tutte le istruzioni e le disposizioni unicamente dal Responsabile di Impresa, il quale sarà l’unico responsabile.
La sub-appaltatrice adotterà tutte le misure che, secondo la particolarità, l’esperienza e la tecnica, saranno necessarie per tutelare l’integrità fisica dei propri dipendenti, di terzi e dei beni interessati all’esecuzione dei lavori.
Al fine di dare attuazione a quanto richiesto dalla legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le parti si danno atto che alla sub-appaltatrice sono state fornite le informazioni sugli eventuali rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la sub-appaltatrice è chiamato ad operare, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenze adottate in cantiere per prevenire tali rischi. In particolare le parti si danno atto che è stato consegnato il PSC nonché i POS delle imprese operanti in cantiere.
Più in generale, le parti si danno reciproco atto che quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri è stato adempiuto ad eccezione della consegna del POS dell’impresa sub-appaltatrice. A tale riguardo la sub-appaltatrice si impegna a fornire tale documento entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima di iniziare i lavori oggetto del presente contratto.
Durante l’esecuzione dei lavori potranno operare in cantiere simultaneamente altre imprese. Pertanto la sub-appaltatrice dovrà adeguare la propria organizzazione e le proprie attività in modo tale da evitare ostacoli ed interferenze e da non provocare inconvenienti alle attività di altre imprese, ricercando invece procedimenti e soluzioni atte ad agevolare lo svolgimento dei compiti assegnati alle parti interessate ed intraprendendo tutte le azioni necessarie a recuperare eventuali ritardi derivanti da cause connesse a quanto sopra. Il POS redatto dall’impresa sub-appaltatrice dovrà tener conto, eventualmente anche modificandone il contenuto, di tali evenienze.
E’ inoltre obbligo del subappaltante fornire ai suoi subappaltatori tutte le informazioni sui rischi specifici dell’area in cui i subappaltatori sono destinati ad operare e delle misure di prevenzione e di emergenza adottate sia dall’impresa appaltatrice che dalla committente.
Nel caso di inottemperanza da parte della sub-appaltatrice a quanto sopra indicato, la subappaltante avrà facoltà di far sospendere i lavori, risolvere il rapporto contrattuale per colpa della sub-appaltatrice ed addebitare i danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno alla subappaltante dall’inadempimento della sub-appaltatrice.
Art. 13 - Assicurazioni
La sub-appaltatrice stipulerà, con primaria compagnia di assicurazione, una polizza a copertura di tutti i rischi della costruzione – C.A.R. – compreso l’eventuale periodo di manutenzione, comprensiva della
responsabilità civile verso terzi per un massimale unico di importo adeguato alle opere eseguite e aggiornato con il procedere della costruzione. Ove necessario la garanzia comprenderà i danni alle opere preesistenti. La polizza farà parte integrante del Contratto d’Appalto.
La sub-appaltatrice che ha eseguito opere strutturali o di impermeabilizzazione dovrà consegnare alla sub-appaltante, all’atto del collaudo, copia di idonea polizza assicurativa per i rischi da gravi difetti e/o rovina ai sensi dell’art. 1669 c.c., relativa specificatamente all’intervento oggetto del presente contratto, con massimale di rischi di importo adeguato alle opere eseguite ; in mancanza, la sub-appaltante potrà essa stessa stipulare tale polizza e trattenere l’importo del premio dalla liquidazione finale.
La sub-appaltatrice dovrà dimostrare, all'atto di inizio dei lavori, di essere in possesso di polizza assicurativa, stipulata con primaria Compagnia, di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO), nonché di responsabilità per ogni danno alle proprie attrezzature, impianti o mezzi di trasporto usate nel cantiere. La polizza inoltre dovrà comprendere le seguenti garanzie: infortuni subiti dai dipendenti dell’assicurato; danni a veicoli sotto carico e scarico; lavori di demolizione e disfacimento; cessioni di lavoro in subappalto-responsabilità per fatto di subappaltatori di opere; infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti; danni a cose trovatisi nell’ambito dei lavori; danni da furto compiuti da persone che si avvalgono di impalcature e ponteggi utilizzati dall’assicurato; danni da incendio; scavi e reinterri; danni a condutture ed impianti sotterranei; danni da cedimento o franamento del terreno; insufficienti misure a protezione dell’incolumità di terzi; titolari e dipendenti di imprese coappaltatrici come terzi; qualifica di terzi al Committente ed alla sub-appaltante e loro rappresentanti (Direttore dei Lavori, Direttore di Cantiere, ecc…), fornitori, visitatori del Committente; responsabilità ex X.Xxx. 81/2008 e 231/2001.
La sub-appaltatrice non potrà in nessun caso iniziare i lavori finché la polizza delle assicurazioni di cui ai precedenti punti non siano state stipulate. Copia delle polizze stipulate dal sub-appaltatore dovranno essere consegnate alla sub-appaltatrice prima dell’inizio dei lavori a richiesta di quest’ultima oppure a richiesta della subappaltatrice.
La sub-appaltatrice dovrà, su richiesta della sub-appaltante e/o della Committente e/o della Direzione Lavori, comprovare l’avvenuto pagamento dei premi assicurativi. Le polizze sottoscritte dalla sub- appaltatrice non potranno in nessun caso limitare le responsabilità che le competono, dovendo inoltre la stessa rispondere direttamente nel caso in cui l’ammontare dei danni dovesse oltrepassare i massimali assicurati.
Art. 14 - Rapporti esecutivi tra i contraenti
L’impresa subappaltante dichiara che le disposizioni concernenti l’esecuzione dei lavori e quelle riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate al titolare e/o ai direttori tecnici dell’impresa stessa.
L’impresa subappaltante dichiara che la Direzione dei Lavori è stata affidata dal Committente a
,e che la Direzione del Cantiere è affidata a .
Al direttore di cantiere è attribuito anche il potere/dovere di liquidare le contabilità dell’impresa subappaltante, con promessa di rato e valido.
E’ in facoltà del committente e dell’impresa subappaltante di sostituire le persone sopra indicate, senza che l’impresa sub-appaltatrice possa sollevare eccezioni.
L’impresa sub-appaltatrice autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute in conto e a saldo le seguenti persone: , ciò con esonero di responsabilità dell’impresa subappaltante e con espresso avvertimento che ogni revoca di autorizzazione e nuova autorizzazione dovrà essere comunicata alla stessa impresa immediatamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ed avrà efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della stessa.
L’impresa sub-appaltatrice nomina, altresì a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire , che deve essere reperibile per tutta la durata dei lavori presso la sede della sub-appaltatrice.
L’impresa sub-appaltatrice nomina altresì, per iscritto e prima dell’inizio dei lavori, un responsabile della sicurezza, incaricato in particolare del rispetto da parte dei propri dipendenti dei piani di sicurezza, nella persona del .
Art. 15 - Risoluzione del contratto
E’ in facoltà dell’impresa sub-appaltante di risolvere il contratto:
a) quando l’impresa sub-appaltatrice si renda colpevole di frode e negligenza grave;
b) quando per negligenza dell’impresa sub-appaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera;
c) quando l’impresa sub-appaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall’impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità.
Nel caso di risoluzione spetterà all’impresa sub-appaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l’impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza dell’impresa sub-appaltatrice.
All’atto della risoluzione quest’ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.
Art. 16 - Regime fiscale
Le prestazioni del presente contratto sono rese dalla sub-appaltatrice alla subappaltante nel settore edile e sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) : pertanto il corrispettivo sarà fatturato e pagato senza addebito dell’imposta sul valore aggiunto, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972 (nel testo vigente) e con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del reverse charge (art. 17 del D.P.R. 633/1972).
Art. 17 – Controversie
Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Brescia, escluso ogni altro Foro.
Oppure (è obbligatorio scegliere una delle 2 opzioni)
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, di cui i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, che avrà la funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, dai primi due arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di accordo, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia, ove detto arbitrato avrà sede, che provvederà anche alla nomina dell’arbitro di quella parte che non vi avesse provveduto direttamente. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, con eventuali temperamenti di equità, ed osservando le norme del codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di novanta giorni dall’accettazione della nomina, salvo proroga concessa dalle parti.
Le parti espressamente conferiscono agli arbitri anche il potere di agire quali arbitratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1349 c.c., completando il contenuto di questo atto, peraltro già di per sé stesso sufficiente per conferire allo stesso carattere vincolante e stabilendo anche i particolari di dettaglio che si rivelassero eventualmente necessari al fine di facilitare il puntuale adempimento del presente contratto.
Si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario, non di competenza del Collegio Arbitrale, comunque relativo al presente contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Brescia.
Letto, confermato e sottoscritto
,lì
Sub-appaltante Sub-appaltatrice
Pur non ritenendosi necessario, ai sensi dell’articolo 1341 Cod. Civ., si approvano specificamente per iscritto i seguenti articoli: Art. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1314-15-16
Letto, confermato e sottoscritto
, lì
Sub-appaltante Sub-appaltatrice